01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.07.2020
01.09.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 31.08.2019
01.01.2018 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.04.2010 - 31.12.2010
15.11.2009 - 31.03.2010
01.07.2009 - 14.11.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.06.2007 - 30.09.2007
01.05.2007 - 31.05.2007
01.07.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 30.06.2006
01.04.2005 - 31.07.2005
01.03.2005 - 31.03.2005
01.05.2004 - 28.02.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
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01.04.2003 - 30.06.2003
01.05.2002 - 31.03.2003
01.07.2001 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)

del 28 febbraio 2001 (Stato 1° luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3
della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura;
visti gli articoli 26 e 49 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19912
sulle foreste;
visto l'articolo 29g capoverso 2 lettera c della legge federale del 7 ottobre 19833
sulla protezione dell'ambiente;
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19744
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;
vista la legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1 La presente ordinanza si prefigge di: a.

proteggere le piante agricole coltivate, gli alberi e gli arbusti forestali, le
piante ornamentali e le piante selvatiche minacciate contro gli organismi
nocivi particolarmente pericolosi; b.

proteggere le colture del settore agricolo e dell'orticoltura produttrice contro
altri organismi nocivi.

2 Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono designati negli allegati 1 e 2.


Art. 2

Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina: a.

l'importazione, l'esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la
detenzione, la riproduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; RU 2001 1191

1

RS 910.1

2

RS 921.0

3

RS 814.01

4

RS 611.010

5

RS 946.51

916.20

Agricoltura

2

916.20

b.

l'importazione, l'esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la
detenzione di merci che possono essere portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi; c.

la produzione di vegetali e di prodotti vegetali che possono essere portatori
di organismi nocivi particolarmente pericolosi; d.

la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi; e.

le misure fitosanitarie contro altri organismi nocivi ai vegetali nell'ambito
dell'agricoltura e dell'orticoltura produttiva.


Art. 3

Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a.

organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus, di
micoplasmi o di altri agenti patogeni; b.

merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come il materiale di imballaggio,
il materiale di produzione e il mezzo di trasporto; c.

vegetali: piante vive e parti vive di piante, comprese le sementi; d.

parti vive di piante:
1.

frutti - in senso botanico - diversi da quelli conservati con surgelamento, 2.

verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento, 3.

tuberi, bulbi e rizomi, 4.

fiori recisi,

5.

rami con foglie,

6.

alberi tagliati, con foglie, 7.

colture di tessuti vegetali; e.

sementi: sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate a essere
piantate;

f.

prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno
subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; g.

vegetali destinati alla piantagione:
1.

vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati
dopo la loro messa in commercio, o 2.

vegetali non ancora piantati al momento della loro messa in commercio
ma destinati a essere piantati in seguito; h.

piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare
la loro crescita o la loro riproduzione o moltiplicazione ulteriori; i.

alberi e arbusti forestali: le essenze che possono servire all'adempimento
delle funzioni forestali; segnatamente i rappresentanti dei generi enumerati
nell'allegato 9;

Protezione dei vegetali 3

916.20

j.

zona protetta: zona:
1.

nella quale uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi
insediati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico
né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o 2.

nella quale a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per
determinate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi
nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera; k.

focolaio isolato: singoli vegetali isolati contaminati, situati al di fuori della
zona contaminata, nonché loro dintorni; l.

zona contaminata: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo
particolarmente pericoloso è tale da non permetterne l'eradicazione; m.

messa in commercio: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o
gratuito.

2 Le zone protette sono elencate negli allegati 1, parte B e 2, parte B.

Capitolo 2: Importazione, esportazione e transito Sezione 1: Importazione

Art. 4


6

Divieto di importazione 1 È vietato importare: a.

gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1,
parte A, e 2, parte A; b.

le merci menzionate nell'allegato 3, parte A.

2 Se le merci menzionate nel capoverso 1 lettera b sono oggetto, nella Comunità
europea, di una deroga temporanea al divieto di importazione, l'Ufficio
federale dell'agricoltura (UFAG) può accordare deroghe temporanee per le merci
considerate sempreché la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi
sia esclusa.


Art. 5

Condizioni per l'importazione di merci 1 Le merci menzionate nell'allegato 5, parte B, possono essere importate se: a.

sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 8; b.

soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4, parte A, sezione I; c.

non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi
menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

Agricoltura

4

916.20

2 Le merci di cui al capoverso 1 che sono menzionate anche nell'allegato 5, parte A,
possono essere importate unicamente dalle aziende omologate conformemente
all'articolo 23.

3 Le merci menzionate nell'allegato 5, parte B, sezione II, che sono destinate a una
zona protetta, possono essere importate se: a.

soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1 e all'allegato 4, parte B; b.

non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi
menzionati negli allegati 1 e 2; e c.

sono importati da un'azienda omologata conformemente all'articolo 23.

4 L'ufficio competente può segnatamente ordinare, per le merci importate, le misure
seguenti:

a.

disinfezione;

b.

quarantena;

c.

prelievo di campioni in vista di esami diagnostici volti a rivelare la presenza
eventuale di organismi nocivi particolarmente pericolosi; d.

controlli in seguito all'importazione, segnatamente sul luogo di destinazione
finale dei vegetali importati, se i controlli di cui alla lettera c non possono
essere eseguiti all'atto dell'importazione.

5 Le merci possono essere importate unicamente se l'invio ha ottenuto il benestare
dell'ufficio competente; le merci oggetto del controllo di cui al capoverso 4 lettera c
ottengono il benestare unicamente quando sono noti i risultati del controllo fitosanitario.

6 Nella misura in cui è competente per l'esecuzione della presente ordinanza,
l'UFAG può stabilire facilitazioni per le merci nel traffico viaggiatori e di confine
nonché, in casi particolari, nel traffico di merci che beneficiano di riduzione del
dazio o che sono esenti da dazio.


Art. 6

Deroghe

1 L'ufficio competente può, sempreché la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi sia esclusa, autorizzare l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all'articolo 4 capoverso 1, o di merci che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, qualora tali organismi o merci: a.

siano destinati alla ricerca, alla selezione, alla moltiplicazione o alla
diagnosi;

b.

siano oggetto, nella Comunità europea, di una deroga temporanea alle regole
di importazione.7

2 Può vincolare la deroga a oneri e condizioni. In particolare può esigere la presentazione di un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in
quarantena.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

Protezione dei vegetali 5

916.20

3 Trattandosi dell'importazione di organismi geneticamente modificati destinati a
essere utilizzati nell'ambiente, la deroga è accordata dall'autorità competente in
virtù dell'ordinanza del 25 agosto 19998 sull'emissione deliberata nell'ambiente
(OEDA), d'intesa con l'ufficio competente di cui al capoverso 1.


Art. 7

Importazione di organismi nocivi 1 L'importazione di organismi nocivi diversi da quelli di cui all'articolo 4 lettera a,
in qualsiasi forma e stadio, è soggetta ad autorizzazione. L'ufficio competente
rilascia l'autorizzazione su domanda.

2 Nei casi in cui sono applicabili le disposizioni dell'OEDA9, l'ufficio competente
conformemente al capoverso 1, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFAFP), accorda l'autorizzazione di importazione anche
per l'utilizzazione nell'ambiente, sempreché siano soddisfatte anche le esigenze
dell'OEDA. In tal caso, la documentazione relativa alla domanda contiene anche i
dati di cui all'articolo 14 OEDA.

3 Trattandosi dell'importazione di organismi geneticamente modificati destinati a
essere utilizzati nell'ambiente, la deroga è accordata dall'autorità competente in
virtù dell'OEDA, d'intesa con l'ufficio competente di cui al capoverso 1.


Art. 8

Certificato fitosanitario per l'importazione 1 Il certificato fitosanitario contiene le indicazioni menzionate nell'allegato 6 ed è
redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese; per i certificati redatti in
un'altra lingua l'ufficio competente può esigere una traduzione certificata conforme
in una delle suddette lingue.

2 In caso di deroghe o se la merce deve soddisfare le esigenze fitosanitarie particolari
di cui all'allegato 4, parte A, sezione I, e parte B, l'ufficio competente può esigere
che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo cui la
merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo
sono liberi di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

3 Le merci per le quali è richiesto un certificato fitosanitario e che sono state sdoganate, suddivise in partite, depositate o fornite in nuovo imballaggio in un Paese
terzo, sono accompagnate, all'atto dell'importazione, da un certificato fitosanitario
di riesportazione che soddisfa le esigenze di cui all'allegato 7 nonché da un certificato fitosanitario del Paese d'origine o da una copia certificata conforme.


Art. 9

Notifica, luoghi e orari d'entrata 1 Le persone soggette al controllo doganale notificano le merci menzionate
nell'allegato 5, parte B, all'ufficio competente al più tardi un giorno feriale prima
dell'importazione.

8

RS 814.911

9

RS 814.911

Agricoltura

6

916.20

2 L'UFAG, d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, pubblica nel
Foglio ufficiale svizzero di commercio l'elenco degli uffici doganali e dei servizi di
disinfezione aperti per il controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.

3 L'ufficio competente può, su domanda, eseguire il controllo al domicilio del destinatario se quest'ultimo dispone di un'autorizzazione conformemente all'ordinanza
del 13 gennaio 199310 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e
ai destinatari autorizzati.

4 L'ufficio competente può, d'intesa con l'ufficio doganale, eseguire il controllo al
luogo di destinazione dell'invio o in un altro luogo idoneo se l'esecuzione del
controllo al confine pone difficoltà tecniche legate alla composizione dell'invio o
alle proprietà particolari della merce.


Art. 10

Esecuzione del controllo 1 L'ufficio competente verifica se la merce importata: a.

è accompagnata dal certificato fitosanitario; b.

corrisponde alla dichiarazione doganale e al certificato fitosanitario; c.

soddisfa le esigenze fitosanitarie di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere b e
c e capoverso 3 lettere a e b.

2 Le parti dell'invio sottoposte ad esame sono designate espressamente se il
controllo avviene per sondaggi. Il controllo può essere esteso anche all'imballaggio
e al mezzo di trasporto.

3 L'ufficio competente esegue un controllo approfondito se sospetta che la merce sia
contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Può prelevare
campioni e analizzarli o farli analizzare.

4 Le operazioni di scarico e ricarico, di apertura e richiusura dei colli nonché gli altri
maneggi necessari per il controllo incombono al vettore.

5 Se il controllo dura più di 24 ore, l'invio deve essere posto in quarantena, in un
luogo adeguato, fino al momento in cui sia noto l'esito dell'esame. Le disposizioni
dell'articolo 31 capoverso 2 si applicano per analogia. Le spese per il trasporto e
l'immagazzinamento sono a carico del vettore.


Art. 11

Disinfezione, scortecciamento 1 Le merci menzionate nell'allegato 4, per le quali è prescritta una disinfezione, sono
disinfettate unitamente al loro imballaggio.

2 Gli importatori trasferiscono le merci, a loro spese e rischio, in una stazione di
disinfezione dell'ufficio competente o le fanno disinfettare da un'azienda in grado di
garantire una disinfezione a regola d'arte e una gestione irreprensibile. L'ufficio
competente può stabilire esigenze in merito alla disinfezione.

3 L'ufficio competente può durante taluni periodi dell'anno rinunciare alla disinfezione di singoli invii e vincolarne invece l'importazione a determinate condizioni se, 10

RS 631.242.04

Protezione dei vegetali 7

916.20

in virtù della regione di provenienza della merce importata o della categoria di merci
di cui fa parte, non vi è da temere l'introduzione di organismi nocivi particolarmente
pericolosi.

4 L'UFAFP può esigere la scortecciatura del legno, la distruzione della corteccia o
altri provvedimenti, a spese dell'importatore, se vi è il rischio che organismi nocivi
particolarmente pericolosi siano introdotti a seguito dell'importazione di legno con
corteccia.


Art. 12

Rinvio, distruzione

1 L'invio è respinto se le condizioni di importazione non sono soddisfatte.

2 Se il certificato fitosanitario manca, è riempito in modo incompleto nei punti
essenziali, è manifestamente inesatto o è stato corretto, un certificato fitosanitario
regolamentare può essere presentato in un secondo tempo all'ufficio doganale
unitamente alla domanda di sdoganamento, a condizione che non vi sia motivo per
temere la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Se la merce
è deperibile, l'ufficio competente può, su domanda dell'importatore, autorizzarne
l'introduzione se un controllo fitosanitario approfondito permette di escludere
qualsiasi diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

3 Le merci di cui è vietata l'importazione sono distrutte a spese dell'importatore,
sotto il controllo dell'ufficio competente, se: a.

non sono state notificate conformemente all'articolo 9; o b.

non sono state oggetto di una dichiarazione doganale o tale dichiarazione
contiene indicazioni false.

Sezione 2: Esportazione e transito

Art. 13

Certificati fitosanitari per l'esportazione 1 Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l'ufficio competente
esegue, su domanda, un controllo fitosanitario delle merci destinate all'esportazione
e rilascia i corrispondenti certificati fitosanitari.

2 L'ufficio competente rilascia, su domanda, certificati di riesportazione per gli invii
di merci che sono state importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate,
ripartite o nuovamente imballate in Svizzera.

3 L'ufficio competente rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Se la
merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest'ultimo fornisce i
documenti necessari per stabilirne il luogo d'origine, segnatamente nel caso di
merce importata.

4 Incombe all'esportatore verificare se i certificati rilasciati corrispondono alle
esigenze del Paese di destinazione.

Agricoltura

8

916.20


Art. 14

Controllo all'esportazione 1 All'esportazione, l'ufficio competente può verificare alla frontiera se le merci per
le quali è stato rilasciato un certificato fitosanitario soddisfano le esigenze di cui
all'articolo 13. Su domanda, l'esportatore segnala previamente all'UFAG l'ufficio
doganale e la data scelti per l'esportazione.

2 Se in occasione del controllo si constata che la merce non corrisponde più al certificato fitosanitario, quest'ultimo è confiscato.


Art. 15

Transito

1 Se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti
durante il transito di merci, l'ufficio competente può vincolare il transito a condizioni volte a escludere la diffusione di tali organismi.

2 Il transito è vietato se una diffusione non può essere esclusa.

Capitolo 3: Messa in commercio

Art. 16

Divieto della messa in commercio È vietato mettere in commercio e spostare: a.

gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1
e 2;

b.

le merci contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi
menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.


Art. 17

Condizioni per la messa in commercio 1 Le merci menzionate nell'allegato 5, parte A, sezione 1, possono essere messe in
commercio o spostate se: a.

sono accompagnate da un passaporto delle piante conformemente
all'allegato 8;

b.

soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4, parte A; e c.

non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi
menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.

