01.01.2014 - * / In vigore
01.01.2011 - 31.12.2013
01.09.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.08.2008
01.01.2004 - 31.12.2006
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sull'affitto agricolo
(LAAgr)
1

del 4 ottobre 1985 (Stato 3 ottobre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31octies e 64 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 19814, decreta:

Capitolo 1: Campo d'applicazione Sezione 1: Principio

Art. 1

1

La presente legge si applica all'affitto di: a.

fondi adibiti all'agricoltura; b.

aziende agricole;

c.

industrie accessorie non agricole che formano un'unità economica con
un'azienda agricola.

2

Essa si applica altresì ai negozi giuridici che perseguono lo stesso scopo dell'affitto agricolo e che, se non fossero sottoposti alla legge, ne renderebbero vana la protezione.

3

Le disposizioni relative all'affitto dei fondi agricoli si applicano anche all'affitto di almende, alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di partecipazione ad essi
relativi.

4

Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni5, eccettuate le disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali, quelle sul deposito del fitto e
quelle riguardanti le autorità e la procedura.6 RU 1986 926

1

Nuova abbreviazione giusta l'art. 1 lett. a dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune
abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).

2 [CS

1 3; RU 1996 2503]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 104 e 122 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

4

FF 1982 I 237 5

RS 220

6

Nuovo testo giusta il n. II art. 2 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e
affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIII bis).

221.213.2

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 2

221.213.2

Sezione 2: Eccezioni

Art. 2

Fondi di esigua estensione 1

La presente legge non è applicabile all'affitto di: a.

fondi vignati aventi un'estensione inferiore a 15 are; b.

altri fondi agricoli non edificati aventi un'estensione inferiore a 25 are.

2

I Cantoni possono assoggettare alla presente legge anche fondi agricoli aventi un'estensione minore.

3

Se più fondi sono affittati dallo stesso locatore allo stesso affittuario, le loro superfici sono sommate. Lo stesso vale laddove un proprietario affitti un fondo suddividendolo fra più affittuari.


Art. 3

Alpi e pascoli

I Cantoni possono emanare per l'affitto di alpi e di pascoli, come pure di diritti di
godimento e di partecipazione ad essi relativi, disposizioni che deroghino alla presente legge.

Capitolo 2: Il contratto di affitto agricolo Sezione 1: Definizione

Art. 4

1

L'affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all'affittuario un'azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l'affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto.

2

Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in un'altra prestazione in natura. Nella mezzadria il diritto del locatore ai frutti è regolato dall'uso locale, salvo patto contrario.

Sezione 2: Diritto preferenziale di affitto

Art. 5

Titolari

1

Per le aziende agricole, i Cantoni possono prevedere un diritto preferenziale di affitto in favore dei discendenti del locatore che intendono esercirle personalmente e
ne sono idonei.

2

Il discendente può opporre questo diritto a un terzo soltanto se ne è fatta menzione nel registro fondiario; il discendente che ha compiuto i diciotto anni può chiedere
questa menzione senza il consenso del rappresentante legale.

3

Per altro, i Cantoni regolano i particolari e la procedura.

Affitto agricolo

3

221.213.2


Art. 6

Diritto preferenziale in caso d'affitto di pascoli di montagna I Cantoni possono prevedere, a favore degli agricoltori delle regioni montane, un
diritto preferenziale di affitto sui pascoli di montagna vicini. Essi regolano i particolari e la procedura.

Sezione 3: Durata dell'affitto

Art. 7

Durata iniziale

1

La durata iniziale dell'affitto è di almeno nove anni per le aziende agricole e di almeno sei anni per i singoli fondi.

2

La pattuizione di una durata più breve è valida soltanto se approvata dall'autorità.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall'inizio dell'affitto.

3

Una durata più breve è autorizzata: a.

quando la cosa affittata sia ubicata, interamente o in parte, in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge federale del 22 giugno 19797 sulla
pianificazione del territorio ed esistano, a favore di una durata più breve, importanti motivi pianificatori; b.

quando circostanze personali od economiche di una parte o altri motivi
obiettivi lo giustifichino.

