01.10.2024 - *
01.06.2024 - 30.09.2024 / In vigore
22.09.2023 - 31.05.2024
03.08.2023 - 21.09.2023
01.01.2023 - 02.08.2023
01.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 31.10.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
28.07.2020 - 31.12.2020
01.07.2020 - 27.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
12.02.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 11.02.2019
01.03.2018 - 31.05.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
13.06.2016 - 30.04.2017
01.01.2016 - 12.06.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 30.11.2015
01.01.2015 - 31.03.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
10.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 09.12.2013
11.06.2013 - 30.06.2013
15.01.2013 - 10.06.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
01.03.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.08.2008
01.04.2008 - 31.05.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
15.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 14.08.2006
01.08.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.07.2005
01.09.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.08.2004
01.05.2003 - 30.06.2004
01.01.2002 - 30.04.2003
15.04.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 14.04.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sulle epizoozie
(OFE)

del 27 giugno 1995 (Stato 6 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 53 capoverso 1 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 19661
(legge),

ordina:

Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 1

Oggetto

1

La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5).

2

Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali.


Art. 2

Epizoozie altamente contagiose Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie: a.

l'afta epizootica;

b.

la stomatite vescicolare; c.

la malattia vescicolosa dei suini; d.

la peste bovina;

e.

la peste dei piccoli ruminanti; f.

la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini; g.

la dermatosi nodulare (Lumpy skin disease); h.

la febbre della valle del Rift; i.

la febbre catarrale ovina (Blue tongue); k.

il vaiolo ovino e caprino; l.

la peste equina;

m.

la peste suina africana; n.

la peste suina classica; RU 1995 3716

1

RS 916.40

916.401

Agricoltura

2

916.401

o.

la peste aviare;

p.

la malattia di Newcastle.


Art. 3

Epizoozie da eradicare Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: a.

il carbonchio ematico; b.

la malattia di Aujesky (pseudorabbia); c.

la rabbia;

d.

la brucellosi dei bovini; e.

la tubercolosi;

f.

la leucosi enzootica bovina; g.

la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBRIPV); h.

l'encefalopatia spongiforme bovina e la scrapie; i.

le infezioni della monta dei bovini: infezioni da Campylobacher foetus e
Tritrichomonas foetus; k.

la brucellosi delle pecore e delle capre; l.

l'agalassia contagiosa; m.

l'artrite encefalite virale caprina; n.

le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno, l'encefalomielite, l'anemia infettiva, la morva; o.

la brucellosi suina; p.

la necrosi ematopoietica infettiva; q.

la setticemia emorragica virale.


Art. 4

Epizoozie da combattere Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: a.

la leptospirosi;

b.

la coxiellosi;

c.

la salmonellosi;

d.

il carbonchio sintomatico; e.

l'ipodermosi;

f.

l'epididimite contagiosa degli arieti; g.

la rogna delle pecore; h.

la metrite contagiosa equina;

Ordinanza sulle epizoozie 3

916.401

i.

le polmoniti dei suini: polmonite enzootica e actinobacillosi; k.

la clamidiosi degli uccelli; l.

l'infezione dei polli da Salmonella Enteritidis; m.

la laringotracheite infettiva dei polli; n.

la mixomatosi;

o.

la peste americana delle api; p.

la peste europea delle api; q.

la necrosi pancreatica infettiva; r.

la peste dei granchi.


Art. 5

Epizoozie da sorvegliare Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: a.

la paratubercolosi; b.

la campilobatteriosi; c.

l'echinococcosi;

d.

la listeriosi;

e.

la toxoplasmosi;

f.

la yersiniosi;

g.

la febbre catarrale maligna; gbis.2Pleuropolmonite contagiosa delle capre e delle pecore; h.

il Maedi-Visna;

i.

la pseudotubercolosi degli ovicaprini; k.

l'adenomatosi polmonare; l.

l'aborto enzootico degli ovicaprini (clamidie); m.

la malattia emorragica dei cervi; n.

l'arterite equina;

o.

la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini; p.

la malattia di Teschen; q.

la gastroenterite trasmissibile; r.

la trichinellosi;

s.

la tularemia;

t.

la malattia emorragica del coniglio; u.

le acariosi delle api (Varroa jacobsoni e Acarapis woodi); 2

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

Agricoltura

4

916.401

v.

l'anemia infettiva dei Salmonidi; w.

la viremia primaverile della carpa.


Art. 6

Definizioni e abbreviature I termini qui appresso sono definiti come segue:3 a.

Dipartimento: Dipartimento federale dell'economia4; b.

Ufficio federale: Ufficio federale di veterinaria; c.

IVI: Istituto di virologia e d'immunoprofilassi; d.

Sezione apiaria: Sezione apiaria della Stazione federale di ricerche lattiere; e.

OERA: Ordinanza del 3 febbraio 19935 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale; f.

autorità cantonale competente: un'autorità o un ufficio designati dal Cantone; g.

veterinario: titolare di un diploma federale di veterinario o di un diploma di
veterinario equivalente; h.

veterinario ufficiale: veterinario nominato dal Cantone conformemente
all'articolo 302;

i.

veterinario di controllo: veterinario designato dal Cantone conformemente
all'articolo 304;

k.

organi della polizia epizootica: le autorità o le persone che esercitano mansioni ufficiali per la Confederazione o un Cantone in materia di polizia epizootica; l.

epizoozie: le malattie animali designate negli articoli da 2 a 5 dell'ordinanza; m.

eliminare: eliminare un animale dall'effettivo uccidendolo ed eliminandolo
in quanto rifiuto di origine animale, oppure macellandolo e riutilizzandolo; n.

eradicare: debellare un'epizoozia in modo che non rimangano né animali
malati né animali portatori dell'agente di epizoozia; o.

azienda: qualsiasi azienda agricola o d'altro tipo nella quale sono detenuti
animali, costituita da uno o più effettivi, con i relativi edifici, impianti e superfici in usufrutto; p.

effettivo/mandria: animali di un'azienda, che costituiscono un'unità epidemiologica; q.

animale sospetto di contaminazione: animale che è stato in contatto diretto o
indiretto con animali infetti, ma che non manifesta alcun sintomo dell'epizoozia; 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

4

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

5

RS 916.441.22

Ordinanza sulle epizoozie 5

916.401

r.

animale sospetto: animale che manifesta sintomi analoghi a quelli di un'epizoozia e per il quale non è stata né confermata né smentita la presenza di
un'epizoozia in base a metodi diagnostici riconosciuti; s.

animale infetto: animale che manifesta i caratteristici sintomi di una epizoozia o per il quale la presenza di un'epizoozia o l'avvenuto contagio sono
stati confermati in base a metodi diagnostici riconosciuti; t.6

animali ad unghia fessa: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina compresi i bufali, nonché selvaggina dell'ordine degli artiodattili, tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo; u.

bestiame: animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e
suina.

Titolo secondo:
Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni
Capitolo 1: Animali Sezione 1:7 Registrazione, identificazione e traffico di animali

Art. 7


8

Registrazione

1 I Cantoni iscrivono in un registro tutte le aziende nelle quali sono detenuti animali
ad unghia fessa. Rientrano in queste aziende anche: a.

i singoli effettivi di una stessa azienda che non si trovano nel medesimo
Comune;

b.

le aziende d'estivazione con animali provenienti da diverse aziende; c.

le aziende che commerciano bestiame, le mandre transumanti, le cliniche
veterinarie, i macelli, nonché i mercati di bestiame, le vendite all'asta di bestiame, le esposizioni di bestiame e altre manifestazioni analoghe; d.

le persone che detengono singoli animali.

2 I Cantoni rilevano il nome del titolare dell'azienda, l'ubicazione dell'azienda, il
numero complessivo di animali e il numero dei riproduttori femmine per specie animale, nonché il numero attribuito all'azienda dall'Ufficio federale.

3 Annunciano annualmente le aziende all'Ufficio federale prima del 1° luglio.


Art. 8

Registro degli animali ad unghia fessa Per ogni azienda occorre tenere un registro degli animali presenti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi, i contrassegni, nonché i dati relativi 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

8

Entra in vigore il 1° apr. 1999.

Agricoltura

6

916.401

alle inseminazioni e alle monte per ognuno dei due sessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato.


Art. 9

Controllo degli effettivi di volatili, pappagalli e colonie di api 1 Chi commercia volatili e pappagalli (Psittaciformes) tiene un controllo degli effettivi.

2 Chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api tiene un controllo degli effettivi.

3 Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi.


Art. 10

Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa 1 L'identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l'animale. L'Ufficio federale
emana disposizioni di carattere tecnico sul modo d'identificazione e sulla sua esecuzione.

2 L'identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente di riconoscere l'azienda in cui sono nati.

3 L'identificazione deve essere effettuata al più tardi: a.

nel caso degli animali della specie bovina: 20 giorni dopo la nascita; b.

nel caso della selvaggina: prima che gli animali siano portati via dal parco in
cui sono nati;

c.

nel caso degli altri animali ad unghia fessa: 30 giorni dopo la nascita.

4 I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità
cantonale competente.

5 Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da
un'azienda all'altra.

Sezione 2: ...

Art. 11

Identificazione dei pappagalli e dei cani 1 Chi commercia pappagalli (Psittaciformes) deve identificarli individualmente in
modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.

2 A partire dal quinto mese di vita, i cani devono essere provvisti di una placchetta
di controllo ufficiale o altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.


Art. 12

Rilascio del certificato d'accompagnamento 1 Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un'altra azienda (art. 7 cpv. 1), il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia.

Ordinanza sulle epizoozie 7

916.401

2 Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni: a.

l'azienda da cui l'animale proviene e il numero attribuito a quest'ultima dall'Ufficio federale; b.

la specie animale;

c.

il numero di identificazione dell'animale; d.

per animali della specie suina e la selvaggina tenuta in parchi, il numero di
animali che hanno lo stesso numero di identificazione; e.

per gli animali della specie ovina, il numero di animali provenienti dalla
stessa azienda;

f.

la data in cui l'animale è portato via dall'azienda; g.

l'azienda di destinazione; h.

una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda
non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

3 Se la conferma di cui al capoverso 2 lettera h non può essere data, il certificato
d'accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l'attestazione di un organo
della polizia epizootica.

4 Il certificato d'accompagnamento deve essere portato con sé durante il trasporto e
consegnato al detentore di animali dell'azienda di destinazione.

5 In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che: a.

gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del
trasferimento; e

b.

i certificati d'accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo
della polizia epizootica.


Art. 13

Consultazione e conservazione 1 Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di
protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su
domanda, i registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento.

2 I destinatari dei certificati d'accompagnamento possono utilizzare liberamente le
indicazioni ivi contenute.

3 I registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati
d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni.

Agricoltura

8

916.401


Art. 14


9

Annunci relativi al traffico di animali 1 Il detentore di animali annuncia alla banca dati centrale: a.

entro tre giorni lavorativi, l'apertura, l'acquisto o il rilevamento di un'azienda con animali delle specie bovina, ovina, caprina o suina; b.

entro tre giorni lavorativi, gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi della
specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari.

c.

su domanda, il registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e
suina.

2 È tenuto a informare il gestore della banca dati circa il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina.

3 L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sugli annunci.


Art. 15


10

Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative
alla registrazione, all'identificazione e al traffico di animali
a unghia fessa

1 Nei confronti degli effettivi nei quali si trovano uno o più animali a unghia fessa
non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nei quali il 20
per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.

2 Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all'articolo 67
fino al momento della loro identificazione.

3 Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si
trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La
loro carne dev'essere sequestrata dall'ispettore delle carni fintanto che essi non
siano stati identificati.


Art. 16 a 19 Abrogati

9

Abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523). Nuovo testo giusta l'art. 16
dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal
1° ott. 1999 (RS 916.404).

10

Abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523). Nuovo testo giusta l'art. 16
dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal
1° ott. 1999 (RS 916.404).

Ordinanza sulle epizoozie 9

916.401


Sezione 3: ... Art. 20 a 23

Abrogati

Sezione 4: Trasporto di animali

Art. 24

Animali provenienti dall'estero 1

Il veterinario di confine compila una carta di passo per gli animali provenienti dall'estero. Questo documento autorizza il trasporto diretto dall'ufficio doganale di
entrata al luogo di destinazione, rispettivamente all'ufficio doganale di uscita.

2 Dopo l'arrivo degli animali nel luogo di destinazione, la carta di passo è consegnata al veterinario ufficiale.11 3

In caso d'urgenza, le amministrazioni ferroviarie sono tenute, su ordine dell'Ufficio federale, a trasportare anche di domenica e nei giorni festivi ufficiali
animali in arrivo dall'estero.


Art. 25

Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali 1

I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere
provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto.

2

Di regola, i trasporti di animali per ferrovia sono effettuati in vagoni chiusi.

3

Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e
sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il
trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri
ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre
dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell'autorità.
L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.12 4

Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 5 novembre 198613 sul trasporto pubblico, dell'ordinanza del 13 novembre 196214 sulle norme della circo11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

12

Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

13

RS 742.401

14

RS 741.11

Agricoltura

10

916.401

lazione stradale, dell'ordinanza del 19 giugno 199515 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'ordinanza del 27 maggio 198116 sulla protezione degli animali.


Art. 26

Sorveglianza del trasporto di animali 1

I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale.

2

Nelle stazioni di confine e negli aeroporti, la sorveglianza è esercitata dai veterinari di confine.

3 L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.17 Sezione 5: Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe

Art. 27

In generale

1

I mercati di bestiame possono aver luogo soltanto con il permesso del veterinario cantonale. Questi adotta le disposizioni di polizia epizootica necessarie per la sorveglianza.

2 L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulle installazioni e sull'organizzazione dei mercati di bestiame.18 3 Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle
esposizioni di bestiame, alle vendite all'asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.19

Art. 28

Sorveglianza

1

Il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e lo svolgimento del mercato.

2

L'autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato prende i provvedimenti necessari all'esecuzione.

3

Essa provvede in particolare affinché sia disponibile un apposito reparto per ogni specie animale.

15

RS 741.41

16

RS 455.1

17

Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Ordinanza sulle epizoozie 11

916.401


Art. 29


20

Controllo del traffico di animali 1 I certificati d'accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati
all'entrata del mercato di bestiame dall'organo competente della polizia epizootica e
muniti della data e del bollo ufficiale.

2 L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al traffico
di animali.


Art. 30

Mostre locali e altre manifestazioni con animali 1

Per le mostre locali di bestiame limitate a un Comune e a quelli limitrofi, il veterinario cantonale può dispensare dalle prescrizioni di cui agli articoli 27-29, nella misura in cui la situazione di polizia epizootica lo consenta.

2

Per i mercati e le esposizioni di altri animali quali cani, gatti, conigli e pollame, il veterinario cantonale prende di caso in caso i provvedimenti necessari per prevenire
le epizoozie. Qualora sussista un grave pericolo di epizoozia, proibisce che avvengano manifestazioni di questo tipo.


Art. 31

Procedimento in caso di epizoozia 1

Se durante il trasferimento degli animali o sul mercato è constatata un'epizoozia, i competenti organi della polizia epizootica prendono i provvedimenti necessari al
caso per prevenire un'ulteriore propagazione.

2

Se necessario, gli animali sospetti o sospetti di contaminazione sono posti in isolamento a spese del detentore.

Sezione 6: Estivazione e svernamento, mandre transumanti

Art. 32

Estivazione e svernamento 1

I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l'estivazione e lo svernamento.

2 Per gli animali ad unghia fessa che sono trasferiti per l'estivazione, lo svernamento
o il pascolo in altri effettivi della stessa azienda sul territorio del medesimo Comune
non è necessario un certificato d'accompagnamento, purché non entrino in contatto
con animali ad unghia fessa provenienti da altre aziende.21

Art. 33

Mandre transumanti

1

La transumanza di mandre è vietata. Fanno eccezione i greggi transumanti di pecore senza animali gravidi, che transumano dal 15 novembre al 15 marzo. Lo spostamento per l'estivazione e lo svernamento non è considerato come transumanza.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

Agricoltura

12

916.401

2

Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se il proprietario
del gregge ha definito in modo preciso l'itinerario di transumanza e conferma che
nel gregge non vi sia alcun animale gravido.

3

Il veterinario cantonale disciplina nell'autorizzazione la sorveglianza degli animali in materia di polizia epizootica prima e durante la transumanza.

Sezione 7: Commercio di bestiame

Art. 34

Definizione

1

Sono considerate commercio di bestiame la compera, la vendita, la permuta e la mediazione professionali di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina, equina
e suina.

2

Non sono considerate commercio di bestiame la mutazione dell'effettivo nell'esercizio ordinario di un'azienda rurale, alpestre o d'ingrasso, l'alienazione di bestiame
allevato o ingrassato nell'azienda dell'alienante stesso, l'acquisto di bestiame per il
proprio fabbisogno, né l'acquisto di bestiame da parte di macellai per la macellazione per uso proprio.


Art. 35

Competenze

1

I Cantoni disciplinano il commercio del bestiame. In particolare, emanano prescrizioni per una vigilanza uniforme sull'applicazione delle disposizioni federali concernenti il commercio di bestiame.

