01.03.2021 - * / In vigore
01.01.2019 - 28.02.2021
01.01.2016 - 31.12.2018
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01.09.2014 - 31.12.2015
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1

Ordinanza

sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) del 28 settembre 2007 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea (LNA); e in esecuzione delle decisioni del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo di

applicazione

1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) emanate o fornite sulla base: a. della legislazione aeronautica svizzera; b. degli atti giuridici dell'Unione europea recepiti dalla Svizzera, conformemente all'allegato all'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.3

2

La presente ordinanza non si applica alla riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni emanate o fornite direttamente dall'Agenzia per la sicurezza aerea (AESA) o su sua richiesta dall'UFAC (art. 14 cpv. 1 e art. 17).4 3

Se su richiesta dell'UFAC un'autorità estera ha fornito una prestazione all'estero a favore di un'impresa svizzera, gli emolumenti corrispondenti sono integralmente a carico di quest'ultima.


Art. 2

Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20045 sugli emolumenti (OgeEm).

RU 2007 5101 1 RS

748.0

2 RS

0.748.127.192.68 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

5 RS

172.041.1

748.112.11

Aviazione

2

748.112.11


Art. 3

Assoggettamento Chi occasiona una decisione dell'UFAC o sollecita una prestazione dell'UFAC deve pagare un emolumento.


Art. 4

Esenzione dagli emolumenti 1

Per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni alle imprese estere di trasporti aerei non sono riscossi emolumenti, a condizione che lo Stato estero in questione accordi la reciprocità.

2

Un'autorizzazione speciale per l'uso dello spazio aereo è accordata gratuitamente agli Stati terzi, se è data la reciprocità, e alle Nazioni unite.


Art. 5

Calcolo degli

emolumenti

1

Laddove le disposizioni della presente ordinanza non prevedono una somma forfettaria, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato, all'occorrenza nei limiti del quadro tariffario.

2

La tariffa oraria ammonta a 100-200 franchi a seconda delle conoscenze necessarie del personale che si occupa del dossier.

3

In singoli casi, l'emolumento può essere condonato o ridotto in funzione dell'interesse e del beneficio dell'assoggettato nonché del pubblico interesse.

4

L'UFAC può esentare dagli emolumenti i servizi federali qualora siano essi stessi beneficiari della prestazione.6

Art. 6

7 Supplementi Per le prestazioni o le decisioni che, su domanda dell'assoggettato o per sua colpa, richiedono un onere amministrativo straordinario o che sono eseguite urgentemente o al di fuori del consueto orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento, ma pari ad almeno 100 franchi.


Art. 7

Rifiuto o ritiro di una domanda, ripetizione o annullamento di un esame 1

Se una domanda è rifiutata o ritirata, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato per il suo trattamento.

2

È riscosso un emolumento d'esame anche se l'esame deve essere ripetuto integralmente o in parte.

3

Se un esame non può aver luogo per motivi imputabili al richiedente, i costi che ne derivano sono a suo carico.

6

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 3

748.112.11

4

Gli emolumenti e i costi imputabili di cui ai capoversi 1-3 non possono in alcun caso eccedere gli emolumenti forfettari o gli emolumenti massimi previsti per le decisioni o le prestazioni secondo il quadro tariffario.


Art. 8

Indicizzazione Se dall'entrata in vigore o dall'ultimo adeguamento della presente ordinanza l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento di almeno il 5 per cento, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli emolumenti all'indice all'inizio dell'anno seguente. Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.


Art. 9

Esborsi Sono considerati esborsi i costi di cui all'articolo 6 OgeEm8: a.9 ...

b. i costi causati dall'assunzione delle prove, da esami speciali, da perizie scientifiche o dall'acquisizione di documentazione e materiale; c. i costi occasionati da valutazioni e pareri di autorità comunali, cantonali o federali nell'esecuzione del diritto in materia di navigazione aerea; d. i costi straordinari per la formazione di ispettori dell'UFAC, segnatamente in vista dell'iscrizione nel registro aeronautico di nuovi tipi di aeromobili; e. i costi di viaggio in Svizzera, fatturati se la tassa è calcolata secondo il tempo impiegato. In tal caso, si fattura una somma forfettaria di 100 franchi;

f.

i costi di viaggio e di trasporto all'estero; g. i costi causati dall'utilizzazione di programmi di trattamento elettronico dei dati e i costi delle infrastrutture; h. i costi per l'allestimento e il rilascio di riproduzioni, in particolare fotocopie.


