Abrogato per 01.01.2014

01.01.2012 - 01.01.2014
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.08.2005 - 31.12.2008
01.05.2003 - 31.07.2005
01.05.2002 - 30.04.2003
01.05.2000 - 30.04.2002
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1

Ordinanza

concernente i contributi d'estivazione (Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst) del 14 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168, 170 capoverso 3 e 177 capoverso 1
della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo di

applicazione

1

I contributi d'estivazione sono versati per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (unità di bestiame grosso foraggio grezzo, UBGFG), ad eccezione dei bisonti e dei cervidi, in aziende d'estivazione, in aziende pastorizie e in aziende con pascoli comunitari.

2

Per l'estivazione in aziende all'estero non è versato alcun contributo.


Art. 2

Diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi: a. i gestori di aziende d'estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio di diritto civile o sede in Svizzera; b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un'azienda d'estivazione, un'azienda pastorizia o un'azienda con pascoli comunitari a proprio rischio e pericolo.


Art. 3

Superfici non pascolabili 1

Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo: a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è pericolo di erosione; b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;

RS 2007 6139 1 RS

910.1

910.133

Agricoltura

2

910.133

c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce; d. le fasce detritiche e le giovani morene; e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;

f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.

2

Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione molto breve, note per essere particolarmente apprezzate dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.

3

I gestori definiscono in un piano le superfici pascolabili, quelle non pascolabili e le superfici pascolabili solo limitatamente.


Art. 4

Piano di gestione

1

Il piano di gestione deve indicare: a. le superfici pascolabili e le superfici non pascolabili; b. le fitocenosi esistenti e la rispettiva valutazione; c. la superficie di pascolo netta; d. il potenziale di resa stimato; e. l'idoneità delle superfici allo sfruttamento con diverse categorie di animali.

2

Il piano di gestione stabilisce: a. quali animali possono pascolare su quali superfici; b. le cifre relative al carico e alla durata dell'estivazione; c. il sistema di pascolo; d. la ripartizione dei concimi prodotti sull'alpe; e. un'eventuale concimazione complementare; f.

un eventuale apporto di foraggio grezzo o concentrato; g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problematiche;

h. eventuali provvedimenti atti a prevenire la trasformazione naturale in bosco o sottobosco;

i.

eventuali registrazioni sul carico, la concimazione, l'apporto di foraggi e la lotta contro le piante problematiche.

3

Il piano di gestione deve essere allestito da specialisti indipendenti dal gestore.

Ordinanza sui contributi d'estivazione 3

910.133


Art. 5

Sistemi di pascolo per gli ovini 1

La sorveglianza permanente di un sistema di pascolo per gli ovini è riconosciuta se:

a. la conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto giornalmente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore; b. il pascolo è suddiviso in settori e stabilito in un piano; c. l'utilizzo del pascolo è adeguato e omogeneo, senza segni di sovrasfruttamento;

d. la permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riadibita al pascolo al più presto dopo quattro settimane; e. il gregge è sorvegliato ininterrottamente; f.

la scelta e l'utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici; e g. viene tenuto un registro dei pascoli.

2

La rotazione di un sistema di pascolo per gli ovini è riconosciuta se: a. il pascolo avviene, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali; b. l'utilizzo del pascolo è adeguato e omogeneo, senza segni di sovrasfruttamento;

c. è effettuata una rotazione regolare tenendo in considerazione la superficie dei parchi, il carico di animali e le condizioni locali; d. lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo quattro settimane;

e. i parchi sono riportati su un piano; e f.

viene tenuto un registro dei pascoli.

3

I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorveglianza permanente e alla rotazione sono classificati quali «altri pascoli».

4

In caso di sorveglianza permanente e per i pascoli da rotazione si applica quanto segue:

a. il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi;

b. è autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in materiale sintetico devono essere smantellate immediatamente. Qualora l'impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, al suo impiego attorno ai rifugi per la notte.

Agricoltura

4

910.133

5

I Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al capoverso 2 lettera d per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto, se sono adempiute le altre esigenze.