2

I Cantoni rilasciano le patenti. Essi hanno la facoltà di prescrivere a quali condizioni una patente può eccezionalmente essere rilasciata a titolo provvisorio prima
che l'interessato abbia concluso con successo un corso di introduzione per commercianti di bestiame.

3

I Cantoni organizzano i corsi d'introduzione per commercianti di bestiame, al fine di istruire i partecipanti sui doveri dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie e di protezione degli animali. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente. I corsi di introduzione per commercianti
di bestiame sono organizzati conformemente a un regolamento emanato dall'Ufficio
federale d'intesa con i Cantoni.


Art. 36

Patente

1

Chi vuole esercitare il commercio del bestiame, per conto proprio o di terzi, deve essere in possesso di una patente. La patente è rilasciata per un anno civile.

2

La patente è rilasciata soltanto se il richiedente: a.

ha partecipato a un corso d'introduzione per commercianti di bestiame e ha
superato gli esami;

Ordinanza sulle epizoozie 13

916.401

b.

possiede una stalla per bestiame da commercio che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie. Il Cantone nel quale è situata la stalla accerta che la stalla soddisfi tali requisiti. I
commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli
sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla.

3

Possono parimenti essere convocati a tali corsi, prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni.

4

La patente non è rinnovata o è revocata se l'autorità cantonale competente accerta che il richiedente, il titolare della patente o il suo personale hanno violato ripetutamente le prescrizioni di polizia epizootica o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 non è più adempiuta.

5

Non sono soggetti all'obbligo della patente gli acquirenti e le commissioni esteri delegati da autorità od organizzazioni che comperano bestiame in Svizzera.


Art. 37

Obblighi dei commercianti di bestiame I commercianti di bestiame sono tenuti a: a.

tenere un registro di controllo completo del commercio di bestiame nel quale
iscrivono costantemente ogni aumento e ogni diminuzione dell'effettivo;
l'autorità cantonale preposta al rilascio della patente può esentare i titolari di
macellerie dall'obbligo di iscrivere nel registro gli animali macellati per il
proprio fabbisogno, nella misura in cui tale traffico possa essere accertato in
altro modo;

b.

tenere il registro conformemente alle istruzioni emanate dall'autorità cantonale competente; c.

consentire agli organi della polizia epizootica di consultare i registri di controllo del commercio di bestiame; d.

abbonarsi all'organo ufficiale d'informazione dell'Ufficio federale.

Sezione 8: Macelli

Art. 38

Requisiti per i macelli 1

I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell'ordinanza del 1° marzo 199522 sull'igiene delle carni.

2

Nei grandi stabilimenti di macellazione, il controllore delle carni allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata
un'epizoozia altamente contagiosa.

22

RS 817.190

Agricoltura

14

916.401

Capitolo 2: Materie animali Sezione 1: Miele

Art. 39

1

Le persone e le ditte che lavorano, travasano, trasportano, immagazzinano, comperano o vendono professionalmente miele devono provvedere affinché le api non possano accedervi. Vegliano in particolare affinché non siano depositati all'aperto recipienti del miele vuoti.

2

Nella preparazione di prodotti per la nutrizione delle api destinati al commercio va utilizzato solamente miele risultato indenne da spore dell'agente causale della peste
americana Bacillus larvae. Sezione 2: Rifiuti e sottoprodotti

Art. 40

Eliminazione dei rifiuti di origine animale 1

Le carcasse, gli scarti di carne e i sottoprodotti della macellazione sono eliminati conformemente alle prescrizioni dell'OERA, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriva trattamenti particolari.

2

Non possono essere trasportati assieme ad animali.


Art. 41

Eliminazione dei rifiuti di cucina e dei pasti 1

I rifiuti di cucina e dei pasti sono valorizzati o eliminati in modo da evitare la propagazione di agenti di epizoozie.

2

I gestori di ristoranti e di economie domestiche collettive che forniscono rifiuti di cucina e dei pasti destinati all'alimentazione di animali accertano che il destinatario
sia in possesso di un'autorizzazione del Cantone (art. 42).

3

Le prescrizioni degli articoli 42, 44 e 45 non si applicano all'alimentazione di animali con rifiuti provenienti dall'economia domestica privata del detentore.


Art. 42

Autorizzazione per l'eliminazione di rifiuti di cucina e dei pasti 1

Necessita di un'autorizzazione cantonale chi: a.

raccoglie rifiuti di cucina e dei pasti destinati ad essere trasformati in alimenti per animali; b.

trasforma in alimenti per animali rifiuti di cucina e dei pasti; c.

consegna a terzi rifiuti cotti quali alimenti per animali.

2

L'autorizzazione è valida per due anni.

Ordinanza sulle epizoozie 15

916.401


Art. 43

Valorizzazione di rifiuti di cucina e dei pasti 1

Prima di essere destinati all'alimentazione di animali ad unghia fessa o di pollame, i rifiuti di cucina e dei pasti devono essere sottoposti ad un trattamento il cui effetto
corrisponda a quello di un riscaldamento a temperatura di ebollizione della durata di
almeno 20 minuti.

2

Per il trasporto sono utilizzati contenitori chiudibili ermeticamente, a tenuta stagna e resistenti alla corrosione, oppure veicoli provvisti di dispositivi che soddisfino gli
stessi requisiti.


Art. 44

Trattamento dei rifiuti di cucina e dei pasti 1

Chi intende gestire un impianto per il trattamento di rifiuti da cucina e dei pasti deve:

a.

sottoporre i piani di costruzione o di trasformazione degli impianti all'autorizzazione del Cantone; b.

chiedere al Cantone l'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto;
l'autorizzazione d'esercizio è valida per due anni.

2

L'impianto deve essere dotato di: a.

una cucina per la preparazione di alimenti per animali situata in un edificio o
locale esclusivamente destinato a tal fine, completamente separato dalle
stalle, provvisto di pavimenti e pareti facilmente pulibili, nonché di un allacciamento per l'acqua calda, di uno scolo per l'acqua, di un lavandino e di un
guardaroba;

b.

una caldaia munita di un miscelatore, che garantisca un riscaldamento dei rifiuti conformemente all'articolo 43 capoverso 1.

3

I gestori delle cucine per la preparazione di alimenti per animali prendono tutti i provvedimenti di carattere edile e gestionale necessari ad impedire una contaminazione del foraggio cotto e la propagazione di agenti infettivi attraverso i rifiuti di
cucina e dei pasti. L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche.


Art. 45

Sorveglianza della valorizzazione dei rifiuti di cucina e dei pasti Il Cantone sorveglia la trasformazione di rifiuti di cucina e dei pasti in alimenti per
animali mediante:

a.

un regolare controllo dei ristoranti e delle economie domestiche collettive a
riguardo dell'eliminazione dei rifiuti di cucina e dei pasti; b.

un regolare controllo degli stabilimenti che trattano tali rifiuti.


Art. 46

Eliminazione di pesci morti e di scarti di pesce 1

I pesci morti che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, nonché gli scarti di pesce destinati all'alimentazione dei suini o dei pesci
devono essere trattati come rifiuti di cucina e dei pasti conformemente all'articolo
43 capoverso 1.

Agricoltura

16

916.401

2

La trasformazione di pesci morti e scarti di pesce in alimenti per suini o pesci sottostà ad un'autorizzazione cantonale.


Art. 47

Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte In caso di insorgenza di un'epizoozia che può essere propagata attraverso il latte, il
Cantone prescrive la pastorizzazione dei sottoprodotti provenienti dalla lavorazione
del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, trasformati in alimenti per
animali ad unghia fessa, prima che essi vengano dati in consegna presso lo stabilimento di lavorazione (art. 40 dell'ordinanza del 1° marzo 199523 sulle derrate alimentari).

Sezione 3:
Medicamenti, prodotti immunobiologici e microrganismi patogeni per
gli animali


Art. 48

Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura
di epizoozie

1

Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunobiologici per i quali l'Ufficio federale ha proceduto alla registrazione e ne ha autorizzato l'uso. Tali prodotti possono essere forniti
soltanto a veterinari e ad autorità. Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 27 giugno 199524 sui prodotti immunobiologici ad uso veterinario.

2

L'Ufficio federale pubblica periodicamente l'elenco dei preparati immunobiologici di cui è autorizzato l'uso.

3

L'Ufficio federale può vietare l'offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizoozie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l'efficacia.


Art. 49

Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali 1

Attività che richiedono l'impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente all'IVI.

2

Con l'accordo del veterinario cantonale competente per il luogo in cui ha sede il laboratorio, l'Ufficio federale può concedere deroghe e fissa a tal fine le misure di
sicurezza e i controlli.

3

Il Cantone notifica all'Ufficio federale quali sono le aziende che fanno uso di microrganismi patogeni per gli animali appartenenti ai gruppi a rischio 3 e 4 secondo
l'allegato D del manuale II dell'ordinanza del 27 febbraio 199125 sulla protezione
contro gli incidenti rilevanti.

23

RS 817.02

24

RS 916.445.2 25

RS 814.012

Ordinanza sulle epizoozie 17

916.401

Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 50

1

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.

2

Per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile.

3

Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l'Ufficio federale non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica.

Sezione 2: Inseminazione artificiale

Art. 51

Competenze

1

L'Ufficio federale ha i seguenti compiti: a.

disciplina la formazione dei tecnici di inseminazione e dei detentori di animali che praticano l'inseminazione nella propria azienda o nell'azienda del
loro datore di lavoro; b.

riconosce i centri di formazione; c.

rilascia l'attestato di capacità ai tecnici di inseminazione; d.

approva i piani per la costruzione o la trasformazione di aziende nelle quali
sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione); e.

emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le
stazioni di inseminazione e gli animali detenuti per la raccolta del seme,
nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento
del seme.

2

Il Cantone rilascia l'autorizzazione di effettuare l'inseminazione artificiale a: a.

tecnici d'inseminazione, in base all'attestato di capacità dell'Ufficio federale; b.

detentori di animali, che possono comprovare la formazione prescritta, per
l'inseminazione nella propria azienda o nell'azienda del datore di lavoro.

3

Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti: a.

designa per ogni stazione di inseminazione un veterinario ufficiale, responsabile della sorveglianza di polizia epizootica;

Agricoltura

18

916.401

b.

sottopone all'Ufficio federale i piani per la costruzione o la trasformazione
di stazioni di inseminazione, corredati di rapporto e di una proposta di approvazione; c.

rilascia l'autorizzazione di esercizio nei casi in cui la stazione di inseminazione corrisponde ai piani approvati e i requisiti di cui all'articolo 54 sono
soddisfatti.


Art. 52

Raccolta e preparazione del seme 1

La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.

2

Il seme per l'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.

3

Nella misura in cui le disposizioni dell'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato: a.

all'inseminazione artificiale di animali della specie equina e di animali selvatici delle specie bovina, ovina, caprina e suina; b.

all'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa nella propria azienda.

4

Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.


Art. 53

Esecuzione dell'inseminazione artificiale Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di
un'autorizzazione di cui all'articolo 51 capoverso 2.


Art. 54

Requisiti delle stazioni di inseminazione 1

Le stazioni di inseminazione devono essere disposte e gestite in modo che le malattie trasmissibili non possano propagarsi all'interno della stazione di inseminazione né, mediante l'utilizzazione del seme, in altri effettivi. Esse sono poste sotto la
direzione tecnica di un veterinario.

2

Chi dirige una stazione di inseminazione nonché eventuali aziende annesse (stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena) prende in particolare i seguenti provvedimenti:

a.

costruisce la stazione di inseminazione e le eventuali aziende annesse in un
luogo sicuro per quanto concerne la polizia epizootica e separato da altri allevamenti agricoli; b.

prima dell'inizio dei lavori edili, sottopone al veterinario cantonale i piani
per la costruzione o la trasformazione di stazioni di inseminazione;

Ordinanza sulle epizoozie 19

916.401

c.

fa in modo che, mediante impianti adeguatamente costruiti, la raccolta del
seme e la detenzione di animali possano aver luogo senza pericoli per quanto
concerne la polizia epizootica; d.

adotta provvedimenti aziendali per impedire la propagazione di agenti infettivi; e.

mette gli animali in quarantena prima di accettarli nella stazione di inseminazione; f.

esamina gli animali prima della loro accettazione e periodicamente durante il
loro soggiorno nella stazione di inseminazione.


Art. 55

Controllo

1

Chiunque raccoglie, conserva, consegna o trasferisce seme tiene un registro di controllo.

2

I documenti sono conservati per 3 anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Sezione 3: Trasferimento di embrioni

Art. 56

Competenze

1

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare: a.

i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla preparazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di embrioni; b.

gli animali donatori e quelli riceventi; c.

il prelievo, la preparazione, la conservazione e il trasferimento di embrioni.

2

Ai fini della salvaguardia di un patrimonio genetico di particolare valore, il veterinario cantonale può rilasciare autorizzazioni eccezionali per il prelievo e il trasferimento di ovuli non fecondati o di embrioni di animali donatori che probabilmente
sono portatori di una malattia trasmissibile; egli fissa le condizioni e gli oneri cautelativi di polizia epizootica.


Art. 57

Esecuzione del trasferimento di embrioni 1

Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari.

2

Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato.

3

Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l'esercizio della professione.

Agricoltura

20

916.401


Art. 58

Controllo

1

Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

2

Il veterinario predispone conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale: a.

misure aziendali volte ad impedire la propagazione di agenti infettivi durante
il prelievo, la preparazione e la conservazione di embrioni; b.

un'analisi preliminare degli animali donatori e di quelli riceventi.

3

Tiene un registro di controllo dei prelievi e del trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e
quelli riceventi.

4

Chi conserva ovuli e embrioni non fecondati deve tenere un registro di controllo.

5

I documenti sono conservati per 3 anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale

Art. 59

1

I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani.

2

Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nella loro azienda, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale presente nell'azienda. Per la loro collaborazione non hanno
diritto ad alcuna indennità.

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Art. 60

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili, sempreché non siano previste norme derogatorie per singole epizoozie.


Art. 61

Obbligo di notifica

1

Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la
comparsa.

Ordinanza sulle epizoozie 21

916.401

1bis Anche gli animali ad unghia fessa morti devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.26 2

L'obbligo di notifica incombe anche agli ispettori del bestiame, ai controllori delle carni, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli del servizio di controllo e di consulenza in materia di economia lattiera, ai tecnici d'inseminazione,
agli affossatori, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.

3

In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.

4

I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di
un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.

5

I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o ne sospettano la comparsa, lo notificano al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.


Art. 62

Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario 1

Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o
sospetto è sospeso.

2

Il veterinario ha l'obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a
quest'ultimo i suoi risultati.


Art. 63

Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica Il veterinario ufficiale, il controllore delle carni, l'ispettore degli apiari o gli organi
di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un'epizoozia: a.

effettuano immediatamente un'analisi clinica e prelevano campioni per garantire la diagnosi di laboratorio; b.

prendono i provvedimenti necessari in caso di diagnosi di un'epizoozia o di
conferma del sospetto di epizoozia; c.

svolgono indagini sul movimento di animali, persone e merci per individuare
l'origine dell'infezione e determinarne le possibilità di propagazione. Queste
ricerche si estendono di regola al periodo d'incubazione ma, ove occorra,
anche a un tempo più lungo; d.

notificano al veterinario cantonale il sospetto o la comparsa di un'epizoozia,
i risultati delle loro indagini e i provvedimenti presi; in caso di epizoozie altamente contagiose, lo informano senza indugio telefonicamente.

26

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

Agricoltura

22

916.401


Art. 64

Primi provvedimenti del veterinario cantonale 1

In caso di sospetto o di diagnosi di un'epizoozia, il veterinario cantonale si informa senza indugio sulla situazione, svolge un'analisi epidemiologica e conferma, modifica o completa i provvedimenti già presi.

2

Egli notifica telefonicamente all'Ufficio federale la diagnosi e i casi sospetti di epizoozie altamente contagiose, come pure i casi di epizoozia che minacciano di assumere ampie proporzioni.

3

Se in caso di comparsa di un'epizoozia si teme una diffusione oltre i confini cantonali, il veterinario cantonale informa immediatamente i veterinari cantonali dei
Cantoni minacciati.


Art. 65

Rapporto sulle epizoozie 1

Il veterinario cantonale fa un rapporto settimanale all'Ufficio federale su tutti i casi di epizoozia diagnosticati sul territorio del Cantone, sui risultati degli accertamenti
relativi a casi sospetti e sul numero degli effettivi sotto sequestro, come pure su episodi particolari riguardanti la sanità del bestiame.

2

Su richiesta, presenta un rapporto all'Ufficio federale sui provvedimenti e sui risultati dei controlli e delle analisi ordinati.

3

L'Ufficio federale pubblica le notifiche di epizoozie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale d'informazione. Quest'ultimo è inviato gratuitamente alle autorità
cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizoozie, agli organi cantonali competenti per la caccia e la pesca, agli uffici centrali del Servizio di controllo e
di consulenza in materia di economia lattiera, agli ispettori del bestiame, agli ispettori e controllori delle carni, agli ispettori degli apiari, ai veterinari di controllo e ai
veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari. Gli altri interessati possono
abbonarvisi.