Art. 10

Preventivo 1 L'assoggettato può chiedere informazioni in merito ai presumibili emolumenti ed esborsi oppure un preventivo scritto.

2

Se occasiona una prestazione onerosa o connessa a esborsi straordinari, l'assoggettato è in ogni caso informato per scritto in merito ai presumibili emolumenti ed esborsi.

3

Queste informazioni sono gratuite.

8 RS

172.041.1

9

Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Aviazione

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Art. 11

Informazioni 1 Per informazioni scritte od orali che richiedono un notevole onere amministrativo può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato.

2

Il richiedente deve essere anticipatamente informato sulla riscossione dell'emolumento.


Art. 12

Parere 1 Se, nell'ambito di una procedura, un'autorità cantonale o comunale chiede un parere dell'UFAC, quest'ultimo riscuote un emolumento secondo il tempo impiegato. Se è data la reciprocità alla Confederazione, l'UFAC non riscuote emolumenti.

2

L'autorità richiedente deve essere anticipatamente informata sulla riscossione dell'emolumento.

3

L'emolumento è direttamente riscosso presso l'autorità richiedente.


Art. 13

Decisione sugli emolumenti 1

Di regola, l'UFAC decide l'emolumento, gli esborsi, la modalità e il termine di pagamento subito dopo aver fornito la prestazione o emanato la decisione.

2

Se una prestazione si estende su un periodo prolungato o comprende più prestazioni parziali, l'UFAC può riscuotere uno o più emolumenti parziali. La somma di questi non può superare l'emolumento massimo per la prestazione completa.10

Sezione 2: Apparecchi aeronautici

Art. 14

Certificati di omologazione 1

L'AESA riscuote direttamente: a. gli emolumenti per gli esami di omologazione in vista del rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti o certificati di omologazione supplementari;

b. gli emolumenti per l'approvazione di modifiche e riparazioni; c. gli emolumenti annuali per i titolari di certificati di omologazione o di certificati di omologazione ristretti.11

2

Per i certificati di omologazione, per altri certificati e per esami degli aeromobili che non rientrano nelle competenze dell'AESA, gli emolumenti sono riscossi 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 5

748.112.11

dall'UFAC e calcolati secondo il tempo impiegato. È applicato il quadro tariffario seguente:12 Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per i certificati di omologazione di aeromobili a motore costruiti da dilettanti 2 000.10 000.-

b. per i certificati di omologazione di alianti (con o senza motore) e di aerostati costruiti da dilettanti 1 000.5 000.-

c. per i certificati di omologazione di altri tipi di aeromobili

10 000.700 000.-

d. per i certificati di omologazione di motori ed eliche

1 000.150 000.-

e.13 per i certificati di omologazione completivi e le grandi riparazioni di aeromobili, motori ed eliche, nonché per i certificati di parti e pertinenze di aeromobili 200.50 000.-

f.

per l'ammissione di modifiche e riparazioni di minore entità 200.20 000.-

3

Per l'esame di altri apparecchi aeronautici o simulatori, l'emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato da 1000 a 150 000 franchi al massimo.


Art. 15

Esami di aeronavigabilità 1

Per gli esami d'entrata, per gli esami completivi periodici e straordinari, per gli esami in vista dell'esportazione di aeromobili, per gli esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a.14 per gli aeroplani con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg e per gli elicotteri monomotore 360.8 000.-

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Aviazione

6

748.112.11

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

b.15 per gli aeroplani con un peso al decollo superiore a 5700 kg e per gli elicotteri plurimotore 1000.-

30 000.c.16 per gli alianti e gli aerostati

200.2 000.-

d. per gli altri aeromobili, i motori non montati, le eliche e gli altri oggetti di equipaggiamento 300.2 000.-

2

Per gli esami che richiedono un onere straordinario, in particolare a causa di sistemi complessi (avionica) dell'aeromobile, possono essere riscossi supplementi fino al 20 per cento dell'emolumento massimo.

3

Se un esame stabilito nell'ambito della vigilanza tecnica corrente non può essere eseguito o concluso per motivi di cui è responsabile principalmente l'esercente dell'apparecchio aeronautico, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato e richiesto il rimborso dei costi causati.


