01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.11.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.10.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
01.01.2016 - 30.09.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.10.2014 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.07.2010 - 31.08.2011
01.03.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 28.02.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2003 - 31.12.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.07.2003 - 30.09.2003
01.02.2001 - 30.06.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
(Org-DFF)

dell'11 dicembre 2000 (Stato 21 ottobre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo
19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1

Settori d'attività

1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori: a.

politica delle risorse:
1.

finanze e imposte,

2.

personale,

3.

informatica e telecomunicazione, 4.

costruzioni e logistica, 5.3 prestazioni in materia di consulenza.

b.

politica monetaria; c.

dogane;

d.

partecipazione all'esecuzione dell'AVS e dell'AI;.

e.4

sorveglianza delle assicurazioni private.

2 Al Dipartimento sono aggregati a livello amministrativo: a.

la Regìa federale degli alcool; b.

il Controllo federale delle finanze; c.

la Commissione federale delle banche.

RU 2001 267

1

RS 172.010

2

RS 172.010.1 3

Introdotta dall'art. 19 cpv. 1 dell'O concernente la consultazione interna di quadri con
esperienza dell'Amministrazione federale, del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003
(RS 172.010.421).

4

Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122).

172.215.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.215.1


Art. 2

Obiettivi

1 Il Dipartimento si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai
principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le
esigenze del cittadino.

2 Esso provvede affinché le finanze della Confederazione siano durevolmente
mantenute in equilibrio, il disavanzo strutturale sia eliminato e la quota
d'indebitamento sia limitata a un livello sostenibile a lungo termine. Esso provvede
affinché l'aliquota d'imposta, l'aliquota fiscale e la quota delle uscite della Confederazione figurino tra le più basse in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE).

3 In particolare il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti: a.

bilancio della Confederazione: equilibrare le entrate e le uscite sull'arco di
un ciclo congiunturale e verificare periodicamente la necessità delle sovvenzioni; b.

imposte: conformare il regime fiscale in modo tale da renderlo compatibile
con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i
principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica; c.

personale federale: condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei
sessi; assicurare una previdenza personale adeguata; d.

dogane: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti
di controllo e sicurezza, garantire al confine una circolazione delle persone e
delle merci il più scorrevole possibile; e.

alcool: conformare il controllo del mercato degli alcool in modo tale che i
provvedimenti fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in
maniera efficace ed economica; f.

prestazioni interdipartimentali: soddisfare, all'insegna dell'economicità e
della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in
materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e
telecomunicazione, costruzioni e logistica; g.5 assicurazioni private: per tutelare gli assicurati, sorvegliare gli istituti d'assicurazione, vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali e impedire gli
abusi.

4 Nel perseguire questi obiettivi, il Dipartimento tiene conto degli sviluppi a livello
europeo e mondiale. Esso difende - in collaborazione con il Dipartimento federale
degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia (DFE; economia
esterna) e, se del caso, con altri Dipartimenti - nei confronti dell'estero gli interessi
della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie
internazionali.

5

Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122).

Organizzazione del DFF 3

172.215.1


Art. 3

Principi delle attività dipartimentali Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), e rispettando
il principio della sussidiarietà dell'attività dello Stato, nel perseguire i suoi obiettivi
il Dipartimento osserva i seguenti principi: a.

collabora con l'economia, i partner sociali e i Cantoni e tiene conto delle
esigenze dei cittadini; b.

promuove soluzioni conformi ai principi dell'economia di mercato e
semplici dal punto di vista amministrativo; c.

adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze
dei clienti;

d.

informa e comunica in modo veritiero, chiaro, completo e costante, contribuendo così a migliorare la comprensione da parte dell'opinione pubblica
della politica finanziaria e fiscale, della situazione del bilancio e degli altri
settori d'attività del Dipartimento.


Art. 4

Compiti speciali

Il Dipartimento istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di
giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale
(art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dic. 19686 sulla procedura amministrativa).


Art. 5

Delega di competenze

Le unità amministrative del Dipartimento menzionate nei capitoli 2 e 3 sono
autorizzate, nella loro sfera di competenze, a presentare ricorsi di diritto amministrativo (art. 103 lett. b della LF del 16 dic. 19437 sull'organizzazione
giudiziaria).


Art. 6

Disposizioni comuni all'insieme delle unità amministrative 1 Gli obiettivi di cui agli articoli 7, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 24a, 25 e 28 servono alle
unità amministrative del Dipartimento da linee direttive per l'esercizio delle
competenze e l'adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.8 2 Nell'ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera della Svizzera, le
unità amministrative difendono gli interessi del Paese nei confronti dell'estero in
collaborazione con il DFAE, il DFE (economia esterna) e, se del caso, con altri
Dipartimenti.

