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734.25

Ordinanza
sulla procedura d'approvazione dei piani
di impianti elettrici

(OPIE)

del 2 febbraio 2000 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3, 4 capoverso 3, 15e capoverso 2, 15f capoverso 3,
15g capoverso 3, 15h capoverso 3, 15k, 16 capoverso 7 e 16abis capoverso 2 della legge del 24 giugno 19021 sugli impianti elettrici (LIE),2

ordina:

1 RS 734.0

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina:

a.
lo svolgimento della procedura del piano settoriale per le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul territorio e sull'ambiente;
b.
la determinazione di zone riservate e allineamenti;
c.
la procedura d'approvazione dei piani per la costruzione e la modifica di:
1.
impianti ad alta tensione,
2.
impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA collegati a una rete di distribuzione,
3.
impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all'obbligo d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordi­nanza del 30 marzo 19943 sulla corrente debole.4

2 Essa è applicabile in tutta la sua estensione alla costruzione e alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione sempreché si tratti di impianti situati in zone pro­tette secondo il diritto federale o cantonale. Gli altri impianti a bassa tensione sono autorizzati dall'Ispettorato degli impianti a corrente forte (Ispettorato) in occasione delle ispezioni periodiche. A questo scopo i proprietari aggiornano costantemente i piani e la documentazione.

3 Essa non è applicabile ai piani che concernono la costruzione e la modifica di:

a.
impianti definiti nell'articolo 2 dell'ordinanza del 6 settembre 19895 concer­nente gli impianti elettrici a bassa tensione sempreché non si tratti di impianti di cui al capoverso 1 lettera b;
b.
prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 aprile 19976 sui prodotti elettrici a bassa tensione;
c.
prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 2 marzo 19987 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplo­sivi.

4 Agli impianti elettrici che servono solo o principalmente i veicoli ferroviari o i fi­lo­veicoli si applica l'ordinanza del 2 febbraio 20008 sulla procedura d'approva­zione dei piani di impianti ferroviari.

3 RS 734.1

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

5 [RU 1989 1834, 1992 2499 art. 15 n. 1, 1997 1008 all. n.3, 1998 54 all. n. 4, 1999 704 n. II 20, 2000 762 n. I 4. RU 2002 128 art. 43]. Vedi ora l'O del 7 nov. 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27).

6 [RU 1997 1016, 2000 734 art. 19 n. 2 762, 2007 4477 n. IV 23, 2009 6243 all. 3 n. II 4, 2010 2583 all. 4 n. II 12749, 2013 3509. RU 2016 105 art. 29]. Vedi ora l'O del 25 nov. 2015 (RS 734.26).

7 [RU 1998 963, 2007 4477 n. IV 26, 2010 2583 all. 4 n. II 2 2749 n. I 2, 2013 3509 all. n. 4. RU 2016 143 art. 23]. Vedi ora l'O del 25 nov. 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (RS 734.6).

8 RS 742.142.1

Sezione 1a:9 Procedura del piano settoriale

9 Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

Art. 1a10 Verifica dell'obbligo del piano settoriale

1 L'Ufficio federale dell'energia (UFE) verifica se un progetto riguardante una linea con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV deve essere definito quale dato acquisito in un piano settoriale (obbligo del piano settoriale). Questa verifica è svolta d'ufficio oppure su richiesta dell'Ispettorato o del richiedente. L'UFE può esigere dal richiedente la presentazione di adeguati documenti.

2 Esso confronta la situazione attuale con quella prevista al fine di verificare l'incidenza del progetto sul territorio e sull'ambiente.

3 Se rileva che il progetto non incide notevolmente sul territorio e sull'ambiente, esso comunica al richiedente che il progetto non è soggetto all'obbligo del piano settoriale. Altrimenti verifica se sussistono motivi per una deroga all'obbligo del piano settoriale e se deve essere avviata la procedura del piano settoriale.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