Art. 16

Matricola degli aeromobili 1

Per l'iscrizione nella matricola degli aeromobili e per le attestazioni, sono riscossi gli emolumenti seguenti: Fr.

a. per la prenotazione di un contrassegno nella matricola degli aeromobili 110.b. per

l'iscrizione:

1. di un aliante, di un motoveleggiatore o di un aerostato 300.2. di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o pari a

5700 kg o di un elicottero monomotore 400.3. di un aeromobile con un peso al decollo superiore a 5700

kg o di un elicottero plurimotore 600.c. per il rilascio e il rinnovo di un certificato di revisione

dell'aeronavigabilità o di un attestato d'esame 110.d. per il rilascio di un'attestazione ufficiale della cancellazione

dalla matricola o di non iscrizione 110.e. per il rilascio di un certificato di navigabilità, di un certificato

di navigabilità ristretto o di un'autorizzazione di volo 60.15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 4411).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 7

748.112.11

2

Per la cancellazione e l'iscrizione di un cambiamento di proprietario o d'esercente, è riscossa la metà dell'emolumento fissato nel capoverso 1 lettera b.

3

Se un aeromobile è cancellato d'ufficio dalla matricola degli aeromobili, non sono riscossi emolumenti.

4

Per l'autorizzazione a iscrivere un aeromobile nella matricola degli aeromobili ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 197317 sulla navigazione aerea (ONA) è riscosso un emolumento di 600 franchi.

5

Quando riprende i documenti che erano rimasti presso l'UFAC, l'esercente versa un emolumento di 60 franchi per aeromobile e di 120 franchi per un'intera flotta.

6

Per l'esame e l'approvazione di un programma di manutenzione, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 90 a 7000 franchi.18 7 Per gli interventi di vigilanza corrente di un aeromobile iscritto nella matricola degli aeromobili è riscosso un emolumento annuo all'inizio dell'anno civile come segue: Fr.

a. per un aliante, un motoveleggiatore o un aerostato 200.b. per gli altri aeromobili con un peso al decollo inferiore o pari a

5700 kg o per un elicottero monomotore 300.c. per gli altri aeromobili con un peso al decollo superiore a 5700

kg o di un elicottero plurimotore 600.8

In caso di deposito dei documenti di bordo per un intero anno civile e della cancellazione di un aeromobile entro il primo semestre dell'anno civile, è riscossa la metà dell'emolumento fissato nel capoverso 7. 19 9

In caso di iscrizione di un aeromobile entro il primo semestre dell'anno civile è riscossa la metà dell'emolumento fissato al capoverso 7. In caso di iscrizione dopo il primo semestre dell'anno civile non è riscosso alcun emolumento.20

Art. 17


21

Imprese di progettazione e prova di capacità di progettazione 1

Per l'approvazione di un'impresa di progettazione e per la vigilanza nonché per la certificazione della capacità di progettazione mediante procedure alternative, gli emolumenti sono direttamente riscossi dall'AESA.

17 RS

748.01

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Aviazione

8

748.112.11

2

Per il riconoscimento e la vigilanza corrente di imprese di progettazione di aeromobili, motori, eliche e parti di aeromobili che non rientrano nelle competenze dell'AESA, gli emolumenti sono riscossi dall'UFAC secondo il tempo impiegato.


Art. 18

Imprese di produzione di aeromobili 1

Per l'approvazione di un'impresa di produzione gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:22 Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

2000.150 000.-

b.23 per l'estensione o la modifica 200.150 000.-

c.24 per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.50 000.-

d.25 per le ispezioni straordinarie 200.50 000.-

2

Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale dell'impresa e l'esame dell'impresa sono compresi nell'emolumento.

3

Un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario è riscosso per:

a. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali; b. l'autorizzazione della produzione senza approvazione come impresa di produzione.


Art. 19

Imprese di manutenzione 1

Per l'approvazione di un'impresa di manutenzione gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:26 Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

2000.150 000.-

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 9

748.112.11

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

b.27 per l'estensione o la modifica 200.150 000.-

c.28 per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.50 000.-

d.29 per le ispezioni straordinarie 200.50 000.-

2

Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale dell'impresa, l'esame dell'impresa e gli oneri aggiuntivi per la sorveglianza dei certificati emessi da Stati terzi sono compresi nell'emolumento.30 3 Un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario è riscosso per:

a. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali; b. l'approvazione di una filiale all'estero.


Art. 20

Impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità 1

Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale dell'impresa, l'esame dell'impresa e gli oneri aggiuntivi per la sorveglianza dei certificati emessi da Stati terzi sono compresi nell'emolumento.31 Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

2000.50 000.-

b.32 per l'estensione o la modifica 200.50 000.-

c.33 per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.20 000.-

d.34 per le ispezioni straordinarie 200.20 000.-

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Aviazione

10

748.112.11

2

Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e l'esame dell'impresa sono compresi nell'emolumento.

