1
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1 del 29 settembre 1995 (Stato 1° luglio 2011) Il Dipartimento federale dell'interno, visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2-4, 59a, 62, 65 capoverso 3,
71 capoverso 4, 75, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 1bis dell'ordinanza del 27 giugno 19952 sull'assicurazione malattie (OAMal),3 ordina: Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche4 Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria
Art. 1
5 L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e di cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione): a. assume i costi; b. assume i costi a determinate condizioni; c. non assume i costi.
RU 1995 4964 1
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1°gen. 2003 (RU 2002 3670).
2 RS
832.102
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
832.112.31
Assicurazione contro le malattie 2
832.112.31
Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico
Art. 2
6
1
L'assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi la cui efficacia è dimostrata scientificamente.
2
La psicoterapia è una forma di terapia che: a. concerne malattie psichiche e psicosomatiche; b. persegue un obiettivo terapeutico definito; c. si basa prevalentemente sulla comunicazione verbale ma non esclude una terapia medicamentosa;
d. poggia su una teoria dell'esperienza e del comportamento normali o patologici, nonché su una diagnostica orientata all'eziologia;
e. comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il mantenimento della relazione terapeutica; f. è caratterizzata dall'alleanza terapeutica e da sedute terapeutiche regolari pianificate in anticipo; e g. può essere praticata quale terapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo.
Art. 3
7 Assunzione dei
costi
L'assicurazione assume al massimo i costi di 40 sedute d'accertamento e di terapia.
È fatto salvo l'articolo 3b.
a8
b9 Procedura per l'assunzione dei costi per una terapia che duri più di 40 sedute 1
Affinché dopo 40 sedute la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve tempestivamente trasmettere un rapporto al medico di fiducia dell'assicuratore.
Il rapporto deve indicare: a. il genere di malattia; b. il genere, le modalità, lo svolgimento e i risultati del trattamento precedente; 6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
8
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
9
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 3
832.112.31
c. una proposta concernente il proseguimento della terapia con l'indicazione dell'obiettivo, dello scopo, delle modalità e della durata prevista.
2
Il rapporto può contenere soltanto le indicazioni necessarie per stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.
3
Il medico di fiducia esamina la proposta sottopostagli e a sua volta propone se e per quale durata la terapia può continuare a carico dell'assicurazione fino al prossimo rapporto.
4
Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto, l'assicuratore comunica all'assicurato, con copia al medico curante, se e per quanto tempo saranno ulteriormente rimunerati i costi della psicoterapia.
c e 3d 10 Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici
Art. 4
L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli
apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d'immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici:11 a.12 analisi:
le analisi sono designate separatamente nell'elenco delle analisi giusta l'articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal; b. medicamenti:
le specialità farmaceutiche dei gruppi terapeutici 01.01. Analgetica e 07.10.
Artriti e affezioni reumatiche dell'elenco delle specialità, purché il competente organo svizzero di controllo ne abbia specificato come modalità di vendita quella in farmacia senza ricetta medica (C) oppure quella in farmacia e drogheria (D); c. mezzi
e
apparecchi:
1. i prodotti del gruppo 05.12.01. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi,
2. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale; 10 Introdotti dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
Assicurazione contro le malattie 4
832.112.31
d.13 diagnostica per immagini: 1. radiografia dello scheletro, 2. tomografia computerizzata (TC) dello scheletro, 3. risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale, 4. scintigrafia dello scheletro; e.14 prestazioni di fisioterapia di cui all'articolo 5.
Sezione 4:15 Prestazioni farmaceutiche
a 1 L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti: a. consulenza in relazione all'esecuzione di una ricetta medica che comprende almeno un medicamento dell'elenco delle specialità; b. esecuzione di una ricetta medica all'infuori delle ore d'apertura usuali locali, in caso d'urgenza;
c. sostituzione di un preparato originale o di un generico prescritti dal medico con un generico meno caro; d. assistenza prescritta dal medico per l'assunzione di un medicamento.
2
L'assicurazione può assumere, nell'ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.
Capitolo 2:
Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa prescrizione o mandato medico Sezione 1: Fisioterapia
Art. 5
1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal o delle organizzazioni ai sensi dell'articolo 52a OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell'ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:16 13 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).
14 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
15 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 5
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a. misure di esame e valutazione fisioterapici; b. misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione: 1. chinesiterapia attiva e passiva, 2. terapia manuale,
3. fisioterapia per alleviare la tensione, 4. fisioterapia respiratoria (comprese le inalazioni di aerosol), 5. terapia medica di allenamento, 6. fisioterapia linfologica,
7. chinesiterapia in acqua, 8. fisioterapia ippoterapica in caso di sclerosi multipla, 9. fisioterapia cardio-circolatoria,
10. fisioterapia uroginecologica e urologica; c. misure
fisiche:
1. terapia del caldo e terapia del freddo, 2. elettroterapia, 3. terapia della luce (ultravioletta, infrarossa, luce rossa), 4. ultrasuoni, 5. idroterapia, 6. massaggio muscolare e massaggio del tessuto connettivo.17 1bis
Le misure terapeutiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 numeri 1, 3-5, 7 e 9 possono essere eseguite individualmente o in gruppi.18 1ter La terapia medica di allenamento inizia con un'introduzione all'allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. La terapia medica di allenamento è preceduta da un trattamento fisioterapico individuale.19 2 L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione medica.20 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
4
Se la fisioterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
18 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
19 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Assicurazione contro le malattie 6
832.112.31
durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.21 5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195922 su l'assicurazione per l'invalidità, i costi per la continuazione di una fisioterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.23 Sezione 2: Ergoterapia
Art. 6
1 Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assunte purché: a. in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure
b.24 siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.
2
L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.25 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
4
Se l'ergoterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.26 5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195927 su l'assicurazione per 21 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
22 RS
831.20
23 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
24
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
26 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
27 RS
831.20
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 7
832.112.31
l'invalidità, i costi per la continuazione di una ergoterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.28 Sezione 3:
Cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura29
Art. 7
Definizione delle cure 1
Sono considerate prestazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all'articolo 8, previa prescrizione o mandato medico: a. da infermieri (art. 49 OAMal); b. da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal); c. in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 199430 sull'assicurazione malattie; LAMal).31
2
Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1: a.32 consigli e istruzioni: 1. valutazione dei bisogni del paziente e dell'ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il paziente, 2. consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l'effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l'impiego d'apparecchi medici come pure i controlli necessari; b. esami
e
cure:
1. controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso),
2. test semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina, 3. prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4. provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5. posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6. cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 7. somministrazione di medicamenti, in particolare per iniezione o perfusione,
28 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
30 RS
832.10
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 RU 2009 3527 6849 n. I).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).
Assicurazione contro le malattie 8
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8. somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9. sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d'apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico, 10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici, 11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza, 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'impacchi, cataplasmi e fango,
13.33 assistenza per l'applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali l'esercizio di strategie d'intervento e le istruzioni comportamentali per i casi di aggressione, paura e psicosi deliranti, 14.34 sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli altri; c. cure
di
base:
1. cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo, 2.35 provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali: l'elaborazione e l'attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all'incoraggiamento di contatti sociali e l'assistenza nell'ambito dell'aiuto all'orientamento e dell'applicazione di misure di sicurezza.
2bis
La valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui alla lettera b numeri 13 e 14 nonché alla lettera c numero 2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa provare un'attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria.36 2ter Le prestazioni possono essere fornite ambulatoriamente o in una casa di cura.
Possono altresì essere fornite esclusivamente durante il giorno o durante la notte.37 3 Sono considerate prestazioni delle cure acute e transitorie ai sensi dell'articolo 25a capoverso 2 LAMal le prestazioni previste al capoverso 2, effettuate da persone e istituti di cui al capoverso 1 lettere a-c secondo la valutazione dei bisogni di cui al 33 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).
34 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).
36 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).
37 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 9
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capoverso 2 lettera a e all'articolo 8 dopo un soggiorno ospedaliero e previa prescrizione di un medico dell'ospedale.38
a39 Contributi 1 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l'assicurazione versa, per le prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti: a. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a: 79.80 franchi all'ora;
b. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b: 65.40 franchi all'ora;
c. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c: 54.60 franchi all'ora.
2
Il rimborso dei contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di 5 minuti. Il rimborso minimo è di 10 minuti.
3
Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c, l'assicurazione versa, al giorno e per le prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti: a. per bisogni di cure fino a 20 minuti: 9.00 franchi; b. per bisogni di cure da 21 a 40 minuti: 18.00 franchi; c. per bisogni di cure da 41 a 60 minuti: 27.00 franchi; d. per bisogni di cure da 61 a 80 minuti: 36.00 franchi; e. per bisogni di cure da 81 a 100 minuti: 45.00 franchi; f.
per bisogni di cure da 101 a 120 minuti: 54.00 franchi; g. per bisogni di cure da 121 a 140 minuti: 63.00 franchi; h. per bisogni di cure da 141 a 160 minuti: 72.00 franchi; i.
per bisogni di cure da 161 a 180 minuti: 81.00 franchi; j.
per bisogni di cure da 181 a 200 minuti: 90.00 franchi; k. per bisogni di cure da 201 a 220 minuti: 99.00 franchi; l.
per bisogni di cure superiori a 220 minuti: 108.00 franchi.
4
Nel caso delle strutture diurne o notturne di cui all'articolo 7 capoverso 2ter, l'assicurazione versa per ogni giorno o per ogni notte, per le prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2, i contributi previsti al capoverso 3.
38
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
39 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
Assicurazione contro le malattie 10
832.112.31
b40 Assunzione dei costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie 1
Il Cantone di domicilio e gli assicuratori assumono i costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie in funzione della loro quotaparte rispettiva. Il Cantone di domicilio fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell'inizio dello stesso, la quotaparte cantonale per gli abitanti del Cantone. La quotaparte cantonale ammonta almeno al 55 per cento.
2
Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente al fornitore di prestazioni. Le modalità vengono concordate tra il fornitore di prestazioni e il Cantone di domicilio. L'assicuratore e il Cantone di domicilio possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all'assicuratore e che quest'ultimo versi entrambe le quoteparti al fornitore di prestazioni. La fatturazione tra il fornitore di prestazioni e l'assicuratore è disciplinata dall'articolo 42 LAMal41.
Art. 8
42
La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.
2
La valutazione dei bisogni comprende l'analisi dello stato generale del paziente, dell'ambiente in cui vive, delle cure e dell'assistenza necessarie.
3
La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le parti alla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.
3bis
La valutazione dei bisogni per le cure acute e transitorie si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario uniforme.43 4
La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure (art. 9 cpv. 2). Il bisogno di cure stabilito dal medico equivale a una prescrizione o a un mandato medico.44 5 L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.
6
La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare: a. tre mesi, per pazienti affetti da una malattia acuta; b. sei mesi, per pazienti lungodegenti; c. due settimane, per pazienti che necessitano di cure acute e transitorie.45 40 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849).
41 RS
832.10
42
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1997 2039).
43 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3527 6849 n. I).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 11
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6bis
Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L'assicurato deve comunicare all'assicuratore l'esito della revisione dell'assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.46 7 Le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso 6 lettere a e b possono essere rinnovati.47
a48 Procedura di controllo e di conciliazione 1
I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b e gli assicuratori convengono una procedura di controllo e di conciliazione comune in caso di cura ambulatoriale.
2
In assenza di convenzione tariffale, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la procedura di cui al capoverso 1.
3
La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell'adeguatezza e dell'economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici possono essere verificati dal medico di fiducia (art. 57 LAMal49) se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.
Art. 9
50
1
Le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 effettuate da infermieri o da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio devono essere fatturate secondo il tipo di prestazione fornita.
2
Le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 effettuate nelle case di cura devono essere fatturate secondo il bisogno di cure.
a51 46 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
48
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
49 RS
832.10
50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
51
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. lug. 1997 (RU 1997 2436). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
Assicurazione contro le malattie 12
832.112.31
Sezione 3a:52 Consulenza nutrizionale
b53 1 I dietisti ai sensi degli articoli 46 e 50a OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:54
a.55 turbe del metabolismo, b. obesità (Body-mass-index oltre 30) e malattie conseguenti al sovrappeso oppure concomitanti,
c. malattie
cardiovascolari,
d. malattie del sistema digestivo, e. malattie dei reni, f.
stato di malnutrizione o di denutrizione, g. allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all'alimentazione.
2
Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni.
3
Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell'assicurazione.
Sezione 3b:56 Consulenza ai diabetici
c 1 L'assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:
a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI), b. un centro di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all'articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).
52
Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 564).
53 Originario art. 9a.
54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
56 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 13
832.112.31
2
La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l'istruzione attinenti all'ambito delle cure (Diabetes mellitus).
3
L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica.
Se la consulenza dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli une proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la consulenza può essere continuata a carico dell'assicurazione.57 4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.
Sezione 4: Logopedia
Art. 10
Principio
I logopedisti curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell'articolazione, della voce e della dizione conseguenti a: a. danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossicazione, tumore o turbe vascolari;
b. affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, del palato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della muscolatura della bocca o del velo palatino d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazioni della funzione della laringe d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria).
Art. 11
Condizioni
1
L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica effettuate in un periodo non superiore ai tre mesi dalla prescrizione medica.
2
Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.
3
Se una terapia logopedica dev'essere continuata a carico dell'assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.
4
Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all'anno in merito al decorso e all'ulteriore indicazione della terapia.
5
I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.
57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).
