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520.1

Legge federale
sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile

(LPPC)

del 20 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2 e 61 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20182,

decreta:

Titolo primo: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina:

a.
i compiti di Confederazione, Cantoni e terzi nella protezione della popolazione e la loro collaborazione in questo ambito;
b.
la protezione civile quale organizzazione partner della protezione della po­polazione, in particolare l'obbligo di prestare servizio di protezione civile, l'istruzione e le costruzioni di protezione.

Titolo secondo: Protezione della popolazione

Capitolo 1: Scopo, collaborazione e obblighi di terzi

Art. 2 Scopo

La protezione della popolazione ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di eventi dannosi di vasta portata (eventi maggiori), catastrofi, si­tuazioni d'emergenza e conflitti armati, di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi e di adottare le relative misure preparatorie.

Art. 3 Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi

1 Nell'ambito della protezione della popolazione, gli organi di condotta, le organizzazioni partner e terzi collaborano alla gestione degli eventi e alle relative misure preparatorie.

2 Quali organizzazioni partner collaborano:

a.
la polizia, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
b.
i pompieri, per il salvataggio e la lotta contro i sinistri;
c.
i servizi della sanità pubblica, compresi i servizi sanitari di salvataggio, per la fornitura di prestazioni mediche alla popolazione;
d.
i servizi tecnici, in particolare per la garanzia della disponibilità dei beni e servizi indispensabili per la popolazione;
e.
la protezione civile, per la protezione e il salvataggio della popolazione, l'as­sistenza alle persone in cerca di protezione, nonché il sostegno degli organi di condotta e delle altre organizzazioni partner.

3 Alla gestione di eventi e alle relative misure preparatorie possono essere chiamati a collaborare anche altri enti e organizzazioni, segnatamente:

a.
autorità;
b.
imprese;
c.
organizzazioni non governative.
Art. 4 Collaborazione

Nei limiti delle rispettive competenze, la Confederazione, i Cantoni nonché altri enti e organizzazioni collaborano all'adempi­mento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare nei settori seguenti:

a.
sviluppo concettuale della protezione della popolazione;
b.
protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici (protezione NBC);
c.
sistemi d'allarme e di comunicazione per la protezione della popolazione;
d.
informazione delle autorità e della popolazione;
e.
istruzione, ricerca e collaborazione internazionale.
Art. 5 Obblighi di terzi

In caso di allarme, ognuno è tenuto a rispettare le misure ordinate dagli organi com­petenti e le relative istruzioni sul comportamento da adottare.

Capitolo 2: Compiti della Confederazione

Art. 6 Compiti generali

1 La Confederazione provvede a coordinare le attività delle organizzazioni partner e ad assicurare la collaborazione di queste ultime con le altre autorità e gli altri enti del settore della politica di sicurezza.

2 Il Consiglio federale stabilisce le misure che devono essere adottate a protezione dei beni culturali nel settore delle costruzioni e delle relative installazioni nella prospettiva di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati.

3 Il Consiglio federale adotta misure volte a rafforzare la protezione della popolazione in caso di conflitti armati.

Art. 7 Condotta e coordinamento

1 La Confederazione assume la condotta e il coordinamento delle operazioni in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza la cui gestione rientra nella sua sfera di competenza, nonché in caso di conflitti armati.

2 D'intesa con i Cantoni interessati, la Confederazione può assumere il coordinamento delle operazioni o, all'occorren­za, la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, tutta la Svizzera o zone limitrofe estere.

3 L'organo della Confederazione incaricato del coordinamento della protezione della popolazione è lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Ha i seguenti compiti:

a.
coordinare l'elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni d'intervento specializzate nonché di altri enti e organizzazioni;
b.
garantire la capacità di condotta;
c.
garantire la comunicazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;
d.
garantire l'analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità estere;
e.
garantire la gestione delle risorse civili.

4 Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione dello Stato maggiore federale Pro­tezione della popolazione. Può prevedere in particolare che i Cantoni nonché altri enti e organizzazioni vi collaborino.

Art. 8 Protezione di infrastrutture critiche

1 La Confederazione elabora le basi per la protezione delle infrastrutture critiche.

2 L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) tiene un inventario delle infrastrutture critiche e lo aggiorna regolarmente.

3 L'UFPP coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrut­ture critiche, segnatamente le misure dei gestori di infrastrutture critiche di ri­levanza nazionale, e collabora con loro a tal fine.

Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso di evento

1 L'UFPP è competente per i sistemi di:

a.
allerta alle autorità in caso di pericolo imminente;
b.
allarme alla popolazione in caso di evento;
c.
informazione della popolazione in caso di pericolo imminente e in caso di e­vento.

2 Gestisce un sistema per dare l'allarme alla popolazione.

3 Gestisce altri sistemi per la diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare.

4 La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza.

5 La Confederazione assicura che i sistemi di cui ai capoversi 1 lettere b e c nonché 2-4 siano accessibili anche alle persone con disabilità.

6 Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni:

a.
sulla diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare;
b.
sugli aspetti tecnici dei sistemi per allertare le autorità, per dare l'allarme e informare la popolazione nonché del canale radio di emergenza.
Art. 10 Centrale nazionale d'allarme

1 L'UFPP gestisce la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).

2 Il Consiglio federale stabilisce i compiti della CENAL. Disciplina le competenze, le direttive e le procedure concernenti l'allerta, l'allarme e l'informazione.

Art. 11 Laboratorio di Spiez

1 L'UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC.

2 Il Laboratorio di Spiez è competente in particolare per:

a.
eseguire analisi di riferimento e valutazioni nel settore NBC;
b.
sostenere gli obiettivi della Confederazione in materia di controllo degli armamenti e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa NBC;
c.
sostenere le autorità nell'acquisizione di materiale NBC;
d.
sostenere le autorità in questioni di fondo inerenti alla gestione di eventi NBC;
e.
effettuare analisi delle minacce NBC;
f.
assicurare la ricerca e lo sviluppo nel settore NBC.
Art. 12 Organizzazioni d'intervento specializzate

1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati.

2 La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni.

3 La Confederazione può sostenere le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d'intervento.

4 Gestisce organizzazioni d'intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti.

5 Il Consiglio federale può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego del materiale acquisito dalla Confederazione.

Art. 13 Ricerca e sviluppo

1 L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e si­tuazioni d'emergenza.

2 Collabora con partner nazionali e internazionali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo.

Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi

Art. 14 Compiti generali

1 I Cantoni disciplinano in particolare l'istruzione, la condotta e gli interventi delle organizzazioni partner della protezione della popolazione nonché di altri enti e orga­nizzazioni.

2 Disciplinano la collaborazione intercantonale.

Art. 15 Condotta e coordinamento

I Cantoni sono responsabili dei seguenti compiti di condotta:

a.
istituire organi di condotta per garantire la capacità di condotta e la gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza;
b.
coordinare l'elaborazione delle pianificazioni preventive, i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner e di altri enti e organizzazioni;
c.
garantire la prontezza operativa della protezione della popolazione nella prospettiva di conflitti armati.
Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso di evento

1 In collaborazione con la Confederazione, i Cantoni garantiscono l'allerta agli orga­ni competenti e il lancio dell'allarme alla popolazione.

2 In collaborazione con la Confederazione garantiscono l'informazione della popolazione in caso di evento.

Art. 17 Sistema d'allarme acqua

1 I gestori di impianti d'accumulazione dotati di un sistema d'allarme acqua ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 1° ottobre 20103 sugli impianti di accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rimodernamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua, sempreché non siano parte integrante del sistema di cui all'articolo 9 capoverso 2 della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina le esigenze tecniche per i sistemi d'allarme acqua e per le installazioni edilizie nonché le competenze e le procedure per l'allerta e l'al­larme.

3 Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.

3 RS 721.101

Capitolo 4: Sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi


Art. 18 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

1 La Confederazione e i Cantoni realizzano e gestiscono congiuntamente un sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza per la collaborazione intercantonale e in­terorganizzativa tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché con terzi.

2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema di radioco­municazione mobile di sicurezza e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro alimentazione elettrica.

3 La Confederazione assicura il funzionamento dell'intero sistema.

4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica.

5 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.

6 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per Cantoni e terzi ed emanare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema.

7 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all'abban­dono o alla sostituzione del sistema.

Art. 19 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro

1 La Confederazione e i Cantoni realizzano e gestiscono congiuntamente un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro tra Confederazione, Cantoni e gestori di in­frastrutture critiche. Il sistema è composto dalla rete per lo scambio di dati sicuro, dal sistema di accesso ai dati e dal sistema di comunicazione dei dati. Può essere uti­lizzato da altri sistemi.

2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro a­li­mentazione elettrica.

3 La Confederazione assicura il funzionamento dell'intero sistema.

4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione, in particolare della sicurezza della loro a­limentazione elettrica.

5 I terzi sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza né della Confederazione né dei Cantoni, in particolare del raccordo delle loro reti al sistema nazionale e della sicurezza dell'alimentazione elettrica delle loro reti.

6 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio, disciplina gli aspetti tecnici ed emana direttive concernenti gli altri usi. Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.

7 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per i Cantoni e terzi ed e­manare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema.

8 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all'abban­dono o alla sostituzione del sistema.

Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga

1 La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché con terzi.

2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro ali­mentazione elettrica.

3 La Confederazione assicura il funzionamento dell'intero sistema.

4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica.

5 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.

6 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per Cantoni e terzi ed e­manare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema.

7 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all'abban­dono o alla sostituzione del sistema.

8 La Confederazione, singoli Cantoni e terzi possono realizzare un sottosistema nel­l'ambito di un progetto pilota. Il Consiglio federale disciplina le condizioni del progetto pilota. L'UFPP assicura il coordinamento.

Art. 21 Sistema nazionale di analisi integrata della situazione

1 La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un si­stema nazionale di analisi integrata della situazione per lo scambio di informazioni tra Confederazione, Cantoni e terzi in caso di evento.

2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro ali­mentazione elettrica.

3 La Confederazione assicura il funzionamento dell'intero sistema.

4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione, in particolare dei sistemi elettronici di presentazione della situazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica.

5 I terzi sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza né della Confederazione né dei Cantoni, in particolare dei sistemi elettronici di presentazione della situazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica.

6 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.

7 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per Cantoni e terzi ed e­manare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema.

8 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all'abban­dono o alla sostituzione del sistema.

Capitolo 5: Istruzione

Art. 22

1 La Confederazione coordina a livello nazionale l'istruzione dei membri delle orga­nizzazioni partner nell'ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner e:

a.
gli organi di condotta;
b.
l'esercito;
c.
gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 3 capoverso 3.

2 L'UFPP assicura l'offerta formativa per l'istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta.

3 Assicura l'istruzione nell'uso delle componenti dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione e nell'uso dei sistemi per allertare le autorità e dare l'allarme e informare la popolazione.

4 Può convenire con i Cantoni, terzi e le competenti autorità delle zone limitrofe estere l'organizzazione di altri corsi d'istruzione ed esercitazioni.

5 Può offrire altri corsi d'istruzione nel settore della protezione della popolazione.

6 Gestisce un centro d'istruzione.

7 Il Consiglio federale disciplina le competenze nel campo dell'istruzione.

Capitolo 6: Finanziamento

Art. 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

1 La Confederazione si assume i costi per:

a.
l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti centrali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza nonché i relativi costi delle componenti decentralizzate di sua competenza;
b.
l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei suoi impianti di trasmissione e delle relative infrastrutture;
c.
l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello federale.