4

Se l'autorizzazione è negata o se la domanda è tardiva, l'affitto è soggetto alla durata minima legale.


Art. 8

Rinnovazione dell'affitto 1

Il contratto d'affitto è considerato rinnovato senza modifiche per altri sei anni: a.

se, concluso a tempo indeterminato, non sia stato disdetto regolarmente; b.

se, concluso a tempo determinato, sia stato proseguito tacitamente dopo la
scadenza convenuta.

2

La pattuizione di una rinnovazione di durata inferiore è valida solo se approvata dall'autorità. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall'inizio della rinnovazione.

3

Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla riduzione della durata iniziale.


Art. 9

Colture speciali

I Cantoni possono stabilire un'altra durata per l'affitto di fondi adibiti a colture speciali, quali i vigneti e i frutteti.

7

RS 700

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 4

221.213.2

Sezione 4: Adeguamento dell'affitto alle mutate circostanze

Art. 10

Adeguamento del fitto in generale Ove il Consiglio federale modifichi le aliquote determinanti per il calcolo del fitto
consentito, ognuna delle parti può chiedere l'adeguamento del fitto per l'inizio dell'anno d'affitto successivo.


Art. 11

Adeguamento del fitto in caso di modifica del valore di reddito Ognuna delle parti può chiedere la revisione del valore di reddito e l'adeguamento
del fitto per l'inizio dell'anno di affitto successivo, ove il valore dell'azienda o del
fondo venga ad essere modificato durevolmente in seguito ad evento naturale, migliorie fondiarie, aumento o diminuzione della superficie, costruzioni nuove o trasformazioni di costruzioni esistenti, demolizione di un edificio o cessazione del suo
uso, oppure ad altre circostanze. La revisione del valore di reddito e l'adeguamento
del fitto possono essere parimenti richiesti quando siano modificati gli elementi di
base considerati per la stima del valore di reddito.


Art. 12

Adeguamento di altre clausole contrattuali Ognuna delle parti può chiedere che siano adeguate alle mutate circostanze altre
clausole del contratto quando non possa più ragionevolmente pretendersi che essa lo
adempia.


Art. 13

Riduzione del fitto

Se il reddito consueto della cosa affittata è diminuito temporaneamente in misura
considerevole per infortunio od evento naturale straordinario, l'affittuario può pretendere una riduzione adeguata del fitto per un periodo determinato.

Sezione 5: Alienazione della cosa affittata

Art. 14

La vendita non annulla l'affitto Se il locatore aliena la cosa affittata o ne perde la disponibilità in seguito ad esecuzione forzata o a fallimento, l'acquirente subentra nel contratto di affitto.


Art. 15

Eccezioni

1

L'acquirente può sciogliere il contratto d'affitto se ha acquistato la cosa per scopi edilizi immediati o per scopi pubblici, o per gestirla direttamente.

2

Ove non intenda assumere il contratto di affitto, l'acquirente deve, con preavviso di tre mesi dalla conclusione del contratto di acquisto, notificare per scritto all'affittuario che l'affitto sarà sciolto, dopo la decorrenza di almeno un anno, al successivo
termine primaverile od autunnale ammesso dall'uso locale.

Affitto agricolo

5

221.213.2

3

Se l'affitto è sciolto, l'affittuario può, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la relativa notificazione, chiedere in giudizio la protrazione dell'affitto. Il giudice protrae l'affitto per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, qualora la risoluzione comporti per l'affittuario o la sua famiglia conseguenze gravose
che non appaiono giustificate neppure tenendo conto degli interessi del nuovo proprietario.

4

Il locatore risponde del danno insorto all'affittuario dalla risoluzione anticipata dell'affitto. L'affittuario non è obbligato a lasciare la cosa affittata prima di essere
stato risarcito o prima che gli siano state fornite sufficienti garanzie.

5

La risoluzione anticipata dell'affitto può, con il consenso scritto dell'affittuario, essere disciplinata nel contratto di alienazione.

Sezione 6: Fine dell'affitto

Art. 16

Disdetta in generale

1

La disdetta di un contratto d'affitto è valida solo se data per scritto. A richiesta, la disdetta deve essere motivata.

