Abrogato per 01.01.2018

01.07.2017 - 01.01.2018
01.01.2012 - 30.06.2017
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.03.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 28.02.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
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01.04.2000 - 30.04.2002
01.02.2000 - 31.03.2000
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1

Ordinanza
sul reclutamento
(OREC)

del 10 aprile 2002 (Stato 7 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 16 capoverso 2, 41 capoverso 3,
120 capoverso 1, 144 capoverso 1, 148h e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 19951 (LM);
visti gli articoli 19 capoverso 1 e 70 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno
19942 sulla protezione civile;
visto l'articolo 79 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19953 sul servizio civile, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina il reclutamento: a.

degli uomini soggetti all'obbligo di leva; b.

delle persone che si annunciano volontariamente per il servizio militare o il
servizio di protezione civile; c.

dei militari e dei militi della protezione civile in vista di determinati compiti
e carriere;

d.

delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari che hanno presentato
una domanda d'ammissione al servizio militare non armato.

2 Il reclutamento delle Svizzere e degli Svizzeri domiciliati all'estero è disciplinato
dal decreto del Consiglio federale del 17 novembre 19714 concernente il servizio
militare degli Svizzeri dell'estero e delle persone aventi la doppia cittadinanza.

3 Il reclutamento delle candidate al Servizio della Croce Rossa è disciplinato dall'ordinanza del 19 ottobre 19945 sul Servizio della Croce Rossa.

RU 2002 723

1

RS 510.10

2

RS 520.1

3

RS 824.0

4

RS 511.13

5

RS 513.52

511.11

Obbligo militare

2

511.11


Art. 2

Obiettivi del reclutamento Gli obiettivi del reclutamento sono: a.

informare le giovani Svizzere e i giovani Svizzeri in merito all'esercito, al
servizio militare, al servizio civile sostitutivo (servizio civile), alla tassa
d'esenzione dall'obbligo militare, al Servizio della Croce Rossa, alla protezione civile e al servizio di protezione civile; b.

eseguire la prima registrazione dei dati delle persone soggette all'obbligo di
leva;

c.

trattare gli annunci di volontari per il servizio militare o il servizio di protezione civile; d.

verificare l'idoneità delle persone soggette all'obbligo di leva al servizio
militare o al servizio di protezione civile; e.

assegnare le persone soggette all'obbligo di leva all'esercito o alla protezione civile oppure renderne possibile l'ammissione al servizio civile; f.

rilevare il potenziale di base per funzioni di quadro nell'esercito o nella
protezione civile;

g.

rendere possibile l'ammissione al servizio militare non armato; h.

valutare l'idoneità di base dei volontari per impieghi nel servizio di promovimento della pace.


Art. 3

Centri di reclutamento 1 Il reclutamento è eseguito in centri di reclutamento regionali. Le ubicazioni dei
centri di reclutamento regionali e le zone di reclutamento sono stabilite nell'allegato 1.

2 Il reclutamento per il servizio di promovimento della pace può essere eseguito integralmente o parzialmente al di fuori dei centri di reclutamento.

Capitolo 2:
Reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva e delle Svizzere
Sezione 1: Informazione preliminare e giornata informativa

Art. 4

Informazione preliminare 1 Nell'anno in cui compiono i 16 anni, tutti gli Svizzeri e tutte le Svizzere domiciliati in Svizzera ricevono dai Cantoni un'informazione preliminare scritta in merito
agli obblighi e alle possibilità relativi alla prestazione del servizio nell'esercito, nel
servizio civile, nella protezione civile e nel Servizio della Croce Rossa nonché in
merito all'istruzione premilitare.

