Abrogato per 01.01.2010

01.01.2010 - 01.01.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
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01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.11.2003 - 31.12.2004
01.08.2001 - 31.10.2003
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1

Ordinanza

sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) del 27 giugno 2001 (Stato 19 settembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 17 capoverso 1, 24a capoversi 7 e 8,

26 capoverso 3 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (legge),2 ordina: Sezione 1: Oggetto Art. 1
La presente ordinanza disciplina le competenze e la cooperazione degli organi preposti alla sicurezza interna (organi di sicurezza), la raccolta, il trattamento e la trasmissione delle informazioni sulla sicurezza interna ed esterna nonché il controllo degli organi si sicurezza.

Sezione 2:

Ripartizione dei compiti e collaborazione degli organi di sicurezza

Art. 2

Confederazione

1

L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) svolge le misure per la salvaguardia della sicurezza interna, secondo la presente ordinanza, sempreché questi compiti non siano di competenza della Confederazione e non siano attribuiti ad altri organi.

2

In seno all'Ufficio federale, il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) adempie i compiti dell'Ufficio federale. Tra questi compiti si annoverano anche la preparazione o l'esecuzione di misure di respingimento fondate su considerazioni di politica di sicurezza. La collaborazione tra il SAP e i servizi della polizia giudiziaria attivi presso l'Ufficio federale, in particolare per quanto riguarda la trasmissione d'informazioni e di conoscenze, è disciplinata nelle istruzioni dell'Ufficio federale.

RU 2001 1829 1 RS

120

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3711).

120.2

Sicurezza della Confederazione 2

120.2

3

La collaborazione dell'Ufficio federale con gli organi per la condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale è disciplinata in istruzioni comuni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

4

L'Ufficio federale informa il Dipartimento sulle attività di salvaguardia della sicurezza interna:

a. annualmente e globalmente secondo le istruzioni del Dipartimento; e b. caso per caso se sono dati fatti particolari, in grado di influenzare l'attività governativa o che poterebbero rappresentare un grave pericolo per la sicurezza interna.

5

Il Dipartimento informa il Consiglio federale riguardo ai suoi incarichi direttivi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge.


Art. 3

Consulenza 1 Il SAP fornisce consulenza a persone, organizzazioni, autorità o aziende in materia di misure di protezione contro attività terroristiche o di spionaggio o contro l'estremismo violento qualora si delineasse una situazione di minaccia concreta o su richiesta, se tali terzi si reputassero minacciati. 2 Esso consiglia le autorità interessate nonché le aziende svizzere che producono merci ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera d, ne fanno commercio o possiedono le pertinenti tecnologie, in merito alle misure di protezione atte a prevenire violazioni dell'ordinamento giuridico o degli interessi della Svizzera.


Art. 4

Collaborazione tra Confederazione e Cantoni 1

L'Ufficio federale lavora in stretta collaborazione con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali.

2

Il SAP può assumere la direzione delle attività dei Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna, se: a. devono interagire più Cantoni; b. lo richiede l'autorità cantonale competente; o c. vi è un pericolo imminente.


Art. 5

Collaborazione tecnico-scientifica

1

L'Ufficio federale può collaborare con servizi tecnico-scientifici, segnatamente con il Servizio di ricerca scientifica (SRS) di Zurigo. La collaborazione è disciplinata su base contrattuale.

2

Nel caso di mandati dell'Ufficio federale a servizi attivi a livello tecnico-scientifico si applicano le disposizioni del diritto federale sulla protezione dei dati. I servizi incaricati devono rispettare il segreto d'ufficio.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 3

120.2


Art. 6

Relazioni con l'estero 1

Il SAP assicura i collegamenti con le autorità di sicurezza estere che adempiono compiti ai sensi della legge. Esso rappresenta la Svizzera in seno a istanze internazionali.

2

I Cantoni informano il SAP in merito alla loro collaborazione con autorità di sicurezza estere attuata per adempiere compiti ai sensi della legge.


Art. 7

Collaborazione con organi militari 1

Il SAP e gli organi della sicurezza militare si sostengono nell'adempimento dei loro compiti. Il sostegno avviene segnatamente mediante scambio di informazioni, reciproca consultazione nell'ambito di settori speciali nonché mediante formazione reciproca.

2

Il Dipartimento e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplinano i dettagli della collaborazione in istruzioni comuni.

