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747.201

Legge federale
sulla navigazione interna

(LNI)1

del 3 ottobre 1975 (Stato 1° luglio 2020)

1 Introdotta dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 24ter della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 19744,

decreta:

2 [CS I 3]. Questa disp. corrisponde all'art. 87 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

4 FF 1974 I 1484

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina la navigazione sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie.

2 Il Consiglio federale designa i veicoli5, gli impianti e gli apparecchi, considerati battelli giusta la presente legge.

3 Sono riservate le convenzioni internazionali e le norme d'applicazione.

4 Alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie concernenti l'espropriazione, la vigilanza, l'inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nell'interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse, nonché le disposizioni penali e le misure amministrative.7

5 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

6 RS 742.101

7 Introdotto dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Art. 2 Esercizio della navigazione

1 La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge.

2 L'uso particolare e l'uso comune accresciuto sono subordinati all'autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano.

3 I natanti8 al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque.

8 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque

1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.

2 I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.

3 Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.

Art. 4 Acque intercantonali e internazionali

1 Se un'acqua tocca più Cantoni, questi si accordano riguardo a ogni provvedimento. Se non giungono ad un'intesa, risolve il Consiglio federale.

2 Circa le acque che toccano il confine nazionale o quelle sottoposte a convenzioni internazionali, il Consiglio federale risolve uditi i Cantoni rivieraschi.

Art. 5 Manutenzione

1 I Cantoni rivieraschi, sempreché la navigazione su un tratto d'acqua sia possibile e non sia limitata né vietata, devono provvedere al mantenimento della sua navigabilità e al collocamento della segnaletica necessaria.

2 Il Cantone sul cui territorio è situato il tratto d'acqua risponde dei danni causati per insufficiente manutenzione. Del rimanente è applicabile il diritto delle obbligazioni.

Art. 6 Ostacoli

1 I Cantoni possono far allontanare, a spese del detentore o del proprietario, i battelli incagliati, affondati o inidonei all'esercizio, nonché altri oggetti che intralciano o mettono in pericolo la navigazione, se egli non vi provvede entro il termine impartito.

2 Nel caso di pericolo imminente o se il detentore e il proprietario non possono essere raggiunti, le autorità possono adottare misure immediate.

Capo secondo: Impianti portuali11

11 Introdotto dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Art. 812 Costruzione ed esercizio di impianti portuali

1 Per la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti portuali, di trasbordo e d'approdo per battelli della Confederazione e delle imprese pubbliche di navigazione occorre l'approvazione dei piani dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).13

2 La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie.

3 ...15

4 Tutti gli altri impianti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

12 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

14 RS 742.101

15 Abrogato dall'all. n. 80 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 9 Attrezzature degli impianti portuali

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su la segnalazione e l'illuminazione degli impianti portuali, di trasbordo e d'approdo.

2 Esso può emanare prescrizioni uniformi su la costruzione e l'attrezzatura di siffatti impianti.

Capo terzo:16 Battelli e conduttori

16 Originario Capo secondo.

Sezione 1: Battelli

Art. 10 Sicurezza d'esercizio

1 I battelli devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in modo che possano essere osservate le norme di circolazione e che le persone a bordo, la navigazione e gli altri utenti della via d'acqua non siano messi in pericolo.

2 I battelli possono navigare soltanto in sicurezza d'esercizio e in conformità delle prescrizioni.

Art. 11 Costruzione ed equipaggiamento

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione, l'equipaggiamento e la stazzatura dei battelli. Esso tiene conto delle esigenze della protezione delle acque e dell'ambiente.

2 Esso può limitare le dimensioni dei battelli e la potenza dei motori e escludere determinati generi di motori.

Art. 12 Esame del tipo

1 Il Consiglio federale può prevedere l'esame del tipo per i battelli e i loro elementi e accessori, costruiti in serie.

2 I battelli e gli oggetti che soggiacciono all'esame del tipo possono essere messi in commercio soltanto se corrispondono al modello approvato.

3 Il Consiglio federale, su proposta dei Cantoni, designa gli uffici incaricati dell'esame del tipo e stabilisce la procedura.

Art. 13 Licenza di navigazione

1 I battelli possono navigare soltanto con una licenza di navigazione.

2 La licenza di navigazione è rilasciata unicamente se:

a.
il natante è conforme alle prescrizioni;
b.
è stata conclusa la prescritta assicurazione di responsabilità civile; e
c.
nel caso di battelli per passeggeri, battelli per il trasporto di merci o impianti galleggianti, l'impresa ha fornito l'attestato di sicurezza.17

2bis Il Consiglio federale determina i documenti necessari per l'attestato di sicurezza.18

3 Se il numero dei battelli ammessi su una via d'acqua è limitato, questi possono navigare soltanto con un'autorizzazione suppletiva del Cantone.