Assicurazione contro le malattie 14
832.112.31
Capitolo 3: Misure di prevenzione
Art. 12
58
L'assicurazione assume i costi delle misure di medicina preventiva seguenti (art. 26 LAMal59): a. vaccinazioni profilattiche (art. 12a); b. misure di profilassi di malattie (art. 12b); c. esami sullo stato di salute generale (art. 12c); d. misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio (art. 12d); e. misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale, incluse le misure destinate a tutte le persone di una determinata classe d'età oppure a tutti gli uomini o donne (art. 12e).
a60 L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate: Misura
Condizione
a. Vaccinazione e richiami contro difteria, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia Per fanciulli e adolescenti fino a 16 anni, nonché per adulti non immunizzati, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2011», curato dall'UFSP e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV)61.
b. Richiamo dT
Per le persone di oltre 16 anni, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2011», curato dall'UFSP e dalla CFV.
c. Vaccinazione contro l'Haemofilus influenzae
Per i fanciulli fino a cinque anni, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2011», curato dall'UFSP e dalla CFV.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
59 RS
832.10
60 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2669).
61 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 15
832.112.31
Misura
Condizione
d. Vaccinazione contro l'influenza 1. Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni secondo la categoria a) delle raccomandazioni per la vaccinazione contro l'influenza stagionale stabilite dall'UFSP, dal gruppo di lavoro Influenza e dalla CFV del 21 giugno 2010 (Bollettino UFSP 25/2010; solo in tedesco e francese).
2. In caso di minaccia di pandemia d'influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l'UFSP raccomanda una vaccinazione (conformemente all'art. 12 dell'O del 27 apr. 200562 sulla pandemia di influenza, OPI).
Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.
e. Vaccinazione contro l'epatite B 1. Per i neonati di madri HbsAgpositive e le persone esposte a rischi di contagio.
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
2. Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall'UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell'UFSP 5/98 e Complemento del Bollettino 36/98), secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2011», curato dall'UFSP e dalla CFV.
f.
Vaccinazione passiva con Epatite B-Immunglobuline Per i neonati di madri HBsAg-positive.
62 RS
818.101.23
Assicurazione contro le malattie 16
832.112.31
Misura
Condizione
g. Vaccinazione contro i pneumococchi
1. Con vaccino polisaccaridico: adulti a partire dai 65 anni nonché adulti e fanciulli di età superiore ai due anni, con una malattia cronica grave, stato di deficienza immunitaria, diabete mellito, fistola di liquido cefalorachidiano, splenectomia funzionale o anatomica, impianto cocleare, malformazione della base del cranio o prima di una splenectomia o di un impianto cocleare secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2011» curato dall'UFSP e dalla CFV.
2. Con vaccino coniugato: fanciulli d'età inferiore ai due anni e fanciulli d'età inferiore ai cinque anni affetti da malattie croniche secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2011» curato dall'UFSP e dalla CFV.
h. Vaccinazione contro i meningococchi
Secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2011» curato dall'UFSP e dalla CFV.
i.
Vaccinazione contro la tubercolosi Con il vaccino BCG secondo le direttive dell'Associazione svizzera contro la tubercolosi e le malattie polmonari (ASTP) e dell'UFSP del 1996 (bollettino dell'UFSP 16/1996).
j.
Vaccinazione contro l'encefalite da zecca (FSME) Secondo il « Piano svizzero delle vaccinazioni 2011», curato dall'UFSP e dalla CFV.
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
k. Vaccinazione contro la varicella Secondo il «Piano svizzero di vaccinazione 2011» curato dall'UFSP e dalla CFV.
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 17
832.112.31
Misura
Condizione
l.
Vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV) 1. Conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV del giugno 2007 (Bollettino dell'UFSP n. 25, 2007): a. vaccinazione generale delle ragaz-
ze in età scolastica; b. vaccinazione delle donne d'età compresa tra i 15 e i 26 anni. Questa disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 2012.
2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: a. l'informazione ai giovani apparte-
nenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV è garantita; b. l'acquisto del vaccino avviene in modo centralizzato;
c. la completezza delle vaccinazioni (schema di vaccinazione conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV) è ricercata; d. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori malattia sono definiti;
e. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.
3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia.
Assicurazione contro le malattie 18
832.112.31
Misura
Condizione
m. Vaccinazione contro l'epatite A Secondo il «Piano svizzero di vaccinazione 2011» curato dall'UFSP e dalla CFV. Per le seguenti persone: - per pazienti affetti da una malattia
cronica del fegato
- per bambini provenienti da Paesi con un'endemicità media o elevata che vivono in Svizzera e che ritornano al loro Paese d'origine per un soggiorno temporaneo - per persone che si iniettano droghe - per uomini che hanno contatti sessuali con altri uomini al di fuori di una relazione stabile.
Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall'esposizione.
Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
n. Vaccinazione contro la rabbia Vaccinazione post-esposizione dopo il morso di un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia.
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
b63 Misure di profilassi di malattie L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate: Misura
Condizione
a. Profilassi alla vitamina K Per i neonati (3 dosi).
b. Profilassi del rachitismo mediante vitamina D
Durante il primo anno.
63 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 19
832.112.31
Misura
Condizione
c.64 Profilassi post-esposizione ad HIV Secondo le raccomandazioni dell'UFSP del 4 settembre 2006 (Bollettino dell'UFSP n. 36, 2006).
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
d65 Immunizzazione passiva postesposizione
Secondo le raccomandazioni dell'UFSP e della CFV (direttive e raccomandazioni «immunizzazione passiva postesposizione» dell'ottobre 2004)66.
Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
c67 Esami sullo stato di salute generale L'assicurazione assume i costi dei seguenti esami sullo stato di salute generale: Misura
Condizione
a. Esame dello stato di salute e dello sviluppo del fanciullo in età prescolare Secondo le raccomandazioni pubblicate nel manuale «Esami preventivi» della Società svizzera di pediatria (2a edizione, Berna 1993). In totale otto esami.
d68 Misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate: Misura
Condizione
a. Test HIV
Per i neonati di madri sieropositive e le persone esposte a pericolo di contagio, seguito da un colloquio che dev'essere documentato.
64 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta il n.
I dell'O del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2669).
65 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta il n.
I dell'O del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2669).
66 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 67 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
68 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
Assicurazione contro le malattie 20
832.112.31
Misura
Condizione
b. Colonoscopia
In caso di cancro del colon in famiglia (ne sono stati affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno prima dell'età di 30 anni).
c. Esame della pelle In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato in un parente di primo grado).
d.69 Mammografia
In caso di cancro del seno della madre, della figlia o della sorella. Frequenza secondo la valutazione clinica, fino ad un esame preventivo l'anno. La prima mammografia deve essere preceduta da un colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza, che va documentato.
La mammografia va effettuata da un medico specialista in radiologia medica.
La sicurezza degli apparecchi deve corrispondere alle linee direttrici UE del 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition).
e. Test di contrattura muscolare in vitro in esito alla diagnosi di una predisposizione all'ipertermia maligna Per persone che, durante un'anestesia, hanno presentato un episodio sospetto d'ipertermia maligna e per i consanguinei di primo grado di persone per le quali un'ipertermia maligna sotto anestesia è conosciuta ed è documentata una predisposizione all'ipertermia maligna.
In un centro riconosciuto dall'European Malignant Hyperthermia Group.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 14 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2755).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 21
832.112.31
Misura
Condizione
f. Consulenza
genetica,
indicazione
per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità dell'elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione a una malattia cancerogena ereditaria A pazienti e familiari di primo grado di pazienti affetti da: - una sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia
- poliposi del colon/forma attenuata di poliposi del colon
- sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC) - retinoblastoma.
Da parte di medici specializzati in medicina genetica o di membri del «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» dell'Istituto Svizzero per la Ricerca Applicata sul Cancro (SIAK) in grado di dimostrare di aver svolto una collaborazione scientifica con un medico specializzato in medicina genetica.
e70 Misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate: Misura
Condizione
a.71 Screening di: fenilchetonuria, galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo congenito, carenza di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD)
Per i neonati.
Analisi di laboratorio secondo l'Elenco delle analisi (EL).
b. Esame
ginecologico
preventivo,
compreso lo striscio I primi due anni: un esame ogni anno, compreso lo striscio. Successivamente, se i risultati sono normali, un esame ogni tre anni; altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica.
70 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).
Assicurazione contro le malattie 22
832.112.31
Misura
Condizione
c.72 Mammografia di diagnosi precoce Dai 50 anni, ogni due anni. Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l'ordinanza del 23 giugno 199973 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia. Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia.
Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità
Art. 13
Esami di controllo
In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal74): Misura
Condizione
a. Controlli
1.75Sette esami in caso di gravidanza normale
- Prima consultazione: anamnesi, esame clinico e vaginale e consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l'elenco delle analisi (EA).
- Ulteriori consultazioni: controllo del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie in secondo l'elenco delle analisi (EA).
2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica
b.76 Controllo agli ultrasuoni 72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).
73 RS
832.102.4
74
RS 832.10
75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 23
832.112.31
Misura
Condizione
1. In caso di gravidanza normale: un esame di routine tra la 11a e la 14a
settimana di gravidanza; un esame di routine tra la 20a e la 23a settimana di gravidanza Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev'essere documentato.
Effettuazione, secondo le «raccomandazioni relative agli esami con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SGUM), nella versione del 15 ottobre 2002, solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli esami ecografici in gravidanza (SGUM).
2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica.
Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza (SGUM) c.77 Esami preparto mediante cardiotocografia
In caso di gravidanza a rischio d.78 Amniocentesi, prelievo di villi coriali
Dopo approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che dev'essere autenticato nei casi seguenti: - donne a partire dai 35 anni d'età - donne d'età inferiore ai 35 anni,
presso le quali sussiste un rischio pari o superiore a 1:380 che il bambino sia affetto da una malattia esclusivamente genetica.
Analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA).
e. Controllo post-partum un esame Tra la sesta e la decima settimana postpartum: anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza compresa.
Art. 14
Preparazione al parto L'assicurazione assume un contributo di 100 franchi per un corso di preparazione al parto, eseguito in gruppo e diretto dalla levatrice.
77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
Assicurazione contro le malattie 24
832.112.31
Art. 15
Consulenza per l'allattamento 1
La consulenza per l'allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal79) è assunta dall'assicurazione se dispensata da una levatrice o da un infermiere con relativa formazione speciale.
2
La rimunerazione è limitata a tre sedute.
Art. 16
80
Le levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti: a. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettera a: 1. in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sei esami di controllo. Deve segnalare all'assicurata che una consultazione medica è indicata prima della sedicesima settimana di gravidanza, 2. in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice collabora con il medico. In caso di gravidanza patologica, la levatrice effettua le prestazioni secondo la prescrizione medica; b. nel corso di un esame di controllo, la levatrice può prescrivere un controllo agli ultrasuoni di cui all'articolo 13 lettera b; c. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15.
2
Le levatrici possono fare effettuare le necessarie analisi di laboratorio per le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere a ed e secondo una designazione separata nell'elenco delle analisi.
2
Possono anche effettuare a carico dell'assicurazione prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2. Queste prestazioni vanno effettuate dopo un parto a domicilio, un parto ambulatoriale o dopo l'uscita anticipata dall'ospedale oppure dalla casa per partorienti.
Capitolo 5: Cure dentarie
Art. 17
Malattie dell'apparato masticatorio L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal81). La condizione è che l'affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall'assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a. malattie
dentarie:
1. granuloma dentario interno idiopatico, 79
RS 832.10
80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).
81
RS 832.10
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 25
832.112.31
2. dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste); b. malattie del parodonto (parodontopatie): 1. parodontite
prepuberale,
2. parodontite giovanile progressiva, 3. effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c. malattie dei mascellari e dei tessuti molli: 1. tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2. tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3. osteopatie dei mascellari, 4. cisti (senza legami con elementi dentari), 5. osteomieliti dei
mascellari;
d. malattie dell'articolazione temporo-mandibolare e dell'apparato motorio: 1. artrosi dell'articolazione temporo-mandibolare, 2. anchilosi, 3. lussazione del condilo e del disco articolare; e. malattie del seno mascellare: 1. rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2. fistola oro-antrale;
f.
disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali: 1. sindrome dell'apnea del sonno, 2. turbe gravi di deglutizione, 3. asimmetrie cranio-facciali gravi.
Art. 18
Malattie sistemiche82 1
L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell'affezione: (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal83):
a.84 malattie del sistema sanguigno: 1. neutropenia,
agranulocitosi,
2. anemia
aplastica
grave,
3. leucemie, 4. sindromi mielodisplastiche (SMD), 5. diatesi emorragiche.
6. sindrome
pre-leucemica,
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
83
RS 832.10
84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
Assicurazione contro le malattie 26
832.112.31
7. granulocitopenia cronica,
8. sindrome del «lazy-leucocyte», 9. diatesi emorragiche;
b. malattie del metabolismo: 1. acromegalia, 2. iperparatiroidismo, 3. ipoparatiroidismo idiopatico,
4. ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina D);
c. altre
malattie:
1. poliartrite cronica con lesione ai mascellari, 2. morbo di Bechterew con lesione ai mascellari, 3. artrite psoriatica con lesione ai mascellari, 4. sindrome di Papillon-Lefèvre, 5. sclerodermia, 6. AIDS, 7. psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria;
d. malattie delle ghiandole salivari; e. …85 2
Le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.86
Art. 19
87
b. interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita; c. radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna; d. endocardite.
85 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923).
86
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).
88 RS
832.10
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 27
832.112.31
a89 Infermità congenite
1
L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso 2, se:90
a. le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età; b. le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal91 ma non all'assicurazione federale per l'invalidità (AI).
2
Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1: 1. displasia
ectodermale;
2. malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare);
3. condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria multipla);
4. disostosi
congenite;
5. esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un'operazione; 6. emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un'operazione;
7. difetti ossei del cranio; 8. sinostosi del cranio; 9. malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra); 10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi); 11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite; 12. miosite ossificante progressiva congenita; 13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina); 14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali; 15. fistole congenite del naso e delle labbra; 16.92 proboscide laterale; 17.93 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile trattarli definitivamente mediante una posa di corone; 89
Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).
