01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
01.05.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.12.2011
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01.01.2011 - 30.04.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.02.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.01.2010
01.05.2006 - 31.12.2008
01.01.2005 - 30.04.2006
01.04.2003 - 31.12.2004
01.02.2001 - 31.03.2003
01.04.2000 - 31.01.2001
01.01.2000 - 31.03.2000
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1

Ordinanza

sulle finanze della Confederazione (OFC) del 5 aprile 2006 (Stato 1° maggio 2011) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione (LFC),
ordina:

Capitolo 1: Consuntivo della Confederazione

Art. 1

Campo di

applicazione

(art. 2 LFC)

1

Le disposizioni della presente ordinanza riguardanti le unità amministrative si applicano per analogia all'Assemblea federale, ai tribunali della Confederazione, alle commissioni di arbitrato e di ricorso, nonché al Consiglio federale, sempre che la legge e l'ordinanza non dispongano altrimenti.

2

È fatta salva la posizione speciale dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl).3

Art. 2

Conti speciali

(art. 5 lett. b LFC) Conti speciali sono tenuti da: a. il settore dei PF; b. la Regia federale degli alcool; c. il Fondo per i grandi progetti ferroviari; d.4 il fondo

infrastrutturale.

RU 2006 1295 1 RS

611.0

2 RS

171.10

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

4

Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

611.01

Gestione finanziaria 2

611.01


Art. 3

Allegato al conto annuale (art. 10 lett. d LFC) L'allegato al conto annuale contiene ulteriori indicazioni segnatamente su: a. le modifiche ai principi dell'iscrizione a bilancio e della valutazione e le relative ripercussioni;

b. la situazione dei rischi e la loro gestione; c. il freno

all'indebitamento;

d. gli impegni e crediti eventuali; e. le assegnazioni e gli impegni di natura finanziaria; f.

le partecipazioni della Confederazione ad aziende e istituti (specchietto delle partecipazioni); g.5 gli

accantonamenti;

h.6 le limitazioni temporali.

Capitolo 2: Gestione globale delle finanze federali Sezione 1: Pianificazione finanziaria e limiti di spesa

Art. 4

Oggetto e obiettivi della pianificazione finanziaria (art. 19 LFC) 1

Mediante la pianificazione finanziaria il Consiglio federale regola e controlla il fabbisogno di finanziamento a medio termine e le spese. La pianificazione prende in considerazione lo sviluppo economico e indica come il fabbisogno di finanziamento e le spese possano essere coperti sulla base dei ricavi presumibili.

2

La pianificazione finanziaria è intesa a: a. garantire la stretta connessione con la pianificazione materiale per articolazione e contenuto;

b. creare le condizioni per preventivi conformi al freno all'indebitamento e tenere conto delle opzioni di politica finanziaria dell'Assemblea federale;

c. indicare in base a un ordine di priorità come i compiti dello Stato possano essere finanziati.


Art. 5

Contenuto e articolazione dei piani finanziari (art. 19 LFC) 1

I piani finanziari indicano in particolare le ripercussioni finanziarie presumibili: a. degli atti normativi, delle decisioni finanziarie e delle assegnazioni dotati di efficacia giuridica;

5

Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

6

Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Finanze della Confederazione. O 3

611.01

b. dei progetti adottati dalla Camera prioritaria; c. dei messaggi adottati dal Consiglio federale a destinazione dell'Assemblea federale.

2

I progetti posti in consultazione dal Consiglio federale sono presi in considerazione nella pianificazione finanziaria solo se la loro portata finanziaria può essere stimata.

3

I piani finanziari devono essere articolati per settori di compiti e istituzioni, in modo da garantire la comparabilità con il preventivo e il consuntivo della Confederazione.

4

Per ogni settore di compiti i piani finanziari contengono dati su: a. le basi giuridiche; b. gli obiettivi e le strategie; c. il fabbisogno di finanziamento; d. lo sviluppo generale, comprese le deroghe sostanziali al piano finanziario precedente;

e. eventuali misure di gestione e correttivi.


Art. 6

Competenze e procedure della pianificazione finanziaria (art. 19 LFC) 1

Il Consiglio federale emana istruzioni per: a. l'elaborazione del piano finanziario della legislatura; b. la rielaborazione della pianificazione finanziaria durante la legislatura; c. l'allestimento delle prospettive di bilancio per gli anni seguenti.

2

Le unità amministrative stimano le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per gli investimenti conformemente alla pianificazione materiale nel proprio settore di compiti. Al riguardo prendono in considerazione le opzioni finanziarie di queste istruzioni.

3

Le disposizioni sull'allestimento e i principi del preventivo (art. 18 e 19), nonché sul calcolo e l'esame delle domande di credito per il preventivo (art. 21 e 22) si applicano per analogia.


Art. 7

Piano finanziario della legislatura (art. 19 LFC) 1

La Cancelleria federale e l'Amministrazione federale delle finanze (Amministrazione delle finanze) provvedono congiuntamente all'interconnessione materiale e temporale delle opzioni della politica governativa e del piano finanziario della legislatura (art. 146 cpv. 2 LParl7).

7

RS 171.10

Gestione finanziaria 4

611.01

2

Di regola entro sei mesi dal messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale decisioni finanziarie pluriennali e periodiche di portata rilevante.8

Art. 8

Scenari di

sviluppo

(art. 19 LFC)

1

Per completare la pianificazione finanziaria il Consiglio federale sottopone periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, scenari di sviluppo a lungo termine per determinati settori di compiti.

2

Gli scenari di sviluppo si estendono su vari anni del periodo del piano finanziario e sono elaborati sulla base dello sviluppo a lungo termine delle finanze di tutti e tre i livelli statali, nonché delle assicurazioni sociali.

3

Gli scenari di sviluppo indicano tendenze di sviluppo con le loro conseguenze finanziare, nonché possibili misure di gestione e correttivi.


Art. 9

Limite di

spesa

(art. 20 LFC)

1

I limiti di spesa sono accordati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo e le sue aggiunte.

2

In difetto di disposizioni in atti normativi speciali, spetta all'Amministrazione delle finanze determinare, sentite le unità amministrative interessate e il dipartimento, se le condizioni per un limite di spesa sono adempiute e in quale forma esso deve essere domandato.

Sezione 2: Crediti d'impegno

Art. 10

Definizioni (art. 21 segg. e 63 cpv. 2 lett. d LFC) 1

Il credito d'impegno autorizza ad assumere impegni finanziari per un progetto determinato o per un gruppo di progetti simili sino all'importo massimo stanziato.

2

Il credito aggiuntivo a un credito d'impegno è il complemento di un credito d'impegno insufficiente.

3

Il credito complessivo comprende più crediti d'impegno specificati singolarmente dall'Assemblea federale. 4 Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di modificare la ripartizione tra i crediti d'impegno all'interno di un credito complessivo.

5

Il credito quadro è un credito d'impegno con facoltà delegata di specificazione, grazie alla quale il Consiglio federale o l'unità amministrativa può, nell'ambito 8

Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Finanze della Confederazione. O 5

611.01

dell'obiettivo delineato dall'Assemblea federale, liberare singoli crediti d'impegno sino all'importo del credito stanziato.

6

Il credito annuo di assegnazione è l'autorizzazione, conferita attraverso il preventivo, di assegnare determinate prestazioni finanziarie durante l'anno di preventivo e nell'ambito del credito stanziato.