4 Se lo stazionamento di un battello è trasferito in un altro Cantone o cambia il proprietario, dev'essere rilasciata una nuova licenza di navigazione.

5 Il Consiglio federale designa i battelli esenti da licenza o per i quali è necessaria una particolare licenza di navigazione. Esso può riconoscere licenze straniere o accordare agevolazioni per i battelli che hanno lo stazionamento all'estero e navigano temporaneamente in Svizzera.

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

18 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 14 Ispezione19 ufficiale

1 Prima di rilasciare la licenza di navigazione, il battello deve essere sottoposto a un ispezione ufficiale.

1bis Nel caso di battelli per passeggeri, battelli per il trasporto di merci o impianti galleggianti, l'autorità competente valuta i documenti presentati per l'attestato di sicurezza in funzione dei rischi, sulla base di rapporti d'ispezione di periti indipendenti o di propri controlli per campionatura.20

2 Il Consiglio federale può esentare dall'ispezione individuale i battelli di tipo già esaminato.

3 e 4 ...21

5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'ispezione dei battelli.

19 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

20 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

21 Abrogati dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 15 Intavolazione e contrassegno

1 Ogni battello deve essere intavolato in un registro e contrassegnato.

2 I battelli che non sono intavolati in un registro federale della navigazione devono essere intavolati nel Cantone dove hanno il loro stazionamento.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'intavolazione e i contrassegni dei battelli e determina le eccezioni.

Sezione 1a:22 Vigilanza

22 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 15a23 Autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza è:

a.
l'Ufficio federale dei trasporti, per le imprese pubbliche di navigazione;
b.
l'autorità cantonale competente, per le imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale o di un'autorizzazione federale.

23 Introdotto dal n. I 10 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

Art. 15b24 Informazione sulla vigilanza

1 L'Ufficio federale dei trasporti informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

2 La legge del 17 dicembre 200425 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'Ufficio federale dei trasporti e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

24 Introdotto dal n. I 10 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

25 RS 152.3

Art. 15c26 Ispezioni successive

1 L'autorità competente sottopone i natanti a successive ispezioni periodiche. Effettua inoltre ispezioni successive se:

a.
sussistono dubbi sulla sicurezza d'esercizio del natante; o
b.
il natante è stato trasformato o ha subito modifiche sostanziali.

2 Le ispezioni successive possono essere effettuate in funzione dei rischi, sulla base di rapporti d'ispezione di periti indipendenti o di controlli per campionatura delle autorità.

3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'ispezione successiva dei natanti.

26 Originario art. 15a.

Art. 15d27 Trasformazioni e modifiche

1 Se prevede trasformazioni o modifiche del natante che possono incidere sulla sua sicurezza d'esercizio, il detentore o il proprietario deve annunciarle all'autorità competente prima di realizzarle.

2 Se le trasformazioni o le modifiche non sono contemplate dall'approvazione dei piani o dall'autorizzazione d'esercizio esistenti, occorre una nuova approvazione dei piani o una nuova autorizzazione d'esercizio.

3 L'autorità competente decide caso per caso e stabilisce la procedura.

27 Originario art. 15b.

Sezione 2: Conduttore e equipaggio

Art. 16 Conduzione dei battelli

1 Ogni battello deve avere un conduttore responsabile.

2 È considerato conduttore chi detiene sul battello l'effettiva autorità di comando.

3 Il Consiglio federale può prescrivere un equipaggio minimo per determinati battelli.

4 L'equipaggio e le altre persone a bordo devono osservare le istruzioni date dal conduttore nell'interesse della navigazione e dell'ordine a bordo.

Art. 17 Rilascio di licenze

1 Il Consiglio federale designa i battelli che possono essere condotti soltanto con una licenza di condurre28.

2 La licenza di condurre è rilasciata se l'esame ufficiale ha provato che il candidato è idoneo a condurre e capace di condurre.29

3 Il Consiglio federale può prescrivere una licenza anche per altre attività a bordo.

4 e 5 ...30

28 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

30 Abrogati dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 17a31 Idoneità a condurre e capacità di condurre

1 Chi conduce un natante dev'essere idoneo a condurre e capace di condurre.

2 Chi esercita un servizio nautico a bordo di un natante dev'essere idoneo a condurre.

3 È idoneo a condurre chi:

a.
ha compiuto l'età minima stabilita dal Consiglio federale;
b.
ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza un natante o per esercitare con sicurezza un servizio nautico;
c.
è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la conduzione sicura di un natante o l'esercizio sicuro di un servizio nautico; e
d.
per il suo comportamento precedente offre garanzia che, nel condurre un natante o nell'esercitare un servizio nautico, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.

4 È capace di condurre chi:

a.
conosce le norme di circolazione; e
b.
sa condurre con sicurezza i natanti della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.

5 Esercita un servizio nautico chi fa parte, oltre al conduttore, dell'equipaggio minimo prescritto per il natante o svolge attività nautiche su incarico del conduttore.