90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2697).
91
RS 832.10
92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).
Assicurazione contro le malattie 28
832.112.31
18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni mascella ad esclusione dei denti del giudizio; 19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una cura a mezzo di apparecchi; 20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una cura o se: -
l'esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°); i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella;
21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più).
Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con un angolo ANB di 7° e più); 22. prognatismo inferiore congenito, quando l'esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di almeno -1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda dentizione si trovano in posizione d'occlusione incrociata o a martello, o quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno; 23. epulis dei neonati; 24. atresia delle coane (uni o bilaterale); 25. glossoschisi; 26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un'operazione della lingua;
27. cisti e tumori congeniti della lingua; 28.94 affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipo- o aplasie di tutte le grandi ghiandole salivari importanti);
94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 29
832.112.31
28a.95 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione (esclusi i denti del giudizio); l'assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all'anchilosi dei denti; 29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert);
30. emangioma cavernoso o tuberoso; 31. linfangioma congenito, se è necessaria un'operazione; 32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione);
33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe);
34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia);
35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia congenita);
36. epilessia congenita; 37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche); 38. paralisi e paresi congenite; 39. ptosi congenita della palpebra; 40. aplasia dei canali lacrimali; 41. anoftalmia; 42. tumori congeniti della cavità orbitale; 43. atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia; 44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare; 45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio); 46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di JafféLichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D); 47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo); 48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann);
95 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).
Assicurazione contro le malattie 30
832.112.31
49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);
50. neurofibromatosi; 51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe); 52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);
53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).
Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici
Art. 20
96
L'assicurazione assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di una malattia, consegnati previa prescrizione medica dai centri di consegna secondo l'articolo 55 OAMal e utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura.
a97 Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1
I mezzi e gli apparecchi sono definiti per metodi e per gruppo nell'allegato 2.
2
I mezzi e gli apparecchi che sono impiantati nel corpo o utilizzati da fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 LAMal98 nel quadro della loro attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non figurano nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva diagnosi o cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali. 3 L'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). È pubblicato di regola ogni anno.99 96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2007 3581).
97 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3581).
98 RS
832.10
99 L'elenco dei mezzi e degli apparecchi è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna e può essere consultato presso l'UFSP, assicurazione malattie e infortunio, 3003 Berna o mediante il seguente collegamento ipertestuale: http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/02874/index.html?lang=it.
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 31
832.112.31
Art. 21
100
La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'UFSP. L'UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi.
Art. 22
Limitazioni
L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o l'età degli assicurati.
Art. 23
Requisiti
Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.
Art. 24
Rimunerazione
1
I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.
2
Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato.
3
L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.
4
L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.
Capitolo 7:
Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio
Art. 25
Contributo alle spese di cure balneari L'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.
Art. 26
Contributo alle spese di trasporto 1
L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni 100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3581).
Assicurazione contro le malattie 32
832.112.31
idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile.
2
Il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.
Art. 27
Contributo alle spese di salvataggio Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese.
Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.
Capitolo 8: Analisi e medicamenti Sezione 1: Elenco delle analisi
Art. 28
101 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal102 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 3 sotto il titolo Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).103 2 L'elenco delle analisi non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). È pubblicato di regola ogni anno104.105 Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa
Art. 29
106 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal107 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 4 sotto il titolo di Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).
101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2430).
102 RS
832.10
103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).
104 L'elenco delle analisi è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna e può essere consultato presso l'UFSP, assicurazione malattie e infortunio, 3003 Berna o mediante il seguente collegamento ipertestuale:
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/02874/index.html?lang=it .
105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5401).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
107 RS 832.10
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 33
832.112.31
2
L'elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella RU né nella RS. Esso è diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.108 Sezione 3: Elenco delle specialità
Art. 30
Principio
1
Un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità se:109 a.110 ne sono dimostrati l'efficacia, il valore terapeutico e l'economicità; b.111 è stato omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
2
…112
a113 Domanda di ammissione 1
Una domanda di ammissione nell'elenco delle specialità deve contenere in particolare:
a. il preavviso di Swissmedic, in cui si comunicano la prevista omologazione ed i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare; b. l'informazione specializzata fornita a Swissmedic; bbis.114 in caso di preparati originali protetti da un brevetto: i numeri dei brevetti e i certificati protettivi complementari con la data di scadenza; c. le informazioni specializzate approvate all'estero, se il medicamento è già omologato all'estero; d. il riassunto della documentazione clinica inoltrato a Swissmedic; e. gli studi clinici più importanti; f.
i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell'articolo 35 e il prezzo d'obiettivo per la Comunità europea; g. una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a versare eventuali eccedenze all'istituzione comune ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal.
2
Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito l'informazione specializzata definitiva con l'indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d'obiettivo definitivo per la Comunità europea.
108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
112 Abrogato dal n. II 2 dell'O del DFI del 26 ott. 2001 (RU 2001 3397).
113 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
114 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).
Assicurazione contro le malattie 34
832.112.31
Art. 31
115
L'UFSP sottopone le domande di ammissione nell'elenco delle specialità alla Commissione federale dei medicamenti (Commissione), di regola in occasione della sua seduta. 2 La Commissione classifica ogni medicamento in una delle categorie seguenti: a. assoluta innovazione medico-terapeutica; b. progresso terapeutico;
c. diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti; d. nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo; e. inadeguato per l'assicurazione sociale malattie.
3
Alla Commissione non sono sottoposte le domande concernenti: a. nuove forme galeniche offerte allo stesso prezzo di una forma galenica paragonabile che figura già nell'elenco delle specialità;
b. medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic da un secondo richiedente giusta l'articolo 12 della legge del 15 dicembre 2000116 sugli agenti terapeutici, se il preparato originale figura già nell'elenco delle specialità; c. medicamenti in co-marketing, se il preparato di base figura già nell'elenco delle specialità.
4
Se Swissmedic ha già approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001117 sui medicamenti, l'UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata, che prevede la possibilità di presentare una domanda al più tardi 20 giorni prima della seduta della Commissione durante la quale verrà trattata.
5
...118
a119
Art. 32
120
Per la valutazione dell'efficacia, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.
115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
116 RS
812.21
117 RS
812.212.21
118 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
119 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).
120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 35
832.112.31
Art. 33
121
1
Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua composizione è valutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.
2
Per la valutazione del valore terapeutico, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.122
Art. 34
Economicità
1
.. 123
2
Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto: a. dei prezzi di fabbrica per la consegna praticati all'estero; b. dell'efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi;
c. del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi; d. di un premio all'innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta di un medicamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere a e b; in questo premio sono presi equamente in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo. 124 3
...125
Art. 35
126
Di regola, il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento, dedotta l'imposta sul valore aggiunto, non può superare il relativo prezzo medio di fabbrica per la consegna praticato in Stati con strutture economiche comparabili nel settore farmaceutico. L'UFSP procede al paragone con Stati in cui il prezzo di fabbrica per la consegna può essere determinato inequivocabilmente da disposizioni di autorità o di federazioni.
2
Gli Stati presi a paragone sono Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia e Austria. Si può eseguire il paragone con ulteriori Stati.127 121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
123 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
125 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
Assicurazione contro le malattie 36
832.112.31
3
Il prezzo di fabbrica per la consegna praticato negli Stati menzionati è comunicato all'UFSP dall'azienda responsabile della distribuzione del medicamento, che lo calcola in base ai regolamenti di autorità o di federazioni e lo fa attestare da un'autorità o da una federazione. Il prezzo è convertito in franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio calcolato dall'UFSP sull'arco di sei mesi.
a128 Parte propria alla distribuzione 1
Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al:
a. 12 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 879.99 franchi;
b. 7 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi;
c. 0 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.
2
Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a:
a. 4 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 4.99 franchi; b. 8 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 5 franchi e 10.99 franchi;
c. 12 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 11 franchi e 14.99 franchi;
d. 16 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 15 franchi e 879.99 franchi;
e. 60 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi; f. 240 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.
3
Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammonta all'80 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna.
4
La parte propria alla distribuzione è fissata in modo uniforme per tutti i fornitori.
L'UFSP può tenere conto di condizioni di distribuzione particolari.
b129 Riesame triennale delle condizioni di ammissione 1
Per il riesame di cui all'articolo 65d capoverso 1 OAMal, il titolare dell'omologazione deve presentare all'UFSP, entro il 31 agosto dell'anno del riesame, i seguenti documenti:
128 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
129 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 37
832.112.31
a. i prezzi in vigore il 1° luglio dell'anno del riesame in tutti gli Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2 confermati da una persona con diritto di firma competente per rappresentare il titolare dell'omologazione nel rispettivo Paese;
b. il numero di confezioni del medicamento vendute in Svizzera in tutte le sue forme di commercio successivamente al precedente riesame, per la determinazione della confezione con la maggiore cifre d'affari; c. dati aggiornati, con indicazione delle informazioni relative al preparato modificate rispetto al precedente riesame.
2
Una riduzione del prezzo entra in vigore il 1° novembre dell'anno del riesame.
Art. 36
Riesame dell'economicità durante i primi 15 anni130 1
L'UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d'aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni d'ammissione di cui agli articoli 32 a 35a.131 2 Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l'UFSP rifiuta la domanda.
3
La Commissione può proporre all'UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio all'innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte.
Art. 37
132
130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).
131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).
132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
Assicurazione contro le malattie 38
832.112.31
a133
b134 Estensione delle
indicazioni
Per il riesame di un preparato originale a seguito di un'estensione delle indicazioni giusta l'articolo 66 OAMal, il titolare dell'omologazione deve notificare all'UFSP la relativa decisione di omologazione e fornirgli i documenti giusta l'articolo 30a capoverso 1 lettere a-f e capoverso 2.
c135
d136 Portata e momento del riesame 1
I riesami giusta gli articoli 37-37c comprendono tutte le grandezze d'imballaggio, i dosaggi e le forme galeniche del preparato originale.
2
La data d'ammissione nell'elenco delle specialità della prima grandezza d'imballaggio, del primo dosaggio o della prima forma galenica di un preparato originale determina il momento del riesame.
Art. 38
Tasse
1
Per ogni domanda di nuova ammissione di un medicamento è riscossa una tassa di 2000 franchi per ogni forma galenica. La tassa ammonta a 2400 franchi se la domanda concerne un medicamento omologato nel corso di una procedura accelerata e se la domanda dev'essere trattata anche dall'UFSP con una procedura accelerata.137 2 Per ogni domanda d'aumento di prezzo, di estensione della limitazione, di modifica della dose della sostanza attiva o della grandezza dell'imballaggio come pure di riesame è riscossa una tassa di 400 franchi per ogni forma galenica.138 3 Per ogni altra decisione dell'UFSP è riscossa una tassa da 100 a 1600 franchi a seconda dell'entità delle spese.
4
Spese straordinarie, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiate in più.
5
Per ogni medicamento ammesso nell'elenco delle specialità e per ogni imballaggio ivi indicato va pagata una tassa annua di 20 franchi.
133 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).
134 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).
135 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 set. 2007 (RU 2007 4443 4633).
136 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).
137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 39
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Sezione 4:139 Aliquota percentuale dei medicamenti
a140 1 Per i medicamenti il cui prezzo massimo supera di almeno il 20 per cento la media dei prezzi massimi dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell'elenco delle specialità, l'aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia.
2
Per il calcolo della media del terzo meno caro, è determinante il prezzo massimo della confezione che raggiunge la cifra d'affari più elevata per dosaggio di una forma commerciale di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell'elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d'affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determinazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con il medesimo principio attivo.
3
La media del terzo meno caro è determinata il 1° novembre oppure al momento dell'ammissione del primo generico nell'elenco delle specialità.
4
Se allo scadere del brevetto il titolare dell'omologazione per un preparato originale o per un medicamento in co-marketing riduce in un'unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna adeguandolo al livello di prezzo del generico secondo l'articolo 65c capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si applica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un'aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia.
5
Se il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente, per motivi d'ordine medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile.
6
Il medico o il chiropratico informa il paziente dell'esistenza di almeno un generico figurante nell'elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.
Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioni Capitolo 1:141 …
Art. 39
139 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).
140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 feb. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 657). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
141 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).
Assicurazione contro le malattie 40
832.112.31
Capitolo 2: Scuole di chiropratica
Art. 40
1 Gli istituti seguenti sono riconosciuti siccome scuole di chiropratica ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a OAMal: a. Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b. Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c. Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d. Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA; e. National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f.
New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g. Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h. Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; i.
Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; j.
Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; k. Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.142 2
Oltre agli istituti menzionati al capoverso 1, in singoli casi i Cantoni possono riconoscere come equivalente un'altra scuola di chiropratica. I Cantoni esaminano la scuola e garantiscono l'equivalenza con gli istituti menzionati al capoverso 1.143 142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).
143 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 41
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Capitolo 3:144 …
Art. 41
Capitolo 4: Laboratori
Art. 42
Formazione e perfezionamento 1
È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.
2
È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento del diploma di assistente di laboratorio con formazione speciale superiore, rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, oppure di un diploma da quest'ultima riconosciuto equipollente.
3
È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quella riconosciuta dall'Associazione svizzera dei direttori di laboratorio d'analisi mediche (FAMH) in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica o microbiologia medica. Il Dipartimento federale dell'interno (dipartimento) decide l'equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.
4
…145
Art. 43
146
Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori:
a. il cui direttore attesta una formazione conformemente all'articolo 42 capoverso 1, riconosciuta per dirigere un laboratorio, e un perfezionamento ai sensi dell'articolo 42 capoverso 3 in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno;
b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un'autorizzazione dell'UFSP di eseguire esami genetici sull'essere umano.147
2
Singole analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno e 144 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 9 giu. 1999 (RU 1999 2517).
145 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 4 apr. 2007 (RU 2007 1367).
