1
Legge federale
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili
e militari e sui beni militari speciali
(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) del 13 dicembre 1996 (Stato 19 febbraio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri1;
visto l'articolo 64bis della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 19954, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Scopo
La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego e dei
beni militari speciali.
Art. 2
Campo d'applicazione
1
Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali.
2
Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo
del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.
3
La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959
sull'energia nucleare6.
RU 1997 1697 1
A questa attribuzione di competenza corrisponde l'art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr.
1999 (RS 101).
2
[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde l'art. 123 della Cost. del 18 apr. 1999
(RS 101).
3
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).
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FF 1995 II 1106 5
RS 514.51; FF 1996 V 850 6
RS 732.0
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Commercio con l'estero 2
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Art. 3
Definizioni
Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: a.
beni: merci, tecnologie e software; b.
beni a duplice impiego: beni utilizzabili a fini civili e militari; c.
beni militari speciali: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per
l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti
d'aggancio;
d.
tecnologia: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e
che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene; e.
mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione
di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite
da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.
Sezione 2: Misure di controllo
Art. 4
Applicazione di accordi internazionali In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può: a.
introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione come
pure ordinare misure di sorveglianza concernenti:
1.7 la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e l'utilizzazione di beni; 2.
l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni; b.
emanare prescrizioni in materia d'ispezione.
Art. 5
Sostegno ad altre misure internazionali Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali
partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l'importazione,
l'esportazione, il transito e la mediazione di beni: a.
introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione; b.
ordinare misure di sorveglianza.
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Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).
L sul controllo dei beni a duplice impiego 3
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Art. 6
Rifiuto dell'autorizzazione 1
L'autorizzazione è rifiutata se l'attività prevista contravviene: a.
ad accordi internazionali; b.
a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto
internazionale, sostenute dalla Svizzera.
1bis L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista è
destinata a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato.8 2
L'autorizzazione per beni militari speciali è pure rifiutata qualora le Nazioni Unite o Stati che con la Svizzera partecipano a misure internazionali di controllo delle esportazioni, come pure i principali partner commerciali della Svizzera, vietano
l'esportazione di tali beni.
Art. 7
Revoca dell'autorizzazione 1
L'autorizzazione è revocata se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in modo tale che sono adempiute le condizioni di un rifiuto secondo l'articolo 6.
2
L'autorizzazione può essere revocata se le condizioni e gli oneri ad essa connessi non sono rispettati.
Art. 8
Misure nei confronti di singoli Paesi di destinazione 1
In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può escludere il rilascio dell'autorizzazione per taluni Paesi di destinazione.
2
Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni o eccezioni a misure di controllo nei confronti di taluni Paesi di destinazione, in particolare per: a.
Parti ad accordi internazionali; o b.
Paesi che partecipano alle misure di controllo non obbligatorie dal profilo
del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.
Sezione 3: Sorveglianza
Art. 9
Obbligo d'informazione 1
Chi presenta una domanda di autorizzazione o è titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e i documenti necessari
per la valutazione globale o per i relativi controlli.
2
Chi sottostà in un altro modo alle misure di controllo della presente legge è pure tenuto all'obbligo d'informazione.
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Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).
Commercio con l'estero 4
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Art. 10
Attribuzioni degli organi di controllo 1
Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto di tutti i fascicoli e documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano
se vi è sospetto di reato.
2
Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane. Se vi sono indizi di infrazioni
alla presente legge, possono fare intervenire gli organi di polizia federali competenti.
3
Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono
essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o
penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione,
se indispensabili per la trattazione del singolo caso.
4
Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.
Sezione 4: Procedura e rapporti
Art. 11
Competenza e procedura Il Consiglio federale designa i servizi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera compete agli organi di dogana.
Art. 12
9
La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
Art. 13
Rapporto
Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sull'applicazione della presente
legge nei rapporti sulla politica economica esterna.
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Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).
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Sezione 5: Disposizioni penali
Art. 14
Crimini e delitti
1
Chiunque, intenzionalmente: a.
senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in
un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o
fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione; b.
senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in
un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente
legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero; c.
in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per
il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo; d.
omette di notificare merci destinate all'importazione, all'esportazione, in
transito o destinate alla mediazione, o presenta una falsa dichiarazione
all'atto dell'importazione, dell'esportazione, del transito o della mediazione; e.
esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione; f.
procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati
direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti, è punito con la detenzione o con la multa sino a un milione di franchi.
2
Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a dieci anni. In via accessoria può essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi.
3
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.
Art. 15
Contravvenzioni
1
Chiunque, intenzionalmente: a.
rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali
secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito; b.
contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una
disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria
della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia
punibile secondo un'altra fattispecie penale, è punito con l'arresto o la multa fino a 100 000 franchi.
2
Il tentativo e la complicità sono punibili.
3
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.
Commercio con l'estero 6
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4
L'azione penale si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione, il termine ordinario della prescrizione non può essere superato di più della metà.
a10 Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a: a.
una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui
infrazione è dichiarata punibile; b.
una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo.
2 In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.
Art. 16
Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile
l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo11.
Art. 17
Confisca di materiale Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca
del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore
impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato come pure il prodotto eventuale
della realizzazione sono devoluti alla Confederazione.
Art. 18
Giurisdizione, obbligo di denuncia 1
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.12
1bis Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge
federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo.14 10
Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).
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RS 313.0
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Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).
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RS 313.0
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Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).
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Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al
Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno
accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione 6: Collaborazione tra le autorità
Art. 19
Assistenza amministrativa in Svizzera Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali
sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i
dati necessari all'applicazione della presente legge.
Art. 20
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere 1
Le autorità federali competenti in materia d'esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere
competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini qualora: a.
sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere
equivalenti; e
b.
le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al
segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione e garantiscano nel
loro ambito un'adeguata tutela dallo spionaggio industriale.
2
Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono
fornire loro dati concernenti: a.
la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego
nonché il destinatario dei beni; b.
le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni; c.
le modalità finanziarie dell'operazione.
3
Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1 possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso
2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati: a.
saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e b.
saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.
4
Le autorità federali menzionate nel capoverso 1 possono comunicare i dati in questione anche alle organizzazioni e consessi internazionali alle condizioni previste al
capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.
Commercio con l'estero 8
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5
Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Art. 21
15
penale.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 22
Esecuzione
1
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2
Il Dipartimento federale dell'economia16 può tenere a giorno gli elenchi stabiliti dal Consiglio federale in applicazione degli articoli 2 capoversi 1 e 2 e 8 capoverso
2 lettera b.
Art. 23
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199717 15
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della
legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni
utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000
2971).
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Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
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DCF del 25 giu. 1997 (RU 1997 1703).