01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2018 - 31.12.2023
01.07.2011 - 30.06.2018
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1

Ordinanza

sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) del 28 agosto 1978 (Stato 27 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell'interno, visto l'articolo 66ter dell'ordinanza del 31 ottobre 19471 sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), ordina:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all'articolo 43ter della legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).


Art. 2

Diritto ai mezzi ausiliari3 1

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

2

Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.4


Art. 3

Inizio e fine del diritto Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS5.6 Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.

RU 1978 1387 1

RS 831.101

2

RS 831.10

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

4

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 ott, 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

5

RS 831.10

6

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

831.135.1

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 2

831.135.1


Art. 4


7

Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l'AI I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21bis della legge del 19 giugno 19598 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili per analogia.


Art. 5


9

Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l'aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.


Art. 6

10 Procedura 1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196111 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.

2

...12

3

L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.14 4

...15

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1981 1930).

8

RS 831.20

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5765).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).

11

RS 831.201

12

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5765).

13 RS 830.1

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

15

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU 1992 1249).

Consegna di mezzi ausiliari 3

831.135.1


Art. 7


16



Art. 8

Modificazione di un'altra ordinanza L'ordinanza del 29 novembre 197617 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) è modificata come segue: Abbreviatura del titolo: ...


Art. 9

Disposizioni finali

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.

2

a 4 18

Disposizioni finali del 25 maggio 199219 La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge cantonale d'introduzione (disp. trans. della modifica della LAI del 22 mar. 199120, in vigore dal 1° gen.

1992).

Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 200621 Per le carrozzelle prese in locazione prima del 1° gennaio 2007, l'assicurazione può continuare a rimborsare le spese di locazione alle condizioni attuali, ma solo fino al 31 dicembre 2007.

16

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985 (RU 1985 2007).

17

RS 831.232.51. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

18

Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU 1992 1249).

19

RU 1992 1249 20

RS 831.20 in fine.

21 RU

2006 5765

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 4

831.135.1

Allegato22

Lista dei mezzi ausiliari 1 ...

2 ...

4 Calzature 4.51 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,
allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto di scarpe ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.

5

Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia 5.51 ...

5.52

Epitesi della faccia La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due
anni.

5.56

Parrucche, se la mancanza di capigliatura nuoce all'aspetto esteriore dell'assicurato/a.
La partecipazione alle spese dell'assicurazione ammonta al massimo a
1000 franchi per anno civile.

5.57

Apparecchi acustici per un orecchio, allorché l'assicurato/a soffre di una grave ipoacusia, in quanto la posa di un
apparecchio permetta di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il proprio ambiente.

La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni. È possibile domandare la sostituzione degli apparecchi acustici prima della scadenza di questo termine, se una modificazione notevole dell'acutezza uditiva l'esige.

Se esisteva già un diritto nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità,
esso è mantenuto almeno in ugual misura nei riguardi dell'AVS.

5.58

Apparecchi ortofonici dopo un'operazione alla laringe
La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni.

22

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2403). Aggiornato giusta i n. I delle O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023), del 16 dic. 1999 (RU 2000 615) e del 20 dic. 2006 (RU 2006 5765).

Consegna di mezzi ausiliari 5

831.135.1

9 Carrozzelle 9.51 Carrozzelle senza motore, quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. Il
contributo dell'assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al
massimo ogni cinque anni. Se a causa dell'invalidità è necessario fornire
una carrozzella speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di 2200 franchi se l'assicurato/a necessita di un cuscino antidecubito. Le
forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

11

Mezzi ausiliari per andicappati alla vista 11.57

Occhiali-lente, allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia
riescono a leggere. Il contributo dell'assicurazione ammonta al massimo
a 590 franchi per occhiali-lente monoculari, a 900 franchi per occhialilente binoculari, a 1334 franchi per occhiali telescopici monoculari e a
2048 franchi per occhiali telescopici binoculari. Il contributo può essere
richiesto al massimo ogni cinque anni, a meno che ragioni mediche non
giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 6

831.135.1