2 I Cantoni si assumono i costi per:

a.
l'approntamento, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti decentralizzate del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza e delle infrastrutture delle loro sottoreti;
b.
l'allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti centrali;
c.
i collegamenti ridondanti tra le sottoreti nella misura in cui non siano parte integrante del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro;
d.
l'approntamento dei terminali a livello cantonale, salvo quelli acquisiti dalla Confederazione (art. 76 cpv. 1);
e.
l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza a livello cantonale.

3 Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione dei gestori delle sottoreti ai costi per la coutenza degli impianti di trasmissione della Confederazione.

4 I terzi si assumono i costi dei propri terminali.

5 Il Consiglio federale può stabilire che i Cantoni o terzi si assumano i costi supplementari che cagionano alla Confederazione a causa di ritardi nell'attuazione di mi­sure di manutenzione o di salvaguardia del valore.

Art. 24 Sistema d'allarme, informazione in caso di evento e canale radio di emergenza

1 La Confederazione si assume i costi per il sistema d'allarme, i sistemi d'informa­zione in caso di evento e il canale radio di emergenza.

2 I gestori di impianti d'accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate del sistema d'allarme acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 25 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione

1 Per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione, la Confederazione si assume i costi:

a.
integralmente, per gli investimenti e la salvaguardia del valore a carattere d'in­vestimento delle componenti centrali;
b.
per gli investimenti, l'esercizio, la manutenzione, la salvaguardia del valore d'e­sercizio e la salvaguardia del valore a carattere d'investimento delle com­ponenti decentralizzate di sua competenza;
c.
proporzionalmente, per l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d'esercizio delle componenti centrali.

2 I Cantoni e i terzi coinvolti si assumono i costi:

a.
proporzionalmente, per l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore d'esercizio delle componenti centrali;
b.
per gli investimenti, l'esercizio, la manutenzione, la salvaguardia del valore d'e­sercizio e la salvaguardia del valore a carattere d'investimento delle com­ponenti decentralizzate che non sono di competenza della Confederazione.

3 I Cantoni e i terzi che partecipano a un progetto pilota concernente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga (art. 20 cpv. 8) se ne assumono i costi. Se in seguito il sistema è realizzato a livello nazionale, la Confederazione rimborsa ai Cantoni e ai terzi coinvolti i costi delle componenti centrali. Il Consiglio federale disciplina le modalità di ripartizione dei costi. A tal fine, consulta i Cantoni.

Art. 26 Istruzione

1 La Confederazione e i Cantoni si assumono i rispettivi costi per l'istruzione di loro competenza secondo l'articolo 22.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della ripartizione dei costi.

Art. 27 Altri costi

La Confederazione si assume i costi per:

a.
la ricerca e lo sviluppo di sua competenza (art. 13);
b.
le organizzazioni d'intervento specializzate (art. 12);
c.
il materiale d'intervento per le organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC (art. 12 cpv. 3);
d.
le attività di sua competenza nell'ambito della collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni partner e i gestori di infrastrutture critiche (art. 4).

Titolo terzo: Protezione civile

Capitolo 1: Compiti

Art. 28

1 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati, la protezione civile svolge i seguenti compiti:

a.
proteggere la popolazione e prestarle soccorso;
b.
assistere le persone in cerca di protezione;
c.
sostenere gli organi di condotta;
d.
sostenere le altre organizzazioni partner;
e.
proteggere i beni culturali.

2 La protezione civile può inoltre essere chiamata a intervenire per:

a.
adottare misure di prevenzione volte a impedire o contenere i danni;
b.
svolgere lavori di ripristino dopo eventi dannosi;
c.
svolgere interventi di pubblica utilità.

Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Sezione 1: Persone tenute a prestare servizio, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione


Art. 29 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile

1 È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso ma­schile dichiarato abile a tale servizio.

2 Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi:

a.
è tenuto a prestare servizio militare o servizio civile;
b.
ha assolto la scuola reclute;
c.
ha prestato un numero di giorni di servizio militare o servizio civile almeno equivalente alla durata della scuola reclute;
d.
è domiciliato all'estero.

3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni per i cittadini svizzeri domiciliati nelle zone limitrofe estere (cpv. 2 lett. d).

Art. 30 Esenzione dei membri di autorità

Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone sono esentate dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

a.
i membri del Consiglio federale;
b.
il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;
c.
i membri dell'Assemblea federale;
d.
i giudici ordinari dei Tribunali della Confederazione;
e.
i membri degli esecutivi cantonali;
f.
i membri permanenti dei tribunali cantonali;
g
i membri degli esecutivi comunali.
Art. 31 Adempimento e durata del servizio

1 L'obbligo di prestare servizio di protezione civile deve essere adempiuto tra il giorno in cui l'interessato compie i 18 anni e la fine dell'anno in cui compie i 36 an­ni.

2 Dura dodici anni.

3 Inizia nell'anno in cui l'interessato assolve l'istruzione di base, al più tardi tuttavia nell'anno in cui compie i 25 anni.

4 È adempiuto una volta che si sono prestati complessivamente 245 giorni di servizio. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio.

5 Per i sottufficiali superiori e gli ufficiali, l'obbligo di prestare servizio di protezione civile dura fino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni, a prescindere dal suo inizio e dai giorni di servizio prestati.

6 Se l'obbligo di prestare servizio di protezione civile giunge a conclusione durante un intervento in caso di catastrofe o situazione d'emergenza, la sua durata è prolungata sino alla fine dell'intervento.

7 Il Consiglio federale può:

prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile sino a 14 anni al massimo e fissarne l'inizio al più tardi per l'anno in cui l'in­teressato compie i 23 anni;
b.
riassoggettare le persone congedate, fino a cinque anni dopo il loro congedo, all'obbligo di prestare servizio al fine di aumentare gli effettivi della protezione civile, segnatamente in caso di conflitto armato.