Art. 11

Eccezioni all'obbligo di chiedere un credito d'impegno (art. 21 cpv. 1 LFC) Non sono chiesti crediti d'impegno: a. se i costi totali nei singoli casi ammontano a meno di 10 milioni di franchi: 1. per la locazione a lungo termine di immobili, 2. per l'acquisto di beni materiali al di fuori del settore edile e immobiliare,

3. per l'acquisto di prestazioni di servizio; b. per l'assunzione di personale federale,

Art. 12

Calcolo e motivazione delle domande (art. 22 LFC) Le domande di credito delle unità amministrative devono soddisfare le seguenti esigenze: a. contenere una stima diligente del fabbisogno d'impegno; b. indicare, in caso di notevoli fattori d'incertezza comprovati, quali misure di gestione e correttivi adottare per far fronte al probabile fabbisogno supplementare; c. all'occorrenza prevedere e indicare adeguate riserve.


Art. 13

Stanziamento e procedura (art. 23 LFC) 1

I crediti d'impegno sono stanziati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo o le sue aggiunte.

2

Le domande di crediti d'impegno per fondi o per costruzioni sono rette dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 giugno 20049 concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni.

3

In difetto di disposizioni in atti normativi speciali, spetta all'Amministrazione delle finanze determinare, sentite le unità amministrative interessate e il dipartimento, in quale forma il credito d'impegno deve essere domandato.

9 RS

611.051

Gestione finanziaria 6

611.01


Art. 14

Elenco dei progetti, liberazione dei crediti (art. 24 LFC) 1

Assieme alla domanda di credito complessivo deve essere presentato un elenco dettagliato dei progetti secondo un determinato schema. L'Amministrazione delle finanze stabilisce tale schema.

2

Sempre che nell'atto di stanziamento del credito non sia esplicitamente prevista la competenza del Consiglio federale, spetta ai dipartimenti decidere la liberazione di quote dei crediti quadro. I dipartimenti possono demandare tale competenza a servizi loro subordinati.


Art. 15

Controllo degli impegni (art. 25 LFC) 1

L'unità amministrativa deve di volta in volta indicare nel registro di controllo relativo all'utilizzazione di un credito d'impegno: a. il saldo del credito; b. lo stato degli impegni assunti, ma non ancora contabilizzati, e le loro scadenze presumibili;

c. l'importo totale dei pagamenti eseguiti; d. gli impegni ancora necessari per la conclusione del progetto.

2

Dopo la conclusione del progetto l'unità amministrativa contabilizza il credito e ne riferisce nel consuntivo della Confederazione.

3

I crediti d'impegno devono essere iscritti nel sistema di contabilità dell'unità amministrativa.


Art. 16

Crediti aggiuntivi a un credito d'impegno (art. 27 LFC) 1

I crediti aggiuntivi a un credito d'impegno devono essere chiesti senza indugio, prima che siano assunti gli impegni, sempre che non servano a compensare il rincaro o le fluttuazioni dei tassi di cambio. 2 Essi sono di regola stanziati secondo la procedura applicata al credito d'impegno iniziale.


Art. 17


10

10 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387)

Finanze della Confederazione. O 7

611.01

Sezione 3: Preventivo e aggiunte

Art. 18

Allestimento; procedura

(art. 29 LFC)

1

Il Consiglio federale fissa annualmente gli obiettivi che devono essere conseguiti con il preventivo ed emana istruzioni sul modo di allestirlo. Ne informa la Commissione delle finanze delle Camere federali.

2

Gli obiettivi annui devono almeno: a. garantire l'osservanza del freno all'indebitamento (art. 13-18 LFC); b. tenere conto delle opzioni di politica finanziaria dell'Assemblea federale.

3

L'Amministrazione delle finanze emana congiuntamente con l'Ufficio federale del personale (Ufficio del personale) istruzioni tecniche sulla procedura da seguire per le domande per il preventivo.


Art. 19

Principi (art. 31 e 57 cpv. 4 LFC) 1

I seguenti principi si applicano al preventivo e alle sue aggiunte: a. espressione al lordo: le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti sono indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione. L'Amministrazione delle finanze può ordinare deroghe in singoli casi d'intesa con il Controllo delle finanze;

b. integralità: nel preventivo sono iscritte tutte le spese e i ricavi presunti, nonché le uscite e le entrate per investimenti. Questi importi non possono essere contabilizzati direttamente negli accantonamenti e nei finanziamenti speciali;

c. annualità: l'anno del preventivo corrisponde all'anno civile. I crediti inutilizzati decadono alla fine dell'anno del preventivo;

d. specificazione: le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti sono suddivisi secondo le unità amministrative, l'articolazione per tipi del piano contabile generale e, sempre che opportuno, le misure e lo scopo dell'impiego. Spetta all'Amministrazione delle finanze, consultato il dipartimento competente, decidere come debbano essere articolati i singoli crediti nel progetto di messaggio. Un credito può essere impiegato soltanto per lo scopo per il quale è stato stanziato.

2

Se più unità amministrative sono interessate al finanziamento di un progetto, si deve designare un'unità amministrativa che ne abbia la responsabilità. Questa deve esporre il preventivo totale.

3

I principi per la presentazione dei conti (art. 54) si applicano per analogia.

Gestione finanziaria 8

611.01


Art. 20

Definizioni (art. 30, 33, 35 e 36 LFC) 1

Il credito a preventivo autorizza l'unità amministrativa, per l'obiettivo indicato e sino a concorrenza dell'importo stanziato, durante l'anno del preventivo: a. a effettuare uscite correnti e a contabilizzare spese che non incidono sul finanziamento (credito di spesa);

b. a effettuare uscite per investimenti (credito per investimenti).

2

Il credito aggiuntivo a un credito a preventivo è un credito a preventivo stanziato posteriormente a complemento del preventivo.

3

Il credito globale è un credito di preventivo il cui scopo è definito in termini generali; è segnatamente proposto per l'esecuzione di una molteplicità di impegni, per l'acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per l'agevolazione della gestione creditizia.

4

Con la cessione di credito il Consiglio federale o un servizio designato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito globale a singole unità amministrative.

5

Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro.

6

Il sorpasso di credito è l'utilizzazione di un credito di preventivo o di un credito aggiuntivo a un credito di preventivo al di là dell'importo stanziato dall'Assemblea federale.

7

Con il riporto di credito il Consiglio federale riporta all'anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall'Assemblea federale e non completamente utilizzati.11

Art. 21

Calcolo e motivazione delle domande di credito per il preventivo (art. 32 LFC) Le domande delle unità amministrative devono soddisfare le seguenti esigenze: a. contenere una stima diligente delle spese presumibili e delle uscite presumibili per investimenti, nonché dei ricavi e delle entrate per investimenti;

b. motivare la necessità e l'entità delle domande di credito, nonché all'occorrenza le deroghe rispetto all'anno precedente e al piano finanziario;

c. descrivere le basi di calcolo e i fattori d'incertezza; d. determinare la spesa totale presunta e le uscite complessive per investimenti presunte, se i progetti si estendono oltre l'anno del preventivo.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

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611.01


Art. 22

Verifica delle domande di credito (art. 32 e 58 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze e l'Ufficio del personale esaminano se le domande delle unità amministrative sono conformi ai principi di cui all'articolo 12 capoverso 4 LFC come anche alle istruzioni e alle esigenze di cui agli articoli 18 e 21.

