01.09.2023 - * / In vigore
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1

Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) del 6 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2007) Ingresso vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e visti gli
articoli 31bis capoversi 1 e 2 e 64bis della Costituzione federale1; in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 20012 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H; in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 19723 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 19944 sugli ostacoli tecnici agli scambi; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19955,6 decreta: Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Scopo e oggetto

1

La presente legge stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli.

2

In particolare, fissa: a. principi per l'elaborazione, l'adozione e la modificazione di prescrizioni tecniche;

b. competenze e compiti del Consiglio federale; c. diritti e doveri generali delle persone interessate e disposizioni penali d'applicazione generale.

RU 1996 1725 1 [CS

1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli articoli 54, 95 e 101 della Cost.

federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 RS

0.632.31; FF 2001 4499 3 RS

0.632.401

4 RS

0.632.20. Allegato 1A.6 5 FF

1995 II 393

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883 884; FF 2001 4435).

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Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica a tutti i settori nei quali la Confederazione emana prescrizioni tecniche.

2

Essa si applica se altre leggi federali, decreti federali d'obbligatorietà generale o trattati internazionali non contengono disposizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano.

3

Gli articoli 3 e 19 sono applicabili nella misura in cui altre prescrizioni della Confederazione non dispongano diversamente.


Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende con: a. ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: 1. prescrizioni o norme tecniche divergenti, 2. dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o 3. dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; b. prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: 1. la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, 2. la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, 3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità;

c. norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; d. immissione in commercio: il trasferimento o la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto; e. messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali;

f.

esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; g. conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; h. valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche;

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i.

certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; k. dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; l.

marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; m. registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; n. omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; o. accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità;

p. controllo a posteriori: l'attività statale di organi di controllo intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio soddisfano le prescrizioni tecniche.

Capitolo 2: Adozione di prescrizioni tecniche

Art. 4

Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale 1

Le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio.

2

A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Parimenti, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da: a. essere per quanto possibile semplici e trasparenti; e b. richiedere oneri amministrativi e d'esecuzione il più possibile contenuti.

3

Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora: a. siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti; e b. non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi.

4

Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: a. della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; b. della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; c. dell'ambiente naturale;

d. della sicurezza sul posto di lavoro;

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e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; f.

del patrimonio culturale nazionale; g. della

proprietà.


Art. 5

Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda le procedure 1

Per quanto l'articolo 4 non esiga una deroga, di regola: a. sono previsti a scelta vari tipi di procedure per la valutazione della conformità; secondo almeno uno di questi tipi, la persona che fabbrica o immette in commercio il prodotto deve avere la possibilità di effettuare essa stessa la valutazione della conformità;

b. gli esami e le valutazioni della conformità svolti da terzi sono previsti come attività di diritto privato, se costituiscono una condizione per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio, l'impiego o lo smaltimento dei prodotti; 2

Se per determinati prodotti sono richiesti diversi esami, valutazioni della conformità, registrazioni o omologazioni oppure sono competenti varie autorità, il coordinamento delle procedure e delle competenze deve essere garantito.


Art. 6


7

Informazione e consultazione a livello internazionale Nell'ambito di accordi internazionali sono trasmessi: a. i progetti di prescrizioni tecniche e di prescrizioni concernenti i servizi per informazione e consultazione; b. i testi adottati delle prescrizioni di cui alla lettera a.

Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale Sezione 1: Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità

Art. 7

Procedure

Il Consiglio federale può stabilire le procedure d'esame, di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione.

7

Nuovo testo giusta il n. I del 14 dicembre 2001, in vigore dal 1° giugno 2002 (RU 2002 883 884; FF 2001 4435).

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Art. 8

Organismi

Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che gli organismi preposti agli esami, alle valutazioni della conformità, alle registrazioni o alle omologazioni devono adempiere.


Art. 9

Marchi di conformità

1

Il Consiglio federale può stabilire i marchi che attestano la conformità e disciplinare le corrispondenti procedure.

2

Può emanare prescrizioni per proteggere questi marchi dal rischio di confusione e uso indebito.

Sezione 2: Accreditamento

Art. 10

1

Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure.

2

In particolare, esso: a. designa l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento; b. stabilisce le esigenze e la procedura per l'accreditamento; c. definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività.

