01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.05.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.04.2018
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2014 - 30.06.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
01.02.2011 - 31.12.2012
01.08.2010 - 31.01.2011
15.03.2010 - 31.07.2010
01.04.2009 - 14.03.2010
01.01.2009 - 31.03.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.08.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.07.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.07.2006
01.01.2001 - 31.12.2003
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1

Ordinanza
sul servizio civile
(OSCi)

dell'11 settembre 1996 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19951 sul servizio
civile sostitutivo (LSC);
visti gli articoli 9 capoverso 2 e 27 capoverso 2 della legge militare2 (LM);
visto l'articolo 81 capoversi 3 a 5 del Codice penale militare3 (CPM);
visto l'articolo 13 della legge federale del 24 giugno 19774 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS);
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19745 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,6 ordina:

Capitolo 1: Organizzazione

Art. 1

Autorità competenti
(art. 6 e 63 LSC)

1 L'organo d'esecuzione della Confederazione per il servizio civile è l'organo d'esecuzione del servizio civile in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale
dell'economia (organo d'esecuzione). 7 2

La commissione di ricorso è la Commissione di ricorso DFE8 (REKO/EVD).


Art. 2

Struttura

L'organo d'esecuzione è costituito da un organo centrale e da organi regionali.

RU 1996 2685 1

RS 824.0

2

RS 510.10

3

RS 321.0

4

RS 851.1

5

RS 611.010

6

Comma introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3083).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3083).

8

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

824.01

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 2

824.01

a9 Impiego in seno all'organo d'esecuzione di persone soggette al
servizio civile

L'organo d'esecuzione può impiegare persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile per lo svolgimento di lavori amministrativi di sostegno.

Capitolo 2: Istituti d'impiego e ambiti d'attività Sezione 1: Limitazioni relative al riconoscimento e all'impiego

Art. 3

Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego
(art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) 1

L'organo d'esecuzione riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera.

2

Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: a.

gli enti di diritto pubblico con fine di lucro, eccettuati quelli che svolgono la
propria attività nell'ambito sanitario e sociale; b.

le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; c.10 le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse.

3

Non sono di utilità pubblica gli enti: a.

le cui attività principali sono a fine lucrativo; b.

le cui attività profittano soltanto a un piccolo numero o a una cerchia limitata
di persone;

c.

che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni
estranee alla materia; d.

la cui attività serve unicamente al loro proprio interesse.


Art. 4

Attività non ammesse
(art. 4, 5 e 43 cpv. 2 LSC) 1

Chi è soggetto al servizio civile non può esercitare nell'istituto d'impiego un'attività suscettibile di: a.

influire sul processo di formazione di opinioni politiche; b.

diffondere o approfondire convinzioni religiose o ideologiche.

2

Di regola, l'organo d'esecuzione non può destinare la persona che presta servizio civile ad attività consistenti principalmente in lavori d'ufficio. A tale norma si può 9

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 3

824.01

derogare, in particolare, quando lo stato di salute o le speciali capacità professionali
della persona che presta servizio civile lo richiedono.

Sezione 2: Impieghi nell'agricoltura

Art. 5

Sostegno a prestazioni ecologiche
(art. 4 cpv. 2 LSC)

1

L'organo d'esecuzione impiega le persone che prestano servizio civile per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici di compensazione ecologica, riconosciute
conformemente all'ordinanza del 24 gennaio 199611 sui contributi a fini ecologici.

2

Esso prende in considerazione i progetti a favore di aziende agricole che ottengono pagamenti in base all'ordinanza sui contributi a fini ecologici.


Art. 6

Progetti destinati a migliorare l'infrastruttura
(art. 4 cpv. 2 LSC)

1

L'organo d'esecuzione impiega le persone che prestano servizio civile per lavori relativi a progetti destinati a migliorare l'infrastruttura delle aziende agricole.

2

Esso prende in considerazione: a.

i progetti a favore di agricoltori che adempiono i criteri dell'articolo 5 della
legge federale del 20 giugno 195212 sugli assegni familiari nell'agricoltura,
come pure

b.

i progetti a favore di comunità aziendali di alpeggio ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del 26 aprile 199313 sulla terminologia agricola.


Art. 7

Collaborazione nella produzione agricola
(art. 4 cpv. 2 LSC)

1

Nel quadro dei progetti destinati a migliorare l'infrastruttura è ammessa la collaborazione nella produzione agricola da parte delle persone che prestano servizio civile.

2

Nel quadro dei progetti destinati a sostenere prestazioni ecologiche, tale collaborazione è ammessa solo a titolo eccezionale, in particolare per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro a cui deve far fronte l'azienda agricola o in occasione di
un'interruzione temporanea dei lavori sulle superfici di compensazione ecologica,
dovuta a fattori meteorologici.

11

[RU 1996 1007 1839 art. 12, 1997 2498 art. 35. RU 1999 295 art. 6 lett. b] 12

RS 836.1

13

[RU 1993 1598, 1994 407. RU 1999 295 art. 1 lett. f]. Vedi ora l'O del 7 dic. 1998 (RS
910.91).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 4

824.01

Sezione 3: Impieghi nell'aiuto in caso di catastrofe

Art. 8

(art. 4 cpv. 1 lett. h LSC) 1

Negli impieghi che hanno luogo nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe la persona che presta servizio civile non può essere subordinata a un comando militare né
integrata nello svolgimento del servizio militare, eccetto che vi acconsenta.

2

L'istituto d'impiego può tuttavia, a titolo eccezionale, delegare a un comando militare il diritto d'impartire istruzioni a chi presta servizio civile, in modo limitato nel
tempo, nello spazio e per quanto riguarda la materia.

Sezione 4: Incidenza sul mercato del lavoro

Art. 9

(art. 6 LSC)

1

L'organo d'esecuzione determina nella decisione con cui riconosce l'istituto d'impiego il numero massimo di persone che prestano servizio civile ammesse a essere occupate simultaneamente in tale istituto.

2

Esso prende in considerazione il numero delle persone occupate nell'istituto d'impiego o nel corrispondente ambito d'attività.

3

Questa disposizione non si applica quando l'istituto d'impiego realizza un progetto concepito specialmente per chi presta servizio civile o quando l'istituto d'impiego
svolge la propria attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro.

Sezione 5: Impieghi all'estero

Art. 10

Formazione professionale o esperienza specifica
(art. 7 cpv. 1 LSC)

Per periodi d'impiego all'estero, l'organo d'esecuzione convoca soltanto le persone
soggette al servizio civile che: a.

dispongano, con riferimento all'attività prevista, di una formazione professionale completa, di vari anni di studio o di un'esperienza pratica pluriennale; o b.

conoscano bene il Paese interessato o Paesi comparabili.


Art. 11

Esame dei progetti
(art. 7 cpv. 3 LSC)

1

L'organo d'esecuzione sottopone i progetti d'impiego all'estero all'esame di organi ufficiali svizzeri competenti nella materia di cui si tratta e, ove occorra, di ulteriori
istituzioni specializzate.

Servizio civile - O 5

824.01

2

Tali organi e istituzioni devono in particolare riferire se: a.

gli impieghi sono conformi agli scopi della cooperazione svizzera in materia
di sviluppo e dell'aiuto umanitario; b.

l'istituto d'impiego è in grado di realizzare i fini proposti e ha potuto concludere con successo impieghi analoghi; c.

le persone che prestano servizio civile sono esposte a rischi particolari e se
s'impongono misure idonee a ridurli; d.

esistono sul posto possibilità di controllare gli impieghi.


Art. 12

Obblighi particolari dell'istituto d'impiego
(art. 7 cpv. 3 e art. 39 LSC) 1

In collaborazione con la persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego procura i documenti di viaggio necessari all'impiego all'estero.

2

Prende a proprio carico le spese di viaggio e di trasporto dei bagagli a partire dalla frontiera.


Art. 13

Rientro in Svizzera di chi presta servizio civile
(art. 7 cpv. 3 LSC)

1

Il periodo d'impiego all'estero prende fine con il rientro in Svizzera di chi presta servizio civile.

2

L'organo d'esecuzione può eccezionalmente dispensare dall'obbligo di rientro in Svizzera al termine del periodo d'impiego.


Art. 14

Computo
(art. 7 cpv. 3 e art. 24 LSC) L'organo d'esecuzione computa i periodi d'impiego effettuati all'estero sulla durata
del servizio civile ordinario nello stesso modo con cui computa i periodi d'impiego
effettuati in Svizzera.

Capitolo 3: Durata e fine del servizio civile

Art. 15

Calcolo della durata del servizio civile ordinario
(art. 8 LSC)

1

Per calcolare la durata del servizio civile ordinario, l'organo d'esecuzione riprende i dati del sistema d'informazione del personale dell'esercito relativi alla durata complessiva dei servizi d'istruzione non ancora adempiuti ai sensi della legislazione militare.

2

A partire da cinque decimi, la durata è arrotondata al giorno intero successivo.

3

Nel computo della durata del servizio civile ordinario è tenuto conto delle modifiche concernenti la durata complessiva dei servizi d'istruzione secondo la legislazione militare.

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 6

824.01


Art. 16

Licenziamento ed esclusione
(art. 11 e 12 LSC)

Il licenziamento e l'esclusione permanente dal servizio civile sono definitivi.


Art. 17

Informazione destinata alle autorità del servizio di protezione civile
(art. 11 cpv. 4 LSC)

L'organo d'esecuzione comunica all'autorità competente per il servizio di protezione
civile nel Comune di domicilio: a.

entro il 30 settembre, il nome delle persone soggette al servizio civile che
verranno licenziate alla fine dell'anno per raggiunti limiti d'età; b.

immediatamente, il nome delle persone che sono state licenziate anticipatamente (art. 11 cpv. 3 LSC) o escluse permanentemente (art. 12 LSC).


Art. 18

Esame della capacità al lavoro
(art. 11 cpv. 3 lett. a e art. 33 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può fare esaminare la persona soggetta al servizio civile da un medico di propria fiducia.

2

Il medico di fiducia comunica all'organo d'esecuzione il grado d'incapacità al lavoro della persona soggetta al servizio civile e le misure che ritiene necessarie.


Art. 19

Reincorporazione nell'esercito
(art. 11 cpv. 3 lett. b e art. 18 LSC, art. 81 cpv. 3 CPM) 1

Chi è soggetto al servizio civile può essere reincorporato nell'esercito: a.

su propria domanda; b.

ove la decisione di ammissione al servizio civile sia stata revocata.

2

La domanda di reincorporazione deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

3

L'organo d'esecuzione trasmette gli atti pertinenti al Gruppo personale dell'esercito dello Stato maggiore. Quest'ultimo decide sulla reincorporazione nell'esercito.

4

Il Gruppo personale dell'esercito comunica la propria decisione all'organo d'esecuzione. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, lo comunica anche all'autorità competente in materia di protezione civile.

6

Se la domanda di reincorporazione è presentata da una persona astretta a una prestazione di lavoro di pubblico interesse ed esclusa dall'esercito, l'organo d'esecuzione trasmette gli atti pertinenti all'Uditore in capo dell'esercito.

Servizio civile - O 7

824.01

Capitolo 4: Esonero dal servizio

Art. 20

Diritto applicabile
(art. 13 LSC)

1

L'organo d'esecuzione applica l'ordinanza del 18 ottobre 199514 concernente l'esenzione dal servizio militare (OESM), con le eccezioni seguenti: a.

mentre in virtù dell'articolo 4 OESM l'esenzione di una persona soggetta al
servizio militare interviene mediante notificazione al comandante, l'esonero
dal servizio civile ha luogo mediante notificazione all'organo d'esecuzione; b.

nei casi dell'articolo 6 lettera d numero 1 OESM, l'organo d'esecuzione tiene conto del numero di coloro che sono già stati esentati dal servizio militare; c.

le eccezioni all'esenzione dal servizio, fondate sui bisogni dell'esercito(art. 7
cpv. 3, 8 cpv. 3, 10 cpv. 3, 11 cpv. 4, 12 cpv. 4 e 13 cpv. 3 OESM), sono
prive d'oggetto per l'organo d'esecuzione; d.

le competenze del Gruppo personale dell'esercito(art. 15 segg. OESM) sono
assunte dall'organo d'esecuzione per quanto concerne l'esonero dal servizio; e.

l'articolo 22 capoversi 2 e 3 OESM non è applicabile; f.

la competenza in materia penale prevista dall'articolo 27 OESM spetta
all'organo d'esecuzione. La procedura è regolata dalla legge federale sul diritto penale amministrativo15.

2

Nei casi contemplati negli articoli 11 e 12 OESM, l'organo d'esecuzione si fonda sugli accordi conclusi tra le Ferrovie federali, la Posta Svizzera, l'Ufficio federale
dei trasporti e il Gruppo personale dell'esercito.16 3

I giorni computati per l'adempimento del servizio civile ordinario secondo l'articolo 3 capoverso 1 OESM non conferiscono alla persona soggetta al servizio civile il
diritto di ricevere indennità per perdita di guadagno né prestazioni secondo l'articolo
29 LSC.


Art. 21

Esonero dal servizio dopo l'adempimento della scuola reclute
(art. 13 LSC)

Le persone menzionate nell'articolo 18 capoverso 1 lettere c a i della LM sono esonerate dal servizio civile dopo aver prestato servizio civile per una durata corrispondente a 1,5 volte la durata della scuola reclute che avrebbero dovuto adempiere. È
preso in considerazione l'adempimento parziale della scuola reclute.

14

RS 511.31

15

RS 313.0

16

Nuovo testo giusta il n. II 56 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2779).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 8

824.01


Art. 22

Prestazione del servizio civile al termine dell'esonero
(art. 13 LSC)

1

Terminato l'esonero, le persone soggette prestano la totalità dei giorni di servizio civile ordinario non effettuati.

2

Tale durata è ridotta di un decimo per ogni anno d'esonero eccedente sei anni. È computata la durata di un'esenzione dal servizio militare immediatamente precedente.

Capitolo 5: Ammissione al servizio civile

Art. 23

Collaborazione con il Gruppo sanità dell'esercito
(art. 16 cpv. 1 LSC, art. 9 cpv. 2 LM) 1

Ove una persona nei cui confronti sia stato aperto un procedimento penale per rifiuto del servizio militare in seguito a violazione dell'obbligo di leva presenti una
domanda di ammissione al servizio civile, l'organo d'esecuzione incarica il Gruppo
sanità dell'esercito di sottoporla a un esame medico per accertarne l'idoneità al servizio militare.

2

L'ordinanza del 24 novembre 199317 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio si applica per analogia all'esame
medico.


Art. 24

Domande in relazione con la scuola reclute
(art. 17 cpv. 1 LSC)

L'organo d'esecuzione esamina in modo prioritario le domande presentate tardivamente dalle reclute.


Art. 25

Effetto della domanda sugli obblighi fuori servizio
(art. 17 cpv. 1 LSC)

La presentazione della domanda svincola il richiedente dal tiro obbligatorio e dall'obbligo di presentarsi alle ispezioni fino al momento in cui la decisione sulla stessa
sia passata in giudicato.


Art. 26

Domande degli Svizzeri all'estero
(art. 17 cpv. 2 LSC)

1

Gli Svizzeri all'estero richiamati in Svizzera per prestarvi un servizio di difesa nazionale non sono tenuti a entrare in servizio se presentano una domanda d'ammissione al servizio civile prima della data fissata per l'entrata in servizio.

2

L'organo d'esecuzione esamina in modo prioritario le domande presentate dagli Svizzeri all'estero dopo la loro entrata nel servizio di difesa nazionale.

17

RS 511.12

Servizio civile - O 9

824.01


Art. 27

Audizione personale
(art. 18 cpv. 2 e 3 LSC) 1

L'audizione personale dinanzi alla commissione d'ammissione e le deliberazioni di quest'ultima non sono pubbliche.

2

Le dichiarazioni del richiedente sono verbalizzate in un appunto relativo all'audizione.

3

Il richiedente non può prendere conoscenza della proposta presentata dalla commissione d'ammissione all'organo d'esecuzione.

4 Se il richiedente non si presenta all'audizione senza fornire una spiegazione sufficiente, l'organo d'esecuzione può addebitargli i relativi costi fino a un importo di fr.
500, a meno che il richiedente non ne abbia colpa e comunichi senza indugio all'organo d'esecuzione la ragione dell'impedimento.18 5 Se il richiedente motiva la sua domanda d'ammissione con l'appartenenza a una
comunità religiosa e se la sua domanda scritta permette di constatare che le condizioni d'ammissione al servizio civile sono manifestamente adempiute, l'organo d'esecuzione, d'intesa con il richiedente, propone alla commissione d'ammissione di rinunciare all'audizione personale. In questo caso, la proposta di decisione della commissione deve essere pronunciata all'unanimità.19

Art. 28

Ammissione durante un periodo di servizio militare
(art. 10 e 17 cpv. 1 LSC) Il richiedente che riceve una decisione di ammissione al servizio civile durante un
periodo di servizio militare è immediatamente licenziato da quest'ultimo.

Capitolo 6: Prestazione del servizio civile Sezione 1: Nozione d'impiego

Art. 29


20

1 Per impiego s'intende l'insieme delle prestazioni di servizio civile effettuate nel
quadro di una convocazione.

2 Un impiego procurato a titolo sostitutivo (art. 43 cpv. 4) è considerato insieme a
quello interrotto come un unico impiego.

18

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 10

824.01

Sezione 2: Preparazione degli impieghi

Art. 30

Incontro informativo
(art. 19 LSC)

1

L'organo d'esecuzione organizza periodicamente incontri informativi. Questi durano, di regola, una giornata.

2

Esso informa le persone soggette sul servizio civile, come pure sui diritti e sugli obblighi relativi.


Art. 31

Dati sulla persona soggetta al servizio civile
(art. 19 LSC)

L'organo d'esecuzione può procurarsi dalla persona soggetta al servizio civile dati
supplementari concernenti in particolare:21 a.

le sue attitudini e preferenze; b.

il suo stato di salute; c.22 i luoghi, gli istituti d'impiego e le date possibili.

d. e e. ... 23

a24 Ricerca di possibilità d'impiego
(art. 19 LSC)

1 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con gli
stessi i periodi d'impiego.

2 L'organo d'esecuzione fornisce alla persona soggetta al servizio civile le informazioni di cui ha bisogno per la ricerca e, se necessario, l'assiste.

3 Entro i tre mesi successivi all'incontro informativo, la persona soggetta al servizio
civile comunica all'organo di esecuzione i risultati della sua ricerca. L'organo d'esecuzione può accordare una proroga del termine.

4 Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, è l'organo
d'esecuzione stesso che determina dove e quando vanno compiuti i periodi d'impiego. Esso prende segnatamente in considerazione i seguenti criteri: a.

le attitudini e le preferenze della persona soggetta al servizio civile; b.

le peculiarità dell'istituto d'impiego; c.

l'utilità pubblica dei periodi d'impiego; 21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

23

Abrogate dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 11

824.01

d.

in caso di periodi d'impiego che durano 120 giorni o più, gli interessi del
datore di lavoro della persona soggetta al servizio civile per quanto concerne
le date dei periodi d'impiego; e.

gli interessi di un'esecuzione corretta.

5 L'organo d'esecuzione concorda i periodi d'impiego con gli istituti d'impiego previsti e concede alla persona soggetta al servizio civile la possibilità di esprimere il
proprio parere.


Art. 32

Colloquio personale presso istituti d'impiego
(art. 19 LSC)

1

L'organo d'esecuzione può convocare la persona soggetta al servizio civile a un colloquio personale presso gli istituti d'impiego potenziali.

2

Ove occorra, nel corso del colloquio personale la persona soggetta al servizio civile comunica ai rappresentanti dell'istituto d'impiego i motivi di coscienza che potrebbero influenzare l'impostazione dell'impiego medesimo.

3

I rappresentanti dell'istituto d'impiego comunicano il risultato del colloquio personale all'organo d'esecuzione. Essi possono rifiutare una persona soggetta al servizio
civile non idonea.


Art. 33

Periodi d'impiego a titolo di prova
(art. 19 LSC)

1

... 25

2

L'organo d'esecuzione può autorizzare un impiego a titolo di prova di cinque giorni al massimo ove:

a.

a causa delle qualifiche particolari richieste dall'istituto d'impiego, il colloquio personale non sia stato sufficiente per determinare le attitudini della
persona soggetta al servizio civile; o b.

il collocamento della persona soggetta al servizio civile comporti difficoltà.


Art. 34


26

Concentrazione degli sforzi L'organo d'esecuzione può designare determinati ambiti di attività come particolarmente meritevoli di essere sostenuti e adottare i provvedimenti che si impongono,
affinché un numero maggiore di periodi d'impiego vi siano effettuati. Esamina le
relative richieste e necessità.

25

Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 12

824.01

Sezione 3:
Durata minima e successione nel tempo dei singoli impieghi


Art. 35

Durata minima dei periodi d'impiego
(art. 20 LSC)

1

La durata del primo periodo d'impiego corrisponde almeno: a.

alla metà della durata complessiva del servizio civile, qualora quest'ultima
sia di 240 giorni o meno; b.

a 120 giorni, qualora la durata complessiva ecceda 240 giorni; c.27 a 180 giorni, qualora la persona soggetta al servizio civile assuma compiti di cura o debba seguire un corso introduttivo la cui durata eccede due settimane.

2

I periodi d'impiego successivi durano almeno trenta giorni. L'ultimo impiego può essere più breve.

3 L'organo d'esecuzione può derogare alle norme dei capoversi 1 e 2: a.

se la persona soggetta al servizio civile fa valere oneri di famiglia, motivi in
relazione con una formazione o con obblighi professionali e se il diniego di
un periodo d'impiego più breve la porrebbe in una situazione particolarmente difficile; oppure b.

se si tratta di impieghi nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofe.28 4

L'organo d'esecuzione non autorizza alcuna deroga al capoverso 1 lettera b se la persona soggetta al servizio civile non ha adempiuto la scuola reclute.

5

... 29

6

La prestazione del servizio civile a tempo parziale è esclusa. Rimane salvo l'articolo 53 capoverso 5.