2 I Comuni forniscono gratuitamente ai Cantoni i dati personali necessari per la spedizione.

Reclutamento

3

511.11


Art. 5

Partecipazione alla giornata informativa 1 Vengono organizzate giornate informative per le seguenti persone, sempre che non
abbiano ancora partecipato ad alcuna di tali giornate: a.

le persone soggette all'obbligo di leva e le Svizzere che nell'anno in corso
compiono i 18 anni;

b.

le persone soggette all'obbligo di leva più anziane e le Svizzere che si sono
annunciate per il servizio militare, fino al limite massimo d'età stabilito dall'articolo 8 capoverso 2 LM; c.

le persone soggette all'obbligo di leva e le Svizzere annunciatesi per il servizio militare che nell'anno in corso compiono i 17 anni e hanno presentato
una domanda per l'assolvimento anticipato della scuola reclute.

2 Per le persone soggette all'obbligo di leva la partecipazione è obbligatoria.


Art. 6

Oggetto della giornata informativa 1 Nell'ambito della giornata informativa, i partecipanti sono informati segnatamente
in merito:

a.

alle basi legali, ai compiti e agli impieghi dell'esercito, del servizio civile,
della protezione civile e del Servizio della Croce Rossa; b.

ai modelli di servizio, alle carriere dei quadri e alle possibilità professionali
nell'esercito, nella protezione civile e nel Servizio della Croce Rossa; c.

alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare; d.

allo svolgimento delle giornate di reclutamento.

2 Nell'ambito della giornata informativa sono rilevati i dati personali necessari in vista delle giornate di reclutamento, segnatamente: a.

i dati relativi alla salute, mediante un questionario medico compilato in precedenza; b.

le date auspicate dai partecipanti per le giornate di reclutamento e l'inizio
dell'istruzione militare.

3 Le persone soggette all'obbligo di leva ricevono il libretto di servizio durante la
giornata informativa.

Sezione 2: Annunci di volontari

Art. 7

1 Le persone che desiderano annunciarsi volontariamente per il servizio militare o
assoggettarsi volontariamente all'obbligo di prestare servizio di protezione civile
presentano una domanda scritta al comando di circondario o all'ufficio competente
in materia di protezione civile del loro Cantone di domicilio.

Obbligo militare

4

511.11

2 In merito all'accoglimento della domanda decide: a.

il Gruppo del personale dell'esercito (GrpEs), per quanto riguarda il servizio
militare;

b.

il Cantone, per quanto riguarda l'obbligo di prestare servizio di protezione
civile.

3 La domanda è accolta se non vi si oppone alcun motivo valido. Sono considerati
motivi validi segnatamente: a.

il superamento del limite massimo d'età stabilito dall'articolo 8 capoverso 2
LM al momento dell'annuncio oppure prima della partecipazione alle giornate di reclutamento; b.

una manifesta inabilità al servizio; c.

un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 21-23 LM; d.

i bisogni dell'esercito o della protezione civile.

4 Le persone la cui domanda è accolta sono soggette all'obbligo di leva.

Sezione 3: Giornate di reclutamento

Art. 8

Chiamata

Sono chiamate a partecipare alle giornate di reclutamento: a.

tutte le persone soggette all'obbligo di leva che nell'anno in corso compiono
i 19 anni;

b.

le persone soggette all'obbligo di leva più anziane, fino al limite massimo
d'età stabilito dall'articolo 8 capoverso 2 LM, che non hanno ancora assolto,
o non hanno assolto completamente, le giornate di reclutamento; c.

le persone soggette all'obbligo di leva più giovani, che hanno compiuto i
18 anni e desiderano assolvere anticipatamente la scuola reclute.


Art. 9

Differimento della partecipazione alle giornate di reclutamento 1 Le domande per il differimento della partecipazione alle giornate di reclutamento
sono presentate al comando di circondario del Cantone di domicilio.

2 Se la domanda di differimento è accolta, deve essere contemporaneamente stabilita
una nuova data per la partecipazione alle giornate di reclutamento.


Art. 10

Durata e computo

1 Le giornate di reclutamento durano tre giorni al massimo, compreso il viaggio di
andata e di ritorno. Per gli esami attitudinali e gli esami speciali è possibile prolungarle di due giorni al massimo.