2

Essi appianano le divergenze per quanto possibile direttamente con le unità amministrative coinvolgendo i dipartimenti. Il Consiglio federale decide sulle divergenze rimanenti.


Art. 23

Basi giuridiche

(art. 32 cpv. 2 LFC) 1

Per allestire il preventivo sono determinanti le basi giuridiche in vigore al momento dell'adozione del progetto di preventivo da parte del Consiglio federale.

2

Nel messaggio concernente il preventivo, i crediti riguardanti spese o uscite per investimenti per le quali manchi un fondamento legale sono indicati come bloccati in un elenco speciale.


Art. 24

Crediti aggiuntivi a un credito a preventivo (art. 33 e 34 LFC) 1

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi a un credito a preventivo nella sessione estiva (prima aggiunta) o nella sessione invernale (seconda aggiunta).

2

Fatto salvo l'articolo 34 capoverso 3 LFC, il Consiglio federale autorizza le spese urgenti e le uscite urgenti per investimenti a titolo di anticipazione, previo consenso della Delegazione delle finanze.12

Art. 25

13 Urgenza (art. 34 LFC)

Le anticipazioni sono autorizzate soltanto se la spesa o l'uscita per investimenti non può essere differita sino all'approvazione del credito aggiuntivo.


Art. 26

Riporti di

credito

(art. 36 LFC)

1

I riporti di credito sono decisi dal Consiglio federale di regola congiuntamente con i messaggi concernenti la prima e la seconda aggiunta.

2

Il Consiglio federale riprende immutate le proposte dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo delle finanze, del Ministero pubblico 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

Gestione finanziaria 10

611.01

della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione concernenti il riporto dei crediti stanziati con i loro preventivi. 14 3 Se un eventuale fabbisogno supplementare supera il residuo di credito inutilizzato dell'anno precedente, il credito aggiuntivo deve essere domandato per l'intero importo.

4

Un residuo di credito riportato può essere utilizzato anche nell'anno successivo solo per il progetto corrispondente.


Art. 27

Procedura per i crediti aggiuntivi, i riporti di credito e i sorpassi di credito (art. 33-36 LFC) 1

Se una spesa o un'uscita per investimenti è inevitabile e non è disponibile un credito a preventivo sufficiente, l'unità amministrativa chiede senza indugio un credito aggiuntivo, un riporto di credito o un sorpasso di credito.

2

Nella domanda deve essere esaustivamente motivato il fabbisogno di credito e devono essere indicate le basi di calcolo più importanti (prezzo, quantità, corso di cambio ecc.). Deve essere fornita la prova che: a. la spesa o l'uscita per investimenti non ha potuto essere prevista tempestivamente;

b. il differimento provocherebbe notevoli svantaggi; c. non si può attendere sino al prossimo preventivo.

3

Se nella domanda è chiesta un'anticipazione, l'urgenza deve essere provata esaustivamente.15 4

I sorpassi di credito per la spesa non preventivata di cui all'articolo 35 lettera a LFC devono essere motivati dalle unità amministrative nell'ambito della chiusura dei conti.

5

Le domande devono essere presentate all'Amministrazione delle finanze.

Capitolo 3: Gestione finanziaria a livello amministrativo Sezione 1: Contabilità

Art. 28

Principi (art. 38 LFC)

1

Per la contabilità si applicano i seguenti principi: a. integralità: tutte le operazioni finanziarie e le fattispecie contabili devono essere registrate senza lacune e periodicamente; 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

Finanze della Confederazione. O 11

611.01

b. esattezza: gli allibramenti devono corrispondere ai fatti ed essere eseguiti secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle finanze (art. 32 cpv. 2); c. tempestività: la tenuta dei conti deve essere aggiornata e il traffico monetario registrato giornalmente. Le operazioni devono essere riportate cronologicamente; d. verificabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere contrassegnate e gli allibramenti comprovati con giustificativi.

2

I principi per la presentazione dei conti (art. 54) si applicano per analogia.


Art. 29

Momento della contabilizzazione (art. 38 LFC) La contabilizzazione deve essere eseguita: a. in caso di fornitura di merci e prestazioni di servizi, nel periodo contabile in cui esse sono state fornite; b. in caso di imposta federale diretta, nel periodo contabile in cui i Cantoni versano alla Confederazione le entrate fiscali;

c. in caso di altre imposte, nel periodo contabile in cui sorge il credito; d. in caso di sussidi, nel periodo contabile in cui sorge l'impegno alla prestazione del sussidio.


Art. 30

Rimborsi di spese (art. 38 LFC) I rimborsi per le spese o le uscite per investimenti di anni precedenti sono contabilizzati presso le unità amministrative come ricavi o entrate per investimenti. In casi motivati, l'Amministrazione delle finanze può ammettere la compensazione all'interno della rubrica di credito corrispondente.


Art. 31

Conservazione dei giustificativi (art. 38 LFC) Le unità amministrative conservano i giustificativi congiuntamente con la contabilità per 10 anni. Le unità amministrative le cui prestazioni sottostanno all'imposta sul valore aggiunto conservano i documenti d'affari relativi agli oggetti immobili per 20 anni.


Art. 32

Contabilità delle unità amministrative (art. 38 LFC) 1

Le unità amministrative sono responsabili per la regolarità della contabilità nel loro settore di competenza.

2

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla strutturazione specialistica, organizzativa e tecnica del servizio finanze e contabilità delle unità amministrative. Con le sue opzioni mira a standardizzare i processi finanziari.

Gestione finanziaria 12

611.01

3

La delega della contabilità a un'altra unità necessita di una regolamentazione scritta. Devono essere disciplinati l'entità delle prestazioni, la competenza, la responsabilità e gli aspetti inerenti alla sicurezza.


Art. 33

Piano contabile generale (art. 63 cpv. 2 lett. a LFC) Il piano contabile generale del conto della Confederazione si articola secondo la tabella di cui all'allegato 1. L'Amministrazione delle finanze stabilisce le ulteriori suddivisioni a seconda delle necessità della gestione finanziaria.

Sezione 2: Inventariazione

Art. 34

Inventari (art. 38 LFC)

1

Le unità amministrative tengono gli inventari dei valori reali e contabili e li aggiornano correntemente.

2

Gli inventari dei valori contabili contengono gli investimenti, le riserve e le scorte attivati; gli inventari dei valori reali gli investimenti, le riserve e le scorte non attivati.

3

Per le collezioni e gli oggetti d'arte si tiene di regola un inventario dei valori reali.

4

Le unità amministrative verificano annualmente gli effettivi e ne registrano l'ubicazione.


Art. 35

Immobili (art. 38 LFC)

Nell'inventario dei valori reali e contabili degli immobili figurano tutti i fondi, le costruzioni e gli impianti (compresi i diritti per sé stanti e permanenti su fondi, miniere, quote di comproprietà di un fondo, costruzioni mobiliari e impianti militari).

Sezione 3: Controlli interni

Art. 36

Sistema di controllo interno (art. 39 LFC) 1

Il sistema di controllo interno comprende misure regolative, organizzative e tecniche.

2

L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie d'intesa con il Controllo delle finanze e consultati i dipartimenti.

3

I direttori delle unità amministrative sono responsabili per l'introduzione, l'impiego e la sorveglianza del sistema di controllo nel loro settore di competenza.