Art. 36


30

Numero dei periodi d'impiego da effettuare
(art. 20 LSC)

1 Le persone soggette al servizio civile effettuano almeno: a.

tre periodi d'impiego, qualora la durata complessiva del servizio civile ecceda 360 giorni; b.

due periodi d'impiego, qualora la durata complessiva del servizio civile si
situi tra 180 e 360 giorni; c.

un periodo d'impiego, qualora la durata complessiva del servizio civile sia
inferiore a 180 giorni; d.

un periodo d'impiego, qualora si tratti di un impiego all'estero.

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

29

Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 13

824.01

2 Una persona tenuta a compiere una prestazione di lavoro, ma che non è stata esclusa dall'esercito, può prestare il servizio civile in un solo periodo d'impiego.


Art. 37

Intervallo tra due periodi d'impiego
(art. 20 LSC)

1 L'intervallo tra due periodi d'impiego è di almeno tre mesi.31 1bis Il capoverso 1 non concerne i periodi d'intervento compiuti nel campo dell'aiuto
ai richiedenti l'asilo.32 2 La persona soggetta al servizio civile può tuttavia iniziare senza soluzione di continuità il nuovo periodo d'impiego qualora:33 a.

si tratti di brevi periodi d'impiego la cui durata complessiva sia inferiore a
trenta giorni, che l'organo d'esecuzione ha riunito in una sola convocazione; b.

si tratti di periodi d'impiego la cui durata complessiva sia inferiore a 180
giorni, che devono essere effettuati a scadenza ravvicinata a causa del loro
carattere stagionale, della dipendenza dalle condizioni meteorologiche o di
uno specifico mandato; c.

sia convocata per un impiego nell'aiuto in caso di catastrofe; d.

... 34

3 Il prolungamento di un periodo d'impiego nello stesso istituto d'impiego non vale
quale periodo d'impiego.35

Art. 38

Limitazione dell'ambito di applicazione degli articoli 35 a 37 Gli articoli 35, 36 e 37 capoverso 1 non si applicano per quanto concerne l'incontro
informativo, i colloqui personali presso gli istituti d'impiego, i periodi d'impiego a
titolo di prova e i corsi introduttivi.


Art. 39

Inizio del primo impiego
(art. 21 LSC)

La persona soggetta al servizio civile inizia a titolo eccezionale il suo primo periodo
d'impiego dopo la scadenza del termine stabilito nell'articolo 21 LSC qualora
l'organo d'esecuzione: a.

abbia accolto una domanda di differimento corrispondente (art. 44-47); b.

non sia in grado d'impiegarla in un istituto d'impiego appropriato.

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

32

Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 al 31 dic. 2000 (RU
1998 3021).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

34

Abrogata dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 14

824.01

a36 Svolgimento temporale degli ulteriori periodi d'impiego
(art. 22 LSC)

1 La persona soggetta al servizio civile svolge almeno 30 giorni di servizio nell'arco
di due anni civili fintanto che ha assolto la durata complessiva del servizio civile ordinario. Il primo biennio inizia nell'anno in cui la decisione d'ammissione al servizio
civile passa in giudicato.

2 La persona soggetta al servizio civile comunica all'organo d'esecuzione i risultati
della sua ricerca di possibilità d'impiego (art. 31a) entro la fine del primo anno civile.

3 L'organo d'esecuzione convoca la persona soggetta al servizio civile in modo che
possa compiere la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del licenziamento dal servizio civile.

Sezione 4: Convocazione e tessera d'identità del servizio civile

Art. 40

Convocazione
(art. 22 cpv. 1 LSC)

1

La convocazione è notificata per iscritto.

2

La convocazione a un colloquio personale presso l'istituto d'impiego o presso l'organo d'esecuzione può essere fatta oralmente. Su richiesta della persona soggetta al
servizio civile, l'organo d'esecuzione la conferma per scritto.

3 L'organo d'esecuzione invia la convocazione all'incontro informativo e al periodo
d'impiego a titolo di prova al più tardi 30 giorni prima. Per i colloqui individuali
presso gli istituti d'impiego e l'organo d'esecuzione nonché per le visite mediche fa
stato un termine di convocazione di 10 giorni.37

Art. 41

Assenza di convocazione
(art. 22 cpv. 2 LSC)

La persona soggetta al servizio civile che non abbia ancora ricevuto una convocazione sei settimane prima dell'inizio del periodo d'impiego pianificato(art. 34) ne
informa immediatamente l'organo d'esecuzione.


Art. 42

Tessera d'identità del servizio civile
(art. 22 cpv. 1 LSC)

1

Anteriormente al primo periodo d'impiego, l'organo d'esecuzione rilascia alla persona soggetta al servizio civile una tessera d'identità del servizio civile.

2

Esso disciplina l'uso, l'aggiornamento e la restituzione della tessera, come pure le conseguenze di una sua perdita.

36

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

37

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 15

824.01

Sezione 5: Interruzione del periodo d'impiego

Art. 43

(art. 23 cpv. 1 LSC)

1

L'organo d'esecuzione esamina, d'ufficio o su richiesta di chi presta servizio civile o di un istituto d'impiego, se un periodo d'impiego debba essere interrotto.

2

Esso può decidere l'interruzione di un periodo d'impiego in corso per assegnare all'aiuto in caso di catastrofe la persona che presta servizio civile.

3

Nell'interrompere il periodo d'impiego, l'organo d'esecuzione decide la data in cui l'interruzione diviene effettiva. Può decidere che l'interruzione retroagisca al momento in cui la persona che presta servizio civile o l'istituto d'impiego sia venuto a
trovarsi in ritardo.

4

Qualora l'interruzione non sia imputabile a colpa della persona che presta servizio civile, l'organo d'esecuzione le procura subito un nuovo impiego, salvo che si tratti
dell'interruzione di un periodo d'impiego a titolo di prova.

5

La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull'interruzione del periodo d'impiego.

Sezione 6: Differimento del servizio

Art. 44

Presentazione della domanda
(art. 24 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile e l'istituto d'impiego presentano per scritto all'organo d'esecuzione la domanda di differimento del servizio.

2

Le domande devono essere motivate e contenere i mezzi di prova necessari, come pure l'indicazione del momento in cui il periodo d'impiego in questione dovrebbe
aver luogo.


Art. 45


38

Effetti della domanda
(art. 24 LSC)

L'obbligo di cercare possibilità d'impiego (art. 31a e 39a cpv. 2) rispettivamente la
convocazione emessa sono validi fintantoché il differimento del servizio non è stato
autorizzato.


Art. 46

Motivi
(art. 24 LSC)

1

L'organo d'esecuzione può ordinare d'ufficio un differimento del servizio, in particolare quando:

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 16

824.01

a.

il periodo d'impiego risulti ineffettuabile; b.

persone soggette al servizio civile debbano essere convocate per un impiego
nell'aiuto in caso di catastrofe.

2

Esso può accogliere una domanda di differimento presentata da un istituto d'impiego ove sia fondata su motivi gravi.

3

L'organo d'esecuzione può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, in particolare quando questa: a.

debba superare un esame importante durante il periodo d'impiego o nei tre
mesi successivi;

b.

segua una formazione scolastica o professionale la cui interruzione ne comporterebbe un pregiudizio eccessivo; c.

perderebbe altrimenti il suo posto di lavoro; d.

per ragioni di salute, non sia temporaneamente in grado di adempiere il periodo d'impiego previsto; l'organo d'esecuzione può ordinare al proposito
un esame da parte di un medico di fiducia.

4

L'organo d'esecuzione può inoltre accogliere una domanda allorquando, in caso di rifiuto, la persona soggetta al servizio civile, i suoi stretti parenti o il suo datore di
lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione particolarmente difficile.

5 L'organo d'esecuzione respinge una domanda, segnatamente: a.

quando, mediante la concessione di un congedo, si può tenere conto in ampia
misura delle richieste della persona soggetta al servizio civile; oppure b.

quando non vi è la garanzia che la persona soggetta al servizio civile possa
compiere la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del suo licenziamento dal servizio.39

Art. 47

Conseguenze della decisione
(art. 24 LSC)

1

Nell'accogliere la domanda, l'organo d'esecuzione revoca la convocazione che ne è l'oggetto. La persona soggetta al servizio civile rinvia la convocazione con i suoi
allegati all'organo d'esecuzione.

2

L'organo d'esecuzione può, insieme con la decisione con cui accoglie la domanda di differimento, emettere una nuova convocazione. Esso non è vincolato ai termini di
cui all'articolo 22 LSC.

3

La persona soggetta al servizio civile, l'istituto d'impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull'accoglimento di una domanda di differimento del servizio. All'occorrenza, l'organo d'esecuzione cerca un impiego sostitutivo.

4 Se la domanda di differimento del servizio è in contrasto con l'obbligo di svolgere
un periodo d'impiego entro un termine di due anni, l'organo d'esecuzione fissa, al 39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 17

824.01

momento dell'approvazione della domanda della persona soggetta al servizio civile,
un nuovo termine per la ricerca di possibilità d'impiego.40 Sezione 7: Congedo per l'estero

Art. 48

Domanda
(art. 24 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile che intende soggiornare all'estero per più di dodici mesi senza interruzione o che, domiciliata in Svizzera, appartiene all'equipaggio di una nave d'alto mare o di un battello del Reno, deve chiedere un'autorizzazione di congedo per l'estero.

2

Essa presenta per scritto la sua domanda di congedo all'organo d'esecuzione. Vi acclude il libretto di servizio. L'organo d'esecuzione può esigere ulteriori documenti.

3

Il servizio civile prestato all'estero (art. 7 LSC) non rende necessario un congedo ai sensi del capoverso 1.

4

La persona soggetta al servizio civile che risiede all'estero nella zona frontaliera ma lavora in Svizzera non abbisogna di un congedo per l'estero. Essa comunica
all'organo d'esecuzione il suo luogo di lavoro o di formazione in Svizzera, come pure i relativi cambiamenti o la cessazione di tale sua attività. Quando termina la sua
attività in Svizzera, deve presentare una domanda di congedo per l'estero.

5

La persona soggetta al servizio civile che si sia recata all'estero senza un congedo e intenda rimanervi più di dodici mesi presenta all'organo d'esecuzione una domanda
perché le sia accordata retroattivamente un'autorizzazione di congedo. Fino alla notifica dell'autorizzazione, il congedo chiesto retroattivamente è considerato come
non accordato.


Art. 49

Autorizzazione
(art. 24 LSC)

1

Il congedo per l'estero è accordato ove la persona soggetta al servizio civile abbia adempiuto gli obblighi impostile dalla legge federale del 12 giugno 195941 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

2

Alla persona soggetta al servizio civile, convocata per un periodo d'impiego, il congedo per l'estero è di regola accordato solo dopo l'adempimento di tale periodo
d'impiego.

3

L'organo d'esecuzione può limitare la durata del congedo per l'estero e notificare insieme con l'autorizzazione del congedo la convocazione per il prossimo periodo
d'impiego.

40

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

41

RS 661

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 18

824.01

4

Non è accordato alcun congedo per l'estero alla persona soggetta al servizio civile nei confronti della quale sia stato aperto un procedimento penale per un'infrazione
agli articoli 72 a 76 LSC o che non abbia ancora scontato una pena fondata su tali
disposizioni.

5

A chi fa parte dell'equipaggio di una nave d'alto mare o di un battello del Reno, il congedo per l'estero è accordato soltanto previo adempimento del servizio civile durante un periodo di tempo corrispondente a 1,5 volte quello della scuola reclute che
avrebbe dovuto effettuare. Viene tenuto conto di un adempimento parziale della
scuola reclute.

6

L'organo d'esecuzione iscrive l'autorizzazione del congedo per l'estero nel libretto di servizio, consegna alla persona interessata un promemoria che indica gli obblighi
inerenti al congedo per l'estero e comunica, ove occorra, l'autorizzazione del congedo per l'estero all'amministrazione della tassa d'esenzione del Cantone di domicilio.


Art. 50

Obblighi di comunicazione
(art. 54 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile avvisa l'organo d'esecuzione, accludendogli il libretto di servizio, qualora rinunci al congedo per l'estero o intenda prenderlo più
tardi. L'organo d'esecuzione annulla il congedo per l'estero ove esso non sia preso
entro due mesi dall'inizio del congedo autorizzato.

2

La persona soggetta al servizio civile che si trova in congedo all'estero comunica all'organo d'esecuzione il suo domicilio all'estero o, in quanto non abbia un domicilio all'estero, un recapito in Svizzera per le notificazioni, come pure ogni cambiamento di domicilio.


Art. 51

Rientro in Svizzera
(art. 24 LSC)

1

Entro quattordici giorni la persona soggetta al servizio civile avvisa l'organo d'esecuzione di aver preso domicilio in Svizzera. Essa gli acclude il libretto di servizio.

2

L'organo d'esecuzione annulla il congedo per l'estero. Ne informa, ove occorra, l'amministrazione della tassa d'esenzione del Cantone di ultimo domicilio.

3

Al suo rientro, la persona soggetta al servizio civile effettua la totalità dei giorni di servizio civile ordinario non prestato. Se il soggiorno all'estero è durato più di sei
anni, il numero complessivo dei giorni di servizio non prestato è ridotto di un decimo per ogni anno in più.

4

La persona soggetta al servizio civile che ha ottenuto un congedo per l'estero e dimora temporaneamente in Svizzera non è tenuta ad annunciarsi e la sua autorizzazione di congedo per l'estero non è annullata se la durata del suo soggiorno in Svizzera non eccede tre mesi. In casi motivati, l'organo d'esecuzione può, su domanda,
prorogare tale termine fino a sei mesi. Esso comunica la proroga all'amministrazione
della tassa d'esenzione del Cantone di ultimo domicilio.

Servizio civile - O 19

824.01

Sezione 8:
Servizio civile ordinario delle persone residenti all'estero


Art. 52

1

La persona soggetta al servizio civile residente all'estero in congedo autorizzato non è tenuta a prestare servizio civile ordinario in Svizzera.

2

Sono invece tenute a prestare servizio civile ordinario le persone soggette al servizio civile che:

a.

sono frontaliere (art. 48 cpv. 4); o b.

risiedono all'estero senza il prescritto congedo (art. 48 cpv. 5).

Sezione 9: Computo del servizio civile

Art. 53

Giorni di servizio computabili
(art. 24 LSC)

1

Per l'adempimento del servizio civile ordinario sono computabili: a.

l'incontro informativo; b.

i periodi d'impiego a titolo di prova; c.

i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione (art. 36 LSC), come pure i giorni
non lavorativi accordati normalmente dall'istituto d'impiego e dagli organizzatori dei corsi; d.

i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione ai sensi dell'articolo 56 capoverso
1 lettere d, e ed f, sempreché la persona che presta servizio civile svolga in
un siffatto giorno la propria attività per l'istituto d'impiego durante almeno
quattro ore;

e.

i giorni di viaggio all'inizio e alla fine del periodo d'impiego; f.

i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile sia temporaneamente incapace di lavorare ai sensi dell'articolo 54 per causa di malattia o infortunio; g.

i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile compensi ore supplementari; h.

i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione durante i quali la persona che presta servizio civile sia senza sua colpa incapace di lavorare per causa diversa
da malattia o infortunio; i.

i giorni di vacanza secondo l'articolo 72.

2

L'organo d'esecuzione computa queste prestazioni solo se sono state effettuate nel quadro di un periodo d'impiego per il quale la persona che presta servizio civile sia
stata convocata.

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 20

824.01

3

Per i periodi d'impiego di una durata complessiva inferiore a trenta giorni o il cui residuo sia inferiore a trenta giorni, l'organo d'esecuzione computa al massimo il
numero di giorni non lavorativi indicato nell'Appendice 1 numero 1.

4

Il computo dei giorni di servizio ha luogo per giorni interi.

5

Se la persona che presta servizio civile segue, in virtù di una convocazione dell'organo d'esecuzione, un corso introduttivo che ha luogo per ore, ma non partecipa a
un impiego del servizio civile al di fuori delle ore del corso, l'organo d'esecuzione
computa, ai fini dell'adempimento del servizio civile, un giorno per ogni otto ore di
corso seguite.


Art. 54

Giorni computabili d'assenza per malattia o infortunio
(art. 24 LSC)

1

Per 30 giorni d'impiego, l'organo d'esecuzione computa quali giorni di servizio civile adempiuto non oltre sei giorni di assenza dovuta a malattia o infortunio.

2

Per periodi d'impiego più brevi e per frazioni inferiori a 30 giorni, l'organo d'esecuzione computa al massimo il numero di giorni di assenza indicato nell'Appendice 1 numero 2.

3

I giorni in cui la persona che presta servizio civile è solo parzialmente capace di lavorare non valgono quali giorni di assenza.


Art. 55

Diritto di usufruire di giorni d'assenza e di vacanze
(art. 24 LSC)

1

La persona che presta servizio civile può prendere il numero di giorni d'assenza per malattia o infortunio o di giorni di vacanze corrispondente alla durata pianificata del
suo periodo d'impiego.

2

Se l'organo d'esecuzione interrompe anticipatamente il periodo d'impiego, esso computa sulla durata del servizio civile adempiuto solo il numero dei giorni di assenza o di vacanze corrispondente alla durata effettiva dell'impiego.


Art. 56

Giorni di servizio non computabili
(art. 24 LSC)

1

Non sono computabili come servizio civile adempiuto: a.

l'audizione personale ai sensi dell'articolo 18 LSC; b.

i colloqui personali presso istituti d'impiego potenziali; c.

i colloqui presso l'organo d'esecuzione; d.

i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione durante i quali la persona che presta servizio civile si trova in congedo; e.

... 42

42

Abrogata dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 21

824.01

f.

i giorni di lavoro e i giorni d'introduzione nei quali la persona che presta
servizio civile sia assente in modo ingiustificato; g.

i giorni durante i quali il periodo d'impiego è interrotto da un procedimento
disciplinare conclusosi con la pronuncia di un provvedimento disciplinare; h.

i giorni in cui la persona soggetta al servizio civile ha continuato a lavorare
nell'istituto d'impiego benché fosse divenuta operante un'interruzione del
periodo d'impiego (art. 43); i.

l'esecuzione di una pena privativa della libertà fondata sugli articoli 72 a 76
LSC;

k.

la partecipazione ad atti d'istruzione concernenti un procedimento disciplinare o un caso di responsabilità civile, che abbiano luogo fuori di un periodo
d'impiego;

l.

le visite mediche intervenute su convocazione dell'organo d'esecuzione fuori
di un periodo d'impiego.

2

Se la persona che presta servizio civile diviene, durante un congedo, temporaneamente incapace di lavorare a causa di malattia o infortunio, l'organo d'esecuzione
computa come servizio civile adempiuto i giorni d'incapacità al lavoro nel quadro
dei giorni d'assenza ai sensi dell'articolo 54.

a43 Vacanze aziendali
(art. 24 LSC)

1 I giorni di lavoro che cadono durante le vacanze aziendali dell'istituto d'impiego
non sono computati come giorni compiuti di servizio civile, a meno che la persona
che presta servizio civile prenda allora le proprie vacanze.

2 I giorni festivi che cadono durante le vacanze aziendali dell'Istituto d'impiego sono
invece computati come giorni compiuti di servizio civile ordinario.

3 Sono inoltre computati come giorni compiuti di servizio civile ordinario al massimo sei giorni non lavorativi che non sono festivi.


Art. 57

Comunicazione dei giorni computati
(art. 24 LSC)

L'organo d'esecuzione comunica alla persona che presta servizio civile e all'istituto
d'impiego quali sono i giorni da esso non computati. La persona che presta servizio
civile può esigere nel termine di 30 giorni una decisione impugnabile con ricorso.

43

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 22

824.01

Sezione 10: Libretto di servizio

Art. 58

(art. 24 e 79 cpv. 1 LSC)44 1

L'organo d'esecuzione determina quali indicazioni debbano essere iscritte nel libretto di servizio.

2

In caso di divergenza tra i dati iscritti nel libretto di servizio e quelli del sistema d'informazione del servizio civile (ZIVI), fanno fede, in linea di principio, quelli del
sistema d'informazione del servizio civile.

3 Se la persona soggetta al servizio civile perde il libretto di servizio, l'organo
d'esecuzione le addebita una tassa per il rilascio di un duplicato. La tassa è calcolata
in base al dispendio di tempo e alle spese, ma ammonta ad almeno 50 franchi. Essa
non può essere ridotta o condonata.45 Capitolo 7: Statuto della persona soggetta al servizio civile Sezione 1: Diritti e doveri in generale

Art. 59

Consulenza e assistenza
(art. 26 cpv. 2 LSC)

1

Se così richiesto, l'organo d'esecuzione assiste e consiglia nei loro contatti con gli organi specializzati pubblici e privati le persone soggette al servizio civile che siano
in cerca di aiuto.

2

Consiglia, se così richiesto, le persone soggette al servizio civile nelle questioni giuridiche relative all'adempimento del servizio civile.

3

Ove occorra visita sul posto di lavoro persone che prestano servizio civile.


Art. 60

Prestazioni assistenziali
(art. 26 cpv. 4 e 5 LSC, art. 13 LAS) 1

Le autorità assistenziali del Cantone di dimora sono competenti per la consulenza e il sostegno sociale di una persona che presta servizio civile ed effettua il suo impiego
fuori del Cantone di domicilio, quando sia da presumere che per presentarsi alle autorità assistenziali di quest'ultimo Cantone essa dovrebbe rimanere assente
dall'istituto d'impiego per più di una giornata di lavoro.

2

La Confederazione subentra nel diritto dell'autorità di assistenza di esigere il rimborso da parte della persona assistita.

3

L'autorità d'assistenza competente comunica all'organo d'esecuzione se le condizioni di rimborso previste dall'articolo 26 capoverso 5 LSC sono adempiute.

4

L'organo d'esecuzione esige il rimborso mediante decisione formale.

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998
2519).

45

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 23

824.01

5

Il diritto della Confederazione di esigere il rimborso comporta un interesse del 5 per cento a decorrere dal trentunesimo giorno dopo la scadenza. Si prescrive in cinque anni dal versamento dell'ultima prestazione assistenziale.

a46

Art. 61

Propaganda politica e proselitismo religioso
(art. 27 LSC)

La persona che presta servizio civile deve astenersi da qualsiasi forma di propaganda
politica e di proselitismo religioso durante le ore di lavoro, come pure nei locali
dell'istituto d'impiego e negli alloggi comuni.


