01.09.2023 - * / In vigore
01.11.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.10.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 31.12.2019
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.10.2013 - 31.12.2013
01.05.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.06.2008 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.05.2008
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01.01.2004 - 30.06.2004
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1

Legge sulle epizoozie (LFE)1 del 1° luglio 1966 (Stato 27 novembre 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis, 64bis e 69 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 19654, decreta:

I.5 Principi

Art. 1

1

Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che:

a.

possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); b.

non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; c.

possono minacciare specie indigene selvatiche; d.

possono avere conseguenze economiche importanti; e.

sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.

2

Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose (lista A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie) dalle altre epizoozie. Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: a.

il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; b.

le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e c.

la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di
animali e di prodotti animali.

RU 1966 1604 1

Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
(RU 1977 1187 1191; FF 1975 II 105).

2

[CS 1 3; RU 1980 380, 1996 2502]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 103, 118
cpv. 2 let. b e 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici,
in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

4

FF 1965 II 749 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

916.40

Epizoozie

Agricoltura

2

916.40

a 1

Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: a.

estirpate il più presto possibile; b.

combattute, per il resto, come le altre epizoozie.

2

Le altre epizoozie devono essere: a.

estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o
economico e sia possibile con una spesa sopportabile; b.

combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni
sanitari ed economici; o c.

sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il
commercio internazionale lo esiga.

II. Organizzazione

Art. 2

Il Consiglio federale emana prescrizioni generali sulle competenze degli organi di polizia delle epizoozie.


Art. 3

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di
polizia delle epizoozie, fatti salvi gli articoli 5 e 6 e le seguenti disposizioni:6 1.

Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo
il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo
cantonale. Il Consiglio federale regola la formazione e il perfezionamento dei veterinari ufficiali.

2.

I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad
assumere i compiti loro affidati nell'applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie.

3.

L'organizzazione cantonale deve garantire un'esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù
di essa.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Lotta contro
le epizoozie

Prescrizioni
del Consiglio
federale

Organizzazione
cantonale,
veterinario
cantonale,
veterinari
ufficiali e non
ufficiali

Legge sulle epizoozie 3

916.40


Art. 4


7

1 I Cantoni possono suddividere il loro territorio in circondari di ispezione del bestiame e designare ispettori del bestiame.

2 I Cantoni retribuiscono gli ispettori del bestiame e i supplenti; essi
organizzano corsi d'istruzione, che sono obbligatori per gli ispettori e i
supplenti sprovvisti di un diploma di medico-veterinario.


Art. 5

1 I Cantoni designano gli ispettori degli apiari e i loro supplenti e li
retribuiscono.

2 D'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria8, essi organizzano corsi
d'istruzione, che sono obbligatori per gli ispettori e i supplenti.


Art. 6

I Cantoni designano gli affossatori e i loro supplenti e determinano la
retribuzione degli stessi.


Art. 7

1 Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in
virtù di essa.

2 La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello
Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa,
rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro
affidati dallo Stato.

3 La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso.


Art. 8

1 Gli organi di polizia delle epizoozie, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli, agli
oggetti e agli animali, in quanto sia necessario per l'esecuzione della
presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

2 Nell'esercizio delle loro funzioni, essi hanno qualità di funzionari
della polizia giudiziaria.

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

8

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Ispettore del
bestiame

Ispettore
degli apiari

Affossatore

Collaborazione
di organizzazioni

Controlli

Agricoltura

4

916.40

III. Provvedimenti di lotta

Art. 9


9

La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo
la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia.

a10 1

Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un'epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell'effettivo che sono sensibili
all'epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e
eliminati.

2

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall'epizoozia e nella regione circostante; b.

i casi in cui non è necessario uccidere l'intero effettivo colpito
né eliminarlo;

c.

la procedura da seguire nel caso in cui l'epizoozia non possa
essere estirpata con l'uccisione e l'eliminazione degli effettivi
infettati.