3

Il Dipartimento e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport possono ordinare, nell'imminenza e in previsione di un servizio attivo dell'esercito, la collaborazione dell'Ufficio federale con gli organi della sicurezza militare al fine di adempiere misure di protezione preventive.

L'Ufficio federale sostiene il Comando della sicurezza militare segnatamente nell'ambito della sicurezza preventiva dell'esercito contro attività di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti.

Sezione 3: Ricerca di informazioni

Art. 8

Mandati generali d'informazione 1

I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 della legge sono tenuti a comunicare spontaneamente al SAP informazioni e conoscenze relative ai seguenti ambiti:3 a. attività terroristiche: mene tendenti a influire o a modificare Stato e società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore; b. servizi d'informazione proibiti ai sensi degli articoli 272-274 e 301 del Codice penale4;

c. estremismo violento: mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell'uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, incoraggiano o approvano atti violenti; 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3711).

4 RS

311.0

Sicurezza della Confederazione 4

120.2

d. commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché trasferimento illegale di tecnologia;

e. altre attività nonché mene e operazioni condotte dall'interno o dall'estero, che compromettono la sicurezza interna o esterna; f.5 atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive.

2

Inoltre le autorità cantonale e federali sono tenute ad annunciare spontaneamente e senza indugio al SAP: a. tutte le informazioni in merito a organizzazioni e gruppi menzionati nella lista confidenziale di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge o nell'ambito di una procedura di controllo; b. le informazioni necessarie all'attuazione di operazioni e programmi di ricerche preventivi;

c. i fatti e le constatazioni di cui nell'allegato 1; d. i fatti e le constatazioni menzionati nella lista confidenziale del Dipartimento giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera a della legge nonché la lista resa nota alle autorità.

3

Il SAP può limitare la portata dell'obbligo di annuncio secondo il capoverso 2 in funzione della situazione.


Art. 9

Ricerca attiva di informazioni 1

I membri delle autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni nonché del Corpo delle guardie di confine possono fermare persone al fine di accertarne l'identità se indicazioni concrete lasciano presumere che tali persone siano in rapporto con le attività dei settori elencati nell'articolo 8 capoverso 1. Per gli stessi motivi è possibile indagare sul soggiorno di tali persone.

2

Il SAP può incaricare gli organi di sicurezza cantonali di osservare quanto accade nei luoghi pubblici o liberamente accessibili e di effettuare registrazioni video e sonore.

3

Gli organi cantonali di sicurezza e di polizia possono consegnare al SAP altri documenti fotografici e sonori utili all'adempimento dei compiti di cui alla sezione 3 della legge.

4

Per l'elaborazione di documenti fotografici e sonori ripresi per conto del SAP o che gli sono stati consegnati, valgono le disposizioni della sezione 4. È fatta salva la conservazione dei documenti a fini di documentazione, purché non possano essere utilizzati per identificare delle persone.

5

Introdotta dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3711).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 5

120.2

a6 Esplorazione radio

1

Nell'ambito dei suoi compiti legali e delle sue competenze, il SAP può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di installazioni tecniche o di sistemi di telecomunicazione provenienti dall'estero.

2

Le emissioni elettromagnetiche provenienti dalla Svizzera possono essere rilevate e valutate soltanto nella misura in cui non sono soggette al segreto delle telecomunicazioni.

3

Per l'esecuzione dell'esplorazione radio, il SAP può collaborare con terzi oppure incaricare terzi.

4

Le attività e i mandati nel quadro dell'esplorazione radio permanente nonché il loro controllo sono effettuati conformemente all'ordinanza del 15 ottobre 20037 concernente la condotta della guerra elettronica.


Art. 10

Forma degli annunci

1

La trasmissione degli annunci è effettuata per scritto o mediante un sistema EED protetto. Se l'informazione lascia presagire una minaccia acuta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, la trasmissione può essere effettuata dapprima verbalmente.

2

Altre comunicazioni e informazioni diverse da quelle di cui all'articolo 8, provenienti segnatamente da privati, possono anche essere raccolte o richieste verbalmente. Di siffatte informazioni è steso un verbale.