Sezione 3: Provvedimenti di sequestro

Art. 66

Principi generali

1

I provvedimenti di sequestro hanno lo scopo di impedire la diffusione di epizoozie, limitando il movimento di animali e merci e lo spostamento di persone. Essi sono
ordinati dal veterinario cantonale.

2

Negli effettivi sotto sequestro conformemente agli articoli 69-71 occorre: a.

registrare ed analizzare tutti gli animali ricettivi; b.

contrassegnare tutti gli animali a unghia fessa ricettivi; c.

isolare se possibile gli animali infetti o sospetti.

3

In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, prendendo provvedimenti di sicurezza.

Ordinanza sulle epizoozie 23

916.401


Art. 67

Isolamento

1

L'isolamento di animali sospetti o infetti ha lo scopo di preservare dal contagio gli animali sani dell'effettivo o di altri effettivi.

2

Gli animali isolati non possono, senza il permesso speciale del veterinario ufficiale, abbandonare lo spazio loro assegnato (stalla, pascolo, recinto, bacino) né essere
messi a contatto con gli altri animali dell'effettivo o con gli animali di altri effettivi.

3

Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali isolati.


Art. 68

Quarantena

1

La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.

2

Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi
non vengano a contatto con alcun altro animale.

3

Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.

4

La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d'incubazione della presunta epizoozia.


Art. 69

Sequestro semplice di 1° grado 1

Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell'epizoozia.

2

Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato.

3

Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi.

4

La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. ...27

Art. 70

Sequestro semplice di 2° grado 1

Il sequestro semplice di 2° grado è ordinato se, per evitare la propagazione di un'epizoozia, è necessario, oltre al sequestro degli animali, limitare lo spostamento
delle persone.

2

Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo: a.

gli animali sotto sequestro sono rinchiusi nello spazio loro assegnato. È vietato introdurvi altri animali; b.

la cessione di animali per la macellazione diretta richiede il permesso del
veterinario cantonale. Quest'ultimo designa il macello. ...28 27

Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

28

Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

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3

Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo: a.

l'accesso agli animali sotto sequestro è permesso solo agli organi della polizia epizootica e alle persone incaricate della custodia; b.

gli abitanti dell'azienda sotto sequestro evitano il contatto con gli animali ricettivi. Non possono né accedere alle altre stalle né frequentare mercati del
bestiame o manifestazioni simili.


Art. 71

Sequestro rinforzato

1

Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell'epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli
animali e delle persone, anche il movimento delle merci.

2

Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo: a.

tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli
animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte; b.

gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un'adeguata disinfezione; c.

è vietato introdurre animali nell'azienda sotto sequestro.

3

Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo: a.

le persone che abitano o soggiornano in un'azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i
provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione
di agenti dell'epizoozia; b.

il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro; c.

le persone che non abitano nell'azienda sotto sequestro possono entrarvi
soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.

4

Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo: a.

le derrate alimentari di origine animale, il foraggio, come pure gli oggetti e i
prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono essere
allontanati dall'azienda. Il veterinario cantonale può autorizzare eccezioni,
prendendo provvedimenti di sicurezza; b.

il movimento di veicoli da e per l'azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l'azienda, i veicoli devono
essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.

5

Per vigilare sull'osservanza dei provvedimenti ordinati dall'autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).


Art. 72

Modificazione e revoca dei provvedimenti di sequestro 1

I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale.

Ordinanza sulle epizoozie 25

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2

I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un'analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale.

Sezione 4: Pulizia, disinfezione e disinfestazione

Art. 73

Principi

1

Il veterinario ufficiale o l'ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori.

2

In caso di epizoozie altamente contagiose, prima della pulizia deve di regola essere ordinata una disinfezione preliminare.

3

La pulizia e la disinfezione si estendono a tutti i luoghi, gli utensili e i mezzi di trasporto che sono stati a contatto con l'agente infettivo, a meno che non sia più
conveniente distruggerli.

4

Tutti i liquidi usati per la pulizia e la disinfezione sono possibilmente raccolti nella cisterna del colaticcio. Possono essere introdotti nelle acque di scarico solo se, d'intesa con i responsabili dell'impianto di depurazione delle acque, è appurato che quest'ultimo non ne risulti compromesso.


Art. 74

Competenze

1

I mezzi per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali devono essere ammessi dall'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, come pure sui mezzi da impiegare per la disinfezione nelle singole
epizoozie.

3

Il Cantone mette a disposizione i prodotti disinfettanti per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali.

4

Su ordine del veterinario ufficiale o dell'ispettore degli apiari, i detentori di animali o i titolari dell'azienda devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e
mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se l'azienda non dispone di
personale sufficiente, l'ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.

5

In caso di epizoozie altamente contagiose, i Cantoni possono affidare la pulizia e la disinfezione a imprese specializzate e far partecipare i detentori alle spese.

Sezione 5: Indennità per perdite di animali

Art. 75

Stima ufficiale

1

La stima ufficiale degli animali deve essere effettuata, nella misura del possibile, prima della macellazione o dell'uccisione degli animali.

Agricoltura

26

916.401

2

La stima deve essere effettuata secondo le direttive dell'Ufficio federale. Per la stima sono determinanti il valore di macellazione, di reddito e d'allevamento.

3

Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote: Fr.

a.

cavalli

8000.b.

bovini

6000.c.

pecore

800.d.

capre

600.e.

suini

1300.f.

volatili (esclusi i tacchini) 35.g.

tacchini

50.h.

conigli

30.i.

colonie di api

100.k.

pesci

5.- al kg

4

Il Dipartimento può aumentare o ridurre le aliquote massime del 20 per cento secondo la situazione del mercato.


Art. 76

Prestazioni supplementari

Le casse d'assicurazione del bestiame e gli altri istituti assicurativi pubblici o privati
possono versare prestazioni supplementari: a.

per perdite di animali il cui valore commerciale supera le aliquote massime; b.

per perdite di animali per le quali la Confederazione e i Cantoni non versano
alcuna indennità conformemente all'articolo 34 capoverso 2 della legge; c.

per perdite di animali dovute a epizoozie per le quali la presente ordinanza
non prevede alcun diritto all'indennità.

Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 77

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili sempreché non siano previste
normative derogatorie per le singole epizoozie (art. 99-127).


Art. 78

Stato sanitario

1

Tutti gli effettivi sono ufficialmente riconosciuti come indenni da epizoozie altamente contagiose.

Ordinanza sulle epizoozie 27

916.401

2

Agli effettivi sotto sequestro e a quelli nella zona di protezione e di sorveglianza (art. 88) viene tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca delle zone.


Art. 79

Coordinamento e stato maggiore di crisi L'Ufficio federale coordina i provvedimenti di lotta contro le epizoozie altamente
contagiose. A tale scopo e per la sua consulenza, in caso di epizoozia può convocare
uno stato maggiore di crisi composto di rappresentanti dei veterinari cantonali, come
pure di esponenti dei settori economici e scientifici.


Art. 80

Diagnostica

1

Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose è competente l'IVI in qualità di laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi.

2

Esso è autorizzato a fare eseguire analisi in altri laboratori.


Art. 81

Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro epizoozie altamente contagiose sono vietate. Sono fatte salve
le vaccinazioni ordinate dal Dipartimento in virtù dell'articolo 96 lettera b, come
pure quelle che servono a testare vaccini o effettuate a titolo sperimentale.


Art. 82

Obbligo di notifica

I veterinari e i laboratori d'analisi che sospettano o diagnosticano l'esistenza di
un'epizoozia altamente contagiosa, la notificano senza indugio telefonicamente al
veterinario cantonale.


Art. 83

Primi provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia 1

Chi sospetta la presenza di un'epizoozia altamente contagiosa deve provvedere, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, affinché nessun animale, merce o persona abbandoni l'azienda interessata.

2

Gli animali per i quali si sospetta un'epizoozia altamente contagiosa possono abbandonare l'azienda con il permesso del veterinario cantonale a scopi diagnostici o
per l'uccisione.


Art. 84

Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del sospetto 1

Il veterinario cantonale notifica senza indugio all'Ufficio federale gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale.

2

Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti: a.

il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo29; 29

Nuovo termine giusta il n. 1 dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il testo.

Agricoltura

28

916.401

b.

l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a); c.

ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d'intesa con l'IVI.


Art. 85

Caso di epizoozia

1

In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

2

Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti: a.

l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a); b.

l'uccisione immediata sul posto di tutti gli animali ricettivi dell'effettivo
sotto sorveglianza del veterinario ufficiale; c.

l'eliminazione di tutti gli animali uccisi o morti sotto sorveglianza del veterinario ufficiale; d.

il sequestro o l'uccisione di piccoli animali domestici come cani, gatti, volatili e conigli, se si suppone che possano propagare l'epizoozia; e.

la disinfezione preliminare, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.

3

D'intesa con l'Ufficio federale, il veterinario cantonale estende i provvedimenti previsti dai capoversi 1 e 2 agli effettivi esposti al contagio diretto a causa della loro
ubicazione.


Art. 86

Accertamenti epidemiologici e rapporti 1

Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell'infezione, il focolaio dell'infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell'epizoozia mediante il movimento di animali, merci e persone.

2

Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all'articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali.

3

I veterinari cantonali e l'Ufficio federale si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi.


Art. 87

Informazione

1

L'Ufficio federale e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un'epizoozia altamente contagiosa.

2

Il veterinario cantonale vigila affinché le prescrizioni ordinate nelle zone di protezione e di sorveglianza siano rese note mediante affissi.

3

Sulla base dei modelli dell'Ufficio federale, devono essere utilizzati i seguenti affissi:

a.

affissi gialli per gli effettivi sotto sequestro; essi contengono indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti di sequestro (sospetto o caso di epizoozia), le prescrizioni di sequestro e le pene in caso di infrazione alle prescrizioni della polizia epizootica;

Ordinanza sulle epizoozie 29

916.401

b.

affissi rossi che devono essere apposti agli albi pubblici all'interno delle
zone di protezione e di sorveglianza, con l'indicazione dei principali sintomi
della malattia e delle regole di comportamento e con un estratto delle relative
prescrizioni.


Art. 88

Zone di protezione e di sorveglianza 1

Se è diagnosticata un'epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L'Ufficio federale ne fissa l'estensione
dopo aver sentito il veterinario cantonale e lo stato maggiore di crisi. In queste zone
il movimento di animali, merci e persone è limitato allo scopo di impedire la propagazione dell'epizoozia.

2

La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Nella
delimitazione delle zone occorre considerare i confini naturali, le possibilità di controllo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione
dell'epizoozia.

3

L'Ufficio federale decide se, in caso di comparsa di un'epizoozia su animali importati che si trovano in quarantena o in un'azienda non agricola oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza.


Art. 89

Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

Il veterinario cantonale provvede a: a.

l'applicazione immediata dei provvedimenti concernenti il movimento di
persone e animali (art. 90-93); b.

l'apposizione degli affissi rossi (art. 87 cpv. 3 lett. b); c.

il prelievo di campioni e l'analisi veterinaria degli effettivi in cui si trovano
animali delle specie ricettive; d.

la tenuta del controllo degli effettivi da parte del detentore di animali; e e.

la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto per gli animali.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi.


Art. 90

Movimento di animali nella zona di protezione 1

È vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di protezione. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione, come
pure il transito su strade principali e su ferrovia.

2

All'interno della zona di protezione, gli animali delle specie ricettive possono abbandonare le loro stalle solo per accedere a pascoli o a cortili adiacenti.

3

Il veterinario cantonale può eccezionalmente autorizzare che gli animali siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato nella zona di prote-

Agricoltura

30

916.401

zione. Se nella zona di protezione non vi sono macelli, il veterinario cantonale designa un macello all'interno della zona di sorveglianza; in tal caso gli animali possono
essere trasferiti al macello solo se l'analisi di tutti gli animali delle specie ricettive
dell'effettivo da parte del veterinario ufficiale non ha rivelato casi sospetti.

4

Lo spostamento di animali non ricettivi all'epizoozia in questione che si trovano nella zona di protezione deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale.

5

Il detentore di animali notifica al veterinario ufficiale se sono morti o sono stati uccisi animali nel suo effettivo. Il veterinario ufficiale decide se le carcasse devono
essere analizzate. Nel caso in cui essi debbano essere eliminati o analizzati fuori
dalla zona di protezione, ordina i provvedimenti di sicurezza.


Art. 91

Movimento di persone nella zona di protezione 1

L'accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche,
come pure al personale dell'azienda incaricato della custodia. È in particolare vietato l'accesso a persone estranee all'azienda per effettuare l'inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.

2

Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell'inseminazione artificiale.

3

I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili.


Art. 92

Movimento di animali nella zona di sorveglianza 1

Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di
sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

2

Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza.

Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare: a.

il trasporto di animali morti o uccisi per l'eliminazione o all'IVI a scopo
d'analisi;

b.

il trasporto diretto al macello, se non si sono registrati nuovi casi di epizoozia nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.

3

In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo.

4

I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L'Ufficio federale
può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale.

5

e 6 ...30

30

Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Ordinanza sulle epizoozie 31

916.401


Art. 93

Macellazione

1

Per la macellazione di animali provenienti dalla zona di protezione e di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:

a.

il veterinario ufficiale informa il controllore delle carni del macello dell'imminente fornitura di animali provenienti dalla zona di protezione; b.

il controllore delle carni esamina con particolare attenzione l'eventuale presenza di sintomi dell'epizoozia al momento della visita degli animali prima
della macellazione e dell'ispezione delle carni.

2

Gli animali sospetti o infetti non possono essere macellati.

3

Se in un macello si sospetta o si diagnostica un'epizoozia altamente contagiosa, l'impianto deve essere chiuso immediatamente a ogni movimento di persone, animali e merci sino a nuovo ordine del veterinario cantonale.


Art. 94

Abrogazione dei provvedimenti di sequestro 1

In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall'analisi ufficiale.

2

I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l'analisi degli animali al termine del periodo d'incubazione ha dato esito negativo.

3

Il sequestro dell'effettivo infetto è abrogato dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L'effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.

4

I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d'incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell'ultimo effettivo infetto sono
stati eliminati. La condizione al riguardo è l'esito negativo dell'analisi degli effettivi
secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l'abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

5

I provvedimenti nella zona di sorveglianza possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.


Art. 95

Disciplinamento di casi particolari Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica
lo consenta, l'Ufficio federale può autorizzare: a.

una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88
cpv. 1 e 2);

b.

l'estivazione e lo svernamento nelle zone di protezione e di sorveglianza
(art. 90 e 92);

Agricoltura

32

916.401

c.

... 31

d.

la macellazione di animali non sospetti fuori dalle zone di protezione e di
sorveglianza se queste sussistono da più di 21 giorni (art. 90 e 92).


Art. 96

Situazioni d'emergenza In situazioni d'emergenza, il Dipartimento può ordinare: a.

la macellazione degli effettivi infetti; le esigenze relative ai mezzi di trasporto e ai macelli, come pure i provvedimenti per il trattamento e l'utilizzazione
della carne si basano sulle istruzioni dell'Ufficio federale; b.

la vaccinazione; il tipo di vaccino e le sue modalità d'impiego, come pure la
marchiatura degli animali vaccinati sono determinati dall'Ufficio federale.


Art. 97

Documentazione per le situazioni d'emergenza L'Ufficio federale redige, all'attenzione degli organi della polizia epizootica, una
documentazione per le situazioni d'emergenza finalizzata alla lotta contro le singole
epizoozie e la adegua regolarmente alle nuove conoscenze.


Art. 98

Indennità per perdite di animali 1

Le perdite di animali dovute a epizoozie altamente contagiose sono indennizzate dalla Confederazione nella misura del 90 per cento del valore di stima (art. 75).

2

Dopo aver sentito il proprietario degli animali, il Cantone stima gli animali che sono morti o devono essere eliminati a causa di un'epizoozia altamente contagiosa.
Il verbale di stima è trasmesso entro 10 giorni all'Ufficio federale con tutte le pezze
giustificative.

3

L'Ufficio federale decide in merito alla stima e fissa l'importo dell'indennità. La decisione è comunicata direttamente al proprietario degli animali e può essere impugnata presso la commissione di ricorso DFE32.

4

L'Ufficio federale chiede la restituzione delle indennità indebitamente versate. Se in tal modo dovessero verificarsi casi di rigore eccessivo, esso può rinunciare completamente o in parte alla restituzione.

Sezione 2: Afta epizootica

Art. 99

In generale

1

Sono ricettivi dell'afta epizootica tutti gli artiodattili.

2

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

31

Abrogata dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

32

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Ordinanza sulle epizoozie 33

916.401


Art. 100

Provvedimenti di sequestro 1

In deroga agli articoli 84 e 85, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

2

Sono considerati sospetti di contaminazione: a.

gli effettivi situati nelle immediate vicinanze o in pericolo a causa di contatti; b.

gli effettivi dove gli animali sono stati foraggiati con sottoprodotti della lavorazione del latte presumibilmente infetti.

3

Il sequestro rinforzato (art. 71) di effettivi sospetti o sospetti di contaminazione può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni.


