01.03.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 29.02.2024
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
18.02.2020 - 30.06.2021
01.01.2020 - 17.02.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
01.11.2013 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.10.2013
01.10.2012 - 28.02.2013
01.01.2010 - 30.09.2012
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1

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10 ottobre 1997 (Stato 1° gennaio 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 31quater, 34 capoverso 2 e 64bis
della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 19962, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP)3 e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica agli intermediari finanziari.

2

Sono intermediari finanziari: a. le banche conformemente alla legge federale dell'8 novembre 19344 sulle banche e le casse di risparmio; b.5 le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote e offrano o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale;

bbis.6 le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gerenti patrimoniali ai sensi della legge del 23 giugno 20067 sugli investiRU 1998 892

1 [CS

1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 95, 98, 103, 123 della Cost.

federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 FF

1996 III 993 3 RS

311.0

4 RS

952.0

5

Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 951.31).

6

Introdotta dal n. II 9 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 951.31).

7 RS

951.31

955.0

Riciclaggio di denaro 2

955.0

menti collettivi, sempreché offrano o distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale; c.8 gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 20049 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;

d. i commercianti di valori mobiliari conformemente alla legge del 24 marzo 199510 sulle borse;

e.11 le case da gioco giusta la legge del 18 dicembre 199812 sulle case da gioco.

3

Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);

b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; d. …13 e. gestiscono patrimoni;

f.

effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.

4

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: a. la Banca nazionale svizzera; b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;

8

Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 951.31).

9 RS

961.01

10 RS

954.1

11 Introdotta dal n. 4 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 935.52).

12 RS

935.52

13 Abrogata dal n. II 8 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RS 961.01).

Legge

3

955.0

d. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente.

Capitolo 2: Obblighi degli intermediari finanziari Sezione 1: Obblighi di diligenza

Art. 3

Identificazione della controparte 1

Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante.

2

Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.

3

Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.

4

Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.

5

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), la Commissione federale delle case da gioco e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.14

Art. 4

Accertamento relativo all'avente economicamente diritto 1

L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto, se: a. non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito;

b. la controparte è una società di domicilio; c. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

2

Nel caso di conti o depositi collettivi, l'intermediario deve esigere che la controparte gli fornisca un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichi senza indugio ogni mutazione.

14 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Riciclaggio di denaro 4

955.0


Art. 5

Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto 1

Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.

2

Nel caso di un'assicurazione riscattabile, l'istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.


Art. 6

Obbligo speciale di chiarimento L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: a. la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP15).


Art. 7

Obbligo di allestire e conservare documenti 1

L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

2

Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

3

L'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.


Art. 8

Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

15 RS

311.0

Legge

5

955.0

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9

Obbligo di comunicazione 1

L'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305bis CP16, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP), deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

2

Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.


Art. 10

Blocco dei

beni

1

L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione.

2

Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

3

Durante il blocco dei beni da lui disposto non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione.


Art. 11

Esclusione della responsabilità penale e civile L'intermediario finanziario che ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o conformemente all'articolo 305ter capoverso 2 CP17 e in relazione al blocco dei beni corrispondente.

Capitolo 3: Vigilanza Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12

18 Competenza La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: a. alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-d;

16 RS

311.0

17 RS

311.0

18 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Riciclaggio di denaro 6

955.0

b. alla Commissione federale della case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e; c. per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3: 1. agli organismi riconosciuti di autodisciplina (art. 24), 2. alla FINMA, sempreché gli intermediari finanziari non siano affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina.


Art. 13


19



Art. 14

Obbligo di autorizzazione e di affiliazione 1

Gli intermediati finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina devono chiedere alla FINMA un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività.20 2 L'autorizzazione viene rilasciata soltanto se l'intermediario finanziario: a. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio o esercita la sua attività in virtù di un'autorizzazione ufficiale; b. dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; e c. lui stesso e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione godono di buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge.