8 Può prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile di 100 giorni al massimo se lo chiede un Cantone colpito da una catastrofe o una situazione d'emergenza di lunga durata a causa della quale troppe persone tenute a prestare servizio di protezione civile (militi) raggiungono contemporaneamente la fine del loro obbligo di prestare servizio e la capacità d'intervento ne è pregiudicata.

Art. 33 Volontariato

1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:

a.
gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile;
b.
gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;
c.
le cittadine svizzere, dal giorno in cui compiono i 18 anni;
d.
gli stranieri domiciliati in Svizzera, dal giorno in cui compiono i 18 anni.

2 I Cantoni decidono in merito all'ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi.

3 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi.

4 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall'obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine.

5 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d'ufficio dal­l'obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 34 Reclutamento

1 Il reclutamento serve all'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civi­le. L'esercito e la protezione civile eseguono congiuntamente il reclutamento.

2 Non sono reclutate nella protezione civile le persone soggette all'obbligo di leva che:

a.
risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19955;
b.
non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, nella mi­sura in cui presentano segni esteriori tali da far ritenere che siano poten­zialmente violente.
Art. 35 Incorporazione dei militi

1 In linea di principio i militi sono a disposizione del loro Cantone di domicilio. D'intesa con i Cantoni interessati, possono essere assegnati a un altro Cantone.

2 Il Cantone decide in merito all'incorporazione dei militi che gli sono assegnati.

3 I militi che trasferiscono il domicilio all'estero sono registrati nella riserva di per­so­nale. Se rientrano in Svizzera, possono essere reincorporati nella misura in cui siano ancora tenuti a prestare servizio di protezione civile.

4 Nel limite delle loro possibilità i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione militi idonei per adempiere i compiti che rientrano nelle competenze della Confederazione. A tal fine la Confederazione e i Cantoni possono concludere convenzioni sulle prestazioni.

Art. 36 Riserva di personale

1 I militi non incorporati sono registrati in una riserva nazionale di personale; non vengono istruiti.

2 Se necessario, tali militi possono essere messi a disposizione di un Cantone ed es­sere da questo incorporati.

3 Non sussiste il diritto a essere incorporati e a prestare servizio di protezione civile.

Art. 37 Proscioglimento anticipato

1 Su domanda, i Cantoni possono prosciogliere anticipatamente i militi indispensabili a un'organizzazione partner ai sensi dell'articolo 3.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali militi possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati in essa. Determina le organizzazioni partner aventi diritto e disciplina la procedura e le condizioni per il proscioglimento anticipato e la reincorporazione.

Art. 38 Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Sezione 2: Diritti e obblighi dei militi

Art. 39 Soldo, vitto, trasporto e alloggio

1 Chi presta servizio di protezione civile ha diritto:

a.
al soldo;
b.
al vitto gratuito;
c.
al trasporto gratuito con mezzi pubblici per l'entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;
d.
all'alloggio gratuito, se non può alloggiare nel proprio alloggio privato.

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni cui sono subordinati i diritti di cui al capoverso 1. Può stabilire che la convocazione o la chiamata dia diritto all'utiliz­zazione dei trasporti pubblici.

Art. 41 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Per il calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare secondo la legge federale del 12 giugno 19597 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, sono computati tutti i giorni di servizio prestati nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio di pro­tezione civile per i quali è previsto il versamento del soldo.

7 RS 661

Art. 42 Assicurazione

1 Chi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 19928 sull'assicurazione militare (LAM).

2 L'UFPP emana disposizioni per la prevenzione di infortuni e danni alla salute nella protezione civile.

Art. 44 Obblighi

1 I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio.

2 I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i ser­vizi corrispondenti.

3 I quadri sono tenuti ad adempiere anche compiti fuori dal servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d'istruzione e degli interventi della protezione civile.

4 I militi sono soggetti all'obbligo di notificazione. Il Consiglio federale disciplina il genere e la portata di tale obbligo.

5 I militi possono utilizzare il loro equipaggiamento personale esclusivamente nel­l'ambito dei servizi di protezione civile.

Sezione 3: Convocazione, chiamata e controlli

Art. 45 Convocazione al servizio d'istruzione

1 La convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 49-52 e ai corsi di ripetizione secondo l'articolo 53 è emessa dai Cantoni. Questi disciplinano le modalità di convocazione.

2 L'UFPP disciplina le modalità di convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento se­condo l'articolo 54 capoversi 2-4.

3 La convocazione è inviata al milite almeno sei settimane prima dell'inizio del ser­vizio.

4 Le domande di differimento del servizio devono essere presentate all'organo che ha emesso la convocazione.

Art. 46 Chiamata per interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati

1 Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi nei casi seguenti:

a.
catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intera Svizzera;
b.
catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono le zone limi­trofe estere;
c.
conflitti armati.

2 I Cantoni possono chiamare in servizio i militi in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale o le rispettive zone limitrofe estere; possono chiamare in servizio i militi anche per prestare supporto ad altri Cantoni colpiti.

3 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

4 L'UFPP disciplina la procedura di chiamata dei militi impiegati per adempiere i compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4.

Art. 47 Controlli

1 I Cantoni eseguono i controlli relativi ai militi. I controlli sono eseguiti nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (sistema PISA).

2 L'UFPP controlla se:

a.
i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 49-53 sono osservati;
b.
gli interventi di pubblica utilità di cui all'articolo 53 capoverso 3 sono compatibili con i compiti della protezione civile.

3 Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 43 e 49-53 sono superati, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi e informa l'Ufficio centrale di compensazione.

4 L'UFPP esegue i controlli relativi ai militi impiegati per adempiere i compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4. I controlli sono eseguiti nel sistema PISA.

5 Il Consiglio federale stabilisce l'entità dei controlli di cui al capoverso 1. Può e­manare regolamenti di carattere amministrativo e tecnico sull'uso del sistema PISA.

