1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni:
- a.
- il livello di formazione è uguale;
- b.
- la durata della formazione è uguale;
- c.
- i contenuti della formazione sono paragonabili.
2 Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore.
3 Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore.
4 Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie.