01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2020 - 31.08.2023
01.06.2018 - 31.12.2019
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT) del 18 marzo 2016 (Stato 1° giugno 2018) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20142, decreta: Sezioni 1 a 10: ...

Art. 1

e 303 Sezione 11: Compiti della Confederazione e dei Cantoni

Art. 31

Confederazione 1 La Confederazione gestisce: a. un servizio nazionale di registrazione dei tumori; b. un registro dei tumori pediatrici; c. un servizio di pseudonimizzazione.

2

Il servizio di pseudonimizzazione è indipendente sul piano amministrativo e organizzativo dal servizio nazionale di registrazione dei tumori, dai registri cantonali dei tumori, dal registro dei tumori pediatrici e dall'UST.

3

Il servizio nazionale di registrazione dei tumori e il registro dei tumori pediatrici si informano a vicenda sugli strumenti e sui documenti che mettono a disposizione secondo gli articoli 17 e 21 capoverso 1 lettera g e li coordinano.

4

L'Ufficio centrale di compensazione consente ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici l'accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per il confronto di cui all'articolo 9 capoverso 3.

RU 2018 2005 1 RS

101

2 FF

2014 7529

3 Entano

in

vigore il 1° gen. 2020.

818.33

Lotta contro le malattie 2

818.33


Art. 32


4



Art. 33

Delega di compiti

1

Il Consiglio federale può delegare i compiti di cui agli articoli 12 capoverso 3, 1421 e 23 capoversi 1 e 2 a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

Esercita la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate.

2

I soggetti incaricati hanno diritto a un'indennità. Quest'ultima può essere corrisposta a titolo forfettario.


Art. 34


5

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 35

e 366

Art. 38

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore Data dell'entrata in vigore7: 1° gennaio 2020 Art. 31 e 33: 1° giugno 2018 4 Entra

in

vigore

il 1° gen. 2020.

5 Entra

in

vigore

il 1° gen. 2020.

6 Entrano

in

vigore il 1° gen. 2020.

7

DCF del 11 apr. 2018.