Art. 101

Latte, latticini e carne provenienti da effettivi sotto sequestro 1

Il veterinario cantonale può autorizzare, sotto la sorveglianza della polizia epizootica, la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro (art. 100), se il latte:

a.

è travasato in bidoni o cisterne del centro di raccolta; e b.

è trasportato direttamente al centro di raccolta dove è pastorizzato, conformemente all'articolo 40 dell'ordinanza del 1° marzo 199533 sulle derrate alimentari, prima di essere trasformato o consegnato.

2

Il veterinario cantonale provvede affinché: a.

i locali e le installazioni infetti dei centri di raccolta, nei quali sono state effettuate consegne di latte tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano immediatamente puliti e disinfettati; b.

i latticini prodotti con latte presumibilmente infetto vengano eliminati come
rifiuti di origine animale ad alto rischio o siano utilizzati in modo tale da impedire una propagazione dell'epizoozia; c.

la carne prodotta da animali ad unghia fessa di un'effettivo infetto, macellata
tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il
momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nel limite del possibile individuata ed eliminata come rifiuto di origine animale ad
alto rischio.


Art. 102

Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione
e di sorveglianza

1

In deroga all'articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali della zona di protezione possono essere condotti al pascolo o trasferiti al macello solo quindici giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

33

RS 817.02

Agricoltura

34

916.401

2

La carne di animali ad unghia fessa, come pure il latte di mucca, pecora e capra possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione solo con l'autorizzazione del
veterinario cantonale; il latte deve essere pastorizzato.

3

I sottoprodotti della lavorazione di latte proveniente dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati, prima di essere consegnati come foraggio. Il
veterinario cantonale può estendere questo provvedimento ad altre regioni.

4

Il letame e il colaticcio possono essere sparsi nella zona di protezione solo con l'approvazione del veterinario cantonale.


Art. 103

Revoca dei provvedimenti di sequestro Il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto è trasformato in sequestro semplice di 2°
grado dopo l'eliminazione di tutti gli animali ricettivi e a pulizia e disinfezione avvenute. La revoca del sequestro semplice di 2° grado avviene al più presto 21 giorni
dopo l'avvenuta disinfezione. Alla scadenza di questo termine, l'effettivo sottostà
alle limitazioni della zona in cui si trova.

Sezione 3: Malattia vescicolare dei suini

Art. 104

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla malattia vescicolare dei suini tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

2

Il periodo d'incubazione è di quattordici giorni.


Art. 105

Provvedimenti concernenti la carne 1

Il veterinario cantonale vigila affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella
misura del possibile individuata ed eliminata come rifiuto di origine animale ad alto
rischio.

2

La carne di suini può essere trasferita fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'Ufficio federale emana
prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.

Sezione 4: Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Art. 106

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

2

Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

Ordinanza sulle epizoozie 35

916.401

3

È diagnosticata la pleuropolmonite contagiosa quando è messo in evidenza il My- coplasma mycoides subsp. mycoides SC.

Art. 107

Zona di sorveglianza

Non è stabilita alcuna zona di sorveglianza.


Art. 108

Caso di sospetto

1

Se un veterinario, durante un'ispezione delle carni o durante un'autopsia, sospetta che un animale sia stato affetto da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, ordina
un'analisi batteriologica e patologica.

2

Se l'analisi di laboratorio non consente di escludere una pleuropolmonite contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo d'origine di età superiore ai dodici mesi.

3

Gli animali per i quali l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo devono essere isolati fino a quando è possibile escludere un'infezione sulla base di esami complementari.


Art. 109

Caso di epizoozia

1

In deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.

2

La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come rifiuti d'origine animale ad alto rischio.


Art. 110

Revoca dei provvedimenti di sequestro 1

Il sequestro dell'effettivo infetto è revocato dieci giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.

2

In deroga all'articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l'analisi di tutti gli animali di età superiore ai dodici mesi abbia dato un risultato negativo. L'effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L'animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l'esame complementare ha dato un risultato
negativo (art. 67).

3

I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad
un'analisi sierologica con risultato negativo.


Art. 111

Accertamenti epidemiologici In caso di diagnosi di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, l'Ufficio federale ordina il prelievo e l'analisi di un numero rappresentativo di campioni per valutare la
situazione epizoologica a livello svizzero.

Agricoltura

36

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Sezione 5: Peste equina

Art. 112

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.

2

In deroga all'articolo 81, l'Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione di cavalli destinati all'esportazione e l'importazione di cavalli vaccinati, prendendo i necessari provvedimenti cautelari.

3

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 113

Caso di sospetto

1

In deroga all'articolo 84, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto.

2

Egli ordina inoltre: a.

visite di controllo regolari degli effettivi sospetti da parte del veterinario ufficiale; b.

provvedimenti di lotta contro le zanzare nelle stalle e nelle loro immediate
vicinanze.


Art. 114

Caso di epizoozia

1

In deroga all'articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina i seguenti provvedimenti nell'effettivo sospetto: a.

il sequestro semplice di 1° grado; e b.

l'uccisione immediata sul posto degli animali infetti.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del movimento di equidi.


Art. 115

Zona di sorveglianza

La zona di sorveglianza è mantenuta in vigore almeno sino al 1° dicembre dell'anno
in corso.

Sezione 6: Peste suina africana e classica

Art. 116

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla peste suina africana e classica tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

2

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

3

Gli articoli 117 a 120 non si applicano ai cinghiali in libertà.

Ordinanza sulle epizoozie 37

916.401


Art. 117

Provvedimenti concernenti la macellazione e la carne 1

Nel macello, i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi.

2

Se è diagnosticata la peste suina in un macello, tutti i suini trasportati con l'animale infetto devono essere uccisi ed eliminati.

3

La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione.

4

Il veterinario cantonale provvede affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella
misura del possibile individuata ed eliminata come rifiuto d'origine animale ad alto
rischio.

5

La carne dei suini può essere portata fuori dalle zone di sorveglianza e di protezione solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'Ufficio federale emana
prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.


Art. 118

Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

L'articolo 90 capoversi 2 e 3 è applicabile solo dopo che tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

2

A partire dal 21° giorno dopo che è stata ordinata la zona di protezione, il veterinario cantonale può autorizzare lo spostamento di animali in un altro effettivo della
zona di protezione o di sorveglianza, a condizione che l'analisi di tutti gli effettivi
abbia dato un risultato negativo.

3

In deroga all'articolo 92 capoverso 3, i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza.

4

Prima di abbandonare l'effettivo, i suini devono essere contrassegnati in modo chiaro.


Art. 119

Revoca dei provvedimenti di sequestro I provvedimenti presi nelle zone di protezione e di sorveglianza possono essere revocati: a.

al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo effettivo infetto; e b.

dopo che l'analisi sierologica di tutti gli effettivi della zona di protezione e
di un numero rappresentativo di effettivi della zona di sorveglianza ha dato
un risultato negativo.


Art. 120

Reintroduzione di animali Dopo la revoca del sequestro semplice di 2° grado, i suini possono essere reintrodotti nell'azienda alle seguenti condizioni:

Agricoltura

38

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a.

in caso di detenzione all'aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza
di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo; b.

in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest'ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di
1° grado dell'effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se
l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.


Art. 121

Peste suina dei cinghiali in libertà 1

In caso di sospetto di peste suina di cinghiali in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti: a.

informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti
venatori;

b.

analisi dei cinghiali uccisi o trovati morti; e c.

informazione dei detentori di suini sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra i suini domestici e i cinghiali.

2

In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà: a.

l'Ufficio federale ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione
dell'epizoozia;

b.

l'Ufficio federale elabora, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, il veterinario cantonale e specialisti,
provvedimenti per prevenire ed eradicare l'epizoozia nella popolazione di
cinghiali; e

c.

il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra i suini
domestici e i cinghiali.

Sezione 7: Peste aviare e malattia di Newcastle

Art. 122

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla peste aviare e alla malattia di Newcastle tutti gli uccelli tenuti in cattività e le loro uova da cova.

2

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 123

Provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia 1

Il veterinario cantonale vieta la fornitura di uova e lo spandimento del letame proveniente da effettivi infetti e sospetti.

2

Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

Ordinanza sulle epizoozie 39

916.401

3

Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, prodotti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui
sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano nella misura del possibile individuati ed eliminati come rifiuti d'origine animale ad alto rischio.


Art. 124

Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

In deroga agli articoli 90 e 92, il veterinario cantonale può autorizzare, d'intesa con l'Ufficio federale, che: a.

le uova da cova e i pulcini di un giorno siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse; b.

i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato fuori dalle zone.

2

Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe conformemente al capoverso 1, il veterinario cantonale provvede affinché:

a.

siano eseguite le analisi da parte del veterinario ufficiale (art. 90 cpv. 3); b.

i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e c.

le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

3

Ordina la quarantena sugli effettivi di destinazione conformemente all'articolo 68.


Art. 125

Malattia di Newcastle dei piccioni e degli uccelli ornamentali 1

Le prescrizioni riguardanti le zone di protezione e di sorveglianza non si applicano alla malattia di Newcastle dei piccioni e degli uccelli ornamentali.

2

In deroga all'articolo 81, l'Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione di piccioni e prescriverla per la partecipazione a esposizioni, concorsi e manifestazioni
analoghe.

Sezione 8: Altre epizoozie altamente contagiose

Art. 126

Designazione

Sono considerate come altre epizoozie altamente contagiose: a.

la stomatite vescicolare; b.

la peste bovina;

c.

la peste dei piccoli ruminanti; d.

la dermatite nodulare (Lumpy skin disease); e.

la febbre della Valle del Rift; f.

la febbre catarrale ovina (Bluetongue); g.

il vaiolo delle pecore e delle capre.

Agricoltura

40

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Art. 127

Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza In deroga agli articoli 90 e 92, l'Ufficio federale può ordinare limitazioni supplementari o concedere agevolazioni per il movimento di animali e di prodotti animali
nelle zone di protezione e di sorveglianza, a dipendenza della situazione epizoologiica.

Capitolo 3: Epizoozie da eradicare Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 128

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizoozie da eradicare, salvo
la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale (art. 280 segg.).


Art. 129

Accertamento delle cause d'aborto 1

Il detentore notifica al veterinario di controllo ogni aborto di animali della specie bovina, che sono stati gravidi per tre o più mesi, come pure ogni aborto di animali
della specie ovina, caprina e suina.

2

Il veterinario di controllo deve procedere a un'analisi qualora l'aborto sia avvenuto in una stalla di commercianti o durante l'estivazione e qualora in un effettivo di animali a unghia fessa abbia abortito più di un animale nell'arco di quattro mesi.

3

L'analisi comprende: a.

per i bovini: Brucella abortus, Coxiella burnetii e IBR-IPV (analisi sierologica); b.

per gli ovini e i caprini: Brucella melitensis, Coxiella burnetii; c.

per i suini: Brucella suis.

4

Il veterinario di controllo predispone l'analisi delle placente e dei feti abortiti. Se si tratta di bovini, occorre trasmettere al laboratorio anche i campioni di sangue.

5

Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.


Art. 130

Sorveglianza del bestiame svizzero 1

Il bestiame svizzero è sorvegliato per campionatura degli effettivi o degli animali.

2

Il rilevamento per campionatura serve a confermare che la Svizzera è indenne da una determinata epizoozia da eradicare.

3

L'Ufficio federale stabilisce, previa consultazione dei Cantoni: a.

a quali intervalli di tempo debbano essere effettuate le campionature; b.

la dimensione dei campioni necessaria per provare, con un grado di affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,1 per cento degli effettivi è infetto; c.

i metodi di analisi e il materiale da prelevare per la campionatura;

Ordinanza sulle epizoozie 41

916.401

d.

i laboratori nei quali sono esaminati i campioni.

4

L'Ufficio federale ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora la campionatura abbia rivelato la presenza di uno o più effettivi infetti.


Art. 131

Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 della legge sono indennizzate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo, ad eccezione dell'artrite
encefalite virale caprina (art. 200 segg.). In tal caso, le perdite di animali sono indennizzate secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d della legge.

Sezione 2: Carbonchio ematico

Art. 132

Diagnosi

1

È diagnosticato il carbonchio ematico quando è messo in evidenza il Bacillus anthracis. Per l'analisi occorre inviare il sangue prelevato con una siringa.

2

Il periodo d'incubazione è di quindici giorni.


Art. 133

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di carbonchio ematico al medico cantonale.


Art. 134

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

a.

il sequestro semplice di 2° grado; b.

l'uccisione, senza spargimento di sangue, degli animali ammalati; c.

l'eliminazione degli animali uccisi o periti; se, eccezionalmente, essi vengono sotterrati, il luogo non può essere utilizzato durante 15 anni né per la
coltivazione di foraggi né come pascolo; d.

la misurazione, due volte al giorno, della temperatura degli animali minacciati; e.

la pulizia e la disinfezione delle stalle e di tutti gli oggetti contaminati.

2

Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.

3

Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto quindici giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

Agricoltura

42

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Sezione 3: Malattia di Aujeszky

Art. 135

Campo d'applicazione

1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la malattia di Aujeszky dei suini.

2

Se è diagnosticata la malattia di Aujesky in altri animali domestici, il veterinario cantonale ordina un'indagine epidemiologica negli effettivi di suini minacciati.


Art. 136

Diagnosi

1

È diagnosticata la malattia di Aujeszky quando sono messi in evidenza gli anticorpi herpes virus suis tipo I oppure l'agente infettivo.

2

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 137

Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di
Aujeszky. In caso di sospetto o di infezione, agli effettivi interessati è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.


Art. 138

Obbligo di notifica

I laboratori notificano al veterinario cantonale tutti i casi diagnosticati di malattia di
Aujeszky.


Art. 139

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado fino
all'invalidazione del sospetto.

2

Il sospetto è invalidato quando l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di animali risulta negativa.


Art. 140

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:

a.

il sequestro semplice di 1° grado; b.

la macellazione di animali sospetti o infetti; c.

la lotta contro i topi e i ratti; d.

la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti
sono stati allontanati.

Ordinanza sulle epizoozie 43

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2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che: a.

tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite
e disinfettate; oppure b.

l'analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più
presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.


Art. 141

Utilizzazione delle carni Le carni di animali provenienti da effettivi sotto sequestro vanno utilizzate secondo
le direttive dell'Ufficio federale.

Sezione 4: Rabbia

Art. 142

Diagnosi

1

L'Ufficio federale designa un centro nazionale per la diagnosi della rabbia.

2

Il periodo d'incubazione è di 100 giorni.

a34 Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di bestiame sono riconosciuti ufficialmente indenni da rabbia.


Art. 143

Obbligo di notifica

1

Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla
polizia della caccia o ad un veterinario.

2

I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un
animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che
sono venuti a contatto con un tale animale.

3

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone.

4

Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente.


Art. 144

Caso di sospetto

1

I detentori di animali devono isolare fino al momento della visita veterinaria gli animali che presentano sintomi di rabbia.

34

Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

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2

Il veterinario cantonale stabilisce se: a.

gli animali che presentano sintomi di rabbia vanno inviati al Centro nazionale per l'analisi; b.

gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia vanno uccisi
oppure isolati per almeno 10 giorni e se vanno sottoposti alla visita del veterinario ufficiale immediatamente prima della revoca dell'isolamento.

3

La polizia o la polizia della caccia deve procedere all'immediata uccisione degli animali selvatici che presentano sintomi sospetti di rabbia. Anche gli organi della
polizia epizootica, i titolari di un permesso di caccia e i privati in pericolo sono autorizzati ad uccidere tali animali.


Art. 145

Animali sospetti di contaminazione Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia
o che sono entrati in contatto con un tale animale: a.

devono essere uccisi oppure isolati per almeno 100 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali; b.

possono essere vaccinati soltanto se è dimostrato che sono stati vaccinati nei
24 mesi antecedenti; per gli animali rivaccinati il periodo di isolamento può
essere ridotto a 30 giorni; c.

devono essere esaminati dal veterinario ufficiale alla fine del periodo di isolamento.


Art. 146

Caso di epizoozia

1

Gli animali domestici manifestamente affetti da rabbia devono essere uccisi senza indugio.

2

Se è diagnosticata la rabbia, il veterinario cantonale definisce, a seconda delle circostanze e delle condizioni topografiche, un'adeguata zona di sequestro. Ordina
inoltre:

a.

adeguati provvedimenti di sequestro per gli effettivi con animali che presentano sintomi sospetti di rabbia o che ne sono affetti; b.

la chiusura temporanea dei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, nei quali è stata constatata la presenza di un animale affetto da rabbia,
fino all'adozione di sufficienti misure di protezione dei visitatori; c.

la pulizia e la disinfezione degli oggetti contaminati e dei locali dai quali
sono stati allontanati animali infetti o sospetti.


