03.05.2013 - * / In vigore
02.07.2009 - 02.05.2013
13.12.2007 - 01.07.2009
23.06.2006 - 12.12.2007
01.01.2006 - 22.06.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

24.01.2003 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Traduzione1

Convenzione

sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) Conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973 Approvata dall'Assemblea federale il 29 novembre 19762 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 aprile 1977 Entrato in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1977 (Stato 27 giugno 2007) Preambolo

Gli Stati contraenti, Animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra gli Stati europei nel campo
della protezione delle invenzioni, Desiderosi che una tale protezione possa essere ottenuta in questi Stati mediante una procedura unica di concessione dei brevetti e mediante l'istituzione di talune regole uniformi applicabili ai brevetti in tal modo concessi, Desiderosi, a tale scopo, di concludere una convenzione che istituisca una Organizzazione europea dei brevetti e costituisca un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18833 per la protezione della proprietà industriale, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 19674, come pure un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45 paragrafo 1 del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 19705, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Parte prima

Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1

Diritto europeo per la concessione di brevetti Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.

RU 1977 1711; 1976 II 1 1

I testi originali francese e tedesco sono pubblicati sotto lo stesso numero nell ediz. franc. e ted. della presente Raccolta.

2

Art. 1 n. 3 del DF del 29 nov. 1976 (RU 1977 1709).

3

[RU 7 517, 16 365] 4

RS 0.232.04

5

RS 0.232.141.1 0.232.142.2

Proprietà industriale 2

0.232.142.2


Art. 2

Brevetto europeo

(1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.

(2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.


Art. 3

Portata territoriale

La concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti.


Art. 4

Organizzazione europea dei brevetti (1) Una organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso «Organizzazione», è istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell'autonomia amministrativa e finanziaria.

(2) Gli organi dell'Organizzazione sono: a) l'Ufficio europeo dei brevetti; b) il Consiglio d'amministrazione.

(3) L'Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei. Questo compito è assolto dall'Ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

Capitolo II

L'Organizzazione europea dei brevetti

Art. 5

Statuto giuridico

(1) L'Organizzazione possiede la personalità giuridica.

(2) In ciascuno degli Stati contraenti, l'Organizzazione possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

(3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l'Organizzazione.


Art. 6

Sede (1) L'Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti è stabilito a Monaco. Esso possiede una succursale all'Aia.

Convenzione sul brevetto europeo 3

0.232.142.2


Art. 7

Agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti Se necessario, con decisione del Consiglio d'amministrazione, possono essere istituite agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprietà industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell'organizzazione interessata.


Art. 8

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato alla presente convenzione6 definisce le condizioni nelle quali l'Organizzazione, i membri del Consiglio d'amministrazione, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nonché le altre persone citate nel protocollo e partecipanti alle attività dell'Organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento della loro missione.


Art. 9

Responsabilità (1) La responsabilità contrattuale dell'Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in oggetto.

(2) La responsabilità extracontrattuale dell'Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nell'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla succursale dell'Aia o da un'agenzia, ovvero da agenti dipendenti dalla succursale o da questa agenzia, è applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale è situata la succursale o l'agenzia.

(3) La responsabilità personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti verso l'Organizzazione è disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile.

(4) Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali: a) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, salvo che il contratto concluso tra le parti non indichi la giurisdizione di un altro Stato;

b) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 2, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, oppure i tribunali competenti dello Stato nel quale è situata la succursale o l'agenzia.

6

Questo Prot. è pubblicato sotto il numero RS 0.192.110.923.2.

Proprietà industriale 4

0.232.142.2

Capitolo III L'Ufficio europeo dei brevetti

Art. 10

Direzione

(1) La direzione dell'Ufficio europeo dei brevetti è assunta dal Presidente, che è responsabile dell'attività dell'Ufficio davanti il Consiglio d'amministrazione.

(2) A tale scopo, il Presidente ha in particolare le competenze seguenti: a) prende tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, comprese l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni destinate al pubblico; b) determina, qualora la presente convenzione non contenga disposizioni in merito, le formalità che devono essere adempiute rispettivamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la succursale dell'Aia;

c) può sottoporre al Consiglio d'amministrazione proposte di modificazione della presente convenzione, come pure progetti di norme d'attuazione o di decisioni che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione; d) prepara ed esegue il bilancio preventivo ed eventuali bilanci rettificati o suppletivi;

e) sottopone ogni anno un rapporto di attività al Consiglio d'amministrazione; f) esercita l'autorità gerarchica sul personale; g) fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, nomina gli agenti e decide in merito alla loro promozione; h) esercita il potere disciplinare sugli agenti non contemplati dall'articolo 11 e può proporre al Consiglio d'amministrazione sanzioni disciplinari nei riguardi degli agenti di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3; i)

egli può delegare i suoi poteri.

(3) Il Presidente è assistito da Vicepresidenti. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, uno dei Vicepresidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d'amministrazione.


Art. 11

Nomina del personale superiore (1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d'amministrazione.

(2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente.

(3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione abrogata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Convenzione sul brevetto europeo 5

0.232.142.2

(4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.


Art. 12

Doveri d'ufficio

Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare né utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.


Art. 13

Controversie tra l'Organizzazione e gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti (1) Gli agenti o gli ex agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro per le controversie che li oppongono all'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente allo statuto di detto Tribunale e entro i limiti e le condizioni fissati nello statuto dei funzionari o nel regolamento relativo alle pensioni o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.

(2) Un ricorso è ricevibile soltanto se l'interessato ha esaurito tutte le possibilità di ricorso offerte dallo statuto dei funzionari, dal regolamento relativo alle pensioni o dal regime applicabile agli altri agenti.


Art. 14

Lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti (1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il francese, l'inglese e il tedesco. Le domande di brevetto europeo vanno depositate in una di queste tre lingue.

(2) Nondimeno, le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal francese, dall'inglese o dal tedesco, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero possono depositare domande di brevetto europeo in una lingua ufficiale di questo Stato. Tuttavia, una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere presentata entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione7; durante tutta la procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, questa traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda.

(3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata depositata o quella nella quale questa domanda è stata tradotta, nel caso di cui al paragrafo 2, deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento d'esecuzione, in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti relativi a questa domanda o al brevetto concesso in base a questa domanda.

(4) Le persone di cui al paragrafo 2 possono anche presentare, in una lingua ufficiale dello Stato contraente in questione, documenti che devono essere presentati entro un termine stabilito. Tuttavia, esse sono tenute a presentare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento d'esecuzione; 7

RS 0.232.142.21

Proprietà industriale 6

0.232.142.2

esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. (5) Se un documento che non fa parte della documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o se una traduzione che la presente convenzione esige non è presentata entro il termine prescritto, il documento è considerato come non ricevuto.

(6) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura.

(7) I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura; essi contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle due altre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(8) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti: a) il Bollettino europeo dei brevetti; b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(9) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono apportate nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio, fa fede l'iscrizione nella lingua della procedura.


Art. 15

Organi incaricati delle procedure Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono istituite presso l'Ufficio europeo dei brevetti: a) una sezione di deposito; b) divisioni di ricerca; c) divisioni di esame; d) divisioni d'opposizione;

e) una divisione giuridica; f) commissioni di

ricorso;

g) una Commissione allargata di ricorso.


Art. 16

Sezione di deposito

La sezione di deposito fa parte della succursale dell'Aia. Essa è competente a esaminare la domanda di brevetto europeo al momento del deposito e, per quanto riguarda talune irregolarità, fino al momento della presentazione della richiesta di esame o fino a che il richiedente abbia dichiarato, conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, che mantiene la sua domanda. Essa è inoltre incaricata di pubblicare la domanda di brevetto europeo e il rapporto di ricerca europea.


Art. 17

Divisioni di ricerca

Le divisioni di ricerca fanno parte della succursale dell'Aia. Esse sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.

Convenzione sul brevetto europeo 7

0.232.142.2


Art. 18

Divisioni di esame

(1) Le divisioni di esame sono competenti a esaminare le domande di brevetto europeo a decorrere dal momento in cui cessa la competenza della sezione di deposito.

(2) Una divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia, l'istruzione della domanda è, di regola, affidata ad uno degli esaminatori della divisione.

La procedura orale è di competenza della divisione di esame stessa. Se questa divisione di esame ritiene che la natura della decisione lo esige, essa viene completata da un esaminatore giurista. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della divisione di esame.


Art. 19

Divisioni di opposizione (1) Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei.

(2) Una divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, di cui almeno due non devono aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto contro il quale l'opposizione è diretta. Un esaminatore che abbia partecipato alla procedura di concessione del brevetto europeo non può assumere la presidenza. La divisione di opposizione può affidare a uno dei suoi membri il compito di istruire l'opposizione. La procedura orale è di competenza della divisione di opposizione.

Se, a suo parere, la natura della decisione lo esige, la divisione di opposizione viene completata da un esaminatore giurista che non deve aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della divisione di opposizione.


Art. 20

Divisione giuridica

(1) La divisione giuridica è competente a decidere in merito alle menzioni da trascrivere nel Registro europeo dei brevetti come pure alle iscrizioni nella e alle radiazioni dalla lista dei mandatari abilitati.

(2) Le decisioni della divisione giuridica sono prese da un membro giurista.


Art. 21

Commissioni di

ricorso

(1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica.

(2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi.

(3) In caso di ricorso contro una decisione di una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di: a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o la concessione di un brevetto europeo ed è stata presa da una divisione di esame comprendente meno di quattro membri

Proprietà industriale 8

0.232.142.2

b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione è stata presa da una divisione di esame composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga; c) tre membri giuristi negli altri casi.

(4) In caso di ricorso contro una decisione di una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di: a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta di tre membri; b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga.


Art. 22

Commissione allargata di ricorso (1) La Commissione allargata di ricorso è competente a: a) deliberare sulle questioni di diritto presentatele dalle commissioni di ricorso; b) dare pareri sulle questioni di diritto presentate dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti nelle condizioni previste dall'articolo 112.

(2) Per deliberare o dare pareri, la Commissione allargata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. La presidenza è assunta da uno dei membri giuristi.


Art. 23

Indipendenza dei membri delle commissioni (1) I membri della Commissione allargata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante questo periodo essi non possono essere sospesi dalle loro funzioni, tranne per gravi motivi e se il Consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione allargata di ricorso, prende una decisione in tal senso.

(2) I membri delle commissioni non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisione di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica.

(3) Nelle loro decisioni i membri delle commissioni non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione (4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso sono adottati conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione8. Essi devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.


Art. 24

Esclusione e ricusazione (1) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse 8

RS 0.232.142.21

Convenzione sul brevetto europeo 9

0.232.142.2

personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti ovvero se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso.

(2) Se per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro di una commissione di ricorso o della Commissione allargata di ricorso ritiene di non poter partecipare alla discussione di una causa, ne avverte la commissione.

(3) I membri di una commissione di ricorso o della Commissione allargata di ricorso possono essere ricusati da una qualsiasi delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se sussiste per essi un sospetto di parzialità. La ricusazione è irricevibile se la parte in causa è intervenuta nella procedura con richiesta o pareri, pur avendo avuto conoscenza dei motivi della ricusazione non può basarsi sulla nazionalità dei membri.