31 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 17b32 Accertamento dell'idoneità a condurre e della capacità di condurre

1 Se sussistono dubbi sull'idoneità a condurre di una persona, questa è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:

a.
conduzione in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata;
b.
conduzione sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente l'idoneità a condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;
c.
violazioni delle norme di circolazione facenti desumere mancanza di riguardo per il prossimo;
d.
comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l'articolo 66c della legge federale del 19 giugno 195933 sull'assicurazione per l'invalidità;
e.
comunicazione di un medico secondo la quale una persona non è idonea a condurre con sicurezza un natante a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza.

2 Dal compimento dei 75 anni, i titolari di una licenza di condurre natanti devono sottoporsi ogni due anni a un esame medico di controllo dell'idoneità a condurre. Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'esame medico. Può segnatamente disporre che i titolari di determinate categorie di licenze si sottopongano all'esame di un medico di fiducia prima del compimento dei 75 anni e a intervalli diversi.

3 I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all'UFT, all'autorità cantonale o militare competente in materia di circolazione stradale e di navigazione oppure all'autorità di sorveglianza dei medici.

4 Su richiesta dell'Ufficio AI, l'autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre.

5 Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, questa può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conduttore o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare.

6 Se ha dubbi sull'idoneità alla guida o a condurre di una persona, l'autorità competente in materia di circolazione stradale o di navigazione lo comunica all'autorità di ammissione competente per l'altro ambito di circolazione qualora l'interessato sia titolare di una licenza corrispondente.

32 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

33 RS 831.20

Sezione 3: Licenze ...34

34 Termine stralciato dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 18 Validità

1 Le licenze di navigazione, le licenze di navigazione e quelle di membro dell'equipaggio sono valevoli in tutta la Svizzera.

2 Esse possono essere limitate o vincolate a condizioni speciali.

3 Quelle rilasciate in virtù d'una convenzione internazionale sono valevoli anche sulle acque svizzere ad essa sottoposte.

4 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle altre licenze ... straniere.

Art. 19 Revoca in generale e ammonimento36

1 Le licenze, le licenze e le autorizzazioni devono essere revocate se le condizioni per il rilascio non sono state o non sono più soddisfatte.

2 Esse possono essere revocate se non sono state osservate le limitazioni o le condizioni speciali alle quali il rilascio era subordinato, oppure non sono stati pagati le imposte o gli emolumenti per il battello.

3 Le infrazioni alle norme di circolazione e alle disposizioni sull'inattitudine a condurre per le quali la presente legge commina una pena detentiva o una pena pecuniaria comportano la revoca della licenza di condurre o l'ammonimento del conduttore.37

4 Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la navigazione, la colpa, la reputazione quale conducente di veicoli a motore e conduttore di natanti e la necessità professionale di condurre un natante. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta.38

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 2039 Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione lieve

1 Commette un'infrazione lieve chi:

a.
violando norme di circolazione, compromette leggermente la sicurezza della navigazione o molesta terze persone;
b.
viola prescrizioni sulla protezione delle acque e dell'ambiente;
c.
abusa delle licenze;
d.40
conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6) e senza commettere altre infrazioni alle norme di circolazione.

2 Dopo un'infrazione lieve, la licenza è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo.

3 Il colpevole è ammonito se nei due anni precedenti non gli è stata revocata la licenza o non sono stati decisi altri provvedimenti amministrativi.

4 Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.

39 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 20a41 Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione medio grave

1 Commette un'infrazione medio grave chi:

a.
violando norme di circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
b.42
conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6) e commette inoltre un'infrazione lieve alle norme di circolazione;
c.
sottrae un battello per farne uso;
d.
conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo senza disporre della necessaria licenza;
e.43
non ha la volontà o non è in grado di condurre un natante senza mettere in pericolo o molestare terzi.

2 Dopo un'infrazione medio grave, la licenza è revocata:

a.
per almeno un mese;
b.
per almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave;
c.
per almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi;
d.
per almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi;
e.
per un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza l'interessato non ha commesso infrazioni per cui è stato deciso un provvedimento amministrativo;
f.
definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o secondo l'articolo 20b capoverso 2 lettera d.

41 Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 20b44 Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione grave

1 Commette un'infrazione grave chi:

a.
compromette gravemente la sicurezza della navigazione;
b.45
conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6);
c.46
sotto l'influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi è in stato di inattitudine a condurre e in questo stato conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo;
d.
intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi della concentrazione di alcol nell'alito47 48 o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, quando queste misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un esame sanitario completivo, o elude lo scopo di queste misure;
e.
si dà alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona o viola l'obbligo di salvataggio;
f.
nonostante la revoca della necessaria licenza conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo.

2 Dopo un'infrazione grave la licenza è revocata:

a.
per almeno tre mesi;
b.
per almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave;
c.
per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte per infrazioni medio gravi;
d.
per un tempo indeterminato, ma almeno due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza l'interessato non ha commesso infrazioni per cui è stato deciso un provvedimento amministrativo;
e.
definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o secondo l'articolo 20a capoverso 2 lettera e.