Sezione 2: Carico usuale

Art. 6

Carico usuale e carico normale 1

Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a uno sfruttamento sostenibile convertito in carichi normali (CN).

2

Un carico normale corrisponde all'estivazione di una UBGFG durante 100 giorni.


Art. 7

Determinazione del carico usuale 1

Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d'estivazione, ogni azienda pastorizia o azienda con pascoli comunitari per: a. ovini, eccetto le pecore lattifere; b. le altre

UBGFG.

2

Nel caso di aziende d'estivazione, pastorizie o con pascoli comunitari con una durata d'estivazione compresa fra 56 e 100 giorni, il carico usuale di cui al capoverso 1 lettera b viene suddiviso in: a. UBGFG per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere; b. carichi normali per le altre UBGFG.

3

Nella determinazione del carico usuale per ovini, eccettuate le pecore lattifere, non può essere superata la densità di animali per ogni ettaro di superficie netta di pascolo di cui nell'allegato 1.

4

È considerata superficie netta di pascolo la superficie totale coperta di piante foraggere di proprietà dell'azienda, presa in affitto o sfruttata in base a un contratto scritto, dedotte le superfici non pascolabili e le superfici improduttive (rocce, fasce detritiche, corsi d'acqua, ecc.).

5

Se vi è un piano di gestione secondo l'articolo 4, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sulle densità di animali ivi contenute.

6

Nel caso di aziende d'estivazione, pastorizie o con pascoli comunitari che avviano l'attività di estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale basandosi sull'effettivo di animali effettivamente estivato. Dopo tre anni, stabilirà il carico usuale in modo definitivo tenendo conto del carico medio di animali durante i tre anni corrispondenti e della condizione di una gestione sostenibile.


Art. 8

Limitazioni 1 Per la determinazione del carico usuale si considera una durata di estivazione di 180 giorni al massimo.

Ordinanza sui contributi d'estivazione 5

910.133

2

Se la superficie netta di pascolo è inferiore a 50 are per UBGFG, il carico usuale è corrispondentemente ridotto. Un carico più elevato è ammesso per le aziende con pascoli comunitari che vengono caricati solo per un breve periodo, in primavera e in autunno.


Art. 9

Adeguamento del carico usuale 1

Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pastorizia o di un'azienda con pascoli comunitari, se: a. il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità superiore di animali;

b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali; c. mutazioni di superfici lo esigono.

2

Il Cantone riduce il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pastorizia o di un'azienda con pascoli comunitari tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, segnatamente del servizio della protezione della natura, se:

a. il carico non superiore al carico usuale ha comunque provocato danni ecologici;

b. gli oneri cantonali previsti nell'articolo 19 non hanno permesso di risanare i danni ecologici;

c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta segnatamente in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.

3

Il Cantone stabilisce il nuovo carico usuale tenendo conto dell'effettivo medio di animali degli ultimi tre anni e della condizione di una gestione sostenibile, se: a. il carico è inferiore per tre anni consecutivi al 75 per cento del carico usuale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a o b; o b. il carico in UBGFG è inferiore per tre anni consecutivi al 75 per cento del carico usuale di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a.

4

Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro la riduzione del carico usuale ed esigere un riesame della decisione presentando un piano di gestione. Deve presentare il piano entro 12 mesi.

Sezione 3: Calcolo dei contributi

Art. 10

Contributi di estivazione 1

Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta a:

Agricoltura

6

910.133

a. per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere: gregge permanentemente sorvegliato

320 franchi

pascoli da rotazione

240 franchi

altri pascoli

120 franchi

b. per UBGFG per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere estivate da 56 a 100 giorni: 320 franchi;

c. per carico normale per le altre UBGFG: 320 franchi.


Art. 11

Riduzione dei contributi in caso di differenze rispetto al carico usuale 1

I contributi sono ridotti del 25 per cento se il carico supera il carico usuale, in carichi normali o in UBGFG, del 10-15 per cento, almeno però di due carichi normali o UBGFG.

2

Non sono versati contributi se il carico supera il carico usuale, in carichi normali o in UBGFG, di oltre il 15 per cento, almeno però di tre carichi normali o UBGFG.

