01.09.2023 - * / In vigore
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01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
concernente la sicurezza nell'uso delle gru
(Ordinanza sulle gru)
del 27 settembre 1999 (Stato 25 gennaio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19811
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le esigenze da osservare per un uso sicuro delle
gru.

2 In assenza di disposizioni speciali nella presente ordinanza, si applica l'ordinanza
del 19 dicembre 19832 sulla prevenzione degli infortuni (OPI).


Art. 2

Gru

1 Sono considerate gru ai sensi della presente ordinanza le gru a portale, le gru a
ponte, le gru a braccio, le gru a rotazione totale, le gru montate su camion (gru di
carico), le autogru, le gru a torre (a rotazione in alto o a rotazione in basso) e le
macchine simili, se:

a.

la portata del gancio è di almeno 1000 kg o il momento di carico è di almeno
40 000 Nm;

b.

il dispositivo di sollevamento è a motore; c.

il gancio può essere spostato liberamente su almeno un asse in senso orizzontale.

2 Non sono considerate gru: a.

le macchine destinate al sollevamento di persone; b.

le macchine edili provviste di un gancio di sospensione e concepite ed equipaggiate per effettuare movimenti di terra.

RU 2000 166

1

RS 832.20

2

RS 832.30

832.312.15

Prevenzione degli infortuni professionali 2

832.312.15


Art. 3

Libretto della gru, registro della gru e dichiarazione di conformità 1 Per ogni gru devono essere tenuti un libretto e un registro; le gru messe in circolazione dopo il 31 dicembre 1996 devono inoltre essere munite di una dichiarazione di
conformità del produttore ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 12 giugno 19953
sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici . Tali documenti vanno conservati in modo da poter essere consultati, a richiesta, dall'organo di esecuzione
competente ai sensi degli articoli 47-51 OPI4 (organo di esecuzione).

2 Il libretto della gru deve contenere almeno le informazioni seguenti: a.

il nome e l'indirizzo del produttore; b.

la denominazione della serie o del tipo; c.

il numero di serie; d.

l'anno di costruzione; e.

i dati tecnici essenziali, in particolare le dimensioni, i pesi, la capacità di carico e le possibili configurazioni (stati d'impiego).

3 Nel registro della gru devono essere riportati in ordine cronologico e con data,
nome e firma in calce: a.

i risultati dei controlli secondo l'articolo 15; b.

i lavori di manutenzione e di modifica; c.

le ubicazioni e le relative configurazioni (stati d'impiego), tranne che per le
autogru e le gru montate su camion; d.

gli eventi inusuali riguardanti la sicurezza della gru; e.

il proprietario della gru.

Capitolo 2:

Uso delle gru

Art. 4

Principi

1 Le gru possono essere utilizzate soltanto se sono in perfetto stato di funzionamento. Devono essere trasportate, montate, mantenute in efficienza e smontate in
modo da non mettere in pericolo persone. Le indicazioni del produttore devono essere osservate.

2 Soltanto persone in possesso di una formazione specifica possono montare e
smontare le gru o eseguirvi lavori di manutenzione.

3 Prima di azionare gru in prossimità di cavi elettrici scoperti o di impianti ferroviari
devono essere concordate misure di protezione supplementari con i proprietari delle
condutture o con le società ferroviarie. Se è impossibile giungere a un accordo, deve
essere informato l'organo di esecuzione.

3

RS 819.11

4

RS 832.30

O sulle gru

3

832.312.15

4 In presenza di ostacoli che limitino il raggio d'azione delle gru si devono prendere
misure di protezione atte a evitare collisioni.

5 Il trasporto di persone con gru non espressamente destinate a tale scopo dal produttore è vietato. Qualora circostanze particolari rendano necessario un simile trasporto, deve previamente essere richiesta un'autorizzazione di deroga dell'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ai sensi dell'articolo
69 OPI5.


Art. 5

Personale addetto alla manovra: requisiti 1 I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone: a.

le cui condizioni psicofisiche garantiscono un uso sicuro della gru; b.

che sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro; c.

che sono state istruite sull'uso della gru che manovrano.

2 I lavori di sollevamento con autogru e gru a torre possono essere eseguiti soltanto
da persone in possesso della patente di gruista o di allievo gruista della categoria
interessata (art. 8).


Art. 6

Lavori di sollevamento 1 Il carico deve essere assicurato per il sollevamento, agganciato (assicurato al gancio della gru) e posato, a sollevamento avvenuto, in modo che non possa rovesciarsi,
precipitare o scivolare creando situazioni di pericolo.

2 I dispositivi di sollevamento e gli accessori di imbracatura devono essere adatti al
tipo di trasporto e in perfetto stato di funzionamento.

