1
Ordinanza
sull'indicazione dei prezzi (OIP)1 dell'11 dicembre 1978 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 19862 contro la
concorrenza sleale; visto l'articolo 12b della legge federale del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni; visto l'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 19774 sulla metrologia,5 ordina: Capitolo 1: Finalità e campo d'applicazione
Art. 1
Finalità La presente ordinanza si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l'acquirente sia indotto in errore.
Art. 2
Campo d'applicazione
1
L'ordinanza s'applica: a. alle merci offerte al consumatore; b. ai negozi giuridici, conclusi con consumatori, aventi effetti identici o analoghi a quelli della compera, come le vendite a pagamento rateale, i contratti di nolo-vendita e di leasing e le offerte di ritiro vincolate ad un acquisto (negozi giuridici analoghi alla compera);
c. all'offerta di prestazioni di servizi elencati all'articolo 10; d. alla pubblicità rivolta ai consumatori per l'insieme di merci e prestazioni di servizi.
RU 1978 2081 1
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
2 RS
241
3
RS 784.10
4
RS 941.20
5
Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).
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Commercio
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2
Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.6 Capitolo 2: Merci Sezione 1: Indicazione del prezzo al minuto
Art. 3
Obbligo di indicare il prezzo 1
Le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).
2
L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera.
3
L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga.
Art. 4
Tasse pubbliche, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi7 1
Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto e i contributi anticipati per lo smaltimento devono essere già inclusi nel prezzo indicato.8 1bis In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.9 2 Vantaggi come ribassi, tagliandi di ribasso o ristorno, realizzabili soltanto dopo la compera, devono essere designati separatamente e indicati in cifre.
Sezione 2: Indicazione del prezzo unitario
Art. 5
Obbligo di indicare il prezzo unitario 1
Le merci misurabili offerte in vendita al consumatore devono essere indicate con il prezzo unitario.
2
Quando si tratta di merce preimballata, devono essere indicati il prezzo al minuto e il prezzo unitario.
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2004 827).
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2004 827).
9
Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
Indicazione dei prezzi 3
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3
L'indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria: a. per le vendite fatturate al pezzo o secondo il numero dei pezzi; b. per le vendite di uno, due o cinque litri, chilogrammi, metri, metri quadrati o metri cubi o dei loro multipli o sottomultipli; c. per i recipienti della capacità nominale di 25, 35, 37.5, 70, 75 e 150 cl; d. per gli imballaggi di condizionamento del peso netto o del peso stillato di 25, 125, 250, 2500 grammi; e. per gli imballaggi combinati, gli imballaggi composti e le confezioni regalo; f. per le conserve alimentari composte di una miscela di prodotti solidi sempre che sia dichiarato il peso dei componenti; g.10 per le merci in imballaggi di condizionamento il cui prezzo al minuto non supera i 2 franchi;
h. per le merci in imballaggio di condizionamento il cui prezzo unitario per chilogrammo o litro supera i 150 franchi trattandosi di derrate alimentari e i 750 franchi trattandosi di altre merci;
i.
negli esercizi pubblici.
Art. 6
Merci misurabili e prezzo unitario 1
Sono considerate merci misurabili quelle per cui il prezzo al minuto è normalmente stabilito secondo il volume, il peso, la massa, la lunghezza o la superficie.
2
È considerato prezzo unitario quello determinante il prezzo al minuto per litro, chilogrammo, metro, metro quadrato, metro cubo o per multiplo o sottomultiplo di tali unità.
3
Per le conserve alimentari il cui peso stillato è indicato giusta l'articolo 18 dell'ordinanza del 15 luglio 197011 sulle dichiarazioni, il prezzo unitario deve riferirsi al peso stillato.
Sezione 3: Modo d'indicazione
Art. 7
Indicazione
1
Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.).
2
Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consulta10
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
11
[RU 1970 936, 1972 1750 2792 2794, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491. RU 1998 1614 art. 32]. Vedi ora l'O del 8 giu. 1998 (RS 941.281).