Finanze della Confederazione. O 13

611.01


Art. 37


16

Disciplinamento della firma dei giustificativi contabili (art. 39 LFC) 1

I giustificativi contabili di terzi o di altre unità amministrative sono approvati con firma doppia; nel caso di rappresentanze all'estero l'Amministrazione delle finanze può autorizzare la firma individuale. 2 Una firma individuale è sufficiente: a. nel caso in cui l'ordinazione e la fatturazione siano gestiti da un sistema elettronico, se: 1. l'ordinazione avviene con firma doppia, 2. il sistema procede al controllo tra l'ordinazione e la fatturazione, e 3. gli scarti di importi e quantità tra l'ordinazione e la fatturazione riman-

gono entro i limiti di tolleranza; b. nel caso in cui l'acquisizione di una prestazione sia convenuta con un'altra unità amministrativa; c. nel caso in cui l'importo complessivo di una fattura è inferiore a 500 franchi; d.17 per l'approvazione di un conteggio delle spese.

2bis

Le unità amministrative verificano mensilmente sulla base di un estratto del libro giornale la plausibilità dell'importo totale dei conteggi delle spese approvati per ogni collaboratore.18 3 L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sui limiti di tolleranza di cui all'articolo 2 lettera a numero 3 d'intesa con il Controllo delle finanze.

4

Non è necessaria la firma se le condizioni del capoverso 2 lettera a sono adempite e inoltre la merce in arrivo: a. è esaminata e viene registrata nel sistema quanto a valore e quantità; e b. è inclusa nel processo di controllo tra ordinazione e fatturazione gestito da un sistema elettronico.

5

Chi firma i giustificativi contabili ne attesta in tal modo l'esattezza formale e materiale.

a19 Disciplinamento della firma per l'autorizzazione di mandati di pagamento e per le rimunerazioni all'interno dell'Amministrazione (art. 39 LFC) 1

L'autorizzazione di mandati di pagamento alla contabilità centrale a favore di terzi o di rimunerazioni a favore di altre unità organizzative richiede una firma doppia.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5013).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5013).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Gestione finanziaria 14

611.01

2

Se le rimunerazioni tra unità amministrative sono gestite da un sistema elettronico è sufficiente l'approvazione dei giustificativi contabili da parte del beneficiario della prestazione.

3

Chi firma i mandati di pagamento ne attesta in tal modo l'esattezza formale.

4

La competenza per autorizzare mandati di pagamento può essere delegata a un centro di prestazioni di servizi dell'Amministrazione federale.

b20 Approvazione elettronica e autorizzazione all'interno dell'Amministrazione (art. 39 LFC) 1

L'approvazione e l'autorizzazione per via elettronica di giustificativi contabili, mandati di pagamento e rimunerazioni all'interno dell'Amministrazione sono equiparate alla firma autografa.

2

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze tecniche d'intesa con l'Organo strategia informatica della Confederazione e il Controllo delle finanze.


Art. 38

Competenze in materia di giustificativi e di mandati di pagamento (art. 39 LFC) 1

I direttori delle unità amministrative designano le persone competenti per: a. il rilevamento e la firma di giustificativi; b. il rilascio e la firma di mandati di pagamento.

2

Per i mandati di pagamento, i nomi, le firme e le identificazioni elettroniche delle persone autorizzate a firmare devono essere comunicati all'Amministrazione delle finanze.


Art. 39

Firma e conferma dei conti annui (art. 39 LFC) 1

I direttori firmano congiuntamente con i responsabili delle finanze i conti annui della propria unità amministrativa, con conto economico e bilancio, e li consegnano all'Amministrazione delle finanze e al Controllo delle finanze.

2

Il capo del Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento delle finanze) e il direttore dell'Amministrazione delle finanze confermano al Controllo delle finanze che il conto annuale della Confederazione è redatto e chiuso conformemente alle prescrizioni legali e che espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Finanze della Confederazione. O 15

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Sezione 4: Trasparenza dei costi

Art. 40

Contabilità analitica

(art. 40 cpv. 1-3 LFC) 1

La contabilità analitica è tenuta: a. come

variante di base con esigenze minime per le unità amministrative che adempiono prevalentemente compiti legali, sono gestite in funzione di mandati politici e dispongono di un'autonomia aziendale limitata; b. come

contabilità analitica semplificata con esigenze medie per le unità amministrative che dispongono di una certa autonomia aziendale e decidono in modo ampiamente autonomo su come fornire le prestazioni prestabilite; le prestazioni devono essere chiaramente definibili, delimitabili e misurabili;

c. come

contabilità analitica elaborata con alte esigenze per le unità amministrative che dispongono di un'elevata autonomia aziendale o che forniscono in notevole misura prestazioni commerciali sul mercato e sono gestite essenzialmente in funzione delle prestazioni e dei ricavi.

2

I dipartimenti determinano d'intesa con l'Amministrazione delle finanze il tipo di contabilità analitica delle unità amministrative. Il Consiglio federale decide in caso di divergenze.


Art. 41

Rimunerazione tra unità amministrative (art. 40 cpv. 4 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze può ammettere un computo delle prestazioni convenuto tra unità amministrative con effetto compensativo sui crediti, se le prestazioni: a. sono di importo considerevole; b. possono essere attribuite a un beneficiario ed essere influenzate dallo stesso; e

c. hanno

carattere

commerciale.

2

L'Amministrazione delle finanze iscrive le prestazioni computabili in un catalogo centralizzato delle prestazioni.

3

Le prestazioni sono computate ai costi integrali. Per i costi di alloggiamento viene di regola computata una pigione orientata alle condizioni di mercato.

Gestione finanziaria 16

611.01

Sezione 5:

Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP)


Art. 42

Preventivo globale

(art. 43 LFC)

1

Nelle motivazioni del preventivo globale devono essere indicate le opzioni che stanno alla base delle domande di credito per quanto concerne le prestazioni. Le opzioni stabilite annualmente quanto agli obiettivi per i singoli gruppi di prodotti sono rette dal mandato di prestazioni o dall'opzione del settore specifico e si basano su indicatori misurabili.

2

I crediti di spesa o d'investimento stanziati nel preventivo globale possono essere superati soltanto se necessario per conseguire ricavi supplementari almeno di pari ammontare.


Art. 43

Deroga ai valori di pianificazione (art. 42 cpv. 2 LFC) Se per i costi e i ricavi di un singolo gruppo di prodotti non sono rispettati i valori di pianificazione decisi nel preventivo globale, nel messaggio concernente il consuntivo della Confederazione si deve renderne conto dettagliatamente dei motivi.


Art. 44

Controlling e rapporto (art. 45 LFC) 1

Il controlling e il rapporto delle unità amministrative GEMAP sono retti dalle opzioni dei mandati di prestazioni e delle convenzioni sulle prestazioni.

2

I costi e i ricavi per le prestazioni commerciali devono essere indicati separatamente per gruppo di prodotti.


Art. 45

Costituzione di riserve (art. 35 lett. a n. 2 e art. 46 LFC) 1

Per la costituzione di riserve, i dipartimenti, d'intesa con l'Amministrazione delle finanze, presentano al Consiglio federale una proposta a destinazione dell'Assemblea federale.

2

La costituzione e l'impiego di riserve generali e a destinazione vincolata devono essere indicati e motivati nel consuntivo della Confederazione.