3

Se il carico è inferiore di oltre il 25 per cento al carico usuale, in carichi normali o in UBGFG, i contributi d'estivazione sono calcolati secondo la densità effettiva di animali.

Sezione 4: Esigenze poste alla gestione

Art. 12

Principio 1 Le aziende d'estivazione, le aziende pastorizie e le aziende con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell'ambiente.

2

Qualora un piano di gestione contenga eventualmente condizioni e requisiti più estesi, fanno stato questi ultimi.


Art. 13

Detenzione di animali estivati Gli animali estivati devono essere tenuti in pascoli recintati o essere controllati una volta alla settimana.


Art. 14

Protezione dei pascoli, delle superfici non pascolabili e delle superfici che rientrano nella protezione della natura 1

I pascoli devono essere protetti dalla trasformazione naturale in sottobosco e dal rimboschimento.

2

Le superfici non pascolabili devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.

3

Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.

Ordinanza sui contributi d'estivazione 7

910.133


Art. 15

Concimazione dei pascoli 1

La concimazione dei pascoli deve perseguire una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché un'utilizzazione moderata e graduata. Per principio devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe.

2

L'impiego di concimi minerali azotati, di fanghi di depurazione e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.

3

L'apporto di concimi non prodotti sull'alpe soggiace all'autorizzazione da parte del servizio cantonale competente. Non è necessaria alcuna autorizzazione per lo spargimento di una quota di concimi aziendali provenienti da pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, in cui gli animali rientrano regolarmente all'azienda di base. Ogni apporto di concimi (data, tipo, quantità, origine) viene annotato in un registro.

4

Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l'allegato 2.6 numero 3.2.3 dell'ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.


Art. 16

Piante problematiche e prodotti fitosanitari 1

Occorre lottare contro le piante problematiche, quali i romici, gli stoppioni, il veratro comune, il senecione di S. Giacomo e il senecione alpino; occorre in particolare impedirne la diffusione.

2

L'impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applicazioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risanamento. Esse necessitano di un'autorizzazione da parte del servizio cantonale competente.


Art. 17

Apporto di foraggi

1

Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per CN e periodo d'estivazione.

2

Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'apporto di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d'estivazione.

3

La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotti sull'alpe.

4

Ogni apporto di foraggi (data, tipo, quantità, origine) viene annotato in un registro.


Art. 18

Manutenzione di edifici, impianti e accessi Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere conservati in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.

2 RS

814.81

Agricoltura

8

910.133


Art. 19

Misure in caso di danni ecologici Qualora siano constatati danni ecologici, il Cantone emana gli oneri per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti. Se gli oneri emanati non producono l'effetto auspicato, può chiedere un piano di gestione.

Sezione 5: Procedura

Art. 20

Domanda 1 I contributi d'estivazione sono versati su domanda. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 luglio di ogni anno all'autorità designata dal Cantone di domicilio.

2

La domanda deve contenere i dati seguenti: a. la categoria e il numero degli animali estivati; b. la data della salita all'alpe; c. la data presumibile della discesa dall'alpe; d. le modifiche eventuali della superficie di pascolo utilizzabile; e. la conferma dell'esattezza dei dati da parte del servizio comunale di controllo competente.

3

Per le aziende d'estivazione e le aziende pastorizie sono determinanti le condizioni registrate il 25 luglio.


Art. 21

Esame della

domanda

Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d'estivazione e li notifica agli aventi diritto.


Art. 22

Pagamento dei

contributi

1

Il Cantone paga i contributi d'estivazione agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.

2

Se gli aventi diritto formano una corporazione alpestre o una cooperativa alpestre, i contributi possono essere versati globalmente a queste organizzazioni, se: a. esse esercitano funzioni importanti della gestione; o se b. in questo modo si ottiene un'essenziale agevolazione amministrativa.

3

Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i detentori di bestiame con diritti d'estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l'80 per cento dei contributi.