6 Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo secondo il capoverso 2.

Capitolo 3: Istruzione

Art. 49 Istruzione di base

1 I militi incorporati dopo il reclutamento assolvono l'istru­zione di base al più presto dal giorno in cui compiono i 18 anni, ma al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono i 25 anni.

2 L'istruzione di base dura almeno 10 e al massimo 19 giorni.

3 In caso di cambiamento di incorporazione i militi possono essere obbligati ad as­solvere nel nuovo settore ancora un'istruzione di base. I Cantoni decidono in merito ai cambiamenti d'incorporazione.

4 I militi che dopo il reclutamento vengono registrati nella riserva di personale senza incorporazione e senza istruzione di base possono essere chiamati ad assolvere tale istruzione entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

5 Le persone che al momento della naturalizzazione hanno 24 anni compiuti sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Assolvono l'istruzione di base entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

6 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile assolve l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Qualora l'interessato disponga già di un'istruzione equivalente, il Cantone decide se deve assolvere l'istru­zione di base.

Art. 50 Istruzione complementare

1 I militi cui si prevede di affidare compiti speciali possono essere convocati a un'i­struzione complementare di al massimo 19 giorni per ogni compito speciale.

2 Il Consiglio federale può prolungare la durata di un'istruzione complementare fino a 54 giorni al massimo.

Art. 51 Istruzione dei quadri

1 I militi cui si prevede di affidare funzioni di quadro assolvono un'istruzione specifica per ogni funzione di quadro.

2 L'istruzione dei quadri comprende una parte teorica e una parte pratica. Dura al massimo 19 giorni.

3 Il Consiglio federale disciplina l'istruzione dei quadri. Stabilisce in particolare:

a.
le competenze, la ripartizione dell'istruzione dei quadri su singoli moduli e le condizioni di ammissione;
b.
i servizi d'istruzione richiesti per ottenere un grado superiore e la loro durata.
Art. 52 Perfezionamento

I quadri e gli specialisti possono essere convocati a corsi di perfezionamento della durata massima di cinque giorni all'anno.

Art. 53 Corsi di ripetizione

1 Dopo l'istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripeti­zione di almeno 3 e al massimo 21 giorni.

2 I corsi di ripetizione servono in particolare a realizzare e mantenere la prontezza o­perativa della protezione civile.

3 Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

4 I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe estere.

5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità; disciplina in particolare:

a.
il divieto d'impiegare militi a favore del loro datore di lavoro;
b.
l'obbligo di versare una parte degli introiti al fondo di compensazione del­l'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.
Art. 54 Competenze e direttive dell'UFPP

1 L'UFPP allestisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un'istruzione unificata.

2 È competente per:

a.
l'istruzione centralizzata alla condotta degli ufficiali;
b.
l'istruzione tecnica dei quadri e degli specialisti;
c.
l'istruzione dei militi impiegati per adempiere compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4.

3 L'UFPP può convenire con i Cantoni di svolgere corsi d'istruzione e di perfezionamento per loro conto.

4 Può permettere ai membri di organizzazioni partner nonché a enti e organizzazioni di cui all'articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.

5 Disciplina:

a.
i contenuti dell'istruzione in materia di protezione civile;
b.
le condizioni per abbreviare i servizi d'istruzione.
Art. 55 Istruzione di personale insegnante

1 L'UFPP assicura l'istruzione del personale insegnante della protezione civile.

2 Permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all'articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.

3 Disciplina l'istruzione del personale insegnante della protezione civile e la partecipazione ai servizi d'istruzione della protezione civile da parte del personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all'articolo 3.

Art. 56 Infrastruttura per l'istruzione

1 L'UFPP gestisce un centro nazionale d'istruzione della protezione civile.

2 I Cantoni comunicano all'UFPP la soppressione di centri cantonali d'istruzione della protezione civile.

3 In caso di soppressione di un centro cantonale d'istruzione della protezione civile, i sussidi federali non devono essere rimborsati alla Confederazione; sono eccettuati i sussidi federali concessi per l'acquisto di terreni, nella misura in cui il terreno sia a­lienato con utile.

Capitolo 4: Diritti e obblighi di terzi

Art. 57 Proprietari di edifici abitativi e locatari

1 I proprietari di edifici abitativi e i locatari sono tenuti a eseguire le misure loro prescritte.

2 Se viene ordinata l'occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione i posti protetti non utilizzati.

Art. 58 Uso di proprietà e diritto di requisire

1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le attività e gli impianti tecnici delle autorità. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

2 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell'esercito.

Capitolo 5: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi e contributi sostitutivi

Art. 60 Principio

Ogni abitante deve disporre di un posto in un rifugio (posto protetto) nelle vicinanze della sua abitazione.

Art. 61 Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi

1 Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, i proprietari che costruiscono edifici abitativi sono tenuti a realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se non sono tenuti a realizzare rifugi, versano un contributo sostitutivo.

2 I proprietari che costruiscono case di cura od ospedali sono tenuti a realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, versano un contributo sostitutivo.

3 I Comuni provvedono affinché le zone in cui il numero di posti protetti è insufficiente dispongano di sufficienti rifugi pubblici equipaggiati.

Art. 62 Gestione della costruzione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi

1 I Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi per garantire un'offerta sufficiente di posti protetti ripartiti in modo adeguato.

2 I contributi sostitutivi di cui all'articolo 61 capoversi 1 e 2 spettano ai Cantoni.

3 I contributi sostitutivi sono destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rimodernamento dei rifugi pubblici e privati. I fondi rimanenti possono es­sere utilizzati esclusivamente per:

a.
il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione per scopi legati alla protezione civile;
b.
lo smantellamento di impianti di protezione che continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile (art. 91 cpv. 3);
c.
l'acquisizione di materiale secondo l'articolo 92 lettera c;
d.
il controllo periodico dei rifugi;
e.
la copertura dei costi derivanti dall'amministrazione del fondo dei contributi sostitutivi;
f.
l'adempimento di compiti d'istruzione nell'ambito della protezione civile.