Art. 1b11 Deroghe all'obbligo del piano settoriale e procedura

1 I seguenti progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere approvati senza la definizione quale dato acquisito in un piano settoriale se presumibilmente possono essere rispettate le disposizioni dell'ordinanza del 23 dicembre 199912 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e sono state esaurite le possibilità di raggruppamento con altre linee o altre infrastrutture esistenti:

a.
la costruzione di nuove linee con una lunghezza massima di cinque chilometri se sono rispettati gli obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale;
b.
la sostituzione, la modifica o l'ampliamento di linee se il tracciato della linea non viene spostato o viene spostato al massimo per cinque chilometri e i conflitti concernenti obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere compensati mediante provvedimenti di sostituzione;
c.
i progetti le cui linee vengono eseguite per almeno l'80 per cento della loro lunghezza come cavi interrati in impianti esistenti o stabiliti come vincolanti per le autorità, quali strade, gallerie o cunicoli;
d.
i progetti per i quali, sulla base di accertamenti relativi alla pianificazione del territorio, al diritto ambientale nonché tecnici ed economici, il richiedente dimostra che nessun'altra variante è da preferire.

2 L'UFE consulta i competenti servizi della Confederazione e dei Cantoni coinvolti in merito ai documenti presentati dal richiedente. Esso può altresì consultare le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale. Dopo aver esaminato i pareri pervenuti, l'UFE decide se deve essere svolta una procedura del piano settoriale.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013 (RU 2013 3509). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

12 RS 814.710

Art. 1c13 Informazione preliminare

Un progetto presumibilmente soggetto all'obbligo di elaborare un piano settoriale e la cui necessità è stata confermata dalla Commissione federale dell'energia elettrica (art. 22 cpv. 2bis della L del 23 mar. 200714 sull'approvvigionamento elettrico) o è dimostrata in altro modo, può essere inserito nel piano settoriale come informazione preliminare.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013 (RU 2013 3509). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

14 RS 734.7

Art. 1d15 Preparazione della procedura del piano settoriale

1 Prima di chiedere all'UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale per un progetto soggetto all'obbligo del piano settoriale, il richiedente conclude con i Cantoni interessati un accordo di coordinamento in cui sono disciplinati in particolare i seguenti aspetti:

a.
gli obiettivi pianificatori;
b.
le competenze per l'organizzazione delle fasi della procedura;
c.
la partecipazione e l'informazione dei Comuni;
d.
il calendario delle fasi della procedura previste;
e.
la procedura per l'adeguamento della pianificazione cantonale.

2 Il richiedente elabora i documenti necessari per valutare le possibili zone di pianificazione. Da questi documenti deve risultare che è stato individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione in vista dell'utilizzazione del territorio.

3 Con l'approvazione dei Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione nei casi in cui il margine di manovra per più zone di pianificazione non sia giudicato sufficiente. Una simile proposta deve essere motivata dettagliatamente.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013 (RU 2013 3509). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

Art. 1e16 Avvio della procedura del piano settoriale

1 Il richiedente chiede all'UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.

2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a.
una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità;
b.
l'accordo di coordinamento e i documenti di cui all'articolo 1d.

3 L'UFE trasmette i documenti agli uffici rappresentati nella Conferenza sull'assetto del territorio affinché presentino un primo parere entro due mesi.

4 Una volta ricevuti i pareri, entro due mesi l'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento specifico al progetto nel quale sono rappresentati, con un voto ciascuno, i seguenti servizi e organizzazioni:
a.
l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;
b.
l'Ufficio federale dell'ambiente;
c.
altri uffici federali coinvolti;
d.
la Commissione federale dell'energia elettrica;
e.
l'Ispettorato;
f.
ogni Cantone coinvolto;
g.
le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale;
h.
il richiedente.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

Art. 1f17 Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito

1 L'UFE trasmette al gruppo di accompagnamento i documenti relativi alla zona di pianificazione affinché si pronunci in merito. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.

2 Sulla base di un esame d'insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutti i documenti necessari il gruppo di accompagnamento raccomanda all'UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire al suo interno l'elaborazione di diversi corridoi di pianificazione.

3 Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l'UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per la zona di pianificazione e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 200018 sulla pianificazione del territorio (OPT).

4 Dopo la modifica della bozza, l'UFE svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici chiede al Consiglio federale la definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito.

5 Nei casi di cui all'articolo 1d capoverso 3 e con l'accordo unanime dei membri del gruppo d'accompagnamento, esso può rinunciare a una definizione formale della zona di pianificazione quale dato acquisito e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente.