Art. 46

Decadenza di riserve a destinazione vincolata (art. 46 cpv. 1 lett. a LFC) L'importo residuo delle riserve a destinazione vincolata non utilizzato alla fine del progetto decade.

Finanze della Confederazione. O 17

611.01


Art. 47

Impiego delle riserve generali (art. 46 cpv. 1 lett. b LFC) Le riserve generali possono essere impiegate per il finanziamento di attività non previste al momento dell'allestimento del preventivo. Possono essere impiegate anche per versare al personale una gratifica dell'uno per cento al massimo sulle retribuzioni nell'anno della costituzione di riserve.


Art. 48

Istruzioni complementari

(art. 46 cpv. 1 e 2 LFC) L'Amministrazione delle finanze può emanare istruzioni per la costituzione, l'impiego e il massimale delle riserve.

Sezione 6: Altre disposizioni

Art. 49

Garanzie (art. 39 LFC)

1

Le garanzie in favore della Confederazione devono corrispondere all'ammontare del rischio.

2

Le garanzie sono fornite in forma di: a. depositi in contanti; b. fideiussioni solidali;

c. garanzie

bancarie;

d. cartelle ipotecarie e ipoteche; e. polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto; f. obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

3

L'Amministrazione delle finanze può consentire altre forme di garanzia.

4

Le garanzie devono essere chieste dall'unità amministrativa nel cui settore di compiti rientra l'operazione.


Art. 50

Gestione del rischio (art. 39 LFC) 1

I dipartimenti e la Cancelleria federale gestiscono i rischi nel proprio settore di competenza secondo le istruzioni del Consiglio federale.

2

Di massima, la Confederazione assume il rischio per i danni causati ai suoi valori patrimoniali e per le conseguenze in materia di responsabilità civile della sua attività.

3

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni in merito: a. alla conclusione di contratti assicurativi in casi speciali;

Gestione finanziaria 18

611.01

b. all'assunzione contrattuale della responsabilità per danni causati da terzi; c. all'indennizzo volontario per danni materiali subiti dagli agenti federali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni; d. alla liquidazione finanziaria dei danni materiali e patrimoniali.

4

L'Amministrazione delle finanze coordina il rapporto da presentare al Consiglio federale.


Art. 51

Grandi manifestazioni

(art. 39 LFC)

1

Nella preparazione e realizzazione di grandi manifestazioni di cui la Confederazione assume personalmente la responsabilità o che sostiene con contributi, l'unità amministrativa competente provvede a effettuare stime affidabili dei costi e delle entrate e a istituire strutture di progetto trasparenti e un controlling efficiente.

2

Il Dipartimento delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.


Art. 52

Leasing (art. 39 e 57 cpv. 1 LFC) 1

Le unità amministrative possono concludere contratti di leasing soltanto se è necessario per l'impiego economico delle risorse.

2

L'Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

a21 Collaborazione con i privati («Partenariato pubblico-privato») (art. 39 e 57 LFC) 1

Nell'adempimento dei loro compiti le unità amministrative verificano in casi appropriati la possibilità di una collaborazione contrattualmente regolata e a lungo termine con partner privati.

2

L'Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Capitolo 4: Presentazione dei conti Sezione 1: Norme di riferimento e principi

Art. 53

Norme di riferimento (art. 10 e 48 LFC) 1

La presentazione dei conti è retta dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

2

Nell'allegato 2 sono disciplinate: a. le deroghe agli IPSAS; 21 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

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611.01

b. le norme di riferimento complementari, sempre che gli IPSAS non contengano alcun disciplinamento.

3

Le deroghe e i complementi di cui al capoverso 2 sono motivati nell'allegato al conto annuale.


Art. 54

Principi (art. 47 LFC)

I seguenti principi si applicano alla presentazione dei conti: a. essenzialità: devono essere esposte tutte le informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi; b. comprensibilità: le informazioni devono essere chiare e comprensibili; c. continuità: i principi della preventivazione, della contabilità e della presentazione dei conti vanno mantenuti invariati in un arco di tempo quanto lungo possibile;

d. espressione al lordo: l'articolo 19 capoverso 1 lettera a è applicabile per analogia.

Sezione 2: Iscrizione a bilancio e valutazione

Art. 55

Principi per l'iscrizione a bilancio (art. 49 LFC) 1

Gli elementi patrimoniali e gli impegni sono iscritti a bilancio nel periodo contabile nel quale le condizioni di cui all'articolo 49 LFC per l'iscrizione all'attivo o al passivo sono soddisfatte.

2

Si può rinunciare a un'iscrizione a bilancio se un determinato limite di iscrizione all'attivo o al passivo non è raggiunto. Sempre che non risultino da leggi o ordinanze, gli importi limite sono fissati dall'Amministrazione delle finanze.

3

L'Amministrazione delle finanze disciplina le condizioni alle quali è ammessa in via eccezionale un'iscrizione collettiva all'attivo o al passivo.


Art. 56

Limiti dell'iscrizione all'attivo e al passivo (art. 49 LFC) 1

Le uscite per investimenti sono iscritte all'attivo a partire dai seguenti valori: a. per gli immobili: a partire da 100 000 franchi; b. per i beni mobili: a partire da 5000 franchi; c. per gli investimenti immateriali: a partire da 100 000 franchi.

2

Gli accantonamenti sono costituiti a partire da un importo di 500 000 franchi.

3

Si devono operare limitazioni temporali:

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611.01

a. nel settore amministrativo considerato: a partire da un importo di 100 000 franchi;

b.22 nel settore dei sussidi: a partire da un importo di un milione di franchi d'intesa con l'Amministrazione delle finanze; c.23 nel settore delle entrate fiscali: a partire da un importo di un milione di franchi.


Art. 57

Principi di valutazione (art. 50 LFC) 1

Secondo il loro genere, gli elementi patrimoniali e gli impegni sono riuniti in classi. All'interno di una classe si applicano gli stessi principi di valutazione. 2 Sempre che leggi o ordinanze non contengano alcun disciplinamento, l'Amministrazione delle finanze determina:

a. i principi di valutazione applicabili alle singole classi; b. le grandezze di valutazione determinanti, in particolare la durata di utilizzazione aziendale.


Art. 58

Partecipazioni rilevanti

(art. 50 cpv. 2 lett. b LFC) Sono considerate rilevanti le partecipazioni di almeno 20 per cento e un capitale proprio proporzionale (valore equity) di almeno 100 milioni di franchi.


Art. 59

Ammortamenti e rettificazioni di valore (art. 51 LFC) 1

Gli ammortamenti pianificati sugli investimenti materiali sono eseguiti linearmente secondo le classi.

2

Le rettificazioni di valore su crediti superiori a 100 000 franchi sono effettuate in base ai singoli crediti. I crediti restanti sono rettificati forfetariamente secondo la loro età in virtù dei valori empirici.

3

I contributi agli investimenti sono rettificati interamente durante lo stesso anno finanziario nel quale sono stati pagati. Essi non figurano nel bilancio.

4

Le scorte sono parzialmente o interamente ammortizzate se: a. non sono più utilizzate; b. hanno perso una parte o la totalità del loro valore economico.

5

Gli ammortamenti non pianificati e le rettificazioni di valore sono effettuati soltanto se l'importo corrispondente può essere accertato in modo affidabile e comprensibile.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

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Art. 60

Pubblicazione (art. 10 LFC)

L'Amministrazione delle finanze determina come rilevare e trattare le informazioni che devono essere esposte nell'allegato al conto annuale.