Sezione 3: Normazione

Art. 11

In vista dell'elaborazione di norme tecniche alle quali si rinvia o si prevede di rinviare in prescrizioni tecniche, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può: a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a organismi internazionali di normazione;

b. incaricare organizzazioni nazionali di normazione di difendere gli interessi svizzeri nei comitati direttivi di organismi internazionali di normazione e prevedere un'indennità per tale incarico.

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Sezione 4: Prescrizioni tecniche di altri Stati

Art. 12

Se un altro Stato esige per i prodotti da importare un'attestazione dello Stato esportatore con la conferma che le prescrizioni tecniche dello Stato importatore sono soddisfatte, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia.

Sezione 5: Centro d'informazioni

Art. 13

1 Il Consiglio federale provvede a istituire e a gestire un centro nazionale d'informazioni sulle prescrizioni e le norme tecniche.

2

Può incaricare organismi privati di istituire e gestire questo centro e prevedere un'indennità per tale incarico.

Sezione 6: Accordi internazionali

Art. 14

Conclusione

1

Con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente: a. il riconoscimento degli organismi d'esame, di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione; b. il riconoscimento degli esami, delle valutazioni della conformità, delle registrazioni e delle omologazioni;

c. il riconoscimento dei marchi di conformità; d. il riconoscimento dei sistemi d'accreditamento e degli organismi accreditati; e. il rilascio di mandati di normazione a organizzazioni internazionali di normazione, qualora prescrizioni tecniche rinviino o prevedano il rinvio a determinate norme tecniche;

f. l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, l'adozione, la modificazione o l'applicazione di prescrizioni o norme tecniche.

2

Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, l'adozione, la modificazione e l'applicazione di prescrizioni o di norme concernenti i servizi.8 8

Nuovo testo giusta il n. I del 14 dicembre 2001, in vigore dal 1° giugno 2002 (RU 2002 883 884; FF 2001 4435).

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3

Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 2 si applicano anche alle prescrizioni dei Cantoni.9


Art. 15

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione degli accordi internazionali riguardanti i settori di cui all'articolo 14.

2

Può delegare a organismi privati compiti riguardanti l'informazione e la consultazione relative all'elaborazione, all'adozione e alla modificazione di prescrizioni o di norme tecniche, nonché di prescrizioni o di norme concernenti i servizi e prevedere un'indennità per tali compiti.10

Sezione 7: Emolumenti

Art. 16

1 Gli organismi incaricati di compiti d'esecuzione in virtù della presente legge o di altre disposizioni nel settore delle prescrizioni tecniche possono riscuotere emolumenti.

2

Il Consiglio federale emana le prescrizioni sugli emolumenti. Può delegare questa competenza per determinati settori al dipartimento competente.

Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate Sezione 1: Prova della conformità

Art. 17

Principio

1

Se la prova della conformità è prescritta, questa deve essere fornita dalla persona che offre, immette in commercio o mette in servizio il prodotto.

2

Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall'onere della prova se: a. la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il prodotto non ha subito modifiche;

b. chi immette in commercio un prodotto fabbricato in serie riesce a provare l'identità della serie e può presumere che prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio.

9

Introdotto dal n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883 884; FF 2001 4435).

10 Nuovo testo giusta il n. I del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 883 884; FF 2001 4435).

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Art. 18

Validità dell'esame e della valutazione della conformità 1

Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d'esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è: a. accreditato in Svizzera; b. riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; o c. autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero.

2

Il rapporto d'esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che: a. le procedure d'esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che

b. l'organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

3

L'Ufficio federale dell'economia esterna11, d'intesa con l'ufficio federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d'esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d'esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell'organismo estero. Nella loro decisione, essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di commercio estero.

Sezione 2: Controllo a posteriori (sorveglianza del mercato)

Art. 19

Competenze degli organi di controllo 1

Gli organi incaricati del controllo a posteriori in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo d'informare.

2

Gli organismi competenti sono autorizzati a prendere le misure necessarie se: a. le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato;

b. un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili; o c. esiste un fondato sospetto che un prodotto corrispondente alle prescrizioni tecniche costituisca un pericolo grave e immediato per un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.

11 Oggi: «Segreteria di Stato dell'economia (SECO)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 16).

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3

In casi gravi, l'ufficio federale competente può vietare ogni ulteriore offerta, immissione in commercio o messa in servizio o ordinare il ritiro di prodotti immessi in commercio o messi in servizio.


Art. 20

Esecuzione del controllo 1

Le misure prese dagli organi competenti per il controllo a posteriori devono essere proporzionate al pericolo costituito dai prodotti interessati e non devono ostacolare inutilmente la loro commercializzazione o la loro utilizzazione.