4 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzio­ne dei rifugi, l'ammontare dei contributi sostitutivi e l'utilizzazione dei fondi rimanenti (cpv. 3).

5 Su domanda, i Cantoni rendono conto all'UFPP dell'utilizzazione dei contributi sostitutivi.

Art. 63 Permessi di costruzione

1 I permessi di costruzione per edifici abitativi, case di cura e ospedali possono essere accordati soltanto dopo che gli organi competenti hanno deciso in merito al­l'obbligo di costruire un rifugio.

2 Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il committente dell'opera fornisca una garanzia.

Art. 64 Protezione dei beni culturali

1 I Cantoni possono obbligare il proprietario e il detentore di beni culturali mobili o immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.

2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali d'importanza nazionale e i requisiti delle installazioni dei rifugi per beni culturali.

Art. 66 Soppressione

1 La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni.

2 Il Consiglio federale definisce le condizioni.

Sezione 2: Impianti di protezione

Art. 68 Prescrizioni della Confederazione

1 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione al fine di garantirne una prontezza d'impiego sufficiente.

2 Disciplina la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione. In tale pianificazione sono considerati gli impianti di protezione che possono essere tenuti in e­sercizio dal punto di vista tecnico e del personale.

3 Il Consiglio federale stabilisce gli intervalli dell'aggiornamento della pianificazione.

4 Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici in questo ambito.

5 L'UFPP disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e del rimodernamento de­gli impianti di protezione.

Art. 69 Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

2 Sottopongono la pianificazione del fabbisogno all'UFPP per approvazione.

3 Provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.

Art. 71 Soppressione

1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi soltanto previa autorizzazione dell'UFPP.

2 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, la sostituzione dei posti letto soppressi dev'essere garantita in base alla pianificazione del fabbisogno.

3 L'UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 73 Prontezza d'impiego

I proprietari e i possessori di costruzioni di protezione provvedono affinché le stesse possano essere messe in esercizio su ordine della Confedera­zione.

Art. 74 Esecuzione sostitutiva

Se il proprietario o il possessore di una costruzione di protezione non adotta le mi­sure prescritte, l'autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso a spese del proprietario o del possessore.

Art. 75 Delega di competenze legislative

Nell'ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare al­l'UFPP la competenza di emanare disposizioni concernenti:

a.
la progettazione, la realizzazione, l'equipaggiamento, la qualità, il rimodernamento, l'utilizzo, la manutenzione, i controlli periodici e la soppressione;
b.
la gestione della costruzione di rifugi e la pianificazione dell'attribuzione;
c.
l'utilizzo da parte di terzi;
d.
le condizioni della procedura di omologazione per le componenti che devono essere omologate.

Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione

Art. 76

1 La Confederazione è responsabile dell'acquisizione:

a.
del materiale standardizzato della protezione civile;
b.
dei mezzi di comunicazione della protezione civile, compresi i terminali del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza;
c.
dell'equipaggiamento e del materiale per gli impianti di protezione;
d.
dell'equipaggiamento personale e del materiale d'intervento dei militi impiegati per adempiere i compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4.

2 D'intesa con i Cantoni, la Confederazione può provvedere all'acquisizione dell'e­qui­paggiamento personale e del materiale d'intervento dei militi.

3 Il Consiglio federale stabilisce il genere e la quantità del materiale standardizzato di cui al capoverso 1 lettera a. Può emanare direttive in materia di organizzazione, istruzione e intervento.

4 Può delegare all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prontezza d'impiego del materiale e dell'equipaggiamento di cui al capoverso 1.

Capitolo 7: Distintivo internazionale e carta d'identità della protezione civile


Art. 77

1 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.

2 Possono inoltre essere contrassegnati con il distintivo:

a.
i privati che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione;
b.
le persone al servizio di organi federali, cantonali e comunali che adempiono compiti amministrativi per la protezione civile.

3 Ai militi è rilasciata la carta d'identità per il personale della protezione civile.

4 Il distintivo e la carta d'identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 197710 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali.

Capitolo 8: Responsabilità per danni

Art. 78 Principi

1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili dei danni cagionati il­lecitamente a terzi dal personale insegnante della protezione civile o dai militi nel­l'adempimento di compiti della protezione civile, per quanto non possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa del danneggiato o di terzi.

2 È tenuto al risarcimento dei danni l'ente pubblico cui sottostà l'autorità che ha e­messo la convocazione.

3 Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge.

4 Il danneggiato non ha azione contro il personale insegnante della protezione civile o i militi.

5 Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle esercitazioni della pro­tezione civile cui partecipano organizzazioni partner di cui all'articolo 3 o l'esercito.

6 In caso di conflitto armato, le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili.

Art. 79 Regresso e indennizzo

1 Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione, il Cantone o il Comune ha diritto di regresso contro il personale insegnante della protezione civile e i militi che hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

2 Chi chiede un intervento di pubblica utilità (art. 53 cpv. 3) a livello nazionale è tenuto a indennizzare la Confederazione, il Cantone o il Comune per le prestazioni fornite a terzi in caso di danno; non può far valere pretese di risarcimento nei confronti di tali enti pubblici per i danni che gli sono stati direttamente cagionati; sono fatte salve le pretese risultanti da danni cagionati intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 80 Responsabilità nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

1 Il personale insegnante della protezione civile e i militi sono responsabili dei danni che essi cagionano direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propri obblighi, intenzionalmente o per negligenza grave.

2 Sono responsabili del materiale loro affidato e rispondono dei danni cagionati in­tenzionalmente o per negligenza grave.