(4) Le commissioni di ricorso e la Commissione allargata di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro in causa. Ai fini della decisione, il membro ricusato è sostituito dal suo supplente.


Art. 25

Parere tecnico

Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dall'azione per contraffazione o di nullità, l'Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo in causa. Le divisioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri.

Capitolo IV

Il Consiglio d'amministrazione

Art. 26

Composizione (1) Il Consiglio d'amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al Consiglio d'amministrazione.

(2) I membri del Consiglio d'amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio stesso, da consulenti od esperti.


Art. 27

Presidenza (1) Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento. (2) Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dura tre anni. Questo mandato è rinnovabile.


Art. 28

Ufficio direttivo

(1) Il Consiglio d'amministrazione può istituire un Ufficio direttivo composto di cinque membri se gli Stati contraenti sono almeno otto.

Proprietà industriale 10

0.232.142.2

(2) Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione sono di diritto membri dell'Ufficio direttivo; gli altri tre membri sono eletti dal Consiglio d'amministrazione.

(3) Il mandato dei membri eletti dal Consiglio d'amministrazione dura tre anni.

Questo mandato non è rinnovabile.

(4) L'Ufficio direttivo assume l'esecuzione dei compiti che il Consiglio d'amministrazione gli affida ai sensi del regolamento interno.


Art. 29

Sessioni (1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

(2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.

(3) Il Consiglio d'amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.

(4) Il Consiglio d'amministrazione delibera su un ordine del giorno determinato, conformemente al regolamento interno.

(5) Ogni questione la cui iscrizione è richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio.


Art. 30

Partecipazione di osservatori (1) L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale è rappresentata alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle disposizioni di un accordo da concludere tra l'Organizzazione europea dei brevetti e l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

(2) Altre organizzazioni intergovernative, che sono incaricate dell'esecuzione di procedure internazionali nel campo dei brevetti e con le quali l'Organizzazione ha concluso un accordo, sono rappresentate alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle eventuali disposizioni contenute a tale proposito in detto accordo.

(3) Ogni altra organizzazione intergovernativa o internazionale non governativa che eserciti una attività concernente l'Organizzazione può essere invitata dal Consiglio d'amministrazione a farsi rappresentare alle sue sessioni quando siano in discussione questioni di comune interesse.


Art. 31

Lingue del Consiglio d'amministrazione (1) Le lingue usate nelle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco.

(2) I documenti sottoposti al Consiglio d'amministrazione e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.

Convenzione sul brevetto europeo 11

0.232.142.2


Art. 32

Personale, locali e materiale L'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del Consiglio d'amministrazione e dei comitati da esso istituiti il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l'adempimento della loro missione.


Art. 33

Competenza del Consiglio d'amministrazione in taluni casi particolari (1) Il Consiglio d'amministrazione è competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione: a) gli articoli della presente convenzione per quanto concerne la durata di un termine; questa disposizione è applicabile al termine di cui all'articolo 94 soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 95; b) le disposizioni del regolamento di esecuzione9.

(2) Il Consiglio d'amministrazione è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare: a) il regolamento finanziario; b) lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il loro trattamento economico come pure il genere dei vantaggi accessori e le regole per concederli; c) il regolamento relativo alle pensioni e agli aumenti delle medesime in ragione degli aumenti delle retribuzioni; d) il regolamento relativo alle tasse; e) il proprio regolamento interno.

(3) Nonostante le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione è competente a decidere, se l'esperienza lo giustifica, che per talune categorie di casi le divisioni di esame si compongono di un solo esaminatore tecnico. Questa decisione può essere revocata.

(4) Il Consiglio d'amministrazione è competente ad autorizzare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti a negoziare e, con il suo consenso, a concludere, a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti, degli accordi con Stati o organizzazioni intergovernative come pure con centri di documentazione istituiti in virtù di accordi conclusi con queste organizzazioni.


Art. 34

Diritto di

voto

(1) Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Consiglio d'amministrazione.

(2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto, salvo l'applicazione dell'articolo 36.

9

RS 0.232.142.21

Proprietà industriale 12

0.232.142.2


Art. 35

Voti (1) Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

(2) È necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, per decisioni che il Consiglio d'amministrazione è competente a prendere ai sensi degli articoli 7, 11 paragrafo 1, 33, 39 paragrafo 1, 40 paragrafi 2 e 4, 46, 87, 95, 134, 151 paragrafo 3, 154 paragrafo 2, 155 paragrafo 2, 156, 157 paragrafi 2 a 4, 160 paragrafo 1 seconda frase, 162, 163, 166, 167 e 172.

(3) L'astensione non è considerata voto.


Art. 36

Ponderazione dei voti (1) Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove ne risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'adozione del bilancio preventivo dell'Organizzazione e dei bilanci rettificati o suppletivi, ogni Stato contraente può esigere, dopo un primo scrutinio nel quale ciascuno Stato contraente dispone di un voto e qualunque sia il risultato di questo scrutinio, che si proceda immediatamente a un secondo scrutinio nel quale i voti sono ponderati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Il risultato di questo secondo scrutinio è decisivo.

(2) Il numero di voti di cui ciascuno Stato contraente dispone nel nuovo scrutinio è calcolato come segue: a) il numero corrispondente alla percentuale che risulta per ciascuno Stato contraente dal criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali previsto dall'articolo 40, paragrafi 3 e 4, è moltiplicato per il numero di Stati contraenti e diviso per cinque; b) il numero di voti così calcolato è arrotondato per eccesso; c) a questo numero di voti si aggiungono cinque voti supplementari; d) tuttavia, il numero di voti di uno Stato contraente non può essere superiore a trenta.

Capitolo V

Disposizioni finanziarie

Art. 37

Copertura delle

spese

Le spese dell'Organizzazione sono coperte: a) dalle risorse proprie dell'Organizzazione; b) dai versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei in questi Stati;

c) se necessario, da contributi finanziari eccezionali degli Stati contraenti; e d) eventualmente, dagli introiti previsti all'articolo 146.

Convenzione sul brevetto europeo 13

0.232.142.2


Art. 38

Risorse proprie dell'Organizzazione Le risorse proprie dell'Organizzazione sono costituite dal prodotto delle tasse previste nella presente convenzione come pure dalle altre entrate d'ogni genere.


Art. 39

Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei (1) Ogni Stato contraente versa all'Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in vigore di un brevetto europeo in questo Stato, una somma il cui importo corrisponde a una percentuale di detta tassa; la percentuale deve essere fissata dal Consiglio d'amministrazione, non può superare il 75% ed è uniforme per tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, se a detta percentuale corrisponde un importo inferiore ad un minimo uniforme fissato dal Consiglio d'amministrazione, lo Stato contraente versa questo minimo all'Organizzazione.

(2) Ogni Stato contraente comunica all'Organizzazione tutti gli elementi ritenuti necessari dal Consiglio d'amministrazione per determinare l'importo di questi versamenti.

(3) La data di scadenza dei versamenti è fissata dal Consiglio d'amministrazione.

(4) Se un versamento non è integralmente effettuato alla scadenza, lo Stato contraente deve pagare degli interessi sull'importo non versato.


Art. 40

Importo delle tasse e dei versamenti Contributi finanziari eccezionali (1) L'importo delle tasse di cui all'articolo 38 e la percentuale di cui all'articolo 39 devono essere determinati in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Organizzazione.

(2) Tuttavia, se l'Organizzazione è impossibilitata a realizzare l'equilibrio del bilancio nelle condizioni del paragrafo 1, gli Stati contraenti versano all'Organizzazione contributi finanziari eccezionali il cui importo è fissato dal Consiglio d'amministrazione per l'esercizio finanziario considerato.

(3) I contributi finanziari eccezionali sono determinati per ciascuno Stato contraente in base al numero di domande di brevetto depositate durante il penultimo anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente convenzione e secondo il seguente criterio di ripartizione: a) per metà, in proporzione al numero di domande di brevetto depositate nello Stato contraente considerato; b) per metà, in proporzione al numero di domande di brevetto depositate dalle persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di questo Stato in quello degli altri Stati contraenti che occupa il secondo posto nella graduatoria, in ordine decrescente, dei depositi effettuati da dette persone negli altri Stati contraenti. Tuttavia, le somme che dovrebbero essere versate come contributo dagli Stati in cui il numero delle domande depositate supera 25000 vengono totalizzate e nuovamente ripartite in proporzione al numero totale di domande di brevetto depositate in questi Stati.

Proprietà industriale 14

0.232.142.2

(4) Se l'importo del contributo di uno Stato contraente non può essere determinato alle condizioni del paragrafo 3, il Consiglio d'amministrazione fissa questo importo d'intesa con lo Stato interessato.

(5) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili ai contributi finanziari eccezionali.

(6) I contributi finanziari eccezionali sono rimborsati con un interesse il cui tasso è uniforme per tutti gli Stati contraenti. I rimborsi vengono effettuati qualora sia possibile prevedere adeguati stanziamenti in bilancio; l'importo previsto nel bilancio sarà suddiviso tra gli Stati contraenti secondo il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 3 e 4.

(7) I contributi finanziari eccezionali versati durante un determinato esercizio finanziario sono integralmente rimborsati prima di procedere al rimborso totale o parziale di contributi versati durante un esercizio finanziario successivo.


Art. 41

Anticipazioni (1) Su richiesta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione delle anticipazioni, in conto dai loro versamenti e contributi, per un importo fissato dal Consiglio d'amministrazione. Queste anticipazioni sono ripartite proporzionalmente alle somme dovute dagli Stati contraenti per l'esercizio in corso.

(2) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.


Art. 42

Bilancio (1) Tutte le entrate e spese dell'Organizzazione devono formare l'oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Ove occorra, possono essere stabiliti bilanci rettificati o suppletivi.

(2) Il bilancio delle entrate e delle spese deve essere equilibrato.

(3) Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata dal regolamento finanziario.


Art. 43

Autorizzazione delle

spese

(1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie del regolamento finanziario. (2) Alle condizioni determinate nel regolamento finanziario, gli stanziamenti che non sono stati utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, eccettuati quelli relativi alle spese per il personale, possono essere trasferiti all'esercizio finanziario successivo ma non oltre.

(3) Gli stanziamenti sono raggruppati in capitoli nei quali le spese sono ordinate secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi, se necessario, conformemente al regolamento finanziario.

Convenzione sul brevetto europeo 15

0.232.142.2


Art. 44

Stanziamenti per spese imprevedibili (1) Nel bilancio dell'Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili.

(2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall'Organizzazione soltanto previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.


Art. 45

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.


Art. 46

Preparazione e adozione del bilancio (1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti presenta il progetto di bilancio al Consiglio d'amministrazione non oltre la data fissata dal regolamento finanziario.

(2) Il bilancio, come pure i bilanci rettificati o suppletivi, sono adottati dal Consiglio d'amministrazione.


Art. 47

Bilancio provvisorio

(1) Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio d'amministrazione, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo in base ad altra suddivisione, secondo le modalità del regolamento finanziario, per un importo non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'esercizio precedente; tuttavia, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti potrà disporre al massimo di stanziamenti uguali a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.

(2) Sempreché siano rispettate le altre condizioni fissate nel paragrafo 1, il Consiglio d'amministrazione può autorizzare spese eccedenti il dodicesimo.

(3) Provvisoriamente i versamenti di cui all'articolo 37, lettera b) continueranno a essere effettuati nelle condizioni fissate dall'articolo 39 per l'esercizio finanziario che precede quello al quale si riferisce il progetto di bilancio.

(4) Gli Stati contraenti versano ogni mese, provvisoriamente e secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, tutti i contributi finanziari speciali necessari per assicurare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'articolo 39, paragrafo 4 è applicabile a questi contributi.


Art. 48

Esecuzione del

bilancio

(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esegue il bilancio come pure i bilanci rettificati o suppletivi sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati.

(2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può effettuare in seno al bilancio preventivo, entro i limiti e nelle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, storni di stanziamenti da un capitolo all'altro o da una suddivisione all'altra.

Proprietà industriale 16

0.232.142.2


Art. 49

Revisioni dei conti

(1) I conti della totalità delle entrate e delle spese del bilancio come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione sono esaminati da revisori dei conti che offrono piena garanzia d'indipendenza, nominati dal Consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni, che può essere prolungato o rinnovato.

(2) La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertare che l'amministrazione è sana. I revisori redigono un rapporto dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario.

(3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti sottopone ogni anno al Consiglio d'amministrazione i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione, insieme alla relazione dei revisori.

(4) Il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale come pure il rapporto dei revisori dei conti e dà atto al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'esecuzione del bilancio.


Art. 50

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario determina in particolare: a) le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio come pure alla resa e alla revisione dei conti; b) le modalità e la procedura secondo le quali i versamenti e contributi previsti nell'articolo 37 e le anticipazioni previste nell'articolo 41 devono essere messi a disposizione dell'Organizzazione dagli Stati contraenti; c) le norme concernenti la responsabilità degli ordinatori e contabili, e i corrispondenti provvedimenti di controllo;

d) i tassi d'interesse di cui agli articoli 39, 40 e 47; e) le modalità per il calcolo dei contributi da versare a norma dell'articolo 146; f) la composizione e i compiti di una commissione del bilancio e delle finanze che dovrebbe essere istituita dal Consiglio d'amministrazione.


Art. 51

Regolamento relativo alle tasse Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalità di riscossione.

Convenzione sul brevetto europeo 17

0.232.142.2

Parte seconda Diritto dei brevetti Capitolo I Brevettabilità

Art. 52

Invenzioni brevettabili

(1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

(2) Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: a) le scoperte come pure le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi, o per attività commerciali come pure i programmi di ordinatori; d) le presentazioni di informazioni.

(3) Le disposizioni del paragrafo 2 escludono la brevettabilità degli oggetti o delle attività in esse nominati solo tanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerne detti oggetti o attività, considerati come tali.

(4) Non sono considerate come invenzioni atte ad avere applicazione industriale, ai sensi del paragrafo 1, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.


Art. 53

Eccezioni alla brevettabilità Brevetti europei non vengono concessi per: a) le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che essa è vietata in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi da una disposizione legale o amministrativa;

b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.


Art. 54

Novità (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. (2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Proprietà industriale 18

0.232.142.2

(3) È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto europeo, quali sono state depositate, che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate, a norma dell'articolo 93, soltanto in questa data o più tardi.

(4) Il paragrafo 3 è applicabile soltanto se uno Stato contraente designato nella domanda successiva era designato anche nella domanda anteriore pubblicata.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1 a 4 non escludono la brevettabilità, per l'attuazione di uno dei metodi di cui all'articolo 52 paragrafo 4, di una sostanza o di una miscela di sostanze appartenente allo stato della tecnica, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.


Art. 55

Divulgazioni non opponibili (1) Per l'applicazione dell'articolo 54, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se essa non è avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto europeo e se essa risulta direttamente o indirettamente: a) da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa oppure

b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l'invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 192810 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972.

(2) Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lettera b), questo paragrafo è applicabile soltanto se il richiedente dichiara, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, che l'invenzione è stata effettivamente esposta e fornisce entro il termine e nelle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione11 un attestato che comprovi questa dichiarazione.


Art. 56

Attività inventiva

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.


Art. 57

Applicazione industriale

Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa l'agricoltura.

10

RS 0.945.11

11

RS 0.232.142.21

Convenzione sul brevetto europeo 19

0.232.142.2

Capitolo II

Persone abilitate a richiedere ed a ottenere un brevetto europeo - Designazione dell'inventore

Art. 58

Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo Ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa può richiedere un brevetto europeo.


Art. 59

Più richiedenti

Una domanda di brevetto europeo può anche essere depositata sia da conrichiedenti sia da più richiedenti che designano Stati contraenti diversi.


Art. 60

Diritto al brevetto europeo (1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato sul cui territorio l'impiegato svolge la sua attività principale; se lo Stato sul cui territorio si svolge l'attività principale non può essere determinato, il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio si trova l'azienda del datore di lavoro alla quale l'impiegato appartiene.

(2) Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito è più remota; tuttavia, questa disposizione è applicabile unicamente se la prima domanda è stata pubblicata a norma dell'articolo 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima domanda quale è stata pubblicata.

(3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente è considerato come persona abilitata ad esercitare il diritto al brevetto europeo.


Art. 61

Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata (1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto all'ottenimento del brevetto europeo ad una persona contemplata nell'articolo 60, paragrafo 1, diversa dal richiedente, e se il brevetto europeo non è ancora stato concesso, questa persona può, entro un termine di tre mesi dopo che la decisione è passata in giudicato, e per quanto concerne gli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo nei quali la decisione è stata presa o riconosciuta oppure deve essere riconosciuta a norma del protocollo relativo al riconoscimento, allegato alla presente convenzione12; a) proseguire per proprio conto, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda, 12

Questo Prot. è pubblicato sotto il numeroRS 0.232.142.22.

Proprietà industriale 20

0.232.142.2

b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione, oppure

c) domandare il rigetto della domanda.

(2) Le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, sono applicabili ad ogni nuova domanda depositata a norma delle disposizioni del paragrafo 1.

(3) Le procedure per l'applicazione del paragrafo 1, le disposizioni particolari applicabili alla nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma del paragrafo 1, come pure il termine per il pagamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione esigibili per questa nuova domanda sono stabiliti dal regolamento di esecuzione13.


Art. 62

Diritto dell'inventore di essere designato L'inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Capitolo III Effetti del brevetto europeo e della domanda di brevetto europeo

Art. 63


14

Durata del brevetto europeo (1) La durata del brevetto europeo è di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

(2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo alla stessa stregua di quella dei brevetti nazionali in caso di guerra o crisi similare di questo Stato.


Art. 64

Diritti conferiti dal brevetto europeo (1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato. (2) Se l'oggetto del brevetto europeo è un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento.

(3) Ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.

13

RS 0.232.142.21 14

Vedi anche l'art. 1 dell'atto di revisione del 17 dic. 1991 (RS 0.232.142.201).

Convenzione sul brevetto europeo 21

0.232.142.2


Art. 65

Traduzione del fascicolo del brevetto europeo (1) Ogni Stato contraente può prescrivere che, qualora il testo in cui l'Ufficio europeo dei brevetti intenda concedere un brevetto europeo per questo Stato o mantenere per detto Stato un brevetto europeo in forma modificata non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare al servizio centrale della proprietà industriale una traduzione di questo testo in una di queste lingue ufficiali, a sua scelta, oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione del brevetto europeo o di mantenimento del brevetto europeo modificato, a meno che lo Stato considerato non conceda un termine più lungo.15 (2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 può prescrivere che il richiedente o il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da questo Stato, interamente o in parte le spese di pubblicazione della traduzione.

(3) Ogni Stato contraente può prescrivere che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto è considerato senza effetto sin dall'origine in questo Stato.


Art. 66

Valore di deposito nazionale del deposito europeo La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito è stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo.


Art. 67

Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione (1) A decorrere dalla sua pubblicazione a norma dell'articolo 93, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto quale è stata pubblicata, la protezione prevista all'articolo 64.

(2) Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisce la protezione prevista all'articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato connette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Comunque, ogni Stato contraente deve perlomeno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente può esigere una indennità ragionevole, stabilita secondo le circostanze, dalle persone che hanno utilizzato, in questo Stato contraente, l'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, nelle 15

Nuovo testo del secondo per. giusta la Ris. del 13 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4187).

Proprietà industriale 22

0.232.142.2

condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilità se si trattasse di una contraffazione di un brevetto nazionale. (3) Ogni Stato contraente che non ha come lingua ufficiale la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo può disporre che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 è conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di questo Stato, a scelta del richiedente oppure, se lo Stato in questione ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua: a) è stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale, oppure

b) è stata comunicata alla persona che utilizza, in detto Stato, l'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo.

(4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati come nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo è stata ritirata, o è considerata come ritirata, o è stata respinta in virtù di una decisione passata in giudicato. Ciò vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o è considerata ritirata.


Art. 68

Effetti della revoca del brevetto europeo La domanda di brevetto europeo come pure il brevetto europeo che ne è risultato sono considerati come non aver avuto sin dall'origine, in tutto o in parte, gli effetti di cui agli articoli 64 e 66, secondo che il brevetto sia stato revocato totalmente o parzialmente in una procedura di opposizione.


Art. 69


16

Limiti della protezione (1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dal tenore delle rivendicazioni.

Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

(2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni presentate da ultimo contenute nella pubblicazione di cui all'articolo 93. Tuttavia, il brevetto europeo quale è stato concesso o modificato in una procedura di opposizione determina retroattivamente questa protezione sempreché essa non sia estesa.


Art. 70

Testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo che fa fede (1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti.

16

Vedi anche il Prot. interpretativo del presente art. (RS 0.232.142.25).

Convenzione sul brevetto europeo 23

0.232.142.2

(2) Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, il testo depositato inizialmente è preso in considerazione per determinare, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, se l'oggetto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo non è stato esteso oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.

(3) Ogni Stato contraente può disporre che una traduzione in una lingua ufficiale di questo Stato, come prescritta nella presente convenzione, venga considerata in questo Stato come testo che fa fede, salvo nei casi di azione di nullità, se la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita da detta domanda o da detto brevetto nella lingua della procedura.

(4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione secondo il paragrafo 3, a) deve permettere al richiedente o al titolare del brevetto europeo di presentare una traduzione riveduta della domanda o del brevetto. Questa traduzione riveduta non ha effetto giuridico finché non siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2 e dell'articolo 67, paragrafo 3; b) può disporre che chiunque, in questo Stato, abbia in buona fede incominciato a utilizzare un'invenzione o fatto preparativi effettivi e seri a tale scopo, senza che questa utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale, può, a decorrere dal momento in cui la traduzione riveduta ha effetto giuridico, continuare a utilizzare a titolo gratuito l'invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.

Capitolo IV

Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

Art. 71

Trasferimento e costituzione di diritti La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati.


Art. 72

Cessione La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.


Art. 73

Licenza contrattuale

Una domanda di brevetto europeo può essere, interamente o in parte, oggetto di licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.

Proprietà industriale 24

0.232.142.2


Art. 74

Diritto applicabile

Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà è soggetta, in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale.

Parte terza

La domanda di brevetto europeo Capitolo I Deposito della domanda di brevetto europeo e condizioni che essa deve soddisfare


Art. 75

Deposito della domanda di brevetto europeo (1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata: a) presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua succursale dell'Aia, oppure

b) presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, se la legislazione di questo Stato lo consente. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente: a) disciplinano le invenzioni che, a causa del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza autorizzazione preventiva delle autorità competenti di detto Stato, oppure b) prescrivono che ogni domanda di brevetto deve dapprima essere depositata presso un'autorità nazionale o fanno dipendere il deposito diretto presso un'altra autorità da un'autorizzazione preventiva.

(3) Uno Stato contraente non può prescrivere né autorizzare il deposito di una domanda divisionale di brevetto europeo presso un'autorità contemplata al paragrafo 1, lettera b).


Art. 76

Domande divisionali europee (1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua succursale dell'Aia. Essa può essere depositata soltanto per degli elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata; nella misura in cui questa esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità.

Convenzione sul brevetto europeo 25

0.232.142.2

(2) Una domanda divisionale di brevetto europeo può designare soltanto Stati contraenti già designati nella domanda iniziale.

(3) La procedura per l'applicazione del paragrafo 1, le condizioni che una domanda divisionale deve soddisfare come pure il termine per il versamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione17.


Art. 77

Trasmissione delle domande di brevetto europeo (1) Il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente è tenuto a trasmettere all'Ufficio europeo dei brevetti nel termine più breve compatibile con l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla segretezza delle invenzioni nell'interesse dello Stato, le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti dello Stato.

(2) Gli Stati contraenti prendono tutti i provvedimenti utili affinché le domande di brevetto europeo il cui oggetto manifestamente non va tenuto segreto a norma della legislazione di cui al paragrafo 1, vengano trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti entro sei settimane a decorrere dal loro deposito.

(3) Le domande di brevetto europeo che necessitano un esame per determinare se vanno tenute segrete devono essere trasmesse in tempo utile affinché pervengano all'Ufficio europeo dei brevetti, entro un termine di quattro mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorità.

(4) Una domanda di brevetto europeo il cui oggetto è tenuto segreto non è trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti.

(5) Le domande di brevetto europeo che non pervengono all'Ufficio europea dei brevetti entro un termine di quattordici mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità, sono considerate ritirate. Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono rimborsate.


Art. 78

Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare (1) La domanda di brevetto europeo deve contenere: a) una richiesta di concessione di un brevetto europeo; b) una descrizione dell'invenzione; c) una o più rivendicazioni; d) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; e) un estratto.

(2) Per la domanda di brevetto europeo si devono pagare, entro un mese a decorrere dal deposito della domanda, la tassa di deposito e la tassa di ricerca.

(3) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione18.

17

RS 0.232.142.21

Proprietà industriale 26

0.232.142.2


Art. 79

Designazione degli Stati contraenti (1) Lo Stato contraente o gli Stati contraenti nel quale o nei quali si chiede che l'invenzione sia protetta devono essere designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo.

(2) La designazione di uno Stato contraente implica il pagamento della tassa di designazione. La tassa di designazione deve essere pagata entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui nel Bollettino europeo dei brevetti è stata menzionata la pubblicazione del rapporto di ricerca europea.19 (3) La designazione di uno Stato contraente può essere ritirata fino alla concessione del brevetto europeo. Il ritiro della designazione di tutti gli Stati contraenti equivale al ritiro della domanda di brevetto europeo. Le tasse di designazione non sono rimborsate.


Art. 80

Data di

deposito

La data di deposito della domanda di brevetto europeo è quella in cui la documentazione presentata dal richiedente contiene: a) una indicazione secondo la quale un brevetto europeo è richiesto; b) la designazione di almeno uno Stato contraente; c) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; d) una descrizione e una o più rivendicazioni in una delle lingue contemplate all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, anche se la descrizione e le rivendicazioni non sono conformi alle altre esigenze della presente convenzione.


Art. 81

Designazione dell'inventore

La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore.

Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.


Art. 82

Unità dell'invenzione

La domanda di brevetto europeo può concernere una sola invenzione ovvero più invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.


Art. 83

Esposto dell'invenzione

L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla.

18

RS 0.232.142.21 19 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. del 5 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 2007 3673).

Convenzione sul brevetto europeo 27

0.232.142.2


Art. 84

Rivendicazioni Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.


Art. 85

Estratto L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3.


Art. 86

Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo (1) Tasse annuali devono essere pagate all'Ufficio europeo dei brevetti, in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione20, per le domande di brevetto europeo. Queste tasse sono dovute per il terzo anno, computato a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti.

(2) Se il pagamento di una tassa annuale non è stato effettuato alla scadenza, questa tassa può ancora essere validamente pagata entro i sei mesi che seguono la scadenza pagando contemporaneamente una soprattassa.

(3) Se la tassa annuale e, eventualmente la soprattassa, non è stata pagata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata. L'Ufficio europeo dei brevetti è il solo organo abilitato a prendere questa decisione.

(4) L'obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l'anno in cui è pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.

Capitolo II

Priorità


Art. 87

Diritto di

priorità

(1) Chiunque ha regolarmente depositato, in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale21, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di certificato di utilità o di certificato d'inventore, o il suo avente causa, fruisce durante dodici mesi a decorrere dalla prima domanda di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione.

(2) È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale, è stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali, ivi compresa la presente convenzione.

20

RS 0.232.142.21 21

RS 0.232.01/.04

Proprietà industriale 28

0.232.142.2

(3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

(4) È considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorità, una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti né servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà allora più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

(5) Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicabili soltanto nella misura in cui, secondo una comunicazione pubblica del Consiglio d'amministrazione, questo Stato, in virtù di accordi bilaterali o plurilaterali, concede in base a un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti, come pure in base a un primo deposito effettuato in o per ciascuno Stato contraente, un diritto di priorità assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.


Art. 88

Rivendicazione di

priorità

(1) Il richiedente un brevetto europeo che vuole prevalersi della priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità, una copia della domanda anteriore e, se la lingua di questa domanda non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, una traduzione della domanda anteriore in una di queste lingue ufficiali. La procedura per l'applicazione di queste disposizioni è prescritta dal regolamento di esecuzione22. (2) Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto europeo anche se esse provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. In caso di priorità multiple, i termini che hanno inizio con la data di priorità incominciano a decorrere dalla data della priorità più remota.

(3) Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata.

(4) Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento della priorità, che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi.

22

RS 0.232.142.21

Convenzione sul brevetto europeo 29

0.232.142.2


Art. 89

Effetti del diritto di priorità Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 60, paragrafo 2.

Parte quarta Procedura fino alla concessione

Art. 90

Esame del

deposito

(1) La sezione di deposito esamina: a) se la domanda di brevetto europeo soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito; b) se le tasse di deposito e di ricerca sono pagate in tempo utile, e c) se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda di brevetto europeo nella lingua della procedura è stata presentata in tempo utile.

(2) Se una data di deposito non può essere riconosciuta, la sezione di deposito invita il richiedente a rimediare, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione23 , alle irregolarità costatate. Se il richiedente non rimedia in tempo utile a queste irregolarità, la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo.

(3) Se le tasse di deposito e di ricerca non sono state pagate in tempo utile o se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda nella lingua della procedura non è stata presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.


Art. 91

Esame della domanda di brevetto europeo riguardo a talune irregolarità (1) Se una data di deposito è stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo e se la domanda non è considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la sezione di deposito esamina: a) se sono soddisfatte le esigenze dell'articolo 133, paragrafo 2; b) se la domanda soddisfa le condizioni formali previste dal regolamento di esecuzione24 per l'applicazione della presente disposizione;

c) se l'estratto è stato presentato; d) se la richiesta di concessione del brevetto europeo soddisfa, per quanto concerne il suo contenuto, le disposizioni imperative del regolamento di 23

RS 0.232.142.21 24

RS 0.232.142.21

Proprietà industriale 30

0.232.142.2

esecuzione e, se del caso, sono state soddisfatte le esigenze della presente convenzione relative alla rivendicazione di priorità; e) se le tasse di designazione sono state pagate; f) se la designazione dell'inventore è stata fatta in conformità all'articolo 81; g) se i disegni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera d) sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda.

(2) Se constata l'esistenza d'irregolarità alle quali si può rimediare, la sezione di deposito dà al richiedente, in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la possibilità di rimediare a queste irregolarità.

(3) Se il richiedente non rimedia, in conformità alle disposizioni del regolamento d'esecuzione, alle irregolarità costatate durante l'esame in relazione al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), la domanda di brevetto europeo è respinta; se le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d) concernono il diritto di priorità, la loro inosservanza implica la perdita di questo diritto per la domanda.

(4) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), la tassa di designazione per uno Stato designato non è stata pagata in tempo utile, questa designazione è considerata ritirata.

(5) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera f), il richiedente non ha rimediato alla mancanza della designazione dell'inventore in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione, salve le eccezioni da esso previste, entro un termine di sedici mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo di priorità, la domanda di brevetto è considerata ritirata.

(6) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera g), i disegni non sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda e se non sono stati presi provvedimenti secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per rimediare a questa situazione, la data di deposito della domanda sarà quella alla quale i disegni sono stati presentati oppure i riferimenti ai disegni saranno considerati come soppressi, a scelta del richiedente, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.


Art. 92

Redazione del rapporto di ricerca europea (1) Se una data di deposito è stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo, e se la domanda non è considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la divisione di ricerche redige il rapporto di ricerca europea nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione25, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e, se del caso, dei disegni esistenti.

(2) Subito dopo la sua redazione, il rapporto di ricerca europea è trasmesso al richiedente assieme alle copie di tutti i documenti citati.

25

RS 0.232.142.21

Convenzione sul brevetto europeo 31

0.232.142.2


Art. 93

Pubblicazione della domanda di brevetto europeo (1) La domanda di brevetto europeo è pubblicata il più presto possibile dopo la scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di questa priorità. Tuttavia, su domanda del richiedente, essa può essere pubblicata prima della scadenza di questo termine. Questa pubblicazione e quella del fascicolo del brevetto europeo sono effettuate contemporaneamente allorché la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo ha preso effetto prima della scadenza di detto termine.

(2) Questa pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, ove occorra, i disegni, ognuno di questi documenti quale è stato depositato, come pure il rapporto di ricerca europea e l'estratto, se questi ultimi documenti sono disponibili prima che siano terminati i preparativi tecnici per la pubblicazione. Se il rapporto di ricerca europea e l'estratto non sono stati pubblicati assieme alla domanda, essi saranno pubblicati separatamente.


Art. 94

Richiesta di esame

(1) Su richiesta presentata per iscritto, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione.

(2) La richiesta di esame può essere formulata dal richiedente entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea. La richiesta è considerata come formulata soltanto se la tassa di esame è stata pagata. Essa non può essere ritirata.

(3) Se la richiesta non è formulata prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.


Art. 95

Proroga del termine di presentazione della richiesta di esame (1) Il Consiglio d'amministrazione può prorogare il termine di presentazione della richiesta di esame se è accertato che le domande di brevetto europeo non possono essere istruite in tempo utile. (2) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso può decidere che i terzi saranno abilitati a presentare la richiesta di esame. In tal caso, esso inserisce nel regolamento di esecuzione26 i le disposizioni appropriate.

(3) Ogni decisione del Consiglio d'amministrazione relativa alla proroga del termine concerne soltanto le domande di brevetto europeo depositate dopo la pubblicazione di questa decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(4) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso è tenuto a prendere provvedimenti per ristabilire il più rapidamente possibile il termine iniziale.

26

RS 0.232.142.21

Proprietà industriale 32

0.232.142.2


Art. 96

Esame della domanda di brevetto europeo (1) Se il richiedente di un brevetto europeo ha presentato la richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca europeo gli sia stato trasmesso, l'Ufficio europeo dei brevetti lo invita dopo la trasmissione del rapporto, a dichiarare, entro il termine che esso gli assegna, se mantiene la sua domanda di brevetto europeo.

(2) Se dall'esame risulta che la domanda di brevetto europeo o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della convenzione, la divisione di esame invita il richiedente, nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione27 e ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue deduzioni entro il termine che essa gli assegna.

(3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera agli inviti che gli sono stati indirizzati a norma dei paragrafi 1 e 2, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.


Art. 97

Rigetto della domanda o concessione del brevetto (1) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che questa domanda o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che non siano previste dalla convenzione sanzioni diverse dal rigetto.

(2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di concedere il brevetto europeo per gli Stati designati a condizione che: a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione28, l'accordo del richiedente sul testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo;

b) siano state pagate le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione;

c) siano state pagate le tasse annuali e, eventualmente, le soprattasse già esigibili.

(3) Qualora le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto non siano state pagate in tempo utile, la domanda è considerata ritirata.

(4) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo prende effetto soltanto dal giorno della pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di questa concessione. Questa menzione è pubblicata al più presto due mesi dopo l'inizio del termine di cui al paragrafo (2) lettera b).29 (5) Il regolamento di esecuzione può disporre che il richiedente dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni che appaiono nel testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo, nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio 27

RS 0.232.142.21 28

RS 0.232.142.21 29 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. del 27 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2007 3674).

Convenzione sul brevetto europeo 33

0.232.142.2

europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. In questo caso, il termine di cui al paragrafo (4) non può essere inferiore a tre mesi. Se la traduzione non è presentata in tempo utile, la domanda e considerata ritirata.30 (6) Su domanda del richiedente, la menzione della concessione del brevetto europeo sarà pubblicata prima del termine previsto nel paragrafo 4 o 5. La domanda può essere formulata solo se saranno adempiute le esigenze di cui ai paragrafi 2 e 5.31

Art. 98

Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica contemporaneamente la menzione della concessione del brevetto europeo e il fascicolo del brevetto europeo contenente la descrizione, le rivendicazioni e se del caso, i disegni.

Parte quinta Procedura d'opposizione

Art. 99

Opposizione (1) Entro un termine di nove mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, chiunque può fare opposizione al brevetto europeo concesso, presso l'Ufficio europeo dei brevetti. L'opposizione deve essere proposta per iscritto e essere motivata. Essa è considerata proposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

(2) L'opposizione al brevetto europeo concerne questo brevetto in tutti gli Stati contraenti nel quale esso produce i suoi effetti.

(3) L'opposizione può essere proposta anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.

(4) I terzi che hanno fatto opposizione sono parte, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione.

(5) Se una persona fornisce la prova che, in uno Stato contraente, essa è iscritta nel registro dei brevetti, a norma di una decisione passata in giudicato, in luogo e vece del precedente titolare, essa viene, su richiesta, sostituita a quest'ultimo per questo Stato. Nonostante le disposizioni dell'articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i suoi diritti non sono considerati come comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.


Art. 100

Cause d'opposizione

L'opposizione può essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali: a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57;

30 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. del 27 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2007 3674).

31

Introdotto dalla Dec. del 20 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 793).

Proprietà industriale 34

0.232.142.2

b) l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del libretto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata.


Art. 101

Esame dell'opposizione

(1) Se l'opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina se i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo.

(2) Nel corso dell'esame dell'opposizione, che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione32, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare entro un termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.


Art. 102

Revoca o mantenimento del brevetto europeo (1) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo, essa revoca il brevetto.

(2) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi d'opposizione di cui all'articolo 100 non si oppongano al mantenimento del brevetto europeo senza modifiche, essa respinge l'opposizione.

(3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto europeo nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto così modificato, a condizione che: a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione33 , l'accordo del titolare del brevetto sul testo in cui la divisione di opposizione intende mantenere il brevetto, e che

b) sia stata pagata, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto.

(4) Qualora la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto europeo non sia stata pagata in tempo utile, il brevetto è revocato.

32

RS 0.232.142.21 33

RS 0.232.142.21

Convenzione sul brevetto europeo 35

0.232.142.2

(5) Il regolamento di esecuzione può prevedere che il titolare del brevetto europeo dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diversi da quella della procedura. Qualora la traduzione non sia presentata in tempo utile, il brevetto è revocato.


Art. 103

Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo Se il brevetto europeo è stato modificato ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente la menzione della decisione concernente l'opposizione ed un nuovo fascicolo del brevetto europeo contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.


Art. 104

Spese (1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la camera di ricorso non decida, conformemente al regolamento di esecuzione34 e nella misura in cui l'equità lo esiga, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da una istruzione probatoria.

(2) Su richiesta di parte, il cancelliere della divisione di opposizione fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtù di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere può essere riveduto con decisione della divisione di opposizione su richiesta di parte presentata entro il termine stabilito nel regolamento di esecuzione.

(3) Ogni decisione definita dell'Ufficio europeo dei brevetti che fissa l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.


Art. 105

Intervento del contraffattore presunto (1) Se una opposizione al brevetto europeo è stata proposta, qualsiasi terzo che fornisca la prova che un'azione per contraffazione di questo brevetto gli è stata intentata può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione a condizione che presenti una dichiarazione d'intervento entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa. Questa disposizione si applica a qualsiasi terzo il quale provi che, ricevuta l'ingiunzione del titolare del brevetto di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un'azione per far costatare in via giudiziaria ch'egli non ha violato il brevetto.

34

RS 0.232.142.21

Proprietà industriale 36

0.232.142.2

(2) La dichiarazione d'intervento deve essere presentata per iscritto e motivata. Essa ha effetto soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Adempiuta questa formalità, l'intervento è assimilato ad una opposizione, salve le disposizioni del regolamento di esecuzione35.

Parte sesta

Procedura di ricorso

Art. 106

Decisioni contro le quali si può ricorrere (1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

(2) Un ricorso può essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche in caso di rinuncia al o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.

(3) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente.

(4) La ripartizione delle spese della procedura di opposizione non può essere l'unico oggetto di un ricorso.

(5) Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione può essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello fissato dal regolamento relativo alle tasse.


Art. 107

Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste.

Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.


Art. 108

Termine e forma

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, il ricorso deve essere motivato in una memoria presentata per iscritto.

35

RS 0.232.142.21

Convenzione sul brevetto europeo 37

0.232.142.2


Art. 109

Revisione pregiudiziale

(1) Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso è ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte.

(2) Se la rettifica della decisione non è fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria di motivazione, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronunciarsi sul merito.


Art. 110

Esame del

ricorso

(1) Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato.

(2) Nel corso dell'esame del ricorso che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione36, la commissione di ricorso invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

(3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo è considerata come ritirata, a meno che la decisione che forma l'oggetto del ricorso non sia stata presa dalla divisione giuridica.


Art. 111

Decisione sul ricorso (1) In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può, sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'affare a detto organo per nuova decisione.

(2) Se la commissione di ricorso rimanda l'affare per nuova decisione all'organo che ha emesso la decisione impugnata questo organo è vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata è stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame è del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.


Art. 112

Decisione o parere della Commissione allargata di ricorso (1) Per garantire l'applicazione uniforme del diritto ovvero se sorge una questione giuridica d'importanza fondamentale si presenta: a) la commissione di ricorso, sia d'ufficio, sia a richiesta di parte, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione allargata di ricorso quando ritiene necessaria una decisione a tal fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il suo rifiuto nella sua decisione finale; b) il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può sottoporre una questione di diritto alla Commissione allargata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni divergenti su questa questione.

36

RS 0.232.142.21

Proprietà industriale 38

0.232.142.2

(2) Nei casi di cui ai paragrafi 1, lettera a), le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione allargata di ricorso.

(3) La decisione della Commissione allargata di ricorso contemplata al paragrafo 1, lettera a), vincola la camera di ricorso per il ricorso pendente.

Parte settima Disposizioni comuni Capitolo I Disposizioni generali relative alla procedura

Art. 113

Base delle decisioni

(1) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo e prende decisioni al loro riguardo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.


Art. 114

Esame d'ufficio

(1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non è limitato né ai mezzi invocati né alle richieste presentate dalle parti.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.


Art. 115

Osservazioni dei terzi (1) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può presentare osservazioni contro la brevettabilità dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. (2) Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che ha facoltà di prendere posizione.


Art. 116

Procedura orale

(1) Si ricorre alla procedura orale sia d'ufficio quando l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una della parti della procedura. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti può respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano invariati.

Convenzione sul brevetto europeo 39

0.232.142.2

(2) Tuttavia, si ricorre ad una procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione la ritiene utile o quando essa intende respingere la domanda di brevetto europeo.

(3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame ed alla divisione giuridica non è pubblicata.

(4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblicata dinanzi alle commissioni di ricorso ed alla Commissione allargata di ricorso, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell'organo adito, qualora l'ammissione del pubblico potesse presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.


Art. 117

Istruzione (1) Nelle procedure davanti ad una divisione di esame, una divisione di opposizione, la divisione giuridica o una commissione di ricorso, sono ammissibili in particolare i seguenti mezzi di prova: a) l'audizione delle parti; b) la richiesta di informazioni; c) la produzione di documenti; d) l'audizione dei

testimoni;

e) la

perizia;

f) il

sopralluogo;

g) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento.

(2) La divisione di esame, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso possono affidare l'istruzione probatoria ad uno dei loro membri.

(3) L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene necessario che una parte, un testimonio od un esperto deponga oralmente, a) cita la persona considerata a comparire davanti ad esso, ovvero b) domanda, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, alle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona considerata risiede, di raccoglierne la deposizione.

(4) Una parte, un testimonio od un esperto citato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti può chiedergli di essere sentito dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede. Dopo aver ricevuto questa richiesta oppure, nel caso in cui allo scadere del termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti nella citazione, la persona considerata non ha dato seguito a detta citazione, l'Ufficio europeo dei brevetti può, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di raccogliere la deposizione della persona considerata.

Proprietà industriale 40

0.232.142.2

(5) Se una parte, un testimonio od un esperto ha deposto davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo può, se ritiene che sia opportuno raccogliere la deposizione sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante, chiedere alle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona considerata risiede, di sentire nuovamente questa persona in queste condizioni.

(6) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando chiede ad un'autorità giudiziaria competente di raccogliere una deposizione, può domandarle di raccoglierla sotto giuramento, o altra forma egualmente vincolante, e di autorizzare uno dei membri dell'organo interessato ad assistere all'audizione della parte, del testimonio o dell'esperto ed a interrogarlo, sia tramite detta autorità, sia direttamente.


Art. 118

Unicità della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come conrichiedenti o come comproprietari ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impregiudicata l'unicità della domanda e del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altrimenti.


Art. 119

Notifica L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni come pure ogni altra comunicazione che fa decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni della presente convenzione o prescritte dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Le notifiche possono essere fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.


Art. 120

Termini Il regolamento di esecuzione37 determina: a) il modo di computare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perché l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero a causa del mancato recapito della corrispondenza nella località in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione; b) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.