146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 apr. 2007 (RU 2007 1367). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo
Assicurazione contro le malattie 42
832.112.31
comprendente la genetica medica. I requisiti posti al perfezionamento necessario per le singole analisi sono definiti nell'elenco delle analisi mediante un suffisso.
Titolo 3: Disposizioni finali
Art. 44
Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:
a. l'ordinanza 2 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 16 febbraio 1965148 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di trattamento della tubercolosi; b. l'ordinanza 3 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 5 maggio 1965149 concernente l'esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi; c. l'ordinanza 4 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 30 luglio 1965150 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni; d. l'ordinanza 6 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 10 dicembre 1965151 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti; e. l'ordinanza 7 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1965152 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute; f. l'ordinanza 8 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 20 dicembre 1985153 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati riconosciute; g. l'ordinanza 9 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 18 dicembre 1990154 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute; h. l'ordinanza 10 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 19 novembre 1968155 concernente l'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità; i. l'ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989156 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute; 148 [RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II] 149 [RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891] 150 [RU 1965 612, 1986 1487 n. II] 151 [RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973] 152 [RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890] 153 [RU 1986 87] 154 [RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891] 155 [RU 1968 1463, 1986 1487] 156 [RU 1990 127, 1991 959, 1994 765]
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 43
832.112.31
k. l'ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988157 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.
Art. 45
158
Art. 46
Entrata in vigore159
1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
2
…160
3
…161
Disposizione finale della modifica del 17 novembre 2003162 I laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH non comprendente la genetica medica e che, prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, hanno già eseguito analisi ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 possono continuare ad eseguirle, a condizione che il direttore disponga di un attestato della FAMH che ne certifichi l'esperienza in genetica medica conformemente al punto 8.4 delle disposizioni transitorie del regolamento e del programma di perfezionamento per specialisti FAMH in analisi di laboratorio medico del 1° marzo 2001 (complemento «diagnostica DNA/RNA»)163.
Disposizione finale della modifica del 12 dicembre 2005164 Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell'aliquota percentuale previsto all'articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.
Disposizioni finali della modifica del 3 luglio 2006165 1
Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006 l'assunzione dei costi per la tomografia ad emissione di positroni (PET) è effettuata secondo l'allegato 1 numero 9.2 della versione del 9 novembre 2005166.167 157 [RU 1989 374, 1995 750 3688] 158 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088).
159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).
160 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 15 gen. 1996 (RU 1996 909).
161 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996 (RU 1996 1232).
162 RU
2003 5283
163 Non pubblicato nella RU. Questo regolamento con le disp. trans. può essere consultato presso l'UFSP, Schwarzenburgstr. 165, 3003 Berna.
164 RU
2006 21
165 RU
2006 2957
Assicurazione contro le malattie 44
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2
Per i trattamenti psicoterapeutici iniziati prima dell'entrata in vigore della presente modifica168 si applicano gli articoli 2 e 3 della versione del 29 settembre 1995169.
Disposizioni finali della modifica del 4 aprile 2007170 1
I direttori di laboratori che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 42 capoverso 3 e che secondo il diritto anteriore erano autorizzati ad eseguire determinate analisi speciali continuano ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007.171 2
Per le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007 si applica il diritto anteriore.
Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2007172 1
L'UFSP esamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 e i prezzi dei corrispettivi generici.
2
L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi degli imballaggi maggiormente venduti in Svizzera. L'azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante nel rispettivo Paese. L'azienda responsabile della distribuzione del corrispettivo generico non è tenuta a presentare all'UFSP alcun confronto di prezzi.
3
L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comunicare all'UFSP, entro il 30 novembre 2007, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2007. L'UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la consegna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2007.
4
L'UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se: 166 RU
2006 23
167 In vigore dal 1° lug. 2006.
168 La mod. entra in vigore il 1° gen. 2007.
169 RU
1995 4964
170 RU
2007 1367
171 La mod. entra in vigore il 1° apr. 2007.
172 RU
2007 4443
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 45
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a. il 1° ottobre 2007 il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale (valore originario) è superiore di più dell'8 per cento al prezzo calcolato secondo il capoverso 3;
b. fino al 30 novembre 2007 l'azienda non ha presentato domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino a un importo che superi dell'8 per cento al massimo il prezzo di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.
5
La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 è superiore al 30 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2008 con una riduzione di prezzo al 70 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2009, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3. Se la riduzione di prezzo su domanda calcolata secondo il capoverso 4 lettera b è superiore al 20 per cento del valore originario, l'azienda può chiedere per il 1° marzo 2008 una riduzione di prezzo all'80 per cento del valore originario e per il 1° gennaio 2009 una riduzione fino al livello di prezzo medio necessario secondo il capoverso 4 lettera b.
6
Se in base all'esame determina un nuovo prezzo per un preparato originale, l'UFSP adegua pure i prezzi dei corrispettivi generici secondo le disposizioni vigenti.
Disposizioni transitorie della modifica del 2 febbraio 2011173 1
In deroga all'articolo 38a capoverso 3, la media del terzo meno caro è determinata nel 2011 solo il 1° luglio e nel 2012 il 1° gennaio e il 1° novembre.
2
Per tutti i preparati originali e i medicamenti in co-marketing il cui prezzo di fabbrica per la consegna è stato ridotto prima del 1° luglio 2009 in un'unica volta al livello di prezzo del generico in vigore allo scadere del brevetto, l'aliquota percentuale secondo l'articolo 38a capoverso 1 è determinata il 1° luglio 2011.
173 RU
2011 657
Assicurazione contro le malattie 46
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Allegato 1174 (art. 1)
Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche Premessa Il presente allegato si basa sull'articolo 1 dell'ordinanza sulle prestazioni. Non
contiene quindi un'enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico o no dell'assicurazione. Nello stesso sono registrate: prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esaminati dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e i cui costi sono rimunerati, se del caso a determinate condizioni, oppure non rimunerati;
prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase di valutazione, ma i cui costi sono, a determinate condizioni, assunti in una determinata misura;
- prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di prestazioni qualificati.
174 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen.
2006 (RU 2006 23). Aggiornato dai n. II delle O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957), del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769), del 28 giu. 2007 (RU 2007 3581), del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839), del 26 giu. 2008 (RU 2008 3553), del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493), del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821), del 27 ott. 2009 (RU 2009 6083), del 14 giu. 2010 (RU 2010 2755), del 16 ago. 2010 (RU 2010 3559), del 2 dic. 2010 (RU 2010 5837) e del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2669).
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 47
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Indice delle materie dell'allegato 1 1
Chirurgia
1.1 In
generale
1.2
Chirurgia di trapianto 1.3 Ortopedia,
Traumatologia
1.4
Urologia e Proctologia 2
Medicina interna
2.1 In
generale
2.2
Malattie cardiovascolari, medicina intensiva 2.3
Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia 2.4 Medicina
fisica,
reumatologia
2.5 Oncologia 3
Ginecologia, ostetricia 4
Pediatria, psichiatria infantile 5
Dermatologia
6
Oftalmologia
7
Otorinolaringoiatria 8
Psichiatria
9
Radiologia
9.1 Radiodiagnostica 9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini 9.3
Radiologia intervenzionale e radioterapia 10
Medicina complementare 11
Riabilitazione
Indice alfabetico
Assicurazione contro le malattie 48
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Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
1 Chirurgia
1.1
In generale
Provvedimenti in
caso d'operazione al cuore
Sì
Sono
inclusi:
Cateterismo cardiaco; angiocardiografia, compresi i mezzi di contrasto; ibernazione artificiale; impiego del circuito artificiale cuore-polmone; impiego del «Cardioverter» come «Pace-maker», defibrillatore o
«Monitor»; conserve di sangue e sangue fresco; applicazione di una valvola cardiaca artificiale, compresa la protesi; applica-
zione del «Pace-maker», compreso l'apparecchio.
1.9.1967
Sistemi di stabilizzazione per operazioni
di bypass coronarico effettuate sul cuore
pulsante
Sì
Tutti i pazienti previsti per un'operazione di bypass.
Particolari vantaggi possono essere ottenuti nei casi seguenti:
- aorta gravemente calcificata; - insufficienza renale; - sindrome respiratorie ostruttive croniche;
- età avanzata (oltre i 70-75 anni).
Controindicazioni:
- vasi sanguigni profondi intramiocardici e vasi gravemente calcificati o molto sottili e diffusi (> 1,5 mm); - instabilità emodinamica peroperatoria a causa di manipolazioni del cuore o a causa di ischemia 1.1.2002
Ricostruzione
mammaria
operatoria
Sì
Per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione indicata dal profilo medico.
23.8.1984/
1.3.1995
Autotrasfusione
Sì
1.1.1991
Terapia dell'obesità con palloncino
intragastrico
No
25.8.1988
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 49
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Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia chirurgica
dell'obesità
Sì
Il paziente ha un indice di massa corporea (BMI) superiore a 35.
Un'adeguata terapia per ridurre il peso della durata di due anni non ha avuto successo.
Indicazione, esecuzione, garanzia della qualità e controlli successivi secondo le direttive sulla terapia chirurgica dell'obesità (Richtlinien zur operativen Behandlung von Übergewicht, solo in tedesco) dello Swiss Study Group for Morbid Obesity (SMOB) del 9.11.2010175.
Esecuzione in centri che, sulla base della loro organizzazione e del personale, sono in grado di osservare le direttive dello SMOB del 9.11.2010 per la terapia chirurgica dell'obesità. Si suppone che i centri
certificati dallo SMOB soddisfino tale condizione. Se l'intervento deve essere eseguito in un centro non certificato dallo SMOB va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.
1.1.2000/
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2007/
1.7.2009/
1.1.2011
Terapia a base di
radiofrequenza per il trattamento delle
varici
No In
valutazione
1.7.2002
Trattamento laser
endovasale di varici No
1.1.2004
1.2 Chirurgia di trapianto
Trapianto renale isolato
Si
Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento per eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2
della legge federale dell'8 ottobre 2004176 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti) e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 16 marzo 2007177 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti).
È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.
25.3.1971/
23.3.1972/
1.8.2008
Trapianto cardiaco
isolato
Sì
In caso di affezioni cardiache gravi e incurabili, quali la cardiopatia ischemica, la cardiomiopatia idiopatica, le malformazioni cardiache e l'aritmia maligna.
31.8.1989
175 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 176 RS
810.21
177 RS
810.211
Assicurazione contro le malattie 50
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Trapianto isolato
del polmone
(proveniente da
donatore deceduto)
Sì
Stadio terminale di una malattia polmonare cronica.
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di Ginevra in collaborazione con il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.
1.1.2003
Trapianto
cuore-polmone
No
31.8.1989/
1.4.1994
Trapianto isolato
del fegato
Sì
Esecuzione in un centro che disponga dell'infrastruttura e dell'esperienza necessarie (mediamente 10 trapianti di fegato all'anno).
31.8.1989/
1.3.1995
Trapianto del fegato da donatore vivo
Si
In
valutazione
Le spese vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra.
1.7.2002/
1.1.2003/
1.1.2005/
1.7.2005/
1.7.2008 bis
31.12.2011
Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2
della legge sui trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui trapianti.
È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.
I fornitori di prestazioni devono presentare all'UFSP un registro di valutazione
coerente con un rapporto annuale (monitoraggio: numero di casi,
indicazione, decorso presso i riceventi/ i donatori, costi globali per riceventi e per donatori separatamente).
Trapianto simultaneo del pancreas e
del rene
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.
1.1.2003
Trapianto del
pancreas dopo un
trapianto del rene
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2010
Trapianto isolato
del pancreas
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
31.8.1989/
1.4.1994/
1.7.2002/
1.7.2010
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 51
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Trapianto
simultaneo delle
Isole di Langerhas e del rene
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2010
Trapianto delle Isole di Langerhans dopo
un trapianto del rene Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2010
Allotrapianto isolato delle Isole di
Langerhans
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2002/
1.7.2010
Autotrapianto
isolato delle Isole di Langerhans
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2002/
1.7.2010
Trapianto isolato
dell'intestino tenue Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2002/
1.7.2010
Trapianto
simultaneo del
fegato e
dell'intestino tenue e trapianto
multiviscerale
Sì
Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al
registro di SwissTransplant.
1.7.2002/
1.7.2010
Trapianto con
epidermide autologa di coltura
(cheratinociti)
Sì
Adulti:
- bruciature del 70 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature profonde del 50 % o più della superficie totale del corpo.
Bambini:
- bruciature del 50 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature del 40 % o più della superficie totale del corpo.
1.1.1997/
31.12.2001
Trattamento di ferite di difficile guarigione con espianti di
pelle coltivata
Sì
Con equivalenti di pelle autologa o allogenica ammessi secondo le corrispondenti prescrizioni di legge.
Dopo una terapia conservativa eseguita a regola d'arte che non ha avuto successo.
Indicazione per la scelta del metodo o del prodotto secondo le «Direttive per l'impiego di cute equivalente in caso di ferite di difficile guarigione» del 1° aprile 2008 della Società svizzera di dermatologia e venereologia e della Schweizerische
Gesellschaft für Wundbehandlung178.
1.1.2001/
1.7.2002/
1.1.2003/
1.4.2003/
1.1.2004/
1.1.2008/
1.8.2008
178 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 52
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Esecuzione in centri certificati dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft
für Wundbehandlung.
Se il trattamento deve essere eseguito in un centro non certificato dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.
1.3 Ortopedia, Traumatologia
Terapia di difetti di portamento
Sì
Prestazione
obbligatoria per provvedimenti unicamente terapeutici, ossia solo se
risultano radiologicamente manifeste modifiche di struttura o malformazioni della colonna vertebrale. I provvedimenti profilattici aventi lo scopo d'impedire modifiche imminenti dello scheletro, segnatamente la ginnastica speciale per rafforzare una schiena debole, non sono a carico dell'assicurazione malattia.