2

Il termine di disdetta è di un anno ove la legge non disponga altrimenti; le parti possono convenire un termine più lungo.

3

Salvo patto contrario, la disdetta può essere data soltanto per il termine primaverile od autunnale ammesso dall'uso locale.


Art. 17

Risoluzione anticipata 1

Se, per motivi gravi, non può più pretendersi ragionevolmente che una parte adempia il contratto, essa può dare la disdetta per il successivo termine primaverile od
autunnale. La disdetta va data per scritto, con preavviso di sei mesi.

2

Il giudice determina gli effetti patrimoniali della risoluzione tenendo conto di tutte le circostanze.


Art. 18

Morte dell'affittuario 1

In caso di morte dell'affittuario, i suoi eredi e il locatore possono dare la disdetta per il successivo termine primaverile od autunnale. La disdetta va data per scritto,
con preavviso di sei mesi.

2

Se la disdetta è data dal locatore, un discendente o il coniuge dell'affittuario può dichiarare entro trenta giorni di subentrare nel contratto. In caso di concorso di
aventi diritto, il locatore designa colui che subentrerà nel contratto.

3

Se il subentrante non offre garanzie sufficienti per una gestione normale della cosa affittata o se per altro motivo non può ragionevolmente pretendersi che il locatore
continui l'affitto, il locatore può, nel termine di trenta giorni da quando ha ricevuto
la dichiarazione, chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto di affitto.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 6

221.213.2


Art. 19

Assunzione dell'affitto complementare in caso di cessione
dell'azienda

1

Se l'esercente di un'azienda agricola consistente in parte di terreno proprio e in parte di terreno affittato cede l'azienda ad altri, l'assuntore può dichiarare per scritto
al locatore che intende continuare l'affitto complementare di un determinato lotto.

2

Se, nei tre mesi da quando ha ricevuto la dichiarazione, il locatore non vi si oppone o non chiede la conclusione di un nuovo contratto d'affitto, l'assuntore subentra nel
contratto.


Art. 20

Raggruppamento di fondi 1

Se, in seguito ad un raggruppamento di fondi o a una ricomposizione particellare di terreno agricolo, la gestione di un fondo affittato subisce un'alterazione essenziale, ognuna delle parti può, per scritto, risolvere il contratto d'affitto per la data
dell'entrata in vigore del nuovo riparto.

2

Lo scioglimento anticipato non dà diritto ad un'indennità.


Art. 21

Mora dell'affittuario 1

Ove durante l'affitto l'affittuario sia in ritardo nel pagamento del fitto, il locatore può notificargli per scritto che, in caso di mancato pagamento entro sei mesi, il contratto d'affitto sarà sciolto alla scadenza di tale termine.

2

Se il contratto è sciolto, l'affittuario è tenuto a risarcire il danno, salvo che provi d'essere esente da colpa.

Sezione 7:
Manutenzione e migliorie. Liquidazione alla fine dell'affitto
8

Art. 22

Manutenzione, riparazioni 1

Il locatore deve eseguire a sue spese le grandi riparazioni che durante l'affitto si rendano necessarie alla cosa affittata, non appena l'affittuario gliene abbia indicata la
necessità.

2

L'affittuario ha il diritto di eseguire lui stesso le grandi riparazioni necessarie se il locatore, debitamente avvisato, non vi abbia provveduto entro congruo termine e
non abbia contestato d'esservi tenuto. Può pretendere d'essere indennizzato il più
tardi alla fine dell'affitto.

3

L'affittuario deve provvedere a sue spese all'ordinaria manutenzione della cosa affittata. È tenuto alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali, segnatamente
all'ordinaria manutenzione delle strade, dei passaggi, dei fossi, delle dighe, delle
siepi, dei tetti, degli acquedotti e simili.

8

Nuovo tit. giusta il n. II art. 2 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e
affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIII bis).

Affitto agricolo

7

221.213.2

4

Le parti possono convenire che l'affittuario sia tenuto ad un obbligo di manutenzione più esteso e a provvedere anche a grandi riparazioni.

a9 e modificazioni da parte dell'affittuario L'affittuario può procedere a migliorie e modificazioni nel governo della cosa, le
quali potrebbero assumere un'importanza essenziale oltre la durata dell'affitto, soltanto con il consenso del locatore.