2 Le merci menzionate negli allegati 5, parte A, sezione II, possono essere messe in
commercio in una zona protetta se: a.

sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l'indicazione «ZP»
conformemente all'allegato 8; b.

soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4, parti A e B; e c.

non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi
menzionati negli allegati 1, parti A e B, e 2, parti A e B.

Protezione dei vegetali 9

916.20

3 L'ufficio competente può accordare a un'azienda situata al di fuori della zona
protetta il diritto di mettere in commercio nella zona protetta le merci da essa
prodotte, se l'azienda si trova in una zona di sicurezza che soddisfa le condizioni di
cui all'allegato 4, parte B. L'ufficio competente determina le zone di sicurezza
d'intesa con il servizio cantonale competente.


Art. 18

Deroghe

1 L'ufficio competente può autorizzare a scopo scientifico e diagnostico la messa in
commercio e lo spostamento di organismi nocivi particolarmente pericolosi, delle
merci di cui all'articolo 16 e delle merci che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 17, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente
pericolosi.

2 Non è chiesto un passaporto delle piante: a.

per lo spostamento di merci che costituiscono masserizie di trasloco o
oggetti ereditati;

b.

per lo spostamento di merci all'interno di un'azienda, segnatamente dal
luogo di produzione al luogo di imballaggio o al luogo di lavorazione,
sempreché non siano introdotte in una zona protetta; c.

per la messa in commercio di merci da parte delle aziende di cui all'articolo
23 capoverso 4 lettera a.

3 Trattandosi della messa in commercio di organismi geneticamente modificati
destinati a essere utilizzati nell'ambiente, la deroga è accordata dall'autorità
competente in virtù dell'OEDA11, d'intesa con l'ufficio competente di cui al capoverso 1.


Art. 19

Misure in caso di mancato rispetto delle condizioni per la messa
in commercio

Se le condizioni per la messa in commercio di una merce non sono soddisfatte,
l'ufficio competente ordina, a carico della persona che mette in commercio tale
merce, le misure seguenti: a.

sequestro della merce; b.

trattamento adeguato della merce; c.

trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in una regione dove la
presenza della stessa non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un
organismo nocivo particolarmente pericoloso; d.

trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in luoghi di trasformazione industriale; o e.

distruzione della merce sotto controllo ufficiale.

11

RS 814.911

Agricoltura

10

916.20


Art. 20

Passaporto delle piante per le merci prodotte in Svizzera 1 Un passaporto delle piante è rilasciato se l'ufficio competente constata che: a.

le parcelle di produzione sono state previamente annunciate in quanto tali da
un'azienda omologata;

b.

le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 1, parte A,
sezione II;

c.

le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 2, parte A,
sezione II;

d.

le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfanno le esigenze di cui
all'allegato 4, parte A, sezione II.

2 Se la merce è destinata a essere messa in commercio in una zona protetta, il
controllo di cui al capoverso 1 verte inoltre: a.

sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 1,
parte B;

b.

sulle esigenze di cui all'allegato 4, parte B; e c.

per le corrispondenti merci, sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 2, parte B.

3 L'ufficio competente può: a.

sottoporre ai controlli di cui ai capoversi 1 e 2 i vegetali ospiti di determinati
organismi nocivi particolarmente pericolosi situati in prossimità delle colture; b.

prescrivere controlli speciali per le merci menzionate all'articolo 17
capoverso 2 per assicurare che sia esclusa la diffusione di organismi nocivi
particolarmente pericolosi.

4 L'ufficio competente può stabilire disposizioni tecniche relative ai controlli di cui
ai capoversi 1-3.


Art. 21

Passaporto delle piante per le merci importate 1 Un passaporto delle piante è rilasciato per le merci importate se in occasione del
controllo di cui all'articolo 10 è constatato che le condizioni di importazione sono
soddisfatte.

2 Se la merce importata è destinata a essere messa in circolazione in una zona
protetta, il passaporto delle piante speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 17 capoverso 2.

Protezione dei vegetali 11

916.20


Art. 22

Rilascio di un passaporto sostitutivo 1 Se un invio di merci è diviso in più lotti, se invii diversi o merci provenienti da
invii diversi sono riuniti o se lo status fitosanitario di una merce deve essere modificato, il passaporto delle piante è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi
recanti l'indicazione «RP» conformemente all'allegato 8.

2 Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l'identità della merce
e se non vi è rischio di contaminazione con gli organismi nocivi particolarmente
pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.

Capitolo 4: Omologazione e obblighi delle aziende

Art. 23

Omologazione

1 Le aziende che producono o mettono in commercio le merci menzionate nell'allegato 5, parte A, o che importano le merci menzionate nell'allegato 5, parte B, sono
tenute all'omologazione.

2 Un'azienda è omologata se è in grado di garantire che soddisfa gli obblighi di cui
all'articolo 24 e che le sue merci soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17.
L'omologazione si riferisce a tutte le merci di cui al capoverso 1. L'ufficio competente attribuisce all'azienda un numero di omologazione.

3 Inoltrando la domanda di omologazione, il richiedente annuncia tutte le merci di
cui al capoverso 1.

4 Sono esenti dall'obbligo di omologazione: a.

le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato
locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella
produzione di vegetali; b.

i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano
nella loro azienda.

5 L'ufficio competente può ordinare l'obbligo di omologazione per un'azienda di
cui al capoverso 4 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.


Art. 24

Obblighi

1 Le aziende:

a.

annunciano senza indugio al servizio cantonale competente e all'ufficio
competente che svolge i controlli, la presenza, nell'azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati
negli allegati 1 e 2;

Agricoltura

12

916.20

b.

tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle
rivendite delle merci che necessitano di un passaporto delle piante
conformemente agli articoli 17 e 20-22, conservano durante almeno tre anni
i passaporti delle piante ottenuti e li consegnano, su domanda, all'ufficio
competente unitamente alle informazioni registrate; c.

annunciano all'ufficio competente l'importazione delle merci menzionate
nell'allegato 5, parte B; d.

applicano le istruzioni emanate dall'ufficio competente in virtù dell'articolo 19 e le misure di lotta di cui all'articolo 29; e.

annunciano ogni modifica delle informazioni comunicate all'atto dell'omologazione, in particolare segnalano le merci nuove che intendono importare,
produrre o mettere in commercio.

2 I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti
l'obbligo di tenere il registro di cui al capoverso 1 lettera b.


Art. 25

Revoca e oneri

L'ufficio competente revoca l'omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri
se:

a.

l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi; o b.

le condizioni per il rilascio di un passaporto delle piante non sono più soddisfatte.

Capitolo 5: Misure di prevenzione e misure di lotta Sezione 1: Organismi nocivi particolarmente pericolosi

Art. 26

Divieti

1 Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi
particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A, in
qualsiasi forma e stadio.

2 Nelle zone protette sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli
organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte B, e 2,
parte B, in qualsiasi forma e stadio.

3 Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione di vegetali o di parti di
vegetali contaminate dagli organismi di cui al capoverso 1. Nelle zone protette
questa disposizione si applica per analogia ai vegetali contaminati dagli organismi di
cui al capoverso 2.

4 Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in circolazione di
vegetali o di parti di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi o che manifestamente favoriscono la loro diffusione.

5 L'ufficio competente può autorizzare eccezioni a scopo scientifico e diagnostico.

Protezione dei vegetali 13

916.20


Art. 27

Obbligo di notifica

1 Chiunque produce, importa, mette in commercio o coltiva merci suscettibili di
essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati
negli allegati 1 e 2 adotta tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione; sorveglia la presenza di tali organismi sulle merci o nelle colture e nei loro
dintorni e notifica senza indugio al servizio cantonale competente la loro presenza o
il sospetto della loro presenza.

2 In una zona contaminata l'ufficio competente può abrogare l'obbligo di dichiarare
la presenza di un organismo determinato nelle colture.


Art. 28

Sorveglianza del territorio 1 I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del
territorio; mediante controllo regolare dei vegetali ospiti constatano la presenza e la
diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli
allegati 1 e 2. A tale scopo seguono le istruzioni dell'ufficio competente, cui comunicano le loro osservazioni.

2 L'ufficio competente può organizzare, d'intesa con i Cantoni, campagne di sorveglianza volte a chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati o potenziali
organismi nocivi particolarmente pericolosi.


Art. 29

Misure di lotta

1 Se la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli
allegati 1, parte A, e 2, parte A, è constatata all'interno del Paese, incluse le parcelle
di produzione delle merci che necessitano di un passaporto delle piante, il servizio
cantonale competente adotta, conformemente alle istruzioni dell'ufficio competente,
le misure adeguate per distruggere i focolai d'infezione. Se la loro distruzione non è
possibile, sono adottate tutte le misure necessarie per impedirne la diffusione. Sono
salve le disposizioni dell'articolo 19.

2 Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte B, e 2, parte B, sono adottate le
misure di cui al capoverso 1.

3 I Cantoni possono segnatamente: a.

mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o presunte tali fino
alla constatazione definitiva del loro status fitosanitario; b.

ordinare un'utilizzazione appropriata delle merci contaminate o presunte
tali, sempreché sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente
pericolosi;

c.

vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una parcella
contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo
vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione; d.

vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali particolarmente sensibili a
organismi nocivi particolarmente pericolosi;

Agricoltura

14

916.20

e.

ordinare l'eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili; f.

ordinare misure contro i vettori degli organismi nocivi particolarmente
pericolosi onde impedirne la diffusione; g.

ordinare la distruzione delle merci contaminate o presunte tali.

4 I gestori di parcelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali parcelle o vegetali,
prendono le misure adeguate per distruggere i focolai d'infezione. Possono essere
obbligati ad adottare le misure di cui al capoverso 3 conformemente alle indicazioni
del servizio cantonale.

5 Per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli
organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'ufficio competente emana direttive
d'intesa con i servizi cantonali coinvolti.


Art. 30

Delimitazione delle zone contaminate 1 D'intesa con il servizio cantonale competente, l'ufficio competente può delimitare
le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato
negli allegati 1 o 2.

2 Le zone contaminate sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o
in altro modo adeguato.


Art. 31

Sequestro

1 Gli organi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dell'applicazione delle
misure fitosanitarie possono sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi
particolarmente pericolosi o presunte tali nonché il materiale con cui sono state in
contatto.

2 Gli oggetti sequestrati sono contrassegnati. Ne è fatto l'inventario completo, di cui
una copia è consegnata al proprietario.


Art. 32

Utilizzazione o distruzione sotto sorveglianza ufficiale Le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali
sono utilizzate, sotto sorveglianza ufficiale, in maniera da impedire qualsiasi
introduzione o diffusione. Sono distrutte se non ne è possibile l'utilizzazione
adeguata.

Protezione dei vegetali 15

916.20

Sezione 2: Altri organismi nocivi

Art. 33

Prevenzione

I servizi fitosanitari cantonali organizzano: a.

un servizio di osservazione che permette di constatare l'apparizione e la
diffusione di organismi nocivi nelle colture agricole e dell'orticoltura
produttrice;

b.

un servizio di informazione incaricato di informare in merito all'evoluzione
e all'importanza di tali organismi nonché in merito alle possibili misure di
lotta conformi ai principi di una produzione rispettosa dell'ambiente.


Art. 34

Misure di lotta

Se organismi nocivi, diversi da quelli menzionati negli allegati 1 e 2 e nell'articolo 41 capoverso 6, costituiscono un pericolo per le colture agricole e orticole
all'interno di un Cantone, il servizio cantonale competente adotta le misure di lotta
adeguate; segnatamente può: a.

ordinare la notifica obbligatoria dell'organismo nocivo; b.

rendere obbligatoria la lotta contro tale organismo; c.

ordinare la distruzione dei focolai d'infezione; d.

vietare la coltivazione dei vegetali ospite; e.

ordinare l'estirpazione dei vegetali ospite.

Capitolo 6: Aiuti finanziari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 35

Non sono accordati contributi finanziari per misure di lotta all'interno del Paese
contro organismi nocivi particolarmente pericolosi se tali misure sono volte esclusivamente alla protezione di piante selvatiche minacciate o di piante ornamentali che
non rientrano nell'orticoltura produttrice.

Sezione 2:
Disposizioni particolari applicabili all'agricoltura e all'orticoltura
produttrice


Art. 36

Indennità federali per danni causati da misure adottate alla frontiera 1 Per i danni causati da misure adottate, in virtù della presente ordinanza,
nell'ambito della circolazione transfrontaliera delle merci, sono versate indennità

Agricoltura

16

916.20

unicamente nei casi particolarmente gravi. Sono salve le prescrizioni della legge
federale del 14 marzo 195812 sulla responsabilità.

2 Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono indirizzate all'UFAG
immediatamente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo
l'esecuzione della misura che lo ha causato.


Art. 37

Contributi ai Cantoni 1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute
sostenute da questi ultimi o dai loro comuni per la lotta contro gli organismi nocivi
particolarmente pericolosi, incluse le misure preventive. La Confederazione non
versa contributi diretti ai comuni per le spese da loro sostenute.

2 Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure
adottate in virtù degli articoli 28 e 29, incluse le misure contro gli organismi di cui
all'articolo 41 capoverso 6: a.

stipendi, diarie, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario assunto
dai Cantoni per le misure di lotta; b.

altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta; c.

indennità versate ai proprietari di oggetti il cui valore è ridotto o annullato a
seguito di misure di lotta ordinate conformemente all'articolo 29 capoverso 3.

3 Le indennità del personale ausiliario sono stabilite nell'ordinanza del 6 dicembre
199413 sulle indennità nell'agricoltura.

4 Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) può stabilire le aliquote dell'indennità per le colture o i vegetali interessati dalle misure di lotta. Può limitare il
versamento di indennità alle perdite causate dalla distruzione di vegetali contaminati, segnatamente se sono possibili misure diverse dalla distruzione.

5 La Confederazione non versa nessun'indennità ai Cantoni: a.

se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi; b.

per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi
pubbliche o in proprietà private e che non sono utilizzati a titolo professionale; c.

per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive dell'ufficio competente di cui all'articolo 29; d.

per le spese causate da misure di lotta adottate dai Cantoni nelle zone
contaminate, come la distruzione e l'eliminazione dei vegetali e delle parti di
vegetali contaminate; sono salve le misure di lotta riconosciute dall'UFAG,
adottate per far fronte a un pericolo di diffusione particolarmente elevato,
nonché le misure di cui all'articolo 17 capoverso 3; e.

per le spese causate dalle attività di cui agli articoli 33 e 34; 12

RS 170.32

13

RS 916.013

Protezione dei vegetali 17

916.20

f.

se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti poiché la persona lesa
o l'autore non si sono conformati alle prescrizioni della presente ordinanza o
alle istruzioni dell'autorità competente, emanate in base alla presente
ordinanza;

g.

se la domanda di indennizzo è depositata oltre un anno dopo l'esecuzione
della misura che ha causato il danno.

6 La Confederazione rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima
apparizione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il pericolo di
diffusione di questo organismo è particolarmente elevato e la probabilità di eliminarlo è nel caso in questione ancora elevata.


Art. 38

Fondo fitosanitario

Le quote doganali a destinazione vincolata stabilite nell'allegato 1 dell'ordinanza
del 7 dicembre 199814 concernente l'importazione di prodotti agricoli sono destinate
al fondo fitosanitario.

Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili alle foreste

Art. 39

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplinati dagli articoli 44 e 45 dell'ordinanza del 30 novembre 199215 sulle foreste.

Capitolo 7: Organizzazione ed esecuzione

Art. 40

Competenza dei Dipartimenti federali 1 Il DFE è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'orticoltura
produttrice.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali
all'interno e all'esterno delle foreste e delle piante selvatiche minacciate.

3 Il DFE o il DATEC, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2,
adeguano gli allegati 1-5 onde: a.

impedire l'introduzione o la diffusione in Svizzera di un nuovo organismo
nocivo suscettibile di costituire un pericolo particolare per i vegetali; b.

tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali; c.

tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena; d.

tenere conto dell'evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera.

14

RS 916.01

15

RS 921.01

Agricoltura

18

916.20

4 Nei casi in cui il DFE e il DATEC sono egualmente competenti per gli adeguamenti di cui al capoverso 3, il DFE modifica gli allegati 1-5 d'intesa con il DATEC.

5 Il DFE e il DATEC coordinano le loro attività nell'applicazione della presente
ordinanza.


Art. 41

Competenze degli uffici federali 1 L'UFAG è competente per l'applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'orticoltura
produttrice.

2 L'UFAFP è competente per l'applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e
all'esterno delle foreste nonché delle piante selvatiche minacciate.

3 Nei casi in cui le decisioni di applicazione concernono ambedue gli ambiti di
competenza menzionati ai capoversi 1 e 2, l'UFAG decide d'intesa con l'UFAFP.

4 L'UFAG assicura la coordinazione e i contatti nelle questioni d'ordine fitosanitario
a livello internazionale.

5 L'UFAG e l'UFAFP collaborano per assicurare un'applicazione uniforme e
coerente della presente ordinanza.

6 L'ufficio competente può prescrivere l'adozione di misure preventive come quelle
previste negli articoli 4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 e 32, se nuovi organismi nocivi
particolarmente pericolosi non menzionati negli allegati 1 o 2 appaiono per la prima
volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese
dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l'importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario
per la Svizzera intera o per una parte della Svizzera. Una proposta di adeguamento
degli allegati interessati è sottoposta il più presto possibile al dipartimento competente.16

Art. 42

Compiti degli uffici federali 1 Gli uffici competenti svolgono i compiti seguenti: a.

determinano le misure di protezione da adottare contro l'apparizione e la
diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi all'interno del
Paese e sorvegliano l'esecuzione di tali misure; b.

rilasciano i certificati fitosanitari richiesti per il traffico delle merci all'estero; c.

registrano le aziende tenute all'omologazione e rilasciano i passaporti delle
piante richiesti per la messa in commercio delle merci all'interno del Paese; d.

eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi
e di tuberi-seme, d'intesa con i servizi incaricati dell'esecuzione delle dispo16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

Protezione dei vegetali 19

916.20

sizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e
delle organizzazioni professionali interessate; e.

trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni
concernenti l'apparizione di organismi nocivi particolarmente pericolosi,
mettono a disposizione il relativo materiale di informazione e formano i
responsabili;

f.

esercitano l'alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi
incaricati nell'ambito della presente ordinanza.

2 Se un'azienda produce sia piante agricole o ornamentali che piante forestali, gli
uffici evitano la duplicazione dei controlli.


Art. 43

Servizio fitosanitario federale 1 L'UFAG e l'UFAFP designano in comune il Servizio fitosanitario federale. Stabiliscono: a.

il suo regolamento interno; b.

le attività che gli sono delegate.

2 Il Servizio fitosanitario federale si compone di collaboratori dell'UFAG e
dell'UFAFP.


Art. 44

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per
gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.


Art. 45

Servizi cantonali

1 I servizi cantonali sono competenti per l'esecuzione delle misure di lotta definite
nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi
all'interno del Paese, nella misura in cui tali misure non rientrano nella competenza
diretta degli uffici competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni e con
gli uffici competenti.

2 I servizi cantonali: a.

informano gli uffici competenti delle notifiche ricevute in virtù dell'articolo 27 e dei risultati della sorveglianza del territorio di cui all'articolo 28; b.

collaborano all'esecuzione delle misure volte a stabilire la situazione fitosanitaria di un organismo determinato; c.

collaborano all'esecuzione delle misure preventive di cui all'articolo 41
capoverso 6;

d.

provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi
particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica.

3 I servizi cantonali informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito all'apparizione e agli effetti concreti degli organismi nocivi partico

Agricoltura

20

916.20

larmente pericolosi. Danno informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano
corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo seguono le istruzioni dell'ufficio competente.


Art. 46

Rilevamenti e controlli 1 Gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere
i rilevamenti e i controlli richiesti per l'esecuzione della presente ordinanza,
sempreché quest'ultima non disponga altrimenti.

2 A tale scopo tali organi e i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai
depositi e possono, se necessario, consultare i libri contabili e la corrispondenza.

3 Tali organi e i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni
concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone
che:

a.

in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente
pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o con organismi contro cui sono
state ordinate le misure preventive di cui all'articolo 41 capoverso 6; b.

utilizzano a titolo professionale merci suscettibili di contenere tali organismi.


Art. 47

Altri organi

1 Gli uffici competenti possono delegare determinati compiti che incombono loro ai
servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti: a.

Amministrazione federale delle dogane: controlli all'importazione di cui
all'articolo 10 capoverso 1; b.

organizzazioni di controllo indipendenti di cui all'articolo 180 della legge
sull'agricoltura o all'articolo 32 della legge sulle foreste: controllo delle
parcelle di produzione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 20; c.

servizi cantonali competenti: controlli all'esportazione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 13.

2 Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.

3 Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti
doganali, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli
aeroporti assistono gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie,
nello svolgimento dei loro compiti.

Protezione dei vegetali 21

916.20


Art. 48

Tasse

1 L'ufficio competente riscuote una tassa compresa tra i 90 e i 150 franchi per ora di
lavoro e una tassa di 50 centesimi per chilometro per le spese di trasporto: a.

se il controllo di cui all'articolo 10 è eseguito eccezionalmente al di fuori
degli orari di apertura previsti per il controllo fitosanitario; b.

se la merce è oggetto del controllo approfondito di cui all'articolo 10
capoverso 3;

c.

se l'ufficio competente ordina misure particolari come le misure di quarantena di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 10 capoverso 5; d.

per i controlli approfonditi di cui all'articolo 12 capoverso 2; e.

per il rilascio del passaporto sostitutivo di cui all'articolo 22; f.

per i controlli approfonditi di cui all'articolo 20 capoversi 2 e 3, se vi è il
sospetto che la merce sia contaminata.

2 Se deve essere svolta un'analisi conformemente all'articolo 10 capoverso 3, le
spese complessive sono a carico dell'importatore.

3 Per il rilascio di certificati fitosanitari per l'esportazione è riscossa una tassa di
20 franchi e una tassa di 50 centesimi per chilometro per le spese di trasporto. Se la
durata del lavoro supera un ora, è fatturato conformemente al capoverso 1.

4 Per le attività svolte nell'ambito dell'importazione, l'ufficio doganale può riscuotere le tasse di cui al capoverso 1.

5 Una tassa di 20 franchi è riscossa, con riserva di disposizioni che prescrivono
controlli supplementari, per la concessione dell'autorizzazione di importazione di
cui all'articolo 5.

6 Del rimanente, all'ambito agricolo si applica l'ordinanza del 18 ottobre 200017
sulle tasse UFAG.

Capitolo 8: Procedura di opposizione

Art. 49

Contro le decisioni prese in base all'articolo 41 capoversi 1 e 3 può essere mossa
opposizione presso l'UFAG entro il termine di dieci giorni.

17

RS 910.11

Agricoltura

22

916.20

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 50

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1.

l'ordinanza del 5 marzo 196218 sulla protezione dei vegetali; 2.

l'ordinanza del DFE del 25 gennaio 198219 concernente l'obbligo di
segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale; 3.

il decreto del Consiglio federale del 5 marzo 196220 concernente la lotta
contro la rogna nera e il nematode delle patate; 4.

l'ordinanza del 28 aprile 198221 sulla lotta contro la cocciniglia di San José,
la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo; 5.

l'ordinanza del DFE del 17 giugno 198722 che stabilisce la tolleranza e la
campionatura applicabili al momento del controllo fitosanitario di lotti di
frutta importata dall'Italia, ai fini di scoprire l'eventuale contaminazione da
cocciniglia di San José; 6.

l'ordinanza del 30 novembre 199223 sulla protezione delle essenze forestali.


Art. 51

...

...

18

[RU 1962 202 801, 1968 1453 n. II cpv. 2 n. 9, 1972 2700, 1974 1227, 1977 931,
1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 n. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770,
1993 104 art. 43 n. 1, 1995 2006 4932 art. 3 n. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 n. I 15,
2000 312 n. I art. 24] 19

[RU 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 n. I 3] 20

[RU 1962 242, 1968 1453 n. II cpv. 2 n. 11, 1972 2700 n. II, 1999 303 n. I 16] 21

[RU 1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 n. I 17] 22

[RU 1987 918, 1996 102] 23

[RU 1993 104 706, 1995 4932 art. 3 n. 19, 2000 703 n. II 18] 24

RS 453. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

25

RS 814.911. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Protezione dei vegetali 23

916.20

5. Ordinanza del 18 ottobre 2000 28 concernente le tasse dell'Ufficio federale
dell'agricoltura


Art. 52

Disposizioni transitorie 1 Le aziende tenute all'omologazione conformemente all'articolo 23 inoltrano la
domanda di omologazione entro il 31 dicembre 2001 all'ufficio competente.

2 Le merci che necessitano del passaporto delle piante di cui all'articolo 17 capoverso 1 possono essere messe in commercio senza tale passaporto fino al 31 marzo
2002.

3 Se una merce, importata o prodotta al di fuori di una zona protetta in Svizzera e
che necessita di un passaporto delle piante conformemente all'articolo 17 capover26

RS 921.01. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

27

RS 916.013. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

28

RS 910.11. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

Agricoltura

24

916.20

so 2, è destinata a essere messa in commercio in una zona protetta, può essere messa
in commercio senza tale passaporto sino al 15 settembre 2001. Le aziende che
mettono in commercio tali merci inoltrano la domanda di omologazione entro il
15 luglio 2001.


Art. 53

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

Protezione dei vegetali 25

916.20

Allegato 129 (art. 1, 3-5, 16, 17, 20, 22, 24, 26-30, 34, 40, 41 e 46) Parte A
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere
vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera
Sezione I
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la
presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo 1.

Acleris spp. (specie non europee) 2.

Amauromyza maculosa (Malloch) 3.

Anomala orientalis Waterhouse 4

Anoplophora chinnensis (Thompson) 4.1.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 6.

Arrhenodes minutus Drury 7.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
(a

)

Bean golden mosaic virus (b)

Cowpea mild mottle virus (c)

Lettuce infectious yellows virus (d)

Pepper mild tigré virus (e)

Squash leaf curl virus (f)

Euphorbia mosaic virus (g)

Florida tomato virus 8.

Cicadellidae (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce
(causata da Xylella fastidiosa [Well & Raju]), quali:
(a

)

Carneocephala fulgida Nottingham (b)

Draeculacephala minerva Ball (c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) 9.

Choristoneura spp. (specie non europee) 10.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.1

Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4

Diabrotica virgifera Le Conte 11.

Heliothis zea (Boddie) 29

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

Agricoltura

26

916.20

11.1

Hirschmanniella spp., ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man)
Luc & Goodey

12.

Liriomyza sativae Blanchard 13.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) 13.2

Meloidogyne fallax Karssen 14.

Monochamus spp. (specie non europee) 15.

Myndus crudus Van Duzee 16.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1

Naupactus leucoloma Boheman 16.2

Popillia japonica Newman 17.

Premnotrypes spp. (specie non europee) 18.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 20.

Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21.

Spodoptera eridania (Cramer) 22.

Spodoptera frugiperda (Smith) 23.

Spodoptera litura (Fabricius) 24.

Thrips palmi Karny 25.

Tephritidae (specie non europee) quali:
(a

)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b)

Anastrepha ludens (Loew) (c)

Anastrepha obliqua Macquart (d)

Anastrepha suspensa (Loew) (e)

Dacus ciliatus Loew (f)

Dacus cucurbitae Coquillet (g)

Dacus dorsalis Hendel (h)

Dacus tryoni (Froggatt) (i)

Dacus tsuneonis Miyake (j)

Dacus zonatus Saund (k)

Epochra canadensis (Loew) (l)

Pardalaspis cyanescens Bezzi (m)

Pardalaspis quinaria Bezzi (n)

Pterandrus rosa (Karsch) (o)

Rhacochlaena japonica Ito (p)

Rhagoletis cingulata (Loew) (r)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) (t)

Rhagoletis mendax Curran (u)

Rhagoletis pomonella (Walsh)

Protezione dei vegetali 27

916.20

(v)

Rhagoletis ribicola Doane (w)

Rhagoletis suavis (Loew) 26.

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) 27.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo b. Batteri

1.

Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus
(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1.2

Pseudomonas solancearum (Smith) Smith c. Funghi

1.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3.

Cronartium spp. (specie non europee) 4.

Endocronartium spp. (specie non europee) 5.

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6.

Gymnosporangium spp. (specie non europee) 7.

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1

Leptographium wagneri 8.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1

Melampsora medusae Thümen 9.

Monilinia fructicola (Winter) Honey 10.

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11.

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12.

Phoma andina Turkensteen 13.

Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

14.

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15.

Thecaphora solani Barrus 15.1

Tilletia indica Mitra 16.

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers d. Virus ed organismi patogeni virus-simili 1.

Elm phloëm necrosis mycoplasm 2.

Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
(a

)

Andean potato latent virus (b)

Andean potato mottle virus

Agricoltura

28

916.20

(c)

Arracacha virus B, oca strain (d)

Potato black ringspot virus (e)

Potato spindle tuber viroid (f)

Potato virus T

(g)

Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y
(compresi Yo , Yn et Yc) e Potato leafroll virus 3.

Tobacco ringspot virus 4.

Tomato ringspot virus 5.

Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L.,
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,Vitis L., quali:
(a

)

Blueberry leaf mottle virus (b)

Cherry rasp leaf virus (americano) (c)

Peach mosaic virus (americano) (d)

Peach phony rickettsia (e)

Peach rosette mosaic virus (f)

Peach rosette mycoplasm (g)

Peach X-disease mycoplasm (h)

Peach yellows mycoplasm (i)

Plum line pattern virus (americano) (j)

Raspberry leaf curl virus (americano) (k)

Strawberry latent "C" virus (l)

Strawberry vein banding virus (m)

Strawberry witches' broom mycoplasm (micoplasma delle scope delle
streghe della fragola) (n)

Virus, ed organismi virus-simili, noneuropei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vitis L.

6.

Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:
(a

)

Bean golden mosaic virus (b)

Cowpea mild mottle virus (c)

Lettuce infectious yellows virus (d)

Pepper mild tigré virus (e)

Squash leaf curl virus (f)

Euphorbia mosaic virus (g)

Florida tomato virus e. Piante parassitarie 1.

Arceuthobium spp. (specie non europee)

Protezione dei vegetali 29

916.20

Sezione II
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza
in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo 1.

Globodera pallida (Stone) Behrens 2.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3.

Heliothis armigera (Hübner) 4.- 6.2 ...

7.

Opogona sacchari (Bojer) 8.a

Rhagoletis completa Cresson 8.b

Rhagoletis indifferens Curran 8.1

Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9.

Spodoptera littoralis (Boisduval) b. Batteri

...

c. Funghi

2.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival d. Virus ed organismi patogeni virus-simili 1.

Apple proliferation mycoplasm 2.

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 3.

Pear decline mycoplasm

Agricoltura

30

916.20

Parte B
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere
vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette
Specie

Zona(e) protetta(e) ...

Protezione dei vegetali 31

916.20

Allegato 230 (art. 1, 3-5, 16, 17, 20, 22, 24, 26-30, 34, 40, 41 e 46) Parte A
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere
vietata l'introduzione e la diffusione se presenti su determinate
merci

Sezione I
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la
presenza in Svizzera, ma che rivestono importanza per tutta la Svizzera
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Aculops fuchsiae Keifer Vegetali di Fuchsia L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 3.

Anthonomus bisignifer
(Schenkling) Vegetali di Fragaria L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 4.

Anthonomus signatus (Say) Vegetali di Fragaria L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 7.

Aschistonyx eppoi Inouye Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e
delle sementi, originari di Paesi non europei 8.

Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Buhrer) Nickle
et al.

Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e
Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi,
e legname di conifere (Coniferales), originari di
Paesi non europei

9.

Carposina niponensis
Walsingham Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e
Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di
Paesi non europei

11.

Enarmonia packardi (Zeller) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e
Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di
Paesi non europei

12.

Enarmonia prunivora Walsh Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia
Ldl., Prunus L. e Rosa L. destinati alla piantagione
ad eccezione delle sementi e frutti di Malus Mill. e
Prunus L., originari di Paesi extraeuropei 15.

Grapholita inopinata
Heinrich Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e
Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di
Paesi non europei

18.

Listronotus bonariensis
(Kuschel) Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium spp.,
originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile,
Nuova Zelanda e Uruguay 30

Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), giusta il n. I
dell'O del DFE del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), e giusta il n. II dell'O del 16 giu. 2003
(RU 2003 1858).

Agricoltura

32

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 19.

Margarodes, specie non europee,
quali:
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk

c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle
sementi

20.

Numonia pyrivorella
(Matsumura) Vegetali di Pyrus L., ad eccezione delle sementi,
originari di Paesi non europei 21.

Oligonychus perditus
Pritchard & Baker Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e
delle sementi, originari di Paesi non europei 22.

Pissodes spp.
(specie non europee)

Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei
frutti e delle sementi, legname di conifere
(Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere
(Coniferales) separata dal tronco, ori-ginari di Paesi
non europei

23.1

Radopholus similis (Cobb)
Thorne

Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae,
Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno
di coltura aderente o associato 28.

Scolytidae spp.
(specie non europee) Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza
superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle
sementi, legname di conifere (Coniferales) con
corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales)
separata dal tronco, originari di Paesi non europei 29.

Tachypterellus quadrigibbus Say Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di
Paesi non europei

b. Batteri

Specie

Oggetto della contaminazione 3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye Sementi di Zea mais L.

5.1

Xylophilus ampelinus
(Panagopoulos) Willems et al. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle
sementi

c. Funghi

Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Alternaria alternata (Fr.)
Keissler (isolati patogeni extraeuropei) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus L.,
destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi non europei 1.1

Anisogramma anomala (Peck)
E. Müller

Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi, originari del Canada e degli
Stati Uniti d'America

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.)
v. Arx

Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi 3.

Atropellis spp.

Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle
sementi, corteccia separata dal tronco e legname di
Pinus L.

Protezione dei vegetali 33

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 4.

Ceratocystis coerulescens
(Münch) Bakshi Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione
dei frutti e delle sementi, originari di Paesi
dell'America settentrionale, legname di Acer
saccharum
Marsh., compreso il legname che non ha
conservato la superficie rotonda naturale, originario
di Paesi dell'America settentrionale 5.

Cercoseptoria pini-densiflorae
(Hori & Nambu) Deighton Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle
sementi, e legname di Pinus L.

8.

Diaporthe vaccinii Shaer Vegetali di Vaccinium spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12.

Guignardia piricola (Nosa)
Yamamoto

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e
Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di
Paesi non europei

13.

Puccinia pittieriana Hennings Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e
delle sementi

14.

Scirrhia acicola (Dearn.)
Siggers

Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle
sementi

15.

Venturia nashicola
Tanaka & Yamamoto Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi, originari di Paesi non
europei

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Beet curly top virus (isolati
non europei)

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 2.

Black raspberry latent virus Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 5.

Virus dell'accartocciamento
del ciliego (*)
(Cherry leafroll virus) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 7.1

Grapevine flavescence dorée
MLO

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle
sementi

9.

Little cherry pathogen
(isolati non europei)

Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L.,
Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd.,
Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl.,
Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum e relativi
ibridi e cultivar, destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 11.1

Plum pox virus (Sharka) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 12.

Prunus necrotic ringspot
virus (*)

Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione (*)

In Svizzera Cherry leafroll virus non si trova su Rubus L.

(**)

In Svizzera Prunus necrotic ringsport virus non si trova su Rubus L.

Agricoltura

34

916.20

Sezione II
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza
in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Aphelenchoides besseyi
Christie Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 2.

Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch) Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle
sementi

3.

Ditylenchus destructor
Thorne Bulbi da fiori e cormi di Crocus L., cultivar nane e
relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L.,
quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus
colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus
ramosus
hort., Gladiolus tubergenii hort.,
Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L.,
destinati alla piantagione, e tuberi di patate
(Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione 4.

Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium
cepa
L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla
piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati
alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia Lindl.,
Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden
Yellow», Galanthus L. Galtonia candicans (Baker)
Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari
Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia
Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla
piantagione, e sementi di Medicago sativa L.

8.

Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) Fiori recisi, ortaggi fogliacei d'Apium graveolens L.
e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi:
- i bulbi,
- i cormi,
- i vegetali della famiglia Gramineae,
- i rizomi,
- le sementi.

9.

Liriomyza trifolii (Burgess) Fiori recisi, ortaggi fogliacei d'Apium graveolens L.
e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi:
- i bulbi,
- i cormi,
- i vegetali della famiglia Gramineae,
- i rizomi,
- le sementi.

b. Batteri

Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus (McCulloch)
Davis et al.

Sementi di Medicago sativa L.

Protezione dei vegetali 35

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 2.

Clavibacter michiganensis
ssp. michiganensis (Smith)
Davis et al.

Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
ex Farw., destinati alla piantagione 3.

Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.

Vegetali di Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. und
Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.,
destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi

4.

Erwinia chrysanthemi pv.
dianthicola (Hellmers) Dickey Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 5.

Pseudomonas caryophylli
(Burkholder) Starr &
Burkholder

Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 6.

Pseudomonas syringae pv.
persicae (Prunier et al.)
Young et al.

Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e Prunus
persica
var. Nectarina (Ait.) Maxim, destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 7.

Xanthomonas campestris pv.
phaseoli (Smith) Dye Sementi di Phaseolus L.

8.

Xanthomonas campestris
pv. pruni (Smith) Dye Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 9.

Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria (Doidge) Dye Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
ex Farw. E Capsicum spp., destinati alla piantagione 10.

Xanthomonas fragariae
Kennedy & King Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi c. Funghi

Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Ceratocystis fimbriata f. sp.
platani Walter

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus
L., compreso il legname che non ha conservato la
superficie rotonda naturale 1.1

Ciborinia camelliae Kohn Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 2.

Colletotrichum acutatum
Simmonds Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 3.

Cryphonectria parasitica
(Murill) Barr Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati
alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
legname e corteccia separata dal tronco di Castanea
Mill.

4.

Didymella ligulicola (Baker,
Dimock & Davis) v. Arx Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi

5.

Phialophora cinerescens
(Wollenweber) van Beyma Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 7.

Phytophthora fragariae
Hickman var. fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi

Agricoltura

36

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 8.

Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. & de Toni Sementi di Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul.,
destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi

10.

Scirrhia pini Funk & Parker Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 11.

Verticillium albo-atrum
Reinke & Berthold Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 12.

Verticillium dahliae Klebahn Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi d. Virus ed organismi patogeni virus-simili Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Arabis mosaic virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 2.

Beet leaf curl virus Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 3.

Chrysanthemum stunt viroid Vegetali di Dendranthema [DC.] Des Moul.,
destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi

8.

Potato stolbur mycoplasm Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 9.

Raspberry ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 11.

Strawberry crinkle virus Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 12.

Strawberry latent ringspot
virus

Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 13.

Strawberry mild yellow
edge virus

Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 14.

Tomato black ring virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 15.

Tomato spotted wilt virus Vegetali di Apium graveolens L. Capsicum annuum
L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des
Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della
Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca sativa L.,
Lycopersicon lycopersicum
(L.) Karsten ex Farw.,
Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato
che sono destinati alla vendita per la produzione
professionale di tabacco, Solanum melongena L.,
Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi 16.

Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi

Protezione dei vegetali 37

916.20

Parte B
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere
vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette se
presenti su determinate merci
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie

Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

...

b. Batteri

Specie

Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

2.

Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al

Parti di vegetali, ad eccezione dei
frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma
compreso il polline vivo per
l'impollinazione di Chaenomeles
Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. tranne Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

Cantoni di VD, VS,
FR, BE (ad eccezione
dei distretti di Signau
e

Trachselwald), TI e GR

Agricoltura

38

916.20

Allegato 331 (art. 4 e 40)

Parte A
Merci di cui è vietata l'importazione
Descrizione

Paese d'origine

1.

Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew,
Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga
Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e
delle sementi

Paesi non europei

2.

Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L.,
con foglie, ad eccezione dei frutti e delle
sementi

Paesi non europei

3.

Vegetali di Populus L., con foglie,
ad eccezione dei frutti e delle sementi Paesi dell'America settentrionale 4.

Corteccia di conifere (Coniferales) separata dal
tronco

Paesi non europei

5.

Corteccia di Castanea Mill. separata dal
tronco

Tutti i Paesi

6.

Corteccia di Quercus L., ad eccezione di
Quercus suber L., separata dal tronco Paesi dell'America settentrionale 7.

Corteccia di Acer saccharum Marsh.,
separata dal tronco

Paesi dell'America settentrionale 8.

Corteccia di Populus L. separata dal tronco Paesi del continente americano 9.

Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia
Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L. e Rosa L., destinati alla
piantagione, ad eccezione dei vegetali in
riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti Paesi non europei

9.1 Vegetali di Photinia Lindl., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in
riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti Stati Uniti d'America, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica
popolare di Corea

9.2 Vegetali di Cotoneaster Ehrh. e Stranvaesia Lindl. (= Photinia davidiana Cardot e Photinia nussia Cardot) Tutti i Paesi

10. Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberi seme di patate

Tutti i Paesi, ad eccezione degli stati
membri dell'Unione europea 11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla
piantagione, ad eccezione dei tuberi di
Solanum tuberosum L. di cui al punto 10 parte
A allegato 3

Tutti i Paesi, ad eccezione degli stati
membri dell'Unione europea 31

Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), giusta il n. I
dell'O del DFE del 13 mar. 2003 (RU 2003 548) e giusta il n. II dell'O del 16 giu. 2003
(RU 2003 1858).

Protezione dei vegetali 39

916.20

Descrizione

Paese d'origine

12. Tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11 parte A
allegato 3

Fermi restando i requisiti particolari
applicabili ai tuberi di patata di cui
alla parte A sezione I allegato 4, tutti
i Paesi, ad eccezione degli Stati
membri dell'Unione europea, Cipro,
Israele, Malta, Marocco, Tunisia e
Turchia, nonché i Paesi non compresi nell'Europa continentale
riconosciuti indenni da Clavibacter
michiganensis
ssp. Sepedonicus
(Spieckermann & Kotthoff) Davis et
al.
oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute per la
lotta contro tale organismo 13. Vegetali di Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci
di cui ai punti 10, 11 o 12 parte A allegato 3 Paesi ad eccezione dei Paesi europei
e mediterranei

14. Terra e terreno di coltura costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze
solide organiche, quali parti di vegetali, humus
(comprese torba o corteccia), ad eccezione
di quelli costituiti esclusivamente da torba Turchia, Bielorussia, Estonia,
Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia,
Ucraina e Paesi che non appartengono all'Europa continentale, ad eccezione di Cipro, dell'Egitto, di Israele,
della Libia, di Malta, del Marocco e
della Tunisia

15. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti Tutti i Paesi, ad eccezione degli stati
membri dell'Unione europea 18. Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e relativi ibridi, e di
Fragaria L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi Fermi restando i divieti applicabili a
seconda dei casi ai vegetali di cui al
punto 9 parte A allegato 3, Paesi non
europei, ad eccezione dei Paesi
mediterranei, dell'Australia, della
Nuova Zelanda, del Canada e degli
stati continentali degli Stati Uniti
d'America.

19. Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie
Bambusoideae, Panicoideae e dei generi
Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis,
Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br.,
Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix,
Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina
Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi
europei e mediterranei

Agricoltura

40

916.20

Parte B
Merci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette
Descrizione

Zone protette

1.

