1 Chi acquista in buona fede, a titolo oneroso, titoli contabili o diritti su titoli contabili conformemente agli articoli 24, 25 o 26 è protetto nel suo acquisto anche se:
- a.
- l'alienante non era autorizzato a disporre dei titoli contabili; o
- b.
- l'accredito dei titoli contabili sul conto titoli dell'alienante è stato stornato.
2 Se l'acquisto non è protetto, l'acquirente è tenuto, secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni40 concernenti l'indebito arricchimento, a restituire lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria. I diritti di terzi non ne sono pregiudicati. Restano salve altre pretese secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
3 Se nei confronti dell'acquirente tenuto alla restituzione è avviata una procedura di esecuzione forzata finalizzata all'esecuzione generale, l'avente diritto può separare dalla massa lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria, se simili titoli contabili si trovano nella massa.
4 Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza della sua pretesa e dell'identità del suo debitore, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'addebito. È fatto salvo l'articolo 60 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.41
5 Se le condizioni per lo storno secondo l'articolo 28 sono adempiute, l'acquirente non ha il diritto di sollevare obiezioni contro lo storno di un accredito in virtù del presente articolo.