1
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1 del 29 settembre 1995 (Stato 6 aprile 2004) Il Dipartimento federale dell'interno, visti gli articoli 33, 38 capoverso 2, 44 capoverso 1 lettera a, 54 capoversi 2-4,
59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75 e 77 capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 19952 sull'assicurazione malattie (OAMal),3 ordina: Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche4 Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria
Art. 1
L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e di cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione): a. assume i costi; b. assume i costi a determinate condizioni; c. non assume i costi.
Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico
Art. 2
Principio
1
L'assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi applicati con successo in istituzioni psichiatriche riconosciute.
RU 1995 4964 1
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1°gen. 2003 (RU 2002 3670).
2
RS 832.102
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
832.112.31
Assicurazione contro le malattie 2
832.112.31
2
Non sono assunti i costi della psicoterapia effettuata al fine della scoperta o della realizzazione di sé stessi, della maturazione della personalità o di qualunque altro obiettivo che non sia la cura di una malattia.
Art. 3
Condizioni
1
Fatte salve eccezioni debitamente motivate, sono assunti i costi della cura equivalente a:
a. due sedute settimanali di un'ora nei primi tre anni; b. una seduta settimanale di un'ora nei tre anni seguenti; c. in seguito, una seduta di un'ora ogni due settimane.
2
Affinché, dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora in un periodo di due anni, la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia dell'assicuratore una proposta debitamente motivata.
3
Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la psicoterapia può essere continuata a carico dell'assicurazione. Se la cura è continuata, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia, almeno una volta all'anno, un rapporto concernente il decorso e l'indicazione della terapia.
4
I rapporti trasmessi al medico di fiducia, in applicazione dei capoversi 2 e 3, possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.
Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici Art. 4
L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici come pure i procedimenti di formazione d'immagini seguenti, prescritti dai chiropratici:5 a.6 analisi:
le analisi sono designate separatamente nell'elenco delle analisi giusta l'articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal; b. medicamenti:
le specialità farmaceutiche dei gruppi terapeutici 01.01. Analgetica e 07.10.
Artriti e affezioni reumatiche dell'elenco delle specialità, purché il competente organo svizzero di controllo ne abbia specificato come modalità di vendita quella in farmacia senza ricetta medica (C) oppure quella in farmacia e drogheria (D); 5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 3
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c. mezzi
e
apparecchi:
1. i prodotti del gruppo 05.12.01. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi,
2. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale; d.7 diagnostica per immagini: 1. radiografia dello scheletro, 2. tomografia computerizzata (TC) dello scheletro, 3. risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale, 4. scintigrafia dello scheletro.
Sezione 4:8 Prestazioni farmaceutiche
a 1 L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti: a. consulenza in relazione all'esecuzione di una ricetta medica che comprende almeno un medicamento dell'elenco delle specialità; b. esecuzione di una ricetta medica all'infuori delle ore d'apertura usuali locali, in caso d'urgenza;
c. sostituzione di un preparato originale o di un generico prescritti dal medico con un generico meno caro; d. assistenza prescritta dal medico per l'assunzione di un medicamento.
2
L'assicurazione può assumere, nell'ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.
Capitolo 2:
Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa prescrizione o mandato medico Sezione 1: Fisioterapia
Art. 5
1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica: a. raggi
ultravioletti;
7
Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).
8
Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
Assicurazione contro le malattie 4
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b. raggi colorati e infrarossi; c. aria calda;
d. onde corte, onde ultracorte; e. radar (microonde);
f. diatermia; g. aerosol; h. massaggio manuale e chinesiterapia: 1. massaggio muscolare, locale o generale, massaggio del tessuto connettivo e riflessogeno,
2. ginnastica medica (motulizzazione articolare, chinesiterapia passiva, meccanoterapia, ginnastica respiratoria ivi compreso l'impiego di apparecchi per combattere l'insufficienza respiratoria, ginnastica in piscina), 3. ginnastica secondo Bobath o Kabath, 4. ginnastica di gruppo, 5. estensione vertebrale,
6. drenaggio linfatico di edemi linfatici, eseguito da fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia, 7. ippoterapia-K in caso di sclerosi multipla, eseguita da fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia; i. ultrasuoni; k. elettroterapia: 1. galvanizzazione (locale e generale), iontoforesi, 2. faradizzazione (corrente esponenziale, corrente a bassa e media frequenza);
l. idroterapia:
1. impacchi e compresse, 2. applicazione di fango e di paraffina, 3. docce medicali,
4. bagni
medicinali,
5. bagni
elettrici,
6. massaggio al getto (idromassaggio), 7. massaggio sott'acqua,
8. bagni
ipertermici.
2
L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.9 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 5
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4
Se la fisioterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.10 Sezione 2: Ergoterapia
Art. 6
1 Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assunte purché: a. in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure b.11 siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.
2
L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.12 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
4
Se l'ergoterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.13 Sezione 3:
Cure dispensate a domicilio, ambulatoriamente o in una casa di cura
Art. 7
Definizione delle cure 1
L'assicurazione assume i costi degli esami, delle terapie e delle cure (prestazioni) effettuati secondo la valutazione dei bisogni (art. 7 cpv. 2 e art. 8a) previa prescrizione o mandato medico:14 a. da infermieri (art. 49 OAMal); b. da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal); 10 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).
11
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).
13 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).
14
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).
Assicurazione contro le malattie 6
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c. in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 199415 sull'assicurazione malattie, LAMal).
2
Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1: a. consigli e istruzioni: 1. valutazione dei bisogni del paziente e dell'ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il paziente, 2. consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l'effettuazione delle cure, segnatamente per la somministrazione dei medicamenti o l'impiego d'apparecchi medici come pure i controlli necessari; b. esami
e
cure:
1. controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso),
2. test semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina, 3. prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4. provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5. posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6. cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 7. somministrazione di medicamenti, in particolare per iniezione o perfusione,
8. somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9. sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d'apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico, 10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici, 11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza, 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'impacchi, cataplasmi e fango;
c. cure
di
base:
1. cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo, 2. cure di base di turbe psichiatriche e psicogeriatriche.
15
RS 832.10
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 7
832.112.31
3
Le spese generali d'infrastruttura e di gestione dei fornitori di prestazioni non sono calcolate nel costo delle prestazioni.16
Art. 8
17
La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.
2
La valutazione dei bisogni comprende l'analisi dello stato generale del paziente, dell'ambiente in cui vive, delle cure e dell'assistenza necessarie.
3
La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le parti alla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.
4
La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure (art. 9 cpv. 4). L'assegnazione ad un livello dei bisogni di cure da parte del medico equivale a prescrizione o mandato medico.
5
L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.
6
La durata della prescrizione o del mandato medico dev'essere limitata. Non può superare:
a. tre mesi in caso di malattia acuta; b. sei mesi in caso di malattia di lunga durata.
6bis
Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L'assicurato deve comunicare all'assicuratore l'esito della revisione dell'assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.18 7 La prescrizione o il mandato medico possono essere rinnovati.
a19 Procedura di controllo e di conciliazione 1
Per le cure dispensate a domicilio, assicuratori e fornitori di prestazioni convengono la procedura di controllo e di conciliazione da inserire nelle convenzioni tariffali.
16
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1997 (RU 1998 150).
17
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).
18 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).
19
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).
Assicurazione contro le malattie 8
832.112.31
2
In assenza di convenzione tariffale (art. 47 LAMal20), il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce oltre alla tariffa la procedura di cui al capoverso 1.
3
La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell'adeguatezza e dell'economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici devono essere verificati se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.
Art. 9
Fatturazione
1
Le prestazioni possono essere fatturate segnatamente in base a una tariffa temporale o forfettaria (art. 43 LAMal21).
2
I diversi tipi di tariffe possono essere combinati.
3
Per le prestazioni effettuate dagli infermieri o dalle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamente stabiliscono tariffe scalate secondo la natura e la difficoltà delle prestazioni.22 4 Per le prestazioni effettuate nelle case di cura, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamente stabiliscono tariffe scalate secondo il livello dei bisogni di cure. Devono essere previsti almeno quattro livelli.23
a24 Trasparenza dei costi e limiti tariffali 1
Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b non dispongono di basi di calcolo dei costi stabilite d'intesa con gli assicuratori, le seguenti tariffe limite orarie non possono essere superate: a. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni semplici e stabili: 30-45 franchi;
b. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni complesse e instabili come pure per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b: 45-65 franchi;
c. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a: 50-70 franchi.
2
Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c non dispongono di una contabilità analitica uniforme (art. 49 cpv. 6 e 50 LAMal25), le seguenti tariffe limite giornaliere non possono essere superate: 20 RS
832.10
21
RS 832.10
22
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).
23
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).
24
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).
25 RS
832.10
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 9
832.112.31
a. per il primo livello dei bisogni di cure: 10-20 franchi;
b. per il secondo livello dei bisogni di cure: 15-40 franchi;
c. per il terzo livello dei bisogni di cure: 30-60 franchi;
d. per il quarto livello dei bisogni di cure: 40-70 franchi.
3
È applicabile l'articolo 44 LAMal.
Sezione 3a:26 Consulenza nutrizionale
b27 1 I dietisti ai sensi degli articoli 46 e 50a OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:28 a.29 turbe del metabolismo, b. obesità (Body-mass-index oltre 30) e malattie conseguenti al sovrappeso oppure concomitanti,
c. malattie
cardiovascolari,
d. malattie del sistema digestivo, e. malattie dei reni, f.
stato di malnutrizione o di denutrizione, g. allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all'alimentazione.
2
Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni.
3
Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell'assicurazione.
26
Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 564).
27 Originario art. 9a.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
Assicurazione contro le malattie 10
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Sezione 3b:30 Consulenza ai diabetici
c 1 L'assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:
a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI): b. un centro di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all'articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).
2
La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l'istruzione attinenti all'ambito delle cure (Diabetes mellitus).
3
L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica.
Se la consulenza dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli une proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la consulenza può essere continuata a carico dell'assicurazione.31 4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.
Sezione 4: Logopedia
Art. 10
Principio
I logopedisti curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell'articolazione, della voce e della dizione conseguenti a: a. danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossicazione, tumore o turbe vascolari;
b. affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, del palato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della muscolatura della bocca o del velo palatino d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazioni della funzione della laringe d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria).
30 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 11
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Art. 11
Condizioni
1
L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica effettuate in un periodo non superiore ai tre mesi dalla prescrizione medica.
2
Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
3
Se una terapia logopedica dev'essere continuata a carico dell'assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.
4
Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all'anno in merito al decorso e all'ulteriore indicazione della terapia.
5
I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.
Capitolo 3: Misure di prevenzione
Art. 12
L'assicurazione assume, oltre ai costi delle diagnosi e delle terapie, quelli delle misure mediche di prevenzione seguenti (art. 26 LAMal32): Misura
Condizione
a.33 Esame dello stato di salute e dello sviluppo del fanciullo in età prescolare - Secondo le raccomandazioni pubblicate nel manuale «Esami preventivi» della Società svizzera di pediatria (2a edizione, Berna 1993)
b. Screening di: fenilchetonuria, galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo Per i neonati
c.34 Esame ginecologico preventivo, compreso lo striscio
I primi due anni: un esame ogni anno, compreso lo striscio. Successivamente, se i risultati sono normali, un esame ogni tre anni; altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica.
d. Test
HIV
Per i neonati di madri sieropositive e le persone esposte a pericolo di contagio, seguito da un colloquio che dev'essere autenticato 32
RS 832.10
33
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564) 34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546).