16.1.1969
Terapia dell'artrosi con iniezione
intraarticolare di un lubrificante
artificiale
No
25.3.1971
Terapia dell'artrosi con iniezione
intraarticolare di
teflon o silicone
come
«lubrificante»
No
12.5.1977
Terapia dell'artrosi con iniezione di
soluzione mista
contenente olio allo iodoformio
No
1.1.1997
Terapia mediante
onde d'urto
extracorporee
(litotripsia) applicata all'apparato
locomotore
No In
valutazione
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2002
Terapia ad onde
d'urto radiali
No
1.1.2004
Protezione delle
anche per prevenire le fratture del collo del femore
No
1.1.1999/
1.1.2000
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 53
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Osteochondrale
Mosaicplasty per
coprire lesioni del tessuto osseo e
cartilagineo
No
1.1.2002
Trapianto autologo
di chondrociti
No
1.1.2002/
1.1.2004
Viscosupplemento
per il trattamento
della gonartrosi
No
1.7.2002/
1.1.2003/
1.1.2004/
1.1.2007
Chifoplastica a
palloncino per il
trattamento di
fratture vertebrali Sì
Fratture
recenti
e dolorose del corpo vertebrale che non rispondono al trattamento analgesico e che evidenziano
deformità tali da richiedere una correzione.
Indicazioni secondo le linee guida della Società svizzera di chirurgia spinale del 23.9.2004179.
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2008/
1.1.2011
Esecuzione
dell'intervento solo da parte di un operatore qualificato. Si suppone che gli operatori certificati dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati. Se l'intervento deve essere eseguito da un
operatore non certificato dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di
fiducia.
I fornitori di prestazioni tengono un registro nazionale gestito dall'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di Berna.
Gel di piastrine
per protesi totale
del ginocchio
No
1.1.2006
Impianto meniscale
di collagene
No
1.8.2008
Meniscotomia al
laser
No
1.1.2006
179 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 54
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
1.4 Urologia e Proctologia
Uroflowmetria (misurazione del
flusso urinario
mediante la
registrazione di
curve)
Sì
Limitata agli adulti.
3.12.1981
Litotripsia renale
extra-corporea
mediante onde
d'urto (abbreviazione in tedesco:
ESWL),
frantumazione dei
calcoli renali
Sì
Indicazioni:
L'ESWL è indicato in caso di a. litiasi del bacinetto, b. litiasi dei calici renali, c. litiasi dell'uretere, se la terapia conservativa non ha avuto successo e se a causa della posizione, della forma e della dimensione del calcolo, la sua eliminazione spontanea è improbabile.
22.8.1985/
1.8.2006
Gli elevati rischi dovuti alla particolare posizione del paziente durante la narcosi esigono una vigilanza anestesiologica appropriata (formazione speciale dei medici e paramedici, nonché adeguati apparecchi di controllo).
Terapia chirurgica
delle turbe
dell'erezione
- protesi del pene No 1.1.1993/ 1.4.1994
- chirurgia di rivascolarizzazione
No 1.1.1993/
1.4.1994
Applicazione di uno sfintere artificiale
Sì
Incontinenza
grave
31.8.1989
Terapia al laser dei tumori vescicali o
del pene
Sì
1.1.1993
Embolizzazione
terapeutica della
varicocele testicolare
- mediante sclerotizzazione o ap-
plicazione di
coils
Sì
1.3.1995
- mediante balloons o microcoils
No 1.3.1995
Prostatectomia
transuretrale
mediante laser agli ultrasuoni
No
1.1.1997
Terapia transuretrale a microonde ad alta
energia (TTM-AE)
No
1.1.2004
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 55
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Elettroneuromodulazione dei nervi
spinali sacrali
mediante apparecchio impiantato per
la terapia
dell'incontinenza
urinaria e delle turbe dello svuotamento
della vescica
Si
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
In un'istituzione riconosciuta che disponga di un'unità d'urodinamica atta a realizzare una valutazione urodinamica completa, come pure di un'unità di neuromodulazione per la valutazione della funzione dei
nervi periferici (test PNE).
Dopo insuccesso di trattamenti conservatori (compresa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE)
positivo.
1.7.2000/
1.7.2002/
1.1.2005/
1.1.2008
Elettroneuromodulazione dei nervi
spinali sacrali
mediante apparecchio impiantato per
la terapia
dell'incontinenza
fecale
Si
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
In un'istituzione riconosciuta, che disponga di una unità di manometria anorettale in
grado di realizzare una completa valutazione manometrica, così come di una unità
di valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE). Dopo fallimento di terapie conservative e/o chirurgiche (inclusa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE) positivo.
1.1.2003/
1.1.2008
Trattamento della
vescica iperattiva
neurogena mediante
iniezione cistoscopica di tossina
botulinica di tipo A nella parete
vescicale
No
1.1.2007/
1.8.2008
Stent urologici
Sì
Se un intervento chirurgico è controindicato per comorbidità, per gravi limita-
zioni fisiche o per motivi tecnici.
1.8.2007
Ultrasuoni concentrati ad alta intensità
(HIFU) per il
trattameno del
carcinoma della
prostata
No …
1.7.2009
Vaporizzazione
transuretrale e
fotoselettiva della prostata con il laser (PVP)
Sì
In caso di sindrome sintomatica di ostruzione della prostata.
1.7.2011
Assicurazione contro le malattie 56
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
2 Medicina
interna
2.1
In generale
Terapia con
iniezione di ozono
No
13.5.1976
Terapia con
ossigeno iperbarico Sì
In casi di:
- lesioni attiniche croniche o tardive; 1.4.1994
- osteomielite acuta della mascella; 1.9.1988
- osteomielite cronica; - sindrome diabetica del piede stadio ≥2B secondo la classificazione di WagnerArmstrong;
1.7.2011
- malattia da decompressione, nella misura in cui non è soddisfatta la definizione di infortunio. All'estero se il
trasporto alla più vicina camera iperbarica in Svizzera non può essere eseguita
in modo sufficientemente rapido o con la debita prudenza. Nei centri che soddisfano le «Informazioni per i servizi
d'emergenza» del Divers Alert Network (DAN) e della REGA180.
1.1.2006/
1.7.2011
Celluloterapia a base di cellule fresche
No
1.1.1976
Sierocitoterapia
No 3.12.1981
Terapia dell'obesità Sì - Eccedenza rispetto al peso ideale del 20 per cento o più.
7.3.1974
- Malattia concomitante che può essere proficuamente influenzata da una riduzione di peso.
- con anfetamine e
loro derivati
No 1.1.1993
- con ormoni
tiroidei
No 7.3.1974
- con diuretici
No 7.3.1974
- con iniezioni di
coriogonadotropina
No 7.3.1974
Emodialisi
(«Rene artificiale») Sì
1.9.1967
Emodialisi a
domicilio
Sì
27.11.1975
Dialisi peritoneale Sì 1.9.1967
Nutrizione enterica a domicilio
Sì
Se senza impiego di sonda è esclusa una sufficiente nutrizione per via orale.
1.3.1995
Nutrizione enterica senza sonda a
domicilio
No
1.7.2002
180 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 57
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Nutrizione
parenterale a
domicilio
Sì
1.3.1995
Insulinoterapia con pompa a perfusione
continua
Sì
Rimunerazione delle spese di noleggio della pompa alle condizioni seguenti: - il paziente soffre di diabete estremamente labile;
27.8.1987
1.1.2000
- l'affezione non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno mediante iniezioni multiple;
- l'indicazione della terapia con la pompa e l'assistenza del paziente è determinata e assicurata da un centro qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia, da un medico specialista con
prassi privata.
Perfusione parenterale di antibiotici
con pompa
(ambulatoriamente)
Sì
1.1.1997
Plasmaferesi Sì
Indicazioni:
25.8.1988
- Sindrome d'iperviscosità.
- Malattie del sistema immunitario, se la plasmaferesi si è rivelata efficace, in particolare in caso di: - miastenia grave
- porpora trombotica trombocitopenica - anemia emolitica immune - leucemia
- sindrome di Goodpasture - sindrome di Guillain-Barré - avvelenamenti acuti - ipercolesterolemia familiare omozigota.
LDL-Aferesi
Sì In
caso
di
ipercolesterolemia familiare omozigota.
Realizzato in un centro che ha l'infrastruttura e l'esperienza richieste.
25.8.1988/
1.1.2005
No
In caso di ipercolesterolemia familiare eterozigota.
1.1.1993/
1.3.1995
1.1.2005
No
In caso di ipercolesterolemia refrattaria alla terapia.
1.1.2007
Assicurazione contro le malattie 58
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Trapianto di
protogenociti
ematopoietici
In centri qualificati secondo l'organo di certificazione STABMT (Gruppo di lavoro SwissTransplant für Blood and Marrow Transplantation).
Esecuzione secondo le prescrizioni del «The Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE)» e della «Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (Fact)»: «FACT-JACIE International Standards For Cellular Therapy Product Collection, Processing and Administration.
Fourth edition» dell'ottobre 2008181.
Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2
della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 16 marzo 2007sui trapianti.
È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.
1.8.2008/
1.1.2011
- autologo
Sì
- linfomi
- leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide acuta - mieloma multiplo.
1.1.1997
Sì
Nel quadro di studi clinici: - sindrome mielodisplastica - neuroblastoma
- medulloblastoma
- leucemia mieloide cronica - carcinoma del seno
- carcinoma germinale - carcinoma ovarico
- sarcoma di Ewing
- sarcoma dei tessuti molli - tumore di Wilms
- rabdomiosarcoma
- tumore solido raro del bambino.
1.1.2002/
1.1.2008
fino al
31.12.2012
Sì
In
studi
clinici
prospettici multicentrici controllati:
- nel caso di malattie auto-immuni.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia.
1.1.2002/
1.1.2008
fino al
31.12.2012
181 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 59
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
No
- recidiva di leucemia mieloide acuta - recidiva di leucemia linfatica acuta - carcinoma del seno con metastasi ossee avanzate
- carcinoma bronchiale a piccole cellule - malattie congenite.
1.1.1997/
1.1.2008
- allogeno
Sì
In caso di:
- leucemia mieloide acuta - leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide cronica - sindrome mielodisplastica - anemia aplastica
- deficienze immunitarie e Inborn errors - talassemia e anemia drepanocitica (donatore: fratello o sorella con identico HLA).
1.1.1997
Sì
Nel quadro di studi clinici: - mieloma multiplo
- malattie linfatiche (linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica)
- carcinoma renale.
1.1.2002/
1.1.2008
fino al
31.12.2012
Sì
In
studi
clinici
prospettici multicentrici controllati:
- malattie auto-immuni.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia.
1.1.2002/
1.1.2008
fino al
31.12.2012
No In
caso
di:
- tumori solidi
- melanoma.
1.1.1997/
1.1.2008
No In
valutazione
- carcinoma del seno.
1.1.2002/
1.1.2008
Litotripsia dei
calcoli biliari
Sì
Calcoli
biliari
intraepatici; calcoli biliari extraepatici nella regione del pancreas e del coledoco.
1.4.1994
Litotripsia
dei
calcoli
della cistifellea, se il paziente non è operabile (esclusa anche la colecistectomia laparoscopica).
Assicurazione contro le malattie 60
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Polisonnografia
Poligrafia
Sì
In caso di forte sospetto di: - apnea del sonno
- movimento periodico delle gambe nel sonno
- narcolessia, se la diagnosi clinica è incerta
- parasonnia grave (ad es. distonia epilettica notturna o comportamento violento durante il sonno), se la diagnosi è incerta e se ne risultano conseguenze terapeutiche.
Indicazione e esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 6 settembre
2001 della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia182.
1.3.1995/
1.1.1997/
1.7.2002
No
Esame di routine dell'insonnia passeggera e cronica, della fibrositis e Chronic fatigue syndrome.
1.1.1997
No In
valutazione
In caso di forte sospetto di: - turbe nell'addormentarsi e del sonno, se la diagnosi iniziale è incerta e se la terapia del comportamento o medicamentosa è senza successo
- turbe persistenti del ritmo circadiano, quando la diagnosi clinica è incerta.
1.1.1997/
1.1.2002/
1.4.2003
No
Fratelli e sorelle di lattanti morti di Sudden Infant Syndrome (SIDS).
1.7.2011
Poligrafia
Sì
In caso di forte sospetto di apnea del sonno
Esecuzione: medici specializzati (FMH pneumologia) in poligrafia respiratoria con esperienza pratica secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 6 settembre 2001183.
1.7.2002/
1.1.2006
Misura della melatonina nel siero
No
1.1.1997
Multiple Sleep
Latency test
Sì
Indicazione
ed
esecuzione in centri qualificati, secondo le «Richtlinien zur Zertifizierung von 'Zentren für Schlafmedizin' zur Durchführung von Polysomno-
graphien» della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999184.
1.1.2000
182 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 183 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 184 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 61
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Maintenance of
Wakefullness Test
Sì
Indicazione
ed
esecuzione in centri qualificati, secondo le «Richtlinien zur Zertifizierung von 'Zentren für Schlafmedizin' zur Durchführung von Polysomno-
graphien» della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999185.
1.1.2000
Actigrafia
Sì Indicazione
ed esecuzione in centri qualificati, secondo le «Richtlinien zur Zertifizierung von 'Zentren für Schlafmedizin' zur Durchführung von Polysomno-
graphien» della Società svizzera di ricerca sul sonno,medicina del sonno e cronobiologia del 1999186.
1.1.2000
Test respiratorio
all'urea 13C per
Helicobacter-pylori Sì
16.9.1998/
1.1.2001
Vaccinazione con
cellule dendritiche per il trattamento del melanoma in stadio
avanzato
No In
valutazione
1.7.2002
Trattamento
fotodinamico con
estere metilico
dell'acido
aminolevulinico
Sì
Pazienti con cheratosi attinica, carcinomi basocellulari, morbo di Bowen e carcinomi spinocellulari con spessore sottile 1.7.2002
Calorimetria e/o
misura della densità corporea nella
terapia dell'obesità No
1.1.2004
Endoscopia con
capsula
Sì
Per
esame
dell'intestino tenue nel tratto che va dal legamento del Treitz fino alla valvola ileocecale in caso di: 1.1.2004/
1.1.2006
- emorragie di causa ignota; - malattie infiammatorie croniche dell'intestino tenue.