Sezione 4: Trattamento delle informazioni

Art. 11

Documentazione generale

1

Il SAP gestisce una documentazione di fonti accessibili al pubblico, sempreché queste fonti non siano rese accessibili in modo appropriato da altri servizi federali, con a. informazioni su persone, organizzazioni e fattispecie nell'ambito dei compiti previsti dalla legge; b. informazioni su persone e organizzazioni la cui sicurezza potrebbe essere minacciata in Svizzera; c. informazioni su Paesi nonché contesti sociali e politici che potrebbero essere rilevanti per la valutazione della situazione; d. informazioni scientifiche e tecniche nel campo d'attività delle autorità di sicurezza.

6

Introdotto dall'art. 20 dell'O del 15 ott. 2003 concernente la condotta della guerra elettronica (RS 510.292).

7 RS

510.292. Attualmente l'O del 15 ott. 2003 concernente la guerra elettronica.

Sicurezza della Confederazione 6

120.2

2

Il SAP gestisce un servizio di documentazione su materiale che propugna razzismo o atti di violenza. Questo centro coadiuva procedure penali o amministrative relative a siffatto materiale di propaganda.

3

Le informazioni sono registrate nella banca dati ISIS «Documentazione». Per la loro registrazione e ulteriori elaborazioni valgono le prescrizioni dell'ordinanza del 1° dicembre 19998 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato.


Art. 12

Controllo delle comunicazioni pervenute Il SAP verifica le informazioni che gli pervengono per assicurarsi che il loro trattamento corrisponda allo scopo definito dalla sezione 3 della legge. Se tale non è il caso, dopo aver consultato il mittente, esso distrugge i documenti oppure li restituisce. Comunicazioni provenienti dall'estero che non corrispondono allo scopo definito dalla legge sono archiviate senza ulteriore trattamento.


Art. 13

Trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità 1

Gli organi di sicurezza possono trattare i dati personali concernenti procedimenti e sanzioni amministrative e penali in quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

2

Essi possono allestire e trattare profili della personalità di persone sospettate di compromettere la sicurezza del Paese con il loro comportamento.

3

Essi possono trattare altri dati personali degni di particolare protezione nei limiti dell'articolo 3 della legge, se informazioni preesistenti inducono a presumere che tali dati siano in relazione alla preparazione o all'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento o siano da attribuire alla criminalità organizzata.


Art. 14

Operazioni preventive e programmi di ricerca 1

Il SAP può condurre azioni concertate sotto forma di operazioni preventive per trattare un singolo caso concreto o una determinata serie di casi che, per importanza, portata, esborsi o segretezza, superano i limiti delle normali indagini di spionaggio.

2

Per accertare fatti di rilievo in materia di sicurezza in un determinato settore, esso può condurre operazioni di polizia di ampia portata sotto forma di programmi di ricerche, segnatamente anche in collaborazione con le autorità cantonali preposte al perseguimento penale.

3

Il SAP decide in merito all'avvio di operazioni preventive e programmi di ricerche.

Esso fissa per scritto scopo, durata e mezzi da impiegare nonché periodicità e forma del rapporto.

8 [RU

1999 3461, 2000 1227 all. n. II 1 2027. RU 2001 3173 art. 25]. Vedi ora l'O del 30 nov. 2001 (RS 120.3).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 7

120.2

4

Periodicamente, ma almeno una volta all'anno, il SAP dà un giudizio sulla conformità del proseguimento delle singole operazioni preventive e dei programmi di ricerca. Il giudizio è registrato in un rapporto scritto.


Art. 15

Procedura di controllo 1

Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera o organizzazioni e gruppi attivi in Svizzera esplichino sistematicamente attività che rientrano negli ambiti dei compiti di cui all'articolo 8, il SAP può avviare, d'ufficio o su mandato di uno o più Cantoni, una procedura di controllo.

2

La procedura serve a raccogliere e a valutare tutte le informazioni sulle persone, le organizzazioni o i gruppi in questione, allo scopo di ottenere informazioni sicure in merito alle attività che pregiudicano la sicurezza della Svizzera.

3

Occorre stabilire portata e impiego dei mezzi per procurare le informazioni nonché la durata della procedura. I Cantoni devono essere orientati in merito alla procedura di controllo, in quanto la loro collaborazione sia necessaria per la ricerca delle informazioni.

4

I Cantoni e le autorità nonché i servizi menzionati nell'articolo 13 della legge informano spontaneamente il SAP in merito a persone, organizzazioni e gruppi oggetto di una procedura di controllo.