Assicurazione contro le malattie 12
832.112.31
Misura
Condizione
e. Colonoscopia
In caso di cancro del colon in famiglia (affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno prima dell'età di 30 anni) f.35 Vaccinazione e richiami contro difteria, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia Per fanciulli e adolescenti fino a sedici anni, come pure per adulti non immunizzati, secondo il «Piano di vaccinazione di routine», stato agosto 2001, curato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione svizzera per le vaccinazioni g.36 Richiamo dT
Per le persone di oltre sedici anni, secondo il «Piano di vaccinazione di routine», stato agosto 2001, curato dall'UFSP e dalla Commissione svizzera per le vaccinazioni h.37 Vaccinazione contro l'Haemofilus influenzae
Per i fanciulli fino a cinque anni, secondo il «Piano di vaccinazione di routine», stato agosto 2001, curato dall'UFSP e dalla Commissione svizzera per le vaccinazioni i.38 Vaccinazione contro l'influenza (grippe) (annualmente) Per le persone affette da una malattia cronica e coloro ai quali un'influenza potrebbe causare complicazioni gravi (secondo le raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza stabilite dall'UFSP, dal gruppo di lavoro Influenza e dalla Commissione svizzera per le vaccinazioni, stato agosto 2000.
Supplementum XIII, UFSP, 2000) e per le persone di oltre 65 anni.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001 (RU 2001 2150).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 13
832.112.31
Misura
Condizione
k.39 Vaccinazione contro l'epatite B 1. Per i neonati di madri HbsAg-positive e le persone esposte a rischi di contagio.
2. Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall'UFSP e dalla Commissione svizzera per le vaccinazioni (Supplementum del Bollettino dell'UFSP 5/98 e il Complemento del Bollettino 36/98) e nel 2000 (Bollettino dell'UFSP 44/2000).
La normativa di cui al n. 2 è valida fino al 31 dicembre 2006.
l.
Vaccinazione passiva con Epatite BImmunglobuline Per i neonati di madri HBsAg-positive m.40 Vaccinazione contro i pneumococchi
1. Con vaccino polisaccaridico: ad adulti e fanciulli di età superiore ai due anni, con una malattia cronica grave, stato di deficienza immunitaria, diabete mellito, fistola di liquido cefalo-rachidiano, splenectomia funzionale o anatomica, impianto cocleare, malformazione della base del cranio o prima di una splenectomia o di un impianto cocleare.
2. Con vaccino coniugato: fanciulli d'età inferiore ai cinque anni secondo le raccomandazioni stabilite nel 2001 e 2003 dalla Commissione svizzera per le vaccinazioni (Bollettino dell'UFSP 29/2001 e 35/2003) n. Esame
della
pelle
In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato in un parente di primo grado)
o.41 Mammografia
1. Mammografia diagnostica: in caso di cancro del seno della madre, della figlia o della sorella.
Secondo la valutazione clinica, fino ad un esame preventivo l'anno. Un approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che va autenticato deve precedere la prima mammogra39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001 (RU 2001 2150).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 giu. 1999 (RU 1999 2517).
Assicurazione contro le malattie 14
832.112.31
Misura
Condizione
fia. La mammografia va effettuata da un medico specialista in radiologia medica. La sicurezza degli apparecchi deve corrispondere alle linee direttrici UE del 1996 (European Guidelines for quality in mammography screening, 2nd edition)42.
2.43 mammografia di diagnosi precoce: dai 50 anni, ogni due anni.
Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l'ordinanza del 23 giugno 199944 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia.
Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia.
Il numero 2 è applicabile sino al 31 dicembre 2007.
p.45 Profilassi alla vitamina K Per i neonati (3 dosi) q.46 Profilassi del rachitismo mediante vitamina D
Durante il primo anno r.47 Screening sonografico dell'anca dei neonati secondo Graf
Tra 0 e 6 settimane d'età, effettuato da un medico specialmente formato. Regolamento valido fino al 30 giugno 2004..
s.48 Test di contrattura muscolare in vitro in esito alla diagnosi di una predisposizione all'ipertermia maligna Per persone che hanno presentato durante un'anestesia un episodio sospetto d'ipertermia maligna e per i consanguinei di primo grado.
In un centro riconosciuto dall'European Malignant Hyperthermia Group.
42 Queste
linee
direttrici
possono essere consultate presso l'UFSP, 3003 Berna.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 19 dic. 2000 (RU 2001 295).
44 RS
832.102.4
45
Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).
46
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).
47
Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 mar. 2004 (RU 2004 1713).
48 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 15
832.112.31
Misura
Condizione
t.49 Vaccinazione contro i meningococchi
Con vaccino coniugato secondo le raccomandazioni della Commissione svizzera per le vaccinazioni (CSV) 2001 (bollettino dell'UFSP 46/2001). La copertura delle spese da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si limita alle seguenti situazioni: - indicazioni mediche - vaccinazione dei familiari che vivono in un'economia domestica a contatto con casi accertati o probabili - vaccinazione delle persone che hanno dormito nella stessa camera o che sono state esposte ai secreti del naso o della faringe - vaccinazione dei familiari di primo grado di età inferiore ai 20 anni, anche se in assenza di contatto.
u.50 Vaccinazione contro la tubercolosi Con il vaccino BCG secondo le direttive dell'Associazione svizzera contro la tubercolosi e le malattie polmonari (ASTP) e dell'UFSP del 1996 (bollettino dell'UFSP 16/1996) v.51 Consulenza genetica, indicazione per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità all'elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione ad una malattia cancerogena ereditaria.
A pazienti e familiari di primo grado di pazienti affetti da: - Poliposi del colon/forma attenuata di poliposi del colon
- Sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC) - Retinoblastoma Da parte di medici specializzati in medicina genetica o di membri del «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» dell'Istituto Svizzero per la Ricerca Applicata sul Cancro (SIAK) in grado di dimostrare di aver svolto una collaborazione scientifica con un medico specializzato in medicina genetica.
49
Introdotta dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
50
Introdotta dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
51 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
Assicurazione contro le malattie 16
832.112.31
Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità
Art. 13
Esami di controllo
In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal52): Misura
Condizione
a. Controlli
1. Sette esami in caso di gravidanza normale
- Prima consultazione: anamnesi, esame clinico e vaginale e consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie; per la levatrice secondo una designazione separata nell'elenco delle analisi.
Ulteriori consultazioni: controllo del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie; per la levatrice secondo una designazione separata nell'elenco delle analisi.53
2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica
b.54 Controlli agli ultrasuoni 1.55 In caso di gravidanza normale: un controllo tra la 10a e la 12a settimana di gravidanza; un controllo tra la 20a e la 23a settimana di gravidanza Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev'essere autenticato. I controlli possono essere effettuati solo da medici con relativa formazione complementare, comprendente nozioni a livello di comunicazione, e la necessaria esperienza per tali esami.
Il numero 1 è valido sino al 31 dicembre 2006.
52
RS 832.10
53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
54
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 1996 (RU 1996 1496).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2150).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 17
832.112.31
Misura
Condizione
2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica. Possono essere effettuati solo da medici con relativa formazione complementare e necessaria esperienza.
c. Esami prenatali mediante cardiotocografia
In caso di gravidanza a rischio d. Amniocentesi, prelievo di villi coriali
Dopo approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che dev'essere autenticato nei casi seguenti: - donne a partire dai 35 anni d'età, - donne più giovani con rischio com-
parabile.
e. Controllo post-partum un esame Tra la sesta e la decima settimana postpartum: anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza compresa.
Art. 14
Preparazione al parto L'assicurazione assume un contributo di 100 franchi per un corso di preparazione al parto, eseguito in gruppo e diretto dalla levatrice.
Art. 15
Consulenza per l'allattamento 1
La consulenza per l'allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal56) è assunta dall'assicurazione se dispensata da una levatrice o da un infermiere con relativa formazione speciale.
2
La rimunerazione è limitata a tre sedute.
Art. 16
Prestazioni delle levatrici 1
Le levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti: a. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettera a: 1. in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sei esami di controllo. Deve segnalare all'assicurata che una consultazione medica è indicata prima della sedicesima settimana di gravidanza, 2. in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice collabora con il medico. In caso di gravidanza patologica, la levatrice effettua le prestazioni secondo la prescrizione medica; b. nel corso di un esame di controllo, la levatrice può prescrivere un controllo agli ultrasuoni di cui all'articolo 13 lettera b; 56
RS 832.10
Assicurazione contro le malattie 18
832.112.31
c. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15.
2
Le levatrici possono anche effettuare a carico dell'assicurazione prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2. Queste prestazioni vanno effettuate dopo un parto a domicilio, un parto ambulatorio o dopo l'uscita anticipata dall'ospedale oppure da un istituto di cure semiospedaliere.
Capitolo 5: Cure dentarie
Art. 17
Malattie dell'apparato masticatorio L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal57). La condizione è che l'affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall'assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a. malattie
dentarie:
1. granuloma dentario interno idiopatico, 2. dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste); b. malattie del parodonto (parodontopatie): 1. parodontite
prepuberale,
2. parodontite giovanile progressiva, 3. effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c. malattie dei mascellari e dei tessuti molli: 1. tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2. tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3. osteopatie dei mascellari, 4. cisti (senza legami con elementi dentari), 5. osteomieliti dei
mascellari;
d. malattie dell'articolazione temporo-mandibolare e dell'apparato motorio: 1. artrosi dell'articolazione temporo-mandibolare, 2. anchilosi, 3. lussazione del condilo e del disco articolare; e. malattie del seno mascellare: 1. rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2. fistola oro-antrale;
f.
disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali: 1. sindrome dell'apnea del sonno, 57
RS 832.10
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 19
832.112.31
2. turbe gravi di deglutizione, 3. asimmetrie cranio-facciali gravi.
Art. 18
Malattie sistemiche58 1
L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell'affezione: (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal59):
a.60 malattie del sistema sanguigno: 1. neutropenia,
agranulocitosi,
2. anemia
aplastica
grave,
3. leucemie, 4. sindromi mielodisplastiche (SMD), 5. diatesi emorragiche.
6. sindrome
pre-leucemica,
7. granulocitopenia cronica,
8. sindrome del «lazy-leucocyte», 9. diatesi emorragiche;
b. malattie del metabolismo: 1. acromegalia, 2. iperparatiroidismo, 3. ipoparatiroidismo idiopatico,
4. ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina D);
c. altre
malattie:
1. poliartrite cronica con lesione ai mascellari, 2. morbo di Bechterew con lesione ai mascellari, 3. artrite psoriatica con lesione ai mascellari, 4. sindrome di Papillon-Lefèvre, 5. sclerodermia, 6. AIDS, 7. psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria;
d. malattie delle ghiandole salivari; e. ...61 58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
59
RS 832.10
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
61 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923).