17 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

18 RS 700.1

Art. 1g19 Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito

1 In collaborazione con i Cantoni interessati, il richiedente elabora di regola almeno due corridoi di pianificazione e presenta all'UFE i necessari documenti.

2 Entro 30 giorni dal ricevimento, l'UFE trasmette i documenti completi al gruppo di accompagnamento. Al fine di ispezionare possibili corridoi di pianificazione può organizzare un sopralluogo con il gruppo di accompagnamento.

3 Sulla base di un esame d'insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutti i documenti necessari il gruppo di accompagnamento raccomanda all'UFE un corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare, ovvero linea aerea o cavo interrato.

4 Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l'UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per il corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 OPT20.

5 Dopo la modifica della bozza esso svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici, esso chiede la definizione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da impiegare:

a.
al Consiglio federale nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 1 OPT;
b.
al DATEC nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 4 OPT.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

20 RS 700.1

Sezione 2: Procedura d'approvazione dei piani

Art. 2 Documenti da allegare alla domanda

1 I documenti da allegare alla domanda da presentare all'Ispettorato per l'approva­zione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su:21

a.22
gestore, ubicazione, genere e struttura dell'impianto progettato, come pure la situazione rispetto agli impianti già esistenti;
b.
la motivazione del piano;
c.
tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza;
d.
le eventuali interazioni con altri impianti o oggetti;
e.
gli effetti sull'ambiente e la pianificazione del territorio;
f.
la conformità alla pianificazione del territorio, in particolare ai piani direttori e d'utilizzazione cantonali;
g.23
l'esito degli accertamenti volti a stabilire la necessità di svolgere o no una procedura del piano settoriale ed eventualmente l'esito di quest'ultima.

1bis Nel caso di progetti riguardanti il primo allacciamento o un allacciamento più potente alla rete elettrica di immobili e insediamenti al di fuori della zona edificabile, ai documenti deve essere allegata una decisione passata in giudicato del Cantone a conferma dell'ammissibilità dell'allacciamento.24

1ter Se sono necessarie espropriazioni, la domanda deve essere completata con i dati di cui all'articolo 28 della legge federale del 20 giugno 193025 sull'espropriazione.26

2 L'Ispettorato emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli.

3 Se necessario l'Ispettorato può esigere documenti supplementari, in particolare la prova che i prodotti utilizzati nell'impianto sono conformi alle norme tecniche rico­nosciute.

4 Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione lo esige, il richiedente deve sottoporle i documenti su cui si fondano quelli presentati.

5 Per la costruzione o modifica di un impianto sulla base di piani che sono già stati approvati precedentemente, per gli aspetti tecnici ci si può riferire all'approvazione di tali piani.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

23 Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

25 RS 711

26 Introdotto dal n. I 5 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

Art. 3 Impianti a corrente debole nell'area d'influenza di impianti a corrente forte

1 Nei piani di un impianto a corrente forte devono figurare gli impianti a corrente debole situati nell'area d'influenza dell'impianto a corrente forte progettato.

2 Se, in seguito alla costruzione di un impianto a corrente forte, un impianto a cor­rente debole esistente è sottoposto all'obbligo d'approvazione conformemente all'arti­colo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 199427 sulla corrente debole, i piani devono parimenti indicare quali sono i provvedimenti previsti per la prote­zione dell'impianto a corrente debole.

3 Gli esercenti di impianti a corrente debole sono obbligati a mettere gratuitamente a disposizione le informazioni necessarie all'allestimento dei piani.

Art. 5 Procedura seguita dall'Ispettorato

1 L'Ispettorato ordina la pubblicazione della domanda, conduce la procedura di opposizione e raccoglie i pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate.

2 L'Ispettorato valuta i differenti pareri, assume le prove necessarie e, se del caso, ordina le necessarie ispezioni. Esso concilia le parti.

3 L'Ispettorato può decidere di non condurre le trattative concernenti le opposizioni, nel caso in cui un'intesa tra le parti si prospetti irraggiungibile.28

28 Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

Art. 629 Procedura condotta dall'UFE30

1 Se entro sei mesi dal ricevimento delle opposizioni e dei pareri dei Cantoni e delle autorità federali interessate non è stato possibile trovare un'intesa con tutti gli opponenti e le autorità, l'Ispettorato invia i documenti, accompagnati da un rapporto sullo stato della procedura, all'UFE31 per decisione.