Art. 147

Provvedimenti nella zona di sequestro 1

Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni: a.

chi vuole mettere in commercio, come derrate alimentari, selvatici ungulati
abbattuti che non presentano sintomi sospetti di rabbia, deve decapitare
l'animale in modo che le ghiandole salivari non vengano né incise né recise;

Ordinanza sulle epizoozie 45

916.401

b.

i titolari di un permesso di caccia possono impiegare le teste di ruminanti
selvatici e le pelli di animali predatori per trofei e pellicce solamente se non
vi è alcun sospetto di rabbia; c.

chi trova volpi o tassi morti, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia
oppure alla polizia della caccia; d.

i gatti abbandonati o randagi, che presentano sintomi sospetti di rabbia, devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia oppure dai titolari
di un permesso di caccia; e.

i cani randagi che non possono essere catturati devono essere uccisi dalla
polizia, dalla polizia della caccia o dai titolari di un permesso di caccia. Per
la cattura dev'essere richiesta possibilmente la partecipazione del detentore
del cane;

f.

gli animali uccisi, la selvaggina morta e le teste recise devono essere eliminati come rifiuti di origine animale pericolosi, qualora non risulti necessario
un esame delle teste o delle carcasse; g.

all'interno e ai margini dei boschi i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
Nelle altre zone possono essere lasciati in libertà sotto stretta sorveglianza.
Non sono soggetti a queste limitazioni i cani vaccinati delle guardie di confine, della polizia, dell'esercito e da valanga quando sono in servizio nonché
i cani da caccia durante l'attività venatoria; h.

gli animali che hanno morso una persona devono essere posti sotto sorveglianza durante dieci giorni ed in seguito visitati dal veterinario ufficiale.
Fino a tale termine possono essere uccisi unicamente con l'autorizzazione
del veterinario ufficiale; i.

nei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, dove gli animali possono entrare in contatto con i visitatori, vanno adottate misure volte alla tutela di questi ultimi.

2

Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l'ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle
regioni confinanti.


Art. 148

Provvedimenti collaterali 1

Il veterinario cantonale può ordinare, all'occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.

2

Egli provvede all'informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia.

A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi
principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni
in materia.

3

I Cantoni provvedono alla riduzione dell'effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.

Agricoltura

46

916.401


Art. 149

Vaccinazioni

1 Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario in
un certificato di vaccinazione. L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull'esecuzione delle vaccinazioni e sulla forma dei certificati di vaccinazione.35 2

Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni: a.

nelle zone in cui sono registrati casi di rabbia nelle volpi i Cantoni svolgono
campagne di vaccinazione ai fini dell'immunizzazione orale. All'occorrenza,
queste campagne sono estese ad altre zone; b.

i Cantoni ripetono le campagne di vaccinazione fino alla eradicazione della
rabbia nelle volpi. Essi provvedono affinché un numero rappresentativo di
volpi provenienti dalle zone di vaccinazione e dalle aree confinanti sia inviato per controllo al Centro nazionale; c.

i Cantoni di confine effettuano nelle zone minacciate campagne di vaccinazione delle volpi per prevenire una propagazione della rabbia sul territorio
nazionale. La Confederazione mette a disposizione gratuitamente il vaccino
a questi Cantoni;

d.

i Cantoni informano anticipatamente la popolazione sulle campagne di vaccinazione; e.

l'Ufficio federale e il Centro nazionale coordinano e sorvegliano le campagne di vaccinazione.

Sezione 5: Brucellosi dei bovini

Art. 150

Campo d'applicazione

1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione dei bovini da Brucella abortus. 2

Se l'epizoozia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina.


Art. 151

Diagnosi

1

È diagnosticata la brucellosi bovina quando: a.

l'esame sierologico dà un risultato positivo; oppure b.

è messa in evidenza la Brucella abortus nel materiale d'analisi.

2

Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Ordinanza sulle epizoozie 47

916.401


Art. 152

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

2

Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.


Art. 153

Obbligo di notifica

1

I laboratori segnalano al veterinario cantonale se è diagnosticata la Brucella abor- tus in altri animali domestici e selvatici.

2

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi bovina al medico ed al chimico cantonali.


Art. 154

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

a.

il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto; b.

l'analisi batteriologica delle placente e di tutti i feti abortiti, fino all'invalidazione del sospetto.

2

Il sospetto risulta invalidato quando due analisi sierologiche di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi danno un risultato negativo. La seconda analisi dev'essere
effettuata dai 40 ai 60 giorni dopo la prima.


Art. 155

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a.

gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente; b.

gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che
partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita
delle acque;

c.

tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come rifiuti di origine animale; d.

il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come rifiuto d'origine
animale oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo
interessato;

e.

le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che: a.

tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite
e disinfettate; oppure

Agricoltura

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b.

l'analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al
momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a
distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali
dell'effettivo sono risultate negative.


Art. 156

Macellazione

1

Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali degli effettivi infetti venga informato sul rischio di contagio per le persone.

2

La macellazione dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

3

Il controllore delle carni stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale.


Art. 157

Controlli successivi

Durante l'anno successivo alla revoca del sequestro devono essere esaminati dal
profilo batteriologico tutti i feti abortiti e le placente.

Sezione 6: Tubercolosi

Art. 158

Campo d'applicazione

1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina sostenuta da Mycobacterium bovis e Mycobacterium tubercolosis.

2

Se è diagnosticata l'epizoozia in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina.


Art. 159

Diagnosi

1

La tubercolosi è diagnosticata quando: a.

sono messi in evidenza il Mycobacterium bovis oppure il Mycobacterium tubercolosis nel materiale d'analisi; b.

risulta positiva la prova della tubercolina in un animale di un effettivo nel
quale è già stata accertata la tubercolosi secondo la lettera a.

2

Il periodo d'incubazione è di 150 giorni.


Art. 160

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi.

In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento
ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

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Art. 161

Obbligo di notifica

1

Il veterinario cantonale notifica immediatamente al medico e al chimico cantonali ogni caso di tubercolosi accertato in un effettivo di bestiame da latte.

2

Se è diagnosticata la tubercolosi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.


Art. 162

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o di sospetto di contaminazione da tubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

2

Il sospetto risulta invalidato quando: a.

l'animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e
quando la prova della tubercolina di tutti i bovini di età superiore alle sei
settimane dà esclusivamente risultati negativi; b.

la duplice prova della tubercolina di tutti i bovini d'età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La seconda analisi dev'essere
effettuata al più presto 40 giorni dopo la prima.


Art. 163

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Ordina inoltre che:

a.

gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente e macellati entro
10 giorni;

b.

il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come rifiuto di origine
animale oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo
interessato;

c.

le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere
effettuata al più presto 60 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o
infetto; la seconda analisi, invece, al più presto 40 giorni dopo la prima.


Art. 164

Macellazione

1

La macellazione degli animali infetti o sospetti dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

2

Il controllore delle carni stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.

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Art. 165

Controlli successivi

In un effettivo nel quale è stata diagnosticata la tubercolosi, un anno dopo la revoca
del sequestro tutti i bovini di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti ad un ulteriore controllo.

Sezione 7: Leucosi enzootica bovina

Art. 166

Diagnosi

1

La leucosi enzootica bovina (LEB) è accertata quando l'analisi sierologica risulta positiva.

2

Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.


Art. 167

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento fino alla
revoca del sequestro.

2

I tori da allevamento di età superiore ai 24 mesi sono controllati mediante un'analisi sierologica del sangue effettuata annualmente.


Art. 168

Caso di sospetto

1

Se un veterinario o un controllore delle carni nutre il sospetto, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della
specie bovina è affetto da LEB, ordina un'analisi sierologica, o qualora ciò non sia
possibile un'analisi istologica.

2

Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto, fino all'invalidazione del sospetto.

3

Il sospetto è invalidato quando: a.

l'analisi istologica non dà risultati sospetti; b.

l'analisi sierologica dell'animale sospetto risulta negativa, oppure c.

malgrado un risultato istologico sospetto, l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

4

In caso di sospetto di contaminazione il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

a.

l'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione; b.

l'analisi sierologica di tutti gli animali.

5

L'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.

Ordinanza sulle epizoozie 51

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Art. 169

Caso di epizoozia

1

In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a.

gli animali sospetti o infetti siano macellati; b.

i residui provenienti dalla lavorazione del latte di effettivi sotto sequestro
vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli; c.

le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro nei seguenti casi: a.

se era infetto un solo animale dell'effettivo:
1.

dopo che l'animale in questione e, qualora si tratti di una vacca, anche
il suo vitello neonato sono stati allontanati; e 2.

a condizione che l'analisi sierologica di tutti gli altri animali sia risultata negativa; b.

se erano infetti più animali dell'effettivo:
1.

dopo che gli animali in questione e, qualora si tratti di vacche, anche i
loro vitelli neonati sono stati allontanati; e 2.

a condizione che due analisi sierologiche degli altri animali, effettuate a
distanza di almeno 90 giorni, risultino negative.

3

Il primo prelievo per l'analisi sierologica può essere effettuato al più presto 90 giorni dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dall'effettivo.

Sezione 8:
Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva


Art. 170

Diagnosi

1

È accertata la Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), quando:

a.

l'analisi sierologica risulta positiva; oppure b.

è messa in evidenza in singoli casi la presenza dell'Herpesvirus bovino di
tipo I.

2

Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.


Art. 171

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

I tori da allevamento d'età superiore ai 12 mesi sono controllati mediante un'analisi sierologica annuale del sangue.

Agricoltura

52

916.401


Art. 172

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o di contaminazione da IBR/IPV, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato: a.

il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto, e b.

l'analisi sierologica di tutti gli animali.

2

Il sospetto di epizoozia è invalidato quando una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa.


Art. 173

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a.

gli animali sospetti o infetti siano macellati; b.

i residui provenienti dalla lavorazione del latte di effettivi sotto sequestro
vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli; c.

le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l'analisi emosierologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto
30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.


Art. 174

Inseminazione artificiale Il seme dei tori la cui analisi sierologica è od era positiva non può essere impiegato
per l'inseminazione artificiale. L'Ufficio federale può autorizzare, con l'accordo dei
veterinari cantonali, l'impiego del seme prelevato prima del presunto momento del
contagio.

Sezione 9: Encefalopatie spongiformi dei bovini e scrapie

Art. 175

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Fatto salvo l'articolo 185, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'encefalopatia spongiforme dei bovini (BSE) e la scrapie delle pecore e delle capre.

2 Un animale è infetto quando l'analisi istologica risulta positiva o quando la presenza di una proteina-prione modificata è stata accertata mediante un processo approvato dall'Ufficio federale.36 3 Quando non sono stati ordinati dalle autorità ufficiali, i prelievi di campioni su
animali macellati sono effettuati sotto sorveglianza diretta del controllore delle carni
e registrati da quest'ultimo. I campioni possono essere analizzati unicamente nei
laboratori riconosciuti dall'Ufficio federale che soddisfano le condizioni di cui 36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

Ordinanza sulle epizoozie 53

916.401

all'articolo 312 capoverso 2 lettere a e c. I processi d'analisi devono essere approvati dall'Ufficio federale. L'Ufficio federale emana istruzioni tecniche sui prelievi di
campioni e sul trattamento degli animali da macello.37 4 Le analisi con risultato positivo devono essere confermate dal laboratorio nazionale di riferimento.38

Art. 176


39

Caso di sospetto

1 Esiste sospetto di BSE quando nei bovini d'età superiore ai 18 mesi la produttività
diminuisce e si manifestano i sintomi caratteristici della BSE.

2 Esiste sospetto di scrapie quando negli ovini e nei caprini d'età superiore ai dodici
mesi la produttività diminuisce e si manifestano i sintomi caratteristici della scrapie.

3 ...40


Art. 177

Provvedimenti nei casi di sospetto 1

In caso di sospetto di BSE o di scrapie, il detentore degli animali deve isolare l'animale sospetto, osservarlo con attenzione nonché consultare un veterinario.

2

Il detentore degli animali non può: a.

mettere in commercio il latte dell'animale sospetto; b.

uccidere o macellare l'animale sospetto.

3

Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo. Qualora trattasi di un effettivo sospetto di contaminazione,
ordina che tutti gli animali siano contrassegnati, registrati e osservati attentamente
per 12 mesi.

4

Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina: a.

che l'animale sospetto sia ucciso o macellato; b.

che la testa dell'animale sia sottoposta all'analisi di un laboratorio riconosciuto dall'Ufficio federale; c.

che i luoghi e gli utensili contaminati siano puliti e disinfettati.

a41 Obbligo di notifica per animali da macello Chiunque durante il trasporto al macello o nel macello stesso constati nell'animale
sintomi di ESB o di scrapie deve notificarlo senza indugio al controllore delle carni.
L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.

37

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

38

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

40

Abrogato dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

41

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

Agricoltura

54

916.401


Art. 178


42

Casi di BSE

1 In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che: a.

sia incenerita la carcassa dell'animale infetto; b.

siano distrutti il seme, gli ovuli o gli embrioni dell'animale infetto; c.

siano esaminati clinicamente, contrassegnati e registrati tutti gli animali della
specie bovina che:
1.

appartengono all'effettivo in cui si trovava l'animale infetto immediatamente prima della sua uccisione; 2.

appartengono all'effettivo in cui è nato ed è stato allevato l'animale infetto; d.

siano uccisi tutti gli animali della specie bovina che sono nati nel periodo
che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto
e che si sono trovati in un effettivo giusta la lettera c numero 2; e.

siano uccisi tutti i discendenti diretti degli animali infetti; 2 Il veterinario cantonale attesta al detentore di animali la conclusione delle misure
di cui al capoverso 1.


Art. 179

Casi di scrapie

1

In caso di diagnosi di scrapie, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo infetto: a.

il sequestro semplice di 1° grado; b.

l'incenerimento di eventuali carcasse di animali infetti; c.

l'eliminazione del seme, di ovuli o di embrioni dell'animale infetto; d.

l'individuazione e la macellazione di tutti i discendenti diretti di madri infette in altri effettivi; e.

l'incenerimento delle pecore e delle capre che periscono durante il periodo
di sequestro, come pure dei feti morti e delle placente.

2

L'effettivo colpito da scrapie dev'essere eliminato; gli animali che non presentano sintomi di scrapie possono essere macellati. Se la scrapie è diagnosticata in un
gregge in estivazione, l'effettivo di provenienza dell'animale infetto e gli animali in
estivazione dello stesso effettivo devono essere eliminati.

3

Il sequestro è revocato due anni dopo l'eliminazione delle pecore e delle capre nonché dopo la pulizia e la disinfezione delle stalle. Nei due anni successivi è autorizzata la detenzione di animali non gravidi. Tuttavia, questi animali possono essere
trasferiti unicamente per la diretta macellazione.

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

Ordinanza sulle epizoozie 55

916.401


Art. 180

Incenerimento dei rifiuti di origine animale e materiale d'analisi 1

Se un animale è ucciso o macellato a causa del sospetto di BSE o di scrapie, occorre:

a.

incenerire la carcassa dell'animale; oppure b.

incenerire gli scarti ed i sottoprodotti della macellazione e tenere sotto sorveglianza ufficiale la carcassa dell'animale macellato finché non si accerta
che l'animale era infetto.

2

Quando vengono macellate pecore o capre di un effettivo infetto, che non presentano sintomi di scrapie, occorre incenerirne le teste, il midollo spinale e gli organi.

3

I Cantoni verificano nei singoli casi se i rifiuti di origine animale sono inceneriti secondo le prescrizioni e dove sono eventualmente depositati a titolo provvisorio.

4

I laboratori provvedono affinché siano inceneriti tutti i rifiuti suscettibili di contenere gli agenti infettivi delle encefalopatie spongiformi.


Art. 181


43

Eliminazione di determinate parti della carcassa 1 Il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille di bovini presso i quali sono
già spuntati quattro incisivi permanenti devono essere inceneriti.44 2 Il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille di bovini di età superiore ai sei
mesi, presso i quali non sono però ancora spuntati quattro incisivi permanenti devono essere eliminati conformemente all'articolo 5 capoverso 1 OERA.

3 Il cervello non deve essere rimosso dalla scatola cranica e gli occhi non devono
essere separati dalla testa.

4 Il timo, la milza e l'intestino di bovini di età superiore ai sei mesi devono essere
eliminati giusta l'articolo 5 capoverso 1 OERA.


Art. 182


45

Eliminazione di parti della carcassa dopo il taglio 1 Al momento del taglio devono essere separati dalla carne ed eliminati giusta
l'articolo 5 capoverso 1 OERA: a.

la colonna vertebrale, incluso l'osso sacro e la coda, di bovini presso i quali
sono già spuntati quattro incisivi permanenti; b.

i tessuti linfatici e nervosi visibili, come pure i linfonodi dei bovini di qualsiasi età.

2 L'Ufficio federale può consentire eccezioni sempreché le carcasse o loro parti provengano da Paesi comprovabilmente esenti da BSE.

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

Agricoltura

56

916.401


Art. 183


46

Limitazione dell'impiego come foraggio 1 È vietato utilizzare per la produzione di foraggio, mettere in commercio come foraggio o utilizzare per il foraggiamento di animali: a.

farina di sangue e altri prodotti del sangue; b.

gelatina derivata da scarti di ruminanti; c.

farina di carne e farina di carne e ossi; d.

farina di ciccioli e panelli di ciccioli; e.

farina di pollame, scarti seccati provenienti dalla macellazione di pollame e
farina di piume;

f.

farina di pesce;

g.

grumi di ossi da foraggio; h.

grasso estratto da parti non commestibili della carcassa; i.

foraggi che contengono le componenti di cui alle lettere a-h.

