Abrogato per 01.01.2014

01.01.2012 - 01.01.2014
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.12.2008
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01.05.2003 - 31.07.2005
01.05.2002 - 30.04.2003
01.05.2000 - 30.04.2002
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1

Ordinanza

concernente i contributi d'estivazione (Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst)1 del 29 marzo 2000 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168 e 177 della legge del 29 aprile 19982
sull'agricoltura, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo di

applicazione

1

I contributi d'estivazione sono versati per l'estivazione di animali che consumano foraggio grezzo, ad eccezione dei bisonti e dei cervidi, in aziende d'estivazione, in aziende pastorizie e in aziende con pascoli comunitari.

2

Per l'estivazione in aziende all'estero non è versato alcun contributo.


Art. 2

Diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi: a. i gestori di aziende d'estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio di diritto civile o sede in Svizzera; b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un'azienda d'estivazione, un'azienda pastorizia o un'azienda con pascoli comunitari a proprio rischio e pericolo.

Sezione 2: Determinazione dei contributi

Art. 3

Calcolo dei contributi 1

I contributi d'estivazione risultano dalla moltiplicazione delle aliquote secondo l'articolo 4 per il carico usuale.

2

Per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere e per gli altri animali sono determinati separatamente.

RU 2000 1105 1 RU

2000 1292

2 RS

910.1

910.133

Agricoltura

2

910.133


Art. 4

Aliquote dei contributi 1

Le aliquote per il calcolo dei contributi di estivazione ammontano a: a.3 a dipendenza del sistema di pascolo per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere: -

gregge permanentemente sorvegliato 300 franchi

pascolo da rotazione

220 franchi

altri pascoli

120 franchi

b.4 300 franchi per unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) per vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere se la durata dell'estivazione è di 56-100 giorni; c.5 300 franchi per carico normale per gli altri animali che consumano foraggio grezzo.

2

Se vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere sono estivate per meno di 56 o più di 100 giorni, il contributo è calcolato secondo il capoverso 1 lettera c.6 3 L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) fissa le esigenze poste ai sistemi di pascolo.7


Art. 5

Riduzione dei contributi nel caso di divergenze rilevanti rispetto al carico usuale 1

I contributi sono ridotti del 25 per cento se il carico supera il carico usuale del 10-15 per cento, almeno però di due carichi normali.

2

Non è versato alcun contributo se il carico supera il carico usuale di più del 15 per cento, almeno però di 3 carichi normali.

3

Se il carico è inferiore di più del 25 per cento al carico usuale, i contributi d'estivazione sono calcolati secondo la densità effettiva di animali.


Art. 6

Determinazione del carico usuale 1

Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a uno sfruttamento sostenibile convertito in carichi normali 2

Un carico normale corrisponde all'estivazione di una UBGFG durante 100 giorni.

3

Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d'estivazione, per ogni azienda pastorizia o azienda con pascoli comunitari per: a. ovini, eccetto le pecore lattifere; b. gli altri

animali.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2002 1140).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002 (RU 2002 1140).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002 (RU 2002 1140).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002 (RU 2002 1140).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 2002 (RU 2002 1140).

Ordinanza sui contributi d'estivazione 3

910.133

4

Sono determinanti le densità medie di animali negli anni 1996-1998. Se la densità di animali in un'azienda negli anni di base è stata influenzata da circostanze straordinarie o mancano i dati, decide il Cantone. Può in particolare prendere in considerazione le indicazioni del catasto dell'economia alpestre.

5

L'Ufficio federale stabilisce una densità massima di animali secondo l'ubicazione, l'organizzazione del pascolo e il sistema di pascolo per ovini, eccettuate le pecore lattifere, per ogni ettaro di superficie netta di pascolo.

6

Se vi è un piano di gestione, il Cantone nella determinazione del carico usuale si basa sulle densità di animali ivi contenute.


Art. 7

Limitazioni 1 Per la determinazione del carico usuale non si tiene conto: a. dei giorni di estivazione oltre un periodo di 180 giorni; b. degli animali estivati durante meno di 20 giorni.

2

Se la superficie netta del pascolo è inferiore a 50 are per UBGFG, il carico usuale è corrispondentemente ridotto. Fanno parte della superficie netta del pascolo le superfici coperte di piante foraggere di proprietà dell'azienda, prese in affitto o sfruttate in base a un contratto scritto, a condizione tuttavia che su queste superfici possano pascolare gli animali.