3

Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività d'intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.


Art. 15


21

Sezione 2: 22 Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza

Art. 16

1 Se ne hanno il sospetto fondato, la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco comunicano senza indugio all'Ufficio di comunicazione: a. la commissione di un reato a sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter del Codice penale23; 19 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

20 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

21 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

22 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Legge

7

955.0

b. la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o c. la facoltà per un'organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali.

2

Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l'intermediario finanziario o l'organismo di autodisciplina non ne abbiano già dato comunicazione.

Sezione 3: 24 Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2


Art. 17

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché un organismo di autodisciplina non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 325


Art. 18

Compiti della FINMA26 1

La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3:27 a. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; b. vigila sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti; c. approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; d. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;

23 RS

311.0

24 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

25 Introdotta dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

26 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

27 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Riciclaggio di denaro 8

955.0

e. concretizza, per gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti; f. tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti come pure delle persone cui ha rifiutato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario.

2

Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli a una società di audit ai sensi dell'articolo 19b.28 3 Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai a una società di audit ai sensi dell'articolo 19b. Quest'ultima sottostà al segreto professionale come gli avvocati e i notai.29
a30 Elenco pubblico

1

La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

2

La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.


Art. 19


31


a32 Verifica 1 Gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 direttamente sottoposti alla FINMA devono sottoporsi periodicamente alla verifica da parte di una società di audit abilitata.

2

La società di audit verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all'attenzione dell'intermediario finanziario sottoposto a verifica e della FINMA.

3

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit ne dà atto nel suo rapporto.

4

La FINMA può effettuare essa stessa la verifica al posto della società di audit.

28 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

29 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

30 Introdotto dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

31 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

32 Introdotto dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Legge

9

955.0

b33 Abilitazione delle società di audit È abilitato come società di audit chiunque: a. è abilitato come revisore ai sensi dell'articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200534 sui revisori; e b. dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie per effettuare la verifica conformemente alla presente legge.


Art. 20


35

Conseguenze della revoca dell'autorizzazione La revoca, fondata sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 200736 sulla vigilanza dei mercati finanziari, da parte della FINMA, dell'autorizzazione a un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 ad essa direttamente sottoposto, determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.


Art. 21

e 2237 Sezione 4:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23

1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio federale di polizia38.

2

L'Ufficio di comunicazione verifica le informazioni ricevute e prende i provvedimenti conformemente alla legge federale del 7 ottobre 199439 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

3

L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

4

Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter CP40 oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, 33 Introdotto dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

34 RS

221.302

35 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

36 RS

956.1

37 Abrogati dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

38 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

39 RS

360

40 RS

311.0

Riciclaggio di denaro 10

955.0

l'Ufficio di comunicazione denuncia il fatto senza indugio alla competente autorità di perseguimento penale.

Sezione 5: Organismi di autodisciplina

Art. 24

Riconoscimento 1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che: a. dispongono di un regolamento conformemente all'articolo 25; b. vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e c. assicurano che le persone e gli organi di revisione ai quali hanno affidato il controllo: 1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie; 2. offrano la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile; e 3. siano indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione degli intermediari finanziari da controllare.

2

Gli organismi di autodisciplina dell'impresa «La Posta Svizzera» ai sensi della legge del 30 aprile 199741 sulle poste e delle Ferrovie federali svizzere ai sensi della legge federale del 20 marzo 199842 sulle Ferrovie federali svizzere devono essere indipendenti dalla direzione.43

Art. 25

Regolamento 1 Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.

2

Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.

3

Il regolamento determina inoltre: a. le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari; b. le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2;

c. sanzioni

adeguate.

41 RS

783.0

42 RS

742.31

43 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Legge

11

955.0


Art. 26

Elenchi 1 Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l'affiliazione.