Assicurazione contro le malattie 20
832.112.31
2
Le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.62
Art. 19
63
b. interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita; c. radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna; d. endocardite.
a65 Infermità congenite
1
L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso 2, se:66
a. le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età; b. le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal67 ma non all'assicurazione federale per l'invalidità (AI).
2
Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1: 1. displasia
ectodermale;
2. malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare);
3. condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria multipla);
4. disostosi
congenite;
5. esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un'operazione; 6. emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un'operazione;
7. difetti ossei del cranio; 8. sinostosi del cranio; 62
Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
64 RS
832.10
65
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2697).
67
RS 832.10
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 21
832.112.31
9. malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra); 10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi); 11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite; 12. miosite ossificante progressiva congenita; 13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina); 14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali; 15. fistole congenite del naso e delle labbra; 16.68 proboscide laterale; 17.69 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile trattarli definitivamente mediante una posa di corone; 18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni mascella ad esclusione dei denti del giudizio; 19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una cura a mezzo di apparecchi; 20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una cura o se:l'esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°);
i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella;
21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più).
Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con un angolo ANB di 7° e più); 68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).
Assicurazione contro le malattie 22
832.112.31
22. prognatismo inferiore congenito, quando l'esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di almeno -1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda dentizione si trovano in posizione d'occlusione incrociata o a martello, o quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno; 23. epulis dei neonati; 24. atresia delle coane (uni o bilaterale); 25. glossoschisi; 26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un'operazione della lingua;
27. cisti e tumori congeniti della lingua; 28.70 affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipo- o aplasie di tutte le grandi ghiandole salivari importanti); 28a.71 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione (esclusi i denti del giudizio); l'assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all'anchilosi dei denti; 29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert);
30. emangioma cavernoso o tuberoso; 31. linfangioma congenito, se è necessaria un'operazione; 32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione);
33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe);
34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia);
35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia congenita); 36. epilessia congenita; 37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche); 70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).
71 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 23
832.112.31
38. paralisi e paresi congenite; 39. ptosi congenita della palpebra; 40. aplasia dei canali lacrimali; 41. anoftalmia; 42. tumori congeniti della cavità orbitale; 43. atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia; 44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare; 45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio); 46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di JafféLichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D); 47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo); 48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann); 49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);
50. neurofibromatosi; 51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe); 52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);
53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).
Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici
Art. 20
Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1
I mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali l'assicurazione deve assumere una determinata rimunerazione sono definiti per gruppo e per campo d'applicazione nell'allegato 2.
2
I mezzi e gli apparecchi che vengono impiantati nel corpo non figurano nell'elenco.
La loro rimunerazione e quella della corrispettiva cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali.
Assicurazione contro le malattie 24
832.112.31
3
L'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica (RS). È diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'EDMZ, 3003 Berna.72
Art. 21
Domanda
La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)73.
L'UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione delle prestazioni. L'UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi.74
Art. 22
Limitazioni
L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o l'età degli assicurati.
Art. 23
Requisiti
Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.
Art. 24
Rimunerazione
1
I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.
2
Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato.
3
L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.
4
L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
73 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
74 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 25
832.112.31
Capitolo 7:
Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio
Art. 25
Contributo alle spese di cure balneari L'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.
Art. 26
Contributo alle spese di trasporto 1
L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile.
2
Il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.
Art. 27
Contributo alle spese di salvataggio Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese.
Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.
Capitolo 8: Analisi e medicamenti Sezione 1: Elenco delle analisi
Art. 28
75 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal76 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 3 sotto il titolo Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).77 2 L'elenco delle analisi non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). È pubblicato ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.78 75
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2430).
76 RS
832.10
77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
Assicurazione contro le malattie 26
832.112.31
Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa
Art. 29
79 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal80 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 4 sotto il titolo di Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).
2
L'elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella RU né nella RS. Esso è diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.81 Sezione 3: Elenco delle specialità
Art. 30
Principio
1
Un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità se:82 a.83 ne sono dimostrati l'efficacia, il valore terapeutico e l'economicità; b.84 è stato omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
2
...85
a86 Domanda di ammissione 1
Una domanda di ammissione nell'elenco delle specialità deve contenere in particolare:
a. il preavviso di Swissmedic, in cui si comunicano la prevista omologazione ed i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare; b. l'informazione specializzata fornita a Swissmedic; c. le informazioni specializzate approvate all'estero, se il medicamento è già omologato all'estero; d. il riassunto della documentazione clinica inoltrato a Swissmedic; e. gli studi clinici più importanti; 79
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
80
RS 832.10
81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
85 Abrogato dal n. II 2 dell'O del DFI del 26 ott. 2001 (RU 2001 3397).
86 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 27
832.112.31
f.
i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell'articolo 35 e il prezzo d'obiettivo per la Comunità europea; g. una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a versare eventuali eccedenze all'istituzione comune ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal.
2
Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito l'informazione specializzata definitiva con l'indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d'obiettivo definitivo per la Comunità europea.
Art. 31
87
L'UFSP sottopone le domande di ammissione nell'elenco delle specialità alla Commissione federale dei medicamenti (Commissione), di regola in occasione della sua seduta. 2 La Commissione classifica ogni medicamento in una delle categorie seguenti: a. assoluta innovazione medico-terapeutica; b. progresso terapeutico;
c. diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti; d. nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo; e. inadeguato per l'assicurazione sociale malattie.
3
Alla Commissione non sono sottoposte le domande concernenti: a. nuove forme galeniche offerte allo stesso prezzo di una forma galenica paragonabile che figura già nell'elenco delle specialità;
b. medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic da un secondo richiedente giusta l'articolo 12 della legge del 15 dicembre 200088 sugli agenti terapeutici, se il preparato originale figura già nell'elenco delle specialità; c. medicamenti in co-marketing, se il preparato di base figura già nell'elenco delle specialità.
4
Se Swissmedic ha già approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 17 ottobre 200189 sui medicamenti, l'UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata, che prevede la possibilità di presentare una domanda al più tardi 20 giorni prima della seduta della Commissione durante la quale verrà trattata.
5
Se l'omologazione è stata attestata e la Commissione propone l'ammissione del medicamento, l'UFSP emana una decisione in tal senso di regola entro 30 giorni.
87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
88 RS
812.21
89 RS
812.212.21
Assicurazione contro le malattie 28
832.112.31
a90 Ammissione
L'UFSP può decidere di ammettere un medicamento in particolare a condizione che al più tardi 18 mesi dopo l'ammissione gli vengano inoltrati: a. i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell'articolo 35; b. indicazioni concernenti la quantità di confezioni vendute dall'ammissione, attestate dall'organo di revisione dell'azienda responsabile della distribuzione scelto in virtù del Codice delle obbligazioni91 o da una società fiduciaria riconosciuta dall'UFSP.
Art. 32
92
Per la valutazione dell'efficacia, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.
Art. 33
93
1
Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua composizione è valutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.
2
Per la valutazione del valore terapeutico, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.94
Art. 34
Economicità
1
Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l'effetto terapeutico desiderato.
2
Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto: a. dei prezzi di fabbrica per la consegna praticati all'estero; b. dell'efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi;
c. del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi; d. di un premio all'innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta di un medicamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere a e b; in questo premio sono presi equamente in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo. 95 90 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
91 RS
220
92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 29
832.112.31
Art. 35
96
Di regola, il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento, dedotta l'imposta sul valore aggiunto, non può superare il relativo prezzo medio di fabbrica per la consegna praticato in Stati con strutture economiche comparabili nel settore farmaceutico. L'UFSP procede al paragone con Stati in cui il prezzo di fabbrica per la consegna può essere determinato inequivocabilmente da disposizioni di autorità o di federazioni.
2
Gli Stati presi a paragone sono Germania, Danimarca, Gran Bretagna e Paesi Bassi.
A titolo sussidiario sono prese in considerazione Francia, Austria e Italia. I loro prezzi possono essere considerati come indicatori generali. Si può effettuare il paragone con altri Stati.
3
Il prezzo di fabbrica per la consegna praticato negli Stati menzionati è comunicato all'UFSP dall'azienda responsabile della distribuzione del medicamento, che lo calcola in base ai regolamenti di autorità o di federazioni e lo fa attestare da un'autorità o da una federazione. Il prezzo è convertito in franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio calcolato dall'UFSP sull'arco di sei mesi.
a97 Parte propria alla distribuzione 1
Per i medicamenti che, in base alla classificazione di Swissmedic sono soggetti a prescrizione medica, la parte propria alla distribuzione consta di un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo) e di un supplemento per confezione.98 2 Il supplemento attinente al prezzo giusta il capoverso 1 considera segnatamente i costi del capitale per la gestione delle scorte e per gli averi da riscuotere.
3
Il supplemento per imballaggio considera segnatamente i costi di trasporto, d'infrastruttura e del personale. Può essere graduato secondo l'entità del prezzo di fabbrica per la consegna.
4
Per i medicamenti che, in base alla classificazione di Swissmedic, non sono soggetti a prescrizione medica, la parte propria alla distribuzione consiste in un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo). Lo stesso considera tutti i costi saldati con la parte propria alla distribuzione.99 5
L'UFSP può calcolare differentemente la parte propria alla distribuzione secondo il fornitore di prestazioni e la categoria di consegna. Può inoltre considerare particolari circostanze di distribuzione. Prima di fissare la parte propria alla distribuzione, l'UFSP consulta le federazioni interessate dalla distribuzione100 96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
97 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
Assicurazione contro le malattie 30
832.112.31
b101 Riesame entro 24 mesi dall'ammissione 1
Al fine di verificare se soddisfano le condizioni di ammissione, l'UFSP riesamina i medicamenti entro 24 mesi dalla loro ammissione.
2
Nella valutazione dell'economicità, il paragone è di regola eseguito con i medicamenti già presi in considerazione per l'ammissione.
3
Se il riesame rivela che il prezzo è troppo alto, l'UFSP ne decide la riduzione.
L'UFSP esamina inoltre se sono state conseguite eccedenze ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal.
4
Per stabilire i limiti determinanti per una restituzione giusta l'articolo 67 capoverso 2ter OAMal si prendono in considerazione tutte le forme di commercio di un medicamento.
5
Le eccedenze sono calcolate nel modo seguente: a. si calcola dapprima la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna al momento dell'ammissione e quello praticato dopo che ne è stata decisa la riduzione; b. si moltiplica in seguito questa differenza per il numero di confezioni vendute dall'ammissione del medicamento alla riduzione del prezzo.
6
L'UFSP decide l'ammontare delle eccedenze e il termine entro cui queste devono essere versate all'istituzione comune.
Art. 36
Riesame dei medicamenti durante i primi 15 anni successivi all'ammissione nell'elenco delle specialità 1
L'UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d'aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di cui agli articoli 32 a 35.
2
Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l'UFSP rifiuta la domanda.
3
La Commissione dei medicamenti può proporre all'UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio all'innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte.