Commercio
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bili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.).
3
Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.12
Art. 8
Visibilità e leggibilità 1
I prezzi al minuto e i prezzi unitari devono essere ben visibili e agevolmente leggibili. Essi sono indicati in cifre.
2
Nelle vetrine, segnatamente, i prezzi al minuto e, per le merci vendute alla rinfusa, i prezzi unitari devono essere agevolmente leggibili dall'esterno.
Art. 9
Specificazione
1
L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto.
2
Le quantità sono indicate secondo le prescrizioni della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.
3
Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.
Capitolo 3: Prestazioni di servizi
Art. 10
Obbligo di indicare il prezzo 1
Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:13 a. saloni da parrucchiere; b. lavori correnti nelle autorimesse; c. ramo alberghiero;
d. istituti di bellezza e pedicure; e.14 centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi; f. taxi; g. ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive; 12
Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241, 2005 2911).
13 Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
Indicazione dei prezzi 5
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h. noleggi di veicoli, d'apparecchi e di impianti; i.
tintorie e lavanderie chimiche (principali procedimenti e articoli); k. parcheggio di autovetture; l. ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandimento);
m.15 offerta di corsi; n.16 viaggi «tutto compreso»; o.17 servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione);
p.18 servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni;
q.19 prestazioni quali i servizi d'informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione;
r.20 apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio);
s.21 diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili; t.22 prestazioni di servizi odontoiatrici.
2
Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo devono già essere incluse nei prezzi indicati.
3
In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.23
Art. 11
Modo d'indicazione
1
I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili.
15 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
16 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
17 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
18 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
19 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
20 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
21 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
22 Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).
23 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637).
Commercio
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1bis
...24
2
L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono.
3
Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo degli spiritosi, liquori, aperitivi, vini, birre, acque minerali, bevande dolci, sidri, succhi di frutta e di legumi, come anche del latte freddo e delle bevande fredde a base di latte deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce.
4
Negli stabilimenti ospitanti persone. il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato al cliente al momento dell'arrivo, oralmente o per scritto, e deve essere esposto nelle camere.
a25 Modalità d'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto a pagamento 1
Nessuna prestazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q, la cui tassa di base o il cui prezzo al minuto supera i due franchi, può essere fatturata al consumatore senza che questi sia stato preventivamente informato in modo chiaro e gratuito del suo prezzo, almeno nella lingua dell'offerta. Le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chiamata nonché i costi d'attesa per i numeri 090x o i numeri brevi devono essere indicati indipendentemente dal loro importo.26 2 Per la durata dell'annuncio tariffario al consumatore possono tuttavia essere fatturati:27
a. le tasse di collegamento per la chiamata di un numero d'abbonato normale; b. eventuali tasse di telefonia mobile.
3
La tassa di base, le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chiamata e la tariffa al minuto possono diventare effettive soltanto cinque secondi dopo la conclusione dell'annuncio tariffario.
4
Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata al consumatore soltanto se quest'ultimo ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.28 5
Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore soltanto se quest'ultimo è stato prima informato del loro 24 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).
25 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).
26 Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).
27 Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).
28 Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).
Indicazione dei prezzi 7
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prezzo in modo visibile e chiaramente leggibile e ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.29
b30 Modalità d'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto conteggiati per singola informazione 1
Per le prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d'informazione (quali testi, immagini, sequenze audio o video, i cosiddetti push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente sul loro apparecchio terminale mobile prima di attivare il servizio:31 a. sulla tassa di base che sarà eventualmente riscossa; b. sul prezzo da pagare per unità d'informazione; c. sulla procedura per disattivare il servizio; d.32 sul numero massimo di singole informazioni per minuto.
2
Le relative tasse possono essere riscosse solo dopo che il consumatore ha ricevuto i dati di cui al capoverso 1 e ha confermato espressamente, tramite il proprio apparecchio terminale mobile, di avere accettato l'offerta.33
Art. 12
Mance
1
La mancia deve essere inclusa nel prezzo oppure designata chiaramente e indicata in cifre.