Art. 62

Obblighi particolari derivanti da impieghi collettivi
(art. 27 cpv. 5 LSC)

1

La persona che presta servizio civile assume i compiti supplementari risultanti dall'alloggio e dal vitto in comune, anche se essi devono essere adempiuti fuori dalle
ore di lavoro.

2

L'esecuzione di tali compiti non vale come effettuazione di ore supplementari.

3

L'istituto d'impiego provvede affinché i compiti supplementari siano ripartiti nel modo più equo possibile tra i membri del gruppo.

4

Nel fissare l'orario di lavoro di ogni membro del gruppo, l'istituto d'impiego tiene conto dell'onere addizionale risultante dall'adempimento dei compiti supplementari.

Sezione 2: Diritti nei confronti dell'istituto d'impiego

Art. 63

Considerazione di obblighi religiosi
(art. 28 cpv. 1 LSC)

Nel fissare il tempo di lavoro e di riposo, l'istituto d'impiego tiene conto degli obblighi religiosi della persona che presta servizio civile, al pari di quanto fa per i propri lavoratori.


Art. 64

Compensazione delle opere supplementari
(art. 28 cpv. 4 LSC)

1

Le ore supplementari effettuate conferiscono alla persona che presta servizio civile il diritto di disporre di un tempo libero d'uguale durata, salvo che l'istituto d'impiego non accordi alcuna compensazione, o accordi una compensazione minore, ai
propri lavoratori.

2

Le ore supplementari decadono senza dar luogo ad indennità se non sono state compensate prima della fine del periodo d'impiego.

46

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Abrogato dal n. I dell'O del 27
nov. 2000 (RU 2000 3083).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 24

824.01

3

Un periodo d'impiego non può essere prolungato per permettere la compensazione di ore supplementari.


Art. 65

Prestazioni a favore di chi presta servizio civile; in generale
(art. 29 LSC)

1

L'organo d'esecuzione determina le prestazioni in denaro previste dall'articolo 29 LSC.

2

La persona che presta servizio civile e non accetta le prestazioni in natura offerte dall'istituto d'impiego non può esigere prestazioni in denaro corrispondenti, salvo in
casi in cui non possa essere ragionevolmente preteso che essa accetti le prestazioni in
natura. Rimane salvo l'articolo 66.


Art. 66

Alloggio
(art. 29 cpv. 2 LSC)

1

L'istituto d'impiego può rinunciare a offrire un alloggio alla persona che presta servizio civile, quando: a.

essa è in grado di utilizzare durante il periodo d'impiego il proprio alloggio
privato; e

b.

l'utilizzazione dell'alloggio privato costituisce la soluzione più vantaggiosa
per l'istituto d'impiego.

2

In questi casi l'istituto d'impiego versa a chi presta servizio civile l'indennità finanziaria stabilita nell'articolo 29 capoverso 2 LSC.


Art. 67

Indennità per spese di trasferta
(art. 29 cpv. 2 LSC)

1

Chi presta servizio civile ha diritto al rimborso da parte dell'istituto d'impiego delle spese effettive e comprovate, incorse per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto
pubblici.

1bis Se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento privato, l'istituto
d'impiego si accolla i costi che dovrebbe assumersi ai sensi del capoverso 1.47 2

La persona che presta servizio civile e utilizza il proprio veicolo privato quando si può ragionevolmente pretendere che utilizzi i mezzi di trasporto pubblici non ha diritto a un'indennità di trasferta. Si ritiene che l'utilizzazione dei mezzi di trasporto
pubblici possa essere ragionevolmente pretesa quando il tragitto quotidiano fino al
luogo di lavoro (andata e ritorno) non ecceda quattro ore.

3

Se l'utilizzazione di un veicolo per l'intero tragitto o per una parte di esso è indispensabile, chi presta servizio civile ha diritto a un'indennità nei confronti dell'istituto d'impiego. L'organo di esecuzione ne determina l'ammontare.

4

Se la persona che presta servizio civile non accetta di utilizzare un alloggio più vicino offerto dall'istituto d'impiego, essa perde il diritto d'ottenere un'indennità per il

47

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 25

824.01

tragitto più lungo fino al luogo di lavoro, salvo che l'utilizzazione dell'alloggio offerto non possa essere ragionevolmente pretesa.


Art. 68

Spese supplementari relative al servizio civile prestato all'estero
(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC) In caso di impiego all'estero, l'istituto d'impiego assume a proprio carico i costi
connessi necessariamente con l'adempimento dei compiti come pure quelli usualmente rimborsati ai propri lavoratori. L'organo d'esecuzione regola i particolari.


Art. 69

Esclusione di altre prestazioni fornite dall'istituto d'impiego
(art. 29 LSC)

1

È nullo ogni accordo tra l'istituto d'impiego e chi presta servizio civile circa prestazioni non previste dall'articolo 29 LSC.

2 L'istituto d'impiego non è autorizzato a fornire a chi presta servizio civile né a persone a lui vicine prestazioni di valore pecuniario eccedenti il quadro dell'articolo 29
LSC, a meno che si tratti di prestazioni in denaro che sostituiscono prestazioni in
natura non accettate (art. 65 cpv. 2).48 3

La persona che presta servizio civile rimborsa all'istituto d'impiego, a norma dell'articolo 64 del Codice delle obbligazioni49, le prestazioni che le sono state versate
in violazione del capoverso 2.


Art. 70

Congedo:

a. procedura, autorizzazione (art. 30 LSC)

1

Il congedo è accordato su domanda di chi presta servizio civile, dall'istituto d'impiego o dall'organo d'esecuzione nella sua convocazione.

2

Chi presta servizio civile presenta la domanda di congedo per scritto e le acclude gli eventuali mezzi di prova.

3 Può chiedere all'istituto d'impiego un'autorizzazione di congedo.50 4 Non è più autorizzata a prendere o a continuare un congedo quando ne sia venuto
meno il motivo.51

5 L'istituto d'impiego acclude alla comunicazione dei giorni di servizio destinata
all'organo d'esecuzione la domanda di congedo approvata.52 48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

49

RS 220

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 26

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Art. 71

b. direttive per la decisione
(art. 30 LSC)

1

Nei casi seguenti l'istituto d'impiego accorda tre giorni di congedo al massimo a chi presta servizio civile: a.

decesso o malattia grave di un congiunto prossimo; b.

matrimonio;

c.

nascita di un figlio.

2

Esso accorda inoltre un giorno di congedo al massimo per: a.

superare un esame di formazione professionale che non possa essere differito; b.

iscriversi a una scuola o informarsi previamente al riguardo, ove la presenza
personale di chi presta servizio civile sia assolutamente necessaria; c.

partecipare a sedute di autorità, quando chi presta servizio civile disponga di
un pertinente mandato.

3

L'istituto d'impiego può, se le condizioni aziendali lo consentono, accordare un giorno di congedo al massimo: a.

per pratiche urgenti che la persona che presta servizio civile non è in grado
di svolgere durante il tempo libero o nel quadro dell'orario libero; b.

per altri scopi importanti, ove il rigetto della domanda comporterebbe per il
richiedente difficoltà eccessive.

4

Se chi presta servizio civile necessita di un congedo più lungo, l'istituto d'impiego può chiedere all'organo d'esecuzione d'essere autorizzato ad accordarlo.

5

In quanto le condizioni aziendali lo consentano, l'istituto d'impiego può accordare alla persona che presta servizio un congedo per la formazione o il perfezionamento
professionali, a condizione che essa ricuperi l'assenza eccedente due ore settimanali.
L'istituto d'impiego deve tuttavia chiedere il parere dell'organo d'esecuzione quando si tratta di una formazione o perfezionamento che ha luogo regolarmente.


Art. 72

Giorni di vacanza
(art. 30 LSC)

1

La persona che presta servizio civile ha diritto a un giorno di vacanze per ogni periodo ininterrotto di trenta giorni di servizio civile, quando il periodo d'impiego dura
almeno 180 giorni.

2 Può chiedere all'istituto d'impiego un'autorizzazione scritta.53 3

I giorni di vacanza non presi decadono senza dar luogo a indennità.

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 27

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Art. 73

Vacanze aziendali
(art. 79 LSC)

1

Chi presta servizio civile prende, se possibile, i suoi giorni di vacanza durante le vacanze annuali dell'istituto d'impiego.

2

Se le vacanze aziendali hanno una durata maggiore, l'organo d'esecuzione interrompe il periodo d'impiego. L'interruzione prevedibile è menzionata nella convocazione.

3

L'organo d'esecuzione può convocare una persona soggetta al servizio civile per un periodo d'impiego che dovrà essere probabilmente interrotto a causa delle vacanze aziendali solo con il consenso di tale persona.


Art. 74

Certificato di lavoro
(art. 31 LSC)

1

L'istituto d'impiego rilascia un certificato di lavoro quando il periodo d'impiego è durato almeno 30 giorni.

2

Esso ne trasmette una copia all'organo d'esecuzione.

Sezione 3:
Obblighi nei confronti delle autorità e dell'istituto d'impiego


Art. 75

Obbligo di notificazione: a. dati destinati al controllo (art. 32 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio all'organo d'esecuzione, accludendo il libretto di servizio, in particolare:

a.

il suo indirizzo ed eventuali cambiamenti dello stesso; b.

la modifica dei suoi dati personali; c.

la sua professione ed eventuali cambiamenti della stessa; d.

le circostanze che incidono sulla pianificazione dei periodi d'impiego (art.
34).

2

Le persone soggette al servizio civile che si assentano dal loro domicilio per più di sei mesi comunicano all'organo d'esecuzione un recapito in Svizzera per le notificazioni.

3

L'organo d'esecuzione può prendere le misure necessarie per accertare il luogo di soggiorno di una persona soggetta al servizio civile.

4

Esso trasmette le modifiche dei dati personali al Gruppo personale dell'esercito.

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 28

824.01


Art. 76

b. Incapacità al lavoro
(art. 32 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio all'organo d'esecuzione la sua impossibilità, per ragioni di salute, di dar seguito a una convocazione.
Essa acclude alla notificazione un certificato medico.

2

Chi presta servizio civile comunica senza indugio all'istituto d'impiego ogni limitazione della sua capacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.

3

Se la limitazione della capacità al lavoro dura più di un giorno, la persona che presta servizio civile si procura un certificato medico, che presenta all'istituto d'impiego entro tre giorni. La scelta del medico è libera.

4

L'istituto d'impiego avvisa senza indugio l'organo d'esecuzione se la durata prevedibile dell'incapacità al lavoro eccede il numero ancora disponibile di giorni computabili d'assenza per causa di malattia o infortunio (art. 54).

5

Esso acclude il certificato medico alla prossima comunicazione dei giorni di servizio destinata all'organo d'esecuzione.

a54 c. Pregiudizio alla salute delle persone soggette al servizio civile
(art. 32 ZDG)

All'inizio di ogni periodo d'impiego, la persona soggetta al servizio civile notifica
all'organo d'esecuzione qualsiasi pregiudizio alla sua salute e alla sua capacità lavorativa.