2 Dal divieto di cui al capoverso 1 sono esenti gli alimenti destinati ad animali la cui
carne non è ammessa come derrata alimentare, se: a.

il controllore delle carni ha dichiarato gli scarti di carne non nocivi per la
salute;

b.

tali alimenti per animali sono prodotti in installazioni esclusivamente destinate a questo scopo e, se depositati o trasportati in modo aperto, sono depositati in locali distinti ovvero trasportati separatamente.

3 Gli scarti di carne possono essere trasformati in alimenti liquidi per i suini se: a.

provengono da macelli o da stabilimenti adibiti al sezionamento e il veterinario cantonale ne ha espressamente autorizzato l'eliminazione in vista della
sterilizzazione;

b.

sono stati trattati in stabilimenti di sterilizzazione con certificato ISO; c.

il controllore delle carni li ha dichiarati non nocivi per la salute; d.

non provengono da ruminanti; e.

non sono state aggiunte componenti per foraggi di cui al capoverso 1.

4 Gli alimenti liquidi di cui al capoverso 3 possono essere utilizzati come foraggio
per suini unicamente se gli effettivi in cui tali alimenti sono utilizzati e gli effettivi
immediatamente circostanti non comprendono ruminanti e se il veterinario cantonale
ha autorizzato l'utilizzo di alimenti liquidi come foraggio per l'effettivo in questione.

5 La farina di pesce può essere utilizzata come componente per alimenti per suini,
pollame e pesce, se:

a.

lo stabilimento di fabbricazione è stato annunciato alla Stazione federale di
ricerche per la produzione animale; 46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

Ordinanza sulle epizoozie 57

916.401

b.

è tenuto un registro delle aggiunte di farina di pesce.

6 Chiunque produca, depositi o trasporti alimenti per animali deve provvedere affinché gli alimenti di cui al capoverso 1 non pervengano nel foraggio destinato ai ruminanti.

7

Il controllo della produzione e della messa in commercio dei foraggi è disciplinato dall'ordinanza del 26 maggio 199947 sugli alimenti per animali.


Art. 184

Compiti dell'Ufficio federale 1

L'Ufficio federale sostiene la ricerca volta a determinare eventuali correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatia
spongiforme negli animali e nell'uomo.

2 Può autorizzare per fini scientifici e diagnostici deroghe agli articoli 178 a 183.48

Art. 185

Encefalopatie spongiformi nelle altre specie animali 1

Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

2

Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili.

Sezione 10:
Infezioni veneree dei bovini: infezioni da Campylobacter foetus e da
Tritrichomonas foetus


Art. 186

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni
veneree dei bovini sostenute da Campylobacter foetus ssp. veneralis e Trichomonas
foetus.


Art. 187

Sorveglianza

I tori impiegati per l'inseminazione artificiale devono essere oggetto di un esame
conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale (art. 51 cpv. 1 lett. e).


Art. 188

Caso di sospetto

Il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali sospetti di infezione o sospetti di contaminazione.

47

RS 916.307

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

Agricoltura

58

916.401


Art. 189

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di un'infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti i bovini in età riproduttiva dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che nell'effettivo infetto:

a.

siano esaminati tutti gli animali in età riproduttiva; b.

sia praticata l'inseminazione artificiale; c.

non siano impiegati tori infetti per la monta naturale o l'inseminazione artificiale; d.

sia eliminato il seme raccolto dopo l'ultimo esame negativo.

2

Egli revoca il sequestro: a.

per le bovine infette o sospette di contaminazione, qualora il duplice esame
effettuato nell'intervallo di due settimane sia risultato negativo; b.

per i tori infetti o sospetti di contaminazione, qualora sia risultato negativo il
triplice esame effettuato ad intervalli di due settimane.

Sezione 11: Brucellosi ovicaprina

Art. 190

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina sostenuta da Brucella melitensis.

2

È accertata la brucellosi ovina o caprina quando: a.

l'esame sierologico o allergologico ha dato un risultato positivo; oppure b.

è stata messa in evidenza la Brucella melitensis nel materiale esaminato.

3

Il periodo d'incubazione è di 120 giorni.


Art. 191

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di pecore e capre sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

Il veterinario cantonale ordina un esame degli effettivi di pecore e capre sospetti di aver trasmesso la brucellosi all'uomo.


Art. 192

Obbligo di notifica

1

I laboratori di analisi notificano immediatamente al veterinario cantonale i risultati positivi riguardanti ogni specie animale.

2

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi ovicaprina al medico cantonale e, qualora si tratti di effettivi produttrici di latte, al chimico cantonale.

Ordinanza sulle epizoozie 59

916.401


Art. 193

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da brucellosi, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

a.

il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto; b.

l'analisi di tutti gli animali.

2

Il sospetto risulta invalidato quando l'analisi sierologica o allergologica di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi ha dato un risultato negativo.


Art. 194

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di brucellosi ovicaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:

a.

l'eliminazione immediata di tutto l'effettivo; se meno del 10 per cento degli
animali sono infetti, l'eliminazione può limitarsi agli animali infetti; b.

l'uccisione immediata e l'eliminazione degli animali che hanno abortito o
nei quali è stato evidenziato l'agente infettivo; c.

l'eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti; d.

l'eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come rifiuto
d'origine animale o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali; e.

la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Egli revoca il sequestro dopo che: a.

tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite
e disinfettate; o

b.

due analisi sierologiche o allergologiche di tutte le pecore e capre di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere
effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o
infetto e la seconda al più presto 120 giorni dopo la prima analisi.


Art. 195

Macellazione

1

Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato della macellazione di animali provenienti da effettivi infetti sia informato sul pericolo di contagio
per l'uomo.

2

La macellazione degli animali provenienti da un effettivo infetto deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

3

Il controllore delle carni redige un rapporto di autopsia all'attenzione del veterinario cantonale.

Agricoltura

60

916.401

Sezione 12: Agalassia contagiosa

Art. 196

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'agalassia contagiosa delle pecore da latte e delle capre.

2

È diagnosticata l'agalassia contagiosa qualora: a.

l'analisi sierologica abbia dato risultati positivi; oppure b.

nel materiale d'analisi si sia messa in evidenza la presenza di Mycoplasma
agalactiae ssp. agalactiae.
3

Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.


Art. 197

Sorveglianza

Nelle regioni in cui l'agalassia contagiosa è endemica, il veterinario cantonale ordina la sorveglianza periodica degli effettivi mediante analisi sierologiche.


Art. 198

Caso di sospetto

In caso di sospetto di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto fino all'invalidazione del sospetto.


Art. 199

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.

la macellazione degli animali infetti o sospetti; b.

la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Egli revoca il sequestro dopo che: a.

tutti gli animali dell'effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite
e disinfettate; o

b.

gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di
tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può
essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.

Ordinanza sulle epizoozie 61

916.401

Sezione 13:49 Artrite/encefalite caprina

Art. 200

Diagnosi

1 È diagnosticata l'artrite/encefalite caprina (AEC) qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o sia stato messo in evidenza l'agente infettivo.

2 Il periodo di incubazione è di due anni.


Art. 201

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1 Gli effettivi di capre sono sorvegliati ogni anno mediante un'analisi sierologica di
tutti gli animali.

2 Un effettivo di capre è riconosciuto indenne da AEC qualora: a.

tre analisi sierologiche effettuate a intervalli di almeno sei mesi abbiano fornito un risultato negativo per tre anni consecutivi; b.

l'analisi sierologica ripetuta ogni anno abbia fornito un risultato negativo.

3 Nelle regioni in cui tutti gli effettivi di capre sono riconosciuti indenni da AEC,
l'Ufficio federale può fissare, sentiti i Cantoni, intervalli di tempo più lunghi fra le
analisi sierologiche o ordinare il rilevamento per campionatura giusta l'articolo 130.

a Caso di sospetto

1 Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano o quando il risultato dell'analisi sierologica non è stato né chiaramente positivo né chiaramente negativo.

2

Se vi è sospetto di epizoozia o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.

3 Il sospetto è considerato confutato se: a.

tre analisi successive dell'animale sospetto, effettuate a intervalli di due mesi, hanno fornito un risultato negativo; o b.

l'animale sospetto è stato immediatamente eliminato e un'analisi di tutti gli
animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.


Art. 202

Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di AEC, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di
1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre: a.

l'eliminazione degli animali infetti o sospetti, nonché dei loro ultimi discendenti diretti; b.

la pulizia e la disinfezione delle stalle.

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

Agricoltura

62

916.401

2 Egli revoca il sequestro dopo che: a.

tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite
e disinfettate; o

b.

le tre analisi sierologiche secondo l'articolo 201 capoverso 2 lettera a hanno
fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei
loro ultimi discendenti diretti e al termine della pulizia e della disinfezione.


Art. 203

Traffico di animali

1 Negli effettivi riconosciuti indenni da AEC possono essere introdotte soltanto capre che provengono parimenti da tali effettivi.

2 Le capre di effettivi riconosciuti indenni da AEC possono essere pascolate nonché
presentate sui mercati e alle esposizioni di bestiame soltanto insieme a capre che
provengono parimenti da tali effettivi.

3 Le capre provenienti da effettivi non riconosciuti indenni da AEC e non sequestrati
possono essere pascolate soltanto insieme a capre che provengono parimenti da tali
effettivi.

4 La provenienza da un effettivo riconosciuto indenne da AEC deve essere attestata
nel certificato d'accompagnamento.

a Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia
di allevamento di piccoli ruminanti I Cantoni possono chiamare il Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti a collaborare all'esecuzione di misure di risanamento e
alla sorveglianza degli effettivi.

Sezione 14:
Epizoozie equine: durina, encefalomielite, anemia infettiva, morva


Art. 204

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le seguenti epizoozie di cavalli, asini, zebre e loro incroci: a.

durina (Trypanosoma equiperdum); b.

encefalomielite (tutte le forme provocate da Togaviridae); c.

anemia infettiva;

d.

morva.

2

L'Ufficio federale determina i metodi d'analisi per diagnosticare le epizoozie equine. Tiene conto al riguardo dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie.

Ordinanza sulle epizoozie 63

916.401


Art. 205

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva e di encefalomielite.


Art. 206

Caso di sospetto e di epizoozia 1

In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione fino all'invalidazione del sospetto.

2

In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina: a.

il sequestro semplice di 1° grado; b.

l'accertamento epidemiologico; c.

l'eliminazione degli animali infetti; d.

la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3

In caso di diagnosi di morva e di encefalomielite, il veterinario cantonale ordina inoltre:

a.

l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti; b.

l'analisi da parte del veterinario ufficiale degli animali destinati al macello
provenienti da effettivi sotto sequestro.

4

Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell'epizoozia.

Sezione 15: Brucellosi dei suini

Art. 207

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini causata da Brucella suis, Brucella abortus e Brucella melitensis.

2

La brucellosi dei suini è diagnosticata se: a.

si è accertata la presenza di Brucella suis, abortus o melitensis nel materiale
sottoposto ad analisi; b.

l'analisi sierologica di un animale proveniente da un effettivo in cui la brucellosi è già stata diagnosticata ai sensi della lettera a ha dato un risultato positivo.

3

Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.


Art. 208

Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In
caso di sospetto o di infezione, all'effettivo in questione è tolto il riconoscimento
ufficiale sino alla revoca del sequestro.

Agricoltura

64

916.401


Art. 209

Obbligo di notifica

1

Il laboratorio d'analisi annuncia al veterinario cantonale i risultati positivi di Bru- cella suis riscontrati su tutte le specie animali.

2

Il veterinario cantonale notifica i risultati positivi al medico cantonale.


Art. 210

Caso di sospetto

In caso di sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione di brucellosi dei suini,
il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo fino
all'invalidazione del sospetto.


Art. 211

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.

l'uccisione e l'eliminazione immediata degli animali infetti o sospetti; b.

l'isolamento prima della fuoriuscita delle acque dei suini con sintomi di
aborto e di quelli partorienti normalmente; c.

l'analisi batteriologica di tutte le secondine e dei feti abortiti e la loro eliminazione come rifiuti d'origine animale; d.

la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Egli revoca il sequestro dopo che: a.

tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite
e disinfettate; o

b.

due analisi sierologiche di tutti i suini di età superiore ai sei mesi hanno dato
un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo
l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 90 giorni dopo la prima analisi.

Capitolo 4: Epizoozie da combattere Sezione 1: In generale

Art. 212

Il presente capitolo contempla le epizoozie da combattere ad eccezione della necrosi
pancreatica infettiva (art. 285 segg.) e la peste dei gamberi (art. 288 segg.).

Ordinanza sulle epizoozie 65

916.401

Sezione 2: Leptospirosi

Art. 213

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la leptospirosi dei bovini e dei suini.


Art. 214

Obbligo di notifica e primi provvedimenti 1

Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di leptospirosi.

2

Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche (eccezione: Serovar hardjö).

3

Le altre disposizioni degli articoli 61-64 non sono applicabili.

4

Il veterinario cantonale notifica la comparsa di leptospirosi al medico cantonale.


Art. 215

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di leptospirosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a.

l'isolamento degli animali infetti; b.

la macellazione degli animali infetti se ciò permette di evitare la diffusione
dell'epizoozia;

c.

a dipendenza dei casi, vaccinazioni o cure.

2

Egli provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali infetti sia informato in merito al pericolo di contagio per l'uomo.


Art. 216

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non
sono indennizzate.

Sezione 3: Coxiellosi

Art. 217

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la Coxiellosi (Coxiella burnetii) dei bovini, degli ovini e dei caprini.

2

È diagnosticata la coxiellosi se l'agente infettivo è stato messo in evidenza nel materiale d'analisi.


Art. 218

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale la comparsa di coxiellosi.

Agricoltura

66

916.401


Art. 219

Caso di epizoozia negli ovini 1

In caso di diagnosi di coxiellosi nelle pecore o se un effettivo ha causato la febbre Q nell'uomo, il veterinario cantonale ordina: a.

il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto; b.

l'uccisione o la macellazione delle pecore infette o sospette, se ciò permette
d'impedire la diffusione delle malattia; c.

la tosatura di tutte le pecore come pure la disinfezione o la distruzione della
lana;

d.

la pulizia e la disinfezione dei luoghi e degli utensili.

2

Revoca i provvedimenti di sequestro al più presto 30 giorni dopo la loro messa in vigore, se tutte le pecore in grado di riprodurre sono state vaccinate o tutti gli animali gravidi hanno partorito.


Art. 220

Caso di epizoozia nei bovini e nei caprini 1

In caso di diagnosi di coxiellosi negli effettivi di bovini e di caprini o se l'effettivo ha causato la febbre Q nell'uomo, il veterinario cantonale ordina provvedimenti per
arginare la diffusione dell'epizoozia.

2

Egli può in particolare ordinare: a.

l'isolamento di animali che hanno abortito e di quelli in stato avanzato di
gravidanza;

b.

l'analisi batteriologica delle secondine e dei feti abortiti; c.

la pulizia e la disinfezione dei luoghi e degli utensili; d.

l'eliminazione degli animali infetti o sospetti.


Art. 221

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non
sono indennizzate.

Sezione 4: Salmonellosi

Art. 222

Diagnosi

È diagnosticata la salmonellosi, qualora sia provato che gli animali sono affetti da
un'infezione da salmonelle.


Art. 223

Obbligo di notifica

1

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale e al chimico cantonale la comparsa di salmonellosi nelle vacche, nelle capre o nelle pecore da latte.

Ordinanza sulle epizoozie 67

916.401

2

Qualora constati che egli stesso o il personale incaricato della cura dell'effettivo siano portatori di salmonelle, il detentore di vacche, capre o pecore da latte deve notificarlo al suo veterinario.


Art. 224

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l'isolamento
è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre: a.

l'analisi dell'effettivo e dell'ambiente circostante; b.

se necessario, la cura, la macellazione o l'uccisione degli animali portatori di
salmonelle;

c.

la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti; d.

la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle,
se utilizzato come alimento per animali.

2

Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone
sul certificato d'accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione
diretta a …».50

3

Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano
idonei ad evitare una messa in pericolo dell'uomo oppure un'ulteriore diffusione
dell'epizoozia.

4

Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti: a.

le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello
sterco, effettuate a distanza di 4-7 giorni, non rivelano la presenza di salmonelle; b.

i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo
clinico di salmonellosi.


Art. 225

Misure profilattiche del detentore di animali I detentori di animali ad unghia fessa e di pollame adottano misure igieniche al fine
di evitare infezioni da salmonelle. Provvedono in particolare alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili prima di ogni reintroduzione di animali nell'effettivo, nonché alla disinfestazione.

50

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

Agricoltura

68

916.401


Art. 226

Sorveglianza dei foraggi 1

Le aziende che producono o forniscono foraggi devono provvedere affinché non vi sia propagazione di salmonelle.

2

Sottopongono campioni di foraggio all'analisi sulle salmonelle e sterilizzano i foraggi contaminati.