2
Sono autorizzate le menzioni «mancia compresa» o formulazioni analoghe. Per contro, le menzioni «mancia non compresa» o formulazioni analoghe senza indicazione di cifre sono vietate.
3
È vietato chiedere mance oltre ai prezzi indicati o alla mancia espressa in cifre.
Capitolo 4: Pubblicità
Art. 13
Indicazione dei prezzi nella pubblicità 1
Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi pagabili effettivamente.
29 Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).
30 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).
31 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
32 Introdotta dall'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).
33 Introdotto dall'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
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1bis
Se una pubblicità menziona il numero telefonico o altre serie di segni o lettere di una prestazione a pagamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q, deve anche indicare al consumatore la tassa di base e il prezzo al minuto.34 Se è applicato un altro modello tariffario, quest'ultimo deve essere chiaramente indicato. L'indicazione del prezzo è pubblicata utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri usati nella pubblicità per indicare il numero del servizio a valore aggiunto.35 2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.36
Art. 14
Specificazioni
1
Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce.
2
Le merci devono essere designate secondo la marca, il tipo, le qualità e le caratteristiche.37 3
L'indicazione dei prezzi deve corrispondere all'illustrazione o al testo cui si riferisce la merce designata.
4
Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.
Art. 15
38
Capitolo 5: Indicazione fallace di prezzi
Art. 16
39
Oltre al prezzo pagabile effettivamente il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
a. in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); 34 Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).
35 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
38
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
Indicazione dei prezzi 9
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b. effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o c. altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).
2
Dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta (autocomparazione, prezzo di lancio o confronto con la concorrenza). Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi.
3
Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi.
4
I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.
5
È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.
Art. 17
Menzione della riduzione di prezzo 1
L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli pagabili effettivamente.
2
L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita s'applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o di assortimenti, sempre che l'aliquota di riduzione sia la medesima.
3
Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.40
Art. 18
41
Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.
2
I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare al consumatore prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili destinati al consumatore, a condizione che i prezzi in questione siano effettivamente praticati nel settore del mercato che entra in considerazione per la parte preponderante delle merci o prestazioni di servizi.
40
Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
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Art. 19
42
Art. 20
L'esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile dell'indicazione
corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni.
Capitolo 7: Disposizioni penali
Art. 21
43 Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale e della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 22
Esecuzione
1
Gli uffici cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta della presente ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti.
2
La procedura è retta dal diritto cantonale.
Art. 23
Alta vigilanza della Confederazione 1
La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite del Dipartimento federale dell'economia44.
2
Il Dipartimento federale dell'economia può allestire all'intenzione dei Cantoni istruzioni, inviare loro circolari, chiedere informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti.
3
Il Dipartimento federale dell'economia può condurre con le branche e con le organizzazioni interessate negoziati concernenti l'indicazione dei prezzi.
42
Abrogato dal n. I dell'O del 23 ago. 1995 (RU 1995 4186).
43
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
44 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Indicazione dei prezzi 11
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Art. 24
Modificazione
1. L'ordinanza generale dell'11 aprile 196145 sui prezzi delle merci protette è modificata come segue: Art. 4 ...
2. Il decreto del Consiglio federale del 24 luglio 195146 concernente il trasferimento dell'imposta sulla cifra d'affari è modificato come segue: Titolo ...
Art. 25
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.
Disposizione transitoria concernente la modifica del 21 gennaio 200447 Fino all'entrata in vigore dell'articolo 4 capoverso 148, i contributi anticipati per lo smaltimento che non sono compresi nel prezzo al minuto devono essere indicati separatamente e in modo facilmente leggibile sia in negozio e in vetrina sia nella pubblicità.
45
[RU 1961 279, 1999 295 art. 8 lett. a] 46
[RU 1951 728] 47 RU
2004 827
48 Il 1° giu. 2005.
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