5

Periodicamente, ma almeno una volta al semestre, occorre valutare se siano ancora date le condizioni per proseguire la procedura di controllo.


Art. 16

Sospensione delle operazioni preventive, dei programmi di ricerca nonché della procedura di controllo 1

Le operazioni preventive, i programmi di ricerca nonché la procedura di controllo sono sospesi, se:

a. contro le persone, le organizzazioni o i gruppi in questione è in corso un'altra procedura, che persegue o porta avanti lo stesso obiettivo; b. gli indizi validi finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; c. entro due anni non sono state raccolte ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza; oppure d. una nuova valutazione della situazione indica che le attività delle persone, organizzazioni o gruppi in questione non costituiscono più un pericolo per la sicurezza interna.

2

La procedura di controllo è sospesa se le organizzazioni o i gruppi in questione figurano nella lista d'osservazione secondo l'articolo 17 oppure se le persone in questione possono essere collegate a una delle organizzazioni o dei gruppi che figurano nella suddetta lista.

Sicurezza della Confederazione 8

120.2


Art. 17

Lista d'osservazione

1

Il SAP raccoglie tutte le informazioni disponibili in merito alle attività e agli esponenti di organizzazioni e gruppi, se indizi concreti inducono a sospettare con fondatezza che dette organizzazioni o gruppi mettono in pericolo la sicurezza della Svizzera. Il sospetto è fondato segnatamente nel caso di organizzazioni terroristiche attive a livello internazionale e di servizi di spionaggio nonché qualora nel corso di una procedura di controllo risulti che sono in corso attività che mettono in pericolo la sicurezza.

2

Il SAP tratta tutte le informazioni ottenibili su tali organizzazioni e gruppi nonché sui loro esponenti. Se necessario, possono essere precisati la portata del trattamento e i mezzi per procurare le informazioni.

3

La lista di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge è sottoposta ogni quattro anni a una valutazione complessiva. Il Dipartimento può in ogni momento inserire provvisoriamente nella lista organizzazioni e gruppi.

4

L'osservazione è levata e la registrazione è cancellata dalla lista, se: a. gli indizi validi sinora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; b. l'attività dell'organizzazione o del gruppo in questione è cessata o non costituisce più un pericolo per la sicurezza della Svizzera;

c. la valutazione complessiva indica che negli ultimi quattro anni non sono emerse informazioni di sostanziale rilievo circa un pericolo per la sicurezza della Svizzera.

a9 Messa al sicuro, confisca e distruzione di materiale di propaganda 1

L'autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda, lo trasmette senza indugio al SAP e informa quest'ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.

2

Il materiale di propaganda è confiscato se l'incitamento alla violenza è concreto e serio.

3

Il materiale confiscato è distrutto, salvo se può essere impiegato a scopi d'istruzione.

Sezione 5: Comunicazione di informazioni

Art. 18

Comunicazione di dati personali 1

Possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici menzionati nell'allegato 2, in quanto sia necessario per gli scopi elencativi e purché le condizioni indicatevi siano adempiute. In occasione della comunicazione il destinatario 9

Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3711).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 9

120.2

dev'essere informato sull'affidabilità e l'attualità dei dati. La comunicazione, il suo destinatario, l'oggetto e il motivo sono registrati.

2

I membri degli organi di sicurezza dei Cantoni possono comunicare ai loro superiori i dati personali che hanno ricevuto dalla Confederazione. Se il SAP lo dispone nel singolo caso o dà il suo consenso in seguito a una richiesta motivata, è pure possibile comunicare i dati nel rispetto della confidenzialità a:

a. altri servizi in seno al corpo di polizia; b. organi di sicurezza di altri Cantoni; c. altre autorità e uffici del proprio o di un altro Cantone; d. privati.

3

Gli organi di sicurezza cantonali possono inoltre comunicare i dati personali ricevuti dalla Confederazione ad altre autorità cantonali, uffici o privati solo se la comunicazione diretta s'impone per motivi d'urgenza ed è inoltre necessaria:

a. per la sicurezza dell'autorità o degli uffici in questione; b. per scongiurare un grave pericolo per i privati.

4

La comunicazione di dati personali secondo il capoverso 3 avviene nel rispetto della confidenzialità ed è notificata al SAP con indicazione del destinatario e del motivo.

5

La comunicazione di dati personali non è ammessa se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati.