3

I Cantoni provvedono, a spese delle aziende, affinché: a.

i foraggi siano sottoposti per campionatura ad un'analisi per la ricerca delle
salmonelle;

b.

i foraggi contaminati siano sterilizzati.


Art. 227

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d della legge
non sono indennizzate.

Sezione 5: Carbonchio sintomatico

Art. 228

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro il carbonchio sintomatico dei bovini.

2

È diagnosticato il carbonchio sintomatico qualora sia stato messo in evidenza il Clostridium chauvoei nel materiale di analisi.


Art. 229

Caso di epizoozia

1

Gli animali infetti o sospetti devono essere curati dal veterinario, nella misura in cui il grado di malattia non faccia apparire inutile la cura.

2

Il veterinario cantonale ordina: a.

l'eliminazione degli animali uccisi o periti; se la carcassa dell'animale è eccezionalmente sotterrata, il luogo di sotterramento non può essere utilizzato
né per la coltivazione foraggiera né come pascolo per 15 anni; b.

le necessarie vaccinazioni.

Sezione 6: Ipodermosi

Art. 230

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infestazione di bovini con larve dell'estro (Hypoderma bovis o Hypoderma lineatum).

Ordinanza sulle epizoozie 69

916.401


Art. 231

Lotta

1

Il veterinario cantonale ordina la cura degli animali infestati.

2

Nelle regioni in cui la malattia è endemica, il veterinario cantonale ordina la cura preventiva di tutti gli effettivi bovini.

3

L'Ufficio federale coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni.


Art. 232

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e c della legge non
sono indennizzate.

Sezione 7: Epididimite contagiosa degli arieti

Art. 233

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'epididimite contagiosa degli arieti in seguito a infezioni da Brucella ovis.

2

È diagnosticata l'epididimite contagiosa degli arieti, qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o nel materiale d'analisi sia stata evidenziata la Brucella ovis.

Art. 234

Obbligo di notifica e primi provvedimenti 1

Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche.

2

Le altre prescrizioni degli articoli 61-64 non sono applicabili.


Art. 235

Lotta

Il Cantone può ordinare che: a.

soltanto gli arieti che sono stati sottoposti a un'analisi sierologica con risultato negativo possano essere portati su un pascolo comune o presentati a
mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili; b.

i giovani arieti siano pascolati separatamente da quelli in grado di riprodurre; c.

in caso di sospetto di epididimite contagiosa degli arieti, i veterinari predispongano le necessarie analisi.


Art. 236

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e c della legge
non sono indennizzate.

Agricoltura

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Sezione 8: Rogna delle pecore

Art. 237

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infestazione delle pecore causata dall'acaro della rogna Psoroptes ovis.

Art. 238

Lotta

1

In caso di diagnosi di rogna delle pecore, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a.

il sequestro semplice di 1° grado; b.

la cura di tutti gli animali.

2

Egli revoca il sequestro se la cura è stata effettuata con successo.

3

Può dichiarare obbligatoria la cura profilattica della rogna delle pecore per certe regioni nonché per l'estivazione comune e per i greggi di pecore transumanti.


Art. 239

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e c della legge non
sono indennizzate.

Sezione 9: Metrite contagiosa equina

Art. 240

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la metrite contagiosa equina dei cavalli e degli asini in seguito a infezione da Taylorella equigenitalis. 2

È diagnosticata la metrite contagiosa equina (CEM), qualora nel materiale d'analisi sia stata evidenziata all'analisi batteriologica la Taylorella equigenitalis. L'Ufficio
federale può permettere altri metodi d'analisi.


Art. 241

Obbligo di notifica

In caso di diagnosi di Taylorella equigenitalis, i laboratori sono tenuti a notificarlo
senza indugio al veterinario cantonale.


Art. 242

Sorveglianza

1

I detentori di animali da allevamento devono: a.

prendere provvedimenti contro la trasmissione della malattia attraverso persone, utensili e veicoli; b.

osservare le giumente nei giorni successivi alla monta;

Ordinanza sulle epizoozie 71

916.401

c.

sottoporre gli animali importati dall'estero, coperti oppure impiegati per la
monta all'estero, ad un'analisi batteriologica della CEM prima della monta
in Svizzera.

2

I detentori di stalloni da allevamento devono sottoporre annualmente gli animali ad un'analisi batteriologica della CEM tra il 1° gennaio e l'inizio del periodo di monta.

3

In presenza di un accresciuto pericolo di epizoozia: a.

l'Ufficio federale può ordinare l'analisi regolare degli stalloni durante la stagione della monta; b.

il Cantone può ordinare l'analisi batteriologica di tutte le giumente prima
della monta.


Art. 243

Caso di sospetto e di epizoozia 1

In caso di sospetto o di epizoozia, il veterinario cantonale ordina: a.

il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento
infetti o sospetti;

b.

il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri
detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.

2

Le precedenti restrizioni sono applicabili a: a.

gli animali sospetti sino a quando un'analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo; b.

gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo; c.

le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo.

3

Per gli animali risultati infetti, l'avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un'ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.

4

Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l'acquirente sullo stato di salute dell'animale e comunicare l'identità dell'acquirente al veterinario cantonale.


Art. 244

Indennità

Le perdite di animali causate dalla CEM non sono indennizzate.

Agricoltura

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916.401

Sezione 10:
Polmoniti dei suini: polmonite enzootica e pleuropolmonite


Art. 245

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la polmonite enzootica (Mycoplasma hyopneumoniae) e la pleuropolmonite (Actinobacillus
pleuropneumoniae
) dei suini.


Art. 246

Obbligo di notifica e primi provvedimenti Le prescrizioni sull'obbligo di notifica e i primi provvedimenti (art. 61-64) sono applicabili solo su ordine dei Cantoni.


Art. 247

Lotta

I Cantoni, al fine di lottare contro le polmoniti contagiose a livello regionale o per
singoli effettivi infetti che minacciano altri effettivi, possono in particolare ordinare i
seguenti provvedimenti: a.

l'eliminazione degli animali infetti; b.

la costituzione di effettivi indenni da polmoniti; c.

misure igieniche e aziendali; d.

l'analisi degli effettivi.


Art. 248

Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario per l'allevamento
porcino

I Cantoni possono far capo alla collaborazione del Servizio consultivo e sanitario
per l'allevamento porcino per l'applicazione di provvedimenti di risanamento e per
la sorveglianza degli effettivi indenni da polmonite porcina.


Art. 249

Indennità

Le perdite di animali causate da polmonite enzootica e da pleuropolmonite non sono
indennizzate.

Sezione 11: Clamidiosi degli uccelli

Art. 250

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la clamidiosi degli uccelli (ornitosi-psittacosi).

Ordinanza sulle epizoozie 73

916.401


Art. 251

Sorveglianza

I titolari delle aziende che commerciano psittaci, li allevano professionalmente o li
espongono pubblicamente sono obbligati a inviare tutti gli psittaci morti del loro
effettivo a un laboratorio ufficiale designato dal veterinario cantonale onde appurare
le cause della morte.


Art. 252

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale la comparsa di clamidiosi in un
effettivo.


Art. 253

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a.

il sequestro semplice di 2° grado; b.

l'identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci; c.

l'uccisione degli uccelli visibilmente ammalati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura accompagnata da provvedimenti cautelari; d.

la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca
eliminarli;

e.

l'analisi degli uccelli morti durante la cura.

2

Egli revoca il sequestro: a.

per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell'effettivo sono stati eliminati o se
un'analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi; b.

per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.


Art. 254

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non
sono indennizzate.

Sezione 12: Infezione dei polli da Salmonella Enteritidis

Art. 255

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni dei polli causate da Salmonella Enteritidis appartenenti alle seguenti categorie
zootecniche:

a.

animali da allevamento per la produzione di uova da cova (animali da allevamento);

Agricoltura

74

916.401

b.

galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole).

2

È diagnosticata un'infezione da Salmonella Enteritidis qualora sia stato messo in evidenza l'agente infettivo nei polli o nelle uova.


Art. 256

Obbligo di notifica

1

I laboratori comunicano al veterinario cantonale i risultati delle analisi di cui all'articolo 257.

2

Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole infette e sospette.


Art. 257

Sorveglianza

1

Se in un effettivo vi sono più di 50 animali d'allevamento o ovaiole, gli effettivi devono essere sottoposti ad analisi della Salmonella Enteritidis. 2

Il detentore di pollame preleva campioni: a.

di animali da allevamento periodicamente durante il periodo della deposizione; b.

di ovaiole ad intervalli semestrali durante il periodo di deposizione, la prima
volta nella trentesima settimana di vita.

3

Il veterinario di controllo preleva campioni: a.

di animali da allevamento:
1.

quali pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita, 2.

all'età di cinque settimane, 3.

all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per ovaiole; b.

di future ovaiole, all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane
prima del trasferimento nella stalla per ovaiole.

4

Gli stabilimenti di incubazione con più di 1000 posti per uova, che non producono esclusivamente pulcini d'ingrasso, devono prelevare campioni di ogni partita e sottoporli ad analisi.


Art. 258

Prelievo di campioni ed analisi 1

I campioni devono essere analizzati in un laboratorio riconosciuto dall'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni sull'analisi.

3

I detentori di pollame e gli stabilimenti d'incubazione sono tenuti a conservare i risultati delle analisi di laboratorio durante 24 mesi e a presentarli su richiesta al veterinario di controllo.

Ordinanza sulle epizoozie 75

916.401


Art. 259

Caso di sospetto

1

Vi è sospetto che un effettivo di polli sia infetto se: a.

in un campione prelevato nell'ambiente circostante agli animali viene messa
in evidenza la presenza di Salmonella Enteritidis; b.

l'analisi sierologica del sangue o delle uova ha dato un risultato positivo; oppure c.

gli accertamenti rivelano che persone si sono ammalate a causa del consumo
di uova provenienti dall'effettivo in questione.

2

In caso di sospetto, il veterinario ufficiale procede quanto prima al prelievo di materiale d'analisi e dispone l'analisi batteriologica per la ricerca della Salmonella Enteritidis.


Art. 260

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di Salmonella Enteritidis, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:

a.

la macellazione o l'uccisione degli effettivi infetti di pollame; si può rinunciare a tale provvedimento, qualora l'effettivo sia sottoposto ad una cura; b.

il divieto di utilizzare le uova per la cova; può ordinare la cura delle uova
destinate alla cova di pulcini da ingrasso; c.

l'eliminazione delle uova già covate in quanto rifiuti di origine animale ad
alto rischio.

2

Revoca il sequestro se: a.

tutti gli animali dell'effettivo infetto sono stati uccisi o macellati, la pulizia e
la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un'analisi batteriologica; oppure b.

due analisi, effettuate a distanza di due settimane, hanno dato un risultato
negativo.


Art. 261

Indennità

Le perdite di animali causate da un'infezione da Salmonella Enteritidis non sono
indennizzate.

Sezione 13: Laringotracheite infettiva dei polli

Art. 262

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la laringotracheite infettiva (LTI) dei polli, tacchini e fagiani.

2

È diagnosticata la LTI qualora: a.

l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo; oppure

Agricoltura

76

916.401

b.

il virus della LTI (Herpesvirus) sia stato messo in evidenza.

3

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 263

Caso di sospetto

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da LTI, il veterinario
cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino
all'invalidazione del sospetto.


Art. 264

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di LTI, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto: a.

il sequestro semplice di 1° grado; b.

l'uccisione e l'eliminazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto; c.

la pulizia e la disinfezione delle stalle nonché dei contenitori per il trasporto
delle uova e degli utensili contaminati.

2

Revoca il sequestro al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.


Art. 265

Indennità

Le perdite di animali causate dalla LTI non sono indennizzate.

Sezione 14: Mixomatosi

Art. 266

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la mixomatosi dei conigli selvatici e domestici.


Art. 267

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:

a.

il sequestro semplice di 1° grado; b.

l'uccisione immediata senza spargimento di sangue e l'eliminazione di tutti i
conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l'uccisione
agli animali malati;

c.

la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.

2

In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti:

Ordinanza sulle epizoozie 77

916.401

a.

è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi; b.

i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione
di insetti negli effettivi di conigli domestici; c.

se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.

3

I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.


Art. 268

Indennità

Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge non sono
indennizzate.

Sezione 15: Peste americana delle api

Art. 269

Diagnosi

È diagnosticata la peste americana delle api, qualora sia stata messa in evidenza la
presenza del Bacillus larvae nelle covate malate.


Art. 270

Caso di sospetto

Se vi è sospetto di peste americana delle api, l'ispettore degli apiari deve inviare a
un laboratorio il materiale d'analisi per l'analisi del Bacillus larvae.

Art. 271

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

a.

l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari; b.

la distruzione entro 10 giorni di tutte le colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette accompagnata da provvedimenti di
lotta secondo le direttive della Sezione apiaria; c.

il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo ai
centri di raccolta del miele; d.

il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele secondo le direttive
dell'ispettore degli apiari; e.

la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

2

Determina inoltre, tenendo conto della configurazione del territorio, una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di due chilometri attorno all'apiario infetto. Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

Agricoltura

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916.401

a.

sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di
api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario
soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati; b.

d'intesa con il veterinario cantonale, l'ispettore degli apiari può autorizzare
il trasporto di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api
prendendo le misure preventive necessarie; c.

l'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie
della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste americana delle api.

3

Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro: a.

30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario
infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti; b.

60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in
cui i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

4

Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati per campionatura dall'ispettore degli apiari la primavera seguente.


Art. 272

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge non
sono indennizzate.

Sezione 16: Peste europea delle api

Art. 273

Lotta

1

In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina nell'apiario infetto: a.

l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari; b.

il divieto di trasferire le api e i favi; c.

la distruzione di tutte le api gravemente ammalate e dei loro favi; d.

il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo ai
centri di raccolta del miele; e.

la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

2

L'ispettore degli apiari ordina altri provvedimenti di lotta nonché il trattamento dei vecchi favi, della cera e del miele secondo le direttive della Sezione apiaria.

3

Sottopone al controllo riguardo alla presenza di peste europea delle api tutte le colonie degli apiari limitrofi entro 30 giorni.

Ordinanza sulle epizoozie 79

916.401

4

Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro dopo che i provvedimenti secondo il capoverso 1 lettere c ed e nonché il capoverso 2 sono stati portati a
termine.


Art. 274

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non
sono indennizzate.

Capitolo 5: Epizoozie dei pesci Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 275

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili a tutti i pesci, ad eccezione
dei pesci ornamentali. Sono pure applicabili per analogia ai gamberi d'acqua dolce.


Art. 276

Aziende di piscicoltura 1

Il titolare di uno stabilimento di piscicoltura, le cui acque di scarico defluiscono in acque pubbliche o private, deve notificarlo al competente servizio cantonale di sorveglianza della pesca.

2

Chiunque comperi, venda o trasferisca in altre acque o stabilimenti di piscicoltura pesci vivi, uova o seme di pesce, deve tenere un registro dell'effettivo che indichi: a.

il luogo di provenienza e di destinazione delle partite in entrata e in uscita
con indicazione del numero, della specie e dell'età degli animali, delle uova
e del seme;

b.

la mortalità constatata.

3

Tale registro deve essere presentato su richiesta agli organi della polizia epizootica e di sorveglianza sulla pesca. Le annotazioni devono essere conservate per tre anni
dopo l'ultima iscrizione.51

Art. 277

Laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci Il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci, istituito presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Berna, è il laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi
per le epizoozie dei pesci.


Art. 278

Prelievo di campioni e analisi L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sull'analisi.

51

Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

Agricoltura

80

916.401


Art. 279

Collaborazione

1

Nella lotta contro le epizoozie dei pesci, l'Ufficio federale collabora con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

2

I Cantoni assicurano la collaborazione tra gli organi della polizia epizootica e i servizi cantonali competenti della pesca.

Sezione 2:
Necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale


Art. 280

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS) dei pesci.

2

Sono pesci ricettivi: a.

per la IHN: tutti i salmonidi; b.

per la VHS: tutti i salmonidi, temoli, coregoni, lucci.

3

La diagnosi della IHN e della VHS si basa sull'isolamento degli agenti infettivi nel materiale d'analisi.


Art. 281

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di IHN o VHS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dello stabilimento sospetto. Può autorizzare la macellazione dei
pesci e il loro smercio come derrate alimentari. Ordina inoltre: a.

l'eliminazione dei pesci morti e degli scarti dei pesci macellati in quanto rifiuti di origine animale ad alto rischio; b.

il controllo degli stabilimenti di piscicoltura limitrofi con lo stesso bacino
idrografico riguardo alla presenza di sintomi sospetti di IHN o VHS.

2

Revoca il sequestro se è stato provato che l'effettivo dei pesci è indenne da virus.


Art. 282

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di IHN o VHS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dello stabilimento infetto. Egli ordina inoltre:

a.

l'uccisione o la macellazione immediata di tutti i pesci dell'azienda; b.

la chiusura dell'afflusso e dello scarico delle acque nello stabilimento di piscicoltura, nella misura in cui le condizioni lo permettano; c.

l'eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati
in quanto rifiuti di origine animale ad alto rischio; d.

la pulizia e la disinfezione dei bacini e degli utensili.