Art. 77

Obbligo d'informazione
(art. 32 LSC)

1

... 55

2

La persona soggetta al servizio civile collabora ai rilevamenti statistici dell'organo d'esecuzione, come pure alle misure di controllo della qualità e dei risultati.

Sezione 4: Introduzione

Art. 78

Scopi dell'introduzione
(art. 36 LSC)

L'introduzione ha luogo nell'interesse dell'istituto d'impiego. Essa ha per scopo di
trasmettere alla persona che presta servizio civile le conoscenze di base e le capacità
necessarie per svolgere correttamente, economicamente e senza causare danni l'attività prevista nella convocazione.

54

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

55

Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 29

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Art. 79

Spese d'introduzione a carico degli istituti d'impiego
(art. 36 cpv. 1 e art. 37 cpv. 2 LSC) 1

L'istituto d'impiego assume di regola a proprio carico le spese inerenti ai corsi introduttivi necessari per le persone che vi prestano servizio civile.

2 Nell'ambito degli importi stabiliti nell'appendice 2, la Confederazione può assumere al massimo la metà delle spese inerenti ai corsi introduttivi, quando l'istituto d'impiego non è in grado di trasmettere direttamente le conoscenze materiali necessarie.56 3

L'istituto d'impiego che desideri ottenere un aiuto della Confederazione presenta una domanda motivata all'organo d'esecuzione con sufficiente anticipo rispetto
all'invio della convocazione. Se, pur non esistendo al riguardo ragioni particolari, la
domanda perviene all'organo d'esecuzione solo dopo l'inizio dell'introduzione, la
Confederazione non assume a proprio carico le spese d'introduzione già incorse.

4

L'organo d'esecuzione può subordinare a oneri e condizioni la sua garanzia per le spese.


Art. 80

Corsi d'introduzione centrali
(art. 29 cpv. 3, art. 36 cpv. 2 e art. 37 cpv. 1 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può organizzare corsi d'introduzione centrali quando siano di migliore qualità o meno onerosi dei corsi introduttivi degli istituti d'impiego o
quando un gran numero di persone che prestano servizio civile non potrebbero altrimenti ricevere le informazioni introduttive necessarie, data l'insufficienza dei
mezzi a disposizione di tali istituti.

2

I corsi d'introduzione centrali durano non più di quindici giorni lavorativi.

L'introduzione ad attività con compiti di cura può comportare inoltre sei mezze
giornate di applicazioni pratiche.

3

Le spese massime per partecipante sono indicate nell'Appendice 2.


Art. 81

Introduzione a compiti di cura
(art. 36 cpv. 3 LSC)

1 I corsi d'introduzione a compiti di cura sono impartiti alle persone che prestano
servizio civile secondo un programma d'insegnamento approvato dall'organo d'esecuzione.57 Quest'ultimo controlla se gli scopi vengono conseguiti.

2

La persona soggetta al servizio civile inizia il suo periodo d'impiego entro il termine di tre mesi dalla fine del corso d'introduzione.

3

La persona soggetta al servizio civile che ha appreso o esercita una professione comportante compiti di cura non è tenuta a seguire un corso introduttivo corrispondente.

4

Le spese massime per partecipante sono indicate nell'Appendice 2.

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 30

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Art. 82

Spese per l'elaborazione dei programmi
(art. 37 cpv. 2 lett. a LSC) 1

Se l'organo d'esecuzione dichiara che il programma di corsi elaborato da un istituto d'impiego o da un terzo è determinante per altri corsi d'introduzione, la Confederazione può assumere a proprio carico fino al 75 per cento delle spese concernenti i
lavori di elaborazione effettuati senza mandato dell'organo d'esecuzione.

2

L'organo d'esecuzione può conferire direttamente l'incarico di elaborare un programma di corsi destinato a servire come base per i corsi introduttivi impartiti dagli
istituti d'impiego. La Confederazione ne assume i costi.

Sezione 5: Spese di viaggio e di trasporto dei bagagli

Art. 83

Viaggi non a carico della persona soggetta al servizio civile
(art. 39 LSC)

1

Quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio, la persona soggetta al servizio civile viaggia dal luogo di domicilio a quello d'impiego e
viceversa senza dover sopportare le spese relative se si serve dei mezzi di trasporto
pubblici.

2

Essa prova il suo diritto di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblici mostrando al personale la tessera d'identità del servizio civile.

3

La persona che presta servizio civile e non utilizza durante il periodo d'impiego il suo alloggio privato ha inoltre diritto una volta alla settimana a un viaggio gratuito
con i mezzi di trasporto pubblici dal luogo d'impiego al luogo di domicilio e viceversa.

4

L'organo d'esecuzione stabilisce il numero dei viaggi secondo il capoverso 3 in proporzione alla durata dell'impiego e rilascia alla persona che presta servizio civile,
a sua domanda, le legittimazioni necessarie.


Art. 84

Notificazione e conteggio
(art. 39 LSC)

1

La persona che presta servizio civile comunica all'organo d'esecuzione i viaggi da essa effettuati a norma dell'articolo 83.

2

La Confederazione rimborsa alle imprese dei trasporti pubblici i costi di tali viaggi.

È applicata una tariffa ridotta («riduzione per militari»).


Art. 85

Viaggi a tariffa ridotta
(art. 39 LSC)

1

Chi presta servizio civile ha diritto di viaggiare durante il congedo (art. 70-71) e durante le vacanze (art. 72) a tariffa ridotta («riduzione per militari») sui mezzi di
trasporto pubblici.

Servizio civile - O 31

824.01

2

Egli prova al personale dei mezzi di trasporto pubblici il suo diritto di viaggiare a tariffa ridotta presentando l'autorizzazione di congedo e la tessera d'identità del servizio civile.


Art. 86

Spese per il trasporto dei bagagli
(art. 39 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile paga direttamente le spese del trasporto dei bagagli quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio.

2

L'organo d'esecuzione rimborsa alla persona soggetta al servizio civile, dietro presentazione delle ricevute, le spese di tali trasporti effettuati mediante mezzi di trasporto pubblici, se detti trasporti erano necessari.

Capitolo 8: Riconoscimento quale istituto d'impiego

Art. 87

Domanda
(art. 41 cpv. 1 LSC)

1

L'istituto richiedente deve dimostrare nella sua domanda che esso adempie le condizioni di cui agli articoli 2 a 6 LSC.

2

Inoltre, esso acclude alla domanda la documentazione seguente: a.58 il rapporto di attività e di gestione, il conto profitti e perdite e il bilancio degli ultimi due anni;

b.

lo statuto o le basi giuridiche; c.

un organigramma dell'intero istituto e un piano dei posti di lavoro del settore
interessato;

d.

un elenco dettagliato dei compiti che la persona che presta servizio civile dovrebbe assumere; e.59 una prova della sua utilità pubblica. Ne sono esentate le istituzioni di diritto pubblico.

3 Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 2
lettere a, b ed e. Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all'articolo 5
rispettivamente 6 e allegano alla loro domanda un'attestazione ufficiale relativa alle
condizioni definite nell'articolo 96 capoverso 2bis.60 4

L'istituto richiedente informa l'organo d'esecuzione sui bisogni di formazione introduttiva delle persone che prestano servizio civile e in che modo è in grado di coprire tali bisogni.

5

Quale istituto d'impiego, dichiara di rispettare i diritti e gli obblighi stabiliti dalla LSC e dalle sue ordinanze d'esecuzione.

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

59

Introdotta dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3083).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 32

824.01

6

L'organo d'esecuzione può esigere ulteriori documenti e informazioni.


Art. 88

Collaborazione delle autorità cantonali del mercato del lavoro
(art. 43 cpv. 3 LSC)

1

L'organo d'esecuzione sottopone la domanda all'autorità cantonale del mercato del lavoro competente per il luogo di sede dell'istituto richiedente. Sono eccettuate le
domande provenienti da istituzioni della Confederazione.

2

Esso può chiedere alle autorità cantonali del mercato del lavoro il loro parere su determinate questioni.

3

L'autorità cantonale del mercato del lavoro propone all'organo d'esecuzione di accogliere o di respingere la domanda.

4

L'organo d'esecuzione può altresì sottoporre alle autorità cantonali del mercato del lavoro, perché si esprimano al riguardo, i documenti relativi a enti ai quali l'istituto
d'impiego intende cedere i suoi diritti e obblighi (art. 50 cpv. 1 lett. a LSC), come
pure gli adeguamenti di decisioni di riconoscimento.


Art. 89

Riconoscimento
(art. 42 e 43 cpv. 1 LSC) 1

Le deliberazioni della commissione di riconoscimento non sono pubbliche.

2

La decisione di riconoscimento contiene, in particolare, le indicazioni seguenti: a.

una descrizione precisa delle attività ammesse; b.

il numero dei posti di lavoro autorizzati per ognuna delle attività ammesse; c.

il numero massimo di persone che prestano servizio civile occupate simultaneamente nell'istituto d'impiego (art. 9); d.

un'eventuale dispensa dall'obbligo di pagare tributi; e.

una descrizione dell'introduzione prevista per ognuna delle attività ammesse.

3

Nella decisione di riconoscimento, l'organo d'esecuzione può prefigurare una partecipazione della Confederazione alle spese d'introduzione (art. 37 LSC) e aiuti finanziari (art. 47 LSC) e delegare all'istituto d'impiego competenze esecutive (art. 79
cpv. 2 LSC).

4

Se la domanda si riferisce a più istituti, ognuno di essi riceve una propria decisione.


Art. 90

Riconoscimento di un ente della Confederazione
(art. 42 LSC)

1

Il riconoscimento di un ente della Confederazione quale istituto d'impiego ha luogo mediante un accordo scritto con l'organo d'esecuzione.

2

Tale riconoscimento può essere adeguato o revocato di comune accordo.

Servizio civile - O 33

824.01


Art. 91

Riesame delle condizioni di riconoscimento
(art. 43 cpv. 4 LSC)

1

L'organo d'esecuzione esamina regolarmente se l'istituto d'impiego continui ad adempiere le condizioni di riconoscimento.

2

Esso può esigere dall'istituto d'impiego documenti e informazioni.


Art. 92

Adeguamento e revoca della decisione di riconoscimento
(art. 43 cpv. 4 LSC)

1

L'organo d'esecuzione può adeguare o revocare la decisione di riconoscimento quando:

a.

l'istituto d'impiego ne faccia domanda; b.

una delle condizioni del riconoscimento non sia più adempiuta ai sensi degli
articoli 2 a 6 LSC;

c.

l'istituto d'impiego non garantisca più l'esecuzione normale del servizio civile; d.

il Consiglio federale o l'organo d'esecuzione modifichino la prassi
nell'applicazione dell'articolo 46 LSC.

2

La revoca è decisa per una data in cui tutti i periodi d'impiego in corso siano terminati.

Capitolo 9: Statuto dell'istituto d'impiego Sezione 1: Rapporti con le autorità

Art. 93

Ispezioni nell'istituto d'impiego
(art. 44 LSC)

1

L'organo d'esecuzione può incaricare membri della commissione di riconoscimento, uffici cantonali e terzi specializzati di effettuare ispezioni.