3 La revoca della licenza per un'infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.

44 Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

47 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

48 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 20c49 Revoche di licenza e altri provvedimenti amministrativi secondo la legge federale sulla circolazione stradale

1 Le revoche di licenze e gli altri provvedimenti amministrativi secondo la legge federale del 19 dicembre 195850 sulla circolazione stradale, in corso e precedenti, sono equiparati alle revoche di licenze e agli altri provvedimenti amministrativi secondo gli articoli 20 capoversi 2 e 3, 20a capoverso 2 e 20b capoverso 2 della presente legge, in corso e precedenti.

2 Nell'ambito di procedimenti per il giudizio delle infrazioni alle norme di circolazione della presente legge, le autorità di perseguimento penale, le autorità giudiziarie e quelle amministrative possono consultare mediante procedura di richiamo il registro delle misure amministrative di cui alla legge federale sulla circolazione stradale.51

49 Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

50 RS 741.01

51 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 2152 Revoca della licenza per inidoneità a condurre53

1 La licenza è revocata per un tempo indeterminato se:54

a.55
le attitudini fisiche e psichiche del titolare non gli consentono o non gli consentono più di condurre con sicurezza un natante;
b.
il titolare soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità a condurre56;
c.57
a causa del suo precedente comportamento, il titolare non offre alcuna garanzia che in futuro, nel condurre un natante, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.

2 Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 20-20b, la durata della revoca corrisponde in ogni caso almeno alla durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa.

3 La licenza è revocata definitivamente ai conducenti incorreggibili.

52 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

53 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

56 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Capo quarto:60 Norme di circolazione

60 Originario Capo terzo.

Sezione 1: Obblighi generali

Art. 22 Dovere di diligenza

1 Il conduttore deve prendere ogni provvedimento precauzionale, dettato dall'obbligo generale di diligenza e dalla pratica nella condotta nautica, affinché nessuno sia messo in pericolo, nessun danno sia causato a beni di terzi, la navigazione non sia intralciata e l'ambiente non sia perturbato.

2 Nel caso di pericolo imminente, il conduttore deve prendere ogni provvedimento per evitare il danno, anche se debba violare prescrizioni.

Art. 23 Obbligo di salvataggio

1 Se in caso di infortunio sono messe in pericolo persone a bordo, il conduttore e l'equipaggio devono prendere ogni misura per salvarle.

2 Se persone si trovano in pericolo su una via d'acqua, ogni conduttore è tenuto a soccorrerle se ciò si possa da lui ragionevolmente pretendere senza compromettere la sicurezza del proprio battello.

Art. 24 Annuncio d'infortuni e di danni

1 Se durante un infortunio sono ferite o uccise persone, il conduttore e ogni altra persona coinvolta devono immediatamente chiamare la polizia. Se il danno è solo materiale, il danneggiante deve avvertire il più presto possibile il danneggiato.

2 Chiunque danneggia un segnale per la navigazione o un'indicazione di rotta deve annunciarlo immediatamente alla polizia.

Sezione 1a:61
Inattitudine a condurre
62, accertamento dell'inattitudine a condurre

61 Introdotta dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

62 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 24a63 Inattitudine a condurre

1 Chiunque sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non ha le necessarie attitudini fisiche o psichiche, durante tale periodo non è ritenuto idoneo a condurre e non può condurre un natante, partecipare alla sua conduzione o esercitarvi un servizio nautico a bordo.

2 Il Consiglio federale può vietare la conduzione sotto l'influsso dell'alcol a chi conduce un natante impiegato a titolo professionale, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo.

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 24b Accertamento dell'inattitudine a condurre

1 Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo può essere sottoposto a un'analisi della concentrazione di alcol nell'alito.

2 Se palesa indizi di inattitudine a condurre che non sono o non sono unicamente riconducibili all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, segnatamente all'esame dell'urina e della saliva.

3 È ordinata una prova del sangue se:

a.64
vi sono indizi di inattitudine a condurre non riconducibili all'influsso dell'alcol;
b.
la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi della concentrazione di alcol nell'alito o elude lo scopo di questa misura;
c.65
la persona interessata esige che sia effettuata un'analisi della concentrazione di alcol nel sangue66.

3bis La prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un'analisi della concentrazione di alcol nell'alito o se questa non è adatta ad accertare l'infrazione.67

4 Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata. Sono fatti salvi altri mezzi di prova per accertare l'inattitudine a condurre.

4bis Se è stata misurata sia la concentrazione di alcol nell'alito sia quella nel sangue, è determinante la concentrazione di alcol nel sangue.68

5 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari, la procedura per l'analisi della concentrazione di alcol nell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'esame sanitario completivo delle persone sospettate di inattitudine a condurre.