Ordinanza sulle epizoozie 81

916.401

2

Ordina l'esame degli stabilimenti di piscicoltura limitrofi con lo stesso bacino idrografico riguardo alla presenza di IHN o VHS.

3

Revoca il sequestro dopo che tutti i pesci sono stati eliminati e la pulizia e la disinfezione sono state effettuate.

4

Se è diagnostica la IHN o la VHS nei pesci in acque libere, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti adeguati per impedire la diffusione dell'epizoozia.


Art. 283

Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la IHN e la VHS sono vietate.


Art. 284

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge sono
indennizzate soltanto se i pesci non possono essere utilizzati come derrate alimentari.

Sezione 3: Necrosi pancreatica infettiva

Art. 285

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la necrosi pancreatica infettiva (IPN) delle trote, dei salmerini e dei salmoni.

2

È diagnosticata la IPN qualora l'agente infettivo sia stato messo in evidenza nel materiale d'analisi.


Art. 286

Lotta

1

In caso di diagnosi di IPN, il veterinario cantonale predispone il sequestro di 1° grado degli stabilimenti di pesci appartenenti alle specie ricettive.

2

D'intesa con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci e il servizio cantonale competente per la sorveglianza della pesca, può ordinare altri provvedimenti di
lotta.

3

Revoca il sequestro dopo l'eliminazione di tutti i pesci e l'esecuzione della pulizia e della disinfezione, oppure dopo che sia stata fornita la prova che l'effettivo di pesci è indenne da virus.


Art. 287

Indennità

Le perdite di pesci causate dalla IPN non sono indennizzate.

Agricoltura

82

916.401

Sezione 4: Peste dei gamberi

Art. 288

Diagnosi

È diagnosticata la peste dei gamberi qualora sia stata accertata la Aphanomyces
astaci.


Art. 289

Lotta

1

In caso di diagnosi della peste dei gamberi, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.

2

Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole: a.

è vietato introdurre gamberi vivi nella zona di sequestro o trasportarli fuori
dalla stessa;

b.

i gamberi morti e uccisi, che non sono utilizzati come derrate alimentari, devono essere eliminati come rifiuti di origine animale ad alto rischio.

3

Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell'agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.


Art. 290

Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi non sono indennizzate.

Capitolo 6: Epizoozie da sorvegliare

Art. 291

I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari e gli organi di sorveglianza della pesca che sospettano una delle epizoozie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti (art. 61-64) non sono applicabili.

2

L'Ufficio federale e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati.

Titolo quarto: Esecuzione Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 292

Vigilanza

La vigilanza e la direzione della polizia epizootica spettano all'Ufficio federale.
Esso vigila sui provvedimenti adottati dai Cantoni ed è autorizzato a modificare o
revocare i provvedimenti insufficienti o inadeguati.

Ordinanza sulle epizoozie 83

916.401


Art. 293

Lotta contro le zoonosi 1

La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione fra gli organi della polizia epizootica, della polizia sanitaria nonché del controllo delle derrate alimentari
nel quadro della lotta e della vigilanza relative alle malattie infettive degli animali
trasmissibili all'uomo (zoonosi).

2

Collaborano strettamente nella raccolta di dati e informazioni per la tutela della salute di uomini e animali.


Art. 294

Competenze degli organi della polizia epizootica 1

Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.

2

Nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della
legge e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.

3

Se qualcuno ostacola o nega loro l'accesso, essi possono chiedere l'aiuto degli organi di polizia.


Art. 295

Collaborazione di autorità e organizzazioni 1

Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di ispezione e consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi d'igiene veterinaria secondo
l'articolo 11a della legge e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli
organi cantonali di vigilanza della caccia e della pesca devono prestare aiuto agli
organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.

2

I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel
commercio delle derrate alimentari.

3

I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli.

4

L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il
personale e il materiale necessari alla loro esecuzione.


Art. 296

Assistenza amministrativa 1

I Cantoni forniscono all'Ufficio federale l'assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all'applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.

2

I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un'esecuzione conforme alla legislazione sulle epizoozie.

Agricoltura

84

916.401

Capitolo 2: Confederazione

Art. 297

Esecuzione all'interno del Paese 1

L'Ufficio federale adempie i seguenti compiti: a.

riconosce le tenute di animali, le stazioni d'inseminazione, le aziende di eliminazione, i mercati di bestiame e istituzioni simili, nella misura in cui un
riconoscimento sia necessario per l'esportazione di animali e prodotti animali; b.

designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza sulla diagnostica delle epizoozie e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizoozie; c.

emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie; cbis.52 stila modelli di documenti e istruzioni all'attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali.

d.

provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali.

2

L'Ufficio federale è inoltre competente per: a.

dichiarare indenni da epizoozia le regioni in cui non si è manifestata alcuna
epizoozia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e
i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni; b.

limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove
un'epizoozia minaccia di diffondersi pericolosamente; c.

ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizoologica; d.

prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizoozie
e specie animali per regioni o per singoli effettivi.


Art. 298

Esecuzione al momento dell'importazione, del transito e
dell'esportazione

1

L'Ufficio federale provvede alla lotta contro le epizoozie al confine doganale e territoriale.

2

Controlla gli animali e le merci conformemente all'ordinanza del 20 aprile 198853 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

3

Se vi è il pericolo che epizoozie si propaghino da regioni confinanti alla Svizzera, l'Ufficio federale può ordinare che le autorità dei Cantoni di confine, a spese della
Confederazione, predispongano posti di disinfezione e di sorveglianza, provvedano
a vaccinazioni preventive e adottino altri provvedimenti.

52

Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

53

RS 916.443.11

Ordinanza sulle epizoozie 85

916.401


Art. 299

Esecuzione nell'esercito 1

Gli organi militari notificano senza indugio all'Ufficio federale e ai Cantoni interessati la comparsa di un'epizoozia negli animali dell'esercito.

2

Gli altri provvedimenti di polizia epizootica nell'esercito e negli stabilimenti dell'amministrazione militare sono retti dall'ordinanza del 25 ottobre 195554 concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizoozie.

Capitolo 3: Cantone

Art. 300

Veterinario cantonale 1

Il Cantone nomina un veterinario cantonale quale capo del servizio veterinario cantonale e disciplina la sua supplenza.

2

Può essere nominato veterinario cantonale un veterinario specialmente formato che dispone di una formazione specialistica approfondita nei settori enunciati nell'articolo 303 capoverso 3. Tale formazione può anche essere conseguita entro il termine
di due anni dall'entrata in funzione.


Art. 301

Compiti del veterinario cantonale 1

Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti: a.

sorveglia l'esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica; b.

forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d'istruzione per commercianti di bestiame; c.

sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni; d.

sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica; a tal scopo
può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni; e.

sorveglia l'inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto
di vista della polizia epizootica; f.

raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizoozie; g.

ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari; h.

provvede all'infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizoozie.

2

I Cantoni possono affidare al veterinario cantonale altri compiti che rientrano nel suo campo d'attività.

54

RS 510.35

Agricoltura

86

916.401


Art. 302

Veterinario ufficiale 1

Il Cantone designa il numero necessario di veterinari ufficiali e di supplenti per garantire un'esecuzione efficace. Nomina di regola un veterinario ufficiale per distretto. Può nominare un veterinario ufficiale comune per più distretti.

2

Il veterinario ufficiale ha i seguenti compiti: a.

esegue i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione; b.

rilascia i certificati veterinari ufficiali; c.

esegue i compiti affidatigli dal veterinario cantonale.

3

I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti nel campo della protezione degli animali e del controllo delle derrate alimentari.

4

Può essere nominato veterinario ufficiale il veterinario che ha seguito con successo il corso di formazione di cinque giorni organizzato dall'Ufficio federale. Tale corso
può anche essere conseguito entro il termine di due anni dall'entrata in funzione.


Art. 303

Formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali 1

I veterinari ufficiali e i loro supplenti sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento organizzati dall'Ufficio federale.

2

L'autorità cantonale competente designa i veterinari che devono partecipare ai corsi.

3

La materia dei corsi di formazione e di perfezionamento comprende in particolare i rami seguenti:

a.

organizzazione del servizio veterinario ufficiale e introduzione nella pratica
amministrativa;

b.

legislazione sulle epizoozie; compiti del veterinario ufficiale, dell'ispettore
del bestiame, del controllore delle carni, dell'ispettore degli apiari e dell'affossatore; c.

diagnostica generale e speciale; d.

conoscenza delle epizoozie, in particolare delle zoonosi; e.

lotta contro le epizoozie, tecnica di disinfezione; f.

igiene zootecnica;

g.

protezione degli animali e conservazione delle specie; h.

legislazione sulle derrate alimentari, analisi degli animali da macello e della
carne nonché igiene delle derrate alimentari di origine animale.

4

I Cantoni provvedono a versare un'adeguata indennità ai partecipanti ai corsi.


Art. 304

Veterinario di controllo 1

Il Cantone designa un veterinario di controllo per ogni azienda con animali ad unghia fessa o più di 50 polli.

Ordinanza sulle epizoozie 87

916.401

2

Il veterinario di controllo effettua le analisi nel quadro della sorveglianza degli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica. Esegue inoltre i compiti affidatigli
dal veterinario cantonale e dal veterinario ufficiale.


Art. 305

Ispettore del bestiame 1 I Cantoni provvedono alla formazione degli ispettori del bestiame e dei loro supplenti.55 2

Il veterinario cantonale può fare opposizione contro la nomina di un ispettore del bestiame o del suo supplente. Egli chiede la loro destituzione all'autorità di nomina,
se non sono o non risultano più idonei.

3

Chi esercita professionalmente il commercio del bestiame o la professione di macellaio non può essere nominato ispettore del bestiame né supplente.

4

Gli ispettori del bestiame e i loro supplenti non possono esercitare funzioni ufficiali nei loro casi personali.


Art. 306 e 30756

Art. 308

Ispettore degli apiari I Cantoni suddividono il loro territorio in circondari di ispezione degli apiari. Designano il numero necessario di ispettori degli apiari, ne stabiliscono il circondario
d'attività e ne regolano le supplenze.


Art. 309

Compiti dell'ispettore degli apiari 1

L'ispettore degli apiari applica, sotto la direzione del veterinario cantonale, le prescrizioni per la lotta contro le epizoozie delle api.

2 Tiene un elenco delle sedi delle colonie di api nel suo circondario.57 3

Tiene:

a.

un registro di controllo delle colonie di api che entrano nel suo circondario o
che ne escono;

b.

un elenco delle sedi delle colonie di api nel suo circondario.


Art. 310

Formazione e attestato di capacità degli ispettori degli apiari 1

I Cantoni organizzano, in collaborazione con la Sezione apiaria, corsi d'istruzione e complementari per la formazione degli ispettori degli apiari e i loro supplenti.

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

56

Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

Agricoltura

88

916.401

2 Alla fine dei corsi d'istruzione, un attestato cantonale di capacità è rilasciato agli
ispettori degli apiari e ai loro supplenti che in un esame abbiano dimostrato sufficienti conoscenze nelle materie seguenti: a.

disposizioni pertinenti della legislazione federale e cantonale sulle epizoozie; b.

natura e sintomi delle epizoozie delle api e relativi provvedimenti di lotta; c.

stesura di brevi rapporti.58 3

L'attestato di capacità è ritirato dall'autorità cantonale competente, se il suo titolare non frequenta un corso complementare senza validi motivi o non è più idoneo.

4

La partecipazione ai corsi d'istruzione e ai corsi complementari è obbligatoria per gli ispettori degli apiari e i supplenti.


Art. 311

Affossatori

Gli affossatori si occupano dei centri di raccolta per rifiuti d'origine animale. Provvedono affinché tali rifiuti siano adeguatamente raccolti, depositati, trasportati e se
del caso sotterrati.

Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Art. 312

1

Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori necessitano del riconoscimento da parte dell'Ufficio federale. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 agosto 199959 sull'impiego confinato.60

2

I laboratori sono riconosciuti se: a.

sono accreditati per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente
all'ordinanza del 30 ottobre 199161 sul sistema svizzero d'accreditamento; b.

sono diretti da un veterinario specializzato nel campo della diagnostica; c.

partecipano agli esperimenti in comune effettuati dai laboratori di riferimento.

3

L'Ufficio federale e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere inviati i campioni per determinate analisi.

4

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche concernenti i metodi di analisi per la diagnosi delle epizoozie.

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1523).

59

RS 814.912

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

61

[RU 1991 2317. RU 1996 1904 art. 41] Vedi ora l'O del 17 giu. 1996
sull'accreditamento e la designazione (RS 946.512).

Ordinanza sulle epizoozie 89

916.401

5

L'Ufficio federale comunica al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione (art. 15 dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'impiego confinato) le analisi
per le quali il laboratorio è riconosciuto e il momento del suo riconoscimento.62 Capitolo 5: Tasse

Art. 313

Le tasse che l'Ufficio federale riscuote al confine doganale e territoriale o all'interno
del Paese per gli esami, le analisi, le autorizzazioni e i controlli sono rette dall'ordinanza del 30 ottobre 198563 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 314

Abrogazione e modificazione del diritto vigente 1.

L'ordinanza d'esecuzione del 15 dicembre 196764 sulle epizoozie è abrogata.

2.

L'ordinanza del 20 aprile 198865 concernente l'importazione, il transito e

...

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

63

RS 916.472

64

[RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1,
1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988
206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373].

65

RS 916.443.11. Le mod. qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Agricoltura

90

916.401


Art. 315

Disposizioni transitorie 1

L'obbligo del contrassegno secondo l'articolo 9 è applicabile alle pecore, alle capre e ai suini solo a partire dal 1° luglio 1999.66 2

Nella lotta contro la CAE, i Cantoni dispongono di un termine fino al 1° gennaio 1998 per l'esecuzione degli articoli 61 capoversi 1 e 2 (Obbligo di notifica), 62-64
(Primi provvedimenti), 202 (Lotta) e 203 (Movimento di animali).

3

I laboratori riconosciuti ufficialmente secondo il diritto previgente per la diagnosi ufficiale delle epizoozie devono essere accreditati conformemente all'articolo 312
capoverso 2 lettera a entro il 1° gennaio 2000.

4

Gli articoli 300 capoverso 2 e 302 capoverso 4 non sono applicabili ai veterinari cantonali e ufficiali che hanno assunto la loro funzione prima dell'entrata in vigore
della presente ordinanza.

5

L'articolo 178 capoverso 2 si applica parimenti ai discendenti delle vacche infette da BSE prima della sua entrata in vigore.67
a68 Disposizioni transitorie della modifica del 15 marzo 1999 1 I certificati di trasloco rilasciati prima del 1° luglio 1999 mantengono la loro validità. Essi devono essere conservati per tre anni.

2 Le prescrizioni dell'Ufficio federale relative all'identificazione sono applicabili: a.

agli animali neonati della specie bovina, dal 1° ottobre 1999; b.

agli animali neonati delle specie ovina, caprina e suina nonché alla selvaggina dell'ordine degli artiodattili detenuta in recinti, esclusi gli animali di
giardini zoologici, dal 1° aprile 2000 (art. 10).69 3 Se il certificato d'accompagnamento non può essere compilato completamente
poiché l'attribuzione ufficiale del numero dell'azienda o dei numeri di identificazione non è ancora stata effettuata (art. 12), le aziende e gli animali devono essere
descritti in modo che il loro riconoscimento sia comunque possibile.

b70 Disposizioni transitorie della modifica del 18 agosto 1999 1 Il detentore di animali sottostà all'obbligo di annunciare previsto all'articolo 14
capoverso 1 lettera b a decorrere dal momento in cui annuncia per la prima volta il
registro degli animali alla banca dati (art. 14 cpv. 1 lett. c).

2 Per i vitelli neonati, l'obbligo di annunciare è applicabile a partire dal 1° ottobre
1999.

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 1997 (RU 1997 1568).

67

Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996 (RU 1996 2559).

68

Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

69

Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico
di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 916.404).

70 Introdotto

dall'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS 916.404).

Ordinanza sulle epizoozie 91

916.401

c71 Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2000 1 I laboratori di cui all'articolo 175 capoverso 3 devono ottenere l'accreditamento di
cui all'articolo 312 capoverso 2 lettera a al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Sono
controllati dall'Ufficio federale.

2 Gli stabilimenti di sterilizzazione di cui all'articolo 183 capoverso 3 lettera b devono ottenere il certificato ISO al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Fino alla certificazione sono sottoposti a un controllo rafforzato da parte del veterinario cantonale.

3 Gli alimenti per animali di cui all'articolo 183 capoverso 1 possono essere utilizzati per il foraggiamento di animali non ruminanti fino al 28 febbraio 2001.

4 In deroga all'articolo 183 capoverso 3 lettera d, gli scarti di carne provenienti da
ruminanti possono essere essere utilizzati per il foraggiamento degli effettivi di cui
all'articolo 183 capoverso 4 fino al 28 febbraio 2001.


Art. 316

Entrata in vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995, ad eccezione dell'articolo 8.

2

L'entrata in vigore dell'articolo 8 è determinata più tardi.

71

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

Agricoltura

92

916.401