In seguito a gastroscopia e colono-scopia con esito negativo.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Fotoforesi
extracorporea
Sì
In caso di linfoma T-Zell cutaneo (SézarySyndrom).
1.1.1997
No
- In caso di Graft-Versus-Host-Disease.
- In caso di trapianto di polmoni.
1.1.2009
185 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 186 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 62
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
2.2
Malattie cardiovascolari, medicina intensiva Insufflazione di
ossigeno
No
27.6.1968
Pressomassaggio
sequenziale
peristaltico
Sì
27.3.1969/
1.1.1996
Registrazione dell'ECG per telemetria
Sì
Sono da prendere in considerazione, quali indicazioni, soprattutto i disturbi del ritmo e della trasmissione, i disturbi della circolazione sanguigna del miocardio (malattie
delle coronarie). L'apparecchio può servire anche a sorvegliare l'efficacia della terapia.
13.5.1976
Sistema impiantabile per la registrazione
di un elettrocardiogramma
sottocutaneo
Sì
Secondo le «Richtlinien zur Therapie von Herzrhytmusstörungen mit Herzschrittmachern, implantierbaren Defibrillatoren und
perkutaner Katheterablation» del Gruppo di lavoro «Stimolazione cardiaca ed elettrofisiologica» della Società svizzera di cardiologia del 26 maggio 2000187.
1.1.2001
Sorveglianza telefonica dei pazienti con
stimolatore cardiaco (Pace-maker)
No
12.5.1977
Sorveglianza a
distanza di pazienti e impianti cardiologici No
1.7.2010
Applicazione di un
defibrillatore
Sì
31.8.1989
PTCA mediante
pompa-pallone
intraaortale
Sì
1.1.1997
Rivascolarizzazione transmiocardica per
laser
No In
valutazione
1.1.2000
Terapia di risincronizzazione cardiaca
sulla base di uno
stimolatore cardiaco tricamerale, impianto e sostituzione del
aggregato
Sì
In caso di insufficienza cardiaca cronica severa refrattaria al trattamento farmacologico e con desincronizzazione cardiaca.
Alle condizioni seguenti: - Insufficienza cronica severa (NYHA III o IV) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra ≤ 35 % malgrado tratta-
mento medico adeguato 1.1.2003/
1.1.2004
- Blocco di branca sinistro con QRS largo ≥ 130 millisecondi 187 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 63
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Le analisi e l'impianto potranno essere eseguiti esclusivamente in un centro cardiologico qualificato dotato di un gruppo interdisciplinare con le competenze richieste in elettrofisiologia cardiaca e dell'infrastruttura necessaria (ecocardiografia, programmatore esterno, laboratorio
di cateterismo cardiaco).
Brachiterapia
intracoronarica
No In
valutazione
1.1.2003
Impianto di stent
coronarici rivestiti Sì
1.1.2005
2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia
Massaggi in caso di paralisi consecutiva
ad affezioni del
sistema nervoso
centrale
Sì
23.3.1972
Potenziali evocati
visuali nell'ambito di esami neurologici
speciali
Sì
15.11.1979
Elettrostimolazione del midollo spinale
mediante applicazionedi un sistema
di
neurostimolazione
Sì
Terapia di dolori gravi specialmente di tipo di deafferentazione (algoallucinosi), status dopo ernia del disco con aderenze delle radici e corrispondente perdita di sensibilità nei dermatomi, causalgie e in particolare dolori provocati da fibrosi del plesso dopo irradiazione (carcinoma del seno), se esiste una precisa indicazione e se è stato effettuato un test mediante elettrodo percutaneo. Il
cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.
21.4.1983/
1.3.1995
Elettrostimolazione delle strutture
cerebrali profonde
mediante
applicazione di un
sistema di
neurostimolazione
Sì
Terapia
di
dolori
cronici gravi di tipo di deafferentazione d'origine centrale (ad. es. lesioni del midollo spinale e lesioni cerebrali, lacerazione intradurale del nervo) se esiste una stretta indicazione e se è stato effettuato un test con elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.
Distonia grave con insufficiente controllo dei sintomi mediante la terapia medicamentosa. Accertamenti ed esecuzione in centri
specializzati che dispongono delle necessarie infrastrutture (neurochirurgia stereotas-
sica, neurologia specializzata in disturbi locomotori, neuroradiologia).
1.3.1995/
1.7.2011
Assicurazione contro le malattie 64
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Operazioni con
metodo stereotassico per la terapia del
morbo di Parkinson
cronica e refrattaria ai trattamenti non
chirurgici (lesioni per radiofrequenza e
stimolazioni
croniche nel
pallidum, talamo e
subtalamo)
Sì
Diagnosi stabilita di un morbo di Parkinson idiopatico. Progressione dei sintomi
su un minimo di due anni.
Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergico (fenomeni off, fluttuazioni on/off, dischinesie on).
Accertamenti ed esecuzioni in centri specializzati che dispongono delle necessarie infrastrutture (neurochirurgia funziona-
le, neurologia, neuroradiologia).
1.7.2000
Operazione con
metodo stereotassico (lesioni provocate da radiofrequenza e stimolazione cronica
nel talamo) per la
terapia del tremore cronico non causato
dal morbo di Parkinson e refrattario ai
trattamenti non
chirurgici
Sì
Diagnosi
stabilita
di un tremore cronico non causato dal morbo di Parkinson, progressione dei sintomi su un minimo di due anni; controllo insufficiente dei sintomi mediante terapia medicamentosa.
Accertamenti ed esecuzione in centri specializzati, che dispongono della necessaria infrastruttura (neurochirurgia funzio-
nale, neurologia, elettrofisiologia neurologica, neuroradiologica).
1.7.2002
Elettroneurostimolazione transcutanea
(abbreviazione in
tedesco: TENS)
Sì
Se il paziente utilizza personalmente lo stimolatore TENS, l'assicuratore gli rimborsa le spese di noleggio dell'apparecchio alle condizioni seguenti:
- il medico o, su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l'efficacia del
TENS sul paziente e averlo istruito circa l'uso dello stimolatore; 23.8.1984
- il medico di fiducia deve aver confermato che l'autoterapia praticata dal
paziente è indicata; - l'indicazione è data segnatamente nei casi seguenti:
- dolori derivanti da un neuroma; p. es. dolori localizzati che possono insorgere con pressione nel settore delle membra amputate (monconi), - dolori che possono essere provocati o accresciuti con stimolazione (pressione, estensione o stimolazione elet-
trica) di un punto nevralgico: p. es.
dolori sotto forma di sciatica o le sindromi della spalla e del braccio, - dolori provocati da compressione dei nervi; p. es. dolori irradianti persistenti dopo operazione dell'ernia del
disco o del canale carpale.
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 65
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia con
baclofene con
applicazione di un
dosatore di
medicamenti
Sì
In caso di spasticità resistente alla terapia
1.1.1996
Terapia intratecale di dolori cronici
somatici con
applicazione di un
dosatore di
medicamenti
Sì
1.1.1991
Potenziali evocati
motori come esame
neurologico
specializzato
Sì
Diagnosi di malattie neurologiche.
L'esaminatore responsabile è titolare del certificato di capacità risp. dell'attestato di formazione complementare in elettroencefalografia o in elettroneuromiografia della
Società svizzera di neurofisiologia clinica.
1.1.1999
Resezione curativa
di focolai
epilettogeni
Sì
Indicazioni:
- Prova dell'esistenza di un'epilessia focale.
- Gravi menomazioni causate dall'epilessia.
- Resistenza alla farmacoterapia.
- Accertamenti ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia, di
esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postope-
ratori.
1.1.1996/
1.8.2006
Chirurgia palliativa dell'epilessia
mediante:
- commisurotomia
- operazione
sub-appiale
multipla secondo
Morell-Whisler
- stimolazione del
nervo vago
Sì
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Se le investigazioni dimostrano che la chirurgia curativa dell'epilessia focale non è indicata e che un metodo palliativo permette un miglior controllo delle crisi e un miglioramento della qualità della vita.
1.1.1996/
1.7.2002/
1.1.2005/
1.8.2006/
1.1.2009
Accertamenti
in
un
centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia, di esperienza
chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori.
Operazione risp.
decompressione al
laser dell'ernia
discale
No
1.1.1997
Assicurazione contro le malattie 66
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia
elettrotermica
intradiscale
No
1.1.2004
Crineurolisi
No
Cura dei dolori delle articolazioni intervertebrali lombari.
1.1.1997
Denervazione delle
faccette mediante
radiofrequenza
No
1.1.2004/
1.1.2005
Spondilodesi
con gabbie
intersomatiche o
trapianto osseo
Sì
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
- Instabilità della colonna vertebrale con ernia discale, recidiva di ernia discale o stensi per pazienti con sindrome vertebrale o radicolare invalidante, resistente
al trattamento conservativo, causata da patologie degenerative e instabilità della colonna vertebrale verificate clinicamente e radiologicamente.
- Dopo insuccesso di una spondilodesi posteriore con il sistema di viti pedicolari.
1.1.1999/
1.1.2002/
1.7.2002/
1.1.2004
Protesi del disco
intervertebrale
Sì
In
valutazione
Malattia sintomatica degenerativa del disco intervertebrale della colonna vertebrale a livello cervicale e lombare.
Mancato successo di una terapia conservativa della durata di tre mesi (cervicale) o di
sei mesi (vertebre lombari) - ad eccezione di pazienti che presentano malattie degenerative della colonna vertebrale a livello
cervicale o lombare, i quali soffrono di dolori incontrollabili nonostante siano sottoposti a terapie ospedaliere o presentano disfunzioni neurologiche progressive,
nonostante venga applicata una terapia conservativa.
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2008/
1.1.2009/
1.7.2009/
1.1.2011
fino al
31.12.2011
- Degenerazione di 2 segmenti al massimo
- Degenerazione minima degli altri segmenti contigui
- Nessuna artrosi primaria delle faccette articolari (livello lombare) - Nessuna cifosi primaria segmentale (livello cervicale)
- Osservanza delle controindicazioni generali.
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 67
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Esecuzione
dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurgi certificati dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati. Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non certificato dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente
richiesto il consenso del medico di fiducia. I fornitori di prestazioni tengono un registro nazionale gestito dall'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di Berna.
Stabilizzazione
intraspinale e
dinamica della
colonna vertebrale
(p.es. del tipo
DIAM)
Sì
In
valutazione
Esecuzione dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurgi certificati dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati. Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non certificato dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente
richiesto il consenso del medico di fiducia. 1.1.2007/
1.1.2008/
1.1.2009/
1.7.2009/
1.1.2011
fino al
31.12.2011
I fornitori di prestazioni tengono un registro nazionale gestito dall'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di Berna.
Assicurazione contro le malattie 68
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Stabilizzazione
dinamica della
colonna vertebrale
(p.es. del tipo
DYNESIS)
Sì
In
valutazione
Esecuzione dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurgi certificati dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati. Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non certificato dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente
richiesto il consenso del medico di fiducia.
I fornitori di prestazioni tengono un registro nazionale gestito dall'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di Berna.
1.1.2007/
1.1.2008/
1.1.2009/
1.7.2009/
1.1.2011
fino al
31.12.2011
Anestesia generale
volta a consentire
interventi diagnostici o terapeutici (incl.
interventi di
medicina dentaria)
Sì
Nel caso in cui interventi diagnostici e terapeutici fossero possibili solo sotto anestesia a causa di gravi disabilità mentali e fisiche.
1.7.2010
Terapia neurale
locale
Sì
1.7.2011
Terapia neurale
segmentale
Sì
1.7.2011
2.4
Medicina fisica, reumatologia Terapia dell'artrosi
con iniezioni
intraarticolari di un lubrificante
artificiale
No
25.3.1971
Terapia dell'artrosi con iniezioni intraarticolari di teflon o
silicone come
«lubrificante»
No
12.5.1977
Sinoviortesi
Sì
12.5.1977
Terapia al low-levellaser
No
1.1.2001
2.5 Oncologia Terapia del cancro con pompa a
perfusione
(chemioterapia)
Sì
27.8.1987
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 69
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia al laser per chirurgia minimale
palliativa
Sì
1.1.1993
Perfusione isolata
delle membra con
ipertermia e TumorNecrosis-Factors
(TNF)
Sì
In caso di melanomi maligni con esclusiva invasione di un'estremità. In caso di sarcomi delle parti molli con esclusiva invasione di un'estremità.
In centri specializzati con esperienza nella terapia interdisciplinare di melanomi e sarcomi estesi con questo metodo. La terapia è effettuata da un team di chirurghi oncologici, chirurghi vascolari, ortopedisti, anestesisti e
specialisti in medicina intensiva.
La terapia deve essere effettuata in sala operatoria, sotto anestesia totale e controllo continuo mediante catetere Swan-
Ganz.
1.1.1997/
1.1.2001
No
In caso di melanomi e sarcomi con: - invasione o infiltrazione delle radici delle estremità (ad es. invasione inguinale);
- metastasi a distanza.
1.1.2001
Immunoterapia
specifica attiva
nell'ambito del
trattamento
adiuvante del
carcinoma del
colon in stadio II
No
1.8.2007
Low-dose-ratebrachiterapia
Sì
Con semi di Iodio125 o semi di Palladio 103.
In caso di carcinoma della prostata localizzato, con basso o medio rischio di recidiva
e
- aspettativa di vita > cinque anni - nessuna TUR-P eseguita in precedenza volume della prostata < 60 ccm
- uretra non ostruita in modo grave disturbi del deflusso.