6

RS 172.021

7

RS 173.110

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.215.1

Capitolo 2:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale
Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 7

Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e
adempie i seguenti compiti principali: a.

sostiene il capo del Dipartimento e le unità amministrative attribuite al
Dipartimento;

b.

è responsabile di strategia, pianificazione, controlling e coordinamento a
livello dipartimentale; c.

assume, mediante il Delegato del Dipartimento alla comunicazione, la
conduzione nei settori della comunicazione, della ricerca di informazioni e
della pianificazione dell'informazione; d.

mette a disposizione servizi logistici e coordina le esigenze in materia di
risorse all'interno del Dipartimento; e.

provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza
giuridica a livello dipartimentale.


Art. 8


9

Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) 1 L'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) ha segnatamente i
seguenti compiti:

a.

elabora e comunica strategie, architetture, norme e metodi nell'ambito
dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC);

b.

inizializza e coordina strategie e misure in materia di sicurezza delle
informazioni in Svizzera.

2 Esso collabora nel suo settore di competenze con i Cantoni, le organizzazioni,
l'economia e con partner esteri e rappresenta la Confederazione in seno alle organizzazioni interessate.

3 I compiti dell'OSIC quale organo di stato maggiore del Consiglio informatico della
Confederazione sono disciplinati nell'ordinanza del 26 settembre 200310 sull'informatica nell'Amministrazione federale.

4 L'OSIC nomina l'Incaricato della sicurezza informatica della Confederazione.

9

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sull'informatica
nell'amministrazione federale (RS 172.010.58).

10

RS 172.010.58

Organizzazione del DFF 5

172.215.1

Sezione 2: Amministrazione federale delle finanze

Art. 9

Obiettivi e funzioni

1 L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi: a.

assicura una visione d'insieme sulle finanze della Confederazione, permettendo di gestire in modo efficace i crediti e le spese; b.

si impegna a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse
finanziarie, esercitando il suo influsso sull'allestimento dei preventivi, la
pianificazione finanziaria e la preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e
che hanno ripercussioni finanziarie; c.

provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria, affinché la Confederazione sia sempre solvibile e le assicura una posizione privilegiata nel
mercato monetario e dei capitali; d.

tiene conto delle esigenze della politica economica e della perequazione
finanziaria a livello federale; e.

tutela gli interessi della Svizzera nei confronti dell'estero per quanto
concerne le questioni finanziarie e monetarie internazionali.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFF svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario
per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio; b.

mette a disposizione fondamenti e opzioni di politica finanziaria, in particolare per l'attuazione della politica economica e monetaria; c.

si occupa delle questioni finanziarie e monetarie internazionali.


Art. 10

Compiti speciali

1 L'AFF adempie i seguenti compiti speciali: a.

provvede all'acquisizione e all'investimento di denaro della Confederazione; b.

elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a
livello federale11 e allestisce la statistica finanziaria; c.

mantiene le relazioni della Confederazione con la Banca nazionale svizzera.

2 Sono sottoposti all'AFF: a.

l'Ufficio centrale di compensazione per l'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti;

b.

la Cassa federale di compensazione; 11

RS 613.1, 613.11, 613.12, 613.13, 613.14

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.215.1

c.

la Cassa svizzera di compensazione; d.

l'Ufficio AI per assicurati all'estero.

3 L'organizzazione e i compiti dei servizi elencati nel capoverso 2 sono disciplinati
separatamente.


Art. 11

Disposizioni particolari 1 L'AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell'Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.

2 La contabilità di cui al capoverso 1 comprende anche la contabilità aziendale, in
particolare quella delle unità amministrative gestite con mandati di prestazioni
(art. 38a della LF del 6 ott. 198912 sulle finanze della Confederazione).

Sezione 3: Ufficio federale del personale

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale del personale (UFPER), quale organo preposto alla gestione del
personale, persegue i seguenti obiettivi: a.

istituisce le premesse per una politica lungimirante del personale della
Confederazione;

b.

si impegna affinché la Confederazione offra condizioni di lavoro all'avanguardia e sociali e rimanga competitiva sul mercato del lavoro; c.

si adopera affinché la Confederazione, grazie a una conduzione del personale propensa allo sviluppo e all'apprendimento, disponga di personale
qualificato;

d.

provvede, mediante il coordinamento e la consulenza, affinché la politica del
personale sia applicata in modo coerente e attento alla qualità e siano
promosse in maniera mirata metodologie di lavoro e riforme economiche.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFPER svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

prepara la legislazione concernente il personale e la politica del personale
della Confederazione;

b.

sviluppa sistemi e strumenti di gestione; c.

coordina le relazioni con i partner sociali.