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda
dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9, 9.1, 9.2 e
18 parte A allegato 3, vegetali e polline vivo per
l'impollinazione di: Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.
e Sorbus L. ad eccezione di Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
o di zone degli stati membri dell'Unione europea
diversi da quelli dichiarati ufficialmente come zona protetta per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o che sono stati prodotti
oppure, in caso di trasferimento,
mantenuti in un campo diverso da uno situato in
una zona assoggettata a un sistema di lotta
ufficialmente approvato e controllato finalizzato a
minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia
amylovora
(Burr.) Winsl. et al. a partire dalla
quale i vegetali citati possono essere introdotti
nelle zone protette degli stati membri dell'Unione
europea per quanto riguarda Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al Cantoni di VD, VS, FR, BE (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), TI e GR

Protezione dei vegetali 41

916.20

Allegato 432 (art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40) Parte A
Esigenze particolari per l'importazione e la commercializzazione
di merci

Sezione I
Merci di origine estera
Merci

Esigenze particolari 1.1

Legname di conifere (Coniferales),
escluso quello di Thuja L., ad eccezione de legname in forma di:
- piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti
completamente o in parte
da dette conifere;

- casse, cassette o fusti per imballaggio;

- palette, palette a cassa o altre palette di carico;

- paglioli, distanziatori e supporti
ma compreso quello che non ha
conservato la superficie rotonda
naturale, originario del Canada, della
Cina, del Giappone, della Corea, di
Taiwan e degli Stati Uniti d'America Constatazione, comprovata dall'apposizione di
un'indicazione sul legname mediante un
sistema approvato che si è proceduto ad un
adeguato trattamento termico durante il quale
la parte più interna del legname stesso è stata
mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di
almeno 56 °C.

1.2

Legname di conifere (Coniferales),
in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuto
completamente o in parte da dette
conifere, originario del Canada,
della Cina del Giappone, della
Corea, di Taiwan e degli Stati Uniti
d'America

Constatazione ufficiale che:
a) prima della spedizione, il prodotto è stato sottoposto ad adeguata fumigazione a bordo
della nave o in un contenitore, e che b) il prodotto è spedito in contenitori sigillati o in altro modo atto ad impedire una reinfestazione.

1.3

Legname di conifere (Coniferales),
escluso quello di Thuja L., in forma
di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o
altre palette di carico, paglioli,
distanziatori e supporti, compreso
quello che non ha conservato la
superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina,
del Giappone, della Corea,
di Taiwan e degli Stati Uniti
d'America

Il legname è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (specie non europee), in quest'ambito
considerate se di diametro superiore a 3 mm,
e presenta un tenore di umidità inferiore al
20 %, espresso in percentuale di materia secca,
raggiunto al momento della lavorazione.

32

Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), giusta il n. I
dell'O del DFE del 13 mar. 2003 (RU 2003 548) e giusta il n. II dell'O del 16 giu. 2003
(RU 2003 1858).

Agricoltura

42

916.20

Merci

Esigenze particolari 1.4

Legname di Thuja L., compreso il
legname che non ha conser- vato la
superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del
Giappone, della Corea, di Taiwan e
degli Stati Uniti d'America Il legname è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (specie non europee), in quest'ambito
considerate se di diametro superiore a 3 mm.

1.5

Legname di conifere (Coniferales),
escluso quello in forma di piccole
placche, particelle, avanzi o
cascami, ottenuto completamente o
in parte da dette conifere, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei
ad eccezione del Canada, della
Cina, del Giappone, della Corea,
di Taiwan e degli Stati Uniti
d'America

a) Il legname è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore
a 3 mm, oppure

b) constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio
internazionalmente riconosciuto, apposto
sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il
legname è stato sottoposto ad essiccazione
in forno sino alla riduzione del suo tenore di
umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in
cui l'operazione è compiuta, secondo un
adeguato schema tempo/temperatura.

2.1

Legname di Acer saccharum
Marsh., compreso il legname che
non ha conservato la superficie
rotonda naturale, ad eccezione di
quello destinato alla produzione di
fogli per impiallacciatura, ori- ginario di Paesi dell'America settentrionale Constatazione, comprovata dal marchio
«Kiln-dried». «K.D.» o da un altro marchio
internazionalmente riconosciuto, apposto sul
legno o sul suo imballaggio conformemente
agli usi commerciali correnti, che il legname è
stato sottoposto ad essiccazione in forno sino
alla riduzione del suo tenore di umidità a meno
del 20%, espresso in percentuale di materia
secca, al momento in cui l'operazione è
compiuta, secondo un adeguato schema
tempo/temperatura.

2.2

Legname di Acer saccharum
Marsh., ad eccezione di quello di
cui al punto 2.1, originario di Paesi
dell'America settentrionale Constatazione, risultante dai pertinenti documenti di accompagnamento o fornita con altro
mezzo, che il legname è destinato alla produzione di fogli per impiallacciatura.

3.

Legname di Castanea Mill, e
Quercus L., compreso il legname
che non ha conservato la superficie
rotonda naturale, originario di
Paesi dell'America settentrionale Il legname è scortecciato e:
a) è squadrato in modo che risulti integralmente eliminata la superficie rotonda, oppure

b) constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20 %
espresso in percentuale di materia secca,
oppure

c) constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un adeguato
trattamento ad aria calda o ad acqua calda oppure, nel caso di legname segato con o senza
residui di corteccia, constatazione, comprovata
dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro
marchio internazionalmente riconosciuto,

Protezione dei vegetali 43

916.20

Merci

Esigenze particolari apposto sul legno e sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che
il legname è stato sottoposto ad essiccazione in
forno sino alla riduzione del suo tenore di
umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui
l'operazione è compiuta, secondo un adeguato
schema tempo/temperatura.

4.

Legname di Castanea Mill.

Fermi restando i requisiti applicabili ai prodotti vegetali di cui al punto 3 parte A sezione
I allegato 4:
a) constatazione ufficiale che il legname è originario di zona notoriamente indenni da
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
oppure

b) il legname è scortecciato.

5.

Legname di Platanus L., compreso
il legname che non ha conservato la
superficie rotonda naturale Constatazione comprovata dal marchio «Kilndried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno
o sul suo imballaggio conformemente agli usi
commerciali correnti, che il legname è stato
sottoposto ad essiccazione in forno sino alla
riduzione del suo tenore di umidità a meno del
20%, espresso in percentuale di materia secca
al momento in cui l'operazione è compiuta,
secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

6.

Legname di Populus L., originario
di Paesi del continente americano Il legname è scortecciato.

7.

Legname in forma di piccole
placche, particelle, avanzi o
cascami, ottenuto completamente o
in parte da Acer saccharum
Marsh., Castanea Mill., Platanus
L., Populus L. e Quercus L., originari di Paesi non europei, e da
conifere (Coniferales), originarie di
Paesi non europei eccetto il
Canada, la Cina, il Giappone,
la Corea e gli Stati Uniti d'America Il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da
legname scortecciato, o da legname sottoposto
ad essiccazione in forno sino alla riduzione del
suo tenore di umidità a meno del 20 %,
espresso in percentuale di materia secca al
momento in cui l'operazione è compiuta,
secondo un adeguato schema tempo/temperatura, oppure a fumigazione, prima della spedizione, a bordo della nave o in un contenitore,
ed è spedito in contenitori sigillati o con
qualunque altro mezzo atto ad impedire una
reinfestazione.

8.1

Vegetali di conifere (Coniferales),
ad eccezione dei frutti e delle
sementi, originari di Paesi non
europei

Fermi restando i divieti applicabili, se del caso,
ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3,
constatazione ufficiale che i vegetali sono stati
ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione
è indenne da Pissodes spp. (specie non
europee).

8.2

Vegetali di conifere (Coniferales),
ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m,
originari di Paesi non europei Ferme restando le disposizioni applicabili,
a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 1
parte A allegato 3 e al punto 8.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i
vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il
luogo di produzione è indenne da Scolytidae
spp. (specie non europee).

Agricoltura

44

916.20

Merci

Esigenze particolari 9.

Vegetali di Pinus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle
sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e
ai punti 8.1 e 8.2 parte A sezione I allegato 4,
constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers né di
Scirrhia pini Funk e Parker è stato osservato
nel luogo di produzione o nelle immediate
vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

10.

Vegetali di Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., destinati
alla piantagione,
ad eccezione delle sementi Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e
ai punti 8.1, 8.2 o 9 parte A sezione I allegato
4, a seconda dei casi, constatazione ufficiale
che nessun sintomo di Melampsora medusae
Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

11.1 Vegetali di Castanea Mill. e Quer- cus L., ad eccezione dei frutti e
delle sementi:

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali
di cui al punto 2 parte A allegato 3.

a) originari di Paesi non europei

constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Cronartium spp. (specie non europee) è stato
osservato nel luogo di produzione o nelle
immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo
ciclo vegetativo completo, b) originari di Paesi dell'America settentrionale

constatazione ufficiale che i vegetali sono
originari di zone notoriamente indenni da
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.2 Vegetali di Castanea Mill. e Quer- cus L., destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui ai punti 2 parte A allegato 3 e
11.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione
ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria para- sitica (Murrill) Barr è stato osservato nel
luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo
vegetativo completo.

11.3 Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati
coltivati in vivaio e:
a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali
del Paese di esportazione ha riconosciuto
indenne da Anisogramma anomala (Peck)
E. Müller conformemente alle pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati
di cui all'articolo 8 della presente ordinanza
nella rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure

Protezione dei vegetali 45

916.20

Merci

Esigenze particolari b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei
vegetali del Paese di esportazione ha
riconosciuto indenne da Anisogrammaanomala (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni
speciali eseguite sul luogo di produzione o
nelle immediate vicinanze dall'inizio degli
ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è
menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce
«Dichiarazione supplementare» e dichiarato
indenne da Anisogramma anomala (Peck)
E. Müller.

12.

Vegetali di Platanus L., destinati
alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari degli Stati Uniti
d'America o dell'Armenia Constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter è
stato osservato nel luogo di produzione o nelle
immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo
ciclo vegetativo completo.

13.1 Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi originari di Paesi terzi Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali
di cui al punto 3 parte A allegato 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate
vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

13.2 Vegetali di Populus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi,
originari di Paesi d'America Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui al punto 3 parte A allegato 3 e
al punto 13.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Mycosphaerella populorum G.E. Thompson è
stato osservato nel luogo di produzione o nelle
immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo
ciclo vegetativo completo.

14.

Vegetali di Ulmus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi
dell'America settentrionale Constatazione ufficiale che nessun sintomo di
necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo è
stato osservato nel luogo di produzione o nelle
immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo
ciclo vegetativo completo.

15.

Vegetali di Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus
L., Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
originari di Paesi non europei Fermi restando i divieti applicabili, a seconda
dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte
A e al punto 1 parte B allegato 3, constatazione
ufficiale:
- che i vegetali sono originari di un Paese notoriamente indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, oppure - che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, e che nessun sintomo
di Monilinia fructicola (Winter) Honey è
stato osservato nel luogo di produzione
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo.

Agricoltura

46

916.20

Merci

Esigenze particolari 16.

Dal 15 febbraio al 30 settembre,
frutti di Prunus L., originari di
Paesi non europei

Constatazione ufficiale:
- che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Monilinia fructicola
(Winter) Honey, oppure

- che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da Moni linia fructicola
(Winter) Honey, oppure

- che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati
controlli e trattamenti, atti a garantire che
sono esenti da Monilinia spp.

17.

Vegetali di Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus
L., Sorbus L., escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., destinati
alla piantagione, ad eccezione delle
sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e
18 parte A e al punto 1 parte B allegato 3 e
punto 15 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al., oppure b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate
vicinanze che presentavano sintomi di
Erwinia amy- lovora (Burr.) Winsl. et al.

18.

Vegetali di Araceae, Marantaceae,
Musaceae, Persea spp. e
Strelitziaceae, con radici o con
terreno di coltura aderente o associato Constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di Paesi notoriamente indenni da Radopholus similis
(Cobb) Thorne, oppure

b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione
sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo
ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda
Radopholus similis (Cobb) Thorne, e
all'atto di dette prove sono risultati indenni
da tali organismi nocivi.

19.1 Vegetali di Crataegus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi nei quali
siano note manifestazioni di
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui al punto 9 parte A allegato 3 e
ai punti 15 e 17 parte A sezione I allegato 4,
constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Protezione dei vegetali 47

916.20

Merci

Esigenze particolari 19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fraga- ria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinati
alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi nei quali
siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi sui generi di cui
trattasi.
Gli organismi nocivi particolarmente
pericolosi di cui sopra sono:
- per Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

- Arabis mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,

- Tomato black ring virus,
- Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- per Malus Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.;

- per Prunus L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

- Xanthomonas campestris pv.

pruni (Smith) Dye; - per Prunus persica (L.) Batsch:
- Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.)
Young et al.;

Ferme festando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e
18 parte A allegato 3 o ai punti 15 e 17 parte A
sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che
nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in
questione è stato osservato sui vegetali del
luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

- per Pyrus L.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; - per Rubus L.: - Arabis mosaic virus
- Raspberry ring spot virus
- Strawberry latent ring spot virus

- Tomato black ring virus; - per tutte le specie: altri virus ed organismi virus-simili,
non europei

20.

Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus
L., destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi, originari
di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasm Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato
3 e ai punti 15, 17 e 19.2 parte A sezione I
allegato 4, constatazione ufficiale che negli
ultimi tre cicli vegetativi completi si è
provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di
produzione e delle immediate vicinanze che
hanno mostrato sintomi tali da far sospettare
un'infezione da Pear decline mycoplasm.

Agricoltura

48

916.20

Merci

Esigenze particolari 21.1 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi nei quali
siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Gli organismi nocivi particolarmente
pericolosi di cui sopra sono i seguenti:
- Strawberry latent «C» virus
- Strawberry vein banding virus
- Micoplasma delle scope delle streghe della fragola (Strawberry
witches' broom mycoplasm) Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e
al punto 19.2 parte A sezione I allegato 4,
constatazione ufficiale:
a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione
che richieda che essi provengono in linea
diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali
riguardanti almeno gli organismi nocivi
particolarmente pericolosi in questione
mediante indicatori appropriati o metodi
equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti
organismi nocivi all'atto di dette prove,
oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e
sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi
completi ad almeno una prova ufficiale
riguardante almeno gli organismi nocivi
particolarmente pericolosi in questione
mediante indicatori appropriati o metodi
equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti
organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente
pericolosi in questione è stato osservato né
sui vegetali del luogo di produzione, né sui
vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

21.2 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi nei quali
siano note manifestazioni di
Aphelenchoides besseyi Christie Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e
ai punti 19.2 e 21.1 parte A sezione I allegato
4, constatazione ufficiale:
a) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato sui vege
tali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del
presente punto o sono stati sottoposti a
prove ufficiali con metodi nematologici
adeguati e sono risultati indenni da
Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e
ai punti 19.2, 21.1 e 21.2 parte A sezione I
allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente
indenne da Anthonomus signatus Say e
d'Anthonomus bisignifer (Schenkling).