3

Per le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.

4

Per l'approvazione di un'impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, per il rilascio di certificati sull'esame dell'aeronavigabilità, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:35 Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

1000.30 000.-

b.36 per l'estensione 200.30 000.-

Sezione 3: Registro aeronautico

Art. 21

Iscrizione 1 L'emolumento per l'iscrizione di un aeromobile nel registro aeronautico dipende dalla massa massima ammissibile al decollo. L'emolumento è di 9 franchi per 100 kg.

2

Si applica un quadro tariffario da 195 a 10 320 franchi.


Art. 22

Trasferimento di proprietà L'emolumento per iscrivere un trasferimento di proprietà è pari alla metà dell'emolumento per l'iscrizione.


Art. 23

Radiazione L'emolumento riscosso per la radiazione di un aeromobile è pari al 20 per cento dell'emolumento per l'iscrizione.


Art. 24

Costituzione e aumento dei diritti di pegno L'emolumento riscosso per iscrivere un diritto di pegno o aumentarne l'importo dipende dal valore. Esso è del 2 per mille fino a 2 milioni di franchi e dell'1 per mille per l'importo eccedente. Si applica un quadro tariffario da 385 a 17 200 franchi.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 11

748.112.11


Art. 25

Estensione dei diritti di pegno Per l'estensione di un diritto di pegno ad altri aeromobili o a un deposito di pezzi di ricambio, l'emolumento è pari al 20 per cento dell'emolumento riscosso per la costituzione di un diritto di pegno.


Art. 26

Cancellazione o diminuzione dei diritti di pegno L'emolumento riscosso per la cancellazione di un diritto di pegno o per la diminuzione dell'importo del pegno è pari al 10 per cento dell'emolumento riscosso per costituire il pegno o aumentarne l'importo.


Art. 27

Altre iscrizioni

Per ogni altra iscrizione nel registro aeronautico un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 1200 franchi.


Art. 28

Estratti e

attestati

1

Per il rilascio di un estratto completo e legalizzato di una pagina del mastro, è riscosso un emolumento di 85 franchi.

2

Per il rilascio di un attestato di un fatto di competenza del registro aeronautico, è riscosso un emolumento di 50 franchi.

Sezione 4:

Personale aeronautico, personale di certificazione e personale della sicurezza aerea

Art. 29


37

Esami del personale aeronavigante Per gli esami e la ripetizione di esami del personale aeronavigante sono riscossi gli emolumenti seguenti: Fr.

a. radiotelefonista di volo 1. licenza

autonoma

(VFR)

esame teorico

100.-

esame pratico

100.2. estensione della licenza di pilota (VFR/IFR)

esame teorico

75.-

esame pratico

100.3. valutazione delle competenze linguistiche (Language

Proficiency Check)

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Aviazione

12

748.112.11

Fr.

per il livello 4, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato

175.-

per il livello 4, proroga e rinnovo, con volo 75.-

per il livello 5/6, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato 250.-

per il livello 6, valutazione informale delle competenze orali per i madrelingua 150.b. licenza ristretta di pilota privato RPPL(A), nonché LAPL(A) e

LAPL(H) 1. esame teorico completo 200.2. esame teorico parziale (per esame parziale)

100.3.38 esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore SE, su

aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 250.c. pilota privato PPL(A), PPL(H)

1. esame teorico completo 200.2. esame teorico parziale (per esame parziale)

100.3.39 esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero monomo-

tore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 350.4.40 esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimo-

tore ME

400.d. pilota professionale, CPL(A), CPL(H)

1. esame teorico completo 400.2. esame teorico parziale (per esame parziale)

200.3.41 esame di volo su aeroplano monomotore

400.4.42 esame di volo su aeroplano plurimotore

450.e.43 Multi-Crew Pilot Licence MPL, esame di volo

1250.f.

pilota di linea ATPL(A), ATPL(H) 1. esame teorico completo 800.2. esame teorico parziale (per esame parziale)

400.3.44 esame di volo

800.38 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

39 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

40 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

41 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

42 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

43 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

44 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 13

748.112.11

Fr.