3

L'Ufficio federale definisce le superfici su cui non possono pascolare gli animali o su cui possono pascolare soltanto limitatamente.


Art. 8

Adeguamento del carico usuale 1

Su domanda, il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pastorizia o di un'azienda con pascoli comunitari, se: a. conformemente al piano di gestione è possibile una densità superiore di animali;

b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali; c. mutazioni di superfici lo esigono.

2

Se il Cantone aumenta il carico usuale in base a un piano di gestione, il contributo è calcolato secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere a e c. Se precedentemente era più elevato, il contributo non è ridotto.

3

Il Cantone riduce il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pastorizia o di un'azienda con pascoli comunitari tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, segnatamente del servizio della protezione della natura, se:

a. il carico non superiore al carico usuale ha tuttavia condotto a danni ecologici;

b. gli oneri cantonali previsti nell'articolo 10 capoverso 2 non hanno permesso di eliminare i danni ecologici;

Agricoltura

4

910.133

c. se la superficie del pascolo si è sensibilmente ridotta segnatamente in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.

4

Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro la riduzione del carico usuale di cui nel capoverso 3 ed esigere un riesame della decisione presentando un piano di gestione entro 12 mesi.


Art. 9

Piano di gestione

1

Il piano di gestione deve contenere i dati necessari per fissare il carico usuale corrispondente a una gestione sostenibile. L'Ufficio federale fissa le esigenze alle quali un piano di gestione deve soddisfare.

2

Il piano di gestione deve essere allestito da specialisti indipendenti dal gestore.

Sezione 3: Esigenze poste alla gestione

Art. 10

1 Le aziende d'estivazione, le aziende pastorizie e le aziende con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell'ambiente. In particolare devono essere adempiute le esigenze seguenti: a. gli animali estivati devono essere tenuti in pascoli recintati o essere controllati una volta alla settimana;

b. le superfici su cui non possono pascolare gli animali vanno rese inaccessibili con adeguati provvedimenti; c. le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni; d. all'atto della concimazione dei pascoli si mira a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un'utilizzazione moderata e graduata.

Devono essere utilizzati in primo luogo i concimi prodotti sull'alpe. L'impiego di concimi minerali azotati, di fanghi di depurazione e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato. Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di rifiuti con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico è fatto salvo il numero 3.2.3 dell'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 20058 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti;9 e. l'impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applicazioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risanamento. Esse necessitano un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente;

8 RS

814.81

9

Nuovo testo del per. giusta il n. II 17 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Ordinanza sui contributi d'estivazione 5

910.133

f. il foraggio grezzo che non proviene dall'alpe può essere utilizzato soltanto per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche; g. la somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotti sull'alpe; h. edifici, impianti e accessi devono essere oggetto di una debita manutenzione; i.

i punti fissati in un eventuale piano di gestione devono essere rispettati.

2

Quando sono constatati danni ecologici, il Cantone può decidere le condizioni per l'uso dei pascoli e la concimazione e domandare corrispondenti registrazioni.

Sezione 4: Procedura

Art. 11

Domanda 1 I contributi d'estivazione sono pagati su domanda. La domanda deve essere inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio, ogni anno entro il 31 luglio.

2

La domanda deve contenere i dati seguenti: a. la categoria e il numero degli animali estivati; b. la data della salita all'alpe; c. la data presumibile della discesa dall'alpe; d. le modifiche eventuali della superficie di pascolo utilizzabile; e. la conferma dell'esattezza dei dati da parte del servizio comunale di controllo competente.

3

Per le aziende d'estivazione e le aziende pastorizie sono determinanti le condizioni registrate il 25 luglio.


Art. 12

Esame della domanda

Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d'estivazione e li notifica agli aventi diritto.


Art. 13

Pagamento dei

contributi

1

Il Cantone paga i contributi d'estivazione agli aventi diritto al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.

2

Se gli aventi diritto formano una corporazione alpestre o una cooperativa alpestre i contributi possono essere versati globalmente a queste organizzazioni, se: a. esse esercitano funzioni importanti della gestione; o se b. in questo modo si ottiene un'essenziale agevolazione amministrativa.

Agricoltura

6

910.133

3

Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i detentori di bestiame con diritti d'estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l'80 per cento dei contributi.

4

I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all'Ufficio federale.


Art. 14

Dati richiesti per il versamento dei contributi 1

Il Cantone invia ogni anno all'Ufficio federale i dati relativi alla densità di animali e al versamento su supporti elettronici di dati e le liste ricapitolative stampate su carta. L'Ufficio federale, in collaborazione con i Cantoni, stabilisce le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.