6 Il Consiglio federale fissa la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a partire dalle quali, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette che sia data l'inattitudine a condurre secondo l'articolo 24a e stabilisce il livello a partire dal quale la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono considerate qualificate.69

7 Il Consiglio federale può:

a.
fissare, per altre sostanze che riducono l'idoneità a condurre, la concentrazione nel sangue a partire dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette che sia data l'inattitudine a condurre secondo l'articolo 24a;
b.
prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a condurre siano valutati gli esami effettuati secondo il presente articolo, segnatamente le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie;
c.
prevedere eccezioni all'applicazione della presente sezione alla conduzione di determinati tipi di natanti senza motore;
d.
autorizzare un ufficio federale a disciplinare i dettagli tecnici o amministrativi.70

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

65 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

66 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

67 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

68 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

70 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Sezione 2: Prescrizioni di polizia della navigazione

Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento

1 Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione.

2 Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque.

3 I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente.

Art. 26 Servizio d'avvertimento di tempeste e servizio di salvataggio

1 I Cantoni possono istituire un servizio pubblico d'allarme e salvataggio e autorizzarlo, in caso di tempesta, nebbia o intemperie, a vietare l'uscita dei battelli e a ordinare l'approdo di quelli in navigazione.

2 Essi possono obbligare i proprietari e i detentori di battelli, con stazionamento nel Cantone, a contribuire alle spese di questo servizio e i noleggiatori professionali di battelli a partecipare alle operazioni di salvataggio.

3 I costi di salvataggio possono essere addossati al conduttore, al detentore e al proprietario del battello salvato.

4 Sono riservate le prescrizioni per le imprese pubbliche di navigazione.

Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari

1 Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali.

2 I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione.

3 L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione.

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari.

Capo quinto:71
Disposizioni particolari per la navigazione internazionale sul Reno

71 Originario Capo quarto.

Art. 2872 Polizia della navigazione

L'UFT emana le prescrizioni necessarie alla sicurezza e all'ordine della navigazione renana internazionale, segnatamente quelle fondate su risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno. Può dichiarare applicabili queste prescrizioni anche al tratto tra Basilea e Rheinfelden.

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 29 Economia del traffico

Per ottenere un ordinamento uniforme della navigazione internazionale sul Reno, il Consiglio federale può emanare prescrizioni d'economia del traffico, in applicazione di risoluzioni vincolanti della Commissione centrale per la navigazione sul Reno oppure di convenzioni degli Stati rivieraschi.

Art. 30 Competenza delle autorità cantonali

1 I Cantoni rivieraschi sono competenti per l'ispezione e la stazzatura dei battelli utilizzati nella navigazione internazionale sul Reno nonché per il rilascio e la revoca delle licenze di tali battelli e delle licenze dei loro conduttori e dei membri dei loro equipaggi, indipendentemente dal luogo di stazionamento del battello o dal domicilio o dal luogo di dimora del candidato oppure del titolare della licenza.73

2 Il Consiglio federale può, d'intesa con i Governi dei Cantoni rivieraschi interessati, affidare a uno di loro l'esecuzione delle prescrizioni di polizia della navigazione e d'economia del traffico per la navigazione sul Reno.

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Capo sesto:74 Responsabilità e assicurazione75

74 Originario Capo quinto avanti l'art. 31.

75 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973; FF 2007 3997).

Art. 30a76 Responsabilità

La responsabilità delle compagnie di navigazione concessionarie è retta dagli articoli 40b-40f della legge federale del 20 dicembre 195777 sulle ferrovie.

76 Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973; FF 2007 3997).

77 RS 742.101

Art. 31 Obbligo d'assicurazione

1 Un natante non può essere messo in circolazione prima che sia stato presentato un attestato di assicurazione di responsabilità civile.78

2 L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile:

a.
del proprietario, del detentore e del conduttore del battello;
b.
dei membri dell'equipaggio e degli ausiliari;
c.
dello sciatore nautico trainato.

3 Il Consiglio federale stabilisce le somme minime d'assicurazione. Può prevedere deroghe all'obbligo d'assicurazione.

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'assicurazione di responsabilità civile delle imprese di navigazione concessionarie.

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 32 Limitazioni dell'assicurazione

Dall'assicurazione possono essere escluse:

a.
le pretese del proprietario, del detentore e del conduttore del battello;
b.
le pretese risultanti da danni materiali del coniuge del responsabile, dei suoi parenti in linea retta e dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui;
c.
le pretese dello sciatore nautico per gli infortuni riferentisi alle operazioni di traino;
d.
le pretese risultanti dal danneggiamento o dalla distruzione del battello e degli oggetti che esso trasporta, rimorchia o spinge;
e.
le pretese risultanti da infortuni durante competizioni per le quali sussiste un'assicurazione speciale di responsabilità civile.
Art. 33 Azione diretta contro l'assicuratore, eccezioni

1 Il danneggiato può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.

2 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 190879 sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte al danneggiato.