37

RS 0.232.142.21

Convenzione sul brevetto europeo 41

0.232.142.2


Art. 121

Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo (1) Quando la domanda di brevetto europeo deve essere o è respinta o è considerata ritirata per inosservanza di un termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti, l'effetto giuridico previsto non si produce o, se si è già prodotto, risulta annullato se il richiedente fa richiesta di prosecuzione della procedura relativa alla domanda.

(2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo è stata notificata, o a decorrere dalla data in cui la comunicazione che la domanda è considerata come ritirata è stata notificata. L'atto omesso deve essere compiuto entro detto termine. La richiesta è considerata presentata soltanto se la tassa di prosecuzione della procedura è stata pagata.

(3) L'organo competente a deliberare sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.


Art. 122

Restitutio in integrum (1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha come conseguenza diretta, a norma delle disposizioni della presente convenzione, il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una richiesta, il fatto che la domanda di brevetto è considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso.

(2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. In caso di mancato pagamento d'una tassa annuale, il termine previsto all'articolo 86, paragrafo 2, viene sottratto dal periodo di un anno.

(3) La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno.

Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di reintegrazione è stata pagata.

(4) L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta. (5) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini previsti al paragrafo 2 come pure a quelli di cui agli articoli 61 paragrafo 3, 76 paragrafo 3, 78 paragrafo 2, 79 paragrafo 2, 87 paragrafo 1 e 94 paragrafo 2.

(6) Chiunque, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare in uno Stato contraente designato o ha fatto dei preparativi effettivi e seri per utilizzare l'invenzione che forma l'oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare a utilizzare il titolo gratuito per seguire questa invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.

Proprietà industriale 42

0.232.142.2

(7) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro termini previsti in questa convenzione, che devono essere osservati nei riguardi delle autorità di questo Stato.


Art. 123

Modifiche (1) Le condizioni nelle quali è possibile modificare una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, sono previste dal regolamento di esecuzione38. In ogni caso, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.

(2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non può essere modificato in modo che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.

(3) Nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da estendere la protezione.


Art. 124

Indicazioni relative alle domande di brevetto nazionale (1) La divisione di esame o la commissione di ricorso può invitare il richiedente a indicare, entro un termine da essa assegnatogli, i paesi nei quali egli ha depositato domande di brevetto nazionale per tutta o per parte dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo, e a comunicare il numero di deposito di dette domande.

(2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.


Art. 125

Riferimento ai principi generali In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione, l'Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.


Art. 126

Cessazione degli obblighi finanziari (1) Il diritto dell'Organizzazione di esigere il pagamento di tasse a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti si estingue quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

(2) I diritti nei confronti dell'Organizzazione in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in più all'Ufficio europeo dei brevetti nel momento del pagamento delle tasse si estinguono quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto ha avuto origine.

(3) Il termine previsto al paragrafo 1 è interrotto da un invito a pagare la tassa e quello previsto al paragrafo 2 da una richiesta per iscritto tendente a far valere il 38

RS 0.232.142.21

Convenzione sul brevetto europeo 43

0.232.142.2

diritto. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale esso aveva incominciato a decorrere inizialmente, a meno che un'azione legale sia stata promossa per far valere un diritto; in tal caso, il termine scade al più presto un anno dopo la data alla quale la decisione è passata in giudicato.

Capitolo II

Informazione del pubblico e degli organi ufficiali

Art. 127

Registro europeo dei brevetti L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione è prescritta dalla presente convenzione. Nessuna iscrizione è fatta nel registro prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il registro è aperto alla consultazione pubblica.


Art. 128

Consultazione pubblica

(1) Gli inserti relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.

(2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente di un brevetto europeo si è prevalso della sua domanda nei suoi riguardi può consultare l'inserto già prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

(3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, chiunque può consultare l'inserto della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

(4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, gli inserti di questa domanda e del brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, salve le retribuzioni previste dal regolamento di esecuzione39.

(5) L'Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi e pubblicare le indicazioni seguenti: a) il numero della domanda di brevetto europeo; b) la data del deposito della domanda di brevetto europeo e, se la priorità di una domanda anteriore è stata rivendicata, la data, lo Stato e il numero della domanda anteriore; c) il nome del richiedente; d) il titolo

dell'invenzione;

e) gli Stati contraenti designati.

39

RS 0.232.142.21

Proprietà industriale 44

0.232.142.2


Art. 129

Pubblicazioni periodiche

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente: a) un Bollettino europeo dei brevetti, contenente le iscrizioni riportate nel Registro europeo dei brevetti e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione; b) una Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra informazione relativa alla presente convenzione ed alla sua pubblicazione.


Art. 130

Scambio di informazioni (1) L'Ufficio europeo dei brevetti e, salva l'applicazione delle disposizioni legislative e amministrative di cui all'articolo 75, paragrafo 2, i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente il deposito delle domande di brevetto europeo e di brevetto nazionale e lo svolgersi delle procedure relative a dette domande ed ai brevetti concessi in base alle medesime.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e, a) i servizi centrali della proprietà industriale di Stati che non fanno parte della presente convenzione; b) le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti; c) ogni altra organizzazione.

(3) Le comunicazioni di informazioni fatte conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a) e b), non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128. Il Consiglio d'amministrazione può decidere che le comunicazioni fatte conformemente al paragrafo 2, lettera c), non sono soggette a dette restrizioni, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegni a considerare le informazioni riservate sino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.


Art. 131

Cooperazione amministrativa e giudiziaria (1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicando informazioni o autorizzando la consultazione di inserti. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprietà industriale a consultare inserti, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 128.

(2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorità degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, a istruzioni o ad altri atti giudiziali.

Convenzione sul brevetto europeo 45

0.232.142.2


Art. 132

Scambio di pubblicazioni (1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti può concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.

Capitolo III Rappresentanza

Art. 133

Principi generali relativi alla rappresentanza (1) Salvo le disposizioni del paragrafo 2, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione.

(2) Le persone fisiche e giuridiche che non hanno né domicilio né sede sul territorio di uno degli Stati contraenti devono essere rappresentati da un mandatario abilitato ad agire tramite il medesimo in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di brevetto europeo; altre eccezioni possono essere previste dal regolamento di esecuzione40.

(3) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, tramite un loro impiegato che non ha bisogno di essere un mandatario abilitato, ma deve possedere una procura conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione può prevedere se e a quali condizioni l'impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti ed aventi legami economici con essa. (4) Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere previste nel regolamento di esecuzione.


Art. 134

Mandatari abilitati

(1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista all'uopo compilata dall'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti; b) ha il suo domicilio professionale e il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti; c) ha superato l'esame europeo d'idoneità.

40

RS 0.232.142.21

Proprietà industriale 46

0.232.142.2

(3) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da attestati del servizio centrale della proprietà industriale comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

(4) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.

(5) Per l'esercizio della sua attività del mandatario abilitato ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 è autorizzata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite, dalla presente convenzione, tenuto conto del protocollo sull'accentramento allegato alla presente convenzione41. Le autorità di questo Stato possono ritirare questa autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere consultato prima di prendere un tale provvedimento.

(6) In particolari circostanze, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può consentire una deroga alla disposizione del paragrafo 2, lettera a).

(7) La rappresentanza nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta così come da un mandatario abilitato anche da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare sul territorio di uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli può agire in detto Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 5. (8) Il Consiglio d'amministrazione può prendere disposizioni relative: a) alla qualificazione ed alla formazione richieste per l'ammissione all'esame europeo di idoneità, ed all'esecuzione di questo esame; b) all'istituzione o al riconoscimento di un istituto costituito da persone autorizzate ad agire come mandatari abilitati sia per aver superato l'esame europeo di qualificazione sia in virtù delle disposizioni dell'articolo 163, paragrafo 7, e c) al potere disciplinare dell'istituto o dell'Ufficio europeo dei brevetti su queste persone.

Parte ottava Incidenze sul diritto nazionale Capitolo I Trasformazione in domanda di brevetto nazionale

Art. 135

Richiesta di avviamento della procedura nazionale (1) Il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato può avviare la procedura di concessione di un brevetto nazionale soltanto su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo e nei casi seguenti: 41

Questo Prot. è pubblicato sotto il numero RS 0.232.142.24.

Convenzione sul brevetto europeo 47

0.232.142.2

a) se la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata a norma dell'articolo 77, paragrafo 5 o dell'articolo 162, paragrafo 4; b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo è respinta o ritirata o considerata come ritirata oppure il brevetto europeo è revocato.

(2) La richiesta deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda è considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se la richiesta non è presentata entro questo termine.


Art. 136

Presentazione e trasmissione della richiesta (1) La richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti; in essa devono essere menzionati gli Stati contraenti nei quali si desidera l'avviamento della procedura di concessione di un brevetto nazionale. Questa richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati che vi sono menzionati, allegando una copia dell'inserto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo. (2) Tuttavia, qualora sia stata significata al richiedente la comunicazione secondo la quale la domanda di brevetto è considerata ritirata conformemente all'articolo 77, paragrafo 5, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprietà industriale presso il quale detta domanda era stata depositata. Salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale, questo servizio trasmette la richiesta, allegandovi una copia della domanda di brevetto europeo, direttamente ai servizi centrali degli Stati contraenti menzionati dal richiedente nella richiesta stessa. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se questa trasmissione non è effettuata entro un termine di venti mesi a decorrere dalla data di deposito o, se una priorità è stata rivendicata, dalla data di priorità.


Art. 137

Condizioni formali della trasformazione (1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 136 non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari.

(2) Il servizio centrale della proprietà industriale al quale la domanda è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente: a) paghi la tassa nazionale di deposito;

Proprietà industriale 48

0.232.142.2

b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo, modificato nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.

Capitolo II

Nullità e diritti anteriori

Art. 138

Cause di nullità

(1) Salve le disposizioni dell'articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, a norma della legislazione di uno Stato contraente, con effetto sul territorio di questo Stato, soltanto se: a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57;

b) l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata; d) la protezione conferita dal brevetto è stata estesa; e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1.

(2) Se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, la nullità è pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione di detto brevetto. Se la legislazione nazionale lo ammette, la limitazione può essere effettuata come modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.


Art. 139

Diritti anteriori e diritti con la medesima data (1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come se fosse una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale.

(2) Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale.

(3) Ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un'invenzione esposta tanto in una

Convenzione sul brevetto europeo 49

0.232.142.2

domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorità è rivendicata, la medesima data di priorità.

Capitolo III Altre incidenze sul diritto nazionale

Art. 140

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali Gli articoli 66, 124, 135, 136, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilità o ai certificati di utilità come pure alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede siffatti titoli di protezione.


Art. 141

Tasse annuali per il brevetto europeo (1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4.

(2) Se il termine di pagamento di tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine suddetto. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista secondo il regolamento nazionale.

Parte nona

Accordi particolari

Art. 142

Brevetto unitario

(1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.

(2) Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.


Art. 143

Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti (1) Il gruppo di Stati contraenti può affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo.

(2) Per l'esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili.

Proprietà industriale 50

0.232.142.2


Art. 144

Rappresentanza dinanzi agli organi speciali Il gruppo di Stati contraenti può prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all'articolo 143, paragrafo 2.


Art. 145

Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione (1) Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attività degli organi speciali istituiti a norma dell'articolo 143, paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile delle attività degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione.