Protezione dei vegetali 49

916.20

Merci

Esigenze particolari 22.1 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi nei quali
siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su Malus Mill.
Gli organismi nocivi particolarmente
pericolosi di cui sopra sono i seguenti:
- Cherry rasp leaf virus (American),

- Tomato ringspot virus Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato
3 e al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 15,
17 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione
che richieda che essi provengano in linea
diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi
nocivi particolarmente pericolosi in
questione mediante indicatori appropriati
o metodi equivalenti e rivelatisi esenti
dai suddetti organismi nocivi all'atto di
dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e
sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi
completi ad almeno una prova ufficiale
riguardante almeno gli organismi nocivi
particolarmente pericolosi in questione
mediante indicatori appropriati o metodi
equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti
organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente
pericolosi in questione è stato osservato né
sui vegetali del luogo di produzione, né sui
vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi nei quali
siano note manifestazioni di Apple
proliferation mycoplasm Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato
3, al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 15,
17, 19.2 e 22.1 parte A sezione I allegato 4,
constazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone notariamente indenni da Apple proliferation
mycoplasm,

b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in
linea diretta da materiali conservati in
condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno
l'Apple proliferation mycoplasm
mediante indicatori appropriati o
metodi equivalenti e rivelatisi esenti
dal suddetto organismo nocivo all'atto
di dette prove, oppure

Agricoltura

50

916.20

Merci

Esigenze particolari - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli
vegetativi completi ad almeno una
prova ufficiale riguardante almeno
l'Apple proliferation mycoplasm
mediante indicatori appropriati o
metodi equivalenti e rivelatisi esenti
dal suddetto organismo nocivo all'atto
di tali prove,

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di
malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm è stato osservato
né sui vegetali del luogo di produzione,
né sui vegetali sensibili delle immediate
vicinanze.

23.1 Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note
manifestazioni di Plum pox virus:
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana André
- Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl. & Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica L.
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato
3 e ai punti 15 e 19.2 parte A sezione I allegato
4, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione
che richieda che essi provengano in linea
diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o
metodi
equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto
organismo nocivo all'atto di tali prove,
oppure

- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holoserica Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne

- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch
- Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi
completi ad almeno una prova ufficiale
riguardante almeno il Plum pox virus
mediante indicatori appropriati o metodi
equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto
organismo nocivo all'atto di tale prova b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie
provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione,
né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze, c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.

Protezione dei vegetali 51

916.20

Merci

Esigenze particolari 23.2 Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione:
a) originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati
organismi nocivi particolarmente
pericolosi su Prunus L.

b) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi
nocivi particolarmente pericolosi, c) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei nei
quali siano note manifestazioni di
determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, di cui sopra
sono i seguenti:
- per il caso

di cui alla lettera a):
- Tomato ringspot virus - per il caso

di cui alla lettera b):
- Cherry rasp leaf virus (americano),

- Peach mosaic virus (americano),

- Peach phony rickettsia
- Peach rosette mycoplasm
- Peach yellows mycoplasm
- Plum line pattern virus (americano),

- Peach X-disease mycoplasm - per il caso

di cui alla lettera c): - Little cherry pathogen Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato
3 e ai punti 15, 19.2 e 23.1 parte A sezione I
allegato 4, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione
che richieda che essi provengano in linea
diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi
nocivi particolarmente pericolosi in
questione mediante indicatori appropriati
o metodi equi-valenti e rivelatisi esenti
dai suddetti organismi nocivi all'atto di
dette prove,
oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi
completi ad almeno una prova ufficiale
riguardante almeno gli organismi nocivi
particolarmente pericolosi in questione
mediante indicatori appropriati o metodi
equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti
organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente
pericolosi in questione è stato osservato né
sui vegetali del luogo di produzione, né sui
vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

24.

Vegetali di Rubus L., destinati alla
piantagione:
a) originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati
organismi nocivi particolarmente
pericolosi, su Rubus L.

b) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi
nocivi particolarmente pericolosi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i
seguenti:
- per il caso di cui alla lettera a): - Tomato ringspot virus
- Black raspberry latent virus
- Cherry leafroll virus
- Prunus necrotic ringspot virus

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 19.2 parte A sezione I allegato 4: a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,

b) constatazione ufficiale: aa) che i vegetali

hanno ottenuto certificati ufficiali

nell'ambito di un sistema di certificazione che
richieda che essi provengano in linea diretta da
materiali conservati in condizioni adeguate,
sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno
gli organismi nocivi particolarmente pericolosi
in questione mediante indicatori appropriati o
metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove,
oppure

Agricoltura

52

916.20

Merci

Esigenze particolari - per il caso di cui alla lettera b): - Raspberry leaf curl virus (americano),

- Cherry rasp leaf virus (americano)

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli
vegetativi completi ad almeno una
prova ufficiale riguardante almeno gli
organismi nocivi particolarmente
pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti
e rivelatisi esenti dai suddetti
organismi nocivi all'atto di tale prova, bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di
malattie provocate dagli organismi
nocivi particolarmente pericolosi in
questione è stato osservato né sui
vegetali del luogo di produzione, né
sui vegetali sensibili delle immediate
vicinanze.

25.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., originari di Paesi nei quali siano
note manifestazioni di Synchytrium
endobioticum
(Schilbersky)
Percival

Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di
cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3,
constatazione ufficiale:
a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (razze diverse
dalla razza 1, corrispondente alla razza
comune europea) e che nessun sintomo di
Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival è stato osservato né sul luogo di
produzione, né nelle immediate vicinanze,
per tutta la durata di un periodo adeguato,
oppure

b) che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall'Ufficio
federale dell'agricoltura per la lotta contro
Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival

25.2 Tuberi di Solanum tuberosum L.

Ferme restando le disposizioni di cui ai punti
10, 11 e 12 parte A allegato 3 e al punto 25.1
parte A sezione I allegato 4, constatazione
ufficiale:
a) che i tuberi sono originari di Paesi notoriamente indenni da Clavi bacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al., oppure b) che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall'Ufficio
federale dell'agricoltura per la lotta contro
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

25.3 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione delle patate di
primizia, originari di Paesi nei
quali siano note manifestazioni del
Potato spindle tuber viroid Ferme restando le disposizioni applicabili ai
tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1 e 25.2 parte A sezione I
allegato 4, soppressione della facoltà germinativa.

Protezione dei vegetali 53

916.20

Merci

Esigenze particolari 25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione Ferme restando le disposizioni applicabili
ai tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A
sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che
i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera
rostochiensis
(Wollenweber) Behrens e
Globodera pallida (Stone) Behrens, e
a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure
nelle zone nelle quali è nota la presenza di
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,
che i tuberi sono originari di un luogo di
produzione indenne da Pseudomonas
solanacearum
(Smith) Smith, oppure
ritenuto indenne a seguito dell'applicazione
di un idoneo procedimento riconosciuto
dall'UFAG inteso a eradicare Pseudomonas
solanacearum
(Smith) Smith, e b) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen,
oppure
nelle zone in cui è nota la presenza di
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. e
Meloidogyne fallax Karssen:
- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le
popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base a un'indagine annuale della
coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi
appropriati e mediante ispezione visiva
della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate
coltivate nel luogo di produzione, oppure - che, dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da
un opportuno metodo, oppure sottoposti
ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di
tuberi sezionati, in periodi appropriati e
comunque all'atto della chiusura delle
confezioni o dei contenitori prima della
commercializzazione e che non è stato
osservato nessun indizio di Meloidogyne
chitwoodi
Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen.

Agricoltura

54

916.20

Merci

Esigenze particolari 25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi nei quali
siano note manifestazioni di Potato
stolbur mycoplasm

Ferme restando le disposizioni applicabili ai
tuberi di cui ai punti 10, 11, 12 e 13 parte A
allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4 parte
A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale
che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm
è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo.

25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei
tuberi di Solanum tuberosum L. e
delle sementi di Lycopersicon
lycopersicum
(L.) Karsten ex.
Farw., originari di Paesi nei quali
siano note manifestazioni di Potato
spindle tuber viroid

Ferme restando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11
e 13 parte A allegato 3 e al punto 25.5 parte A
sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che
nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è
stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo.

25.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L.,
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di
Paesi nei quali siano note manifestazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato
3 e ai punti 25.5 e 25.6 parte A sezione I allegato 4, se del caso, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith oppure

b) che nessun indizio di Pseudomonas solana- cearum (Smith) Smith è stato osservato sui
vegetali nel luogo di produzione dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

25.8 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli destinati alla
piantagione

Ferme restando le disposizioni applicabili ai
tuberi di cui al punto 12 parte A allegato 3 e ai
punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi sono
originari di zone notoriamente indenni da
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

26.

Vegetali di Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e
Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato
sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle
sementi

Constatazione ufficiale:
a) che nessun indizio di Heliothis armigera Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.)
è stato osservato nel luogo di produzione
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo, oppure

b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali
organismi nocivi.

Protezione dei vegetali 55

916.20

Merci

Esigenze particolari 27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 27.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:
a) che nessun indizio di Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugi perda Smith o
Spodoptera litura (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo,
oppure

b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali
organismi nocivi.

28.

Vegetali di Dendranthema (DC.)
Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I
allegato 4 constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali
rivelatisi, all'atto di prove virologiche,
esente da Chrysanthemum stunt viroid,
oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del
10 % almeno si è rivelato esente da
Chrysanthemum stund viroid all'atto di un
controllo ufficiale effettuato al momento
della fioritura,

29.

Vegetali di Dianthus L., destinati
alla piantagione ad eccezione delle
sementi

b) che i vegetali e le talee: - provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione,
nelle quali nessun sintomo di Puccinia
horiana
Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui b immediate
vicinanze non si siano manifestati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione,
oppure,

- sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings,

c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker,
Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato
né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui
provengono, oppure che nel caso di talee
con radici, nessun sintomo di Didymella
ligulicola
(Baker, Dimock et Davis) v. Arx
è stato osservato né sulle talee stesse,
né nell'ambiente circostante.Fermi restando
i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai
punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I
allegato 4, constatazione ufficiale:

Agricoltura

56

916.20

Merci

Esigenze particolari - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia
chrysanthemi
pv. dianthicola (Hellmers)
Dickey, Pseudomonas caryophylli
(Burkholder) Starr e Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma
all'atto di prove ufficialmente riconosciute,
eseguite almeno una volta nel corso degli
ultimi due anni,

- che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è
stato osservato sui vegetali.

30.

Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L.,
ad eccezione di quelli per i quali
è dimostrato, dalle caratteristiche
dell'imballaggio o da altri
elementi, che sono destinati alla
vendita diretta ad un consumatore
finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato
osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo
ciclo vegetativo completo.

31.

Vegetali di Pelargonium l'Hérit. ex
Ait., destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi, originari di
Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus: Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A
sezione I allegato 4,

a) nei quali non sono notoriamente presenti Xiphinema americanum
Cobb sensu lato (popolazioni non
europee) o altri vettori di Tomato
ringspot virus

constatazione ufficiale che i vegetali:
a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure

b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da
Tomato ringspot virus e sottoposte ad un
sistema ufficialmente approvato di test
virologici

b) nei quali sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu
lato
(popolazioni
non europee) o altri vettori
di Tomato ringspot virus constatazione ufficiale che i vegetali:
a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo,
né sui vegetali, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato
ringspot e sottoposte ad un sistema,
ufficialmente approvato, di test virologici.

Protezione dei vegetali 57

916.20

Merci

Esigenze particolari 32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, diversi da:
- bulbi,
- cormi,
- vegetali della famiglia Gramineae,
- rizomi,
- sementi,
- tubercoli,
originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Liriomyza sativae
Blanchard e Amauromyza maculosa
(Malloch) Ferme restando le disposizioni applicabili,
a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai
punti 27.1, 27.2, 28 e 29 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i
vegetali sono stati coltivati in vivaio e:
a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali
del Paese di esportazione ha riconosciuto
indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e
Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona
che è menzionata sui certificati di cui
all'articolo 8 della presente ordinanza alla
voce «Dichiarazione supplementare»,
oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione
dei vegetali del Paese di esportazione ha
riconosciuto indenne da Liriomyza sativae
(Blanchard) e Amauromyza maculosa
(Malloch) conformemente alle pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati
di cui all'articolo 8 della presente ordinanza
alla voce «Dichiarazione supplementare» e
dichiarato indenne da Liriomyza sativae
(Blanchard) e Amauromyza maculosa
(Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali
eseguite almeno mensilmente nei tre mesi
precedenti l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blanchard)
e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono
stati sottoposti a ispezione ufficiale e
risultati indenni da Liriomyza sativae
(Blanchard) e Amauromyza maculosa
(Malloch). Nei certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato.

32.2 Fiori recisi di Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a
foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli
ortaggi a foglia:
- sono originari di un Paese indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e
Amauromyza maculosa (Malloch), oppure - immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e
risultati indenni da Liriomyza sativae
(Blanchard) e Amauromyza maculosa
(Malloch).

Agricoltura

58

916.20

Merci

Esigenze particolari 32.3 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:
- bulbi,
- cormi,
- vegetali della famiglia Gramineae,
- rizomi,
- sementi,
- tubercoli

Ferme restando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai punti 27.1, 27.2, 28, 29 e
32.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione
ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza
huidobrensis
(Blanchard) e Liriomyza
trifolii
(Burgess), oppure b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza
trifolii
(Burgess) è stato osservato nel luogo
di produzione all'atto di ispezioni ufficiali
eseguite mensilmente almeno nei tre mesi
precedenti il raccolto, oppure c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni
da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e
Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno
ricevuto un idoneo trattamento contro
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e
Liriomyza trifolii (Burgess).

33.

Vegetali con radici, piantati o
destinati alla piantagione, coltivati
all'aperto

Ferme restando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11
e 13 parte A allegato 3 e ai punti 27.1, 27.2, 28
e 29 parte A sezione I allegato 4, constatazione
ufficiale:
a) che nessun sintomo di Amauromyza macu- losa (Malloch) o Linomyza sativae è stato
osservato nel luogo di produzione all'atto di
un'ispezione ufficiale eseguita prima del
raccolto, oppure

b) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad
ispezione che non ha evidenziato alcun
indizio della presenza degli organismi
nocivi particolarmente pericolosi in
questione, e hanno ricevuto un idoneo
trattamento volto ad eradicare detti
organismi nocivi.Constatazione ufficiale
che il luogo di produzione è notoriamente
indenne da Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff)
Davis et al., Globodera pallida (Stone)
Behrens, Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens e Synchytrium
endobioticum
(Schilbersky) Percival.

Protezione dei vegetali 59

916.20

Merci

Esigenze particolari 34.