Art. 37
Riesame dopo 15 anni
1
Al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di cui agli articoli 32-35a, l'UFSP riesamina i medicamenti una volta scaduta la protezione del brevetto, ma al più tardi 15 anni dopo la loro ammissione nell'elenco delle specialità. I brevetti di procedimento non sono presi in considerazione nel riesame.102 2 Se questo riesame rivela che il prezzo è troppo alto, l'UFSP ne decide la diminuzione.
101 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 31
832.112.31
3
I medicamenti ammessi contemporaneamente nell'elenco delle specialità sono anche riesaminati contemporaneamente.103 4 Per valutare un medicamento è determinante la prima registrazione di una grandezza d'imballaggio, di un dosaggio o di una forma galenica. Se una forma è riesaminata, vengono riesaminate anche tutte le altre forme contenenti la stessa sostanza attiva.104
Art. 38
Tasse
1
Per ogni domanda di nuova ammissione di un medicamento è riscossa una tassa di 2000 franchi per ogni forma galenica. La tassa ammonta a 2400 franchi se la domanda concerne un medicamento omologato nel corso di una procedura accelerata e se la domanda dev'essere trattata anche dall'UFSP con una procedura accelerata.105 2 Per ogni domanda d'aumento di prezzo, di estensione della limitazione, di modifica della dose della sostanza attiva o della grandezza dell'imballaggio come pure di riesame è riscossa una tassa di 400 franchi per ogni forma galenica.106 3 Per ogni altra decisione dell'UFSP è riscossa una tassa da 100 a 1600 franchi a seconda dell'entità delle spese.
4
Spese straordinarie, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiate in più.
5
Per ogni medicamento ammesso nell'elenco delle specialità e per ogni imballaggio ivi indicato va pagata una tassa annua di 20 franchi.
Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioni Capitolo 1:107 ...
Art. 39
Capitolo 2: Scuole di chiropratica
Art. 40
Gli istituti seguenti sono riconosciuti siccome scuole di chiropratica ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a OAMal: 103 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
104 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
107 Abrogato dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
Assicurazione contro le malattie 32
832.112.31
a. Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b. Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c. Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d. Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA; e. National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f.
New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g. Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h. Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; i.
Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; k. Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; l.
Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.
Capitolo 3:108 ...
Art. 41
108 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 9 giu. 1999 (RU 1999 2517).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 33
832.112.31
Capitolo 4: Laboratori
Art. 42
Formazione e perfezionamento 1
È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.
2
È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento del diploma di assistente di laboratorio con formazione speciale superiore, rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, oppure di un diploma da quest'ultima riconosciuto equipollente.
3
È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quella riconosciuta dall'Associazione svizzera dei direttori di laboratorio d'analisi mediche (FAMH) in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica o microbiologia medica. Il Dipartimento federale dell'interno (dipartimento) decide l'equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.
4
Il dipartimento può autorizzare direttori di laboratorio, con formazione di perfezionamento non rispondente alle esigenze di cui al capoverso 3, ad effettuare talune analisi speciali. Esso definisce le analisi speciali.
Art. 43
109
Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori il cui direttore attesta una formazione conformemente all'articolo 42 capoverso 1, riconosciuta per dirigere un laboratorio, e un perfezionamento ai sensi dell'articolo 42 capoverso 3 in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno.
2
Singole analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno e comprendente la genetica medica. I requisiti posti al perfezionamento necessario per le singole analisi sono definiti nell'elenco delle analisi mediante un suffisso.
109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
Assicurazione contro le malattie 34
832.112.31
Titolo 3: Disposizioni finali
Art. 44
Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:
a. l'ordinanza 2 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 16 febbraio 1965110 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di trattamento della tubercolosi; b. l'ordinanza 3 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 5 maggio 1965111 concernente l'esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi; c. l'ordinanza 4 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 30 luglio 1965112 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni; d. l'ordinanza 6 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 10 dicembre 1965113 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti; e. l'ordinanza 7 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1965114 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute; f. l'ordinanza 8 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 20 dicembre 1985115 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati riconosciute; g. l'ordinanza 9 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 18 dicembre 1990116 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute; h. l'ordinanza 10 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 19 novembre 1968117 concernente l'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità; i. l'ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989118 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute; k. l'ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988119 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.
110 [RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II] 111 [RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891] 112 [RU 1965 612, 1986 1487 n. II] 113 [RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973] 114 [RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890] 115 [RU 1986 87] 116 [RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891] 117 [RU 1968 1463, 1986 1487] 118 [RU 1990 127, 1991 959, 1994 765] 119 [RU 1989 374, 1995 750 3688]
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 35
832.112.31
Art. 45
120
Art. 46
Entrata in vigore121
1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
2
...122
3
...123
Disposizione finale della modificazione del 17 novembre 2003124 I laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH non
comprendente la genetica medica e che, prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, hanno già eseguito analisi ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 possono continuare ad eseguirle, a condizione che il direttore disponga di un attestato della FAMH che ne certifichi l'esperienza in genetica medica conformemente al punto 8.4 delle disposizioni transitorie del regolamento e del programma di perfezionamento per specialisti FAMH in analisi di laboratorio medico del 1° marzo 2001 (complemento «diagnostica DNA/RNA»)125.
120 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088).
121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
122 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 15 gen. 1996 (RU 1996 909).
123 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996 (RU 1996 1232).
124 RU
2003 5283
125 Non pubblicato nella RU. Questo regolamento con le disposizioni transitorie può essere consultato presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 165,
3003 Berna.
Assicurazione contro le malattie 36
832.112.31
Allegato 1126 (art. 1)
Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche Premessa Il presente allegato si basa sull'articolo 1 dell' OPre127. Non contiene quindi
un'enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico o meno dell'assicurazione. Nello stesso sono registrate: prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esaminati dalla Commissione delle prestazioni e i cui costi sono rimunerati, se del caso a talune condizioni, oppure non rimunerati;
prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase di valutazione, ma i cui costi sono, a talune condizioni, assunti in una determinata misura;
- prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di prestazioni qualificati.
Indice delle materie dell'allegato 1 1
Chirurgia
1.1 In
generale
1.2
Chirurgia di trapianto 1.3 Ortopedia,
Traumatologia
1.4
Urologia e proctologia 2
Medicina interna
2.1 In
generale
2.2
Malattie cardiovascolari, Medicina intensiva 2.3
Neurologia, inclusa la terapia del dolore 2.4 Medicina
fisica,
Reumatologia
2.5 Oncologia 3
Ginecologia, Ostetricia 4
Pediatria, Psichiatria infantile 5
Dermatologia
6
Oftalmologia
126 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 1 dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
127 RS
832.112.31
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 37
832.112.31
7
Otorinolaringoiatria 8
Psichiatria
9
Radiologia
9.1 Radiodiagnostica 9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini 9.3 Radiologia
intervenzionale
10
Medicina complementare 11
Riabilitazione
Indice alfabetico
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
1 Chirurgia
1.1 In
generale
Provvedimenti in caso d'operazione al cuore Sì Sono
inclusi:
Cateterismo cardiaco; angiocardiografia, compresi i mezzi di contrasto; iber-
nazione artificiale; impiego del circuito artificiale cuore-polmone; impiego del «Cardioverter» come «Pace-maker», defibrillatore o «Monitor»; conserve di sangue e sangue fresco; applicazione di una valvola cardiaca artificiale, compresa la protesi; applicazione del «Pace-
maker», compreso l'apparecchio.
1.9.1967
Sistemi di stabilizzazione per operazioni di
bypass coronarico
effettuate sul cuore pulsante
Sì
Tutti i pazienti previsti per un'operazione di bypass.
Particolari vantaggi possono essere ottenuti nei casi seguenti: - aorta gravemente calcificata; - insufficienza renale; - sindrome respiratorie ostruttive croniche;
- età avanzata (oltre i 70-75 anni).
Controindicazioni:
- vasi sanguigni profondi intramiocardici e vasi gravemente calcificati o
molto sottili e diffusi (> 1,5 mm); - instabilità emodinamica peroperatoria a causa di manipolazioni del
cuore o a causa di ischemia 1.1.2002
Ricostruzione mammaria operatoria
Sì
Per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione indicata dal profilo medico.
23.8.1984/
1.3.1995
Autotrasfusione
Sì
1.1.1991
Assicurazione contro le malattie 38
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia chirurgica
dell'obesità (Gastric Roux-Y Bypass,
Gastric Banding,
Vertical Banded
Gastro-plasty)
Sì
In
valutazione
a. Previo colloquio con il medico di fiducia.
b. Il paziente non deve avere più di 60 anni.
c. Il paziente ha un Bodymass Index (BMI) di più di 40.
d. Una terapia adeguata per ridurre il peso, durata due anni, non ha avuto successo.
1.1.2000/
1.1.2004
e. Il paziente soffre di una delle affezioni seguenti: ipertensione arteriale
misurata con un bracciale a pressione largo; diabete mellito; sindrome d'apnea del sonno; dislipidemia; affezioni degenerative invali-
danti dell'apparato locomotore; coronaropatie; sterilità con iperandrogenismo; ovaie policistiche della
donna in età feconda.
f. L'operazione va eseguita in un centro ospedaliero che disponga di una équipe interdisciplinare e con la necessaria esperienza (chirurgia, psicoterapia, consulenza nutrizionale, medicina interna).
g. L'ospedale deve tenere un registro di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.
Terapia dell'obesità con palloncino intragastrico
No
25.8.1988
Terapia a base di
radiofrequenza per il trattamento delle
varici
No
In
valutazione
1.7.2002
Trattamento laser
endovasale di varici No
1.1.2004
1.2 Chirurgia di
trapianto
Trapianto renale
isolato
Sì
Sono incluse le spese d'operazione del donatore, compresa la terapia di eventuali complicazioni e un'indennità ade-
guata per la perdita di guadagno effettiva. È invece esclusa la responsabilità
dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.
25.3.1971
23.3.1972
Trapianto cardiaco
isolato
Sì
In caso di affezioni cardiache gravi e incurabili, quali la cardiopatia ischemica, la cardiomiopatia idiopatica, le
malformazioni cardiache e l'aritmia maligna.
31.8.1989
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 39
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Trapianto isolato del polmone (proveniente
da donatore deceduto) Sì
Stadio terminale di una malattia polmonare cronica.
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di Ginevra in collaborazione con il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.
1.1.2003
Trapianto
cuore-polmone
No
31.8.1989/
1.4.1994
Trapianto isolato
del fegato
Sì
Esecuzione in un centro che disponga dell'infrastruttura e dell'esperienza necessarie (mediamente 10 trapianti di fegato all'anno).
31.8.1989/
1.3.1995
Trapianto del fegato da donatore vivo
No
In
valutazione
1.7.2002/
1.1.2003
Trapianto simultaneo del pancreas e
del rene
Sì
Nei
centri
seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.
1.1.2003
Trapianto isolato del pancreas
No
In
valutazione
1.7.2002
Allotrapianto delle Isole di Langerhans
No
In
valutazione
1.7.2002
Autotrapianto delle Isole di Langerhans
No
In
valutazione
1.7.2002
Trapianto isolato
dell'intestino tenue No
In
valutazione
1.7.2002
Trapianto simultaneo del fegato e
dell'intestino tenue e trapianto multiviscerale
No
In
valutazione
1.7.2002
Trapianto con epidermide autologa di
coltura (cheratinociti) Sì
Adulti:
- bruciature del 70 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature profonde del 50 % o più della superficie totale del corpo.