g.45 abilitazione per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test) 1. esame per tipo e classe (Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 150.2. esame per tipo e classe (Skill Test) su aeroplano o elicottero

monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 200.3. esame per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test) su

aeroplano o elicottero plurimotore ME certificato monopilota 400.4. esame di volo su aeroplano o elicottero certificato pluripilota 800.- 5. volo con esaminatore, per volo

350.h. volo strumentale (aeroplano ed elicottero)

1. esame teorico iniziale completo 400.2. esame teorico iniziale parziale (per esame parziale)

200.3.46 esame di volo iniziale

700.4.47 volo di controllo periodico per abilitazioni per tipo e classe

con rinnovo della licenza di volo strumentale (IR Proficiency Check)su aeroplano o elicottero monomotore certificato monopilota

300.-

su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota 350.-

su aeroplano o elicottero certificato pluripilota 700.5.48 esame su simulatore o su adeguati dispositivi di addestra-

mento, sotto la vigilanza di un perito dell'UFAC 350.i.49 esami per l'estensione della licenza di pilota d'aeroplano e di eli-

cottero

1. agli atterraggi in montagna (aeroplano ed elicottero, Skill Test o Proficiency Check) 500.2. ai decolli con nebbia bassa o nebbia alta (elicottero)

350.3. alla qualifica d'istruttore, salvo altrimenti specificato qui di

seguito

esame iniziale (Initial Assessment of Competence AoC) 400.-

rinnovo o proroga (AoC)

300.4. alla qualifica d'istruttore IRI(A), IRI(H)

esame iniziale (AoC)

500.45 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

46 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

47 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

48 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

49 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

Aviazione

14

748.112.11

Fr.

rinnovo o proroga (AoC)

250.5. alla qualifica d'istruttore TRI(A), TRI(H), SFI(A), SFI(H)

esame iniziale (AoC)

600.-

rinnovo o proroga (AoC) 500.j.

corso d'istruttore di volo (aeroplano) 1. istruttore di volo per la formazione di base FI(A) esame di ammissione

350.-

corso di base

3500.2. estensione FI al volo strumentale (IR)

1100.3. estensione FI o CRI su aeroplano plurimotore (ME)

1100.4. istruttore di classe CRI(A) ME, IRI(A)

esame di ammissione

500.-

corso di base

3300.5. istruttore di atterraggio in montagna

esame di ammissione

350.-

corso di base completo 1000.-

corso di base parziale: secondo partecipazione al corso di base completo (al massimo) 1000.6. istruttore di volo acrobatico

esame di ammissione

350.-

corso di base

1000.k. corso d'istruttore di volo (elicottero)

1. istruttore di volo per la formazione di base FI(H) esame di ammissione

400.-

corso di base

3500.2. estensione FI al volo strumentale (IR)

1100.3. refresher

2000.4. istruttore di volo IRI(H)

esame di ammissione

600.-

corso di base

4000.5. istruttore di atterraggio in montagna

esame di ammissione

400.-

corso di base

2000.l.

licenze di volovelista SPL, LAPL(S) 1. licenza

di

volovelista

esame teorico completo

200.-

esame teorico parziale (per esame parziale) 100.-50 esame di volo (Skill Test)

250.50 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 15

748.112.11

Fr.

2. estensione al volo strumentale (volo nelle nubi) - esame

teorico

100.-51 esame di volo

150.3.52 estensione ai voli commerciali, esame di volo (Proficiency

Check) 250.4. istruttore di volo a vela

esame teorico completo

250.-

esame teorico parziale (per esame parziale) 125.-53 esame di volo

250.-

corso di base

1000.-

corso di perfezionamento 500.m. licenze di pilota di aerostato BPL, LAPL(B)

1. licenze di pilota di aerostato esame teorico completo

200.-

esame teorico parziale (per esame parziale) 100.-54 esame di volo (Skill Test)

450.2.55 estensione ai voli commerciali, esame di volo (Proficiency

Check) 450.3. istruttore di pilota di aerostato

esame teorico completo

250.-

esame teorico parziale (per esame parziale) 125.-56 corso di base

300.n. licenza di pilota di aliante da pendio (cat. deltaplano e parapen-

dio)

1. esame

teorico

125.2. esame di volo

Abilitazione per perito esaminatore 1

Per il trattamento di una domanda per il rilascio di un'abilitazione per perito esaminatore o per la sua procedura di ritiro, viene calcolato un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 5000 franchi.

2

Per l'istruzione e la vigilanza corrente di un perito esaminatore viene calcolato un emolumento annuale per ogni perito, secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi.

