01.01.2018 - * / In vigore
01.01.2014 - 31.12.2017
15.12.2011 - 31.12.2013
15.02.2008 - 14.12.2011
01.01.2007 - 14.02.2008
01.10.2005 - 31.12.2006
01.04.2004 - 30.09.2005
01.11.2003 - 31.03.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sui rapporti di lavoro del personale del
Tribunale penale federale
(OPersTPF)

del 26 settembre 2003 (Stato 14 ottobre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale, ordina:


Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale del Tribunale
penale federale e delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è
competente dal punto di vista amministrativo.

2 Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali,
sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers), il
diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e
l'ordinanza del 3 luglio 20013 concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale.


Art. 2

Politica del personale 1 Il Tribunale penale federale si attiene alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione del Tribunale non renda necessario un regime diverso. In singoli casi il Tribunale penale
federale può, d'intesa con l'Ufficio federale del personale (UFPER), farsi rappresentare alle sedute della Conferenza delle risorse umane.

2 Il Tribunale penale federale coordina le proprie misure di politica del personale
con il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni.


Art. 3

Resoconto

Il Tribunale penale federale rileva periodicamente, all'attenzione del Parlamento, i
dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge sul personale federale.

RU 2003 3669 1

RS 172.220.1 2

RS 172.220.111.3 3

RS 172.220.111.4 172.220.117

Personale federale

2

172.220.117


Art. 4

Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera.
Lo stesso vale per il sostituto.


Art. 5

Periodo di prova

1 Se il contratto non dispone altrimenti, i primi tre mesi sono considerati periodo di
prova. In casi giustificati il periodo di prova può essere fissato o prolungato a sei
mesi al massimo.

2 Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato
a sei mesi.

3 Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità
amministrativa di cui all'articolo 1 OPers4 si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.


Art. 6

Indennità in funzione del mercato del lavoro Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il
Tribunale penale federale può accordare un'indennità in funzione del mercato del
lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A.


Art. 7

Valutazione della funzione 1 Il Tribunale penale federale valuta le funzioni e attribuisce a ogni funzione una
classe di stipendio. Applica per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers5 e le
direttive del DFF e assicura la coerenza della struttura salariale del Tribunale penale
federale nel raffronto con le altre autorità giudiziarie della Confederazione e il personale dell'amministrazione federale.

2 Se attribuisce una funzione alla classe di stipendio 28 o a una superiore, il Tribunale penale federale chiede dapprima l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.


Art. 8

Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale può prevedere per singole categorie del personale
l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per
motivi di servizio.


Art. 9

Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo
l'articolo 31 capoverso 4 della legge sul personale federale spetta al Tribunale
penale federale.

4

RS 172.220.111.3 5

RS 172.220.111.3

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale 3

172.220.117


Art. 10

Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute
dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in
particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive
nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative.
Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.


Art. 11

Comitato di seguito delle parti sociali Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers6 non è competente per il Tribunale penale federale.


Art. 12

Rimedi giuridici

Contro decisioni di primo grado del Tribunale penale federale può essere interposto
ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di personale.


Art. 13

Modifica del diritto previgente La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.


Art. 14

Entrata in vigore

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre
2003.

2 I numeri 6-8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

6

RS 172.220.111.3

Personale federale

4

172.220.117

Allegato

(art. 13)

Modifica del diritto previgente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza dell'8 settembre 19997 relativa alle legge federale

...

2. Ordinanza quadro del 20 dicembre 20008 relativa alla legge sul

...

3. Ordinanza del 17 ottobre 20019 sui collaboratori nominati per la

4. Ordinanza del 18 dicembre 200210 sull'assicurazione degli impiegati
dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della

7

RS 152.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

8

RS 172.220.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

9

RS 172.220.111.6. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

10

RS 172.222.020. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale 5

172.220.117

5. Ordinanza del 18 dicembre 200211 concernente il fondo di soccorso

6. Ordinanza del 25 novembre 197412 sulle tasse e spese nella procedura

3 Per le spese della procedura dinanzi al Tribunale federale e al Tribunale penale
federale rimangono determinanti gli articoli 245 della legge federale del 15 giugno
193413 sulla procedura penale (PP) e 146-161 della legge federale del 16 dicembre
194314 sull'organizzazione giudiziaria.

7. Ordinanza del 1° dicembre 199915 sul casellario giudiziale
informatizzato

dei compiti seguenti:

a.

espletamento di procedimenti penali cantonali e federali, in particolare anche
di procedimenti penali amministrativi, procedimenti della giustizia militare e
servizio di coordinamento cantonale competente condanne o decisioni successive
per l'iscrizione nel casellario: b.


il Tribunale penale federale; Art. 20
cpv. 1
1 Il Tribunale penale federale e le autorità amministrative della Confederazione
trasmettono le loro comunicazioni all'Ufficio federale per iscrizione nel casellario.

11

RS 172.222.023. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

12

RS 313.32

13

RS 312.0

14

RS 173.110

15

RS 331

Personale federale

6

172.220.117

8. Ordinanza del 24 febbraio 198216 sull'assistenza internazionale in
materia penale

un'autorità cantonale (art. 18 della legge federale17 del 15 giugno 1934 sulla procedura penale), la proposta di estradizione all'Ufficio federale (parte seconda della
legge) e le domande d'«altra assistenza» a uno Stato estero (parte terza della legge)
sono fatte dal procuratore generale della Confederazione o dal giudice istruttore
federale.

16

RS 351.11

17

RS 312.0