2 In casi eccezionali, l'UFE può prolungare congruamente il termine.

3 L'UFE sottopone il rapporto dell'Ispettorato agli opponenti e agli uffici federali con i quali non è stato possibile trovare un'intesa affinché si pronuncino in merito.

4 L'UFE può assumere ulteriori prove, ordinare ispezioni e condurre trattative concernenti le opposizioni.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

31 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 7 Modifiche del piano nel corso della procedura

Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura d'approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev'essere nuovamente sottoposto agli interessati perché si pronuncino in merito e, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.

Art. 8 Termini di trattazione per l'Ispettorato33

1 Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani l'Ispettorato applica di regola i seguenti termini:

a.
dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all'inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate;
b.
30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trat­tative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

2 I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:

a.
il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
b.
l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.34

3 Nella procedura semplificata il termine di trattazione applicabile all'intera proce­dura non deve superare di regola i 20 giorni lavorativi.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Art. 8a35 Termini di trattazione per l'UFE

1 Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i termini seguenti:

a.
un mese per inviare il rapporto sullo stato della procedura secondo l'arti­colo 6 capoverso 1;
b.
tre mesi dal ricevimento del rapporto sullo stato della procedura fino alla conduzione di una trattativa concernente le opposizioni;
c.
otto mesi per redigere la decisione dopo la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

2 I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:

a.
il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente;
b.
l'allestimento di perizie o rapporti supplementari.

35 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Art. 8b36 Sospensione

Qualora il richiedente necessiti di più di tre mesi per completare i documenti da allegare alla domanda, elaborare varianti di progetto o condurre trattative con auto­rità e opponenti, la procedura è sospesa, finché non ne è richiesto il proseguimento.

36 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Art. 9 Approvazione parziale37

1 ...38

2 È possibile rilasciare una concessione parziale per parti incontestate di un impianto a condizione che la linea non venga pregiudicata nel settore contestato.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

38 Abrogato dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

Art. 9a39 Deroghe all'obbligo di approvazione dei piani

1 I lavori di manutenzione e le modifiche tecniche di lieve entità degli impianti non necessitano dell'approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente.

2 Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

a.
la sostituzione equivalente di parti dell'impianto;
b.
le riparazioni, le misure anticorrosione e contro il degrado nonché le misure di risanamento; e
c.
il rinnovo della tinteggiatura esterna di parti dell'impianto nella stessa tonalità.

3 Sono considerate modifiche tecniche di lieve entità, se non si altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'impianto:

a.
la sostituzione delle funi di guardia con funi di guardia dotate di fibra ottica integrata nonché il loro utilizzo per la trasmissione di dati del gestore o di terzi;
b.
le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell'inquinamento fonico delle linee, fintanto che la corrente determinante di cui all'allegato 1 numero 13 capoverso 2 ORNI40 non viene aumentata in modo permanente;
c.
la sostituzione del modello di costruzione degli isolatori;
d.
la sostituzione del modello di costruzione dei cavi in tubazioni esistenti, fintanto che non viene modificata la disposizione all'interno delle tubazioni e la corrente determinante di cui all'allegato 1 numero 13 capoverso 2 ORNI non viene aumentata in modo permanente;
e.
la sostituzione di trasformatori delle stazioni esistenti con trasformatori dello stesso tipo aventi una potenza superiore.

4 In caso di dubbio circa l'obbligo d'approvazione dei piani per lavori di manutenzione decide l'Ispettorato.

5 Prima dell'esecuzione prevista il gestore notifica per scritto all'Ispettorato le modifiche tecniche di lieve entità. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica l'Ispettorato comunica se deve essere eseguita una procedura d'approvazione dei piani.

6 Il gestore documenta all'Ispettorato i lavori di manutenzione e le modifiche eseguiti.

39 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013 (RU 2013 3509). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

40 RS 814.710

Art. 9b41 Zone riservate e allineamenti

1 La presente sezione si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.

2 L'UFE è competente per la determinazione delle zone riservate.

41 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

Art. 9c42 Facilitazioni procedurali

Per un progetto riguardante un impianto con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV che si trova al di fuori di una zona di protezione secondo il diritto federale o secondo un accordo internazionale e che non necessita di una deroga secondo il diritto ambientale, l'autorità competente per l'approvazione rinuncia in linea di massima a consultare i servizi della Confederazione se può valutare il progetto sulla base del parere cantonale.