4

I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Ordinanza sui contributi d'estivazione 9

910.133


Art. 23

Dati richiesti per il versamento dei contributi 1

Il Cantone invia ogni anno all'UFAG i dati relativi alla densità di animali e al versamento su supporti elettronici di dati, nonché le liste ricapitolative stampate su carta. L'UFAG, in collaborazione con i Cantoni, stabilisce le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.

2

L'UFAG accredita al Cantone l'importo totale in base alla lista ricapitolativa.

3

Il Cantone allestisce un registro per Comune che indica l'ubicazione delle aziende, i gestori, i carichi normali, suddiviso secondo gli animali munti, gli altri animali, gli ovini nonché la rispettiva durata di estivazione.

Sezione 6: Controlli

Art. 24

1 Per l'esecuzione dei controlli, il Cantone può ricorrere a organizzazioni che offrono la garanzia di competenza e d'indipendenza. Esamina per campionatura la loro attività di controllo.

2

Il Cantone o l'organizzazione controlla i dati forniti dal gestore, il diritto ai contributi e il rispetto delle esigenze.

3

Per ogni azienda d'estivazione, azienda pastorizia e azienda con pascoli comunitari il gestore della banca dati sul traffico di animali calcola l'effettivo di bovini al 25 luglio dell'anno di contribuzione e, a scopo di controllo, mette i dati a disposizione dei Cantoni e dell'UFAG entro il 15 agosto dell'anno di contribuzione.

L'UFAG stabilisce il contenuto dei dati in collaborazione con il gestore della banca dati sul traffico di animali e i Cantoni.

4

In materia di controlli sono determinanti le disposizioni dell'ordinanza del 14 novembre 20073 sul coordinamento dei controlli.

Sezione 7: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni

Art. 25

Riduzione o rifiuto dei contributi 1

Il Cantone riduce o rifiuta il contributo se il richiedente: a. fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni errate; b. ostacola i controlli; c. non presenta tempestivamente la domanda di contributi; d. non può presentare i documenti sul traffico di animali secondo l'ordinanza BDTA del 23 novembre 20054; 3 RS

910.15

4 RS

916.404

Agricoltura

10

910.133

e. non rispetta o non rispetta interamente le disposizioni della presente ordinanza e altri oneri che gli sono imposti in merito all'estivazione;

f. non rispetta prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legge federale del 4 ottobre 19915 sulle foreste, della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque, della legge federale del 7 ottobre 19837 sulla protezione dell'ambiente, della legge federale del 1° luglio 19668 sulla protezione della natura e del paesaggio o della legge federale del 9 marzo 19789 sulla protezione degli animali e che dette violazioni sono state constatate con una decisione esecutiva; g. viola prescrizioni comunali o cantonali sulla gestione sostenibile.

2

La riduzione dei contributi è disciplinata nell'allegato 2.

3

In caso di violazione intenzionale o ripetuta delle prescrizioni, il Cantone può rifiutare la concessione di contributi per un massimo di cinque anni.

4

I contributi percepiti a torto devono essere restituiti conformemente all'articolo 171 LAgr.


Art. 26

Forza maggiore

1

Se, per cause di forza maggiore, disposizioni della presente ordinanza non possono essere adempiute o lo sono soltanto parzialmente, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al rifiuto dei contributi.

2

Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare: a. il decesso del gestore; b. l'espropriazione di una parte considerevole della superficie d'estivazione, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; c. la demolizione di edifici; d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca danni considerevoli alla superficie d'estivazione; e. epizoozie che colpiscono l'intero effettivo di animali o parte di esso; f.

danni gravi dovuti a malattie o a organismi nocivi; g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato; h. avvio dello sfruttamento quale superficie d'estivazione nell'ambito di un raggruppamento di alpeggi o di fondi.

5 RS

921.0

6 RS

814.20

7 RS

814.01

8 RS

451

9 [RU

1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 n. 1, 2003 4181 4803 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 45. RU 2008 2965 art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455).

Ordinanza sui contributi d'estivazione 11

910.133

3

Il gestore deve comunicare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.