2

L'Ufficio federale accredita al Cantone l'importo totale in base alla lista ricapitolativa.

3

Il Cantone allestisce un registro per Comune che indica l'ubicazione delle aziende, i gestori, o i carichi normali suddiviso secondo gli animali munti, gli altri animali, gli ovini nonché la durata di estivazione rispettiva.

Sezione 5: Controlli

Art. 15

1 Per l'esecuzione dei controlli, il Cantone può ricorrere a organizzazioni che offrono la garanzia di competenza e d'indipendenza. Esamina per sondaggio la loro attività di controllo.

2

Il Cantone o l'organizzazione controlla i dati forniti dal gestore, il diritto ai contributi e il rispetto delle esigenze.

3

Il Cantone provvede affinché siano sottoposte al controllo: a. tutte le aziende che domandano per la prima volta contributi di estivazione; b. tutte le aziende nelle quali sono state constatate carenze all'atto dei controlli effettuati l'anno precedente; e c. almeno il 10 per cento delle altre aziende scelte a caso.

4

I Cantoni allestiscono ogni anno un rapporto sulle loro attività di controllo e sulle sanzioni che hanno deciso.

Sezione 6: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni

Art. 16

Riduzione o rifiuto dei contributi 1

Il Cantone riduce o rifiuta il contributo se il richiedente: a. dà intenzionalmente o per negligenza indicazioni errate;

Ordinanza sui contributi d'estivazione 7

910.133

b. ostacola i controlli; c. non presenta tempestivamente la domanda di contributi; d. non rispetta o non rispetta interamente le disposizioni della presente ordinanza e altri oneri che gli sono imposti in rapporto con l'estivazione;

e. non rispetta prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legge federale del 4 ottobre 199110 sulle foreste, della legge federale del 24 gennaio 199111 sulla protezione delle acque, della legge federale del 7 ottobre 198312 sulla protezione dell'ambiente, della legge federale del 1° luglio 196613 sulla protezione della natura e del paesaggio o della legge federale del 9 marzo 197814 sulla protezione degli animali; dette violazioni devono essere constatate con una decisione esecutiva; f.

viola prescrizioni comunali e cantonali sulla gestione sostenibile.

2

In caso di violazione intenzionale o ripetuta delle prescrizioni, il Cantone può rifiutare la concessione dei contributi per un massimo di cinque anni.


Art. 17

Notifica delle decisioni Il Cantone notifica le sue decisioni su ricorso all'Ufficio federale; le decisioni relative alla concessione dei contributi sono notificate unicamente su domanda.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18

Esecuzione 1 L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto questo compito non incomba ai Cantoni.

2

L'Ufficio federale sorveglia l'esecuzione nei Cantoni.


Art. 19

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 199815 concernente i contributi d'estivazione nell'agricoltura è abrogata.


Art. 20

Modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 29 febbraio 198816 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue: 10 RS

921.0

11 RS

814.20

12 RS

814.01

13 RS

451

14 RS

455

15 [RU

1999 287]

16 RS

922.01. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Agricoltura

8

910.133


2. L'ordinanza del 7 dicembre 199817 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura è modificata come segue: Art. 30
cpv. 1 lett. g
...


Art. 49
cpv. 3 Abrogato


Art. 21

Disposizioni transitorie

1

Nelle aziende che detengono più di 100 ovini, il Cantone controlla fino al 30 settembre 2003 al più tardi l'uso dei pascoli e la classificazione delle superfici su cui non possono pascolare gli animali. Se occorre, corregge il carico usuale di cui nell'articolo 6.

2

Nel 2000, non è effettuata alcuna riduzione dei contributi secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2.

3

Fino alla definitiva determinazione del carico usuale da parte dei Cantoni, l'importo versato corrisponde ai contributi d'estivazione concessi nel 1999. Eventuali differenze sono compensate all'atto del versamento che segue la determinazione definitiva. 4

Negli anni 2000 e 2001, il Cantone può decidere che nel caso delle aziende d'estivazione non gestite dai proprietari stessi una parte dei contributi d'estivazione sia versata ai proprietari, ma a concorrenza di un quarto al massimo, se prendono a loro carico le spese dell'infrastruttura e procedono alle necessarie migliorie alpestri.


Art. 22

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000.

17 RS

910.13. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.