2

Le misure prese giusta l'articolo 19 capoverso 2 lettera c devono essere comunicate all'ufficio federale competente ed essere confermate da quest'ultimo entro il mese seguente, altrimenti decadono. Se l'ufficio federale conferma tali misure, esso prepara immediatamente l'adeguamento delle prescrizioni tecniche in questione.

Sezione 3: Assistenza amministrativa

Art. 21

Assistenza amministrativa in Svizzera Gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiarsi informazioni e documenti qualora ciò sia necessario per l'applicazione di prescrizioni tecniche.


Art. 22

Assistenza amministrativa internazionale 1

L'ufficio federale incaricato di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l'applicazione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere incaricate di applicare prescrizioni tecniche.

2

Può trasmettere alle autorità estere incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessibili al pubblico se è garantito che: a. le autorità estere richiedenti sono vincolate dal segreto d'ufficio; b. le autorità estere interessate utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente nell'ambito di una procedura amministrativa relativa all'applicazione di prescrizioni tecniche e non le comunicano a terzi;

c. sono comunicate esclusivamente informazioni necessarie all'applicazione di prescrizioni tecniche; d. non sono rivelati segreti di fabbricazione e d'affari a meno che la trasmissione di queste informazioni sia necessaria per scongiurare un immediato e serio pericolo per la vita o la salute di uomini, animali o piante.

3

Sono fatte salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

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Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 23

Falsificazioni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:12 a. contraffà o falsifica certificati d'accreditamento, d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione o abusa della firma o del marchio dell'organismo emittente per formare un simile documento falso;

b. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo incaricati di stabilire se organismi che effettuano esami, valutazioni della conformità o omologazioni soddisfano le condizioni d'accreditamento; c. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso;

d. contraffà il rapporto o la perizia di una persona o di un organismo che deve esprimersi in merito ad elementi determinanti per l'offerta, l'immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti; e. abusa della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso.


Art. 24

False attestazioni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:13 a. quale organo di un organismo d'accreditamento, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni d'accreditamento; b. quale organismo d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione, attesta un rapporto inesatto sul rispetto delle condizioni per l'immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti;

c. quale persona incaricata di esprimersi su elementi che costituiscono le condizioni per l'accreditamento, il certificato di conformità o l'omologazione, consegna un rapporto inesatto.


Art. 25

Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, usando inganno:14 12 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

13 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

14 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

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a. induce l'organo di un organismo d'accreditamento a redigere un certificato di accreditamento inesatto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di un accreditamento a consegnare una perizia o un rapporto inesatti; b. induce l'organo di un organismo d'esame, di valutazione della conformità o d'omologazione a redigere un rapporto, un certificato o un'attestazione inesatti per provare la conformità di un prodotto oppure induce una persona o un organismo tenuto a esprimersi sugli elementi che costituiscono le condizioni di queste attestazioni a consegnare una perizia o un rapporto inesatti.


Art. 26

Uso di certificati falsi o inesatti È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:15 a. fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati d'accreditamento, d'esame, di conformità e d'omologazione falsi o inesatti redatti da un terzo; b. fa valere in modo fraudolento un certificato d'accreditamento, d'esame, di conformità e d'omologazione in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 23 a 25.


Art. 27

Documenti esteri

Gli articoli 23 a 26 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.


Art. 28

Rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche:16 a. rilascia dichiarazioni di conformità per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti accompagnati da una dichiarazione di conformità;

b. appone il marchio di conformità a prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche o immette in commercio simili prodotti con tale marchio.


Art. 29

Vantaggi pecuniari illeciti I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 23 a 28 possono essere confiscati giusta gli articoli 69 e seguenti del Codice penale17.18 15 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

16 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

17 RS

311.0

18 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic.

2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

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Art. 30

Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 31

Prescrizioni d'esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.


Art. 32

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 199619 19

DCF del 17 giu. 1996 (RU 1996 1735).

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Allegato


Modifiche del diritto vigente 1. Legge del 23 marzo 196220 sui rapporti fra i Consigli Art. 43
cpv. 3 lett. f
...


2. Legge del 7 ottobre 198321 sulla protezione dell'ambiente Art. 40

...


Art. 41
cpv. 1
...


Art. 47
cpv. 1
...

20

[RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n. 1, 2003 2119.

RU 2003 3543 all. n. I 3].

21

RS 814.01. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

22

RS 817.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

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