Art. 19

Informazioni sulla criminalità organizzata Le informazioni sulla criminalità organizzata possono essere messe a disposizione nell'ambito di un procedimento solo dopo aver ottenuto l'espresso consenso del SAP.


Art. 20

Scambio internazionale d'informazioni 1

Il SAP cura lo scambio d'informazioni con le autorità estere nel rispetto dell'articolo 17 capoverso 3 della legge.

2

In singoli casi esso può scambiare direttamente dati personali con autorità estere mediante installazioni di trasmissione comuni. Può in particolare trasmettere dati personali all'Ufficio europeo di polizia (Europol) ai fini della cooperazione prevista dall'Accordo del 24 settembre 200410 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.11 10 RS

0.360.268.2

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 2006 (RU 2006 919).

Sicurezza della Confederazione 10

120.2

3

Per quanto concerne i rapporti con le autorità preposte al perseguimento penale, esso deve osservare i principi della legge federale del 20 marzo 198112 sull'assistenza internazionale in materia penale. Per il resto il capoverso 2 si applica per analogia.

4

In occasione della comunicazione di dati personali, il destinatario dev'essere informato sull'affidabilità e l'attualità degli stessi. Egli può utilizzare i dati solo per lo scopo per cui gli sono stati trasmessi. Dev'essere reso attento sulle limitazioni del loro utilizzo e sul fatto che il SAP si riserva il diritto di esigere informazioni sull'utilizzazione che ne è stata fatta.

5

La comunicazione, il suo destinatario, l'oggetto e il motivo sono registrati.

a13 Protezione delle

fonti

1

Per quanto concerne i rapporti con l'estero, il SAP deve garantire in ogni caso la protezione delle fonti informative.

2

Sono fonti informative segnatamente le persone che trasmettono informazioni di rilievo in materia di protezione dello Stato, gli organi di sicurezza con cui il SAP collabora nonché l'esplorazione radio.

3

La protezione delle fonti è adeguata alle esigenze in materia di protezione. Le fonti d'informazione particolarmente degne di protezione, quali le persone che trasmettono informazioni di rilievo in materia di protezione dello Stato, vanno protette integralmente per quanto riguarda l'identità, l'ubicazione, l'infrastruttura, gli accessi e gli incarichi.

4

Oltre alle fonti informative, vanno protetti la natura e l'intensità dei rapporti con le stesse, i mezzi di collegamento impiegati, i metodi, i mezzi e i risultati della raccolta di informazioni, nonché le persone di contatto.


Art. 21

Obbligo di proporre la documentazione all'Archivio federale 1

I dati e la documentazione non più impiegati sono proposti all'Archivio federale per l'archiviazione.

2

I dati classificati derivanti da relazioni dirette con autorità di sicurezza estere non sono da proporre per l'archiviazione.

3

La documentazione che l'Archivio federale non giudica degna di archiviazione è distrutta.

12 RS

351.1

13 Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5601).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 11

120.2

Sezione 5a:14 Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
a Comportamento violento 1

Un comportamento violento e gli atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona ha commesso o incitato a commettere: a. reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli articoli 111-113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)15; b. danneggiamenti ai sensi dell'articolo 144 CP; c. coazione ai sensi dell'articolo 181 CP; d. incendio intenzionale ai sensi dell'articolo 221 CP; e. esplosione ai sensi dell'articolo 223 CP; f. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'articolo 259 CP;

g. sommossa ai sensi dell'articolo 260 CP; h. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'articolo 285 CP.

2

È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando in stadi o padiglioni sportivi, armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici.

b Prova del comportamento violento 1

Sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell'articolo 21a: a. pertinenti sentenze giudiziarie o denunce della polizia; b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;

c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive;

d. comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia.

2

Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

c16 Interdizione di accedere a un'area 1

La decisione d'interdizione d'accesso a un'area stabilisce la durata dell'interdizione e l'area interdetta. La decisione è accompagnata da una piantina in cui sono indicati esattamente i luoghi interessati dall'interdizione e le relative aree interdette.

14 Introdotta dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3711).

15 RS

311.0

16 Questo art. è applicabile fino al 31 dic. 2009.

Sicurezza della Confederazione 12

120.2

2

Se la decisione è pronunciata dall'autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti violenti, quest'ultima informa senza indugio l'autorità competente del Cantone di domicilio della persona interessata.