Art. 23

Restituzione. Migliorie e deterioramenti 1

Alla fine dell'affitto, la cosa affittata deve essere restituita nello stato in cui si trova.

2

Salvo patto contrario, l'affittuario può pretendere, alla fine dell'affitto, un'equa indennità per le spese sostenute, con l'accordo del locatore, per miglioramenti della
cosa affittata.

3

Egli non ha diritto a compenso per le migliorie che sono unicamente il risultato del regolare governo della cosa.

4

Deve risarcire quei deterioramenti che con un regolare governo della cosa avrebbe evitati.


Art. 24

Frutti

1

Salvo clausola contrattuale od uso locale diverso, l'affittuario non ha diritto ai frutti non ancora raccolti alla fine dell'affitto.

2

Egli può nondimeno pretendere un'indennità adeguata per le sue spese.


Art. 25

Scorte

1

Salvo clausola contrattuale od uso locale diverso, l'affittuario uscente deve lasciare sul posto provviste di foraggio, strame e concime dell'ultimo anno di affitto nella
misura corrispondente ad un normale esercizio.

2

Egli ha diritto alla rifusione del maggior valore se all'inizio dell'affitto ne ha ricevuto una minore quantità; se ne ha ricevuto una quantità maggiore, la deve compensare in natura od in denaro.

Sezione 7bis10: Diritto di ritenzione del locatore
b A garanzia del fitto annuale scaduto e di quello in corso il locatore ha lo stesso diritto di ritenzione come in materia di locazione di locali commerciali.

9

Introdotto dal n. II art. 2 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e
affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIII bis ).

10

Introdotta dal n. II art. 2 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e
affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIII bis).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 8

221.213.2

Sezione 8: Protrazione giudiziale dell'affitto

Art. 26

Azione

1

Se una parte ha disdetto il contratto d'affitto, la controparte può, entro tre mesi dal ricevimento della disdetta, agire in giudizio per ottenere una protrazione dell'affitto.

2

Se il contratto concluso a tempo determinato giunge a scadenza e non si perviene alla conclusione di un nuovo contratto, ciascuna parte può, il più tardi nove mesi
prima della scadenza, agire in giudizio per ottenere una protrazione dell'affitto.


Art. 27

Decisione giudiziaria 1

Ove si possa ragionevolmente pretendere dal convenuto che continui l'affitto, il giudice protrae la durata di quest'ultimo.

2

Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente pretendere che egli continui l'affitto o che la protrazione è ingiustificata
per altri motivi. La protrazione dell'affitto non può, in particolare, essere ragionevolmente pretesa od è ingiustificata allorquando: a.

l'affittuario ha gravemente violato i suoi obblighi legali o contrattuali; b.

l'affittuario è divenuto insolvente; c.

il locatore, il suo coniuge, un parente od affine stretto intende gestire personalmente la cosa affittata; d.

non si giustifica di mantenere l'azienda; e.

l'azienda o il fondo è ubicato interamente o in parte in una zona edificabile
ai sensi dell'articolo 15 della legge federale del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio ed è destinato in un futuro prossimo all'edificazione.

3

La decisione con cui l'autorità determina il fitto non vanifica in nessun caso la protrazione dell'affitto.

4

Il giudice protrae l'affitto per una durata compresa fra tre e sei anni. Egli valuta le circostanze personali e tien conto, in particolare, della natura della cosa affittata e di
un'eventuale riduzione della durata dell'affitto.


Art. 28

Adeguamento delle clausole del contratto A richiesta di una parte, il giudice può, protraendo l'affitto, adeguare le clausole del
contratto alle mutate circostanze.

11

RS 700

Affitto agricolo

9

221.213.2

Sezione 9: Disposizioni imperative

Art. 29

Salvo disposizione contraria della legge, l'affittuario non può rinunciare anticipatamente ai diritti conferiti a lui o ai suoi eredi dalle disposizioni del presente capitolo. Ogni altro patto è nullo.