Sezione 3: Generi di finanziamento particolari

Art. 61


24

Fondi speciali (art. 52 LFC) 1

Di regola i fondi speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio.

2

Essi sono iscritti a bilancio sotto il capitale di terzi se l'unità amministrativa competente non può influenzare né il tipo né il momento dell'utilizzazione dei mezzi.


Art. 62

Finanziamenti speciali

(art. 53 LFC)

1

I fondi da entrate a destinazione vincolata inutilizzate sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio se la legge accorda esplicitamente un margine di manovra per il tipo o il momento dell'utilizzazione.

2

Negli altri casi l'iscrizione a bilancio è effettuata sotto il capitale di terzi.


Art. 63

Mezzi di terzi e cofinanziamenti (art. 54 LFC) 1

Le unità amministrative che intendono contabilizzare le prestazioni finanziarie di terzi su conti di bilancio al di fuori del conto economico necessitano di un'autorizzazione dell'Amministrazione delle finanze.

2

L'autorizzazione è rilasciata se: a. la prestazione di terzi; 1. si basa su un mandato di ricerca e di sviluppo o su un accordo di cooperazione, e

2. non costituisce un compenso per le prestazioni dell'Amministrazione soggette a pagamento; b. il mandato o il contratto definisce chiaramente l'obiettivo o l'attività comune e li limita sia a livello materiale che temporale; e c. risulta dalle circostanze secondo cui il terzo fa dipendere la sua prestazione dal conteggio al di fuori del conto economico.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

Gestione finanziaria 22

611.01


Art. 64

Liberalità 1 Il Dipartimento delle finanze decide se accettare o rifiutare eredità, legati o donazioni (liberalità), vincolate a condizioni o oneri essenziali.

2

Riguardo alle liberalità di cui il Dipartimento delle finanze non è competente o per le quali è previsto un altro disciplinamento legale, decide: a. l'Amministrazione delle finanze, qualora si tratti di denaro liquido o di titoli di credito;

b. l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, qualora si tratti di fondi; c. negli altri casi, il dipartimento nel cui settore di compiti rientra la liberalità; i dipartimenti possono demandare la competenza a servizi subordinati.

3

Se la liberalità non ha una destinazione o questa non è più realizzabile, sull'utilizzazione dei mezzi finanziari decide il servizio competente per l'accettazione.

Sezione 4:25 Consuntivo consolidato
a26 Eccezioni al consolidamento (art. 55 cpv. 2 lett. a LFC) La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA e la corporazione Svizzera Turismo non sono incluse nella presentazione del consuntivo consolidato.

b Principi della presentazione dei conti (art. 55 cpv. 3 LFC) I principi di cui all'articolo 54 e le disposizioni sulla iscrizione a bilancio e sulla valutazione (art. 55-60) sono applicabili per analogia al consuntivo consolidato.

c Norme di riferimento per la presentazione dei conti (art. 55 cpv. 3 LFC) 1

La presentazione dei conti del consuntivo consolidato è retta dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

2

Nell'allegato 3 sono disciplinate: a. le deroghe agli IPSAS; b. le norme di riferimento complementari, sempre che gli IPSAS non contengano alcun disciplinamento.

3

Le deroghe e i complementi di cui al capoverso 2 sono motivati nell'allegato al consuntivo consolidato.

25 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

26 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 3 all'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

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611.01

d Rapporto (art. 55 cpv. 3 LFC) L'Amministrazione delle finanze prepara per il Consiglio federale il rapporto sul consuntivo consolidato e ne disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Capitolo 5: Compiti e competenze dell'Amministrazione federale Sezione 1: Traffico dei pagamenti e gestione della cassa

Art. 65

Traffico dei pagamenti (art. 57 e 59 cpv. 1 LFC) 1

L'intero traffico dei pagamenti della Confederazione si svolge per il tramite dell'Amministrazione delle finanze. Questa può autorizzare eccezioni.

2

Tutti gli ordini di pagamento devono essere sottoscritti dall'Amministrazione delle finanze con doppia firma. Le unità amministrative che possiedono un'autorizzazione d'eccezione rilasciata dall'Amministrazione delle finanze sottoscrivono i loro ordini di pagamento con doppia firma; nel caso di rappresentanze all'estero, l'Amministrazione delle finanze può autorizzare in via eccezionale una firma individuale.

3

Le unità amministrative sono tenute ad adempiere tempestivamente i loro obblighi di pagamento.


Art. 66

Gestione della cassa (art. 57 e 59 cpv. 1 LFC) 1

Se il funzionamento regolare dell'esercizio lo esige, le unità amministrative sono autorizzate a tenere proprie casse. L'Amministrazione delle finanze concede gli anticipi di cassa necessari.

2

L'avere in cassa è limitato allo stretto necessario. Tutte le liquidità devono essere custodite al sicuro. 3 Nelle casseforti della Confederazione non possono essere custoditi valori patrimoniali privati; sono salvi i depositi di associazioni e comitati del personale federale, come anche quelli presso le rappresentanze svizzere all'estero.

Sezione 2: Incasso ed esecuzione forzata

Art. 67

Termini di pagamento e diffide (art. 57 LFC) I termini di pagamento e le diffide sono retti dall'articolo 12 capoversi 2-4 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200427 sugli emolumenti.

27 RS

172.041.1

Gestione finanziaria 24

611.01


Art. 68

Servizio centrale d'incasso (art. 59 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze tiene un servizio centrale d'incasso per provvedere all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza di beni. Essa può autorizzare altre unità amministrative a svolgere questi compiti nel loro settore.

2

I tribunali della Confederazione provvedono autonomamente all'incasso nel proprio settore.

3

Se la diffida rimane infruttuosa, le unità amministrative incaricano il servizio centrale d'incasso dell'esazione del credito e gli trasmettono al riguardo l'incartamento completo.

4

L'Amministrazione delle finanze decide sull'ammortamento dei crediti irrecuperabili e degli attestati di carenza di beni.


Art. 69

Provvedimenti inerenti al diritto di esecuzione (art. 59 LFC) 1

Nel caso di esecuzioni contro la Confederazione, le unità amministrative prendono i provvedimenti urgenti previsti in materia d'esecuzione. In particolare, fanno opposizione. D'intesa con l'Amministrazione delle finanze possono provvedere all'esecuzione per crediti della Confederazione.

2

Per il resto, i provvedimenti inerenti ad esecuzioni in favore della Confederazione o contro di essa incombono all'Amministrazione delle finanze.

Sezione 3: Tesoreria

Art. 70

Raccolta di fondi e rimunerazione (art. 60 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze provvede alla raccolta dei fondi da parte della Confederazione.

2

Essa stabilisce i tassi per la rimunerazione dei fondi speciali e degli altri averi collocati presso la Confederazione, sempre che non siano già stabiliti in leggi, ordinanze o contratti. Al riguardo, tiene conto della situazione del mercato, come anche del tipo e della durata degli averi.

a28 Rischi di cambio (art. 60 LFC) 1

Se a causa di un credito d'impegno devono essere effettuati pagamenti in valuta estera, di regola l'Amministrazione delle finanze garantisce il rischio di cambio qualora: a. i pagamenti complessivi superino il valore di 50 milioni di franchi; 28 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

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611.01

b. almeno una parte dei pagamenti scada negli anni successivi al decreto di stanziamento; e

c. l'importo dei pagamenti annuali sia certo o possa essere pianificato in anticipo.