2 Le giornate di reclutamento sono considerate come servizio d'istruzione o servizio
civile.

Reclutamento

5

511.11

3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport (DDPS) disciplina: a.

quali persone soggette all'obbligo di leva debbano essere licenziate prima
che le tre giornate siano concluse; b.

il computo di giorni di viaggio supplementari per il viaggio di andata e di
ritorno.


Art. 11

Oggetto delle giornate di reclutamento Durante le giornate di reclutamento: a.

è valutato il profilo attitudinale delle persone soggette all'obbligo di leva; b.

è svolta l'inchiesta federale per i giovani; c.

sono fornite informazioni in merito all'istruzione dei quadri e alle funzioni
di quadro dell'esercito e della protezione civile; d.

le persone soggette all'obbligo di leva sono assegnate all'esercito o alla
protezione civile oppure sono affidate alle autorità d'ammissione al servizio
civile o sono dichiarate inabili al servizio; e.

sono stabiliti la data d'inizio e il luogo dell'istruzione militare, dell'istruzione di protezione civile o del primo servizio civile.


Art. 12

Profilo attitudinale

1 Per il rilevamento del loro profilo attitudinale, le persone soggette all'obbligo di
leva sono sottoposte a esami e accertamenti riguardanti: a.

il loro stato di salute; b.

le loro attitudini fisiche; c.

le loro attitudini intellettuali e la loro personalità; d.

la loro psiche;

e.

la loro competenza sociale; f.

il loro potenziale di base per funzioni di quadro.

2 Per funzioni speciali è possibile eseguire ulteriori esami attitudinali ed esami speciali.

3 Il DDPS disciplina i contenuti degli esami.


Art. 13

Idoneità al servizio

1 Chi, sulla base del proprio profilo attitudinale, soddisfa i requisiti per il servizio
militare è abile al servizio militare.

2 Chi, sulla base del proprio profilo attitudinale, non soddisfa i requisiti per il servizio militare, ma soddisfa i requisiti per il servizio di protezione civile, è idoneo al
servizio di protezione civile.

Obbligo militare

6

511.11

3 È dichiarato inabile al servizio chi non soddisfa né i requisiti per il servizio militare né quelli per il servizio di protezione civile.

4 La valutazione dell'idoneità medica al servizio militare o al servizio di protezione
civile si fonda sull'ordinanza del 9 settembre 19986 concernente l'apprezzamento
medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio nonché sull'ordinanza del 19 ottobre 19947 sull'apprezzamento medico delle persone obbligate a
servire nella protezione civile.


Art. 14

Assegnazione delle persone soggette all'obbligo di leva 1 Sono assegnate all'esercito le persone abili al servizio militare; è fatta salva l'ammissione al servizio civile.

2 Sono assegnate alla protezione civile le persone idonee al servizio di protezione
civile.

3 I volontari sono assegnati all'organizzazione per la quale sono stati dichiarati idonei al servizio e si sono annunciati.


Art. 15

Assegnazione a una funzione 1 Alla fine delle giornate di reclutamento le persone soggette all'obbligo di leva assegnate all'esercito sono assegnate a una funzione militare. Per l'assegnazione sono
considerati:

a.

il profilo attitudinale della persona soggetta all'obbligo di leva; b.

il profilo delle esigenze delle singole funzioni militari; c.

i bisogni dell'esercito; d.

nella misura del possibile, gli interessi della persona soggetta all'obbligo di
leva.

2 L'assegnazione avviene sulla base di un colloquio di reclutamento tra la persona
soggetta all'obbligo di leva e un rappresentante del centro di reclutamento, durante
il quale le possibilità di assegnazione sono discusse in funzione dei pertinenti criteri.

3 L'assegnazione, la data d'inizio e il luogo dell'istruzione sono comunicati per
scritto alla persona soggetta all'obbligo di leva immediatamente dopo il colloquio di
reclutamento.

