1
Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 23 novembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d'assicurazione (LCA), ordina: Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute
Art. 1
Forme di previdenza
1
Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute: a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione; b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
2
Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità3, che a. sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.
3
Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.
4
I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.
RU 1985 1778 1
RS 831.40
2
RS 221.229.1 3 RU
1986 326
831.461.3
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2
831.461.3
Art. 2
Beneficiari 1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti: a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza; b.4 dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente: 1. il coniuge superstite; 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; 3. i
genitori;
4. i fratelli e le sorelle; 5. gli altri
eredi.
2
L'intestatario ha diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.
Art. 3
Pagamento delle prestazioni 1
Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.6 2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti: a. l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato; b. l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza; c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso; d.7 l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.
4
Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
5 RS
831.10
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1068).Vedi le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
7
Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.425).
8
RS 831.42
OPP 3
3
831.461.3
3
La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per: a. l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio; b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio; c. la restituzione di mutui ipotecari.9 4
Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.10 5
I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2-4 dell'ordinanza del 3 ottobre 199411 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.12
Art. 4
Cessione, costituzione in pegno, compensazione 1
Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.13 2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30b LPP14 o l'articolo 331d del Codice delle obbligazioni15 e gli articoli 8-10 dell'ordinanza del 3 ottobre 199416 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.17 3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.18 9
Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).
10
Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).
11
RS 831.411
12
Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).
13
Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).
14
RS 831.40
15
RS 220
16
RS 831.411
17
Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).
18
Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3455).
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4
831.461.3
Art. 5
Investimenti 1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti solo presso o tramite una banca assoggettata alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio19.
2
Gli investimenti effettuati in nome proprio da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario ai sensi della legge sulle banche e le casse di risparmio.
3
L'articolo 71 capoverso 1 LPP e gli articoli 49 a 60 dell'ordinanza del 18 aprile 198420 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano agli investimenti. I limiti previsti all'articolo 54 lettera b OPP 2 non si applicano tuttavia alla concessione o alla ripresa di prestiti ipotecari destinati a finanziare la proprietà d'una abitazione che serve al fabbisogno dell'intestatario.
Sezione 2: Trattamento fiscale
Art. 6
Fondazioni bancarie
Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.
Art. 7
Deduzione dei contributi 1
I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente: a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP; b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.
2
I coniugi possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.
3
I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS21).22 19
RS 952.0
20
RS 831.441.1 21 RS
831.10
22 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1068).
OPP 3
5
831.461.3
4
Nell'anno in cui è raggiunta l'età ordinaria della rendita, può essere versato l'intero contributo.23
Art. 8
Obbligo d'attestazione
Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 9
1 La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.
2
L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.
Disposizione finale della modificazione del 21 febbraio 200124 Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS25).
23 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1068).
24 RU
2001 1068
25 RS
831.10
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6
831.461.3