Art. 27

Notifica delle decisioni Il Cantone notifica le sue decisioni su ricorso all'UFAG. Le decisioni relative alla concessione di contributi sono notificate su domanda.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28

Esecuzione 1 L'UFAG è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto questo compito non incomba ai Cantoni.

2

L'UFAG sorveglia l'esecuzione nei Cantoni.


Art. 29

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 29 marzo 200010 concernente i contributi d'estivazione è abrogata.


Art. 30


Art. 31

Disposizioni transitorie

Il carico usuale stabilito in base all'ordinanza del 29 marzo 200012 sui contributi d'estivazione rimane applicabile fintanto che non è operato alcun adeguamento secondo l'articolo 9.

a13

Art. 32

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

10 [RU

2000 1105 1292, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17] 11 RS

910.19. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

12 [RU

2000 1105 1292, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17] 13 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 25 giu. 2008 (RU 2008 3777). Abrogato dal n. II 1 dell'O del 6 mag. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 2575).

Agricoltura

12

910.133

Allegato 1

(art.7)

Densità massima per i pascoli destinati agli ovini Ubicazione:

altitudine

topografia

vegetazione

Sistema di pascolo

Densità massimaa per ha di superficie di pascolo netta Ovinib UBG

Sotto il limite del bosco:

terreni con declività moderata, resa o

vegetazione media

fino a 1000 m

gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione

6-10

0,5-0,9

1000-1400 m

5-8

0,4-0,7

sopra i 1400 m

3-6

0,3-0,5

fino a 1000 m

altri pascoli

4-7

0,3-0,6

1000-1400 m

3-5

0,3-0,4

sopra i 1400 m

2-3

0,2-0,3

Sopra il limite del bosco: zone in cui possono ancora pascolare i bovini, terreni con declività moderata, resa o vegetazione media gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione

4-5

0,3-0,5

altri pascoli

2-3

0,2-0,3

Superfici in altitudine: oltre le zone in cui possono ancora pascolare i bovini, terreni con declività moderata, resa o vegetazione media gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione

2-3

0,2-0,3

altri pascoli

0,5-1,8

0,1-0,2

La densità massima si riferisce ad ubicazioni medie per quanto concerne la resa in foraggio e la gestione. In luoghi molto favorevoli e con resa elevata, in caso di sorveglianza permanente o pascolo da rotazione, la densità massima può essere aumentata del 50 per cento al massimo. Qualora venisse rivendicato un aumento, la sua legittimità deve essere comprovata da una stima del potenziale di resa e da una valutazione dell'idoneità della superficie, effettuate da specialisti.

a

In luoghi sfavorevoli (superfici declive, ombrose, umide o secche) sono determinanti, per principio, i valori più bassi.

b Media

ponderata per ovino estivato = 0,0861 UBG

Ordinanza sui contributi d'estivazione 13

910.133

Allegato 2

(art. 25)

Riduzione dei contributi 1 Indicazioni

non

veritiere

In caso di indicazioni non veritiere concernenti gli animali, le superfici o la durata del pascolo, i contributi sono ridotti come segue: 1.1 Animali

Differenza Riduzione 0-5 per cento, al massimo 1 UBG nessuna riduzione

5-20 per cento o oltre 1 UBG, ma non oltre 4 UBG riduzione dei contributi del 20 per cento, al massimo 3000 franchi oltre il 20 per cento o oltre 4 UBG, nonché in caso di recidiva riduzione dei contributi del 50 per cento, al massimo 6000 franchi 1.2 Superfici

Differenza Riduzione 0-5 per cento; al massimo 1 ettaro 0-10 per cento, se la misurazione non è stata aggiornata nessuna riduzione

5-20 per cento; al massimo 2 ettari 10-30 per cento, se la misurazione non è stata aggiornata riduzione dei contributi del 20 per cento, al massimo 3000 franchi oltre il 20 per cento o oltre 2 ettari, nonché in caso di recidiva oltre il 30 per cento, se la misurazione non è stata aggiornata riduzione dei contributi del 50 per cento, al massimo 6000 franchi

Agricoltura

14

910.133

1.3

Durata del pascolo Differenza Riduzione

fino a 3 giorni

nessuna riduzione

4-6 giorni

riduzione dei contributi del 20 per cento, al massimo 3000 franchi oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva riduzione dei contributi del 50 per cento, al massimo 6000 franchi Per recidiva s'intende un'infrazione o una lacuna ripetuta sull'arco di quattro anni.