4 L'assegnazione a una funzione della protezione civile si fonda sulla legge del
17 giugno 1994 sulla protezione civile e sulle relative disposizioni esecutive.

6

RS 511.12

7

RS 522.5

Reclutamento

7

511.11

Sezione 4: Chiamata in servizio per la scuola reclute

Art. 16

1 Il GrpEs provvede alla chiamata in servizio per la scuola reclute.

2 Le domande di differimento della scuola reclute sono presentate al comando di circondario del Cantone di domicilio.

3 Il GrpEs decide in merito alla domanda di differimento. Se essa è accolta, deve essere contemporaneamente stabilita una nuova data per la scuola reclute.

4 Del rimanente, per il differimento della scuola reclute sono applicabili le prescrizioni dell'ordinanza del 20 settembre 19998 sui servizi d'istruzione.

Capitolo 3: Servizio militare non armato per motivi di coscienza Sezione 1: Domanda

Art. 17

Presentazione della domanda 1 Le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare
servizio militare che non possono conciliare il servizio militare armato con la propria coscienza presentano per scritto al comando di circondario del Cantone di domicilio una domanda d'ammissione al servizio militare non armato.

2 Le persone soggette all'obbligo di leva devono presentare la domanda al più tardi
un mese prima delle giornate di reclutamento; le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, al più tardi tre mesi prima del prossimo servizio militare.


Art. 18

Contenuto della domanda 1 Nella domanda, il richiedente deve dichiarare esplicitamente di voler prestare servizio militare non armato. Espone le ragioni personali per le quali la sua coscienza
gli impedisce di prestare il servizio militare armato.

2 Alla domanda deve allegare: a.

un curriculum vitae dettagliato; b.

un estratto del casellario giudiziale centrale aggiornato; c.

il libretto di servizio; d.

le dichiarazioni e le valutazioni che rappresentanti di autorità statali o ecclesiastiche, comunità religiose o altre persone che lo conoscono personalmente
hanno rilasciato sul suo comportamento; e.

un certificato di buona condotta allestito dal comandante sotto i cui ordini ha
compiuto l'ultimo servizio militare.

8

RS 512.21

Obbligo militare

8

511.11


Art. 19

Effetti della domanda 1 Chi ha presentato la domanda entro il termine stabilito presta servizio militare
senz'arma ed è dispensato dal tiro obbligatorio fuori del servizio, fintanto che la decisione sulla sua domanda non sia passata in giudicato. Rimane tuttavia obbligato a
partecipare alle ispezioni.

2 L'autorità incaricata dei controlli ordina la dispensa dal tiro obbligatorio.

3 Chi presenta la propria domanda in ritardo oppure durante un servizio militare è
tenuto a prestare servizio militare con l'arma, fintanto che la sua domanda non sia
stata accolta.

Sezione 2: Trattazione della domanda

Art. 20

Autorità di decisione 1 Per ogni centro di reclutamento è istituita un'autorità di decisione comprendente: a.

il comandante del centro di reclutamento o il suo supplente; b.

un comandante di circondario della zona di reclutamento interessata o il suo
supplente;

c.

un medico.

2 L'autorità di decisione è presieduta dal comandante del centro di reclutamento o
dal suo supplente.


Art. 21

Procedura

1 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura
amministrativa, nella misura in cui la presente ordinanza non disponga diversamente.

2 L'autorità di decisione sente i richiedenti. Può chiedere informazioni, documenti e
rapporti supplementari.

3 I richiedenti devono comparire personalmente davanti all'autorità di decisione.
Possono farsi accompagnare da un assistente.