Capitolo 3: Affitto particella per particella e affitto complementare Sezione 1: Affitto particella per particella

Art. 30

Obbligo dell'autorizzazione 1

Chi intende affittare singoli fondi o parti di singoli fondi di un'azienda agricola (affitto particella per particella) necessita di un'autorizzazione.

2

L'autorizzazione non è necessaria ove la superficie totale affittata non ecceda il dieci per cento della superficie iniziale utile dell'azienda e la cosa affittata non comprenda alcun edificio.


Art. 31

Motivi che giustificano l'autorizzazione 1

Il locatore deve chiedere l'autorizzazione all'autorità cantonale competente prima dell'inizio dell'affitto.

2

L'autorizzazione è rilasciata solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti: a.

un'azienda agricola in grado di offrire ad una famiglia contadina una buona
esistenza fondata sull'agricoltura non è, in seguito all'affitto particella per
particella, dissolta quale unità economica indipendente o ridimensionata in
modo da non assicurare più tale esistenza; b.

l'azienda agricola non era, già prima dell'affitto particella per particella, in
grado di offrire ad una famiglia contadina una buona esistenza fondata sull'agricoltura; c.

non si giustifica di mantenere l'azienda agricola; d.

l'azienda agricola è ubicata interamente o prevalentemente in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge federale del 22 giugno 197912 sulla
pianificazione del territorio; e.

l'azienda è affittata particella per particella soltanto temporaneamente e sarà
poi nuovamente gestita quale unità economica; 12

RS 700

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 10

221.213.2

f.

il locatore non è più in grado per ragioni personali, quali malattia grave od
età avanzata, di continuare ad esercire personalmente l'intera azienda, bensì
solo parte della stessa.

g.13 invece dei fondi o delle parti di fondo affittati particella per particella, altri oggetti ubicati in una posizione più favorevole per l'azienda o più idonei
sono affittati a titolo complementare.

2bis L'autorità permette inoltre l'affitto particella per particella di un'azienda agricola se: a.

l'azienda agricola non offre alla famiglia contadina un sostentamento particolarmente buono; b.

l'affitto particella per particella serve essenzialmente a migliorare strutturalmente altre aziende agricole; c.

nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta o
nessun'altra persona che potrebbe chiedere l'attribuzione nella divisione
successoria (art. 11 cpv. 2 della legge federale del 4 ottobre 199114 sul diritto fondiario rurale) vuole riprendere integralmente l'azienda per affittarla; d.

il coniuge che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente all'affitto
particella per particella.15 3

Per determinare se un'azienda sia in grado di offrire una buona esistenza fondata sull'agricoltura vanno considerate anche le industrie non agricole accessorie strettamente connesse all'azienda; va inoltre tenuto conto delle circostanze locali.


Art. 32

Effetti del diniego dell'autorizzazione 1

Se nega l'autorizzazione, l'autorità competente scioglie il contratto d'affitto per il primo termine ragionevole, primaverile od autunnale, e ordina l'evacuazione del
fondo.

2

Le parti non hanno alcun diritto al risarcimento del danno loro derivato dallo scioglimento del contratto di affitto.

13

Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3012
3013; FF 1996 IV 1).

14

RS 211.412.11 15

Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3012
3013; FF 1996 IV 1).

Affitto agricolo

11

221.213.2

Sezione 2: Affitto complementare

Art. 33

Opposizione

1

... 16

2 Contro l'affitto complementare di un fondo molto distante dal centro dell'azienda
dell'affittuario e manifestamente fuori del raggio d'esercizio localmente abituale può
esser fatta opposizione.17 3

... 18

4

Sono legittimate a fare opposizione le persone che hanno un interesse degno di protezione e le autorità designate dal Cantone.

5

L'opposizione va fatta presso l'autorità competente entro tre mesi da quando l'interessato ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Dopo sei mesi dall'inizio dell'affitto, sono ricevibili soltanto le opposizioni fatte dalle autorità.


Art. 34

Liceità dell'affitto complementare L'opposizione è respinta se l'affittuario prova che ha ragioni particolari di concludere il contratto d'affitto o se nessun altro s'interessa alla cosa affittata.


