1 Le designazioni, le indicazioni, le immagini, le confezioni, gli imballaggi, le scritte che figurano sulle confezioni e sugli imballaggi, le modalità di presentazione, le pubblicità e le informazioni utilizzate per le derrate alimentari devono corrispondere ai fatti e non essere tali da indurre in inganno, segnatamente su natura, provenienza, fabbricazione, modo di produzione, composizione, contenuto e conservazione della corrispondente derrata alimentare.
1bis In deroga al capoverso 1, le indicazioni sulle derrate alimentari possono differire dai fatti, se:
- a.
- è dimostrato che l'indicazione divergente è dovuta a difficoltà di approvvigionamento causate dalla pandemia di COVID-19;
- b.
- l'indicazione divergente non è rilevante per la protezione della salute dei consumatori, in particolare per quanto riguarda gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate; e
- c.
- la derrata alimentare è corredata di un adesivo rotondo rosso, facilmente riconoscibile per i consumatori, con la dicitura «Dichiarazione corretta su: ...», seguita da un indirizzo Internet al quale sono fornite informazioni facilmente accessibili che precisano quali siano le indicazioni sulla derrata alimentare che differiscono dai fatti e perché.25
1ter Le derrate alimentari con indicazioni divergenti dai fatti e sulle quali, per motivi tecnici, non è possibile applicare un adesivo devono essere esposte in modo tale che le informazioni corrette e il motivo delle indicazioni divergenti dai fatti siano chiaramente visibili su un cartello affisso allo scaffale di vendita.26
2 In particolare sono vietati:
- a.
- le indicazioni sugli effetti o sulle proprietà di una derrata alimentare che essa non possiede secondo lo stato attuale della scienza o che non sono sufficientemente provate dal profilo scientifico;
- b.
- le indicazioni con le quali si lascia intendere che una derrata alimentare possiede proprietà particolari, nonostante queste si trovino in tutte le derrate alimentari paragonabili; sono permessi riferimenti a:
- 1.
- prescrizioni applicabili a un gruppo di derrate alimentari, in particolare concernenti la produzione rispettosa dell'ambiente, l'allevamento di animali conforme alle specie o la sicurezza della derrata alimentare,
- 2.
- proprietà riscontrate in prodotti facenti parte di un determinato gruppo di derrate alimentari;
- c.
- i riferimenti che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano adito a supposizioni del genere; sono permessi:
- 1.
- i riferimenti agli effetti di aggiunte con effetti legati alla nutrizione o fisiologici di derrate alimentari (art. 25) ai fini della promozione della salute pubblica,
- 2.
- le indicazioni nutrizionali e sulla salute (art. 38);
- d.
- le presentazioni di qualsiasi genere che conferiscono a una derrata alimentare l'apparenza di un medicamento;
- e.
- le indicazioni o le presentazioni da cui si deduce che una derrata alimentare abbia un valore superiore alle sue reali proprietà;
- f.
- le indicazioni o le presentazioni di qualsiasi genere che possono dare origine a confusione con denominazioni protette secondo l'ordinanza del 28 maggio 199727 DOP/IGP, l'ordinanza del 2 settembre 201528 DOP/IGP per prodotti non agricoli, una legislazione cantonale analoga oppure un trattato internazionale vincolante per la Svizzera;
- g.
- i riferimenti che possono suscitare percezioni sbagliate nei consumatori per quanto concerne la provenienza di una derrata alimentare ai sensi della legge del 28 agosto 199229 sulla protezione dei marchi;
- h.
- per le bevande alcoliche: le indicazioni che in qualche modo si riferiscono alla salute; sono fatte salve le denominazioni di bevande alcoliche tradizionali fissate dal DFI;
- i.
- nel caso di prodotti soggetti ad autorizzazione: riferimenti a carattere pubblicitario all'autorizzazione rilasciata dall'USAV.
3 Il DFI disciplina:
- a.
- i limiti della pubblicità ammessa;
- b.
- le indicazioni nutrizionali o sulla salute ammesse.
4 Può prescrivere requisiti per la presentazione, la confezione e l'imballaggio.