01.09.2023 - * / In vigore
01.07.2022 - 31.08.2023
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01.01.2014 - 31.07.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
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1

Ordinanza
sull'organizzazione della Cancelleria federale
(OrgCaF)

del 5 maggio 1999 (Stato 17 settembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Sezione 1: Funzioni, obiettivi e principi

Art. 1

Funzioni e obiettivi della Cancelleria federale 1 La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e svolge la funzione di
cerniera tra il Governo, l'Amministrazione, l'Assemblea federale e il pubblico.

2 Essa si adopera presso il Consiglio federale e i dipartimenti affinché la prassi decisionale del Governo sia coerente e improntata a lungo termine e affinché il principio
della collegialità sia rispettato.


Art. 2

Compiti della Cancelleria federale 1 Nella sua qualità di stato maggiore, la Cancelleria federale adempie in particolare i
compiti definiti negli articoli 30 e 32 a 34 LOGA.

2 Essa adempie inoltre i compiti d'esecuzione che le assegnano in particolare la legislazione sui diritti politici, la legislazione sulla pubblicazione delle raccolte delle
leggi e del Foglio federale e la legge del 23 marzo 19623 sui rapporti fra i Consigli.


Art. 3

Principi operativi della Cancelleria federale Oltre ai principi generali dell'attività e direzione amministrativa (art. 11 e 12
OLOGA), la Cancelleria federale rispetta segnatamente le linee direttrici seguenti: a.

garantisce parità di trattamento ai i destinatari delle sue attività; b.

provvede affinché le sue attività rispondano ai bisogni dei destinatari, siano
eseguite tempestivamente e presentino un livello costante di qualità; RU 1999 1757

1

RS 172.010

2

RS 172.010.1 3

RS 171.11

172.210.10

Cancelleria federale e dipartimenti federali 2

172.210.10

c.

provvede affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure concise.

Sezione 2: Campi centrali di attività

Art. 4

I compiti della Cancelleria federale secondo l'articolo 2 si estendono ai campi centrali seguenti: a.

Sostegno del Consiglio federale e del presidente della Confederazione, organizzazione delle sedute del Consiglio federale:
La Cancelleria federale sostiene il Consiglio federale e il presidente della
Confederazione nella loro attività governativa e organizza le sedute del Consiglio federale in modo che le decisioni siano preparate in condizioni ottimali.

b.

Strategia, pianificazione e supervisione:
In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale prepara i documenti che permettono una politica di governo previdente e coerente e ne
sorveglia la realizzazione. Assicura la formazione in materia di condotta
strategica.

c.

Comunicazione e pianificazione dell'informazione, informazione interna ed
esterna:
La Cancelleria federale garantisce una politica d'informazione e di comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate
il più rapidamente possibile.

d.

Garanzia dei diritti politici:
La Cancelleria federale provvede affinché i diritti popolari possano essere
esercitati conformemente alla Costituzione federale4 e alla legge e tutte le
votazioni e elezioni federali si svolgano correttamente.

e.

Prestazioni dei servizi linguistici:
1.

La Cancelleria federale provvede affinché i testi destinati alla pubblicazione e gli altri documenti importanti concordino per quanto concerne
il contenuto e la forma nelle diverse lingue ufficiali e siano comprensibili per il cittadino. Provvede affinché la parità di trattamento delle lingue sia garantita.

2.

La Cancelleria federale allestisce la versione italiana dei testi ufficiali
dell'Assemblea federale e dell'Amministrazione federale.

f.

Pubblicazioni:
Dopo che le decisioni corrispondenti sono state adottate, la Cancelleria federale pubblica il più rapidamente possibile i testi giuridici, gli altri documenti
da pubblicare in virtù della legislazione federale sulle pubblicazioni ufficiali, 4

RS 101

Organizzazione della Cancelleria federale 3

172.210.10

nonché la giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione;
contribuisce ad assicurare la qualità richiesta in materia di tecnica di pubblicazione e di tecnica legislativa.

Sezione 3: Compiti e competenze particolari

Art. 5

Pubblicazione della giurisprudenza delle autorità amministrative
della Confederazione

La Cancelleria federale pubblica: a.

le decisioni passate in giudicato e altre comunicazioni di importanza fondamentale e d'interesse generale che emanano dal Consiglio federale, dall'Amministrazione federale e dalle autorità giudiziarie federali; b.

estratti di sentenze e decisioni degli organi della Corte europea dei diritti
dell'uomo, che concernono la Svizzera.


Art. 6

Pubblicazione di elenchi 1 La Cancelleria federale pubblica l'Annuario federale e altri elenchi per facilitare la
comunicazione fra i collaboratori dell'Amministrazione federale.