3 Dal profilo amministrativo, è subordinata all'UFPER l'unità organizzativa dei
consulenti senior, conformemente all'ordinanza del 28 maggio 200313 concernente 12

RS 611.0

13

RS 172.010.421

Organizzazione del DFF 7

172.215.1

la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell'Amministrazione
federale.14


Art. 13

Compiti speciali

L'UFPER adempie i seguenti compiti speciali: a.

coordina gli interessi della Confederazione quale datore di lavoro; b.

mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle spese del personale ed è competente per il
controlling in materia di politica del personale; c.

è responsabile dal punto di vista tecnico per il Sistema informatizzato di
gestione del personale; d.

sostiene i Dipartimenti e la Cancelleria federale mettendo a disposizione
strumenti relativi alla politica del personale, offre formazione e consulenza
in materia di politica del personale, della gestione e dell'organizzazione e
provvede all'informazione del personale; e.

promuove, all'interno dell'Amministrazione federale, la parità dei sessi, il
plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la loro
mutua comprensione;

f.

gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale.


Sezione 4:15... Art. 14 - 16

Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 17

Obiettivi e funzioni

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) persegue i seguenti obiettivi: a.

procura alla Confederazione la maggior parte delle entrate necessarie per
finanziare i suoi compiti; b.

provvede alla riscossione, rispettosa dell'uguaglianza giuridica ed efficiente,
delle imposte federali di sua competenza e si occupa, insieme ai Cantoni,
dell'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni.

14 Introdotto

dall'art. 19 cpv. 1 dell'O concernente la consultazione interna di quadri con esperienza dell'Amministrazione federale, del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003
(RS 172.010.421).

15

Abrogata dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.215.1

2 L'AFC elabora fondamenti solidi per la legislazione fiscale. Tiene conto delle
esigenze della politica economica e finanziaria.

3 Essa si sforza di garantire un buon clima fiscale.


Art. 18

Compiti speciali

L'AFC adempie i seguenti compiti speciali: a.

negozia trattati internazionali intesi a evitare la doppia imposizione e li
applica;

b.

si occupa delle questioni fiscali internazionali; c.

gestisce una documentazione sui regimi fiscali svizzeri ed esteri e allestisce
la statistica fiscale svizzera.

Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane

Art. 19

Obiettivi e funzioni

1 L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) persegue i seguenti obiettivi: a.

procura alla Confederazione una parte consistente delle entrate necessarie
per finanziare i suoi compiti; b.

previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo così
alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFD svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

sorveglia la circolazione delle persone e delle merci attraverso la frontiera; b.

riscuote dazi doganali, imposte speciali di consumo e altri tributi; c.

garantisce la sicurezza nella zona di confine; d.

partecipa all'applicazione di atti non inerenti al diritto doganale.


Art. 20

Circondari doganali

1 Il territorio svizzero è suddiviso in circondari doganali sottoposti all'AFD.

2 La determinazione dei circondari compete al Dipartimento.

Organizzazione del DFF 9

172.215.1

Sezione 7: Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

Art. 21


16

Obiettivi

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue i
seguenti obiettivi:

a.

fornisce prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione a
sostegno dei processi lavorativi nell'Amministrazione federale; b.

adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni
(clienti);

c.

garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; d.

impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace; e.

garantisce la trasparenza dei costi e fornisce prestazioni informatiche a
condizioni concorrenziali.


Art. 22


17

Compiti speciali

1 L'UFIT adempie in particolare i compiti seguenti: a.

pianifica, appronta, gestisce e intrattiene la comunicazione vocale e dei dati
nel settore civile;

b.

pianifica, appronta, gestisce e intrattiene applicazioni interdipartimentali; c.

fornisce prestazioni complete quale servizio informatico in centri di competenze per l'informatica (consulenza, concezione, realizzazione, esercizio e
supporto), in particolare nei settori SAP e Internet; d.

organizza corsi nell'ambito della formazione informatica; e.

assicura l'interoperatività tecnica della burotica nell'insieme della Confederazione; f.

fornisce prestazioni interdipartimentali nel settore della sicurezza operativa; g.

previene le catastrofi e assicura la gestione di centri di calcolo d'emergenza
ad alta e media disponibilità per l'Amministrazione federale; h.

rappresenta la Confederazione e il dipartimento in seno a organizzazioni, che
si occupano di questioni legate alla fornitura di prestazioni informatiche.