3

Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 21b.

d Aree interdette

1

I Cantoni informano il SAP delle aree interdette sul loro territorio allegando le relative piantine. Il SAP stabilisce la scala delle piantine.

2

Il SAP allestisce un elenco di tutte le aree interdette e lo aggiorna in base alle informazioni dei Cantoni.

e17 Divieto limitato di lasciare la Svizzera 1

Al SAP compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera. La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.

2

Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l'ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.

3

Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se: a. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera; b. risulta già registrata in HOOGAN (art. 21h) in base alle informazioni dei servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all'estero; oppure c. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero.

4

Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull'intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all'estero per seguire la manifestazione sportiva.

5

Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un'interdizione di accedere a un'area ai sensi dell'articolo 24c capoverso 2 della legge, sussistono se una persona: a. secondo le informazioni di servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all'estero; e

b. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero e risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all'estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.

6

Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato in RIPOL (art. 351bis CP18), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere.

17 Questo art. è applicabile fino al 31 dic. 2009.

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 13

120.2

f19 Obbligo di presentarsi alla polizia 1

Si deve presumere che misure diverse dall'obbligo di presentarsi alla polizia non impediscono a una persona di commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (art. 24d cpv. 1 lett. b della legge), segnatamente se: a. le autorità sono a conoscenza di affermazioni o attività correnti della persona interessata che inducono a credere che eluderebbe misure meno severe; oppure b. misure meno severe non le impedirebbero di commettere in futuro atti violenti a causa di circostanze personali, ad esempio perché il luogo di domicilio o di lavoro è situato nelle immediate vicinanze di uno stadio.

2

Se la persona soggetta all'obbligo di presentarsi alla polizia, per motivi importanti e giustificabili non è in grado, conformemente all'articolo 24d capoverso 2 della legge, di presentarsi presso il servizio competente (posto di polizia), lo comunica senza indugio a quest'ultimo informandolo sul luogo in cui si trova. L'autorità di polizia competente verifica se le informazioni e il luogo indicato dalla persona interessata sono esatti.

3

Il posto di polizia informa senza indugio l'autorità che ha pronunciato l'obbligo di presentarsi alla polizia se le persone interessate si sono presentate o meno.

g Fermo preventivo di polizia 1

Sono considerate manifestazioni sportive nazionali ai sensi dell'articolo 24e capoverso 1 lettera a della legge, le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive o dalle leghe nazionali oppure a cui partecipano società che fanno parte di tali organizzazioni.

2

Sono considerati gravi atti violenti ai sensi dell'articolo 24e capoverso 1 lettera a della legge segnatamente i reati di cui agli articoli 111-113, 122, 123 numero 2, 129, 144 capoverso 3, 221, 223 o 224 CP20.

3

L'autorità competente del luogo di domicilio della persona interessata designa il posto di polizia presso cui essa deve presentarsi e determina l'inizio e la durata del fermo preventivo.

4

I Cantoni designano l'istanza giudiziaria competente per l'esame della legalità del fermo preventivo di polizia.

5

Con la decisione s'informa la persona interessata del suo diritto di far verificare la legalità della privazione della libertà (art. 24e cpv. 5 della legge).

6

Il posto di polizia designato per l'esecuzione del fermo preventivo informa l'autorità di decisione dell'esecuzione. Se la persona interessata non si presenta, l'informazione avviene senza indugio.

18 RS

311.0

19 Questo art. è applicabile fino al 31 dic. 2009.

20 RS

311.0

Sicurezza della Confederazione 14

120.2

Sezione 5b:21 Sistema d'informazione elettronico HOOGAN
h Dati contenuti nel sistema d'informazione elettronico 1

Nel sistema d'informazione elettronico sulle persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (HOOGAN) sono registrati i dati delle persone: a. contro cui è stato pronunciato un divieto di accedere a stadi e che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive; oppure

b. contro cui sono state adottate misure ai sensi degli articoli 24b-24e della legge.

2

Nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN sono inoltre registrate le aree interdette definite dai Cantoni.

i Accesso al sistema d'informazione elettronico HOOGAN 1

Il Dipartimento disciplina i diritti d'accesso dei servizi dell'Ufficio federale al sistema d'informazione elettronico HOOGAN. Il capo del SAP decide in merito alle richieste individuali.

