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431.02

Legge federale
sull'armonizzazione dei registri degli abitanti
e di altri registri ufficiali di persone

(Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa)

del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 38 capoverso 1, 39 capoverso 1, 40 capoverso 2, 65 capoverso 2, 121 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

1 La presente legge ha lo scopo di semplificare:

a.
la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone (registri);
b.
lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri.

2 A tal fine la legge stabilisce:

a.
gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati;
b.
la competenza dell'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) di unifi­care le definizioni, le caratteristiche e le specificità;
c.
il principio della completezza e dell'esattezza dei registri;
d.
l'obbligo di aggiornare i registri degli abitanti.
Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica ai seguenti registri:

a.
il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall'Ufficio federale di giustizia;
b
il sistema centrale d'informazione sulle migrazioni (SIMIC) della Segreteria di Stato della migrazione3;
c.
il sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri;
d.4
il sistema d'informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (E-VERA5) del Dipartimento federale degli affari esteri;
e.6
il registro centrale degli assicurati, il registro centrale delle rendite e il registro delle prestazioni in natura dell'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19467 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
f.8
il sistema d'informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari dell'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 LAVS.

2 La presente legge si applica inoltre:

a.
ai registri cantonali e comunali degli abitanti;
b.
ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le votazioni popolari federali e le elezioni del Consiglio nazionale.

3 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

4 Nuovo testo giusta l'all. n. III 3 della L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723 2379).

5 La designazione è stata adattata in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2016.

6 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

7 RS 831.10

8 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione) (RU 2011 4745; FF 2011 497). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:

a.
registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone che risiedono o dimorano nel Cantone o nel Comune;
b.
Comune di residenza: Comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata residente nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza;
c.
Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l'istituto di educazione, l'ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno;
d.
economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione;
e.
identificatore: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l'identificazione univoca di una persona o di una cosa all'interno di un insieme di dati;
f.
caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente;
g.
specificità: valore concreto che una caratteristica può assumere;
h.
nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specifi­cità;
i.
lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre in valori numerici elaborabili nei sistemi informatici le specificità espresse sotto forma di testo.
Art. 4 Compito dell'Ufficio federale

1 L'Ufficio federale definisce gli identificatori e le caratteristiche di cui agli arti­coli 6 lettere b-t, 7 e 13 capoverso 2, nonché le specificità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. L'iscrizione a registro di dati dello stato civile avviene conformemente agli articoli 39-49 del Codice civile9.

2 Nell'elaborare le definizioni, l'Ufficio federale tiene conto dei requisiti e dei bisogni dei Cantoni e dei Comuni, nonché dei servizi federali che tengono i registri di cui al­l'articolo 2 capoverso 1 o che si basano su di essi.

3 L'Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali di cui all'articolo 2 capoverso 1 le necessarie definizioni, nomenclature e li­ste di codici.

4 L'Ufficio federale pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici.

9 RS 210

Sezione 2: Registri degli abitanti

Art. 6 Contenuto minimo

Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:

a.
numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194610 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
b.
numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune;
c.
identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale;
d.
identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appar­tenenza e tipo di economia domestica;
e.
cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
f.
tutti i nomi nell'ordine corretto;
g.
indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
h.
data di nascita e luogo di nascita;
i.
per gli Svizzeri, luogo di origine;
j.
sesso;
k.
stato civile;
l.
appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone;
m.
cittadinanza;
n.
per gli stranieri, tipo di permesso;
o.
residenza o soggiorno nel Comune;
p.
Comune di residenza o Comune di soggiorno;
q.
in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di pro­venienza;
r.
in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;
s.
in caso di trasloco nel Comune: data;
t.
diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;
u.
data del decesso.
Art. 7 Altre caratteristiche

La registrazione di una caratteristica non menzionata nell'articolo 6 è retta dai requisiti del catalogo di cui all'articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

Art. 8 Determinazione e aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione e dell'economia domestica d'appartenenza

1 Se necessario per determinare e aggiornare l'identificatore dell'abitazione e dell'eco­nomia domestica d'appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA.

2 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all'aggiorna­mento dell'identificatore dell'abitazione di una persona.