Art. 34 Diritto di regresso dell'assicuratore

1 L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale del 2 aprile 190880 sul contratto d'assicurazione.

2 Se il danno della persona lesa non è integralmente coperto dalle prestazioni assicurative, gli assicuratori possono far valere il diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili o i loro assicuratori per la responsabilità civile, soltanto se il danneggiato non subisce alcun pregiudizio.

3 Il diritto di regresso dell'assicuratore si prescrive in tre anni dal giorno in cui la sua prestazione è stata integralmente fornita e il responsabile è noto.81

80 RS 221.229.1

81 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 35 Assicuratore

Le assicurazioni di responsabilità civile devono essere conchiuse con un'impresa autorizzata dal Consiglio federale. È riservato il riconoscimento delle assicurazioni concluse all'estero per battelli stranieri.

Art. 36 Attestato di assicurazione, sospensione e cessazione dell'assicurazione

1 L'assicuratore deve compilare un attestato di assicurazione per l'autorità che rilascia la licenza di navigazione.

2 La sospensione e la cessazione dell'assicurazione devono essere notificate dall'assicuratore all'autorità che ha rilasciato la licenza. La sospensione e la cessazione diventano efficaci rispetto al danneggiato soltanto nel momento in cui l'assicurazione è stata sostituita da un'altra o la licenza di navigazione è stata restituita, in ogni caso però sessanta giorni dopo il ricevimento della notificazione dell'assicuratore.

3 L'autorità che riceve la notificazione dell'assicuratore revoca immediatamente la licenza di navigazione. Prima che essa rilasci nuovamente la licenza, deve essere provata la conclusione di una nuova assicurazione.

Art. 37 Casi particolari

1 Confederazione e Cantoni non soggiacciono all'obbligo dell'assicurazione.

2 Il presente capo non si applica alla navigazione internazionale sul Reno.

Capo settimo:82 ...

82 Originario Capo sesto.

Capo ottavo:85 Disposizioni penali

85 Originario Capo settimo.

Sezione 1: Delitti e contravvenzioni

Art. 40 Violazione delle norme di circolazione

1 Chiunque viola le norme di circolazione della legge, delle convenzioni internazionali o degli atti esecutivi della Confederazione o dei Cantoni, è punito con la multa.86

2 Chiunque, violando gravemente le norme di circolazione, pone in serio pericolo la sicurezza altrui o di quel pericolo non si cura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.87

3 L'articolo 237 numero 2 del Codice penale88 non è applicabile in questi casi.

86 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

87 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

88 RS 311.0

Art. 4189 Condotta in stato di inattitudine a condurre

1 Chiunque in stato di ebrietà conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6).90

2 Chiunque, in stato di inattitudine a condurre per altri motivi, conduce un natante, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.91

3 Chiunque in stato di inattitudine a condurre conduce un battello senza motore, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo è punito con la multa.

89 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 41a92 Elusione di misure per accertare l'inattitudine a condurre

1 Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o vi esercita un servizio nautico a bordo e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi della concentrazione di alcol nell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, quando queste misure sono state formalmente ordinate o bisognava supporre che potessero esserlo, oppure si oppone o si sottrae a un esame sanitario completivo, o elude lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se il colpevole ha condotto un battello senza motore, ha partecipato alla sua conduzione o vi ha esercitato un servizio nautico a bordo, la pena è la multa.

92 Introdotto dal n. I 8 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

Art. 42 Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

1 Chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge, è punito con la multa.94

2 Il conduttore di un battello, che si dà alla fuga dopo aver ucciso o ferito una persona in un infortunio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.95

94 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

95 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Art. 43 Stato difettoso del battello

1 Chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza d'esercizio di un battello in modo che ne risulti pericolo d'infortunio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.96

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.97

3 Chiunque conduce un battello, di cui sa, o dovrebbe sapere prestando l'attenzione dovuta, che non è conforme alle prescrizioni sulla sicurezza d'esercizio, oppure tollera per noncuranza l'uso di un siffatto battello, è punito con la multa.98

96 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

97 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

98 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Art. 44 Furto d'uso

1 Chiunque sottrae un battello per farne uso e chiunque conduce un tale battello o viaggia sullo stesso sapendo sin dall'inizio del viaggio che è stato sottratto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.99

2 Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore o del proprietario del battello, il procedimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è della multa.100

3 Chiunque usa un battello affidatogli per corse che manifestamente non è autorizzato a eseguire, è punito, a querela di parte, con la multa.101

4 L'articolo 143 del Codice penale102 non è applicabile in questi casi.

99 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

100 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

101 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

102 RS 311.0. Ora: art. 141.

Art. 45 Condotta di un battello senza licenza di condurre

Chiunque conduce un battello senza essere titolare della licenza di condurre,

chiunque non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la sua licenza di condurre,

chiunque affida un battello a un conduttore, del quale sa, o dovrebbe sapere prestando l'attenzione dovuta, che non è titolare della licenza,