Art. 10

1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce
inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi
e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente:12 1.

la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; 2.13 la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali;

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

10

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

Principio

Epizoozie
fortemente
contagiose

Provvedimenti
generali di
lotta11

Legge sulle epizoozie 5

916.40

3.14 l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; 4.

l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di
stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la
disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e
merci;

5.

l'osservazione degli animali sospetti; 6.

il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili; la limitazione o il divieto del
traffico di animali per determinate regioni; 7.15 l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste
epidemiologiche;

8.

l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei
provvedimenti di lotta; 9.

la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di
lotta;

10.16l'omologazione e il modo d'uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie; 11.17l'approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi
d'igiene veterinaria.

2

La Confederazione ha la facoltà di: a.

limitare a una regione circostritta la circolazione di animali e
di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri
parti del Paese;

b.

ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano
limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a
breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; c.

dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.18 14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

16

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

17

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

Agricoltura

6

916.40

3 Il Consiglio federale, per prevenire e combattere epizoozie nel caso
di animali da reddito tenuti in grandi mandre, emana prescrizioni particolari segnatamente su: 1.

l'approvazione e il controllo in materia di polizia delle epizoozie; 2.

l'ubicazione e la sistemazione delle aziende; 3.

l'igiene nelle aziende e la prevenzione delle epizoozie, compresa la vaccinazione.19
a20 Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il
genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, impianti di
macellazione, impianti per la distruzione di carcasse, impianti di
disinfezione, ecc.), di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro
le epizoozie.

b21 Il Consiglio federale può limitare il commercio delle derrate alimentari
per motivi inerenti alla polizia delle epizoozie. Può affidare il controllo agli organi del controllo delle derrate alimentari.


Art. 11

1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di annunciare
senza indugio a un veterinario - trattandosi di api, all'ispettore degli
apiari - la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i
provvedimenti atti a impedire la trasmissione ad altri animali. Lo stesso obbligo incombe all'ispettore del bestiame, all'ispettore delle carni,
al macellaio, all'affossatore e ai funzionari di polizia e di dogana.

2 I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti
a notificare i casi alla competente autorità cantonale, che trasmette la
notificazione alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione della epizoozia.

19

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
(RU 1977 1187 1191; FF 1975 II 105).

20

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981
(RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

21

Introdotto dall'art. 59 n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti
d'uso, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.0).

Misure
preparatorie

Limitazione
del commercio
delle derrate
alimentari

Obbligo
dell'annuncio
e della
notificazione

Legge sulle epizoozie 7

916.40

IIIa.22 Servizi d'igiene veterinaria
a Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'organizzazione, l'esecuzione e il finanziamento di servizi d'igiene veterinaria.
I tenutari d'animali che fanno capo a questi servizi possono essere
obbligati a fornire contributi adeguati.

IV. Traffico di animali, materie animali e altri oggetti

Art. 12

È vietato il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che,
secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio
di una epizoozia. Le derogazioni compatibili con la polizia delle epizoozie sono regolate dal Consiglio federale.


Art. 13


23

1 Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica.

2 Il detentore di animali ha l'obbligo di informare gli organi incaricati
dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull'agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione
degli animali.


Art. 14


24

1 Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato.

2 La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono
detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato
sui dati forniti dai Cantoni.

3 Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina,
caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i
cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali.

22

Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
(RU 1977 1187 1191; FF 1975 II 105).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Divieto
del traffico
di animali;
derogazioni

Controllo del
traffico di
animali

Identificazione
e registrazione

Agricoltura

8

916.40

4 Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l'identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all'obbligo di identificazione e registrazione degli animali.


Art. 15


25

1 Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l'azienda, il detentore emette un certificato d'accompagnamento.
Tale certificato segue lo spostamento dell'animale ed è consegnato al
nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il
certificato d'accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi
incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate
alimentari e l'agricoltura. Nei macelli va consegnato al controllore
delle carni.

2 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato
d'accompagnamento. Può prevedere ch'esso: a.

sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni
con un elevato rischio di epizoozia; b.

in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell'animale.

a26 1 Il traffico degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina
dev'essere registrato in una banca dati centrale.

2 I detentori di animali sono tenuti ad annunciare al servizio designato
dal Cantone tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

3 La Confederazione può gestire autonomamente la baca dati o affidarne la gestione a terzi.

4 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze quanto al contenuto, al
funzionamento e ai requisiti della banca dati e disciplina le condizioni
d'accesso ai dati e l'utilizzazione degli stessi.

b27 1 I costi di identificazione e di registrazione degli animali sono a carico
dei rispettivi detentori.