51 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

52 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

53 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

54 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

55 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

56 Con effetto fino al 31 dic. 2018 (RU 2015 4411).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Aviazione

16

748.112.11

b58 Organismi aziendali di valutazione 1

Per gli esami svolti all'interno di organismi aziendali di valutazione approvati dall'UFAC (Company-Examiner), l'UFAC riscuote ogni anno dall'azienda un emolumento per la vigilanza sugli organismi di valutazione, calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 200 a 40 000 franchi.

2

Gli emolumenti d'esame di cui all'articolo 29 non sono riscossi qualora l'azienda si assuma le spese di indennizzo ai periti.

c59 Esaminatori aeromedici e centri aeromedici 1

Per la nomina e l'istituzione di un esaminatore aeromedico (Aero Medical Examiner, AME) è riscosso un emolumento pari a 5000 franchi.

2

Per la certificazione e la sorveglianza di un centro aeromedico (Aero Medical Centre, AeMC) è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi per prestazione.

3

L'UFAC può condonare integralmente o in parte gli emolumenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui la nomina e l'istituzione di un AME o la certificazione e l'esercizio di un AeMC siano nell'interesse dell'UFAC o non costituiscano un onere eccessivo per l'UFAC.

d60 Limitazione, sospensione o ritiro Per la limitazione, la sospensione o il ritiro di abilitazioni aeromediche, l'emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.

e61 Trasmissione di dossier aeromedici da o per l'estero Per la trasmissione della documentazione del titolare di una certificazione aeromedica da un'autorità straniera all'UFAC o dall'UFAC a un'autorità straniera, è riscosso un emolumento presso il titolare di tale certificazione secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.


Art. 30

Licenze del personale aeronavigante 1

Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.

a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio 1. di una licenza professionale 125.2. di una licenza non professionale

100.58 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 17

748.112.11

Fr.

3. di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo 100.b. per il trattamento di una domanda di rinnovo, di proroga o di

estensione

1. di una licenza professionale 80.2. di una licenza non professionale

50.3. di un'abilitazione per tipo e classe in una licenza

professionale

80.4. di un'abilitazione per tipo e classe in una licenza non

professionale

50.c. per il rilascio di un duplicato

50.d. per il rilascio di un'autorizzazione speciale

600.e.62 per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la

convalida di una licenza straniera 1. di piloti non professionisti 230.2. di

piloti

professionisti

600.f. 63 per la conversione di un'abilitazione di volo strumentale in rotta

(EIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulla competenza, rilasciato da Stati non membri dell'AESA 140.g. per il controllo del libretto di volo

25.2

Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 64 3 Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.


Art. 31

Licenza di membro d'equipaggio 1

Per il rilascio di una licenza di membro d'equipaggio, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.

a. per il rilascio di una licenza 25.b. per il rilascio di un duplicato

50.62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 4411).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Aviazione

18

748.112.11

2

Per la licenza di membro d'equipaggio non restituita all'UFAC, è riscosso un emolumento di 50 franchi.

3

Per ogni atto di gestione del dossier un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.


Art. 32

Esami del personale di certificazione Per gli esami e gli esami estesi del personale di certificazione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:65 Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. esame teorico (per materia d'esame) 150.300.-

b. esame

pratico

300.500.-


Art. 33

Licenze del personale di certificazione 1

Per le licenze del personale di certificazione sono riscossi gli emolumenti seguenti:66

Fr.

a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio 400.b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione

1. rinnovo o estensione 100.2. estensione a un tipo o una categoria di aeromobili

supplementari

50.c.67 per il rilascio di una licenza, di un'autorizzazione speciale o di un

duplicato

50.2

Per ogni atto di gestione del dossier un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.

3

Per l'approvazione di corsi per tipo di aeromobile svolti al di fuori di un organismo di formazione per il personale di certificazione, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, pari al massimo a 360 franchi.68 4 Per il trattamento di una domanda di autorizzazione speciale che consenta di svolgere e di attestare lavori di manutenzione specifici, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, pari al massimo a 600 franchi.69

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 19

748.112.11


Art. 34

Licenze del personale della sicurezza aerea 1

Per le licenze del personale della sicurezza aerea, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.

a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio e il rilascio della licenza

125.b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione,

compreso il rilascio della licenza 50.c. per il rilascio di un duplicato

50.2

Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.


Art. 35

Emolumento di partecipazione ai corsi 1

Per i corsi organizzati dall'UFAC, sono riscossi emolumenti di partecipazione a copertura dei costi.