Bambini:
- bruciature del 50 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature del 40 % o più della superficie totale del corpo.
1.1.1997/
31.12.2001
Trapianto allogeno di un equivalente di pelle umana vivente a due
strati (composto da derma e da epidermide)
No
In
valutazione
1.1.2001/
1.7.2002/
1.4.2003
Assicurazione contro le malattie 40
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Cute autologa equivalente coltivata in
due fasi
Sì
In
valutazione
Le spese vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del
medico di fiducia.
Per il trattamento di ulcere venose o arterio-venose delle gambe refrattarie a terapia conservativa, vale a dire nel caso sia indicato un trapianto di pelle autologa o se quest'ultimo non ha avuto
successo.
1.1.2003/
1.1.2004
fino al
31.12.2006
1.3 Ortopedia, Traumatologia
Terapia di difetti di portamento
Sì
Prestazione
obbligatoria per provvedimenti unicamente terapeutici, ossia solo
se risultano radiologicamente manifeste modifiche di struttura o malformazioni della colonna vertebrale. I provvedimenti profilattici aventi lo scopo
d'impedire modifiche imminenti dello scheletro, segnatamente la ginnastica speciale per rafforzare una schiena debole, non sono a carico dell'assicurazione malattia.
16.1.1969
Terapia dell'artrosi con iniezione intraarticolare di un lubrifi-
cante artificiale
No
25.3.1971
Terapia dell'artrosi con iniezione intraarticolare di teflon o
silicone come «lubrificante»
No
12.5.1977
Terapia dell'artrosi con iniezione di
soluzione mista
contenente olio allo iodoformio
No
1.1.1997
Terapia mediante
onde d'urto extracorporee (litotripsia)
applicata all'apparato locomotore
No In
valutazione
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2002
Terapia ad onde d'urto radiali
No
1.1.2004
Protezione delle anche per prevenire le fratture del collo del
femore
No
1.1.1999/
1.1.2000
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 41
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Osteochondrale
Mosaicplasty per
coprire lesioni del tessuto osseo e cartilagineo
No
1.1.2002
Trapianto autologo di chondrociti
No
1.1.2002/
1.1.2004
Viscosupplemento per il trattamento della
gonartrosi
Sì
In
valutazione
Pazienti colpiti da gonartrosi con dolori e diminuzione della mobilità per i quali il trattamento a base di analgesici o altre misure conservative è inefficace o controindicato.
Scopo del trattamento a lungo termine è quello di rinviare l'impianto di una protesi.
Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.
1.7.2002/
1.1.2003/
1.1.2004
fino al
31.12.2006
- Trattamenti eseguiti nell'ambito dello studio controllato randomizzato svizzero (SVISCOT) per la valutazione clinica ed economica com-
parativa del viscosupplemento.
- Per la terapia con viscosupplemento nell'ambito di SVISCOT è convenuta una rimunerazione forfettaria.
Chifoplastica a palloncino per il tratta-
mento di fratture
vertebrali
No
In
valutazione
1.1.2004
1.4 Urologia e
proctologia
Uroflowmetria (misurazione del flusso uri-
nario mediante la
registrazione di curve) Sì
Limitata agli adulti.
3.12.1981
Litotripsia renale
extra-corporea
mediante onde d'urto (abbreviazione in
tedesco: ESWL),
frantumazione dei
calcoli renali
Sì
Indicazioni:
L'ESWL è indicato in caso di a. litiasi del bacinetto, b. litiasi dei calici renali, c. litiasi della parte superiore dell'uretere,
se la terapia conservativa non ha avuto successo e se a causa della posizione, della forma e della dimensione del calcolo, la sua eliminazione spontanea è improbabile.
Gli elevati rischi dovuti alla particolare posizione del paziente durante la narcosi esigono una vigilanza anestesiologica appropriata (formazione speciale dei medici e paramedici, nonché adeguati apparecchi di controllo).
22.8.1985
Assicurazione contro le malattie 42
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia chirurgica
delle turbe
dell'erezione
- protesi del pene No 1.1.1993/
1.4.1994
- chirurgia di rivascolarizzazione
No
1.1.1993/
1.4.1994
Applicazione di uno sfintere artificiale
Sì
Incontinenza
grave
31.8.1989
Terapia al laser dei tumori vescicali o del pene
Sì
1.1.1993
Embolizzazione
terapeutica della varicocele testicolare
- mediante sclerotizzazione o applica-
zione di coils
Sì
1.3.1995
- mediante balloons o microcoils
No
1.3.1995
Prostatectomia transuretrale mediante laser
agli ultrasuoni
No
1.1.1997
Terapia transuretrale a microonde ad alta
energia (TTM-AE)
No
1.1.2004
Elettroneuromodulazione dei nervi spinali
sacrali mediante apparecchio impiantato per
la terapia dell'incontinenza urinaria e delle
turbe dello svuotamento della vescica
Sì
In
valutazione
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e
previo esplicito accordo del medico di fiducia.
In un'istituzione riconosciuta che disponga di un'unità d'urodinamica atta a
realizzare una valutazione urodinamica completa, come pure di un'unità di neuromodulazione per la valutazione della
funzione dei nervi periferici (test PNE).
Dopo insuccesso di trattamenti conservatori (compresa la riabilitazione).
Dopo un test di stimulazione (PNE) positivo.
Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.
1.7.2000/
1.7.2002
fino al
31.12.2004
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 43
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Elettroneuromodulazione dei nervi spinali
sacrali mediante apparecchio impiantato per
la terapia dell'incontinenza fecale
Sì
In
valutazione
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e
previo esplicito accordo del medico di fiducia.
In un'istituzione riconosciuta, che disponga di una unità di manometria anorettale in grado di realizzare una completa valutazione manometrica, così come di una unità di valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE).
Dopo fallimento di terapie conservative e/o chirurgice (inclusa la riabilitazione).
Dopo un test di stimolazione (PNE) positivo.
Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.
1.1.2003
fino al
31.12.2007
2 Medicina
interna
2.1 In
generale
Terapia con iniezione di ozono
No
13.5.1976
Terapia con ossigeno iperbarico
Sì
In casi di:
- lesioni attiniche croniche o tardive; 1.4.1994
osteomielite
della
mascella;
1.9.1988
osteomielite
cronica.
Celluloterapia a base di cellule fresche
No
1.1.1976
Sierocitoterapia
No
3.12.1981
Vaccinazione contro la rabbia
Sì
In caso di terapia di un paziente morso da un animale affetto dalla rabbia o sospetto di avere questa malattia.
19.3.1970
Terapia dell'obesità Sì
- Eccedenza rispetto al peso ideale del 20 per cento o più.
7.3.1974
- Malattia concomitante che può essere proficuamente influenzata da una riduzione di peso.
- con anfetamine e
loro derivati
No
1.1.1993
- con ormoni tiroidei No 7.3.1974
- con diuretici
No
7.3.1974
- con iniezioni di
coriogonadotropina
No
7.3.1974
Emodialisi («Rene
artificiale»)
Sì
1.9.1967
Emodialisi a domicilio Sì
27.11.1975
Dialisi peritoneale Sì
1.9.1967
Nutrizione enterica a domicilio
Sì
Se senza impiego di sonda è esclusa una sufficiente nutrizione per via orale.
1.3.1995
Assicurazione contro le malattie 44
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Nutrizione enterica senza sonda a domicilio
No
1.7.2002
Nutrizione parenterale a domicilio
Sì
1.3.1995
Insulinoterapia con pompa a perfusione
continua
Sì
Rimunerazione delle spese di noleggio della pompa alle condizioni
seguenti:
- il paziente soffre di diabete estremamente labile;
- l'affezione non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno
mediante iniezioni multiple; - l'indicazione della terapia con la pompa e l'assistenza del paziente è determinata e assicurata da un centro qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia, da un medico specialista con prassi privata.
27.8.1987
1.1.2000
Perfusione parenterale di antibiotici con
pompa (ambulatoriamente)
Sì
1.1.1997
Plasmaferesi
Sì Indicazioni:
25.8.1988
- Sindrome d'iperviscosità.
- Malattie del sistema immunitario, se la plasmaferesi si è rivelata efficace, in particolare in caso di: - miastenia grave
- porpora trombotica trombocitopenica
- anemia emolitica immune - leucemia
- sindrome di Goodpasture - sindrome di Guillain-Barré - avvelenamenti acuti - ipercolesterolemia familiare omozigota.
LDL-Aferesi
Sì In
caso
di
ipercolesterolemia familiare omozigota.
25.8.1988
No
In caso di ipercolesterolemia familiare eterozigota.
1.1.1993/
1.3.1995
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 45
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Trapianto di protogenociti ematopoietici
In centri qualificati secondo l'organo di certificazione STABMT (Gruppo di lavoro SwissTransplant für Blood and Marrow Transplantation), secondo le prescrizioni del Joint Accreditation Committee of ISHAGE Europe and EBMT (JACIE) «Accreditation manual for Blood and Marrow Progenitor Cell Processing, Collecting and Transplantation» del maggio 1999.
I fornitori di prestazioni devono gestire un registro di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.
- autologo
Si
In
caso
di:
- linfomi
- leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide acuta 1.1.1997
Si
In caso di mieloma multiplo 1.1.2002
Si In
valutazione
In caso di:
- sindrome mielodisplastica - neuroblastoma
- medulloblastoma
- leucemia mieloide cronica - carcinoma del seno
- carcinoma germinale - carcinoma ovarico
- sarcoma di Ewing
- sarcoma dei tessuti molli e tumore di Wilms
- rabdomiosarcoma
- carcinoma bronchiale a piccole cellule
- tumore solido raro del bambino 1.1.2002
fino al
31.12.2006
No In
caso
di:
- recidiva di leucemia mieloide acuta - recidiva di leucemia linfatica acuta - carcinoma del seno con metastasi ossee avanzate
- malattie congenite 1.1.1997
No In
valutazione
In caso di malattie auto-immuni.
1.1.2002
- allogeno
Sì
In caso di:
- leucemia mieloide acuta - leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide cronica - sindrome mielodisplastica - anemia aplastica
- deficienze immunitarie e Inborn errors
1.1.1997
Assicurazione contro le malattie 46
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
- talassemia e anemia drepanocitica (donatore: fratello o sorella con identico HLA)
Sì In
valutazione
In caso di:
- mieloma multiplo
- malattie linfatiche (linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin,
leucemia linfatica cronica) - carcinoma renale
- melanoma.
1.1.2002
fino al
31.12.2006
I costi dell'operazione del donatore sono a carico dell'assicuratore del trapiantato, compresa la terapia di even-
tuali complicazioni e un'adeguata indennità per la perdita di guadagno effettiva. È esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.
1.1.1997
No
In
caso
di:
- tumori solidi
1.1.1997
No In
valutazione
In caso di:
- malattie auto-immuni - carcinoma del seno.
1.1.2002
Litotripsia dei calcoli biliari
Sì
Calcoli
biliari
intraepatici; calcoli biliari extraepatici nella regione del pancreas e del coledoco.