2 I costi di creazione della banca dati centrale sono a carico della Confederazione. I costi d'esercizio sono di regola coperti dagli emolu25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

26

Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

27

Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Certificato d'accompagnamento Banca dati
centrale

Costi della
banca dati

Legge sulle epizoozie 9

916.40

menti versati dai detentori di animali. Il Consiglio federale stabilisce
l'importo degli emolumenti.


Art. 16


28

Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 14 e 15 ad animali di altre specie qualora
questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora
occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine
animale.


Art. 17

1 ...29

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di animali e di
materie animali e sui mezzi usati a tale scopo.


Art. 18

1 Le fiere, i mercati o le esposizioni, cui sono presentati animali della
specie equina, bovina, ovina, caprina o suina, sono posti sotto sorveglianza veterinaria e di polizia.

2 A una fiera o un mercato di animali da reddito possono essere presentati soltanto quelli che il controllo veterinario di entrata non ha trovato ammalati nè sospetti.

3 Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle
disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 15, nonché estendere la
sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre
specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di trasmissione
di epizoozie.30


Art. 19

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per l'alpeggio, lo svernamento o altri spostamenti temporanei di
animali.


Art. 20

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

29

Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Estensione del
campo d'applicazione delle
prescrizioni in
materia di
controllo

Trasporto
di animali
e di materie
animali

Controllo
su fiere, mercati,
esposizioni
e concorsi

Alpeggio
e svernamento

Commercio
del bestiame

Agricoltura

10

916.40


Art. 21

1 Il commercio ambulante degli animali delle specie equina, bovina,
ovina, caprina e suina e dei volatili e conigli è vietato.

2 Il Consiglio federale può assoggettare a disposizioni restrittive la circolazione di mandre transumanti o vietarla.


Art. 22

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la
costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti per la
distruzione delle carcasse, degli scorticatoi, delle concerie e di altre
aziende simili.


Art. 23

I veicoli, impianti e utensili usati per il trasporto di animali sono dei
veicoli puliti dopo ogni uso e, su ordine dell'autorità, disinfettati.


Art. 24

1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, alle
quali è permesso l'importazione, l'esportazione o il transito di animali,
di prodotti immunobiologici, di materie animali e di altri oggetti che
possono essere veicolo di contagio di una malattia trasmissibile, largamente diffusa o maligna.

2 L'Ufficio federale di veterinaria, d'intesa con la Direzione generale
delle dogane e le imprese di trasporti pubblici, designa i posti d'importazione e di esportazione. Esso limita o vieta l'importazione, l'esportazione o il transito di animali, prodotti immunobiologici, materie animali e altri oggetti, in quanto sia giustificato da motivi di polizia sanitaria. Inoltre, può limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico
di frontiera.


Art. 25

1 Il Consiglio federale stabilisce gli animali che, all'importazione o al
transito, sono sottoposti alla visita di un veterinario svizzero di confine.

2 Gli animali ammalati di una epizoozia, sospetti o considerati secondo
le circostanze veicoli di contagio di una epizoozia sono respinti.

3 Invece del rinvio, l'Ufficio federale di veterinaria può eccezionalmente ordinare l'immediata macellazione o la distruzione.

Commercio
ambulante,
mandre
transumanti

Vigilanza sulle
aziende

Pulizia e disinfezione dei veicoli Importazione,
esportazione
e transito

Visita veterinaria
di confine

Legge sulle epizoozie 11

916.40


Art. 26


31



Art. 27

1 ...32

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere
messi in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o
composti destinati a prevenire o curare malattie animali, che sono
oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

3 Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le
spese sono a carico del fabbricante o dell'importatore.33 4 Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrganismi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impedire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono responsabili dei danni.

5 Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere
disposizioni.


Art. 28


34



Art. 29

Circa il traffico di confine e il transito per via aerea, il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti agli articoli 24 a 27.


Art. 30

I Cantoni esercitano un controllo sui cani. Se vi è pericolo di propagazione di epizoozie per mezzo di cani, gatti o altri animali, il Consiglio
federale ordina adeguati provvedimenti protettivi.