Terra e terreno di coltura aderenti o
associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di
sostanze solide organiche, quali parti
di vegetali, humus, compresa torba e
corteccia o costituiti in parte di
qualsiasi sostanza inorganica solida,
destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali e originari di:
- Cipro, Malta, Turchia
- Bielorussia, Estonia,Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia,
Russia e Ucraina,

- Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia,
Marocco e Tunisia

Constatazione ufficiale:
a) il terreno di coltura, al momento della piantagione:
- non conteneva terra e materia inorganiche, oppure

- era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto a idoneo esame o
trattamento termico o fumigazione atti ad
assicurare che fosse esente da altri
organismi, nocivi , oppure - era stato sottoposto a idoneo trattamento atto a eliminare gli organismi nocivi, e
che

b) dopo la piantagione: - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse
esente da organismi nocivi, oppure - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati
del terreno di coltura fino a lasciarne
soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il
trasporto e, se sono stati ripiantati, il
terreno di coltura usato a tale scopo
rispondeva ai requisiti di cui alla
lettera a).

35.1 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Beet curly top virus (isolati non europei) è
stato osservato nel luogo di produzione
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo.

35.2 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi, originari di Paesi nei
quali siano note manifestazioni di
Beet leaf curl virus

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 35.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:
a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o
nelle immediate vicinanze dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di:
- bulbi,
- cormi,
- rizomi,
- sementi,
- tubercoli

Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31,
32.1 e 32.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla
prima colonna sono stati coltivati in vivaio e:
a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali
del paese di esportazione ha riconosciuto
indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, zona che è
menzionata sui certificati di cui all'articolo
8 della presente ordinanza alla voce
«Dichiarazione supplementare», oppure

Agricoltura

60

916.20

Merci

Esigenze particolari b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la
protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips
palmi
Karny conformemente alle pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati
di cui all'articolo 8 della presente ordinanza
alla voce «Dichiarazione supplementare» e
dichiarato indenne da Thrips palmi Karny
all'atto di ispezioni ufficiali eseguite
almeno mensilmente nei tre mesi precedenti
l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento
contro Thrips palmi Karny e sono stati
sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati
di cui all'articolo 8 della presente
ordinanza va specificato il trattamento
applicato.

36.2 Fiori recisi della famiglia Orchida- ceae, frutti di Momordica L. e
Solanum melongena L.

. Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i
frutti:
- sono originari di un Paese indenne da Thrips palmi Karny, oppure - immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e
risultati indenni da Thrips palmi Karny.

38.1 Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi non
europei

Constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di
Ciborinia camelliae Kohn, oppure b) che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo, su piante in fiore.

38.2 Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari degli Stati Uniti
d'America o del Brasile Constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel
luogo di produzione e che immediatamente
prima dell'esportazione i vegetali sono stati
ispezionati e sono risultati indenni da Aculops
fuchsiae
Keifer.

39.

Alberi e arbusti, destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai
Paesi europei e mediterranei Ferme restando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 1,
2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato 3,
al punto 1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1,
8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15,
17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2,
24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1,
32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2 parte A
sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che
i vegetali:

Protezione dei vegetali 61

916.20

Merci

Esigenze particolari - sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, - sono cresciuti in vivaio,
- sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e
trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed
altri organismi nocivi virus simili, e sono
inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di
nematodi, insetti, acari e funghi nocivi,
oppure hanno subito un idoneo trattamento,
atto ad eliminare tali organismi.

40.

Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in
coltura tessutale, originari di Paesi
diversi dai Paesi europei e mediterranei Ferme restando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 2,
3, 9, 15, 16, 17 e 18 parte A allegato 3, al
punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 11.1,
11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1,
19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1,
38.1, 38.2, 39 e 45.1 parte A sezione I allegato 4 constatazione ufficiale che i vegetali sono
in riposo vegetativo e privi di foglie.

41.

Vegetali annuali e biennali, eccetto
Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
originari di Paesi diversi dai Paesi
europei e mediterranei Ferme restando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11
e 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6,
32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2 parte A
sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che
i vegetali:
- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente
pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi
particolarmente pericolosi, oppure hanno
subito un idoneo trattamento, atto ad
eliminare tali organismi.

42.

Vegetali della famiglia Gramineae
di erbe perenni ornamentali delle
sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe,
Bouteloua Lag., Calamagrostis,
Cortaderia Stapf., Glyceria R. Bz.,
Hakonechloa Mak. ex Honda,
Hystrix, Molinia, Phalaris L.,
Shibataea, Spartina Schreb., Stipa
L., Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
originari di Paesi diversi dai Paesi
europei e mediterranei Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 33 e 34
parte A sezione I allegato 4, constatazione
ufficiale che i vegetali:
- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente
pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi
particolarmente pericolosi, oppure hanno
subito un idoneo trattamento, atto ad
eliminare tali organismi.

Agricoltura

62

916.20

Merci

Esigenze particolari 43.

Vegetali nanizzati naturalmente o
artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
originari di Paesi non europei Ferme restando le disposizioni applicabili a
seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti
1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato
3, al punto 1 parte B allegato 3 o ai punti
8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14,
15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1,
23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28,
32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2,
39, 40 e 42 parte A, sezione I allegato 4,
constatazione ufficiale:
a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati
coltivati, tenuti e curati per almeno due anni
consecutivi prima della spedizione in vivai
registrati e soggetti a controlli ufficiali; b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):

- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da
terra,

- sono stati sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la
concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati
sul certificato fitosanitario di cui
all'articolo 8 della presente ordinanza
alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione», - sono stati sottoposti a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, a
intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi
nocivi in questione, vale a dire quelli
elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispezioni, che
devono essere effettuate anche sulle
piante nelle immediate vicinanze dei
vivai di cui alla lettera a), devono
essere eseguite almeno mediante
esame oculare di ciascun filare del
campo o del vivaio o mediante esame
oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo,
con scelta casuale, un campione di
almeno 300 vegetali di un genere, se
quest'ultimo non comprende più di
3000 vegetali, oppure del 10 % dei
vegetali di un genere, se quest'ultimo
comprende più di 3000 vegetali,

Protezione dei vegetali 63

916.20

Merci

Esigenze particolari - sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in
questione menzionati nel precedente
trattino, i vegetali infestati devono
essere eliminati, i rimanenti devono
essere sottoposti, se del caso, a un
trattamento adeguato, e inoltre trattenuti per un periodo che consenta di
accertare l'assenza degli organismi
nocivi citati,

- sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato
utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato,
mediante fumigazione o altro idoneo
trattamento tecnico, dopodiché sono
stati esaminati e dichiarati esenti da
organismi nocivi,

- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura
rimanesse esente da organismi nocivi
e nelle due settimane precedenti la
spedizione sono stati:
- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura
originario e conservati a radice
nuda, oppure

- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura
originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai
requisiti fissati al punto aa), quinto
trattino, oppure

- sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura
è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la
data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato
fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla
voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»; bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve
essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che deve essere riprodotto
sul certificato fitosanitario di cui
all'articolo 8 della presente ordinanza
alla voce «dichiarazione supplementare» per consentire l'identificazione della
partita.

Agricoltura

64

916.20

Merci

Esigenze particolari 44.

Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi, delle famiglie
Caryophyllaceae (tranne Dianthus
L.), Compositae (tranne Dendranthema [DC.] Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae und Rosaceae
(tranne Fragaria L.), originari di
Paesi diversi dai Paesi europei e
mediterranei

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 32.1,
32.2, 32.3, 33 e 34 parte A sezione I allegato 4,
constatazione ufficiale che i vegetali:
- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente
pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi,
oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

45.

...

45.1 Vegetali di specie erbacee e vegetali di Ficus L. e d'Hibiscus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione di bulbi,
cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di Paesi non europei Ferme restando le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1,
32.3 et 36.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali:
a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali
del Paese di esportazione ha riconosciuto
indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, zona che è menzionata sui
certificati di cui all'articolo 8 della presente
ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali
del Paese di esportazione ha riconosciuto
indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, luogo che è menzionato sui
certificati di cui all'articolo 8 della presente
ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Bemisia
tabaci
Genn. (popolazioni non europee)
all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso
delle nove settimane precedenti l'esportazione, oppure

Protezione dei vegetali 65

916.20

Merci

Esigenze particolari c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni non europee), i vegetali
detenuti o prodotti in tale luogo hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire
l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo
stesso luogo di produzione deve essere
risultato indenne da Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni non europee) in seguito
all'attuazione di idonee procedure per
l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni non europee), sia all'atto di
ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente
nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati
nello stesso periodo. Nei certificati di cui
all'articolo 8 della presente ordinanza, alla
voce «Dichiarazione supplementare» va
specificato il trattamento applicato.

45.2 Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L.,
Lisianthus L., Rosa L., Solidago L.,
Trachelium L. e ortaggi a foglia
di Ocimum L., originari di Paesi non
europei

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli
ortaggi a foglia:
- sono originari di un Paese indenne da Bemi- sia tabaci Genn. (popolazioni non
europee), oppure

- immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e
risultati indenni da Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni non europee).

45.3 Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. destinati alla
piantagione, ad eccezione delle
sementi, originari di Paesi nei quali
siano note manifestazioni di Tomato
Yellow Leaf Curl Virus:
a) dove non è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn b) dove è nota la presenza di Bemisa tabaci Genn Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13
parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6 e 25.7
parte A sezione I allegato 4: constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato
sui vegetali;
constatazione ufficiale:
a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e:
aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci
Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all'atto
di ispezioni ufficiali effettuate almeno
una volta al mese nei tre mesi precedenti
l'esportazione, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di
controllo per accertare l'assenza di Bemisia
tabaci
Genn.

Agricoltura

66

916.20

Merci

Esigenze particolari 46.

Vegetali destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi, dei bulbi, dei
tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari
di Paesi nei quali sono notoriamente
presenti determinati organismi nocivi
particolarmente pericolosi;
gli organismi nocivi particolarmente
pericolosi di cui sopra sono i seguenti:
- Bean golden mosaic virus
- Cowpea mild mottle virus
- Lettuce infectious yellows virus
- Pepper mild tigré virus
- Squash leaf curl virus
- altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.;

Ferme restando le disposizioni applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13
parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1,
32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3
parte A sezione I allegato 4: a) dove non è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni
non europee) o di altri vettori degli
organismi nocivi particolarmente
pericolosi di cui trattasi constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi
di cui trattasi è stato osservato sui vegetali
durante il completo ciclo vegetativo; b) dove è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non
europee) o di altri vettori degli
organismi nocivi particolarmente
pericolosi

constatazione ufficiale che nessun sintomo
degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui
vegetali durante un adeguato periodo, e
a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e
da altri vettori degli organismi nocivi di cui
trattasi, oppure

b) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. E da altri vettori degli organismi nocivi particolarmente
pericolosi di cui trattasi all'atto di ispezioni
ufficiali effettuate in tempi
opportuni, oppure

c) che i vegetali sono sottoposti a idoneo trattamento atto a eradicare Bemisia tabaci
Genn.

47.

Sementi di Helianthus annuus L.

Constatazione ufficiale:
a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. & de Toni, oppure

b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de
Toni presenti nella zona di produzione, sono
state sottoposte ad idoneo trattamento
contro Plasmopara halstedii (Farlow)
Berl. & de Toni.

Protezione dei vegetali 67

916.20

Merci

Esigenze particolari 48.

Sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatazione ufficiale che le sementi sono
state ottenute con un metodo adeguato di
estrazione acida o con un metodo equivalente
approvato dall'UFAG e
a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al.,
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
(Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid
non sono notoriamente presenti, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato
osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo
completo, oppure

c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli
organismi nocivi in parola, effettuata su un
campione rappresentativo ed in base a
metodi idonei, e all'atto di tale prova sono
risultate esenti dai citati organismi nocivi.

49.1 Sementi di Medicago sativa L.

Constatazione ufficiale:
a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo
di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo
vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.

49.2 Sementi di Medicago sativa L., originarie di Paesi nei quali siano
note manifestazioni di Clavibacter
michiganensis
ssp. insidiosus
Davis et al. Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 49.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nell'azienda, né
nelle immediate vicinanze, b) - che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
Davis et al., oppure

Agricoltura

68

916.20

Merci

Esigenze particolari - che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora
iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo
raccolto di sementi precedente, oppure - che il contenuto di materie inerti non supera, in peso lo 0,1 %, c) che nessun sintomo di Clavibacter michi- ganensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato
osservato nel luogo di produzione o in
colture adiacenti di Medicago sativa L.
durante l'ultimo o, se del caso, durante i
due ultimi cicli vegetativi completi, d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago
sativa
L. durante i tre anni precedenti la
semina.

51.

Sementi di Phaseolus L.

Constatazione ufficiale:
a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure

b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali
esami, è risultato esente da Xanthomonas
campestris
pv. phaseoli (Smith) Dye.

52.

Sementi di Zea mays L.

Constatazione ufficiale:
a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Erwinia stewartii
(Smith) Dye, oppure

b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale
esame, è risultato esente da Erwinia
stewartii
(Smith) Dye.

53.

Sementi dei generi Triticum, Secalee e X Triticosecale originarie
dell'Afghanistan, dell'India,
dell'Iraq, del Messico, del Nepal,
del Pakistan, del Sudafrica e degli
Stati Uniti d'America, dove è nota
la presenza di Tilletia indica Mitra.

Constatazione ufficiale che le sementi sono
originarie di una zona notoriamente indenne da
Tilletia indica Mitra.

54.

Semi dei generi Triticum, Secale e
X Triticosecale originari
dell'Afghanistan, dell'India,
dell'Iraq, del
Messico, del Nepal, del Pakistan,
del Sudafrica e degli USA, dove è
nota la presenza di Tilletia indica
Mitra.

Constatazione ufficiale:
a) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra,
oppure

b) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di
produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi
dei semi sono stati prelevati al momento
della raccolta e prima della spedizione e
trovati esenti da Tilletia indica Mitra
all'atto di tali prove.

Protezione dei vegetali 69

916.20

Sezione II
Merci di origine svizzera
Merci

Esigenze particolari 2.

Legname di Platanus L., compreso
il legname che non ha conservato la
superficie rotonda naturale a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter,
oppure

b) constatazione comprovata dal marchio «Klindried», «K.D.» o da un altro marchio
internazionalmente riconosciuto, apposto
sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il
legname è stato sottoposto ad essiccazione
in forno sino alla riduzione del suo tenore di
umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in
cui l'operazione è compiuta, secondo un
adeguato schema tempo/temperatura.

4.

Vegetali di Pinus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Scirrhia pini Funk & Parker è stato osservato
nel luogo di produzione o nelle immediate
vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

7.

Vegetali di Castanea Mill. E
Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure

b) che nessun sintomo di Cryphonectria para- sitica (Murrill) Barr è stato osservato nel
luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

8.