3 Le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere istruite su tale lavoro.


Art. 7

Gru di un'altra impresa Chi utilizza una gru messagli a disposizione da un'altra impresa è responsabile del
rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, sempreché le imprese interessate
non abbiano convenuto altrimenti per scritto.

Capitolo 3: Patenti di gruista e relativa formazione Sezione 1: Patenti di gruista

Art. 8

Categorie

Le patenti di gruista sono rilasciate per le categorie seguenti: a.

categoria A: autogru; b.

categoria B: gru a torre.

5

RS 832.30

Prevenzione degli infortuni professionali 4

832.312.15


Art. 9

Rilascio della patente di allievo gruista 1 Le persone che intendono ottenere una patente di gruista della categoria A o B ricevono, su domanda, una patente di allievo gruista della categoria scelta valida al
massimo 12 mesi. Su domanda motivata, la patente può essere prolungata di
12 mesi.

2 La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che: a.

hanno compiuto i 17 anni; b.

godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in
tutta sicurezza e sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro; per i giovani di meno di 19 anni e gli apprendisti di meno di 20 anni è richiesto un
esame di idoneità ai sensi dell'articolo 72 OPI6; c.

hanno frequentato il corso di base di cui all'articolo 13 capoverso 1.


Art. 10

Rilascio della patente di gruista La patente di gruista della categoria A o B viene rilasciata a persone che: a.

hanno compiuto i 18 anni; b.

godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in
tutta sicurezza;

c.

hanno assolto con successo la formazione di cui agli articoli 12-14 o una
formazione equivalente all'estero.


Art. 11

Competenza per il rilascio e il ritiro delle patenti 1 Le patenti di gruista e di allievo gruista sono rilasciate dall'INSAI.

2 L'INSAI provvede al ritiro della patente se: a.

le condizioni per il rilascio non sono pi ù soddisfatte; b.

il titolare della patente ha infranto, intenzionalmente o per negligenza, le
prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

Sezione 2: Formazione dei gruisti

Art. 12

In generale

La formazione necessaria all'ottenimento della patente di gruista comprende un
corso di base per il tipo di gru scelto, almeno 600 ore di pratica su un'autogru o su
una gru a torre e un esame.

6

RS 832.30

O sulle gru

5

832.312.15


Art. 13

Corsi di base ed esami 1 I corsi di base e gli esami sono svolti dalle organizzazioni e istituzioni riconosciute
conformemente all'articolo 14 e vertono sui seguenti temi: a.

utilizzazione e manutenzione delle gru, in teoria e in pratica; b.

fissaggio del carico; c.

regole di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da osservare
nell'uso delle gru;

d.

diritti e obblighi dei gruisti; e.

per i candidati all'ottenimento della patente della categoria A: montaggio e
manovra delle autogru.

2 L'esame di gruista può essere sostenuto soltanto dimostrando di aver assolto la
formazione pratica richiesta. Chi ha assolto una formazione per quadri può essere
ammesso agli esami anche senza dimostrare di aver portato completamente a termine
la formazione pratica richiesta.

3 Chi è in possesso di una patente di gruista di una categoria può accedere agli esami
dell'altra senza doverne frequentare il corso di base né assolverne la formazione
pratica.

4 La commissione di coordinamento di cui all'articolo 85 capoverso 2 LAINF
(commissione di coordinamento) emana le direttive relative ai corsi di base e agli
esami.


Art. 14

Riconoscimento di organizzazioni e istituzioni 1 Le organizzazioni e istituzioni che intendono organizzare corsi di base ed esami
devono presentare all'INSAI una domanda scritta di riconoscimento.

2 Alla domanda devono essere allegati: a.

per i corsi di base: documenti in cui siano descritti il contenuto della formazione e le qualifiche del personale insegnante; b.

per gli esami: documenti in cui siano descritti le materie e il regolamento
degli esami e le qualifiche dei periti esaminatori.

3 L'INSAI riconosce le organizzazioni e istituzioni se le esigenze di cui all'articolo 13 capoverso 1 sono soddisfatte e il personale insegnante è sufficientemente
qualificato. Verifica a scadenze regolari se le organizzazioni e istituzioni continuano
a soddisfare le condizioni cui è subordinato il ric onoscimento.

4 L'INSAI tiene un elenco pubblico delle organizzazioni e istituzioni riconosciute.

Prevenzione degli infortuni professionali 6

832.312.15

Capitolo 4: Controllo Sezione 1: Controlli delle gru

Art. 15

1 Il datore di lavoro deve far controllare regolarmente e secondo le regole tecniche
riconosciute se le gru sono in perfetto stato di funzionamento o sincerarsi che tali
controlli siano stati eseguiti.