2

Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.44

Art. 27


45

Scambio di informazioni e obbligo di denuncia 1

Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

2

Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA: a. le disdette di affiliazioni; b. le decisioni di diniego dell'affiliazione; c. le decisioni di esclusione e la relativa motivazione; d. l'avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l'esclusione.

3

Fanno rapporto almeno una volta all'anno alla FINMA sulla loro attività nell'ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

4

Se ne hanno il sospetto fondato, gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio all'Ufficio di comunicazione: a. la commissione di un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter del Codice penale46; b. la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o c. la facoltà per un'organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali.

5

L'obbligo in virtù del capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina ne ha già dato comunicazione.


Art. 28

47 Revoca del

riconoscimento

1

La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 200748 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

2

In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati sono sottoposti alla vigilanza diretta della FINMA.

44 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

45 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

46 RS

311.0

47 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

48 RS

956.1

Riciclaggio di denaro 12

955.0

3

Tali intermediari finanziari sottostanno all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 se non si affiliano entro il termine di due mesi a un altro organismo di autodisciplina.

4

Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina se al loro attuale organismo di autodisciplina è stato revocato il riconoscimento.

Capitolo 4: Assistenza amministrativa Sezione 1: Collaborazione tra autorità svizzere

Art. 29

1 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.49 2

Le autorità cantonali di perseguimento penale comunicano all'Ufficio di comunicazione tutte le procedure pendenti relative agli articoli 260ter numero 1, 305bis e 305ter CP50 e gli inviano le proprie sentenze e decisioni di non luogo a procedere.

3

L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.51 Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere

Art. 30

e 3152

Art. 32

Ufficio di comunicazione 1

Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 199453 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

2

L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se: a. l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro;

b. dev'essere motivata una domanda svizzera d'informazione; o 49 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

50 RS

311.0

51 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

52 Abrogati dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

53 RS

360

Legge

13

955.0

c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa vi ha acconsentito o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

Capitolo 5: Trattamento di dati personali

Art. 33

Principio Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 199254 sulla protezione dei dati.


Art. 34

Collezioni di dati in rapporto con l'obbligo di comunicazione 1

Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

2

Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.55 3 Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199256 sulla protezione dei dati è escluso durante il blocco dei beni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

4

I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.


Art. 35

Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione 1

Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 199457 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d'accesso dei privati è disciplinato dall'articolo 8 della legge federale del 13 giugno 200858 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.59 2

Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).60

54 RS

235.1

55 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

56 RS

235.1

57 RS

360

58 RS

361

59 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RS 361).

60 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Riciclaggio di denaro 14

955.0

a61 Verifica 1 Per svolgere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione seguenti: a. registro nazionale di polizia; b. sistema d'informazione centrale sulla migrazione; c. casellario giudiziale informatizzato; d. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato; e. sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

2

L'accesso a ulteriori informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d'informazione.

Capitolo 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 36


62



Art. 37


63
Violazione dell'obbligo di comunicazione 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.


Art. 38

a 4064 61 Introdotto dal n. 9 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RS 361).

62 Abrogato dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

63 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

64 Abrogati dal n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Legge

15

955.0

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 41

65 Esecuzione La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco emanano, nel loro ambito
di competenza, le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge, sempreché non siano contenute nel regolamento di autodisciplina.


Art. 42

Disposizioni transitorie

1

La presente legge si applica, a contare dalla sua entrata in vigore, agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2. L'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 si applica a partire da tale data a tutti gli intermediari finanziari.

2

Entro il termine di un anno, gli organismi di autodisciplina devono presentare una domanda di riconoscimento all'autorità di controllo e sottoporle il loro regolamento per approvazione.

3

Sempreché non siano affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto, dopo due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 sottostanno alla sorveglianza diretta dell'autorità di controllo e devono presentare una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 14.

4

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.


Art. 43

Modifica del diritto vigente Concerne solo il testo francese

Art. 44

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 199866 65 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

66 DCF del 16 mar. 1998 (RU 1998 904).

Riciclaggio di denaro 16

955.0