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901.021

Ordinanza
sulla politica regionale

(OPR)

del 28 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 e 20 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulla politica
regionale,

ordina:

Art. 1 Zona d'impatto territoriale

1 La zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (zona d'impatto territoriale) comprende il territorio della Svizzera, ad eccezione:

a.
dei Comuni degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra conformemente ai risultati del censimento della popolazione del 2000;
b.
dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Ginevra.

2 Nell'ambito delle convenzioni di programma, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può inserire nella zona d'impatto territoriale anche parti degli agglomerati di cui al capoverso 1 lettera a nonché dei Cantoni di cui al capoverso 1 lettera b, se:

a.
il Cantone prova che la zona in questione presenta problemi comparabili o gli stessi problemi e potenzialità della zona di cui al capoverso 1; e
b.
la zona che deve essere inserita nella zona d'impatto territoriale comprende diversi Comuni limitrofi.

3 Nell'ambito delle convenzioni di programma, la SECO può inserire nella zona d'impatto territoriale anche singoli Comuni se lo ritiene opportuno per realizzare un progetto concreto. L'ammissione di un Comune vale soltanto fino al termine del progetto in questione.

4 Le proposte di estensione della zona d'impatto territoriale devono essere presentate insieme al programma cantonale d'attuazione.

Art. 2 Conferenze ad hoc

Su proposta dei Cantoni e delle regioni, la SECO indice conferenze ad hoc. Queste ultime assicurano la collaborazione con Cantoni, Comuni, regioni montane e altre aree rurali.

Art. 3 Conteggio

1 I Cantoni presentano alla SECO, all'inizio di ogni anno civile, i conti annuali e una panoramica relativa allo stato degli aiuti finanziari e dei mutui da loro gestiti.

2 Gli ammortamenti, i pagamenti degli interessi e le prestazioni di garanzia di terzi provenienti dai mutui concessi durante un anno, nonché le garanzie che i Cantoni devono fornire in questo periodo secondo l'articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale devono essere versati annualmente nel Fondo per lo sviluppo regionale della Confederazione.

Art. 4 Vigilanza finanziaria

1 La vigilanza finanziaria è garantita dal Controllo federale delle finanze in collaborazione con i Servizi cantonali di controllo delle finanze.

2 I dettagli relativi alla vigilanza finanziaria sono disciplinati nelle convenzioni di programma con i Cantoni d'intesa con il Controllo federale delle finanze e i Servizi cantonali di controllo delle finanze.