2

Se i pagamenti raggiungono un importo compreso tra i 20 e i 50 milioni di franchi, previa consultazione dell'Amministrazione delle finanze e secondo il principio di economicità, l'unità amministrativa competente decide la concessione della garanzia nei singoli casi.

3

Di regola la garanzia è effettuata dall'Assemblea federale immediatamente dopo lo stanziamento del credito d'impegno.

4

L'Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.


Art. 71

Prestiti obbligazionari prescritti (art. 60 LFC) 1

Il possessore può incassare a posteriori presso l'Amministrazione delle finanze i titoli e i tagliandi d'interesse scaduti di prestiti della Confederazione, se senza sua colpa è stato impedito di far valere tempestivamente i suoi diritti.

2

I titoli e i tagliandi d'interesse devono essere presentati e la legittimità del possesso deve essere resa credibile.

3

I titoli devono però essere incassati entro 20 anni; i tagliandi d'interesse, entro 10 anni dopo l'esigibilità.


Art. 72

Cassa di risparmio del personale federale (art. 60 LFC) 1

Nel quadro della tesoreria federale l'Amministrazione delle finanze tiene una cassa di risparmio per il personale dell'Amministrazione federale e per altri gruppi di persone aggregati alla Confederazione.

2

Il Dipartimento delle finanze emana un regolamento per la cassa di risparmio.


Art. 73

Unità amministrative aggregate (art. 61 LFC) 1

La tesoreria può concedere mutui e anticipi alle unità amministrative aggregate per assicurare la liquidità nell'ambito della convenzione di tesoreria.

2

I mutui e gli anticipi sono ascritti ai beni patrimoniali.


Art. 74

Investimenti (art. 62 LFC) 1

L'Amministrazione delle finanze può investire fondi in crediti consistenti in un importo fisso, segnatamente averi bancari, prestiti obbligazionari (compresi quelli con diritti di conversione o di opzione) o riconoscimenti di debito, indipendentemente dal fatto che siano o no certificati da titoli.

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611.01

2

L'investimento in fondi obbligazionari è autorizzato se gli attivi dei fondi sono investiti esclusivamente in crediti di cui al capoverso 1.

3

I ricavi da investimenti sono incassati esclusivamente dall'Amministrazione delle finanze. Le unità amministrative non sono autorizzate a utilizzarli per coprire spese o uscite per investimenti.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 75

Esecuzione 1 L'Amministrazione delle finanze è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

2

Essa emana istruzioni segnatamente: a. per la procedura applicabile alle domande per il preventivo (art. 18 cpv. 3); b. per la strutturazione del servizio finanze e contabilità delle unità amministrative (art. 32 cpv. 2);

c. per il piano contabile generale (art. 33); d. per la tenuta degli inventari e le eccezioni all'obbligo di inventariazione (art. 34);

e. per il sistema di controllo interno (art. 36 cpv. 2); f.29 i limiti di tolleranza, le esigenze tecniche relative all'approvazione e all'autorizzazione per via elettronica (art. 37 cpv. 3 e 37b); g. per la rimunerazione tra unità amministrative (art. 41); h. per la costituzione, l'impiego e il massimale delle riserve nel settore GEMAP (art. 48);

i. sui requisiti formali relativi alla costituzione e alla gestione delle garanzie (art. 49);

j.

per l'assunzione del rischio e la liquidazione dei danni (art. 50 cpv. 3); k.30 la conclusione di contratti di leasing (art. 52 cpv. 2) e la collaborazione con privati (art. 52a cpv. 2); l. per l'ammissibilità di iscrizioni collettive all'attivo e al passivo (art. 55 cpv. 3);

m. per i principi e le dimensioni di valutazione (art. 57 cpv. 2); n. per gli ammortamenti e le rettificazioni di valore (art. 59); o. per la pubblicazione nell'allegato al conto annuale (art. 60); 29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

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obis.31 il rapporto sul consuntivo consolidato (art. 64d); p. per l'incasso e l'esecuzione forzata (art. 67-69); q. 32 la garanzia dei rischi di cambio (art. 70a).


Art. 76

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza dell'11 giugno 199033 sulle finanze della Confederazione è abrogata.


Art. 77

Modifica del diritto vigente ...34


Art. 78

Disposizione transitoria

L'ordinanza dell'11 giugno 199035 sulle finanze della Confederazione continua ad applicarsi: a. all'esecuzione dell'ultimo preventivo deciso prima dell'entrata in vigore della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione, incluse le relative aggiunte;

b. alla preparazione, presentazione e approvazione del rispettivo consuntivo.


Art. 79

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2006.

31 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

32 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

33

[RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15] 34 La mod. può essere consultata alla RU 2006 1295.

35

[RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15]

Gestione finanziaria 28

611.01

Allegato 1

36

(art. 33)

Piano contabile generale della Conf ederazione (articolazione per tipi) Bilanci

o Cont

o

economico

C

ont

o

de

gli investimenti 1 Attivi

2 Passivi

3 Spese

4 Ricavi

5 Uscite

per

investimenti 6

Entrate per investimenti 10 Beni

p

at

rimonial

i 20

Ca

p

itale di terzi 30

Spese per il pers onal

e

40

Get

tito f

iscal

e

50

Inves

timenti

materi

ali e s

corte

60 Alienazi

one

di

investimenti materi ali

100

Liqui

dità e i

nvesti

menti di denaro a breve termine

200 Impegni

correnti

101 Crediti

201 Impegni

finanziari

a

breve termine

31

Spese per beni e servi zi e altre

spese d'eserci zio

41

Regali

e e

con

ces

si

oni

52

Inves

timenti

immateriali

62 Alienazi

one

di

investimenti immateriali 102 Investimenti

finanziari

a br

eve t

er

m

in

e

204 Limitazi

one

cont

abil

e

passiva

104 Limitazi

one

contabile attiva

205 Accantonamenti

a

breve termine

32 Spese

per

l'

ar

ma

me

nt

o

42

Ricavi e tasse 54

M

utui

64

Restituzione di mutui 107 Investimenti

finanziari

a lun

go t

er

m

ine

206 Impegni

finanziari

a

lun

go termine

109

Crediti verso fondi a destinazi one vi

ncolata nel ca

pitale di terzi

208 Accantonamenti

a

lungo termine

209

Impegni verso fondi a destinazione vincolata nel ca pitale di terzi

33 Ammort

amenti

43

Ricavi

diversi

55

Partecipazi

oni 65

Alienazi

one

di

part

ecip

azi

oni

36

Nuovo testo giusta il n. II cp v. 1 dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1°

gen. 2009 (RU

2008

6455).