1.4.1994
Litotripsia
dei
calcoli della cistifellea, se il paziente non è operabile (esclusa anche la colecistectomia laparoscopica).
Polisonnografia
Poligrafia
Sì
In caso di forte sospetto di: - apnea del sonno
- movimento periodico delle gambe nel sonno
- narcolessia, se la diagnosi clinica è incerta
- parasonnia grave (ad es. distonia epilettica notturna o comportamento violento durante il sonno), se la diagnosi è incerta e se ne risultano conseguenze terapeutiche.
Indicazione e esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 6 settembre 2001 della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia
1.3.1995/
1.1.1997/
1.7.2002
No
Esame di routine dell'insonnia passeggera e cronica, della fibrositis e Chronic
fatigue syndrome.
1.1.1997
No In
valutazione
1.1.1997/
1.1.2002/
1.4.2003
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 47
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Poligrafia
Sì
In
valutazione
In caso di forte sospetto di apnea del sonno
Esecuzione: medici specializzati (FMH pneumologia) in poligrafia respiratoria con esperienza pratica secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 6 settembre 2001.
Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi
1.7.2002
fino al
31.12.2005
Misura della melatonina nel siero
No
1.1.1997
Multiple Sleep
Latency test
Sì
Indicazione
ed
esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999.
1.1.2000
Maintenance of
Wakefullness Test
Sì
Indicazione
ed
esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999.
1.1.2000
Actigrafia
Sì
Indicazione
ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999.
1.1.2000
Test respiratorio
all'urea 13C per
Helicobacter-pylori Sì
16.9.1998/
1.1.2001
Vaccinazione con
cellule dendritiche per il trattamento del
melanoma in stadio
avanzato
No
In
valutazione
1.7.2002
Trattamento fotodinamico con estere
metilico dell'acido aminolevulinico
Sì
Pazienti con cheratosi attinica, carcinomi basocellulari, morbo di Bowen e
carcinomi spinocellulari con spessore sottile
1.7.2002
Calorimetria e/o
misura della densità corporea nella terapia dell'obesità
No
1.1.2004
Endoscopia con capsula per la detezione
di emorragie di causa ignota all'intestino
tenue, nel tratto che va dal legamento del
Treitz fino alla valvola ileocecale
Sì
Le
spese
vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e
previo esplicito accordo del medico di fiducia.
In seguito a gastroscopia e coloscopia con esito negativo.
1.1.2004
Assicurazione contro le malattie 48
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
2.2 Malattie cardiovascolari, medicina intensiva Insufflazione di
ossigeno
No
27.6.1968
Pressomassaggio
sequenziale peristaltico
Sì
27.3.1969/
1.1.1996
Registrazione dell'ECG per telemetria
Sì
Sono da prendere in considerazione, quali indicazioni, soprattutto i disturbi del ritmo e della trasmissione, i disturbi della circolazione sanguigna del miocardio (malattie delle coronarie).
L'apparecchio può servire anche a sorvegliare l'efficacia della terapia.
13.5.1976
Sistema impiantabile per la registrazione di un elettrocardiogramma sottocutaneo
Sì
Secondo le direttive del Gruppo di lavoro «Stimolazione cardiaca ed elettrofisiologica» della Società svizzera di cardiologia del 26 maggio 2000.
1.1.2001
Sorveglianza telefonica dei pazienti con
stimolatore cardiaco (Pace-maker)
No
12.5.1977
Applicazione di un
defibrillatore
Sì
31.8.1989
PTCA mediante
pompa-pallone intraaortale
Sì
1.1.1997
Rivascolarizzazione transmiocardica per
laser
No
In
valutazione
1.1.2000
Terapia di risincronizzazione
cardiaca
No
In
valutazione
1.1.2003
Terapia di risincronizzazione cardiaca
sulla base di uno
stimolatore cardiaco tricamerale, impianto e sostituzione del
aggregato
Sì
In caso di insufficienza cardiaca cronica severa refrattaria al trattamento farmacologico e con desincronizzazione
cardiaca.
Alle condizioni seguenti: - Insufficienza cronica severa (NYHA III o IV) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra ≤ 35 % malgrado
trattamento medico adeguato - Blocco di branca sinistro con QRS largo ≥ 130 millisecondi Le analisi e l'impianto potranno essere eseguiti esclusivamente in un centro cardiologico qualificato dotato di un gruppo interdisciplinare con le competenze richieste in elettrofisiologia
cardiaca e dell'infrastruttura necessaria (ecocardiografia, programmatore esterno, laboratorio di cateterismo cardiaco).
1.1.2004
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 49
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Brachiterapia
intracoronarica
No
In
valutazione
1.1.2003
2.3 Neurologia, inclusa
la terapia del dolore Massaggi in caso di
paralisi consecutiva ad affezioni del sistema nervoso centrale
Sì
23.3.1972
Potenziali evocati
visuali nell'ambito di esami neurologici
speciali
Sì
15.11.1979
Elettrostimolazione del midollo spinale
mediante applicazione di un sistema di
neurostimolazione
Sì
Terapia di dolori gravi specialmente di tipo di deafferentazione (algoallucinosi), status dopo ernia del disco con aderenze delle radici e corrispondente perdita di sensibilità nei dermatomi, causalgie e in particolare dolori provocati da fibrosi del plesso dopo irradiazione (carcinoma del seno), se esiste una precisa indicazione e se è stato effettuato un test mediante elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.
21.4.1983/
1.3.1995
Elettrostimolazione delle strutture
cerebrali profonde
mediante applicazione di un sistema di
neurostimolazione
Sì
Terapia di dolori cronici gravi di tipo di deafferentazione d'origine centrale (ad. es. lesioni del midollo spinale e lesioni cerebrali, lacerazione intradurale del nervo) se esiste una stretta indicazione e se è stato effettuato un test con
elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.
1.3.1995
Operazioni con metodo stereotassico per
la terapia del morbo di Parkinson cronica e
refrattaria ai trattamenti non chirurgici
(lesioni per radiofrequenza e stimolazioni
croniche nel pallidum, talamo e subtalamo)
Sì
Diagnosi stabilita di un morbo di Parkinson idiopatico. Progressione dei
sintomi su un minimo di due anni.
Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergico (fenomeni off, fluttuazioni on/off, dischinesie on).
Accertamenti ed esecuzioni in centri specializzati che dispongono delle necessarie infrastrutture (neurochirurgia funzionale, neurologia, neuroradiologia).
1.7.2000
Assicurazione contro le malattie 50
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Operazione con
metodo stereotassico (lesioni provocate da radiofrequenza e
stimolazione cronica nel talamo) per la
terapia del tremore cronico non causato
dal morbo di Parkinson e refrattario ai
trattamenti non
chirurgici
Sì
Diagnosi
stabilita
di un tremore cronico non causato dal morbo di Parkinson, progressione dei sintomi su un minimo di due anni; controllo insufficiente dei sintomi mediante terapia medicamentosa.
Accertamenti ed esecuzione in centri specializzati, che dispongono della necessaria infrastruttura (neurochirurgia funzionale, neurologia, elettrofisiologia neurologica, neuroradiologica).
1.7.2002
Elettroneurostimolazione transcutanea
(abbreviazione in
tedesco: TENS)
Sì
Se il paziente utilizza personalmente lo stimolatore TENS, l'assicuratore gli rimborsa le spese di noleggio dell'apparecchio alle condizioni seguenti:
- il medico o, su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l'efficacia
del TENS sul paziente e averlo istruito circa l'uso dello stimolatore;
23.8.1984
- il medico di fiducia deve aver confermato che l'autoterapia praticata
dal paziente è indicata; - l'indicazione è data segnatamente nei casi seguenti:
- dolori derivanti da un neuroma; p. es. dolori localizzati che possono insorgere con pressione nel
settore delle membra amputate (monconi),
- dolori che possono essere provocati o accresciuti con stimolazione
(pressione, estensione o stimolazione elettrica) di un punto
nevralgico: p. es. dolori sotto forma di sciatica o le sindromi della spalla e del braccio, - dolori provocati da compressione dei nervi; p. es. dolori irradianti persistenti dopo operazione dell'ernia del disco o del canale carpale.
Terapia con baclofene con applicazione di un dosatore di medicamenti
Sì
In caso di spasticità resistente alla terapia
1.1.1996
Terapia intratecale di dolori cronici somatici con applicazione di un dosatore di medicamenti
Sì
1.1.1991
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 51
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Potenziali evocati
motori come esame
neurologico specializzato
Sì
Diagnosi di malattie neurologiche.
L'esaminatore responsabile è titolare del certificato di capacità risp. dell'attestato di formazione complementare in
elettroencefalografia o in elettroneuromiografia della Società svizzera di
neurofisiologia clinica.
1.1.1999
Resezione curativa di focolai epilettogeni
Sì
Indicazioni:
- Prova dell'esistenza di un'epilessia focale.
- Gravi menomazioni causate dall'epilessia.
- Resistenza alla farmacoterapia.
- Accertamenti ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, PET, in neuropsicologia, di esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperativi.
1.1.1996
Chirurgia palliativa dell'epilessia mediante:
- commisurotomia
- amigdaloippocampoectomia selettiva
- operazione subappiale multipla
secondo MorellWhisler
- stimolazione del
nervo vago
Sì
In
valutazione
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Se le investigazioni dimostrano che la chirurgia curativa dell'epilessia focale non è indicata e che un metodo palliativo permette un miglior controllo delle
crisi e un miglioramento della qualità della vita.
Accertamenti in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in
elettrofisiologia, RMN, PET, in neuropsicologia, di esperienza chirurgo-
terapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperativi.
Tenuta di un registro di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.
1.1.1996/
1.7.2002
Operazione risp.
decompressione al
laser dell'ernia discale No
1.1.1997
Terapia elettrotermica intradiscale
No
1.1.2004
Crineurolisi
No Cura
dei dolori delle articolazioni intervertebrali lombari 1.1.1997
Denervazione delle
faccette mediante
radiofrequenza
No
1.1.2004
Assicurazione contro le malattie 52
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Spondilodesi con
gabbie intersomatiche o trapianto osseo
Sì
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e
previo esplicito accordo del medico di fiducia.
- Instabilità della colonna vertebrale con ernia discale, recidiva di ernia discale o stensi per pazienti con Sindrome vertebrale o radicolare invali-
dante, resistente al trattamento conservativo, causata da patologie
degenerative e instabilità della colonna vertebrale verificate clinicamente e radiologicamente.
- Dopo insuccesso di una spondilodesi posteriore con il sistema di viti pedicolari.
1.1.1999/
1.1.2002/
1.7.2002/
1.1.2004
Dischi intervertebrali: protesi
No
In
valutazione
1.1.2004
2.4
Medicina fisica, Reumatologia Terapia dell'artrosi
con iniezioni intraarticolari di un lubrifi-
cante artificiale
No
25.3.1971
Terapia dell'artrosi con iniezioni intraarticolari di teflon o
silicone come «lubrificante»
No
12.5.1977
Sinoviortesi
Sì
12.5.1977
Terapia al low-levellaser
No
1.1.2001
2.5 Oncologia Terapia del cancro con pompa a perfusione
(chemioterapia)
Sì
27.8.1987
Terapia al laser per chirurgia minimale
palliativa
Sì
1.1.1993
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 53
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Perfusione isolata
delle membra con
ipertermia e TumorNecrosis-Factors
(TNF)
Sì
In caso di melanomi maligni con esclusiva invasione di un'estremità. In caso
di sarcomi delle parti molli con esclusiva invasione di un'estremità.