2 Controlli

ostacolati

Riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno pari a 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.

Il rifiuto dei controlli implica l'esclusione dai contributi.

3

Inoltro tardivo della domanda Salvo in casi di forza maggiore, l'inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno pari a 200 franchi, al massimo di 1000 franchi. Non sono versati contributi se a causa della mancata osservanza del termine non è possibile effettuare un controllo accurato.

4

Infrazioni contro prescrizioni legali rilevanti per

l'agricoltura Infrazione per negligenza Dolo eventuale Infrazione intenzionale

Infrazione unica

senza effetto duraturo 5 %, min. 200 fr.,

max. 500 fr.

15 %, min. 200 fr., max. 1500 fr.

25 %, min. 200 fr., max. 2500 fr.

Infrazione unica con effetto duraturo

10 %, min. 200 fr., max. 1000 fr.

25 %, min. 200 fr., max. 2500 fr.

50 %, min. 200 fr., max. 10 000 fr.

In caso di recidiva sull'arco di 4 anni

raddoppio della

riduzione

raddoppio della

riduzione

esclusione dai

contributi

Ordinanza sui contributi d'estivazione 15

910.133

5

Documenti e registrazioni incompleti In caso di documenti e registrazioni inesistenti o incompleti, i contributi sono ridotti come segue: Prima lacuna

riduzione del 10 per cento per documento o registrazione mancante; min. 200 fr., max 3000 fr.

Seconda lacuna sull'arco di quattro anni raddoppio della riduzione Terza e quarta lacuna sull'arco di quattro anni esclusione dai contributi 6

Riduzione dei contributi d'estivazione a causa dell'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione Per la prima lacuna, si applicano le seguenti riduzioni: Lacuna Riduzione

Gestione inadeguata e irrispettosa dell'ambiente (p.es. erosione provocata dal pascolo, sfruttamento eccessivo, sfruttamento insufficiente, art. 12 cpv. 1) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Inosservanza delle condizioni e dei requisiti del piano di gestione (art. 12 cpv. 2) 15 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Gestione dei pascoli: inesistenza di recinzioni o di controlli almeno settimanali (art. 13) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Mancanza di misure volte a impedire l'inarbustimento o il rimboschimento (art. 14 cpv. 1) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Utilizzazione di superfici non pascolabili (art. 14 cpv. 2) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Gestione non conforme alle prescrizioni in materia di protezione della natura (art. 14 cpv. 3) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Impiego non autorizzato di concimi (art. 15) 15 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Carico elevato di piante problematiche (art. 16 cpv. 1) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 16 cpv. 2) 15 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Impiego non autorizzato di foraggio grezzo in situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche (art. 17 cpv. 1) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Agricoltura

16

910.133

Lacuna Riduzione

Impiego non autorizzato di foraggi essiccati in aziende che detengono vacche munte (art. 17 cpv. 2) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Impiego non autorizzato di foraggi concentrati in aziende che detengono vacche munte (art. 17 cpv. 2) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai suini (art. 17 cpv. 3) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 18) 10 per cento, min. 200 fr.

max. 3000 fr.

Se, a causa dell'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione, la riduzione non supera complessivamente il 10 per cento, essa non viene presa in considerazione.

Alla seconda lacuna sull'arco di quattro anni le riduzioni sono raddoppiate. Una terza e una quarta lacuna sull'arco di quattro anni comporta l'esclusione dai contributi.

7

Pascoli destinati agli ovini Quando le esigenze di cui all'articolo 5 relative alla sorveglianza permanente o al pascolo di rotazione non sono interamente adempiute, i contributi sono ridotti al tasso applicato agli altri pascoli. Questa disposizione non è applicabile in caso di documenti o registrazioni inesistenti o incompleti; in questo caso i contributi vengono ridotti secondo il numero 5.