31

Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

32

Abrogato dal n. II 9 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

33

Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici,
in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

34

Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Prodotti immunobiologici
e altri preparati

Traffico di confine, transito
per via aerea

Controllo
dei cani

Agricoltura

12

916.40

V. Costi della lotta contro le epizoozie35

Art. 31

1

I Cantoni in cui si trovano gli animali versano le indennità per perdite di animali e assumono totalmente o in parte i costi della lotta.37

2 Sono eccettuate le spese per i provvedimenti speciali secondo l'articolo 10 capoverso 3.38 3

La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute alle epizoozie fortemente contagiose.39

Art. 32

1

Vengono versate indennità per perdite di animali quando: a.

vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti
a causa di un'epizoozia; b.

vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti
a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per
ordine dell'autorità;

c.

vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di
un'epizoozia;

d.

vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.40 1bis

Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto
a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e
delle possibilità di lotta.41 2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per
perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha
il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'in35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

38

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
(RU 1977 1187 1191; FF 1975 II 105).

39

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

41

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

Assunzione
dei costi36

Indennità
per perdita
di animali

Legge sulle epizoozie 13

916.40

dennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale
diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni
sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale
come istanza unica.

3 Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o
svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di
domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione.


Art. 33


42

1

I Cantoni possono versare indennità anche se queste ultime non sono previste dalla Confederazione. L'articolo 36 è applicabile per analogia.43 2 I Cantoni possono pagare indennità per la perdita di animali, che,
con l'autorizzazione del veterinario cantonale, si trovano temporaneamente all'estero, per l'alpeggio o scopi analoghi, e i cui proprietari
sono domiciliati nella Svizzera. L'articolo 36 è applicabile per analogia.


Art. 34

1 L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una
persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo
tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e
gli ordini di polizia delle epizoozie.

2 Nessuna indennità è pagata segnatamente: 1.

per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco
valore;

2.

per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili; 3.

per gli animali da macello di provenienza estera; 4.

per gli animali di provenienza indigena, che si trovano in
macelli pubblici o privati o nelle stalle aggregate; 5.

per gli animali, che appartengono a persone domiciliate
all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente
per l'alpeggio o lo svernamento; 6.

per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliate in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione.

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981
(RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

Indennità in
casi speciali

Limitazione
dell'obbligo
delle indennità

Agricoltura

14

916.40

3 Il Consiglio federale emana disposizioni limitative concernenti l'indennità per perdita di animali secondo l'articolo 32, qualora trattisi
d'animali da reddito tenuti in grandi mandre.44

Art. 35

Per la distruzione della selvaggina ordinata dall'autorità allo scopo di
evitare la propagazione di una epizoozia, i Cantoni possono pagare
premi.


Art. 36

1 In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'Ufficio
federale di veterinaria emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi.

2 I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo
dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il
60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro
questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni,
tenendo conto del capoverso 1.

3 Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice
e gratuita per il proprietario.

4 L'Ufficio federale di veterinaria, d'intesa con i Cantoni, stabilisce
come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati
sono utilizzabili.


Art. 37 a 4045

Art. 41


46



Art. 42


47
1

La Confederazione:

a.

si procura per la ricerca le basi scientifiche necessarie
all'applicazione della presente legge; può affidare simili compiti a specialisti e istituti che non fanno parte dell'amministrazione federale; 44

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
(RU 1977 1187 1191; FF 1975 II 105).

45

Abrogati dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

46

Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

Premi per la
selvaggina

Stima degli
animali, importo
della indennità
e utilizzazione

Ricerca e
diagnosi

Legge sulle epizoozie 15

916.40

b.

gestisce l'Istituto svizzero di virologia e di immunologia (IVI)
per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose; c.

designa il laboratorio nazionale di riferimento per la sorveglianza della diagnosi di un'epizoozia; può affidare questo
compito a laboratori che non fanno parte dell'amministrazione
federale;

d.

accorda ai laboratori l'autorizzazione per la diagnosi nel quadro della lotta contro le epizoozie; e.

può prescrivere determinati metodi di esame per la diagnosi di
epizoozie.