Centro qualificato con intensa cooperazione interdisciplinare tra urologi, radio-
oncologi e fisici-medici.
1.7.2002/
1.1.2005/
1.1.2009/
1.7.2011
Analisi multigenica in caso di carcinoma
del seno (Breast
Cancer Assay)
No
1.1.2011
Assicurazione contro le malattie 70
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
3 Ginecologia, ostetricia
Diagnosi agli ultrasuoni in
ostetricia e
ginecologia
Sì
È fatto salvo l'articolo 13 lettera b OPre per i controlli agli ultrasuoni in caso di gravidanza
23.3.1972/
1.1.1997
Inseminazione
artificiale
Sì
Inseminazione
intrauterina. Al massimo tre cicli di terapia per gravidanza.
1.1.2001
Fecondazione in
vitro per esame della sterilità
No
1.4.1994
Fecondazione in
vitro e trasferimento d'embrione
(FIVETE)
No
28.8.1986/
1.4.1994
Sterilizzazione:
- della donna
Sì
Nell'ambito della cura medica di una donna in età feconda, la sterilizzazione è una prestazione obbligatoria, se a causa di uno stato patologico verosimilmente permanente o di un'anomalia
fisica, una gravidanza mette in pericolo la vita della paziente o procura un danno probabilmente duraturo alla sua salute e se altri metodi contraccettivi non possono essere presi in considerazione per motivi medici (in senso lato).
11.12.1980
- del marito
Sì
Se la sterilizzazione della moglie, di per sé rimborsabile, non può essere effettuata o non è auspicata dai coniugi, l'assicuratore cui è affiliata la moglie deve assumere le spese della sterilizzazione del marito.
1.1.1993
Terapia al laser del cancro del collo in
situ
Sì
1.1.1993
Ablazione non
chirurgica
dell'endometrio
Sì
In caso di menorragie funzionali resistenti alla terapia nella premenopausa 1.1.1998
Test di Papanicolau per la diagnosi
precoce del cancro
del collo dell'utero (art. 12e lett. b OPre)
Si
1.1.1996/
1.8.2008
Citologia in strati sottili per la diagnosi precoce del cancro
del collo dell'utero secondo i metodi
ThinPrep oppure
Autocyte Prep / Sure Path (art. 12e lett. b Si
1.4.2003/
1.7.2005/
1.8.2008
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 71
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
OPre) Individuazione del Human Papilloma
Virus nell'ambito
dello screening per il carcinoma del collo
dell'utero (art. 12e lett. b OPre)
No In
valutazione
1.7.2002/
1.8.2008
Interventi mammari
mininvasivi sotto
controllo radiologico o ecografico
Sì
Secondo la dichiarazione di consenso della Società svizzera di senologia e del Gruppo di lavoro «Bildgesteuerte minimal invasive Mammaeingriffe»; Senologie - Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie 2009; 6: 181-184188.
1.7.2002/
1.1.2007/
1.1.2008/
1.7.2009
Ansa sottouretrale
per il trattamento
dell'incontinenza da sforzo nella donna
Sì
- Secondo le raccomandazioni dell'associazione di uro-ginecologia e patolo-
gia del pavimento pelvico, comunicazione degli esperti, aggiornamento del 27.7.2004 intitolato «Ten-
sion free Vaginal Tape (TVT) per il trattamento dell'incontinenza urinaria a sforzo»189.
1.1.2004/
1.1.2005
- L'impianto Reemex® non viene pagato.
4 Pediatria, psichiatria infantile Programmi per
terapie multiprofessionali ambulatoriali
per bambini e
adolescenti affetti da sovrappeso e
adiposità
Sì
In
valutazione.
1. Indicazione terapeutica: a. in caso di adiposità (BMI > 97 percentili);
b. in caso di sovrappeso (BMI tra 90 e 97 percentili) e in presenza di almeno una delle seguenti malattie, la cui
prognosi è aggravata dal sovrappeso o costituisce una delle cause dell'eccesso ponderale: ipertonia, diabete mellito di tipo 2, alterata tolleranza al glucosio, disturbi endo-
crini, sindrome delle ovaie policistiche, malattie ortopediche, epatite
dovuta al fegato grasso non per causa di alcol, malattie respiratorie, glomerulopatia, disturbi alimentari nel cor-
so di un trattamento psichiatrico.
1.1.2008/
1.7.2009
fino al
31.12.2013
Definizione di adiposità, sovrappeso e malattie secondo le raccomandazioni pubblicate dalla Società svizzera di pediatria (SSP) nella rivista specializzata
«Pediatrica», edizione n. 6/2006 del 188 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 189 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 72
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
19 dicembre 2006190 e n. 1/2011 del 4 marzo 2011191.
2.
Programma:
a. approccio terapeutico multiprofessionale secondo le esigenze stabilite
dall'Associazione svizzera obesità nell'infanzia e nell'adolescenza (AKJ) e pubblicate nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione
n. 2/2007 del 13 aprile 2007192; b. il programma in gruppo medicalmente assistito è stato ratificato dalla
commissione congiunta dell'SSP e dell'AKJ.
3.
Design
di
valutazione unitario con statistica quantitativa e dei costi: a. trattamenti nel quadro del progetto di valutazione della SSP e dell'AKJ; b. per trattamenti nel quadro di questo progetto di valutazione è pattuito un compenso forfettario.
Terapia del gioco e della pittura per
fanciulli
Sì
Praticata dal medico o sotto la sua sorveglianza diretta.
7.3.1974
Terapia dell'enuresi con apparecchio
avvertitore
Sì
Dai cinque anni compiuti.
1.1.1993
Elettrostimolazione della vescica
Sì
In caso di disturbi organici della minzione.
16.2.1978
Ginnastica di gruppo per fanciulli obesi
No
18.1.1979
Monitoraggio della
respirazione; monitoraggio della
respirazione e della frequenza cardiaca
Sì
In caso di lattanti a rischio, previa prescrizione di un medico di un centro regio-
nale di diagnosi della morte improvvisa (SIDS).
25.8.1988/
1.1.1996
Screening sonografico dell'anca dei
neonati e dei lattanti secondo Graf
Si
Effettuato
da
un medico specialmente formato.
1.7.2004/
1.8.2008
Terapia ospedaliera lontano dal domicilio in caso di
soprappeso
eccessivo
No
1.1.2005
190 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 191 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 192 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 73
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
5 Dermatologia
Terapia alla luce nera (PUVA) delle
affezioni cutanee
Sì
15.11.1979
Fototerapia selettiva agli ultravioletti
(abbreviazione in
tedesco: SUP)
Sì
Sotto la responsabilità e il controllo del medico.
11.12.1980
Embolizzazione
degli emangiomi del viso (radiologia di
intervento)
Sì
A condizione che non risulti più cara del trattamento chirurgico (escissione).
27.8.1987
Terapia al laser in caso di:
- naevus teleangiectaticus
Sì
1.1.1993
- condylomata
acuminata
Sì
1.1.1993
- cicatrici dell'acne No
In valutazione
1.7.2002
- cheloide
No
1.1.2004
Terapia climatica al Mare Morto
No
1.1.1997/
1.1.2001
Balneo-fototerapia
ambulatoriale
No In
valutazione
1.7.2002
Stimolazione
cellulare mediante
onde acustiche
pulsanti (PACE) per il trattamento dei
disturbi acuti e
cronici della
cicatrizzazione di
ferite della pelle
No …
1.7.2009
Matrice
extracellulare e
biologica,
tridimensionale e di origine animale
Sì
Per il trattamento di ferite croniche.
Indicazione per la scelta del metodo o del prodotto secondo le «Richtlinien zum Einsatz von azellulären biologisch aktiven Materialien bei schwer heilenden Wunden» della Società svizzera di dermatolo-
gia e venereologia e della Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung del 1° luglio 2011193.
Esecuzione in centri certificati dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft
für Wundbehandlung.
1.7.2011
Se il trattamento deve essere eseguito in un centro non certificato dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla
193 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 74
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung va precedentemente richiesto il
consenso del medico di fiducia.
Terapia con larve
Si
Per il trattamento di ferite croniche.
1.7.2011
6 Oftalmologia Ortottica Sì
Se
eseguita
dal medico o sotto la sua sorveglianza diretta.
27.3.1969
Potenziali evocati
visuali nell'ambito di esami
oftalmologici
speciali
Sì
15.11.1979
Biometria
ultrasonica
dell'occhio, prima di un'operazione della
cataratta
Sì
8.12.1983
Terapia al laser in caso di:
- retinopatie
diabetiche
Sì
1.1.1993
- lesioni della
retina (inclusa
apoplessia
retinica)
Sì
1.1.1993
- capsulotomia
Sì
1.1.1993
- trabeculotomia Sì 1.1.1993
Chirurgia refrattiva (Cheratomia
mediante laser; o
intervento
chirurgico)
Sì
Obbligo di prestazione unicamente quando il portatore di occhiali è affetto da un'anisometropia non correggibile supera le 3 diottrie e non sopporta durevolmente le lenti a contatto; per la correzione di un occhio fino a raggiungere i valori correggibili mediante occhiali.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
1.1.1995/
1.1.1997/
1.1.2005
Correzione refrattiva mediante lente
intraoculare
Sì
Obbligo di prestazione unicamente quando l'anisometropia supera le 10 diottrie, in combinazione con la cheratomia.
Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
1.1.2000/
1.1.2005
Copertura di difetti della cornea con
membrane
amniotiche
Sì
1.1.2001
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 75
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Terapia
fotodinamica della
degenerazione
maculare con
Verteporfin
Sì
Forma classica predominante esudativa di degenerazione maculare determinata dall'età.
1.1.2006
Sì
In
valutazione.
In caso di neovascolarizzazioni provocate da miopia patologica.
Piano di valutazione unitario con statistiche delle quantità e dei costi.
1.7.2000/
1.7.2002/
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2006/
1.1.2009
fino al
31.12.2011
No
Altre forme di degenerazione maculare determinata dall'età.
1.1.2008
Dilatazione per
stenosi del canale
lacrimale con
Lacri-Cath
No
1.1.2003/
1.1.2005
Dilatazione
mediante catetere a palloncino per
stenosi del canale
lacrimale
Si
- Sotto controllo radioscopico - con o senza impianto Stent - esecuzione da parte di esperti di radiologia di intervento con
rispettiva esperienza.
1.1.2006/
1.1.2008
Oftalmoscopia a
scansione laser
Si
Indicazioni:
- in caso di glaucoma dal trattamento difficile, indicazioni per l'intervento chirurgico
- indicazioni per trattamenti alla retina Esame nel centro in cui deve essere eseguito l'intervento o il trattamento.
1.1.2004/
1.8.2008
Cross linking della cornea in caso di
cheratocono
No
1.8.2008
Cura del
cheratocono
mediante anelli
intrastromali
Sì
Per correggere l'astigmatismo irregolare in caso di cheratocono, unicamente se una correzione con occhiali o lenti a contatto non è possibile oppure se vi è incompatibilità con le lenti a contatto.
1.8.2007
Esecuzione in centri/cliniche del tipo A, B e C (secondo la lista FMH dei centri di perfezionamento in oftalmologia riconosciuti)
Misurazione
dell'osmolarità del film lacrimale
No
1.1.2010
7 Otorinolaringoiatria
Logopedia Sì Se
eseguita
dal medico o sotto la sua direzione e sorveglianza diretta (v. anche gli art. 10 e 11 OPre).
23.3.1972
Assicurazione contro le malattie 76
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Nebulizzatore a
ultrasuoni
Sì
7.3.1974
Terapia mediante
un «orecchio
elettronico» secondo il metodo Tomatis
(detta: audiopsicofonologia)
No
18.1.1979
Protesi vocale
Sì
Applicazione in caso di laringectomia totale o dopo una laringectomia totale. Il cambiamento di una protesi vocale applicata è compreso nella prestazione obbliga-
toria.
1.3.1995
Terapia al laser in caso di:
- papillomatosi
delle vie respiratorie
Sì
1.1.1993
- resezione della
lingua
Sì
1.1.1993
Impianto della
chiocciola per la
terapia della sordità delle due orecchie
con resti uditivi
inutilizzabili
Sì
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Per fanciulli affetti da sordità peri e postlinguale e per adulti affetti da sordità
tardiva.
Nei centri seguenti: Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, Ospedali universitari di Basilea, Berna e Zurigo,
Kantonsspital di Lucerna.
L'allenamento uditivo dispensato nel centro è parte integrante della terapia.
1.4.1994/
1.7.2002/
1.1.2004
Impianto di un apparecchio uditivo
mediante ancoraggio osseo percutaneo
Sì
Indicazioni:
- malattie e malformazioni dell'orecchio medio e del condotto uditivo esterno che non possono essere corrette chirurgicamente; 1.1.1996
- unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio funzionale;
- intolleranza ad apparecchi a trasmissione aerea;
- sostituzione di un apparecchio convenzionale a trasmissione ossea, a seguito dell'insorgenza di turbe, di tenuta o funzionalità insufficienti.
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 77
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Impianto chirurgico del sistema
d'impianto
dell'orecchio medio del tipo
«Vibrant Soundbridge» per il tratta-
mento di ipoacusie
neurosensoriali
Sì
Per pazienti che a causa motivi medici o audiologici non sono in grado di usufruire di apparecchi acustici tradizionali (per esempio in caso di otite esterna cronica, allergie, esostosi, ecc.).
1.1.2005
Palatoplastica al
laser
No
1.1.1997
Litotripsia del
calcolo salivare
Sì
Esecuzione in un centro che disponga dell'esperienza necessaria (mediamente 30 primi trattamenti all'anno).
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2001/
1.1.2004
8 Psichiatria
Terapia della tossicodipendenza
- ambulatoria
Sì
Ammissibile una riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave dell'assicurato.
