01.09.2023 - * / In vigore
01.07.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 30.06.2022
01.01.2018 - 31.12.2020
01.08.2016 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.07.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2010 - 31.12.2012
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1

Ordinanza

sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) del 5 maggio 1999 (Stato 9 novembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Sezione 1: Funzioni, obiettivi e principi

Art. 1

Funzioni e obiettivi della Cancelleria federale 1

La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e svolge la funzione di cerniera tra il Governo, l'Amministrazione, l'Assemblea federale e il pubblico.

2

Essa si adopera presso il Consiglio federale e i dipartimenti affinché la prassi decisionale del Governo sia coerente e improntata a lungo termine e affinché il principio della collegialità sia rispettato.


Art. 2

Compiti della Cancelleria federale 1

Nella sua qualità di stato maggiore, la Cancelleria federale adempie in particolare i compiti definiti negli articoli 30 e 32 a 34 LOGA.

2

Essa adempie inoltre i compiti d'esecuzione che le assegnano in particolare la legislazione sui diritti politici, la legislazione sulla pubblicazione delle raccolte delle leggi e del Foglio federale e la legge del 23 marzo 19623 sui rapporti fra i Consigli.


Art. 3

Principi operativi della Cancelleria federale Oltre ai principi generali dell'attività e direzione amministrativa (art. 11 e 12 OLOGA), la Cancelleria federale rispetta segnatamente le linee direttrici seguenti: RU 1999 1757

1 RS

172.010

2 RS 172.010.1 3 [RU

1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

172.210.10

Cancelleria federale e dipartimenti federali 2

172.210.10

a. garantisce parità di trattamento ai i destinatari delle sue attività; b. provvede affinché le sue attività rispondano ai bisogni dei destinatari, siano eseguite tempestivamente e presentino un livello costante di qualità; c. provvede affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure concise.

Sezione 2: Campi centrali di attività

Art. 4

I compiti della Cancelleria federale secondo l'articolo 2 si estendono ai campi centrali
seguenti:

a. Sostegno del Consiglio federale e del presidente della Confederazione, organizzazione delle sedute del Consiglio federale: La Cancelleria federale sostiene il Consiglio federale e il presidente della Confederazione nella loro attività governativa e organizza le sedute del Consiglio federale in modo che le decisioni siano preparate in condizioni ottimali.

b. Strategia, pianificazione e supervisione: In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale prepara i documenti che permettono una politica di governo previdente e coerente e ne sorveglia la realizzazione. Assicura la formazione in materia di condotta strategica.

c.4 comunicazione e pianificazione dell'informazione, informazione interna ed esterna: 1. La Cancelleria federale garantisce una politica d'informazione e di comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate il più rapidamente possibile.

2. Essa può rendere accessibile al pubblico per via elettronica l'offerta di informazioni e le prestazioni di servizi delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altre organizzazioni che assumono compiti dello Stato. La partecipazione finanziaria dei Cantoni e la collaborazione tra Confederazione e Cantoni è disciplinata da convenzioni di diritto pubblico.

d. Garanzia dei diritti politici: La Cancelleria federale provvede affinché i diritti popolari possano essere esercitati conformemente alla Costituzione federale5 e alla legge e tutte le votazioni e elezioni federali si svolgano correttamente.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4521).

5 RS

101

Organizzazione della Cancelleria federale 3

172.210.10

e. Prestazioni dei servizi linguistici: 1. La Cancelleria federale provvede affinché i testi destinati alla pubblicazione e gli altri documenti importanti concordino per quanto concerne il contenuto e la forma nelle diverse lingue ufficiali e siano comprensibili per il cittadino. Provvede affinché la parità di trattamento delle lingue sia garantita.

2. La Cancelleria federale allestisce la versione italiana dei testi ufficiali dell'Assemblea federale e dell'Amministrazione federale.

f. Pubblicazioni:

Dopo che le decisioni corrispondenti sono state adottate, la Cancelleria federale pubblica il più rapidamente possibile i testi giuridici, gli altri documenti da pubblicare in virtù della legislazione federale sulle pubblicazioni ufficiali, nonché la giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione; contribuisce ad assicurare la qualità richiesta in materia di tecnica di pubblicazione e di tecnica legislativa.

Sezione 3: Compiti e competenze particolari

Art. 5

Pubblicazione della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione La Cancelleria federale pubblica: a. le decisioni passate in giudicato e altre comunicazioni di importanza fondamentale e d'interesse generale che emanano dal Consiglio federale, dall'Amministrazione federale e dalle autorità giudiziarie federali;

b. estratti di sentenze e decisioni degli organi della Corte europea dei diritti dell'uomo, che concernono la Svizzera.