In centri specializzati con esperienza nella terapia interdisciplinare di melanomi e sarcomi estesi con questo
metodo. La terapia è effettuata da un team di chirurghi oncologici, chirurghi vascolari, ortopedisti, anestesisti e specialisti in medicina intensiva.
La terapia deve essere effettuata in sala operatoria, sotto anestesia totale e controllo continuo mediante catetere Swan-
Ganz.
1.1.1997/
1.1.2001
No
In caso di melanomi e sarcomi con: - invasione o infiltrazione delle radici delle estremità (ad es. invasione inguinale);
- metastasi a distanza.
1.1.2001
Fotochemioterapia
extracorporale
Sì
In caso di linfoma T-Zell cutaneo (Sézary-Syndrom)
1.1.1997
Brachiterapia mediante impianto inter-
stiziale di I-125 per il trattamento del carcinoma della prostata
No
In
valutazione
1.7.2002
3 Ginecologia, Ostetricia
Diagnosi agli ultrasuoni in ostetricia e
ginecologia
Sì
È fatto salvo l'articolo 13 lettera b OPre per i controlli agli ultrasuoni in caso di gravidanza
23.3.1972/
1.1.1997
Inseminazione artificiale
Sì
Inseminazione
intrauterina. Al massimo tre cicli di terapia per gravidanza.
1.1.2001
Fecondazione in vitro per esame della sterilità
No
1.4.1994
Fecondazione in vitro e trasferimento d'embrione (FIVETE)
No
28.8.1986/
1.4.1994
Sterilizzazione:
- della donna
Sì
Nell'ambito della cura medica di una donna in età feconda, la sterilizzazione è una prestazione obbligatoria, se a causa di uno stato patologico verosimilmente permanente o di un'anomalia
fisica, una gravidanza mette in pericolo 11.12.1980
la vita della paziente o procura un danno probabilmente duraturo alla sua salute e se altri metodi contraccettivi non possono essere presi in considerazione per motivi medici (in senso lato).
Assicurazione contro le malattie 54
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
- del marito
Sì
Se la sterilizzazione della moglie, di per sé rimborsabile, non può essere effettuata o non è auspicata dai coniugi,
l'assicuratore cui è affiliata la moglie deve assumere le spese della sterilizzazione del marito.
1.1.1993
Terapia al laser del cancro del collo in
situ
Sì
1.1.1993
Ablazione non chirurgica dell'endometrio
Sì
In caso di menorragie funzionali resistenti alla terapia nella premenopausa
1.1.1998
Embolizzazione di
mioma uterino
No
In
valutazione
1.1.2004
Test di Papanicolau per la diagnosi precoce del cancro del
collo dell'utero
(art. 12 lett. c Opre) Sì
1.1.1996
Citologia in strati sottili per la diagnosi precoce del cancro del collo dell'utero
secondo i metodi
ThinPrep oppure
Autocyte Prep /
SurePath
(art. 12 lett. c Opre) No
In
valutazione
1.4.2003
Individuazione del
Human Papilloma
Virus nell'ambito
dello screening per il carcinoma del collo
dell'utero (art. 12 lett.
c Opre)
No
In
valutazione
1.7.2002
Interventi mammari
miniinvasivi sotto
controllo radiologico o ecografico (p. e. CoreBiopsia Mammatome,
ABBI, Siteselect)
Sì
In
valutazione
Secondo le direttive della Società Svizzera di Senologia del 2.11.2001.
Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.
1.7.2002
fino al
31.12.2007
Ansa sottouretrale per il trattamento
dell'incontinenza da sforzo nella donna
Sì
Secondo
le
raccomandazioni
dell'associazione di uro-ginecologia e patologia del pavimento pelvico, comunicazione degli esperti n. 13 del 22.10.2002 intitolato «Tension free Vaginal Tape (TVT) per il trattamento dell'incontinenza urinaria a
sforzo».
- previa valutazione urodinamica - Entro il 30.6.2004 vanno inoltrate all'Ufficio federale direttive di garanzia della qualità.
1.1.2004
fino al
31.12.2004
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 55
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
4
Pediatria, Psichiatria infantile Terapia del gioco e
della pittura per
fanciulli
Sì
Praticata
dal
medico o sotto la sua sorveglianza diretta.
7.3.1974
Terapia dell'enuresi con apparecchio
avvertitore
Sì
Dai 5 anni compiuti.
1.1.1993
Elettrostimolazione della vescica
Sì
In caso di disturbi organici della minzione.
16.2.1978
Ginnastica di gruppo per fanciulli obesi
No
18.1.1979
Monitoraggio della
respirazione; monitoraggio della respira-
zione e della frequenza cardiaca
Sì
In caso di lattanti a rischio, previa prescrizione di un medico di un centro
regionale di diagnosi della morte improvvisa (SIDS).
25.8.1988/
1.1.1996
5 Dermatologia Terapia alla luce nera (PUVA) delle affezioni cutanee
Sì
15.11.1979
Fototerapia selettiva agli ultravioletti
(abbreviazione in
tedesco: SUP)
Sì
Sotto la responsabilità e il controllo del medico.
11.12.1980
Embolizzazione degli emangiomi del viso
(radiologia intervenzionale)
Sì
A condizione che non risulti più cara del trattamento chirurgico (escissione).
27.8.1987
Terapia al laser in caso di:
- naevus teleangiectaticus
Sì
1.1.1993
- condylomata
acuminata
Sì
1.1.1993
- cicatrici dell'acne No In valutazione
1.7.2002
- cheloide
No
1.1.2004
Terapia climatica al Mare Morto
No
1.1.1997/
1.1.2001
Balneo-fototerapia
ambulatoriale
No
In
valutazione
1.7.2002
6 Oftalmologia Ortottica Sì
Se
eseguita
dal medico o sotto la sua sorveglianza diretta.
27.3.1969
Potenziali evocati
visuali nell'ambito di esami oftalmologici
speciali
Sì
15.11.1979
Assicurazione contro le malattie 56
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Biometria ultrasonica dell'occhio, prima di un'operazione della
cataratta
Sì
8.12.1983
Terapia al laser in caso di:
- retinopatie diabetiche
Sì
1.1.1993
- lesioni della retina (inclusa apoplessia
retinica)
Sì
1.1.1993
- capsulotomia
Sì
1.1.1993
- trabeculotomia
Sì
1.1.1993
Terapia mediante
excimer-laser per
correggere la miopia No
1.3.1995
Cheratotomia radiata per correggere la
miopia
No
1.3.1995
Chirurgia refrattiva per la cura dell'anisometropia
Sì
Se l'anisometropia non può essere corretta con gli occhiali e se esiste un'intolleranza alle lenti a contatto 1.1.1997
Applicazione di lenti per la miopia
No
In
valutazione
1.1.2000
Copertura di difetti della cornea con
membrane amniotiche Sì
1.1.2001
Terapia fotodinamica della degenerazione
maculare con Verteporfin
Sì
In
valutazione
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e
previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Al massimo quattro trattamenti all'anno.
Va tenuto un registro di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.
1.7.2000/
1.7.2002/
1.1.2004
fino al
31.12.2005
Dilatazione per stenosi del canale lacrimale
con Lacri-Cath
No
In
valutazione
1.1.2003
Oftalmoscopia a
scansione laser
Sì
Indicazioni:
- controllo della terapia in caso di glaucoma dal trattamento difficile, per accertamenti prima di un intervento chirurgico
- esami che precedono gli interventi alla retina
Controllo condotto nel centro dove verrà eseguito l'intervento 1.1.2004
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 57
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
7 Otorinolaringoiatria Logopedia Sì
Se
eseguita
dal medico o sotto la sua direzione e sorveglianza diretta (v. anche gli art. 10 e 11 OPre).
23.3.1972
Nebulizzatore a
ultrasuoni
Sì
7.3.1974
Terapia mediante un «orecchio elettronico» secondo il metodo
Tomatis (detta: audiopsicofonologia)
No
18.1.1979
Protesi vocale
Sì
Applicazione in caso di laringectomia totale o dopo una laringectomia totale. Il cambiamento di una protesi vocale applicata è compreso nella prestazione obbligatoria.
1.3.1995
Terapia al laser in caso di:
- papillomatosi delle vie respiratorie
Sì
1.1.1993
- resezione della
lingua
Sì
1.1.1993
Impianto della chiocciola per la terapia
della sordità delle due orecchie con
resti uditivi
inutilizzabili
Sì
Le
spese
vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e
previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Per fanciulli affetti da sordità peri e postlinguale e per adulti affetti da sordità tardiva.
Nei centri seguenti: Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, Ospedali universitari di Basilea, Berna e Zurigo,
Kantonsspital di Lucerna.
L'allenamento uditivo dispensato nel centro è parte integrante della terapia.
1.4.1994/
1.7.2002/
1.1.2004
Impianto di un apparecchio uditivo
mediante ancoraggio osseo percutaneo
Sì
Indicazioni:
- malattie e malformazioni dell'orecchio medio e del condotto uditivo
esterno che non possono essere corrette chirurgicamente; 1.1.1996
- unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio funzionale;
- intolleranza ad apparecchi a trasmissione aerea;
sostituzione
di un apparecchio
convenzionale a trasmissione ossea, a seguito dell'insorgenza di turbe, di tenuta o funzionalità insufficienti.
Palatoplastica al laser No
1.1.1997
Assicurazione contro le malattie 58
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Litotripsia del
calcolo salivare
Sì
Esecuzione in un centro che disponga dell'esperienza necessaria (mediamente 30 primi trattamenti all'anno).
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2001/
1.1.2004
8 Psichiatria Terapia della tossicodipendenza
- ambulatoria
Sì
Ammissibile una riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave dell'assicu-
rato.
25.3.1971
- ospedaliera
Sì
Terapia sostitutiva in caso di dipendenza
dagli oppiacei
Sì
1. Osservanza delle direttive e raccomandazioni seguenti:
a. In caso di terapia con prescrizione di metadone: Rapporto sul metadone «Suchtmittelersatz in der
Behandlung Heroinabhängiger in der Schweiz» (terza edizione) dicembre 1995.
1.1.2001
b. In caso di terapia con prescrizione di buprenorfina «Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG/UFSP) an die kantonalen Gesundheitsbehörden für die Anwendung von Buprenorphin (Subutex) zur Behandlung von Opioidabhängigen», gennaio 2000.
c. In caso di terapia con prescrizione di eroina: le disposizioni dell'ordinanza 8 marzo 1999 concernente
la prescrizione medica di eroina (RS 812.121.6) come pure le direttive e le raccomandazioni del manuale dell'UFSP «Richtlinien, Empfehlungen,
Information», settembre 2000.
2. La sostanza o il preparato utilizzati devono figurare nell'Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) oppure nell'Elenco delle specialità (ES)
nel gruppo terapico (IT) approvato dall'UICM.