25.3.1971
- ospedaliera
Sì
Terapia sostitutiva in caso di dipendenza dagli oppiacei
Sì
1. Osservanza delle direttive e raccomandazioni seguenti:
a. In caso di terapia con prescrizione di metadone: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli oppiacei op-
pioidi - Raccomandazioni dell'UFSP, della Società Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e dell'Associazione dei medici cantonali della Svizzera» dell'ottobre
2009194;
1.1.2001/
1.1.2007/
1.1.2010
b. In caso di terapia con prescrizione di buprenorfina: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli oppiacei oppioidi - Raccomandazioni UFSP, della Società Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e dell'Associazione dei medici cantonali della Svizzera» dell'ottobre
2009;
c. In caso di terapia con prescrizione di eroina: le disposizioni dell'ordinanza dell'8 marzo 1999 concernente la prescrizione
medica di eroina (RS 812.121.6) come pure le direttive e le raccomanda-
zioni del manuale dell'UFSP «Richtlinien, Empfehlungen,
Information», settembre 2000195.
194 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 195 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 78
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
2. La sostanza o il preparato utilizzati devono figurare nell'Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) oppure
nell'Elenco delle specialità (ES) nel gruppo terapico (IT) approvato dall'UICM.
3. La terapia sostitutiva comprende le prestazioni seguenti: a. prestazioni mediche: - esame d'entrata, inclusa l'anamnesi della dipendenza, status psi-
chico e somatico con attenzione particolare alle turbe legate alla dipendenza e alla radice della dipendenza;
- richiesta d'informazioni supplementari (famiglia, convivente,
servizi terapici precedenti); - determinazione della diagnosi e dell'indicazione;
- approntamento del piano terapico; - procedura di domanda d'autorizzazione e approntamento di rap-
porti destinati
agli assicuratori-malattie; - avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva;
- consegna sorvegliata della sostanza o del preparato a condizione
che non avvenga attraverso un farmacista;
- garanzia della qualità; - terapia di turbe legate all'uso di altre sostanze psicotrope; - valutazione del processo terapico;
- richiesta d'informazioni presso l'istituzione preposta alla consegna dei prodotti;
- verifica della diagnosi e dell'indicazione;
- adeguamento della terapia e relativo scambio di corrispondenza con le autorità;
- rapporti all'attenzione delle autorità e degli assicuratori-malattie;
- controllo della qualità.
b. Prestazioni del farmacista: - preparazione di soluzioni perorali secondo l'EMT, compreso il controllo della qualità;
- consegna controllata della sostanza o del preparato;
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 79
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
- contabilità concernente la sostanza attiva e rapporti destinati alle autorità; - rapporti all'attenzione del medico responsabile;
- consulenza.
4. La prestazione va fornita dall'istituzione competente secondo il numero 1.
5. Per la terapia sostitutiva è possibile convenire rimunerazioni forfettarie.
Svezzamento ultracorto dagli oppiacei
(UROD) sotto
anestesia
No In
valutazione
1.1.1998
Svezzamento ambulatoriale dagli oppia-
cei secondo il
metodo Endorphine
Stimulated Clean & Addiction Personality Enhancement
(ESCAPE)
No
1.1.1999
Psicoterapia di
gruppo
Sì
Secondo
gli
articoli
2 e 3 OPre.
25.3.1971/
1.1.1996
Terapia di rilassamento secondo
Ajuria-guerra
Sì
Nello studio medico o in ospedale sotto sorveglianza diretta del medico.
22.3.1973
Terapia mediante il gioco e la pittura per fanciulli
Sì
Se eseguita dal medico o sotto la sua diretta sorveglianza.
7.3.1974
Psicodramma
Sì
Secondo
gli
articoli 2 e 3 OPre.
13.5.1976/
1.1.1996
Controllo della
terapia per video
No
16.2.1978
Musicoterapia
No
11.12.1980
9 Radiologia 9.1 Radiodiagnostica
Tomografia assiale computerizzata
(scanner)
Sì
Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979
Osteodensitometria
- mediante assorziometria a dop-
pia energia ai
raggi X (DEXA)
Sì
- In caso d'osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato - In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo 1.3.1995
Assicurazione contro le malattie 80
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
- In caso di malattie gastrointestinali (sindrome di malassorbimento [p.es. in caso di HIV], morbo di Crohn, colite ulcerosa)
- In caso di iperparatiroidismo primario (se l'indicazione di operare non è chiara)
- In caso di osteogenesis imperfecta.
1.1.1999/
1.7.2010
I costi degli esami DEXA sono assunti solo per l'esecuzione limitata a una regione del corpo.
1.3.1995
Ulteriori esami DEXA sono assunti solo in caso di terapia medicamentosa dell'osteoporosi e al massimo ogni due anni.
- mediante scanner No 1.3.1995
Osteodensitometria
mediante TC periferica quantitativa
(pQTC)
No
1.1.2003/
1.1.2006
Ultrasonografia
ossea
No
1.1.2003
Metodi di analisi
dell'attività ossea - «Marker»
dell'attività osteoclastica
No
Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche 1.1.2003/
1.8.2006
- «Marker» della
formazione ossea
No
Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche 1.1.2003/
1.8.2006
Mammografia
Si
Per la diagnostica in caso di sospetto clinico urgente di una patologia al seno.
1.1.2008
9.2
Altri procedimenti di formazione d'immagini Risonanza
magnetica nucleare
(MRI)
Sì
1.1.1999
Tomografia con
emissione di
positroni (PET)
Si
Mediante
F-2-fluorodesossiglucosio (FDG): 1. Esecuzione nei centri che soddisfano le direttive amministrative del 20 giugno 2008196 della Società svizzera di medicina nucleare (SSMN).
2. Per le seguenti indicazioni: a. in cardiologia:
- come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto cardia-
co.
1.1.1994/
1.4.1994/
1.1.1997/
1.1.1999/
1.1.2001/
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2006/
1.8.2006/
1.1.2009/
1.1.2011
196 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 81
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
b. in oncologia:
- secondo le direttive cliniche relative a FDG-PET del 7 aprile 2008197 della SSMN.
No Mediante
F-2fluorodesossiglucosio
(FDG), per le indicazioni seguenti: 1.8.2006/
1.1.2007/
1.1.2011
a. in
cardiologia:
- in una situazione documentata d'infarto e di sospetto di «hibernating myocardium» prima di un
intervento (PTCA/CABG) - per confermare o escludere una ischemia in caso di malattie coronari-
che, documentate dal profilo angiografico, o in caso di anatomia
complessa delle coronarie, p. es.
dopo una rivascolarizzazione, oppure in caso di sospetto di disturbo microcircolatorio.
b. in neurologia:
- valutazione preoperatoria per la chirurgia di rivascolarizzazione com-
plessa in caso d'ischemia cerebrale - investigazione di demenze - in caso di epilessia focale resistente alla terapia.
Con altri isotopi diversi dall'F-2- fluorodesossiglucosio (FDG)
Magnetoencefalografia
No
In valutazione
1.7.2002
9.3 Radiologia intervenzionale e radioterapia
Irradiazione terapeutica con pioni No In
valutazione
Irradiazione
terapeutica con
protoni
Sì
In caso di melanomi intraoculari.
28.8.1986
Si
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia 1.1.2002/
1.7.2002/
1.8.2007/
1.1.2011/
1.7.2011
Se non è possibile irradiare a sufficienza con fotoni a causa di una stretta vicinanza con organi sensibili alle radiazioni, o di una particolare esigenza di protezione dell'organismo del bambino o dell'adolescente.
197 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 82
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Indicazioni:
- tumori del cranio (chordoma, chondrosarcoma, spinalioma, adenocarcinomi e
carcinomi adenocistici, linfoepitelioma, carcinomi mucoepidermoidi, neuroestesioblastomi, sarcoma dei tessuti molli e
delle ossa, tumori rari come ad esempio paragangliomi)
- tumori del cervello e delle meningi (gliomi Low Grade 1 e 2; meningiomi) - tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del tronco e delle estremità (sarcoma dei tessuti molli e dell'osso) - tumori nei bambini e negli adolescenti.
Esecuzione presso l'Istituto Paul Scherrer, Villigen.
Radiochirurgia
(LINAC, GammaKnife)
Sì
Indicazioni:
- neurinomi del nervo acustico - recidive di adenomi ipofisari o di craniofaringiomi
- adenomi ipofisari o craniofaringiomi non operabili in modo radicale - malformazioni arteriovenose - meningiomi
1.1.1996
No In
valutazione
- in caso di turbe funzionali 1.1.1996
Radiochirurgia con
LINAC
Sì
- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni al-
tra terapia.
1.1.1999/
1.1.2000/
1.1.2003
- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al mas-
simo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo.
Radiochirurgia con
Gamma Knife
No
- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni al-
tra terapia.
- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al mas-
simo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo.
1.1.1999/
1.1.2000/
1.4.2003/
1.7.2011
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 83
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
Radioterapia
selettiva interna
(SIRT) con
microsfere di Y-90
Sì
In casi di tumori al fegato inoperabili refrattari alla chemioterapia, per i quali non è possibile applicare altre tecniche ablative locali o quando queste non hanno avuto effetto.
1.7.2010
Esecuzione in un centro interdisciplinare epatobiliare, con consulenza epatobiliare (specializzato in chirurgia epatobiliare, radiologia intervenzionale, medicina nucleare e medicina oncologica).
Applicazione di
marcatori d'oro
Si
Per la radiomarcatura della prostata.
1.8.2008
Embolizzazione di
mioma uterino
Sì
In
valutazione
Da parte di medici specializzati in radiologia con esperienza in tecniche di radiologia
interventistica.
Impianto angiografico al passo con i tempi.
Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.
1.1.2004/
1.1.2005/
1.1.2010/
1.1.2011
fino al
31.12.2012
10 Medicina
complementare Agopuntura
Sì Praticata
da
medici la cui formazione in questa disciplina è riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).
1.7.1999
Medicina
antroposofica
No
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
Medicina cinese
No
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
Omeopatia
No
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
Terapia neurale
No
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
Fitoterapia
No
1.7.1999/
1.1.2005/
1.7.2005
11 Riabilitazione
Riabilitazione ospedaliera
Sì
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
1.1.2003
Riabilitazione di
pazienti affetti da malattie
cardiovascolari o da diabete
Sì
Le
spese
vengono
coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
La riabilitazione in caso di malattia occlusiva arteriosa periferica sintomatica e di
diabete, quale diagnosi principale, è 12.5.1977/
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2003/
1.1.2009/
1.7.2009/
Assicurazione contro le malattie 84
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
praticata ambulatorialmente. La riabilitazione cardiaca può essere praticata ambu-
latorialmente o stazionariamente. I seguenti fattori inducono a optare per una
riabilitazione stazionaria: 1.1.2010/
1.7.2011
- accresciuto rischio cardiaco - diminuzione della funzione del miocardio
- comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.).
Il
programma
di
riabilitazione ambulatoriale può durare da due a sei mesi, a
dipendenza dell'intensità dell'offerta di trattamento.
Di regola la durata del trattamento ospedaliero è di quattro settimane ma può essere
ridotta a due o tre settimane nei casi meno complessi.
La
riabilitazione
è
praticata in un istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture che soddisfano le seguenti direttive: Riabilitazione cardiaca: profilo delle esigenze «Inhaltliche und organisatorische Aspekte der kardiovaskulären Prävention und Rehabilitation» del Gruppo di lavoro per la riabilitazione cardiaca, della Società svizzera di cardiologia del 29 marzo 2001198.
Riabilitazione
in
caso di malattia occlusiva arteriosa periferica: profilo delle esigenze della Società svizzera d'angiologia del 5 marzo 2009199.
Riabilitazione
in
caso di diabete: profilo delle esigenze della Società svizzera di endocrinologia e di diabetologia del 17 novembre 2010200.
Indicazioni:
Sì
- Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA
- dopo bypass-operation - dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi
- dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici fattori di rischio
- malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con buona speranza di vita 198 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 199 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 200 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 85
832.112.31
Provvedimento
Rimunerazione
obbligatoria
Condizioni
Decisione
valida
a partire dal
- malattia cronica con cattiva funzione ventricolare
- pazienti con diabete mellito di tipo II (limite: al massimo una volta ogni tre anni)
Sì
In
valutazione
- pazienti con malattia occlusiva arteriosa periferica sintomatica, dallo stadio IIa secondo Fontaine.
1.7.2009
fino al
31.12.2012
Riabilitazione
polmonare
Sì
Programmi per pazienti affetti da gravi malattie polmonari croniche.
La terapia può essere ambulatoriale o ospedaliera in un'istituzione diretta da medici. Lo svolgimento del programma, il personale e l'infrastruttura devono adempire i requisiti del 2003 posti dalla Società
svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare201. Il responsabile del programma deve ottenere la
certificazione da parte della Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare.
1.1.2005
La
copertura
delle spese è garantita al massimo una volta all'anno.
Le spese sono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
201 Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
Assicurazione contro le malattie 86
832.112.31
Allegato 2202 (art. 20)
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 202 Non pubblicato nella RU (art. 20a). (vedi RU 2009 2821 6083, 2010 2755 5837, 2011 2669 n. II cpv. 2). La mod. può essere consultata al seguente indirizzo Internet: http://www.ufsp.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi.
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 87
832.112.31
Allegato 3203 (art. 28)
Elenco delle analisi 203 Non pubblicato nella RU (art. 28). (vedi RU 2009 1669 3173 6083, 2010 2755 5837, 2011 2669 n. II cpv. 3). La mod. fica può essere consultata al seguente indirizzo Internet: http://www.ufsp.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi.
Assicurazione contro le malattie 88
832.112.31
Allegato 4204 (art. 29)
Elenco dei medicamenti con tariffa 204 Non pubblicato nella RU (art. 29) (vedi RU 2005 2875).
La mod. può essere consultata presso l'UFSP al seguente indirizzo Internet http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/06492/06493/index.html?lang=it