è punito con la multa.103

103 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Art. 46 Condotta di un battello senza licenza di navigazione, senza contrassegni o senza assicurazione di responsabilità civile

Chiunque conduce un battello senza la licenza di navigazione, senza l'autorizzazione cantonale completivamente necessaria, senza contrassegni o con contrassegni falsi,

chiunque non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la licenza di navigazione, segnatamente per quanto concerne il numero ammesso delle persone trasportate oppure il carico massimo autorizzato,

chiunque conduce un battello, sapendo o dovendo sapere con l'attenzione dovuta, che non sussiste la prescritta assicurazione di responsabilità civile,

è punito con la multa.104

104 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Art. 47 Segnali e indicazioni

Chiunque, intenzionalmente, sposta, danneggia, toglie o modifica un segnale per la navigazione o un'indicazione di rotta, chiunque colloca un segnale o un'indicazione di rotta senza il consenso dell'autorità, è punito con la multa.105

105 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Art. 48106 Altre infrazioni

Chiunque, in altro modo, contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive della Confederazione o dei Cantoni oppure alle disposizioni di polizia della navigazione o d'economia dei trasporti di convenzioni internazionali, senza che vi sia delitto o contravvenzione giusta gli articoli 40 a 47 della presente legge, è punito con la multa.

106 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1985, in vigore dal 15 lug. 1986 (RU 1986 1130; FF 1984 II 1357).

Sezione 2: Punibilità

Art. 50 Negligenza

1 Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è punibile.

2 Nei casi di esigua gravità si può prescindere da ogni pena.

Art. 52 Corse d'istruzione

1 Il conduttore che accompagna un allievo conduttore è responsabile delle infrazioni commesse durante le corse d'istruzione, qualora violi gli obblighi derivanti dalla sua funzione.

2 L'allievo conduttore è responsabile nella misura in cui avrebbe potuto evitare l'infrazione secondo il grado della sua istruzione.

Art. 53 Corse di servizio urgenti

Nel caso di corse di servizio urgenti, il conduttore di un'imbarcazione di salvataggio, di lotta antincendio, della polizia o della dogana non è punibile per l'inosservanza delle norme di circolazione, purché dia i segnali d'avvertimento necessari e usi la diligenza richiesta dalle circostanze particolari.

Art. 54 Relazioni con altre leggi penali

1 Le disposizioni generali del Codice penale108 si applicano alle infrazioni secondo gli articoli 40 a 48.

2 Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974109 sul diritto penale amministrativo si applicano alle infrazioni secondo l'articolo 49.110

3 Per le infrazioni alle prescrizioni di polizia della navigazione sul tratto renano sottoposto alla convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868111, possono essere pronunciate soltanto le pene ivi previste.

108 RS 311.0

109 RS 313.0

110 L'art. 49 è stato abrogato dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Da questa data il perseguimento penale in caso di trasporto non consentito di persone è retto dalla sezione 12 della LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di persone (RS 745.1).

111 RS 0.747.224.101

Art. 55 Procedimento penale

1 Le infrazioni secondo gli articoli 40 a 48 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

2 Le infrazioni secondo l'articolo 49 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, nella procedura secondo la legge federale del 22 marzo 1974112 sul diritto penale amministrativo.113 Il Dipartimento può affidare a servizi subalterni il procedimento e il giudizio di determinate infrazioni come anche l'esecuzione della pena.

112 RS 313.0

113 L'art. 49 è stato abrogato dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Da questa data il perseguimento penale in caso di trasporto non consentito di persone è retto dalla sezione 12 della LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di persone (RS 745.1).

Capo nono:114 Competenze

114 Originario Capo ottavo.

Sezione 1: Competenza delle autorità federali

Art. 56 ... 115

1 Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni interessate, emana le prescrizioni esecutive.116

2 Esso può emanare le prescrizioni sulla navigazione derivanti dal diritto internazionale.

2bis Può emanare prescrizioni particolari per la navigazione militare e per la navigazione civile dell'Amministrazione federale. Tali prescrizioni possono segnatamente derogare alle disposizioni della presente legge concernenti l'ammissione dei natanti, la formazione e l'ammissione dei conduttori e le norme di circolazione. Possono prevedere provvedimenti di circolazione particolari.117

3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.118

115 Abrogato dal n. II 20 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

116 Nuovo testo giusta l'all. n. II 17 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

117 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

118 Introdotto dall'all. n. II 17 della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

Sezione 2: Competenza delle autorità cantonali

Art. 58 In generale

1 I Cantoni provvedono all'esecuzione della presente legge, delle convenzioni internazionali e delle prescrizioni esecutive, nella misura in cui essa non è affidata alla Confederazione.