2

Il Dipartimento fissa le premesse per il collegamento delle autorità doganali, degli organi cantonali competenti e del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale).

k Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di manifestazioni sportive 1

Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di queste manifestazioni unicamente con il consenso dell'autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

2

I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall'autorità. È consentito trattare i dati in un sistema elettronico d'identificazione delle persone.

3

Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione, cancellano immediatamente i dati. L'autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.

4

Il SAP disciplina in un apposito regolamento l'utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

21 Introdotta dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3711).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 15

120.2

l Trasmissione dei dati ad autorità straniere 1

Il SAP e il Servizio centrale sono autorizzati a trasmettere dati personali alle autorità doganali straniere e alle autorità straniere che sono responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.

2

Il SAP e il Servizio centrale coordinano la trasmissione dei dati.

3

La trasmissione ad autorità straniere è registrata.

4

Per il resto alla trasmissione dei dati si applica l'articolo 20 capoverso 4.

m Durata di conservazione e cancellazione dei dati I dati personali sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza dell'ultima misura pronunciata, ma al più tardi dieci anni dopo la loro registrazione.

n Disposizioni organizzative La sicurezza dei dati trattati è retta per analogia dagli articoli 21-24 dell'ordinanza del 30 novembre 200122 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato.

Sezione 6: Controllo

Art. 22

Controllo presso la Confederazione Il Dipartimento esercita regolarmente, secondo un apposito piano, un controllo parallelo o successivo sull'attività del SAP. Il Dipartimento emana istruzioni sulla forma e sul contenuto del controllo.


Art. 23

Controllo nei Cantoni 1

L'organo di controllo cantonale verifica se lo svolgimento delle pratiche amministrative, oggetto di controllo, corrisponde alle pertinenti disposizioni legali, segnatamente se i dati per la salvaguardia della sicurezza interna sono trattati separatamente dalle altre informazioni di polizia. Esso può consultare il SAP per l'adempimento del suo compito.

2

Esso può prendere visione dei dati della Confederazione se il SAP lo consente. La consultazione può segnatamente essere rifiutata ove lo richieda la protezione della fonte.

22 RS

120.3

Sicurezza della Confederazione 16

120.2

a23 Disposizioni transitorie della modifica del 30 agosto 2006 1

I dati contenuti nelle collezioni di dati dei Cantoni o delle federazioni sportive al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 agosto 2006 sono trasferiti nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN, se soddisfano i presupposti di cui all'articolo 24a capoversi 1 e 2 della legge.

2

Entro il 30 giugno 2007 l'autorità cantonale competente definisce i luoghi in cui avvengono regolarmente importanti manifestazioni sportive nonché le relative aree interdette e li comunica al SAP, allegando un piano.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

23 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3711).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 17

120.2

Allegato 124 (art. 8 cpv. 2 lett. c) Elenco dei fatti e delle constatazioni che le autorità federali e cantonali sono tenute ad annunciare spontaneamente e tempestivamente al SAP Le autorità menzionate qui appresso sono tenute ad annunciare i fatti e le constatazioni seguenti: 1. Autorità amministrative civili e militari della Confederazione - scritti minatori con possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

2. Dipartimento federale degli affari esteri tutti i rapporti particolarmente rilevanti per la sicurezza interna,

- tutte le informazioni in merito a minacce contro cittadini e impianti svizzeri all'estero nonché ad atti di violenza perpetrati sempreché presentino un'attinenza con la sicurezza interna, circostanze e date di elezioni e votazioni estere in Svizzera,

istanze di accreditamento o di rilascio di diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri delle organizzazioni internazionali,

richieste del visto che devono essere sottoposte per parere al SAP conformemente all'articolo 25 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 14 gennaio 199825 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri.

3. Dipartimento

federale

dell'interno

Ufficio federale della sanità pubblicainfrazioni contro la legge del 22 marzo 199126 sulla radioprotezione con un potenziale di messa in pericolo a livello nazionale.

4. Dipartimento federale di giustizia e polizia a. Ufficio federale di giustizia - segnalazioni internazionali, arresti, estradizioni di presunti autori di crimini in stretto rapporto con la sicurezza.

b. Ufficio federale della migrazione: - domande di naturalizzazione per parere conformemente all'articolo 14 lettera d della legge del 29 settembre 195227 sulla cittadinanza,

24 Aggiornato giusta il n. 1 dell'all. all'O del 3 nov. 2004 (RU 2004 4813) e giusta il n. II dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3711).