Art. 6

Pubblicazione di elenchi 1

La Cancelleria federale pubblica l'Annuario federale e altri elenchi per facilitare la comunicazione fra i collaboratori dell'Amministrazione federale.

2

Può rendere accessibili, per mezzo della procedura di richiamo, segnatamente per la pubblicazione elettronica di elenchi, dati personali come: a. il cognome e il nome; b. la funzione;

c. il titolo e l'appellativo ufficiale; d. la lingua ufficiale utilizzata; e. i numeri di telefono, di fax e del cercapersone; f.

gli indirizzi postale ed elettronico; g. i protocolli di comunicazione utilizzati e parti di informazioni codificate.

Cancelleria federale e dipartimenti federali 4

172.210.10

3

Su proposta dell'interessato, e fatto salvo il diritto di modifica o revoca di costui, può rendere accessibili per mezzo della procedura di richiamo altri dati personali legati direttamente alla funzione. L'interessato deve essere reso attento ai rischi della procedura di richiamo.

4

Le persone esterne all'Amministrazione hanno accesso, per mezzo della procedura di richiamo, soltanto ai dati personali dei collaboratori dell'Amministrazione che fungono da interlocutori per i terzi.

5

La Cancelleria federale può delegare questi compiti ad altre unità amministrative.


Art. 7

Legalizzazioni

Nell'ambito delle legalizzazioni la Cancelleria federale è competente per le operazioni seguenti: a. autenticazione della firma apposta in calce a un documento da unità amministrative dell'Amministrazione federale, comprese le ambasciate e i consolati svizzeri, dalle missioni diplomatiche e dai consolati esteri in Svizzera, dalle cancellerie di Stato cantonali e da organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico nell'interesse dell'intero Paese;

b. apposizione della postilla conformemente all'articolo 2 della Convenzione internazionale dell'Aia del 5 ottobre 19616 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri e del decreto federale del 27 aprile 19727 che approva detta Convenzione.


Art. 8

Accreditamento dei giornalisti di Palazzo federale La Cancelleria federale è competente per l'accreditamento dei giornalisti di Palazzo federale.

Sezione 4:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale subordinate alla Cancelleria federale

Art. 9


8



Art. 10

Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione federale 1

I Compiti della Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione federale (BCPAF) sono retti dalle pertinenti disposizioni del diritto federale, segnatamente dal regolamento della Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione federale del 23 giugno 19699.

6 RS

0.172.030.4

7 RS

172.030.4

8

Abrogato dal n. III dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 2827).

9 RS

432.22

Organizzazione della Cancelleria federale 5

172.210.10

2

Il capo della BCPAF dirige il Servizio di coordinazione delle biblioteche e dei centri di documentazione dell'Amministrazione federale. I compiti di questo servizio sono retti dalle istruzioni del 30 maggio 199410 concernenti il coordinamento e la cooperazione delle biblioteche e dei servizi di documentazione dell'Amministrazione federale.

3

Inoltre, la BCPAF si occupa dello scambio internazionale di documenti ufficiali in applicazione della Convenzione del 15 marzo 188611 per lo scambio internazionale degli atti officiali e di altre pubblicazioni.

Sezione 5:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata aggregate alla Cancelleria federale

Art. 11

1 L'Incaricato federale della protezione dei dati è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

2

La sua organizzazione e i suoi compiti sono retti dalla legislazione sulla protezione dei dati.

Sezione 6:

Organizzazione delle unità amministrative, collaboratori personali

Art. 12

Organizzazione delle unità amministrative Il cancelliere della Confederazione definisce nel regolamento della Cancelleria la struttura, i rapporti di subordinazione e i compiti delle unità amministrative della Cancelleria federale.


Art. 13

Collaboratori personali Il Cancelliere della Confederazione può assumere collaboratori personali alle condizioni definite dall'ordinanza del 25 febbraio 198112 relativa ai rapporti d'impiego dei collaboratori personali dei capi di dipartimento.

10 FF

1994 III 700 11 RS

0.434.1

12 [RU

1981 172 817, 1989 37, 1994 284, 1997 239, 1999 470 1408. RU 2001 2197 allegato n. I 7]

Cancelleria federale e dipartimenti federali 6

172.210.10

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 30 giugno 199313 sull'organizzazione e i compiti della Cancelleria federale;

b. l'ordinanza del 19 giugno 199514 concernente il Servizio di controllo amministrativo.


Art. 15

Disposizione transitoria I Servizi del Parlamento sono aggregati amministrativamente alla Cancelleria federale fino all'entrata in vigore della nuova Costituzione federale15.


Art. 16

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1999.

13 [RU

1993 2076, 1998 664 1492 art. 13 n. 2] 14 [RU

1995 3637]

15 RS

101