2 L'ispezione e la stazzatura dei battelli nonché il rilascio e la revoca della licenza di navigazione spettano al Cantone, in cui il battello ha il suo stazionamento. Il Consiglio federale definisce i criteri per la determinazione del luogo di stazionamento.

3 Le licenze di condurre e le licenze di membro dell'equipaggio sono rilasciate e revocate dal Cantone, nel quale il candidato o il titolare della licenza ha il domicilio oppure, in mancanza del domicilio, la dimora. Se questo Cantone non rilascia licenze, è competente il Cantone di stazionamento del natante.120

4 Sono riservati gli accordi fra Cantoni sull'organizzazione in comune delle autorità.

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 59 Competenze speciali della polizia

1 La polizia impedisce il proseguimento della rotta se accerta che il battello circola senza essere stato ammesso alla navigazione oppure che il suo stato o il suo carico mette in pericolo il traffico ovvero viola gravemente le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Essa può ritirare la licenza di navigazione e, se necessario, sequestrare il battello.

2 Se il conduttore si trova in uno stato che esclude la condotta sicura del battello o non può condurre per un altro motivo legale, la polizia gli impedisce di continuare la rotta e gli ritira la licenza di condurre.

3 La polizia può ritirare sul posto la licenza di condurre del conduttore il quale, a cagione d'una grave violazione delle norme elementari di circolazione, si è dimostrato particolarmente pericoloso oppure ha temerariamente violato le prescrizioni sulla protezione delle acque o dell'ambiente.

4 La polizia trasmette immediatamente ... le licenze ritirate all'autorità di revoca. Quest'ultima decide senza indugio circa la revoca. Fino alla decisione, ... la licenza ritirata dalla polizia si ha per revocata.

5 Sono riservate le convenzioni internazionali concernenti la navigazione sulle acque internazionali.

Sezione 3: Cooperazione delle autorità

Art. 60 Assistenza giudiziaria e comunicazioni

1 Le autorità esecutive federali e cantonali si concedono reciprocamente e gratuitamente assistenza giudiziaria e amministrativa e comunicano all'autorità competente ogni avviso o informazione necessari. Le autorità cantonali comunicano all'Amministrazione delle dogane i battelli d'origine straniera intavolati nei loro registri.

2 Le autorità di polizia e quelle penali comunicano alle autorità competenti le infrazioni che possono dar luogo a un provvedimento.

Sezione 4: Imposte e emolumenti

Art. 61 Imposte

1 I Cantoni possono istituire un'imposta sui battelli che,

a.
hanno lo stazionamento sul loro territorio;
b.
hanno lo stazionamento in un altro Cantone e sono utilizzati durante più di un mese sul loro territorio.

2 Dall'inizio del mese in cui lo stazionamento di un natante è trasferito in un altro Cantone, quest'ultimo ha il diritto di procedere alla riscossione delle imposte. Il Cantone dello stazionamento precedente deve restituire le imposte che ha riscosso per il periodo successivo.

3 Il Cantone dello stazionamento deve restituire le imposte che ha riscosso per un periodo durante il quale il battello era imposto in un altro Cantone, secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, stabilisce i presupposti per l'imposizione di battelli stranieri che rimangono in Svizzera per un certo periodo. La riscossione delle imposte spetta al Cantone nel quale il battello si trova prevalentemente.

5 I battelli della Confederazione e delle imprese di navigazione concessionarie nonché quelli della navigazione internazionale sul Reno non possono essere imposti dai Cantoni.

Art. 62 Emolumenti

1 È riservato il diritto dei Cantoni di riscuotere emolumenti.

2 Non possono essere riscossi emolumenti per la navigazione nei limiti dell'uso comune, quella dei battelli della Confederazione o in concessione, nonché per il semplice transito.

3 Gli emolumenti per l'uso degli impianti portuali, di trasbordo o di approdo da parte della navigazione professionale121 devono, nelle stesse acque e a condizioni uguali, essere uniformi.

121 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Capo decimo:122 Disposizioni esecutive e finali123

122 Originario Capo nono.

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 62a124 Comunicazioni

1 Le autorità penali comunicano all'autorità competente ogni infrazione che può dar luogo a un provvedimento previsto nella presente legge.

2 Le autorità penali comunicano all'UFT ogni infrazione grave o ripetuta commessa da un'impresa di navigazione concessionaria oppure dai suoi collaboratori contro la presente legge o contro le prescrizioni esecutive del Consiglio federale.

124 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).

Art. 63 Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, segnatamente l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 1923125 sul registro del naviglio.

125 RS 747.11. Il cpv. 2 ha ora un nuovo testo.

Art. 63a126 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

1 Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto.

2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

126 Introdotto dal n. I 12 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Art. 64 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:
Cap. 4; art. 56; cap. 7; art. 63: 1° aprile 1976127
Rimanenti disposizioni: 1° aprile 1979128

127 DCF del 12 mar. 1976.

128 DCF dell'8 nov. 1978 (RU 1979 336).