Art. 35

Effetti della decisione sull'opposizione 1

Se accoglie l'opposizione, l'autorità competente scioglie il contratto d'affitto per la successiva scadenza primaverile od autunnale ammessa dall'uso locale, con un termine di almeno sei mesi.

2

Le parti non hanno alcun diritto al risarcimento del danno loro derivato dallo scioglimento del contratto.

Capitolo 4: Fitto Sezione 1: Principi

Art. 36

1

Il fitto è soggetto al controllo dell'autorità; esso non deve eccedere la misura consentita.

2

Il Consiglio federale fissa i tassi dell'interesse del valore di reddito, l'indennità considerata per gli oneri del locatore, nonché il supplemento previsto per i vantaggi generali.

3

Le prestazioni in natura e le altre prestazioni accessorie convenute devono essere computate nel fitto.

16

Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 3012; FF 1996 IV 1).

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998
3012 3013; FF 1996 IV 1).

18

Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 3012; FF 1996 IV 1).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 12

221.213.2

4

Per calcolare il fitto è tenuto conto anche di quanto l'affittuario versa al locatore per una cosa locata, o una cosa non agricola affittata, vincolata a un affitto prevalentemente agricolo.

Sezione 2: Determinazione

Art. 37

Fitto per un'azienda agricola Il fitto per un'azienda agricola si compone di: a.

un interesse adeguato del valore di reddito ai sensi dell'articolo 6 della legge
federale del 12 dicembre 194019 sullo sdebitamento di poderi agricoli; b.

un'indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni (oneri del locatore).


Art. 38

Fitto per singoli fondi 1

Il fitto per singoli fondi si compone di: a.

un interesse adeguato del valore di reddito ai sensi dell'articolo 6 della legge
federale del 12 dicembre 194020 sullo sdebitamento di poderi agricoli; b.

un'indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni (oneri del locatore); c.

un supplemento per i vantaggi generali derivanti all'affittuario da un affitto
complementare.

2

L'autorità competente può accordare, di caso in caso, supplementi riferiti all'azienda e non eccedenti ognuno il 15 per cento quando il fondo:

a.

permette un migliore raggruppamento dei terreni; b.

si trova in una situazione favorevole per l'esercizio dell'azienda.

3

Per edifici agricoli non possono essere accordati supplementi ai sensi dei capoversi 1 lettera c e 2.


Art. 39

Canoni per cose locate o cose non agricole affittate Per determinare il canone per cose locate, o cose non agricole affittate, vincolate a
un affitto prevalentemente agricolo si applicano le disposizioni concernenti provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione.

19

[CS 9 79; RU 1955 711, 1962 1323 art. 54 cpv. 1 n. 4, e cpv. 2, 1979 892. RU 1993
1410 art. 93 lett. b]. Ora: dell'art. 10 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale
(RS 211.412.11).

20

[CS 9 79; RU 1955 711, 1962 1323 art. 54 cpv. 1 n. 4, e cpv. 2, 1979 892. RU 1993
1410 art. 93 lett. b]. Ora: dell'art. 10 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale
(RS 211.412.11).

Affitto agricolo

13

221.213.2


Art. 40

Tasso d'interesse. Oneri del locatore 1

Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse del valore di reddito in base al tasso medio delle ipoteche di primo grado secondo la media di più anni e lo adegua alle
variazioni durevoli di quest'ultimo.

2

Per le aziende agricole tale tasso è diminuito di un quarto.

3

Il Consiglio federale fissa l'ammontare considerato degli oneri del locatore secondo gli oneri medi del periodo di riferimento determinante per il calcolo del valore di
reddito.


Art. 41

Supplemento per affitto di più lunga durata Se le parti convengono di protrarre l'affitto per almeno tre anni oltre la durata di
protrazione legale, per tutta la durata della protrazione è ammissibile un supplemento di fitto del 15 per cento.

Sezione 3: Controllo del fitto

Art. 42

Autorizzazione del fitto per un'azienda 1

Il fitto per un'azienda deve essere autorizzato.