2 Esso è il fornitore di prestazioni interno per il Dipartimento e la Cancelleria
federale.

3 Esso può offrire le sue prestazioni anche ai Cantoni e a istituzioni con scopi
pubblici vicine alla Confederazione.

16

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sull'informatica
nell'amministrazione federale (RS 172.010.58).

17

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sull'informatica
nell'amministrazione federale (RS 172.010.58).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 10

172.215.1

4 Esso collabora nel suo settore di competenza con le organizzazioni informatiche
dei Cantoni e altre amministrazioni pubbliche.

5 Se è provato che una soluzione presenta la massima economicità (migliore
rapporto prezzo-prestazione) o se è definita una nuova prestazione interdipartimentale, il Consiglio informatico della Confederazione può riattribuire tale prestazione.

Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Art. 23

Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti
obiettivi:

a.

mette a disposizione dell'Amministrazione federale civile i locali di cui
questa ha bisogno;

b.

soddisfa le esigenze dell'Amministrazione federale e dell'Esercito nel
settore della logistica; c.

assicura in particolare l'approvvigionamento di base con prodotti standard e
articoli d'assortimento; d.

fornisce al pubblico pubblicazioni ufficiali e attuali dell'Amministrazione
federale.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFCL svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

allestisce e applica una pianificazione pluriennale, secondo criteri di economicità e di conformità al mercato, dei locali destinati all'Amministrazione
federale civile;

b.

elabora standard qualitativi per i processi e prodotti della gestione immobiliare e della logistica.


Art. 24

Compiti speciali

I compiti speciali dell'UFCL sono definiti nell'ordinanza del 14 dicembre 199818
sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Sezione 9:19 Ufficio federale delle assicurazioni private
a Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), quale autorità competente
della Confederazione per le questioni concernenti le assicurazioni private, persegue
in particolare gli obiettivi seguenti: 18

RS 172.010.21 19

Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122).

Organizzazione del DFF 11

172.215.1

a.

vegliare affinché gli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza degli
assicuratori possano fornire durevolmente e in qualsiasi momento ai loro
assicurati le prestazioni assicurative dovute (mantenimento della solvibilità); b.

vigilare affinché tali istituti si attengano alle disposizioni legali pertinenti e
non compiano abusi nei confronti degli assicurati; c.

promuovere uno sviluppo favorevole, sul piano nazionale e internazionale,
del settore delle assicurazioni private.

2 Per conseguire tali obiettivi, l'UFAP svolge le funzioni seguenti: a.

esercita la sorveglianza sugli istituti d'assicurazione privati. A tale riguardo
esegue tra l'altro le procedure di autorizzazione, valuta la solvibilità degli
istituti assicurativi, in particolare il loro sostrato tecnico, finanziario, giuridico e organizzativo, e dispone se del caso misure di risanamento; b.

elabora le basi giuridiche concernenti la sorveglianza degli assicuratori e il
contratto d'assicurazione. A tale riguardo, tiene debitamente conto dei bisogni della società, in particolare di quelli degli assicurati e degli assicuratori; c.

segue l'evoluzione nazionale e internazionale in materia di sorveglianza
degli assicuratori e di contratto d'assicurazione e provvede affinché il diritto
svizzero vi si adegui.

b Compiti speciali

Oltre alle sue funzioni principali, l'UFAP svolge i compiti seguenti: a.

pubblica annualmente un rapporto sui risultati degli istituti d'assicurazione
privati e sulle sue attività; b.

risponde a domande sul diritto in materia di sorveglianza e contrattuale
concernenti il settore delle assicurazioni private; c.

raccoglie e pubblica periodicamente le decisioni dei tribunali svizzeri
concernenti controversie di diritto privato in materia di assicurazioni; d.

rappresenta la Svizzera in seno all'Associazione internazionale delle autorità
di sorveglianza assicurativa e partecipa all'elaborazione di norme internazionali nel settore della sorveglianza delle assicurazioni.

Capitolo 3:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata
Sezione 1: Regìa federale degli alcool

Art. 25

Obiettivi e funzioni

1 La Regìa federale degli alcool (RFA) persegue i seguenti obiettivi: a.

impone, mediante i suoi controlli della produzione, importazione e utilizzazione delle bevande distillate, i diritti fiscali della Confederazione sugli
alcool destinati al consumo;

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 12

172.215.1

b.

assicura che nel settore delle bevande distillate vi siano condizioni quadro
compatibili con le esigenze dell'economia e che favoriscono la concorrenza.

