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1

Ordinanza

sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,
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Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale: a.3 del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti; b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.4 2

Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e l'ordinanza del 3 luglio 20016 concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale. 3 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.7 RU 2003 3669

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

2 RS

172.220.1

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).

5 RS

172.220.111.3 6 RS

172.220.111.4 7

Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

172.220.117

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.220.117


Art. 2

8 Politica del

personale

1

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

2

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.


Art. 3

9 Resoconto Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all'attenzione del Parlamento.


Art. 4

Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera.

Lo stesso vale per il sostituto.


Art. 5

Periodo di prova

1

Il periodo di prova è di tre mesi.10 2

Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

3

Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 OPers11 si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.


Art. 6


12

Indennità in funzione del mercato del lavoro Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

10 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

11 RS

172.220.111.3 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. O 3

172.220.117


Art. 7


13

Valutazione della funzione 1

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers14 e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l'Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

2

Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale dei brevetti chiede l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.


Art. 8


15

Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.


Art. 9

16 Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti.


Art. 10

Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative.

Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

14 RS

172.220.111.3 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.220.117


Art. 11


17

Comitato di seguito delle parti sociali Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers18 non è competente per il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti.


Art. 12


19



Art. 13

Modifica del diritto previgente La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

a20 Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005 1

In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.

2

Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.

3

Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell'articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers21.


Art. 14

Entrata in

vigore

1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

2

I numeri 6-8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

18 RS

172.220.111.3 19 Abrogato dal n. I dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).

21 RS

172.220.111.3

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. O 5

172.220.117

Allegato

(art. 13)

Modifica del diritto previgente ...22

22 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 3669.

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.220.117