(2) La composizione, le competenze e le attività del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo di Stati contraenti.


Art. 146

Copertura delle spese per compiti speciali Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 143 si assume le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all'Ufficio europeo dei brevetti per l'esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale imputabili ai detti organi. Sono applicabili l'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47.


Art. 147

Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1, è calcolata in base a questa tabella unica; il minimo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, è anche un minimo per quanto concerne il brevetto unitario. L'articolo 39, paragrafi 3 e 4, è applicabile.


Art. 148

Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà (1) L'articolo 74 è applicabile qualora un gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni.

(2) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la domanda di brevetto europeo, sempreché questi Stati contraenti siano designati, può essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.

Convenzione sul brevetto europeo 51

0.232.142.2


Art. 149

Designazione congiunta

(1) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati.

(2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti è l'Ufficio designato ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

Parte decima Domanda internazionale ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti


Art. 150

Applicazione del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (1) Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, denominato in appresso «Trattato di Cooperazione», è applicabile conformemente alle disposizioni della presente parte. (2) Domande internazionali depositate conformemente al Trattato di Cooperazione possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. In queste procedure, sono applicabili le disposizioni di detto Trattato e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. Le disposizioni del Trattato di Cooperazione prevalgono in caso di divergenza. In particolare, per una domanda internazionale, il termine entro il quale la richiesta di esame deve essere presentata a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, della presente convenzione non scade prima del termine prescritto, secondo i casi, dall'articolo 22 o dall'articolo 39 del Trattato di Cooperazione.

(3) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti agisce come Ufficio designato o come Ufficio eletto per una domanda internazionale, questa domanda è considerata essere una domanda di brevetto europeo.

(4) I riferimenti fatti nella presente convenzione al Trattato di Cooperazione si estendono anche al regolamento di esecuzione42 di questo Trattato.


Art. 151

L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente (1) L'Ufficio europeo dei brevetti può essere l'Ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 (xv) del Trattato di Cooperazione, qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato contraente della presente convenzione per il quale il Trattato di Cooperazione è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

42

RS 0.232.141.11

Proprietà industriale 52

0.232.142.2

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti può essere l'Ufficio ricevente anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato che, pur non facendo parte della presente convenzione, fa parte del Trattato di Cooperazione ed ha concluso con l'Organizzazione un accordo secondo il quale, conformemente alle disposizioni di detto Trattato, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente in luogo e vece dell'ufficio nazionale; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

(3) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti può fungere da Ufficio ricevente anche per qualsiasi altro richiedente conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.


Art. 152

Deposito e trasmissione della domanda internazionale (1) Se il richiedente sceglie l'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente della sua domanda internazionale, egli deve depositare quest'ultima direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Sono applicabili tuttavia, le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 2. (2) Se una domanda internazionale è depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti tramite il competente servizio centrale della proprietà industriale, gli Stati contraenti prendono i provvedimenti appropriati per garantire la trasmissione delle domande all'Ufficio europeo dei brevetti in tempo affinché esso possa soddisfare, entro i termini prescritti gli obblighi che, a norma del Trattato di Cooperazione, gli incombono per la trasmissione delle domande internazionali.

(3) Il deposito della domanda internazionale comporta il pagamento della tassa di trasmissione che deve essere versata entro un mese a contare dal deposito della domanda.43

Art. 153

L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio designato (1) Ai sensi dell'articolo 2 (xiii) del Trattato di Cooperazione, l'Ufficio europeo dei brevetti è l'Ufficio designato per gli Stati contraenti della presente convenzione, per i quali il Trattato di Cooperazione è entrato in vigore, che sono designati nella domanda internazionale, se il richiedente indica all'Ufficio ricevente, in questa domanda, che egli intende ottenere un brevetto europeo per questi Stati. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato, nella domanda internazionale, uno Stato contraente la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

(2) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio designato, le divisioni di esame sono competenti a prendere le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

43

Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. del 21 dic. 1978, in vigore dal 1° mar. 1979 (RU 1979 621).

Convenzione sul brevetto europeo 53

0.232.142.2


Art. 154

L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale (1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del capitolo I del Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale il Trattato di Cooperazione è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

(2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione della ricerca internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. (3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 lettera a) del Trattato di Cooperazione.


Art. 155

L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale (1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del capitolo II Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale questo capitolo è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

(2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

(3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dell'Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera a), del Trattato di Cooperazione.


Art. 156

L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio eletto L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2 (xiv) del Trattato di Cooperazione, se il richiedente ha eletto uno degli Stati di cui all'articolo 153, paragrafo 1, o all'articolo 149, paragrafo 2, per il quale il capitolo II del Trattato di Cooperazione è entrato in vigore. Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, la presente disposizione è applicabile anche quandora il richiedente sia cittadino di uno Stato non contraente o per il quale il capitolo II non sia ancora entrato in vigore oppure abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato, nella misura in cui detto richiedente fa parte delle persone alle quali l'Assemblea dell'Unione di cooperazione internazionale in materia di brevetti ha permesso,

Proprietà industriale 54

0.232.142.2

mediante decisione presa conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) di detto trattato, di presentare una domanda di esame preliminare internazionale.


Art. 157

Rapporto di ricerca internazionale (1) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi che seguono, il rapporto di ricerca internazionale previsto all'articolo 18 del Trattato di Cooperazione o una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) di questo trattato e la loro pubblicazione a norma dell'articolo 21 del medesimo trattato sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti. (2) Salve le decisioni del Consiglio d'amministrazione contemplate nel paragrafo 3: a) per ogni domanda internazionale viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea;

b) il richiedente deve pagare simultaneamente la tassa di ricerca e la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 o all'articolo 39 paragrafo 1 del Trattato di Cooperazione. Se la tassa di ricerca non è pagata in tempo utile, la domanda è considerata come ritirata.

(3) Il Consiglio d'amministrazione può decidere in quali condizioni e in quale misura: a) si rinuncia al rapporto complementare di ricerca europea; b) si riduce l'importo della tassa di ricerca.

(4) Il Consiglio d'amministrazione può, in qualsiasi momento, revocare le decisioni prese a norma del paragrafo 3.


Art. 158

Pubblicazione della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti (1) La pubblicazione, in virtù dell'articolo 21 del Trattato di Cooperazione, di una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti è Ufficio designato sostituisce, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed è menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti.

Tuttavia, il contenuto di questa domanda non è considerato come parte dello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.

(2) La domanda internazionale deve essere rimessa all'Ufficio europeo dei brevetti in una delle sue lingue ufficiali. Il richiedente deve pagare all'Ufficio europeo dei brevetti la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato di Cooperazione.

(3) Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua che non sia una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultima pubblica la domanda internazionale che gli è stata rimessa secondo il paragrafo 2. Salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, è conferita soltanto a decorrere dalla data di questa pubblicazione.

Convenzione sul brevetto europeo 55

0.232.142.2

Parte undicesima Disposizioni transitorie

Art. 159

Consiglio d'amministrazione durante un periodo transitorio (1) Gli Stati di cui all'articolo 169, paragrafo 1, nominano i loro rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione; su convocazione del governo della Repubblica federale di Germania, il Consiglio si riunisce al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, in particolare per nominare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. (2) Il mandato del primo Presidente del Consiglio d'amministrazione nominato dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura quattro anni.

(3) Il mandato di un membro eletto del primo Ufficio direttivo del Consiglio d'amministrazione istituito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura cinque anni e quello di un secondo membro eletto dura quattro anni.


Art. 160

Nomina di agenti durante un periodo transitorio (1) Fino all'adozione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, ognuno nell'ambito della propria competenza, assumono il personale necessario e concludono a tal fine contratti di limitata durata. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire principi generali per l'assunzione del personale.

(2) Durante un periodo transitorio di cui esso stesso fissa la fine, il Consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, può nominare membri della Commissione allargata o delle commissioni di ricorso dei tecnici o dei giuristi appartenenti alle autorità giudiziarie nazionali o ai servizi nazionali degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro funzioni in seno a queste autorità giudiziarie o questi servizi nazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a un anno ad essere rinominati.


Art. 161

Primo esercizio

finanziario

(1) Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione incomincia con la data dell'entrata in vigore della presente convenzione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Se questo esercizio incomincia nel secondo semestre, esso termina il 31 dicembre dell'anno che segue.

(2) Il bilancio del primo esercizio è stabilito il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. In attesa del versamento dei contributi degli Stati contraenti previsti all'articolo 40 ed afferenti al primo bilancio, questi Stati concedono, su richiesta del Consiglio d'amministrazione e per l'importo da esso fissato, anticipazioni che vengono dedotte dai contributi da essi dovuti per questo esercizio.

L'importo delle anticipazioni è determinato in base al criterio di ripartizione di cui

Proprietà industriale 56

0.232.142.2

all'articolo 40. Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.


Art. 162

Estensione progressiva del campo di attività dell'Ufficio europeo dei brevetti (1) Le domande di brevetto possono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti a decorrere dalla data fissata dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. (2) Il Consiglio d'amministrazione può, su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, decidere che a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, l'istruzione delle domande di brevetto europeo potrà essere limitata. Questa limitazione può concernere determinati rami della tecnica. Tuttavia, le domande di brevetto europeo devono comunque essere esaminate per determinare se una data di deposito può essere loro riconosciuta.

(3) Se una decisione è stata presa in virtù del paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione non può successivamente limitare ancora di più l'istruzione delle domande di brevetto europeo.

(4) Se l'istruzione di una domanda di brevetto europeo non può essere continuata a motivo delle limitazioni imposte alla procedura in virtù del paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica questo fatto al richiedente indicandogli che può presentare una richiesta di trasformazione. A ricevimento di questa notificazione, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.


Art. 163

Mandatari abilitati durante un periodo transitorio (1) Durante un periodo transitorio, di cui il Consiglio d'amministrazione fissa la scadenza, e in deroga all'articolo 134, paragrafo 2, può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti; b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti; c) è abilitata a rappresentare in materia di brevetti d'invenzione persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente sul cui territorio questa persona esercita o è impiegata.

(2) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale della proprietà industriale indicante che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

(3) Quando, in uno Stato contraente, l'abilitazione di cui al paragrafo 1, lettera c, non è subordinata ad una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nella lista e che agiscono in materia di brevetti dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di detto Stato, devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate dalla condizione di esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, delle persone fisiche o giuridiche

Convenzione sul brevetto europeo 57

0.232.142.2

dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di uno degli Stati contraenti è riconosciuta ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato.

L'attestato rilasciato dal servizio centrale della proprietà industriale deve indicare che la persona che fa la richiesta risponde a una delle condizioni previste in questo paragrafo.

(4) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può concedere una deroga: a) all'esigenza di cui al paragrafo 3, prima frase, quando la persona che fa la richiesta dimostra di aver acquisito in un altro modo la qualificazione richiesta; b) in particolari circostanze, all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a).

(5) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a concedere una deroga all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a), se, in data 5 ottobre 1973, la persona che fa la richiesta alle condizioni di cui al paragrafo 1 lettera b) e c).

(6) Le persone che hanno il loro domicilio professionale o il loro posto di lavoro sul territorio di uno Stato che ha aderito alla presente convenzione meno di un anno prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 oppure dopo la scadenza di questo periodo, possono, nelle condizioni previste ai paragrafi 1 a 5, e durante un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l'adesione di detto Stato ha preso effetto, essere iscritte nella lista dei mandatari abilitati.