2 I controlli devono essere eseguiti da persone appositamente formate.

3 Il controllo di autogru e gru a torre deve essere affidato a esperti del settore gruistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1.

4 La commissione di coordinamento emana direttive concernenti la frequenza,
l'estensione e la procedura dei controlli.

Sezione 2: Esperti del settore gruistico

Art. 16

Riconoscimento

1 L'INSAI riconosce come esperti del settore gruistico (esperti) le persone che: a.

sono titolari di un attestato professionale federale per periti in manutenzione
o di un attestato equivalente; b.

possono dimostrare di possedere un'esperienza professionale di almeno cinque anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di
autogru o gru a torre; e c.

hanno esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel
settore gruistico.

2 Gli esperti devono aggiornarsi adeguatamente nelle materie necessarie alla loro
attività peritale, in particolare nei settori della manutenzione e della tecnica in materia di gru.

3 L'INSAI può revocare il riconoscimento se: a.

le condizioni cui è subordinato lo stesso non sono più soddisfatte; b.

l'esperto non osserva le disposizioni della presente ordinanza, segnatamente
nell'esercizio della sua attività peritale.

4 L'INSAI tiene un elenco pubblico degli esperti autorizzati.


Art. 17

Statuto nei confronti dell'azienda 1 Il datore di lavoro deve creare le condizioni necessarie all'adempimento dei compiti degli esperti. Questi devono informare il datore di lavoro circa la loro attività.

2 Agli esperti deve essere concessa l'indipendenza necessaria all'adempimento dei
loro compiti. L'espletamento di tali compiti non deve arrecare loro alcun pregiudizio.

O sulle gru

7

832.312.15


Art. 18

Statuto nei confronti dell'INSAI 1 Qualora l'INSAI ne faccia richiesta, gli esperti devono fornirgli informazioni sulla
loro attività di controllo e mettergli a disposizione i loro documenti. L'INSAI ne
informa il datore di lavoro.

2 L'INSAI consiglia e sostiene gli esperti.

3 Se la vita e la salute dei lavoratori sono minacciate da un pericolo grave e imminente e il datore di lavoro si rifiuta di adottare i provvedimenti necessari, gli esperti
devono informarne senza indugio l'INSAI.

Capitolo 5:

Rimedi giuridici

Art. 19

Le decisioni dell'INSAI di cui agli articoli 11, 14 e 16 possono essere impugnate
mediante ricorso conformemente alla legge federale del 20 dicembre 19687 sulla

procedura amministrativa e alla legge federale del 16 dicembre 19438 sull'organizzazione giudiziaria.

Capitolo 6:

Disposizioni finali

Art. 20

Disposizioni transitorie per i gruisti 1 Chi ha acquisito un'esperienza professionale quale gruista prima dell'entrata in
vigore della presente ordinanza può ottenere la patente di allievo gruista senza frequentare il corso di base di cui all'articolo 13 capoverso 1. Chi può dimostrare di
possedere un'esperienza professionale di oltre 5 anni ottiene una patente di allievo
gruista valida sino al 31 dicembre 2004. L'esame di gruista può essere sostenuto
soltanto dopo aver frequentato il corso di base nella categoria scelta.

2 Chi ha ottenuto una patente di gruista riconosciuta da un'autorità comunale o cantonale o un attestato equivalente prima del 1° luglio 2000 riceve gratuitamente
dall'INSAI, su domanda, una patente di gruista della categoria A o B. Rimane salvo
l'articolo 10 lettera b.


Art. 21

Disposizioni transitorie per gli esperti 1 Chi ha acquisito, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, un'esperienza professionale di almeno 25 anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e
della manutenzione di autogru o gru a torre e un'esperienza in elettrotecnica e nella
tecnica di comando usuale nel settore gruistico, è su domanda riconosciuto
dall'INSAI come esperto.

7

RS 172.021

8

RS 173.110

Prevenzione degli infortuni professionali 8

832.312.15

2 Chi ha acquisito, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, un'esperienza professionale di almeno 10 anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e
della manutenzione di autogru o gru a torre, una formazione professionale di carattere tecnico e un'esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel
settore gruistico, è su domanda riconosciuto dall'INSAI come esperto sino al 30
giugno 2003 senza dover seguire una formazione complementare.


Art. 22

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 22 giugno 19519 concernente le misure da prendere per prevenire
gli infortuni nell'uso di gru e di apparecchi di sollevamento è abrogata.


Art. 23

Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 13 settembre 196310 concernente la prevenzione degli infortuni

Abrogato


Art. 24

Entrata in vigore

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

2 L'articolo 5 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2001.

9

[RU 1951 641 1188] 10

RS 832.311.11. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.