2

Il Consiglio federale può affidare all'IVI anche altri compiti in materia di lotta contro le epizoozie.


Art. 43


48



Art. 44

Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura sia permesso, nei
casi di epizoozie, di completare le indennità cantonali previste nel presente capo mediante prestazioni delle casse di assicurazione del
bestiame o di altri istituti assicurativi pubblici o privati.


Art. 45

1 Può essere chiesta la restituzione delle indennità indebitamente
riscosse.49

2 Il diritto alla restituzione si prescrive dopo cinque anni da quando gli
organi competenti hanno avuto conoscenza della sua causa, ma al più
tardi dopo dieci anni da quando il diritto è sorto. Se esse deriva da un
reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga,
vale quest'ultima.

3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione di riscossione; essa è
sospesa fino a quando il debitore non può essere oggetto di una esecuzione nella Svizzera.

48

Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981
(RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

Casse di assicurazione
del bestiame

Restituzione

Agricoltura

16

916.40

VI. Rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 46


50

1 Le decisioni dell'Ufficio federale di veterinaria sono impugnabili
dinanzi alla commissione di ricorso DFE51; le decisioni di questa sono
definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.52 2 Del rimanente sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.


Art. 47

1 Chiunque intenzionalmente viola le disposizioni degli articoli 10, 11,
12, 24, 25, 27 o le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali disposizioni o una relativa decisione a lui diretta, sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è
punito con l'arresto o la multa sino a 20000 franchi. Nei casi gravi,
può, inoltre, essere punito con la detenzione sino a otto mesi.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è l'arresto sino a due
mesi o la multa sino a 6000 franchi.


Art. 48

1 Chiunque violi intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13
capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 18
capoversi 1 e 2, 21 o 23 o le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali o di altre disposizioni della presente legge o di una relativa decisione emessa sotto comminatoria
della pena prevista nel presente articolo, per quanto non sia adempita
la fattispecie di cui all'articolo 47, è punito con la multa sino a 2000
franchi.53

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a
1000 franchi.

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
(RU 1977 1187 1191; FF 1975 II 105).

51

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

52

Nuovo testo giusta il n. 56 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999
(RU 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Diritto di ricorso

Delitti e contravvenzioni Contravvenzioni

Legge sulle epizoozie 17

916.40

a54 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona
giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una
ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per
terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche
che l'hanno commessa.

2 Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona
rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di
un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti,
soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce
intenzionalmente o per negligenza.

3 Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona
rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o
in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza
personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri
degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente
dirigenti o ai liquidatori colpevoli.


Art. 49

Il colpevole può essere, inoltre, condannato al pagamento delle tasse
eluse.


Art. 50

Se il colpevole esercita professionalmente il commercio del bestiame
le pene comminate dalla presente legge possono essere aumentate sino
al doppio.


Art. 51

Le disposizioni speciali del Codice penale svizzero55 sono riservate.


Art. 52

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2

L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione.
Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge sulle dogane56, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana 54

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
(RU 1977 1187 1191; FF 1975 II 105).

55

RS 311.0

56

RS 631.0

Infrazioni
commessi
nell'azienda

Pagamento delle
tasse eluse

Aggravamento
delle pene

Riserva del
Codice penale

Perseguimento
penale

Agricoltura

18

916.40

parimenti il decreto penale. L'Amministrazione delle dogane è esclusivamente competente se l'oggetto dell'infrazione è costituito dalla carne o da un prodotto carneo.57 2bis

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2, come anche un'infrazione giusta la legge del
9 marzo 197858 sulla protezione degli animali, la legge sulle dogane, la
legge sulle derrate alimentari59, la legge federale del 20 giugno 198660
sulla caccia o quella del 14 dicembre 1973 sulla pesca61, perseguibile
dalla stessa autorità amministrativa della Confederazione, è applicata
la pena incorsa per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.62 VII. Disposizioni esecutive, finali e transitorie

Art. 53

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente
legge e determina le disposizioni penali della stessa loro applicabili.

2 Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da
parte dei Cantoni.


Art. 54

1 L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in
cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano
deroghe; al confine doganale, l'esecuzione compete alla Confederazione.63 2 Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico
con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell'economia64.