2

Il locatore deve chiedere l'autorizzazione entro tre mesi dall'inizio dell'affitto o dalla modifica del fitto convenuta con l'affittuario. L'adeguamento del fitto nei limiti
delle modifiche degli elementi di calcolo fissati dal Consiglio federale non è soggetto ad autorizzazione. A richiesta di una parte, l'autorità competente emana una decisione con cui accerta in quale misura il fitto può essere adeguato.

3

L'autorità designata dal Cantone, se viene a conoscenza che non è stata chiesta l'autorizzazione di un fitto, promuove la procedura autorizzativa.


Art. 43

Opposizione contro il fitto per fondi 1

Contro il fitto convenuto per singoli fondi, le autorità designate dal Cantone possono fare opposizione presso l'autorità competente per l'autorizzazione.

2

L'opposizione va fatta entro tre mesi da quando l'autorità interessata ha avuto conoscenza della conclusione del contratto o dell'adeguamento del fitto.


Art. 44

Decisione dell'autorità 1

L'autorità competente per l'autorizzazione decide se il fitto convenuto per l'azienda agricola o per il fondo sia lecito.

2

Essa riduce il fitto eccessivo all'ammontare consentito.

3

Essa notifica la sua decisione alle parti e la comunica all'autorità legittimata a fare opposizione.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 14

221.213.2


Art. 45

Effetti di diritto civile 1

La convenzione inerente al fitto è nulla in quanto il fitto ecceda la misura stabilita dall'autorità.

2

La restituzione dei fitti pagati in base ad una convenzione nulla può essere richiesta entro il termine di un anno a partire dal passaggio in giudicato della determinazione del fitto, ma al più tardi cinque anni dopo il loro pagamento.

3

Per altro, la nullità del fitto non infirma la validità del contratto d'affitto.


Art. 46

Patti nulli

Le parti non possono rinunciare anticipatamente ai diritti loro conferiti dalla presente sezione.

Capitolo 5: Procedura e autorità Sezione 1: Procedura e rimedi di diritto

Art. 47

Principi

1

I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida.

2

Il giudice e le autorità amministrative accertano i fatti d'ufficio. Le parti devono essere sentite.

3

I Cantoni disciplinano la procedura nella misura in cui non sia regolata dalla presente legge.


Art. 48

Procedura civile21

1

Le controversie risultanti dal contratto d'affitto sono decise dal giudice.

2

...22


Art. 49

Decisione d'accertamento dell'autorità amministrativa 1

La parte che abbia un interesse degno di protezione può chiedere all'autorità competente di accertare se la riduzione della durata dell'affitto, l'affitto particella per
particella, l'affitto complementare o l'ammontare del fitto possano essere approvati.

2

Essa può chiedere la decisione d'accertamento anche prima della conclusione del contratto.


Art. 50

Ricorso all'autorità cantonale di ricorso 1

Le decisioni dell'autorità amministrativa di prima istanza possono essere impugnate nel termine di 30 giorni dinnanzi all'autorità cantonale di ricorso.

21

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

22

Abrogato dal n. 7 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

Affitto agricolo

15

221.213.2

2

L'autorità di ricorso notifica la propria decisione alle parti e all'opponente; la comunica altresì all'autorità inferiore.


Art. 51


23

Ricorso alla Commissione di ricorso DFE24 Le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso DFE, che decide definitivamente. Il Dipartimento
federale di giustizia e polizia è legittimato al ricorso.25

Art. 52

Obbligo d'informazione Le parti devono fornire all'autorità amministrativa competente le informazioni da
essa richieste, consentirle di prendere conoscenza dei documenti e di procedere a
sopralluoghi, in quanto necessario per accordare un'autorizzazione o emanare una
decisione su opposizione, su ricorso o d'accertamento.

Sezione 2: Autorità cantonali

Art. 53

I Cantoni designano:

a.

le autorità competenti ad accordare le autorizzazioni; b.

le autorità legittimate a fare opposizione; c.