42 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

Art. 9d43 Acquisto e rinnovo di servitù e altri diritti

Se per un impianto esistente per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione definitiva devono essere rinnovati o acquistati diritti, senza alcuna modifica edilizia all'impianto, la procedura è determinata esclusivamente dalla legge federale del 20 giugno 193044 sulla espropriazione e non è richiesta l'approvazione dei piani.

43 Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

44 RS 711

Sezione 3: Inizio dei lavori e attivazione

Art. 10 Inizio dei lavori

1 La costruzione di un impianto può iniziare soltanto quando la decisione d'approva­zione dei piani è passata in giudicato.

1bis Una volta approvati i piani, l'autorità competente può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'impianto o di suoi componenti purché:

a.
non vi siano opposizioni pendenti;
b.
non sussistano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi competenti della Confederazione; e
c.
l'inizio dei lavori non comporti modifiche irreversibili.45

2 Se durante i lavori di costruzione si presentano motivi imperativi per divergere dal piano approvato, occorre informare immediatamente l'Ispettorato. Nel caso di diver­genze che potrebbero essere approvate con la procedura semplificata, l'Ispettorato decide senza avviare una nuova procedura d'approvazione.

3 Negli altri casi l'Ispettorato deve avviare una nuova procedura d'approvazione del piano modificato mentre i lavori di costruzione delle parti dell'impianto non interes­sate dalla modifica possono continuare.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

Art. 11 Prolungamento della validità dell'approvazione dei piani

Se l'esecuzione di un piano di costruzione iniziato entro i termini previsti è interrotta per più di un anno, si deve chiedere all'Ispettorato il prolungamento della validità dell'approvazione dei piani qualora siano trascorsi oltre 3 anni da quando la deci­sione di approvazione è passata in giudicato.

Art. 12 Attivazione

L'impresa deve notificare per scritto all'Ispettorato il completamento dell'impianto e allegare una conferma del costruttore dalla quale risulti che l'impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute.

Art. 13 Controllo

Entro un anno dal completamento l'Ispettorato controlla se l'impianto è stato costruito conformemente alle prescrizioni e ai piani approvati e se sono state ap­pli­cate le misure prese per la protezione dell'ambiente.

Sezione 4: Piani generali e garanzia della sicurezza

Art. 14 Piani generali

1 I proprietari di impianti elettrici allestiscono un piano generale della loro rete. Que­sto dev'essere costantemente aggiornato e, su richiesta, messo a disposizione degli uffici cantonali competenti.

2 Il piano generale deve permettere la valutazione globale di un progetto in rapporto agli impianti già esistenti.

Art. 15 Garanzia della sicurezza con condizioni modificate

1 Se una modifica delle condizioni pregiudica la sicurezza, il proprietario dell'im­pianto è tenuto a prendere immediatamente le misure necessarie per ristabilirla.

2 Le modifiche che pregiudicano la sicurezza o che concernono le basi di valuta­zione, le modifiche del regime di proprietà dell'impianto e lo smantellamento dell'impianto devono essere notificati all'Ispettorato.

3 Le misure prese o previste in seguito alla modifica delle condizioni e i relativi documenti devono essere sottoposti per approvazione all'Ispettorato.

Sezione 5: Spese di pubblicazione46

46 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

Art. 1647

47 Abrogato dall'all. 2 n. 3 dell'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

Art. 17 ...48

Le spese di pubblicazione della domanda sono a carico del richiedente. L'organo pre­posto alla pubblicazione le incassa direttamente dal richiedente.

48 Abrogata dall'all. 2 n. 3 dell'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17a49 Disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 2013

1 Gli articoli 1b-1d si applicano unicamente alle procedure settoriali i cui documenti di cui all'articolo 1b capoverso 3 della presente ordinanza sono inoltrati dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Tutte le altre procedure settoriali sono condotte secondo il diritto previgente.

2 Su domanda del richiedente, l'UFE può applicare gli articoli 1b-1d alle domande inoltrate dopo il 1° luglio 2013, a condizione che nessun ente o organizzazione di cui all'articolo 1c capoverso 1 vi si opponga.

49 Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).