3. La terapia sostitutiva comprende le prestazioni seguenti: a. prestazioni mediche: - esame d'entrata, inclusa l'anamnesi della dipendenza, status psichico e somatico con attenzione particolare alle turbe legate alla dipendenza e alla radice prima della dipendenza;
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 59
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
richiesta
d'informazioni
supplementari (famiglia, convi-
vente, servizi terapici precedenti);
- determinazione della diagnosi e dell'indicazione;
- approntamento del piano terapico;
- procedura di domanda d'autorizzazione e approntamento di
rapporti destinati agli assicuratori-malattie;
- avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva;
- garanzia della qualità; - terapia di turbe legate all'uso di altre sostanze psicotrope; - valutazione del processo terapico;
richiesta
d'informazioni
presso
l'istituzione preposta alla consegna dei prodotti, - verifica della diagnosi e dell'indicazione;
- adeguamento della terapia e relativo scambio di corrispondenza con le autorità;
- rapporti all'attenzione delle autorità e degli assicuratorimalattie;
- controllo della qualità.
b. Prestazioni del farmacista: - preparazione di soluzioni perorali secondo l'EMT, compreso
il controllo della qualità; - consegna controllata della sostanza o del preparato; - contabilità concernente la sostanza attiva e rapporti destinati alle autorità; - rapporti all'attenzione del medico responsabile;
- consulenza.
4. La prestazione va fornita dall'istituzione competente secondo la cifra 1.
5. Per la terapia sostitutiva è convenuta una rimunerazione forfettaria.
Svezzamento ultracorto dagli oppiacei
(UROD) sotto sedazione
No
1.1.2001
Assicurazione contro le malattie 60
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Svezzamento ultracorto dagli oppiacei
(UROD) sotto anestesia
No
In
valutazione
1.1.1998
Svezzamento ambulatoriale dagli oppiacei
secondo il metodo
Endorphine Stimulated Clean & Addiction
Personality
Enhancement
(ESCAPE)
No
1.1.1999
Psicoterapia di gruppo Sì
Secondo gli articoli 2 e 3 OPre.
25.3.1971/
1.1.1996
Terapia di rilassamento secondo Ajuria-
guerra
Sì
Nello studio medico o in ospedale sotto sorveglianza diretta del medico.
22.3.1973
Terapia mediante il gioco e la pittura per fanciulli
Sì
Se eseguita dal medico o sotto la sua diretta sorveglianza.
7.3.1974
Psicodramma
Sì Secondo
gli
articoli 2 e 3 OPre.
13.5.1976/
1.1.1996
Controllo della terapia per video
No
16.2.1978
Musicoterapia
No
11.12.1980
9 Radiologia 9.1 Radiodiagnostica Tomografia assiale
computerizzata
(scanner)
Sì
Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979
Osteodensitometria
- mediante assorziometria a doppia
energia ai raggi X
(DEXA)
Sì
- In caso d'osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato.
- In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo.
1.3.1995
- In caso di malattie gastrointestinali (sindrome di malassorbimento, morbo di Crohn, colite ulcerosa).
- In caso di iperparatiroidismo primario (se l'indicazione di operare non è
chiara).
- In caso di osteogenesis imperfecta.
1.1.1999
I costi degli esami DEXA sono assunti solo per l'esecuzione limitata a una regione del corpo.
Ulteriori esami DEXA sono assunti solo in caso di terapia medicamentosa dell'osteoporosi e al massimo ogni due anni.
1.3.1995
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 61
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
- mediante scanner No 1.3.1995
Osteodensitometria
mediante TC periferica quantitativa
(pQTC)
No
1.1.2003
Ultrasonografia ossea No
1.1.2003
Metodi di analisi
dell'attività ossea - «Marker»
dell'attività osteoclastica
No
1.1.2003
- «Marker» della
formazione ossea
No
1.1.2003
9.2
Altri procedimenti di formazione d'immagini Risonanza magnetica
nucleare (MRI)
Sì
1.1.1999
Tomografia con emissione di positroni (PET)
Sì
In
valutazione
1. Esecuzione in centri che soddisfano le direttive 1° giugno 2000 della società svizzera di medicina nucleare (SSMN) sui requisiti di qualità inerenti il PET.
2. Per le indicazioni seguenti: a. in cardiologia:
- in caso d'infarto documentato mediante scintigrafia, ecografia o coronografia oppure di sospetto di «hibernating myocardium» prima di un inter-
vento (PTCA/CABG) per confermare o escludere una
ischemia in caso di malattie coronariche dei tre vasi, documentate dal profilo angiogra-
fico, p. es. dopo bypass in caso di anatomia complessa delle coronarie;
- come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto
cardiaco;
1.1.1994/
1.4.1994/
1.1.1997/
1.1.1999/
1.1.2001/
1.1.2004
fino al
31.12.2005
b.
in
oncologia:
- in caso di linfomi maligni: staging, diagnostica di tumore residuo, diagnostica di recidiva; - staging di carcinomi polmonari non a piccole cellule e del melanoma maligno;
- in caso di tumore alle cellule germinative dell'uomo: staging, tumore residuo dopo terapia;
Assicurazione contro le malattie 62
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
- in caso di carcinoma colorettale: restaging in caso di recidi-
va locale, metastasi linfonodali o metastasi a distanza in presenza di fondato sospetto (p. es.
aumento di un marker tumorale); diagnosi di differenziazione
tra cicatrice e
tumore; tumore residuo dopo terapia;
- in caso di cancro del seno: staging dei moduli linfatici; diagnosi di metastasi a distanza per pazienti ad alto rischio; - tumori della regione gastricoesophageale: staging, diagno-
stica di tumore residuo, diagnostica di recidiva;
- tumori della regione ORL: staging, diagnostica di tumore residuo, diagnostica di recidiva; c.
in
neurologia:
- valutazione preoperatoria di tumori al cervello;
- valutazione preoperatoria per la chirurgia di rivascolarizzazione complessa in caso d'ischemia cerebrale;
- investigazione di demenze su persone d'età inferiore ai 70 anni;
- in caso di epilessia focale resistente alla terapia.
3. Gli esami vanno effettuati nell'ambito dell'effetto PET-Outcome-
Studie sui costi e i benefici per i pazienti.
Magnetoencefalografia
No
In
valutazione
1.7.2002
9.3 Radiologia intervenzionale Irradiazione terapeutica con pioni
No
In
valutazione
1.1.1993
Irradiazione terapeutica con protoni
Sì
- In caso di melanomi intraoculari 28.8.1986
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 63
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Irradiazione terapeutica con protoni
Sì
In
valutazione
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e
previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Indicazioni:
- tumori del cranio: chordoma, chondrosarcoma, tumori ORL (ad es. Car-
cinomi epidermidi, adenocarcinomi, carcinomi adenocistici, carcinomi mucoepidermoidi, neuroestesioblastomi, tumori rari come ad
esempio para-gangliomi o emangiopericitomi).
1.1.2002/
1.7.2002
fino al
31.12.2006
- tumori del cervello e delle meningi (gliomi Low Grade 1 e 2; meningiomi).
- tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del tronco e delle estremità (sarcoma dei tessuti molli e dell'osso).
- tumori nei bambini e negli adolescenti, se è indicata un'irradiazione
particolarmente riguardosa dell'organismo in crescita Esecuzione in un centro qualificato che dispone dell'infrastruttura necessaria, come:
- Gantry
- utilizzazione moderna delle radiazioni (ad es. Spotscanning, IMPT)
- acceleratore di protoni - estesi provvedimenti tecnici di sicurezza
- radioprotezione, sorveglianza delle radiazioni supporto tecnico - personale con formazione specialistica (medici, fisici, personale non
accademico)
Il centro deve disporre di un'autorizzazione d'esercizio dell'UFSP e avere
sufficiente esperienza in materia di terapia con i protoni.
Piano di valutazione unitario con statistiche delle quantità e dei costi.
Assicurazione contro le malattie 64
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Radiochirurgia
Sì Indicazioni:
1.1.1996
(LINAC, GammaKnife)
- neurinomi del nervo acustico - recidive di adenomi ipofisari o di craniofaringiomi
- adenomi ipofisari o craniofaringiomi non operabili in modo radicale - malformazioni arteriovenose - meningiomi
No
In
valutazione
- in caso di turbe funzionali 1.1.1996
Radiochirurgia con
LINAC
Sì
- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp.
del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non
dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia.
1.1.1999/
1.1.2000/
1.1.2003
- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al
massimo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo.
Radiochirurgia con
Gamma Knife
No
- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp.
del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non
dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia.
- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al
massimo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo.
1.1.1999/
1.1.2000/
1.4.2003
10 Medicina
complementare Agopuntura
Sì Praticata
da
medici la cui formazione in questa disciplina è riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).
1.7.1999
Medicina
antroposofica
Sì
In
valutazione
Praticata da medici la cui formazione in questa disciplina è riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).
1.7.1999
sino al
30.6.2005
Medicina cinese
Sì
In valutazione
Praticata da medici la cui formazione in questa disciplina è riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).
1.7.1999
sino al
30.6.2005
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 65
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Omeopatia
Sì
In
valutazione
Praticata da medici la cui formazione in questa disciplina è riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).
1.7.1999
sino al
30.6.2005
Terapia neurale
Sì
In valutazione
Praticata da medici la cui formazione in questa disciplina è riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).
1.7.1999
sino al
30.6.2005
Fitoterapia
Sì
In
valutazione
Praticata da medici la cui formazione in questa disciplina è riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).
1.7.1999
sino al
30.6.2005
11 Riabilitazione Riabilitazione ospedaliera
Si
Le
spese
vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e
previo esplicito accordo del medico di fiducia.
1.1.2003
Riabilitazione di
pazienti affetti da malattie cardiovascolari
Si
Le
spese
vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e
previo esplicito accordo del medico di fiducia.
12.5.1977/
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2003
- Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA
- dopo bypass-operation - dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi
- dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici fattori di rischio
- malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con buona speranza di vita - malattia cronica con cattiva funzione ventricolare.
La terapia può essere praticata ambulatoriamente o stazionariamente in un
istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture corrispondenti alle esigenze formulate nel 1990 dal Gruppo di lavoro per la riabilitazione cardiaca, della Società svizzera di cardiologia.
La riabilitazione ospedaliera è segnatamente indicata in caso di:
- accresciuto rischio cardiaco - diminuzione della funzione del miocardio
- comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.)
Assicurazione contro le malattie 66
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione obbli-
gatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
La
durata
del
programma di riabilitazione ambulatoriale è di 2 a 6 mesi a
seconda dell'intensità del trattamento richiesto.
La durata della riabilitazione ospedaliera è di regola di 4 settimane; può essere
ridotta a 2 o 3 settimane in casi meno complessi.
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 67
832.112.31
Allegato 2128 (art. 20)
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) Allegato 3129
(art. 28)
Elenco delle analisi Allegato 4130
(art. 29)
Elenco dei medicamenti con tariffa 128 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° gen. 2004 (vedi RU 2003 5283 n. III cpv. 2).
129 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° gen. 2004 (vedi RU 2003 4235 n. III cpv. 3).
130 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 2 lug. 2002 (vedi RU 2002 3013).
Assicurazione contro le malattie 68
832.112.31