2

Esso comunica i risultati dell'ispezione all'istituto d'impiego, a chi vi presta servizio civile e, ove occorra, alla commissione di riconoscimento e all'autorità cantonale
del mercato del lavoro.


Art. 94

Obbligo d'informare; notificazione dei giorni di servizio effettuati
(art. 45 LSC)

1

Su richiesta dell'organo d'esecuzione, l'istituto d'impiego fornisce a quest'ultimo tutte le informazioni utili relative al servizio civile e gli consegna i documenti necessari. Gli comunica senza indugio avvenimenti particolari importanti.

2

Nei cinque giorni che seguono la fine del mese o la fine di un impiego, esso notifica all'organo d'esecuzione i giorni di servizio effettuati nel mese precedente.

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 34

824.01


Art. 95

Ammontare dei tributi dell'istituto d'impiego
(art. 46 cpv. 1 LSC)

1

L'organo d'esecuzione stabilisce mediante decisione formale l'ammontare dei tributi, la scadenza e gli interessi di mora.

2

L'ammontare del tributo è pari al 50 per cento al massimo del salario lordo usuale nel luogo e nella professione, che l'istituto d'impiego dovrebbe versare a un lavoratore per un'attività comparabile, ma almeno a dieci franchi per giorno computabile.

3

Per determinare l'ammontare del tributo, l'organo d'esecuzione prende in considerazione:

a.

...61

b.

il profitto economico che l'occupazione di una persona che presta servizio
civile comporta per l'istituto d'impiego; c.

l'onere finanziario complessivo che l'occupazione di una persona che presta
servizio civile comporta per l'istituto d'impiego; d.

... 62


Art. 96

Rinuncia alla riscossione di tributi
(art. 46 cpv. 2 e 3 LSC) 1

L'organo d'esecuzione può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere tributi fintantoché, nella regione e nel settore d'attività in questione, l'offerta di posti di lavoro autorizzati copre meno del 50 per cento della domanda di possibilità d'impiego
corrispondenti.

2

Esso può prescindere dalla riscossione di tributi quando si tratta di periodo d'impiego a titolo di prova o, in particolare, quando l'istituto d'impiego: a.63 esercita la propria attività in un ambito in cui l'organo d'esecuzione intende concentrare gli impieghi del servizio civile (art. 34); b.

riceve un aiuto finanziario in virtù dell'articolo 47 LSC; o c.

copre il proprio fabbisogno finanziario principalmente con sussidi dei poteri
pubblici o con doni di terzi.

2bis Esso può rinunciare a riscuotere i tributi quando si tratta di aziende agricole private il cui reddito non supera i 25 000 franchi annui. Per calcolare il reddito si basa
sull'imponibile tassato secondo i principi dell'imposta federale diretta e maggiorato
di 500 franchi per ogni 10 000 franchi di patrimonio imponibile conformemente
all'ultima tassazione definitiva. Il capoverso 2 lettera c non è applicabile. 64 3 L'istituto d'impiego che cede i suoi diritti e obblighi ad istituti beneficiari (art. 50
LSC), può essere esentato dall'obbligo del tributo, in relazione con questi impieghi,
se l'istituto beneficiario adempie le condizioni di cui al capoverso 2.65 61

Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

62

Abrogato dal n. I dell'O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

64

Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3083).

65

Introdotto dal n. I dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 35

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Art. 97

Aiuto finanziario a favore dell'istituto d'impiego
(art. 47 LSC)

1

L'organo d'esecuzione può accordare un aiuto finanziario a un progetto destinato alla protezione dell'ambiente e della natura o alla cura del paesaggio, e la cui realizzazione riveste un interesse particolare, quando l'istituto d'impiego, malgrado comprovati sforzi di risparmio, non sia in grado garantirne integralmente il finanziamento, con la conseguenza che il progetto non potrebbe essere altrimenti attuato.

2

L'istituto d'impiego presenta la domanda all'organo d'esecuzione con un anticipo sufficiente rispetto all'inizio del progetto. La domanda è fatta in due esemplari e
contiene in particolare le indicazioni seguenti: a.

una descrizione completa del progetto; b.

un preventivo;

c.

la dimostrazione che sono state prese tutte le misure ragionevoli per limitare
i costi;

d.

un piano di finanziamento che informi esaurientemente sulle altre possibilità
di finanziamento e indichi il fabbisogno finanziario ancora scoperto.

3

L'organo d'esecuzione sottopone per parere la domanda al servizio competente della Confederazione o del Cantone interessato. Tale servizio valuta, all'attenzione
dell'organo d'esecuzione, la necessità, l'opportunità e l'economicità del progetto
proposto.

4

L'aiuto finanziario della Confederazione contribuisce a colmare lo scoperto del fabbisogno finanziario del progetto. L'aiuto è accordato solo fino a concorrenza dell'ammontare delle spese causate dalla partecipazione al progetto di persone che prestano servizio civile.

5

L'aiuto finanziario della Confederazione non può eccedere la metà dei costi computabili del progetto. Non sono computabili i costi intervenuti prima della presentazione della domanda.

6

L'istituto d'impiego trasmette regolarmente all'organo d'esecuzione un rapporto sull'utilizzazione dei mezzi e sullo svolgimento del progetto. L'organo d'esecuzione
informa il pubblico in forma appropriata.


Art. 98

Enti della Confederazione quali istituti d'impiego
(art. 44-47 LSC)

1

Se l'istituto d'impiego è un ente della Confederazione, gli articoli 44 e 47 LSC non sono applicabili.

2

L'organo d'esecuzione può formulare raccomandazioni a tali istituti d'impiego.

3

La persona soggetta al servizio civile i cui interessi giuridicamente protetti siano toccati da accordi interni all'amministrazione, può esigere una decisione formale.

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 36

824.01

Sezione 2: Rapporti con le persone che prestano servizio civile

Art. 99

Delega a terzi del diritto d'impartire istruzioni
(art. 49 cpv. 2 lett. b LSC) 1

La delega a un terzo del diritto d'impartire istruzioni è consentita solo se l'impiego a favore di terzi della persona che presta servizio civile è previsto nell'elenco degli
obblighi.

2

L'istituto d'impiego limita la delega nel tempo e nello spazio e per quanto concerne la materia e il terzo beneficiario. Non è consentita una cessione integrale del diritto
d'impartire istruzioni.

3

La delega del diritto d'impartire istruzioni non dispensa l'istituto d'impiego dai propri obblighi.

4

L'istituto d'impiego è responsabile del modo con cui il terzo fa uso del diritto d'impartire istruzioni, come pure dei suoi atti e delle sue omissioni nei confronti di
chi presta servizio civile.

5

Esso informa la persona che presta servizio civile della misura in cui il terzo può impartirle istruzioni.

6

Il terzo cui è stato delegato il diritto d'impartire istruzioni non può subdelegare tale diritto ad altre persone o istituzioni.


Art. 100

Cessione di diritti e obblighi
(art. 50 cpv. 1 lett. a LSC) 1

L'istituto d'impiego che intenda cedere i suoi diritti e obblighi ad altri istituti presenta all'organo d'esecuzione una domanda che, per ognuno degli istituti interessati,
adempia i requisiti di cui all'articolo 87 capoversi 2 e 4.

2

L'organo d'esecuzione decide sulla domanda nel quadro della procedura di riconoscimento, nella convocazione o con decisione separata.

3

Esso comunica la propria decisione: a.

all'istituto d'impiego; b.

agli istituti interessati; c.

alle autorità cantonali del mercato del lavoro che hanno espresso un parere
secondo l'articolo 88 capoverso 4; d.

alla persona soggetta al servizio civile, ove sia toccata nei suoi interessi giuridicamente protetti.

4

L'accordo dell'organo d'esecuzione non vale come riconoscimento degli istituti beneficiari.

5

L'istituto d'impiego rimane l'interlocutore dell'organo d'esecuzione. Esso è responsabile del rispetto dei diritti e degli obblighi da parte degli istituti beneficiari,
come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile.

6

L'istituto che ha beneficiato della cessione dei diritti e degli obblighi non è autorizzato a subdelegarli ad altri istituti.

Servizio civile - O 37

824.01

Capitolo 10:
Disposizioni sulla responsabilità civile e disposizioni penali


Art. 101

Domanda
(art. 58 LSC)

Chiunque intenda far valere un danno fondato sulle disposizioni della LSC concernenti la responsabilità civile presenta la sua domanda all'organo d'esecuzione.


Art. 102

Frode per eludere il servizio civile
(art. 78 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile che, allo scopo di sottrarre se stessa o altri in modo durevole o temporaneo all'adempimento del servizio civile, usa mezzi destinati a trarre in inganno l'organo d'esecuzione o un'altra autorità, è punita con
l'arresto o con la multa.

2

In casi di poca gravità l'infrazione è punita in via disciplinare.

Capitolo 11:Prestazione di lavoro per rifiuto del servizio (art. 81 CPM)

Art. 103

Termine per l'esecuzione della prestazione di lavoro
(art. 11 LSC, art. 81 cpv. 3-5 CPM) 1

Le persone astrette al lavoro che sono state escluse dall'esercito effettuano la loro prestazione di lavoro prima della fine dell'anno in cui sarebbero state licenziate dal
servizio militare per raggiunto limite d'età.

2

Le persone astrette al lavoro che non sono state escluse dall'esercito effettuano la loro prestazione di lavoro nel termine di cinque anni da quando la sentenza del tribunale militare è passata in giudicato.


Art. 104

Disposizioni della LSC non applicabili alla prestazione di lavoro
(art. 81 cpv. 5 CPM)

L'articolo 9 lettera d e gli articoli 10 a 14 LSC non si applicano alle persone astrette
al lavoro.


Art. 105

Informazione dell'autorità di protezione civile del Comune di
domicilio
(art. 81 cpv. 5 CPM)

1

L'organo d'esecuzione notifica all'autorità competente in materia di protezione civile del Comune di domicilio si accerta che le convocazioni alla prestazione di lavoro delle persone astrette al lavoro soggette al servizio di protezione civile.

2

L'autorità di protezione civile del Comune di domicilio si accerta che la persona astretta al lavoro non sia convocata al servizio di protezione civile durante i periodi
d'impiego nell'ambito della prestazione di lavoro.

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 38

824.01


Art. 106

Informazione delle autorità militari di controllo
(art. 81 cpv. 5 CPM)

1

L'organo d'esecuzione notifica alle autorità militari di controllo le convocazioni alla prestazione di lavoro delle persone astrette al lavoro non escluse dall'esercito.

2

Le autorità militari di controllo si accertano che la persona astretta al lavoro non sia convocata in servizio militare durante i periodi d'impiego nell'ambito della prestazione di lavoro.


Art. 107

Licenziamento dal servizio dopo l'adempimento della prestazione
di lavoro
(art. 81 cpv. 5 CPM)

L'organo d'esecuzione dispone il licenziamento dal servizio della persona astretta al
lavoro e lo comunica all'Uditore in capo dell'esercito, come pure all'autorità competente in materia di protezione civile del Comune di domicilio o all'autorità militare
di controllo.