.l'autorità di ricorso.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 54

Infrazioni

1

Il locatore che omette di chiedere l'autorizzazione per un affitto particella per particella o continua un tale affitto dopo il diniego dell'autorizzazione,
l'affittuario che, in caso di affitto particella per particella, inizia l'affitto senza che sia
stata ottenuta l'autorizzazione o continua un tale affitto dopo il diniego dell'autorizzazione,
chiunque continua un affitto complementare sciolto in seguito ad opposizione,
chiunque esige o paga un fitto soggetto ad autorizzazione ma non autorizzato,
chiunque esige o paga un ammontare maggiore del fitto autorizzato,
è punito con la multa fino a diecimila franchi.

23

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. FF 1991 II 413).

24

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

25

Per. 2 introdotto dall'art. 92 n. 3 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in
vigore dal 1° gen. 1994 (RS 211.412.11)

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 16

221.213.2

2

Chiunque non adempie al proprio obbligo d'informazione, non ottemperando ad una decisione notificatagli dall'autorità competente con la comminatoria della sanzione prevista dal presente articolo, è punito con la multa.


Art. 55

Prescrizione

L'azione penale si prescrive in due anni, la pena in cinque anni.


Art. 56

Applicazione alle persone giuridiche, alle società commerciali
e agli enti di diritto pubblico È applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo.26
Esso si applica anche alle infrazioni commesse nell'amministrazione di un ente di
diritto pubblico.


Art. 57

Perseguimento penale

Il perseguimento penale e il giudizio incombono ai Cantoni.

Capitolo 7: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni cantonali d'esecuzione

Art. 58

1

Le disposizioni cantonali d'esecuzione sono valide soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale.

2

Per l'entrata in vigore della presente legge i Cantoni adeguano le loro disposizioni d'esecuzione e l'organizzazione delle loro autorità.

3

All'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni cantonali contrarie.

Sezione 2:
Modificazione e abrogazione di disposizioni del diritto federale


Art. 59


1. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria27 è modificata come segue: Art. 100
lett. m
...

26

RS 313.0

27

RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Affitto agricolo

17

221.213.2

2. La legge federale del 12 giugno 195128 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola è modificata come segue: Capo quinto: Del contratto d'affitto
(art. 23-27)
Abrogato

...


3. Il Codice delle obbligazioni29 è modificato come segue: Art. 275a

30
...


Art. 281
marginale
31
...

Art. 281bis e 281ter32
Abrogati


Art. 284
cpv. 2
33
...


Art. 286
marginale
34
...


Art. 287

35
Abrogato

28

[RU 1552 419, 1973 93 n. I 3. RU 1993 1410 art. 93 lett. a].

29

RS 220

30

Questo articolo è abrogato.

31

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33

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34

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35

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Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 18

221.213.2


Art. 290

36
...


Art. 292

37
...


Art. 296
, 300 e 301
38
...

4. La legge federale del 21 dicembre 196039 concernente il controllo dei fitti agricoli
è abrogata.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 60

1

Eccettuate le disposizioni sulla durata dell'affitto, sull'affitto particella per particella e sull'affitto complementare, la presente legge si applica anche ai contratti d'affitto conclusi o rinnovati prima della sua entrata in vigore. La durata della rinnovazione di un contratto intervenuta dopo l'entrata in vigore della presente legge è da
questa regolata.

2

Se la data in cui l'affitto è iniziato non può essere determinata, si presume che l'affitto sia iniziato al termine primaverile del 1973 previsto dall'uso locale.

3

Se la disdetta è stata data prima dell'entrata in vigore della presente legge per un termine che coincide con la data dell'entrata in vigore della presente legge o ad essa
successivo, la parte interessata può chiedere entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge la protrazione giudiziale dell'affitto secondo le nuove disposizioni.

4

Le azioni e le domande pendenti sono decise secondo il diritto in vigore al momento della sentenza o della decisione.

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 61

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

36

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39

[RU 1961 286, 1973 99 n. I 4. RU 1987 405]

Affitto agricolo

19

221.213.2

Data dell'entrata in vigore: 20 Ottobre 198640
Art. 36 a 46, 54 cpv. 1 commi 4 e 5, 59 n. 4: 25. febbraio 198741.

40

DCF del 2 giu. 1986 (RU 1986 943).

41

O dell'11 feb. 1987 (RS 221.213.21).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CO 20

221.213.2