4 Le udienze e le deliberazioni non sono pubbliche. L'assistente non può intervenire
al posto del richiedente.

5 Le procedure d'autorizzazione e di ricorso dinnanzi al DDPS sono gratuite. Non
sono versate ripetibili.

6 L'autorità di decisione notifica verbalmente e per scritto la decisione ai richiedenti
con una breve motivazione.

9

RS 172.021

Reclutamento

9

511.11


Art. 22

Ricorso

1 Contro la decisione può essere presentato ricorso al DDPS entro 30 giorni dalla
notifica scritta.

2 Per istruire i ricorsi, il DDPS costituisce commissioni di periti.

3 Su proposta delle autorità militari cantonali, esso nomina i membri della commissione per un periodo di quattro anni.

4 La decisione sul ricorso è definitiva.

Sezione 3: Effetti dell'autorizzazione

Art. 23

Incorporazione

Chi è stato ammesso a prestare il servizio militare non armato è assegnato a una funzione che non richiede il porto di un'arma personale.


Art. 24

Istruzione alle armi

1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non armato non sono
istruite all'impiego o alla manutenzione di armi.

2 Per evitare pericoli, sono tuttavia istruite sul modo di assicurare le armi.


Art. 25

Riarmamento

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non armato possono, più
tardi, chiedere al comando di circondario del Cantone di domicilio, all'attenzione
del GrpEs, di prestare servizio militare con l'arma.

Capitolo 4:
Rilevamento dell'idoneità per funzioni di quadro e per il servizio
di promovimento della pace


Art. 26

1 Per il rilevamento dell'idoneità di base per una funzione di quadro dell'esercito o
per il servizio di promovimento della pace, i candidati sono sottoposti a esami o accertamenti riguardanti: a.

il loro stato di salute; b.

le loro attitudini fisiche; c.

le loro attitudini intellettuali e la loro personalità; d.

la loro psiche;

e.

la loro competenza sociale.

Obbligo militare

10

511.11

2 Il DDPS disciplina i contenuti degli esami e degli accertamenti. Può ordinare ulteriori esami e accertamenti necessari per l'impiego speciale nel servizio di promovimento della pace.

3 I Cantoni possono far partecipare i candidati a funzioni di quadro della protezione
civile agli esami e agli accertamenti di cui al capoverso 1.

4 I giorni necessari al rilevamento dell'idoneità per una funzione di quadro, nei quali
i candidati devono presentarsi personalmente, sono considerati come servizio
d'istruzione, eccezion fatta per il rilevamento dell'idoneità alla funzione di quadro a
contratto temporaneo.

5 I giorni necessari per il rilevamento dell'idoneità al servizio di promovimento della
pace non sono considerati come servizio d'istruzione o servizio civile.

Capitolo 5: Trattamento dei dati

Art. 27

1 Il trattamento dei dati per il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva
e per le funzioni di quadro dell'esercito è basato sul Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).

2 Il trattamento dei dati in dettaglio è disciplinato nell'ordinanza del 7 dicembre
199810 sui controlli militari e nell'ordinanza del 19 ottobre 199411 sui controlli nella
protezione civile.

3 Il trattamento dei dati relativi al reclutamento per il servizio di promovimento della
pace è disciplinato:

a.

nell'ordinanza del 24 aprile 199612 sull'impiego di personale in azioni di
preservazione della pace e di buoni uffici; b.

nell'ordinanza del 26 febbraio 199713 sul servizio di promovimento della
pace.

4 Il trattamento dei dati per la protezione civile è disciplinato nell'ordinanza del
19 ottobre 1994 sui controlli nella protezione civile.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 28

Esecuzione

1 Il DDPS provvede al reclutamento e ne disciplina l'esecuzione. Può incaricare gli
organi di reclutamento di emanare istruzioni.

10

RS 511.22

11

RS 521.5

12

RS 172.221.104.4 13

RS 172.221.104.41

Reclutamento

11

511.11

2 Esso regola segnatamente il passaggio dal sistema di reclutamento precedente al
nuovo sistema di reclutamento secondo la presente ordinanza, fino alla disponibilità
operativa integrale dei centri di reclutamento.