(7) Scaduto il periodo transitorio, e senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari presi in virtù dell'articolo 134, paragrafo 8, lettera c), le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati durante detto periodo vi rimangono iscritte o, su richiesta, sono nuovamente iscritte nella lista, purché rispondano alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Parte dodicesima Disposizioni finali

Art. 164

Regolamento di esecuzione e protocolli (1) Il regolamento di esecuzione44, il protocollo relativo al riconoscimento45, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità46, il protocollo relativo all'accentramento47 e il protocollo interpretativo dell'articolo 6948 costituiscono parte integrante della presente convenzione.

(2) In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione e il testo del regolamento di esecuzione, fa fede il primo di tali testi.

44

RS 0.232.142.21 45

RS 0.232.142.22 46

RS 0.192.110.923.2 47

RS 0.232.142.24 48

RS 0.232.142.25

Proprietà industriale 58

0.232.142.2


Art. 165

Firma Ratifica

(1) La presente convenzione rimane aperta fino al 5 aprile 1974, alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti o che sono stati informati di questa conferenza e della possibilità loro offerta di parteciparvi.

(2) La presente convenzione dovrà essere ratificata; gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.


Art. 166

Adesione (1) La presente convenzione è aperta all'adesione: a) degli Stati di cui all'articolo 165, paragrafo 1; b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione.

(2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, può nuovamente divenire parte della convenzione aderendovi.

(3) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.


Art. 167

Riserve (1) Ogni Stato contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, fare unicamente le riserve di cui al paragrafo 2.

(2) Ogni Stato contraente può riservarsi la facoltà di disporre: a) che i brevetti europei, nella misura in cui essi conferiscono la protezione ai prodotti chimici, farmaceutici o alimentari come tali, non hanno effetto o possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; questa riserva lascia impregiudicata la protezione conferita dal brevetto nella misura in cui esso concerne un procedimento di fabbricazione o di utilizzazione di un prodotto chimico, ovvero un procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico o alimentare; b) che i brevetti europei, nella misura in cui essi concernono i procedimenti agricoli od orticoli diversi da quelli ai quali si applica l'articolo 53, lettera b), non hanno effetto e possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali;

c) che i brevetti europei hanno una durata inferiore a venti anni, conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali;

d) che non è vincolato dal protocollo relativo al riconoscimento49.

(3) Ogni riserva fatta da uno Stato contraente produce i suoi effetti durante un periodo di dieci anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente abbia fatto riserve secondo il 49

RS 0.232.142.22

Convenzione sul brevetto europeo 59

0.232.142.2

paragrafo 2, lettera a) e b), il Consiglio d'amministrazione può, nei riguardi di questo Stato, prorogare questo periodo di cinque anni al massimo, per tutte o per parte delle riserve fatte, a condizione che questo Stato presenti, al più tardi un anno prima della scadenza del periodo di dieci anni, una domanda motivata che permetta al Consiglio d'amministrazione di decidere che questo Stato non è in grado di rinunciare alla riserva alla scadenza del periodo di dieci anni.

(4) Ogni Stato contraente che ha fatto una riserva la ritira appena le circostanze lo permettano. Il ritiro delle riserve è fatto mediante notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania e prende effetto un mese dopo la data di ricevimento della notificazione. (5) Ogni riserva fatta in virtù del paragrafo 2, lettera a), b) o c), si estende ai brevetti europei concessi in base a domande di brevetto europeo depositate durante il periodo nel quale la riserva produce i suoi effetti. Gli effetti di tale riserva sussistono per tutta la durata di questi brevetti.

(6) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, ogni riserva cessa di produrre i suoi effetti alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, prima frase, oppure, se questo periodo è stato prorogato, alla fine della proroga.


Art. 168

Campo d'applicazione

territoriale

(1) Ogni Stato contraente può dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione è applicabile a uno o più territori per i quali esso assume la responsabilità delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono anche il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto.

(2) Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione è effettuata in una notificazione successiva al deposito dello strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.

(3) Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento dichiarare che la convenzione cessa di essere applicabile ad alcuni o a tutti i territori per i quali esso ha effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1. Questa dichiarazione prende effetto allo scadere del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui il governo della Repubblica federale di Germania ne ha ricevuto la notificazione.


Art. 169

Entrata in

vigore

(1) La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno 180000 per il complesso di detti Stati.

Proprietà industriale 60

0.232.142.2

(2) Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.


Art. 170

Quota d'ammissione

(1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all'Organizzazione una quota d'ammissione che non sarà rimborsata. (2) La quota d'ammissione è pari al 5% dell'importo che risulta, per lo Stato considerato, dall'applicazione, all'importo totale delle somme dovute dagli altri Stati contraenti per gli esercizi finanziari anteriori, del criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali prevista all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, valevole alla data in cui la ratifica o l'adesione di detto Stato prende effetto.

(3) Qualora non siano stati richiesti contributi finanziari eccezionali per l'esercizio finanziario che precede quello che comprende la data di cui al paragrafo 2, il criterio di ripartizione alla quale detto paragrafo si riferisce è quello che sarebbe stato applicabile allo Stato considerato per l'ultimo esercizio finanziario per il quale dovevano essere versati contributi finanziari eccezionali.


Art. 171

Durata della convenzione La presente convenzione è stipulata per una durata illimitata.


Art. 172

Revisione (1) La presente convenzione può essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti.

(2) La conferenza è preparata e convocata dal Consiglio d'amministrazione. Essa può validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza e votanti. L'astensione non è considerata come voto.

(3) Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica o d'adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita.

(4) Gli Stati che, alla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduta, non l'hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente convenzione a decorrere da questa data.


Art. 173

Controversie tra Stati contraenti (1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio d'amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.

Convenzione sul brevetto europeo 61

0.232.142.2

(2) Se l'accordo non è raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al Consiglio d'amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa può rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante le parti in causa.


Art. 174

Denuncia Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione.

La denuncia è notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione.


Art. 175

Riserva dei diritti acquisiti (1) Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtù di questa convenzione rimangono inviolati.

(2) Le domande di brevetto europeo, pendenti alla data in cui uno Stato designato cessa di far parte della convenzione, continuano ad essere istruite dall'Ufficio europeo dei brevetti, per quanto concerne questo Stato, come se la convenzione, nel testo in vigore dopo questa data, gli fosse applicabile.

(3) Le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili ai brevetti europei nei cui riguardi, alla data menzionata in questo paragrafo, una procedura di opposizione è in corso o il termine di opposizione non è scaduto.

(4) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione di applicare ai brevetti europei le disposizioni del testo della convenzione della quale esso faceva parte.


Art. 176

Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione (1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all'articolo 40, paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo esercizio finanziario.

(2) Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1, così come sono definite nell'articolo 39, devono essere versate da questo Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l'importo di queste somme è quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.

Proprietà industriale 62

0.232.142.2


Art. 177

Lingue della

convenzione

(1) La presente convenzione è redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, che è depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, in tre testi facendo tutti ugualmente fede. (2) I testi della presente convenzione, redatti nelle lingue ufficiali di Stati contraenti diverse da quelle nominate nel paragrafo 1 e approvati dal Consiglio d'amministrazione, sono considerati come testi ufficiali. In caso di divergenze d'interpretazione dei diversi testi, fanno fede i testi di cui al paragrafo 1.


Art. 178

Trasmissioni e notificazioni (1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

(2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1: a) le

firme;

b) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; c) ogni riserva e ogni ritiro di riserva in applicazione delle disposizioni dell'articolo 167;

d) ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 168;

e) la data di entrata in vigore della presente convenzione; f) ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto.

(3) Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione.

Fatta a Monaco, il cinque ottobre millenovecentosettantatrè.

(Seguono le firme)

Convenzione sul brevetto europeo 63

0.232.142.2

Campo d'applicazione il 27 giugno 200750 Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria*

27 febbraio

1979

1° maggio

1979

Belgio

14 luglio

1977

7 ottobre

1977

Bulgaria

30 aprile

2002 A

1° luglio

2002

Ceca, Repubblica

30 aprile

2002 A

1° luglio

2002

Cipro

14 gennaio

1998 A

1° aprile

1998

Danimarca*

30 ottobre

1989

1° gennaio

1990

Estonia

30 aprile

2002 A

1° luglio

2002

Finlandia

29 dicembre 1995 A

1° marzo

1996

Francia

1° luglio

1977

7 ottobre

1977

Dipartimenti e territori d'oltre mare

1° luglio

1977

7 ottobre

1977

Germania

7 luglio

1976

7 ottobre

1977

Grecia*

24 luglio

1986

1° ottobre

1986

Irlanda

11 maggio

1992

1° agosto

1992

Islanda

31 agosto

2004 A

1° gennaio

2004

Italia

29 settembre 1978

1° dicembre 1978

Lettonia

5 aprile

2005 A

1o luglio

2005

Liechtenstein

21 gennaio

1980

1° aprile

1980

Lituania

3 settembre 2004 A

1o dicembre 2004

Lussemburgo

7 luglio

1977

7 ottobre

1977

Malta

1° dicembre 2006 A

1° marzo

2007

Monaco

27 settembre 1991

1° dicembre 1991

Paesi Bassi

28 febbraio

1977

7 ottobre

1977

Antille olandesi

4 ottobre

2006 A

1° gennaio

2007

Polonia

30 dicembre 2003 A

1o marzo

2004

Portogallo

14 ottobre

1991 A

1° gennaio

1992

Regno Unito

3 marzo

1977

7 ottobre

1977

Isola di Man

3 marzo

1977

7 ottobre

1977

Romania

12 dicembre 2002 A

1° marzo

2003

Slovacchia

17 aprile

2002 A

1° luglio

2002

Slovenia

18 settembre 2002 A 1° dicembre 2002

Spagna*

24 luglio

1986 A

1° ottobre

1986

Svezia

17 febbraio

1978

1° maggio

1978

Svizzera

20 aprile

1977

7 ottobre

1977

Turchia

16 agosto

2000 A

1° novembre 2000

Ungheria

28 ottobre

2002 A

1° gennaio

2003

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

50 Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).

Proprietà industriale 64

0.232.142.2

Riserve e dichiarazioni Austria 1. In conformità dell'articolo 167 paragrafo 2 lettera a:
I brevetti europei, nella misura in cui essi conferiscono la protezione a prodotti chimici, farmaceutici o alimentari come tali, possono essere dichiarati nulli per il territorio della Repubblica d'Austria conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali.

2. In conformità dell'articolo 167 paragrafo 2 lettera d: La Repubblica d'Austria non è vincolata dal protocollo sul riconoscimento.

Danimarca Giusta l'articolo 168 della Convenzione, la Danimarca dichiara che la convenzione,
il regolamento d'esecuzione e i protocolli non sono applicabili né alle Isole Feroe né alla Groenlandia.

Grecia Conformemente all'articolo 167 paragrafo 2 lettera a), la Grecia formula una riserva
soltanto sui prodotti farmaceutici.

Spagna
Conformemente all'articolo 167 paragrafo 2 lettera a), i brevetti europei, nella misura in cui conferiscono la protezione ai prodotti chimici o farmaceutici come tali, sono dichiarati nulli per la Spagna.