Finanze dell

a C

onfeder

azi

one. O

29

611.01

Bilanci

o Cont

o

economico

C

ont

o

de

gli investimenti 1 Attivi

2 Passivi

3 Spese

4 Ricavi

5 Uscite

per

investimenti 6 Entrate

per

investimenti 14 Beni

am

ministrativi 29 Ca

p

itale

p

ro

prio 34

Spese

finanziarie

44

R

ic

avi finanziari 56

Contributi agli investimenti 66 Restituzioni di

contributi agli investimenti 140 Investimenti

materiali

290

Fondi a destinazione vincolata nel capitale pro pr

io

141 Scorte

291 Fondi

sp

eci

ali

35 Vers

amenti

in

fondi a destinazio- ne vin col

at

a nel

ca

p

itale di terzi 45

Prel

evamenti da

fondi a destinazio- ne vin col

at

a nel

ca

p

itale di terzi 58

Uscit

e st

raordi-

nari

e per investi- menti

68 Entrate

straordi-

narie per investi- menti 142 Investimenti

immateriali

292 Riserve

da

preventi

vo globale

144 Mutui

295 Rise

rve di rivalutazione

36 Spese

di

riversa-

mento

59

Riporto a bilancio 69

Riporto a bilancio 145 Partecipazioni

296

Riserve di nuove val utazi

oni

299

Eccedenza/disavanzo di bilanci o

38 Spese

straordinarie 48

Ricavi

straordinari

Gestione finanziaria 30

611.01

Allegato 237 (art. 53 cpv. 2)

Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS N. IPSAS

N. Deroga

1 Principio

della

conformità tempo- rale (Accrual Accounting) 1.1 Gli acconti per merci, prestazioni di servizi e materiale d'armamento sono contabilizzati all'attivo alla data del pagamento (principio cash).

1.2 Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d'imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.

2

Il fondo per il conto flusso del capitale comprende le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti.

2.1 Il fondo comprende inoltre crediti e impegni correnti.

2

Documentazione a tre livelli del conto flusso del capitale: attività commerciale, investimenti, finanziamenti.

2.2 Nessun livello separato per le attività commerciali e gli investimenti, documentazione separata delle operazioni finanziarie straordinarie (art. 7 LFC).

15 Strumenti finanziari: pubblicazione ed esposizione in bilancio

15

Espressione al netto: nel finanziamento di terzi aggio e disaggio vengono reciprocamente compensati e contabilizzati come spese o diminuzione di spese.

17 Requisito per la rilevazione: utilità economica o potenziale di utilità per l'adempimento di compiti pubblici (service potential).

17

Il materiale d'armamento e quello della protezione civile non vengono iscritti all'attivo.

18 La

presentazione delle informa- zioni per segmento è effettuata secondo il principio della conformità temporale (Accrual Accounting).

18.1 I dati sui settori di compiti si basano sull'ottica di finanziamento.

37 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 5 dic. 2008 (RU 2008 6455). Aggiornato dal n. I dell'O del 20 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 445).

Finanze della Confederazione. O 31

611.01

N. IPSAS

N. Deroga

18 Per ogni segmento vengono documentati i risultati nonché i relativi attivi e impegni proporzionali.

18.2 Rinuncia alla documentazione dei valori di bilancio per dipartimento e per settore di compiti.

23 Reddito derivante da operazioni non commerciali

23.1 I ricavi a titolo di imposta federale diretta sono contabilizzati al momento della consegna della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accounting).

23.2 I ricavi dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono contabilizzati al momento della consegna da parte dei Cantoni (Cash Accounting).

25 Prestazioni a favore dei lavoratori 25 Gli impegni per prestazioni di previdenza come pure per altre prestazioni a favore dei lavoratori esigibili a lungo termine sono esposti nell'allegato al conto annuale negli impegni eventuali (rinuncia all'iscrizione a bilancio).

Norme di riferimento complementari del conto della Confederazione Oggetto Norma

di

riferimento

Stato

Valutazione degli strumenti finanziari in generale Direttive del 14 dicembre 1994 della Commissione federale delle banche38 concernenti le prescrizioni sull'allestimento dei conti articoli 23-27 OBCR (PACCFB) 25 marzo 2004

Voci contabili strategiche nel settore degli strumenti finanziari derivati Numero 23b PAC-CFB 31 dicembre 1996

38 Ora: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Gestione finanziaria 32

611.01

Oggetto

Norma di riferimento Stato

Valutazione degli investimenti immateriali International Accounting Standards (IAS) 38, valori patrimoniali immateriali 31 marzo 2004

Finanze della Confederazione. O 33

611.01

Allegato 339 (art. 64c cpv. 2) Deroghe del consuntivo consolidato della Confederazione agli IPSAS

N. IPSAS

N. Deroga

1 Principio

della

conformità tempo- rale (Accrual Accounting) 1.1 Gli acconti per merci, prestazioni di servizi e materiale d'armamento sono contabilizzati all'attivo alla data del pagamento (Cash Accounting).

1.2 Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d'imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.

3

Metodi di iscrizione a bilancio e di valutazione 3

I valori equity (capitale proprio proporzionale) delle partecipazioni rilevanti si basano sulle singole chiusure secondo le rispettive norme di riferimento per la presentazione dei conti. Per il consolidamento secondo il metodo equity non si effettuano rivalutazioni ai sensi dei principi della presentazione dei conti del consuntivo consolidato della Confederazione.

6 La

cerchia di consolidamento è definita secondo il principio del controllo 6

La definizione delle unità considerate secondo il metodo del consolidamento integrale è retta dall'articolo 55 LFC. Le partecipazioni rilevanti in cui la Confederazione detiene una maggioranza del capitale vengono considerate nel consolidamento secondo il metodo equity (capitale proprio proporzionale).

39 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 5 dic. 2008 (RU 2008 6455). Aggiornato dal n. I dell'O del 20 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 445).

Gestione finanziaria 34

611.01

N. IPSAS

N. Deroga

15 Strumenti finanziari: pubblicazione ed esposizione in bilancio

15

Espressione al netto: nel finanziamento di terzi aggio e disaggio vengono reciprocamente compensati e contabilizzati come spese o diminuzione di spese.

17 Requisito per la rilevazione: utilità economica o potenziale di utilità per l'adempimento di compiti pubblici (service potential).

17

Il materiale d'armamento e quello della protezione civile non vengono iscritti all'attivo.

18 Per ogni segmento vengono documentati i risultati nonché i relativi attivi e impegni proporzionali.

18. Rinuncia alla documentazione dei valori di bilancio per dipartimento e per settore di compiti.

23 Reddito derivante da operazioni non commerciali

23.1 I ricavi a titolo di imposta federale diretta sono contabilizzati al momento della consegna della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accounting).

23.2 I ricavi dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono contabilizzati al momento della consegna da parte dei Cantoni (Cash Accounting).

25 Prestazioni a favore dei lavoratori 25 Gli impegni delle unità oggetto del consolidamento integrale per prestazioni di previdenza come pure per altre prestazioni a favore dei lavoratori esigibili a lungo termine sono esposti nell'allegato al conto annuale negli impegni eventuali (rinuncia all'iscrizione a bilancio).

Finanze della Confederazione. O 35

611.01

Norme di riferimento complementari del consuntivo consolidato della Confederazione Oggetto Norma

di

riferimento

Stato

Valutazione degli strumenti finanziari in generale Direttive del 14 dicembre 1994 della Commissione federale delle banche40 concernenti le prescrizioni sull'allestimento dei conti articoli 23-27 OBCR (PACCFB).

International Accounting Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: approccio e valutazione 25 marzo 2004




1° gennaio 2005

Voci contabili strategiche nel settore degli strumenti finanziari derivati Numero 23b PAC-CFB International Accounting Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: approccio e valutazione 31 dicembre 1996 1° gennaio 2005 Valutazione degli investimenti immateriali International Accounting Standards (IAS) 38, valori patrimoniali immateriali 31 marzo 2004

40 Ora: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Gestione finanziaria 36

611.01