3 Per quanto riguarda il servizio civile, l'esecuzione avviene d'intesa con il Dipartimento competente.

4 I Cantoni provvedono alla registrazione delle persone soggette all'obbligo di leva
nel controllo militare. Organizzano l'informazione preliminare e la giornata informativa destinata alle persone soggette all'obbligo di leva e convocano quest'ultime
alle giornate di reclutamento.


Art. 29

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 17 agosto 199414 concernente il reclutamento delle persone
soggette all'obbligo di leva; b.

l'ordinanza del 16 settembre 199615 sul servizio militare non armato per
motivi di coscienza.

2 Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.


Art. 30

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.

14

[RU 1994 2446, 1996 2676 art. 14 3270, 1999 2893, 2000 1227 all. n. II 12] 15

[RU 1996 2676]

Obbligo militare

12

511.11

Allegato 1

(Art. 3 cpv. 3)

Ubicazioni dei centri di reclutamento e zone di reclutamento N.

Ubicazione

Lingua

Zona di reclutamento 1

Losanna VD

Francese

Tutti i francofoni

2

Sumiswald BE

Tedesco

Germanofoni dei Cantoni di Berna,
Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel,
Ginevra e Giura

3

Steinen SZ / Nottwil LU e

Losone TI

Tedesco

Italiano

Germanofoni dei Cantoni di Lucerna,
Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Zugo e Ticino Tutti gli italofoni

4

Windisch AG

Tedesco

Germanofoni dei Cantoni di Soletta,
Basilea Città, Basilea Campagna
e Argovia

5

Rüti ZH

Tedesco

Germanofoni dei Cantoni di Zurigo,
Sciaffusa e Turgovia

6

Mels SG

Tedesco

Germanofoni dei Cantoni di Glarona,
Appenzello Esterno,
Appenzello Interno, San Gallo
e Grigioni

Reclutamento

13

511.11

Allegato 2

(Art. 29 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 13 dicembre 1999 16 sull'organizzazione del
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

2. Ordinanza del 21 ottobre 1987 17 sul promovimento della ginnastica
e dello sport


Art. 35
cpv. 2
...

3. Ordinanza del 9 settembre 1998 18 concernente l'apprezzamento

16

RS 172.214.1 17

RS 415.01

18

RS 511.12

Obbligo militare

14

511.11


Art. 40
cpv. 1 lett. a n. 2-3, lett. b n. 2-5, lett. c n. 2-4 e 6
Abrogati


Art. 41

Cambiamento di funzione e d'attribuzione 1 Concerne soltanto il testo tedesco e francese. ...

Appendice 2 lett. A n. 2-3, B n. 2-5, C n. 2-4 e 6 Abrogati

4. Ordinanza del 20 settembre 1999 19 concernente la durata
dell'obbligo di prestare servizio militare, i servizi d'istruzione nonché le

Art. 45
cpv. 2 lett. d
...


Art. 60
cpv. 1-4
...

2 Concerne soltanto il testo tedesco. ...

19

RS 512.21

Reclutamento

15

511.11

Appendice 6

Competenza e procedura per la chiamata Sezione 2:

Competenza e procedura N . 1 colonne 2 e 4 ...

Appendice 7

Procedura e competenze per il differimento del servizio
e il servizio anticipato
N. 1 colonne 3, 4, 5 e 7 ...

5. Ordinanza del 16 novembre 1994 20 sull'organizzazione dell'esercito
(OOE)


6. Ordinanza del 19 ottobre 1994 21 sulla protezione civile Art. 19b

...


Art. 19c

...

7. Ordinanza del 10 novembre 1993 22 sull'assicurazione militare
(OAM)

20

RS 513.11

21

RS 520.11

22

RS 833.11

Obbligo militare

16

511.11

8. Ordinanza del 24 dicembre 1959 23 sulle indennità per perdita di
guadagno (OIPG)


Titolo prima dell'art. 12b III. Indennità per le giornate di reclutamento e i servizi di avanzamento Art. 12b

...

23

RS 834.11