2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, la RFA svolge in particolare le seguenti
funzioni:

a.

tiene conto delle esigenze di politica sanitaria, in particolare nel settore della
tutela dei minori;

b.

separa il mercato degli alcool destinati al consumo da quello degli alcool a
scopo industriale;

c.

offre all'economia etanolo d'alta qualità a prezzi e condizioni convenienti.


Art. 26

Compiti speciali

La RFA adempie i seguenti compiti speciali: a.

promuove la cooperazione con i Cantoni e l'economia per quanto riguarda il
commercio e la pubblicità nel settore delle bevande spiritose; b.

mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche e dell'economia le basi
e le informazioni destinate al promovimento e alla garanzia della qualità
delle bevande distillate.


Art. 27

Disposizioni particolari Per il commercio con alcool ad alta gradazione la RFA gestisce, quale unità amministrativa ad essa sottoposta, il centro di profitto alcosuisse.

Sezione 2: Controllo federale delle finanze

Art. 28

Obiettivi e funzioni

1 Il Controllo federale delle finanze (CFF) è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione. Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva: a.

il Consiglio federale nella sua vigilanza sull'Amministrazione; b.

il Parlamento nella sua alta vigilanza sull'Amministrazione e la giustizia.

2 Esaminando la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell'esecuzione del preventivo, il CFF provvede a una gestione finanziaria regolare, legale ed
economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge.


Art. 29

Disposizioni particolari Nell'ambito della procedura di corapporto il CFF può formulare autonomamente
pareri destinati al Consiglio federale.

Organizzazione del DFF 13

172.215.1

Sezione 3: Commissione federale delle banche

Art. 30

La Commissione federale delle banche (CFB) esercita in modo autonomo, conformemente alle leggi speciali20, la vigilanza sulle banche, le borse e i commercianti di
valori mobiliari, la pubblicazione di partecipazioni importanti, le offerte pubbliche
d'acquisto, i fondi d'investimento e le obbligazioni fondiarie.

Sezione 4:21 Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Art. 30a 1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua per i suoi membri la
previdenza professionale secondo la legge federale del 23 giugno 200022 sulla CPC.

2 Essa adempie gli altri compiti che il Consiglio federale le affida in virtù
dell'articolo 8 capoverso 4 della legge federale del 23 giugno 2000 sulla CPC.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 31

Regolamento interno

Il Dipartimento emana un regolamento interno conformemente all'articolo 29
OLOGA.


Art. 32

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a.

l'ordinanza del 9 maggio 197923 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e
degli uffici;

b.

l'ordinanza del 16 febbraio 198324 concernente la modificazione di normative connesse con la riorganizzazione dell'amministrazione federale; c.

l'ordinanza del 28 marzo 199025 sulla delega di competenze; 20

RS 211.423.4, 951.31, 952.0, 954.1 21

Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122) 22

RS 172.222.0 23

[RU 1979 684, 1983 1051, 1987 1026, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2
lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243
all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1244 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1] 24

[RU 1983 1055 1714] 25

[RU 1990 606 1591 n. I 3, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 243
all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2]

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 14

172.215.1

d.

il decreto del Consiglio federale del 13 ottobre 195126 che revoca la competenza di servizi dell'amministrazione a emanare disposizioni di carattere
obbligatorio generale; e.

il decreto del Consiglio federale del 30 ottobre 197527 sull'organizzazione
della Cassa federale d'assicurazione del Dipartimento federale delle finanze
e delle dogane;

f.

il decreto del Consiglio federale del 2 aprile 196928 sull'organizzazione
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni; g.

l'ordinanza dell'8 novembre 194629 sull'organizzazione dell'Amministrazione delle dogane; h.

l'ordinanza del 31 agosto 199430 sulla suddivisione dei circondari doganali; i.

l'ordinanza del 21 agosto 196231 concernente il calcolo, l'esecuzione e la
manutenzione delle costruzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione (ordinanza sulle norme edilizie).


Art. 33

Modifica del diritto vigente I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Ordinanza del 25 novembre 199832 sulla riforma del Governo e dell'Amministrazione Allegato
...

...

3. Ordinanza del 10 luglio 192634 della legge sulle dogane 26

[RU 1951 996] 27

[RU 1975 2301] 28

[RU 1969 357] 29

[CS 1 385; RU 1957 518, 1996 2243 n. I 41] 30

[RU 1994 2068] 31

[RU 1962 942, 1997 2779 n. II 40] 32

RS 172.010.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

33

RS 611.01. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

34

RS 631.01. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

Organizzazione del DFF 15

172.215.1

...


Art. 34

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 16

172.215.1