2

Gli emolumenti di partecipazione ai corsi possono essere ridotti in funzione dell'interesse pubblico allo svolgimento dei corsi.


Art. 36

Altri esami e licenze Per altri esami e licenze, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 50 a 600 franchi.

Sezione 5:

Manifestazioni aeronautiche pubbliche e autorizzazioni di polizia aerea

Art. 37

Manifestazioni aeronautiche

pubbliche

1

Per l'autorizzazione di una manifestazione aeronautica pubblica, deve essere versato un emolumento di base di 400 franchi.70 2

Per il trattamento di una domanda e per la sorveglianza della manifestazione, un emolumento è inoltre riscosso secondo il tempo impiegato. Si applica un importo massimo di 40 000 franchi.


Art. 38

Autorizzazioni di polizia aerea 1

Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:

69 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Aviazione

20

748.112.11

Fr.

a.71 autorizzazione per alianti da pendio, cervi volanti, paracaduti ascensionali, palloni frenati e aeromobili senza occupante (art. 14 e 18 cpv. 1 lett. b dell'O del 24 nov. 199472 sulle categorie speciali di aeromobili), secondo il tempo impiegato

da 50.- a 5 000.b. autorizzazione per l'aerotrasporto di materie ammesse con-

dizionalmente (art. 14 cpv. 3 LNA) 300.c. autorizzazione al lancio di oggetti o di sostanze da un ae-

romobile (art. 13 cpv. 1 dell'O del 4 mag. 198173 concernente le norme di circolazione per aeromobili; ONCA) 300.d. autorizzazione all'impiego o al lancio di corpi volanti (art.

23 cpv. 3 ONA74) 400.e.75 autorizzazione di volo sotto le quote minime (art. 44 cpv. 2

lett. f ONCA)

1. per

voli

commerciali

400.2. per voli non commerciali

250.f.76 autorizzazione per atterraggi esterni

1. di aeroplani, eliplani, dirigibili, aeromobili a motore che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 6 cpv. 1 dell'O del 14 mag. 201477 sugli atterraggi esterni, OAEs) 500.2. su distese d'acqua pubbliche (art. 6 cpv. 2 OAEs)

500.3. a più di 2000 m di altitudine nell'ambito di voli

d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia (art. 36 OAEs) 0.71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016

(RU 2015 4411).

72 RS

748.941

73 RU

1981 1066, 1985 1908 n. II, 1989 560, 1992 548, 1993 1377, 1994 3076 art. 22 n. 1, 1997 905, 2001 511, 2006 4279 4701, 2008 639, 2011 1153. RU 2015 1643 art. 32 cpv.

1]. Vedi ora l'O del 20 mag. 2015 (RS 748.121.11).

74 RS

748.01

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

76 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

77 RS

748.132.3

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 21

748.112.11

Fr.

g.78 autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree d'atterraggio in montagna nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 26 OAEs)

secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario: da 100.- a 5 000.h.79 autorizzazione

1. per grandi eventi d'importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4 OAEs) 2. per deroghe alle condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 1 e alle restrizioni temporali e geografiche di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34 OAEs (art. 10 cpv. 1 OAEs) 3. per atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone protette di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2 OAEs (art. 28 cpv. 1 OAEs) secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario: da 100.- a 50 000.i.

autorizzazione eccezionale per voli di collaudo ed altri casi speciali (art. 2b cpv. 2 ONA) 300.j.

autorizzazione per l'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili di categoria speciale immatricolati all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. e LNA) 150.k.80 ...

2

Per altre autorizzazioni di polizia aerea, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 50 a 600 franchi.

78 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

79 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).

80 Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Aviazione

22

748.112.11

Sezione 6: Esercizio di aeromobili a motore complessi ed esercizio commerciale di aeromobili a motore non complessi81

Art. 39

82 Campo di

applicazione

Le disposizioni di questa sezione si applicano: a. all'esercizio commerciale e non commerciale di aeromobili a motore complessi;

b. all'esercizio commerciale di aeromobili a motore non complessi.


Art. 40


83

Certificato di operatore aereo, manuale d'esercizio, manuale di volo e altri documenti e sistemi operativi 1

Per un certificato di operatore aereo (AOC), un manuale d'esercizio (OM), un manuale di volo (FOM) o altri documenti e sistemi operativi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il primo rilascio o la prima approvazione 600.250 000.-

b. per l'approvazione di ogni modifica o rinnovo, limitazione o ritiro

200.250 000.-

c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 100.20 000.-

2

Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.


