01.01.2024 - * / In vigore
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1

Ordinanza
sulla consegna di mezzi ausiliari
da parte dell'assicurazione per la vecchiaia
(OMAV)

del 28 agosto 1978 (Stato 3 dicembre 2002) Il Dipartimento federale dell'interno, visto l'articolo 66ter dell'ordinanza del 31 ottobre 19471 sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), ordina:


Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi
ausiliari conformemente all'articolo 43ter della legge federale sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)2.


Art. 2

Diritto ai mezzi ausiliari3 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno
di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire
contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la
portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

2 Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.4

Art. 3

Inizio e fine del diritto Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal
quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell'età
di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS5.6 Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.

RU 1978 1387 1

RS 831.101

2

RS 831.10

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993
(RU 1992 2402).

4

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 ott, 1992, in vigore dal 1° gen. 1993
(RU 1992 2402).

5 RS

831.10

6

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 set. 2002, in vigore dal
1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

831.135.1

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 2

831.135.1


Art. 4


7

Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite
l'AI

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi
ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21bis della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)8 nel momento in cui nasce il diritto a una rendita
AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni
determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.
Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono
applicabili per analogia.


Art. 5

Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può conchiudere convenzioni con gli
istituti per l'aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna o
la locazione di mezzi ausiliari.


Art. 6


9

Procedura

1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell'ordinanza del 17 gennaio 196110
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve
essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della
rendita di vecchiaia.

2 Il diritto all'assunzione delle spese di noleggio di una carrozzella deve essere
annunciato all'ufficio AI competente (art. 40 OAI). L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può emanare speciali disposizioni di procedura per la consegna di
carrozzelle a persone collocate in case di riposo.11 3 L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 200012 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se
deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del
Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.13 4 ...14

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983
(RU 1981 1930).

8

RS 831.20

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986
(RU 1985 2007).

10

RS 831.201

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992
(RU 1992 1249).

12 RS

830.1

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3718).

14

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU 1992 1249).

Consegna di mezzi ausiliari 3

831.135.1


Art. 7


15



Art. 8

Modificazione di un'altra ordinanza L'ordinanza del 29 novembre 197616 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte
dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) è modificata come segue: Abbreviatura del titolo: ...


Art. 9

Disposizioni finali

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.

2 a 4 17

Disposizioni finali del 25 maggio 199218 La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di
compensazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge cantonale d'introduzione (disposizione transitoria della modificazione della LAI del 22 marzo 199119,
in vigore dal 1° gen. 1992).

15

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985 (RU 1985 2007).

16

RS 831.232.51. Testo inserito nell'O menzionata.

17

Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU 1992 1249).

18

RU 1992 1249 19

RS 831.20 in fine.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 4

831.135.1

Allegato20

Lista dei mezzi ausiliari 1

...

2

...

4

Calzature

4.51

Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie
inclusi i costi di produzione,
allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico.
La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due
anni, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto di
scarpe ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.

5

Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia 5.51

...

5.52

Epitesi della faccia
La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due
anni.

5.56

Parrucche,
se la mancanza di capigliatura nuoce all'aspetto esteriore dell'assicurato/a.
La partecipazione alle spese dell'assicurazione ammonta al massimo a
1000 franchi per anno civile.

5.57

Apparecchi acustici per un orecchio,
allorché l'assicurato/a soffre di una grave ipoacusia, in quanto la posa di
un apparecchio permetta di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva e di
facilitare considerevolmente i contatti con il proprio ambiente.
La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni. È possibile domandare la sostituzione degli apparecchi acustici
prima della scadenza di questo termine, se una modificazione notevole
dell'acutezza uditiva l'esige.
Se esisteva già un diritto nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità,
esso è mantenuto almeno in ugual misura nei riguardi dell'AVS.

5.58

Apparecchi ortofonici dopo un'operazione alla laringe
La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni.

20

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993
(RU 1992 2403). Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998
(RU 1998 3023) e giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000
(RU 2000 615).

Consegna di mezzi ausiliari 5

831.135.1

9

Carrozzelle

9.51

Carrozzelle senza motore,
quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo.
L'assicurazione si assume il totale delle spese di locazione per una carrozzella.

11

Mezzi ausiliari per andicappati alla vista 11.57

Occhiali-lente,
allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere.
La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 6

831.135.1