Vegetali di Platanus L., destinati
alla piantagione, ad eccezione delle
sementi

Constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Ceratocystis
fimbriata f.sp. platani Walter, oppure b) che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo
vegetativo completo.

9.

Vegetali di Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus
L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle
sementi

Constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. conformemente alle
disposizioni di cui al punto 21 parte B allegato 4 oppure b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate
vicinanze che presentavano sintomi di
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al..

Agricoltura

70

916.20

Merci

Esigenze particolari 12.

Vegetali di Fragaria L., Prunus L.
und Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Gli organismi nocivi particolarmente
pericolosi determinati sono
- per Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Arabis mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,

- Tomato black ring virus,
- Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- per Prunus L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

- Xanthomonas campestris pv.

pruni (Smith) Dye; - per Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.)
Young et al.;

- per Rubus L.: - Arabis mosaic virus,
- Raspberry ring spot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Tomato black ring virus Constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi
nocivi particolarmente pericolosi, oppure b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato su
vegetali sul luogo di produzione dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

13.

Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus
L., destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure

b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del
luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da
far sospettare un'infezione da Pear decline
mycoplasm.

14.

Vegetali di Fragaria L., destinati
alla piantagione, ad eccezione delle
sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides
besseyi
Christie, oppure

Protezione dei vegetali 71

916.20

Merci

Esigenze particolari b) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali
nel luogo di produzione dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo,
oppure

c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del
presente punto o sono sottoposti a prove
ufficiali con metodi nematologici adeguati e
sono risultati indenni da Aphelenchoides
besseyi
Christie.

15.

Vegetali di Malus Mill., destinati
alla piantagione, ad eccezione delle
sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato
4, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation
mycoplasm, oppure:

b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno
l'Apple proliferation mycoplasm
mediante indicatori appropriati o
metodi equivalenti e rivelatisi esenti
dal suddetto organismo nocivo all'atto
di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli
vegetativi completi ad almeno una
prova ufficiale riguardante almeno
l'Apple proliferation mycoplasm
mediante indicatori appropriati o
metodi equivalenti e rivelatisi esenti
dal suddetto organismo nocivo all'atto
di tali prove,

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate
dall'Apple proliferation mycoplasm, né
sui vegetali del luogo di produzione, né
sui vegetali sensibili delle immediate
vicinanze.

Agricoltura

72

916.20

Merci

Esigenze particolari 16.

Vegetali delle seguenti specie di
Prunus destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi:
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana André
- Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl.

Et Fritsch.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano - Prunus domestica ssp.

domestica L.

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.

- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holoserica Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne

- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch
- Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- altre specie di Prunus L.

sensibili al Plum pox virus in linea diretta da materiali conservati
in condizioni adeguate, sottoposti a
prove ufficiali riguardanti almento il
Plum pox virus mediante indicatori
appropriati o metodi equivalenti e
rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove,
oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli
vegetativi completi ad almeno una
prova ufficiale riguardante almeno il
Plum pox virus mediante indicatori
appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo
nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal
Plum pox virus, né sui vegetali del luogo
di produzione, né sui vegetali sensibili
delle immediate vicinanze, cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano
mostrato sintomi di malattie dovute ad
altri virus od agenti patogeni virussimili.

17.

Vegetali di Vitis L., ad eccezione
dei frutti e delle sementi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di
Flavescence dorée è stato osservato sulle piante
madri nel luogo di produzione dall'inizio degli
ultimi due cicli vegetativi completi.

18.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione Constatazione ufficiale:
a) che sono state osservate le disposizioni dell'UFAG per la lotta contro Synchytrium
endobioticum
(Schilbersky) Percival, b) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens.

Protezione dei vegetali 73

916.20

Merci

Esigenze particolari 18.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà
ufficialmente ammesse

Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui al punto 18.1 parte A
sezione II allegato 4, constatazione ufficiale
che i tuberi:
- appartengono a selezioni avanzate (tale constatazione deve opportunamente figurare nel
documento che scorta i tuberi di cui trattasi) - sono stati prodotti in Svizzera, e
- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti,
all'atto di tali controlli, da organismi nocivi
particolarmente pericolosi.

18.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi
ibridi, destinati alla piantagione, ad
eccezione dei tuberi di Solanum
tuberosum
L. di cui al punto 18.1 o
18.2, parte A sezione II allegato 4
nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati
esenti, all'atto dei controlli di quarantena,
da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a):
aa) sono sorvegliati dall'UFAG e vengono effettuati da personale con formazione
scientifica di tale Ufficio o di un altro
ente ufficialmente riconosciuto; bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per
conservare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e per mantenere il
materiale, ivi compresi i vegetaliindicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di tali organismi nocivi; cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale,
- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi
particolarmente pericolosi, condotto
ad intervalli regolari per tutta la durata
di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello
stadio di sviluppo da esso raggiunto
durante il programma di controllo, - mediante esame condotto secondo metodi adeguati;

- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:
- Andean potato latent virus
- Arracacha virus B (oca strain)
- Potato black ringspot virus
- Potato spindle tuber viroid
- Potato virus T
- Andean potato mottle virus
- virus della patata A, M, S, V, X und Y (compresi Y

o, Yn e Yc) e

Potato leaf roll virus

Agricoltura

74

916.20

Merci

Esigenze particolari - Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al., - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

- nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi; di cui alle
lettere aa)-cc);

dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto
dell'esame visivo, al fine di identificare
gli organismi nocivi particolarmente
pericolosi che hanno causato tali sintomi.

c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b),
da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti
atti ad eliminare gli organismi nocivi.

d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa
l'UFAG.

18.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi
ibridi, destinati alla piantagione,
conservati in banche di geni o in
collezioni di materiali genetici Ogni ente od organismo di ricerca che detiene
il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.

Protezione dei vegetali 75

916.20

Parte B
Esigenze particolari per l'introduzione e la commercializzazione
di merci in alcune zone protette
Merce

Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)

21.

Vegetali e polline vivo per
l'impollinazione di:

Chaenomeles Lindl., Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L. e
Sorbus L. tranne Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.,
ad eccezione dei frutti e
delle semenze

Cantoni di VD,
VS, FR, BE (ad
eccezione dei
distretti di Signau e Trachselwald), TI
e GR

a) di origine svizzera Fermi restando i divieti applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui al
punto 1 parte B allegato 3, constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di una zona protetta oppure

b) che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un
anno, nel caso siano stati introdotti
in una «zona tampone», in un
campo:
aa) situato in una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un
estensione di almeno 50 km2 ,
ossia in una zona dove le piante
ospiti sono sottoposte ad un
regime di lotta ufficialmente
approvato e controllato, inteso a
minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. a partire dai
vegetali ivi coltivati, bb) ufficialmente approvato, prima dell'inizio dell'ultimo ciclo
vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni
indicate nel presente punto, cc) che, come le altre parti della «zona tampone», dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo
completo è risultato esente da
Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. all'atto di:
- ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte (una volta in
luglio/agosto e una volta in
settembre/otto bre) nel campo

Agricoltura

76

916.20

Merce

Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)

e nella zona circostante avente
un raggio di almeno 250 m e - sopralluoghi ufficiali effettuati almeno una volta nel periodo
da luglio ad ottobre nella zona
circostante avente un raggio
di almeno 1 km, in luoghi
adeguati e in particolare dove
sono presenti vegetali che
possono fungere da indicatori,
e

- prove ufficiali eseguite secondo metodi di laboratorio su
campioni ufficialmente prelevati, dopo l'inizio dell'ultimo
ciclo vegetativo completo, da
vegetali che hanno presentato
sintomi di Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. nel campo
o in altre parti della «zona
tampone» e

dd) dal quale, come dalle altri parti della «zona tampone», non sono
state rimosse, senza preventiva
indagine o approvazione ufficiale, piante ospiti con sintomi di
Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al

b) di origine estera Fermi restando i divieti applicabili, a
seconda dei casi, ai vegetali di cui ai
punti 9 e 18 parte A allegato 3 e
al punto 1 parte B allegato 3.

- Stati membri dell'Unione europea

Constatazione ufficiale:
- che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. oppure

- che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un
anno, in caso di trasferimento, in un
campo situato in una zona sottoposta a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato,
inteso a minimizzare il rischio di
diffusione di Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al., a partire dalla
quale tali vegetali possono essere
introdotti nelle zone protette degli
Stati membri;

- altri Paesi

Paesi ufficialmente riconoscuti esenti
da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.

Protezione dei vegetali 77

916.20

Allegato 533 (art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40) Parte A
Merci originarie della Svizzera che devono essere sottoposte
a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione
Sezione I
Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente
pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate
da un passaporto delle piante
1.

Vegetali e prodotti vegetali 1.1

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi
Chaenomeles Lindl.,Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e
Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. ad eccezione
di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers..

1.3

Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. o relativi ibridi,
destinati alla piantagione.

1.4

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

2.

Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei
confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di
vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore
finale e per cui è garantito, che la relativa produzione è chiaramente separata
da quella degli altri prodotti.

2.1

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Abies
Mill., Castanea Mill,. Fragaria L., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L.,
Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga
Carr., Quercus L., Rubus L e Tsuga Carr.

33

Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945) e giusta il n. II
dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

Agricoltura

78

916.20

Sezione II
Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente
pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate
da un passaporto delle piante valido per la zona interessata all'atto
dell'introduzione o della commercializzazione in tale zona
Fatte salve la merce di cui alla sezione I della presente parte e dell'allegato 3 parti A
e B

1.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci 1.3

Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers..

1.4

Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L. e Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.)
Pers..

Protezione dei vegetali 79

916.20

Parte B
Merci di origine estera che devono essere sottoposte a ispezione
fitosanitaria nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione
Sezione I
Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente
pericolosi per tutta la Svizzera
1.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese
le sementi di Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan,
del Sudafrica, dell'India, dell'Irak, del Messico, del Nepal, del Pakistan e
degli Stati Uniti d'America, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L.,
Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2.

Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:
- Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypso- phila L., Pelargonium L'Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., Solidago
L. e fiori recisi di Orchidaceae, - conifere (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,
- Prunus L. originarie di Paesi extraeuropei,
- fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi extraeuropei, - ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

3.

Frutti di:
- Momordica L. e Solanum melongena L
- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Pas- siflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et
Vaccinium L., originari di Paesi extraeuropei..

4.

Tuberi di Solanum tuberosum L.

5.

Corteccia, separata dal tronco, di:
- conifere (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., Populus L. e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L., - Castanea Mill.

6.

Legname che:
a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini,
generi o specie:

Agricoltura

80

916.20

- Castanea Mill.,
- Castanea Mill., Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America
settentrionale,

- Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superfice rotonda naturale,

- Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie di Paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la
superficie rotonda naturale, - Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

- Populus L., originario del continente americano,
- Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale; e che

b)

corrisponde a una delle seguenti designazioni: Codice NC

Designazione delle merci 4401.10

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in
forme simili

4401.21

Legno in piccole placche o in particelle:
- di conifere

4401.22

Legno in piccole placche o in particelle:
- non di conifere

ex 4401.30

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex 4403.20

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o
squadrato:
- non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di conifere 4403.91

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o
squadrato:
- non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:
- di quercia (Quercus spp.) 4403.99

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o
squadrato:
- non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:
- non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.) ex 4404.10

Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non
segati per il lungo:
- di conifere

Protezione dei vegetali 81

916.20

Codice NC

Designazione delle merci ex 4404.20

Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non
segati per il lungo:
- non di conifere

4406.10

Traversine di legno per strade ferrate o simili:
- non impregnate

ex 4407.10

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a
spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi,
assi, elementi di travi composte, assicelle:
- di conifere

ex 4407.91

Legnato segato o tagliato per il lungo, tranciato o
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture
a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare
travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:
- di quercia (Quercus spp.) ex 4407.99

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture
a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare
travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:
- non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.) ex 4415.10

Casse, gabbie e cilindri di legno ex 4415.20

Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico di legno ex 4416.00

Botti di legno, compreso il legname da bottaio,
di quercia (Quercus spp.) Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415.20)
formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite
per le «palette di carico-UIC» e portino il relativo marchio.

7.

a)

Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di
sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente
di torba.

b)

Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati
alla lettera a) oppure costituito interamente o parzialmente
di sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la
vitalità dei vegetali, originari:
di Cipro, di Malta e della Turchia,

della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, della

Agricoltura

82

916.20

Codice NC

Designazione delle merci Lettonia, della Lituania, della Moldavia, della Russia
e dell'Ucraina,

di Paesi extraeuropei ad eccezione dell'Algeria,
dell'Egitto, di Israele, della Libia del Marocco e della
Tunisia.

8.

Semi dei generi Triticum, Secale et X Triticosecale originari dell'Afghanistan, del Sudafrica, dell'India, dell'Irak, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America.

Sezione II
Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente
pericolosi per talune zone protette
Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci di cui alla sezione I.

3.

Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L. e Sorbus L. escluse le specie Sorbus intermedia (Ehrh.)
Pers..

4.

Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers..

Protezione dei vegetali 83

916.20

Allegato 634 (art. 8)

Certificato fitosanitario (modello) Il certificato esiste soltanto nella versione tedesca (vedi AS 2003 1877). 34

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

Agricoltura

84

916.20

Allegato 735 (art. 8)

Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) Il certificato esiste soltanto nella versione tedesca (vedi AS 2003 1878).

35

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

Protezione dei vegetali 85

916.20

Allegato 8

(art. 17, 21 e 22)

Passaporto delle piante Informazioni richieste: 1.

«Passaporto delle piante svizzero» 2.

«CH»

3.

Indicazione dell'organismo ufficiale responsabile o del suo codice 4.

Numero di registrazione della ditta 5.

Numero del passaporto delle piante 6.

Designazione botanica 7.

Quantità

8.

La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del
caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce può essere commercializzata 9.

La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del
caso, il numero della ditta originariamente registrata 10.

Il nome del Paese d'origine per le merci estere

Agricoltura

86

916.20

Allegato 9

(art. 3)

Alberi e arbusti forestali Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti: Designazione botanica Designazione italiana Conifere

Abies

abete

Larix

larice

Picea

abete rosso, peccia Pinus

pino

Pseudotsuga

abete di Douglas

Taxus

tasso

Latifoglie

Acer

acero

Alnus

alno, ontano

Betula

betulla

Carpinus

carpino

Castanea

castagno

Fagus

faggio

Fraxinus

frassino

Ostrya

carpino nero

Populus

pioppo

Quercus

quercia

Robinia

robinia

Salix

salice

Sorbus

sorbo

Tilia

tiglio

Ulmus

olmo

I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempreché siano piantati nella foresta: Designazione botanica Designazione italiana Juglans regia

noce reale

Juglans nigra noce nero

Prunus

ciliegio