Art. 41


84



Art. 42

85 Autorizzazione di

esercizio

Per un'autorizzazione di esercizio concessa a un'impresa che effettua trasporti commerciali di persone o di merci su aeromobili, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: 81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

84 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 23

748.112.11

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il primo rilascio o il ritiro 500.20 000.-

b. per la modifica

200.10 000.-

c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 100.10 000.-

d. per le ispezioni straordinarie 100.10 000.-


Art. 43


86



Art. 44

Concessione di rotte

Per il trattamento di una domanda per il rilascio, il rinnovo o la modifica di una concessione di rotte, un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 500 a 10 000 franchi.

Sezione 7:87 Esercizio non commerciale di aeromobili a motore non complessi


Art. 45

1 Per un'autorizzazione, conferma o verifica aziendale di operazioni non commerciali con aeromobili a motore non complessi e per loro modifiche, limitazioni o ritiri, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi.

2

Per la vigilanza corrente è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario Sezione 8: Organismi di formazione

Art. 46

88 Personale aeronavigante

1

Per la certificazione o l'autorizzazione di organismi di formazione o di dispositivi e sistemi di addestramento per il personale aeronavigante, gli emolumenti vengono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: 86 Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

Aviazione

24

748.112.11

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il primo rilascio o la prima approvazione 600.250 000.-

b. per l'approvazione di ogni modifica, limitazione o ritiro

200.- 250

000.c. per la vigilanza corrente (per prestazione)

300.20 000.-

2

Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.


Art. 47

Personale di manutenzione 1

Per l'approvazione di un organismo di formazione per il personale di manutenzione, compresa la domanda per l'approvazione dell'organismo, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:89

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

1000.100 000.-

b.90 per l'estensione o la modifica 200.100 000.-

c.91 per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.50 000.-

d.92 per le ispezioni straordinarie 200.50 000.-

2

Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale di esercizio e l'esame di esercizio sono compresi nell'emolumento.

3

Un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario per: a. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali; b. l'approvazione di una filiale all'estero.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413).

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. O 25

748.112.11

Sezione 9: Infrastruttura

Art. 48

Definizione Gli impianti seguenti sono considerati infrastrutture aeronautiche ai sensi della presente ordinanza: a. gli

aeroporti;

b. i campi di aviazione; c. gli eliporti;

d. gli aerodromi militari, purché siano aperti a una coutenza a fini civili ai sensi dell'articolo 30 dell'ordinanza del 23 novembre 199493 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA); e. gli impianti della sicurezza aerea.


Art. 49

Emolumenti per gli impianti 1

Per gli impianti dell'infrastruttura aeronautica, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio, il rinnovo, la modifica, il trasferimento o il ritiro di una concessione di esercizio 500.200

000.b. per il rilascio, la modifica, il trasferimento o il

ritiro di un'autorizzazione di esercizio 500.100 000.-

c. per l'approvazione o la modifica del regolamento di esercizio

500.200 000.-

d. per l'approvazione dei piani 500.200 000.-

e. per l'allestimento di un catasto dei rumori 250.150 000.-

f.

per la delimitazione delle zone riservate e gli allineamenti 200.50 000.-

g. per i piani delle zone di sicurezza 200.50 000.-

h. per le costruzioni non sottoposte alla procedura di approvazione dei piani ai sensi dell'art. 28 OSIA94 200.10 000.-

2

Per il trattamento di una domanda per l'approvazione di progetti secondo i criteri della tecnica aeronautica ai sensi dell'articolo 29 OSIA, un emolumento è calcolato 93 RS

748.131.1

94 RS

748.131.1

Aviazione

26

748.112.11

secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 150 a 10 000 franchi.


Art. 50

Esame preliminare

1

Per gli esami preliminari di dossier di impianti dell'infrastruttura aeronautica che richiedono un notevole onere amministrativo un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato.

2

Il richiedente deve essere anticipatamente informato sulla riscossione dell'emolumento.


Art. 51

Vigilanza Per le decisioni e le prestazioni relative alla vigilanza degli impianti dell'infrastruttura aeronautica e delle altre aree di atterraggio, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 52

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 25 settembre 198995 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile è abrogata.


Art. 53

Disposizione transitoria

Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.

a96 Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015 Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento della modifica del 28 ottobre 2015, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.


Art. 54

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

95

[RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 n. II 53, 2003 1195 e 2005 2695 n. II 5]

96 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411).