3 I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei fondi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Rispondono dei danni ca­gionati intenzionalmente o per negligenza grave; lo stesso si applica agli organi di controllo della contabilità che violano i loro obblighi di controllo.

Art. 81 Determinazione del risarcimento

1 L'ammontare del risarcimento è determinato, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoversi 1 e 1bis, 44 capoverso 1, 45-47, 49 e 53 del Codice delle obbligazioni (CO)11.

2 In caso di responsabilità del personale insegnante della protezione civile o di militi è inoltre tenuto conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio.

11 RS 220

Art. 82 Danneggiamento o perdita di oggetti personali

1 Il personale insegnante della protezione civile e i militi si assumono i costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà.

2 Se il danno è cagionato da un incidente di servizio o è la diretta conseguenza del­l'esecuzione di un ordine, la Confederazione, il Cantone o il Comune versa un'equa indennità.

3 In caso di colpa del danneggiato, l'indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso, se l'uso dell'oggetto personale era necessario per ragioni di servizio, si tiene conto di tale circostanza.

Art. 83 Prescrizione

1 Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo gli articoli 78 e 82 si prescrive secondo le disposizioni del CO12 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 CO anche la richiesta scritta di risarcimento presentata alla Confederazione, al Cantone o al Comune.

2 Il diritto di regresso della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo l'articolo 79 capoverso 1 si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accerta­mento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, del Cantone o del Comune, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di le­sione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

3 Il diritto al risarcimento della Confederazione, di un Cantone e di un Comune se­condo l'articolo 80 si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione, il Cantone o il Comune ha avuto conoscenza del danno e dell'identità del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

4 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, il di­ritto al risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

12 RS 220

Capitolo 9: Diritto di ricorso e procedura

Sezione 1: Pretese non pecuniarie

Art. 84 Apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile

1 Contro le decisioni delle Commissioni per la visita sanitaria in merito all'apprezza­mento dell'idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un'altra Commissione per la visita sanitaria. Quest'ultima decide definitivamente.

2 Ha il diritto di ricorrere la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale.

Art. 85 Attribuzione a una funzione

Chi non accetta l'attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il DDPS decide definitivamente.

Art. 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultimo grado

1 Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale, sal­vo quelle concernenti le chiamate in servizio.

2 Il DDPS può impugnare le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado con ri­corso al Tri­bunale amministrativo federale. Su domanda dell'UFPP, le autorità can­tonali di ultimo grado notificano allo stesso senza indugio e gratuitamente le loro de­cisioni.

Sezione 2: Pretese pecuniarie

Art. 87

1 I Cantoni designano le autorità chiamate a decidere, a livello cantonale o comunale, sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso concernenti danni occorsi durante i servizi di protezione civile cantonali o comunali. Le decisioni di queste au­torità sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2 L'UFPP decide in merito alle pretese di risarcimento e alle azioni di regresso con­cernenti danni occorsi durante i servizi di protezione civile che rientrano nella competenza di convocazione o chiamata in servizio della Confederazione.

3 L'UFPP decide in merito alle pretese pecuniarie della Confederazione o nei confronti di essa che sono fondate sulla presente legge ma non concernono la responsabilità per danni.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 88 Infrazioni alla presente legge

1 È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a.
in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile non dà se­guito a una convocazione o chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, eccede la durata di un congedo o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;
b.
disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;
c.
incita pubblicamente a rifiutare di prestare servizio di protezione civile o di ese­guire le misure ordinate dalle autorità.

2 Nei casi di cui al capo­verso 1 lettera a, se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

a.
in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:
1.
si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli,
2.
non ottempera agli ordini di servizio,
3.
utilizza l'equipaggiamento personale fuori dal servizio,
4.
viola gli obblighi di notificazione di cui all'articolo 44 capoverso 4;
b.
disattende ordini o istruzioni sul comportamento relativi all'allarme;
c.
abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

4 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a numeri 2-4 nonché b e c, se l'autore ha a­gito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

5 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l'interessato.

6 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 89 Infrazioni alle disposizioni d'esecuzione

1 Chiunque viola intenzionalmente disposizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con la multa.

2 Nei casi gravi o in caso di recidiva la pena è della multa sino a 20 000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

3 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l'interessato.

Capitolo 11: Finanziamento

Art. 91 Confederazione

1 La Confederazione si assume i costi per:

a.
il reclutamento dei militi;
b.
l'istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e l'infra­struttura necessaria a questo scopo;
c.
gli interventi dei militi in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;
d.
l'istruzione, gli interventi e i controlli dei militi impiegati per adempiere i compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4;
e.
il materiale d'intervento e il materiale per gli impianti di protezione secondo l'articolo 76 capoverso 1;
f.
il soldo, la convocazione, il trasporto, il vitto e l'alloggio dei militi per gli in­terventi di pubblica utilità a livello nazionale;
g.
il rinforzo della protezione civile in caso di conflitto armato;
h.
gli interventi in caso di conflitto armato;
i.
gli investimenti, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore della parte del sistema PISA volta al controllo dei militi.

2 La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipag­giamen­to e il rimodernamento di impianti di protezione.

3 La Confederazione si assume i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione che sono messe fuori uso. Non si assume i costi per lo smantellamento di impianti di protezione che continuano a es­sere utilizzati per scopi di protezione civile o sono destinati ad altra utilizzazione dalle competenti autorità o da terzi.

4 Se a seguito della soppressione di un cen­tro sanitario protetto o di un ospedale pro­tetto il numero di posti letto è inferiore a quello stabilito nella pianificazione del fab­bisogno, la Confederazione non si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e l'equipaggiamento sostitutivi.

5 La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale nonché per le relative installazioni.

6 La Confederazione versa un contributo forfettario annuale al fine di garantire la prontezza d'impiego degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.

7 La Confederazione non si assume i costi supplementari riconosciuti né versa il contributo forfettario annuale per gli impianti di protezione che non figurano nella pianificazione del fabbisogno approvata dall'UFPP.