Art. 108

Violazione degli obblighi di servizio
(art. 72-78 LSC)

1

Le violazioni degli obblighi di servizio da parte di una persona astretta al lavoro sono giudicate secondo gli articoli 72 a 78 LSC.

2

Il giudice può escludere la persona colpevole dalla prestazione di lavoro.

Capitolo 12: Esecuzione

Art. 109

Mezzi ausiliari
(art. 79 LSC)

1

L'organo d'esecuzione mette a disposizione i moduli necessari per l'esecuzione del servizio civile.

2

Può sottoscrivere le proprie decisioni con firme riprodotte meccanicamente.


Art. 110

Informazioni concernenti il servizio civile
(art. 26 cpv. 1 e 2 e art. 79 LSC) 1

L'organo d'esecuzione elabora il materiale d'informazione necessario concernente il servizio civile.

2

Informa regolarmente le persone soggette al servizio civile sugli aspetti più importanti del servizio.

Servizio civile - O 39

824.01


Art. 111

Autorizzazione di regolamentazioni sperimentali
(art. 79 LSC)

1

Il Dipartimento federale dell'economia può, senza che occorra adeguare previamente la presente ordinanza, autorizzare l'organo d'esecuzione a sperimentare
nell'esecuzione del servizio civile le seguenti modifiche: a.

estensione dell'ambito di applicazione degli impieghi a titolo di prova (art. 33); b.

prolungamento o riduzione della durata minima del primo periodo d'impiego
(art. 35);

c.

estensione delle possibilità di prestare servizio civile in giorni separati (art. 35); d.

estensione delle possibilità di prestare servizio civile in un unico periodo
d'impiego (art. 36);

e.

prolungamento o riduzione dell'intervallo tra due periodi d'impiego (art. 37); f.

estensione dei motivi di congedo e della durata del congedo (art. 71); g.

estensione dei criteri concernenti la rinuncia a riscuotere tributi dagli istituti
d'impiego (art. 96).

2

Esso delimita la durata delle regolamentazioni sperimentali.

a66 Ammonizione
(art. 79 LSC, art. 4 della legge federale del 4 ottobre 197467 a sostegno di provvedimenti per
migliorare le finanze federali) 1 L'organo d'esecuzione ammonisce per scritto le persone e istituzioni che, dopo un
sollecito scritto, non hanno onorato i loro debiti pecuniari nei suoi confronti entro il
termine suppletorio loro prescritto.

2 Chi è stato ammonito deve all'organo d'esecuzione una tassa di 50 franchi.

Capitolo 13: Disposizioni transitorie Sezione 1: Ammissione posticipata al servizio civile

Art. 112

Esecuzione integrale della pena privativa della libertà
(art. 81 cpv. 1 LSC)

1

Dopo la scadenza del periodo di prova, chiunque sia stato condannato a una pena privativa della libertà per rifiuto del servizio militare e sia stato liberato condizionalmente
non può più presentare una domanda di ammissione posticipata al servizio civile.

2

Le pene prescritte sono considerate scontate.

66

Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3083).

67 RS

611.010

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 40

824.01


Art. 113

Computo dei giorni d'incarcerazione
(art. 81 LSC)

L'organo d'esecuzione deduce i giorni d'incarcerazione dalla durata complessiva dei
servizi d'istruzione non effettuati secondo la legislazione militare.


Art. 114

Comunicazione della decisione d'ammissione
(art. 81 LSC)

L'organo d'esecuzione comunica la decisione di ammissione posticipata al servizio
civile alle autorità seguenti: a.

Uditore in capo dell'esercito perché esamini la necessità di una procedura ai
sensi dell'articolo 81 capoverso 3 LSC; b.

Ufficio centrale svizzero di polizia perché sia cancellata dal casellario giudiziale centrale la condanna per rifiuto del servizio militare pronunciata dal tribunale militare; c.

autorità cantonale d'esecuzione delle pene incaricata dal tribunale militare
dell'esecuzione della pena privativa della libertà; d.

autorità competente in materia di protezione civile del Comune di domicilio; e.

Gruppo personale dell'esercito; f.

autorità competente per la tassa d'esenzione.

Sezione 2: Permutazione di una prestazione di lavoro (art. 82 LSC)


Art. 115

Persone interessate
(art. 82 LSC)

1

Con l'entrata in vigore della LSC chi è stato licenziato dalla prestazione di lavoro soggiace al servizio civile. Ne è eccettuato chi: a.

è stato licenziato anticipatamente dalla prestazione di lavoro a causa
d'incapacità al lavoro presumibilmente duratura; o b.

ha raggiunto il limite d'età fissato per il licenziamento dal servizio militare.

2

Chi ha raggiunto il limite d'età fissato per il licenziamento dal servizio militare ma non ha ancora adempiuto integralmente la sua prestazione di lavoro è soggetto al
servizio civile per la durata di due anni dall'entrata in vigore della LSC e adempie la
totalità della sua prestazione di lavoro.

3

La prestazione di lavoro di chi non è stato escluso dall'esercito avviene nel quadro e secondo le prescrizioni del servizio civile(art. 103-108).

Servizio civile - O 41

824.01


Art. 116

Determinazione della durata del servizio civile ordinario
(art. 82 e 83 LSC)

1

L'organo d'esecuzione si basa sulla durata complessiva della prestazione di lavoro a cui la persona interessata è stata astretta. Ne deduce il numero di giorni computati
nel quadro della prestazione di lavoro.

2

Se la persona interessata era sottufficiale o ufficiale e se la durata della sua prestazione di lavoro è stata fissata in base a un fattore superiore a 1,1, l'organo d'esecuzione divide il risultato ottenuto secondo il capoverso 1 per il fattore applicato in
origine e lo moltiplica per il fattore 1,1.


Art. 117

Impieghi convenuti nel quadro della prestazione di lavoro
(art. 82 e 83 LSC)

1

La persona soggetta al servizio civile può adempiere un periodo d'impiego non conforme alle prescrizioni del servizio civile non oltre la scadenza del periodo transitorio, se all'entrata in vigore della LSC la convocazione sia già stata notificata o il
periodo d'impiego sia già in corso.

2

La persona soggetta al servizio civile che ha adempiuto compiti di cura nel quadro della sua prestazione di lavoro non è tenuta a seguire corsi introduttivi obbligatori(art. 36 cpv. 3 LSC).

Sezione 3:

Rinuncia alla riscossione di tributi

Art. 118

(art. 46 cpv. 2 LSC)

L'organo d'esecuzione non riscuote tributi dagli istituti d'impiego durante i due anni
che seguono l'entrata in vigore della LSC.

Capitolo 14: Entrata in vigore

Art. 119

(art. 84 LSC)

1

Ad eccezione dell'Appendice 3 numero 5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1996.

2

L'Appendice 3 numero 5 entra in vigore il 1° gennaio 1997 e si applica la prima volta all'anno d'esenzione 1997.

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 42

824.01

Appendice 168 (art. 53 cpv. 3 e 54 cpv. 2 LSC) Computo dei giorni non lavorativi (art. 53 cpv. 3) e dei giorni
d'assenza dovuta a malattia o infortunio (art. 54 cpv. 2)
1. Totale dei giorni da effettuare
(durata complessiva o residua) Giorni non lavorativi computabili (art. 53
cpv. 3):

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

1

8

1

9

1

10

1

11

2

12

2

13

2

14

3

15

3

16

3

17

3

18

4

19

4

20

4

21

5

22

5

23

5

24

5

25

6

26

6

27

6

28

7

29

7

2.

Durata del periodo d'impiego
(in giorni)

Giorni d'assenza computabili
(art. 54 cpv. 2)

1- 3

1

4- 8

2

9-14

3

15-21

4

22-29

5

68

Aggiornata giusta il n. II dell'O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Servizio civile - O 43

824.01

Appendice 2

(art. 79 cpv. 2, 80 cpv. 3, 81 cpv. 4 e 82 cpv. 2) Costi dei corsi d'introduzione a carico della Confederazione
secondo l'articolo 37 LSC
1. Assunzione dei costi dei corsi d'introduzione organizzati dagli istituti
d'impiego (art. 79 OSCi)
Assunzione non superiore alla metà dei costi, al massimo 750 franchi per partecipante che presta servizio civile.

2. Costi dei corsi d'introduzione centrali (art. 80) e dei corsi obbligatori d'introduzione a compiti di cura (art. 81 OSCi) a carico della
Confederazione

a.

costi dei corsi: al massimo 1500 franchi per persona che presta servizio civile; b.

prestazioni ai sensi dell'articolo 29 LSC: conformemente alle disposizioni di
attuazione dell'articolo 65 OSCi emanate dall'organo d'esecuzione; c.

costi per l'elaborazione dei programmi: la totalità dei costi effettivi (art. 82
cpv. 2).

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 44

824.01

Appendice 3

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 1° luglio 199269 concernente la prestazione di lavoro degli obiettori di coscienza (OPL) è abrogata. 2. Ordinanza del 9 maggio 197970 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici

...

5. Ordinanza del 30 agosto 199573 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare (OTEM)

Titolo:

...

Nell'ingresso il termine «tassa d'esenzione dal servizio militare» è sostituito da «tassa d'esenzione dall'obbligo militare».
Negli articoli 8, 11, 13, 14 capoverso 1, 16 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoversi 1-3, 19, 20 capoverso 1, 29, 30, 33 capoverso 1, 37 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 48 capoverso 2, 49 capoversi 1 e 3, 50, 51 capoversi 1 e 4, 53, 54 capoversi 69

[RU 1992 1516, 1994 3094, 1996 1477] 70

RS 172.010.15. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

71

RS 172.213.61. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

72

[RU 1993 3306, 1994 2646 art. 74. RU 1998 2656 art. 55] 73

RS 661.1. Ora: l'O sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) Le modificazioni
qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Servizio civile - O 45

824.01

2-4, 55 capoversi 1 e 2 e 57 capoverso 1, nonché nel titolo dell'articolo 14 e delle
sezioni 6 e 7 il termine
«tassa militare», rispettivamente «tasse militari» è sostituito
da
«tassa» rispettivamente «tasse».

Negli articoli 2, 18 capoverso 1, 28 capoverso 3 e 54 capoverso 1, il termine «servizio militare»è sostituito da «servizio militare o civile».
Negli articoli 4, 50 capoverso 1 e 54 capoversi 1 e 4 il termine «prescrizioni militari», è sostituito da «prescrizioni militari o del servizio civile».

Nell'articolo 14 capoverso 2 il termine «militarmente»è sostituito da «militarmente o
secondo le prescrizioni del servizio civile».

Negli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoversi 1, 2 e 4 il termine «militari»è sostituito
da
«militari e del servizio civile».

Nell'articolo 47 capoverso 1 il termine «tasse» è sostituito da «emolumenti».

...

...

6. Ordinanza del 26 gennaio 197274 concernente la legge sulla durata del lavoro (OLDL)

...

...

7. Ordinanza del 20 dicembre 198275 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

...

74

RS 822.211. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

75

RS 832.202. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Prestazione di lavoro di pubblico interesse 46

824.01

...


8. Ordinanza del 10 novembre 199376 sull'assicurazione militare (OAM) Art. 7a

...

...

9. Ordinanza del 24 dicembre 195977 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)

...

...

76

RS 833.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

77

RS 834.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.