3 Per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione i Cantoni possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell'abitazione.

4 I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione.

Art. 9 Servizio ufficiale competente

I Cantoni designano un servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell'armonizzazione.

Art. 10 Scambio di dati in caso di trasloco

1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, nel caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all'articolo 6 siano scambiati tra i registri degli abitanti.

2 Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma criptata. Il criptaggio avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 200311 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale stabilisce le modalità dello scambio dei dati e le interfacce.

3 La Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati.

11 [RU 2004 5085, 2008 3437 II 55. RU 2016 4651 all. n.I]. Vedi ora la L del 18 mar. 2016 (RS 943.03).

Art. 11 Obbligo di notifica

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché:

a.
le persone fisiche si annuncino presso il servizio ufficiale competente per la tenuta del registro degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco;
b.
le persone soggette all'obbligo di notifica forniscano informazioni veritiere sui dati di cui all'articolo 6 e, se del caso, documentino le loro indicazioni.
Art. 12 Obbligo d'informazione

1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l'ob­bligo di notifica ai sensi dell'articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all'obbligo di notifica:

a.
i datori di lavoro, sulle persone alle loro dipendenze;
b.
i locatori e le amministrazioni immobiliari, sugli inquilini residenti, in arrivo e in partenza;
c.
gli alloggiatori, sulle persone che abitano nella loro economia domestica.

2 Su richiesta, nei casi in cui l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i recapiti degli abitanti.

Sezione 3: Registri federali e cantonali

Art. 13

1 Gli organi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-d gestiscono il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c LAVS12.

2 La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni federali determinanti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all'articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

3 L'Ufficio federale è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro.

Sezione 4: Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 14 Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni

1 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati.

2 Per alleggerire l'onere delle persone interrogate nell'ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l'utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

3 I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 200313 sulla firma elettronica.

4 L'Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce.

5 In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari.

Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

1 I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche.

2 Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche.

3 L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche.

4 Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS).

Art. 17 Comunicazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

1 Per permettere ai servizi di statistica e di ricerca della Confederazione come pure agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni di effettuare elaborazioni statistiche, l'Ufficio federale comunica loro gratuitamente i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d'assicurato, o consente loro di accedervi tramite procedura di richiamo.

2 L'Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Can­toni e dei Comuni, per l'esecuzione di rilevazioni statistiche, i dati di cui all'artico­lo 6 lettere a-h, j, k e m concernenti il loro territorio.

3 L'Ufficio federale può comunicare i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d'assicurato, ad altri servizi ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a privati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.

4 Al termine dei lavori, i destinatari di cui al capoverso 3 sono tenuti a restituire all'Ufficio federale i dati ricevuti o a confermargliene per scritto la distruzione. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto con l'approvazione scritta dell'Ufficio fe­de­rale.

5 L'Ufficio federale comunica i dati soltanto se ne è garantita la protezione e sono stati presi i necessari accordi contrattuali.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Termini per l'armonizzazione

1 Il Consiglio federale stabilisce i termini per l'armonizzazione tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010.

2 Esso può protrarre oltre il censimento del 2010 i termini per l'introduzione delle caratteristiche di cui all'articolo 6 lettere a e d nei registri degli abitanti e incaricare l'Ufficio federale di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari.

Art. 21 Disposizioni d'esecuzione cantonali

1 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione. Le comunicano al Dipartimento federale dell'interno.

2 Se le disposizioni d'esecuzione non possono entrare in vigore nella forma legale prevista dal diritto cantonale entro il 1° gennaio 2009, i governi cantonali sono au­to­rizzati a emanare le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell'esecuzione.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:
art. 1 a 5, 6, lett. b a u, 7 a 12, 13 cpv. 2 e 3, art. 14 a 23 e all. n. 4: 1° novembre 200614
art. 6 lett. a, 13 cpv. 1 e all. n. 1 a 3: 1° gennaio 200815

14 DCF del 18 ott. 2006.

15 O del 21 nov. 2007 (RU 2007 6717).

Allegato

(art. 22)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...16

16 La mod. può essere consultata alla RU 2006 4165.