2 Può rendere accessibili, per mezzo della procedura di richiamo, segnatamente per
la pubblicazione elettronica di elenchi, dati personali come: a.

il cognome e il nome; b.

la funzione;

c.

il titolo e l'appellativo ufficiale; d.

la lingua ufficiale utilizzata; e.

i numeri di telefono, di fax e del cercapersone; f.

gli indirizzi postale ed elettronico; g.

i protocolli di comunicazione utilizzati e parti di informazioni codificate.

3 Su proposta dell'interessato, e fatto salvo il diritto di modifica o revoca di costui,
può rendere accessibili per mezzo della procedura di richiamo altri dati personali
legati direttamente alla funzione. L'interessato deve essere reso attento ai rischi della
procedura di richiamo.

4 Le persone esterne all'Amministrazione hanno accesso, per mezzo della procedura
di richiamo, soltanto ai dati personali dei collaboratori dell'Amministrazione che
fungono da interlocutori per i terzi.

5 La Cancelleria federale può delegare questi compiti ad altre unità amministrative.

Cancelleria federale e dipartimenti federali 4

172.210.10


Art. 7

Legalizzazioni

Nell'ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti: a.

autenticazione della firma apposta in calce a un documento da unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati
svizzeri, dalle missioni diplomatiche e dai consolati esteri in Svizzera, dalle
cancellerie di Stato cantonali e da organizzazioni che adempiono compiti di
diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese; b.

apposizione della postilla conformemente all'articolo 2 della Convenzione
internazionale dell'Aia del 5 ottobre 19615 che sopprime la legalizzazione
degli atti pubblici esteri e del decreto federale del 27 aprile 19726 che
approva detta Convenzione.


Art. 8

Accreditamento dei giornalisti di Palazzo federale La Cancelleria federale è competente per l'accreditamento dei giornalisti di Palazzo
federale.

Sezione 4:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale
subordinate alla Cancelleria federale


Art. 9


7



Art. 10

Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione federale 1 I Compiti della Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione federale
(BCPAF) sono retti dalle pertinenti disposizioni del diritto federale, segnatamente
dal regolamento della Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione
federale del 23 giugno 19698.

2 Il capo della BCPAF dirige il Servizio di coordinazione delle biblioteche e dei
centri di documentazione dell'Amministrazione federale. I compiti di questo servizio sono retti dalle istruzioni del 30 maggio 19949 concernenti il coordinamento e la
cooperazione delle biblioteche e dei servizi di documentazione dell'Amministrazione federale.

3 Inoltre, la BCPAF si occupa dello scambio internazionale di documenti ufficiali in
applicazione della Convenzione del 15 marzo 188610 per lo scambio internazionale
degli atti officiali e di altre pubblicazioni.

5

RS 0.172.030.4 6

RS 172.030.4 7

Abrogato dal n. III dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827).

8

RS 432.22

9

FF 1994 III 700 10

RS 0.434.1

Organizzazione della Cancelleria federale 5

172.210.10

Sezione 5:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata
aggregate alla Cancelleria federale


Art. 11

1 L'Incaricato federale della protezione dei dati è aggregato amministrativamente
alla Cancelleria federale.

2 La sua organizzazione e i suoi compiti sono retti dalla legislazione sulla protezione
dei dati.

Sezione 6:
Organizzazione delle unità amministrative, collaboratori personali


Art. 12

Organizzazione delle unità amministrative Il cancelliere della Confederazione definisce nel regolamento della Cancelleria la
struttura, i rapporti di subordinazione e i compiti delle unità amministrative della
Cancelleria federale.


Art. 13

Collaboratori personali Il Cancelliere della Confederazione può assumere collaboratori personali alle condizioni definite dall'ordinanza del 25 febbraio 198111 relativa ai rapporti d'impiego
dei collaboratori personali dei capi di dipartimento.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 30 giugno 199312 sull'organizzazione e i compiti della Cancelleria federale; b.

l'ordinanza del 19 giugno 199513 concernente il Servizio di controllo amministrativo.

11

[RU 1981 172 817, 1989 37, 1994 284, 1997 239, 1999 470 1408. RU 2001 2197
allegato n. I 7]

12

[RU 1993 2076, 1998 664 1492 art. 13 n. 2] 13

[RU 1995 3637]

Cancelleria federale e dipartimenti federali 6

172.210.10


Art. 15

Disposizione transitoria I Servizi del Parlamento sono aggregati amministrativamente alla Cancelleria federale fino all'entrata in vigore della nuova Costituzione federale14.


Art. 16

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1999.

14

RS 101