57

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187). Nuovo testo giusta l'art. 59
n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal
1° lug. 1995 (RS 817.0).

58

RS 455

59

RS 817.0

60

RS 922.0

61

[RU 1975 2345, 1991 2259. RS 611.02 n. I 81, 814.20 art. 75 n. 1. RS 923.0 art. 27 n. 1]
Vedi ora la LF del 21 giu. 1991 (RS 923.0).

62

Introdotto dall'art. 59 n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti
d'uso, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.0).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977
(RU 1977 1187 1191; FF 1975 II 105).

64

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Competenze
del Consiglio
federale

Esecuzione

Legge sulle epizoozie 19

916.40


Art. 55

Indipendentemente dall'avvio o dall'esito di un procedimento penale,
la competente autorità cantonale può punire disciplinarmente funzionari che hanno violato prescrizioni di polizia delle epizoozie.


Art. 56

1 Il Consiglio federale stabilisce le tasse per gli esami, le visite, le
autorizzazioni e i controlli effettuati al confine e nel Paese.

2 Le tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre
materie animali al confine e per l'esame di prodotti conformemente
all'articolo 27 capoverso 3 sono destinate a coprire le spese cagionate
alla Confederazione dall'applicazione della presente legge.

3 ...65


Art. 57


66

1

L'Ufficio federale di veterinaria è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico.

2

Esso può, in caso di urgenza, emanare prescrizioni a titolo provvisorio nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di
estendersi alla Svizzera una nuova epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di una regolamentazione.

3

L'Ufficio federale di veterinaria: a.

assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere
le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa
e partecipa alle ispezioni ufficiali; b.

può condurre autonomamente inchieste per valutare la situazione epizootica.


Art. 58

Le prescrizioni federali concernenti gli animali adoperati o condotti in
corsi militari, manovre o chiamate di truppe sono riservate.

65

Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995
(RU 1995 3711 3715; FF 1993 I 609).

Procedura
disciplinare

Tasse

Competenze
dell'Ufficio
federale di
veterinaria

Prescrizioni
militari

Agricoltura

20

916.40


Art. 59

1 Nella misura in cui l'esecuzione della presente legge esige disposizioni completive cantonali, i Cantoni sono tenuti a emanarle e possono
provvedervi per via di ordinanza.

2 Se un Cantone non emana per tempo le disposizioni necessarie, esse
saranno provvisoriamente emanate, in sua vece, dal Consiglio federale.

a67 1 Il Dipartimento federale dell'economia emana, in luogo dei Cantoni
che non vi hanno provvisto, le disposizioni d'obbligatorietà generale
che sono necessarie secondo il diritto federale per la lotta contro le
epizoozie.

2 L'Ufficio federale di veterinaria dispone, in luogo degli organi esecutivi cantonali che non vi hanno provvisto, le misure necessarie nel singolo caso.


Art. 60


68

I Cantoni comunicano le disposizioni d'esecuzione al Dipartimento
federale dell'economia.


Art. 61

1 Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

2 Alla stessa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie a essa,
segnatamente la legge federale del 13 giugno 191769 sulle misure per
combattere le epizoozie e la legge federale del 28 settembre 196270
concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.

3 Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validità.

67

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981
(RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

68

Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

69

[CS 9 264; RU 1950 II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, 1954 455 n. I 1 857 art. 1 cpv. 1,
1956 142 art. 1 1299, 1959 622] 70

[RU 1963 189] Emanazione
di prescrizioni
cantonali

Sostituzione

Comunicazione

Entrata
in vigore,
abrogazione
del diritto
precedente

Legge sulle epizoozie 21

916.40


Art. 62


71

Per le spese cagionate ai Cantoni innanzi il 1° gennaio 1981, i sussidi
federali sono pagati secondo il diritto previgente.

Data dell'entrata in vigore: art. 53 cpv. 1: 1° gennaio 196772
le altre disposizioni: 1° gennaio 196873 71

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980. in vigore dal 1° gen. 1981
(RU 1980 1776; FF 1980 I 469).

72

DCF del 16 dic. 1966 (RU 1966 1620 cpv. 2).

73

DCF del 15 dic. 1967 (RU 1967 2092).

Disposizione
transitoria
della revisione
del 1980

Agricoltura

22

916.40