8 La Confederazione può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile.

9 La Confederazione non si assume:

a.
i costi per l'acquisto di terreni né le indennità per l'utilizzazione di terreni pubblici o privati;
b.
le tasse cantonali e comunali;
c.
i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.

10 Il Consiglio federale stabilisce:

a.
le condizioni per l'assunzione o il rifiuto dell'assunzione dei costi supplementari riconosciuti di cui ai capoversi 2, 4 e 5 nonché per il versamento o il rifiuto del versamento del contributo forfettario di cui al capoverso 6 e disciplina la procedura;
b.
l'ammontare dei costi supplementari riconosciuti e del contributo forfettario; può stabilire un importo forfettario per i costi supplementari riconosciuti;
c.
l'assunzione dei costi per gli interventi di pubblica utilità.

11 L'UFPP può, nell'ambito degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale rimborsati ai Cantoni, stabilire un importo forfettario per ogni persona che presta servizio di protezione civile.

Art. 92 Cantoni
I Cantoni si assumono i costi non assunti dalla Confederazione secondo l'articolo 91, segnatamente:
a.
i costi per l'istruzione e gli interventi dei militi;
b.
i costi per l'istruzione che la Confederazione ha convenuto con i Cantoni secondo l'articolo 54 capoverso 3;
c.
i costi per il materiale d'intervento e l'equipaggiamento personale dei militi come pure i costi sostenuti dalla Confederazione per l'acquisizione secondo l'articolo 76 capoverso 2.

Titolo quarto: Dati personali

Art. 93 Trattamento di dati

1 Per adempiere i suoi compiti nel quadro del reclutamento (art. 34) e dei controlli (art. 47), l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi nel sistema PISA. A tal fi­ne può trattare i seguenti dati personali degni di particolare prote­zione e profili della personalità:

a.
dati concernenti la salute;
b.
profili della personalità:
1.
per decisioni concernenti l'attribuzione della funzione di base,
2.
per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro.

2 Per organizzare i servizi d'istruzione, l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. A tal fine può trattare i se­guenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:

a.
dati concernenti la salute;
b.
profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.

3 Se necessario per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge, i Can­toni possono trattare i dati personali riguardanti i militi. In particolare, possono trat­tare i dati sanitari riguardanti i militi necessari per la valutazione dell'idoneità a pres­tare un servizio imminente.

4 Dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile, i dati di cui al capoverso 3 sono conservati per cinque anni e poi distrutti.

5 Per adempiere i loro compiti di controllo, l'UFPP e i Cantoni sono autorizzati a uti­lizzare sistematicamente il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge fe­derale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle persone di cui trattano i dati personali.

Art. 94 Comunicazione di dati

1 Gli organi cantonali addetti ai controlli comunicano all'UFPP i dati riguardanti i militi di cui lo stesso necessita per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

2 Comunicano all'assicurazione militare i dati riguardanti i militi di cui la stessa ne­cessita per adempiere i suoi compiti secondo la LAM14.

3 L'UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell'istru­zione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d'istruzione della Confederazione.

Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell'UFPP

Art. 95

1 L'UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

a.
sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta una concorrenza per l'economia pri­vata.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 96 Esecuzione

L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, salvo disposizioni contrarie.

Art. 97 Delega di compiti d'esecuzione

Per l'esecuzione della presente legge la Confederazione può, nel quadro delle sue competenze, far capo a terzi e delegare loro compiti d'esecuzione.

Art. 99 Disposizioni transitorie

1 I Cantoni continuano ad approntare le sirene secondo quanto disposto dalla Confederazione (art. 9 cpv. 2) per quattro anni al massimo dall'entrata in vigore della pre­sente legge. Durante tale periodo provvedono alla loro manutenzione e permanente prontezza d'impiego. A tal fine la Confederazione versa ai Cantoni un'inden­nità an­nua pari a 400 franchi al massimo per sirena.

2 La Confederazione può prefinanziare mediante mutui senza interessi l'ammoderna­mento tecnico degli impianti di trasmissione del sistema di radiocomunicazione mo­bile di sicurezza del tipo stazione base T-BS400e (art. 18 e 23) acquistati dai Cantoni, a condizione che tale soluzione consenta di abbreviare l'esercizio parallelo e risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento entro il 2028.

3 I Cantoni possono disporre che, per le persone le quali all'entrata in vigore della presente legge sono già state soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile per 12 anni oppure hanno già prestato 245 giorni di servizio, l'obbligo di pres­tare servizio sia prolungato sino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni. Il pro­lungamento può essere disposto soltanto se necessario per mantenere l'effettivo ri­chiesto e se la carenza di militi è una conseguenza della riduzione della durata del servizio prevista dalla presente legge. Il prolungamento è ammesso soltanto nei cin­que anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

4 I Cantoni sottopongono all'UFPP la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione secondo l'articolo 68 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. La Confederazione versa il contributo forfettario annuale secondo il di­ritto previgente (art. 71 cpv. 3 della legge federale del 4 ottobre 200215 sulla prote­zione della popolazione e sulla protezione civile) per sei anni dall'entrata in vigore della presente legge. In questi sei anni non sono concesse autorizzazioni per la sop­pressione di impianti di protezione secondo l'articolo 71 della presente legge.

Art. 100 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 202116

16 DCF dell'11 nov. 2020.

Allegato

(art. 98)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 4 ottobre 200217 sulla protezione della popolazione e sulla pro­tezione civile è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...18

17 [RU 2003 4187 4327, 2005 2881 n. II cpv. 1 lett. c, 2006 2197 all. n. 47, 2009 6617 all. n. 3, 2010 6015 all. n. 4, 2011 5891, 2014 3545 art. 23, 2015 187, 2016 4277 all. n. 7, 2018 5343 all. n. 7]

18 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 4995.