25 RS

142.211

26 RS

814.50

27 RS

141.0

Sicurezza della Confederazione 18

120.2

- richieste da sottoporre per parere all'Ufficio federale di polizia conformemente all'articolo 25 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 14 gennaio 199828 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri, rapporti concernenti la migrazione e il fenomeno dei passatori,

informazioni su sviluppi che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,

- rapporti concernenti Paesi e situazioni nonché valutazioni della situazione, e

domande d'asilo per parere giusta gli articoli 53 e 73 della legge del 26 giugno 199829 sull'asilo, limitato ai Paesi d'origine indicati dal SAP;

c. Ministero pubblico della Confederazione comunicazione di decisioni penali e di decreti d'abbandono concernenti cause penali il cui perseguimento e giudizio soggiace alla giurisdizione federale o che devono essergli comunicati in applicazione dell'ordinanza del 1° dicembre 199930 sulla comunicazione, nella misura in cui siano inerenti ai compiti previsti dalla legge,

importazione ed esportazione nonché transito illegale di merci che soggiacciono alla legislazione sul materiale bellico, sull'energia nucleare e sul controllo dei beni a duplice impiego.

d. ...

5. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a. Stato

maggiore

generale

- informazioni e analisi di situazioni interne ed estere, che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia,

misure prese nell'ambito della sicurezza AC,

- informazioni

acquisite

nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza del 20 gennaio 199931 sui controlli di sicurezza relativi alle persone e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

b. Servizio informazioni strategico informazioni stabilite nelle istruzioni comuni del Dipartimento e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

c. Centrale nazionale d'allarme - avvenimenti con possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

28 RS

142.211

29 RS

142.31

30 [RU

2000 2 2103 all. n. II 1, 2001 3294 n. II 2. RU 2004 4865]. Vedi ora l'O del 10 nov. 2004 (RS 312.3).

31 [RU

1999 655. RU 2002 377 art. 28]. Vedi ora l'O del 19 dic. 2001 (RS 120.4).

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 19

120.2

6. Dipartimento federale delle finanze a. Organi delle guardie di confine e delle dogane passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di persone indicati dal SAP provenienti da determinati Paesi d'origine,

- entrate insolitamente numerose di persone provenienti da Paesi d'origine indicati dal SAP, - informazioni su persone che importano o esportano materiale di propaganda dal contenuto estremistico violento o di natura razzista, su siffatto materiale nonché sui destinatari dei relativi invii, messa al sicuro di materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o oggetti.

b. Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione pregiudizi per la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione causati da influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento;

7. Dipartimento

federale

dell'economia

a. Segretariato di Stato dell'economia (SECO) - autorizzazioni di principio e d'esportazione, negate o revocate in applicazione della legge sul materiale bellico o della legge sul controllo dei beni a duplice impiego, - imprese e persone che si trovano nel nostro Paese o all'estero sospettate di violare la legge sul materiale bellico o la legge sul controllo dei beni a duplice impiego, aspetti rilevanti per la sicurezza nell'ambito del mercato del lavoro.

b. Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia - dati personali dei titolari del permesso d'impiego di sostanze esplosive;

8. Dipartimento

federale

dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni a. Ufficio federale dell'aviazione civile - informazioni e analisi concernenti il nostro Paese e l'estero, che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia,

misure prese nell'ambito della sicurezza aerea.

b. Ufficio federale dell'energia - informazioni e analisi concernenti il nostro Paese e l'estero, che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia,

Sicurezza della Confederazione 20

120.2

- violazioni della legge del 22 marzo 199132 sulla radioprotezione nell'ambito degli impianti nucleari, misure prese nell'ambito della sicurezza nucleare.

c. Ufficio federale dell'ambiente33 incidenti giusta l'ordinanza del 27 febbraio 199134 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti con un potenziale di messa in pericolo a livello nazionale.

9. Autorità cantonali di polizia situazioni e avvenimenti che si delineano o rispettivamente si verificano e per i quali le singole autorità cantonali di polizia non sono più in grado di garantire la sicurezza senza l'aiuto di altri Cantoni (impieghi IKAPOL),

passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di persone provenienti da Paesi d'origine indicati dal SAP,

compromissione della sicurezza lungo la frontiera,

identificazione di materiale di propaganda a sfondo razzista o di estremismo violento,

messa al sicuro di materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o oggetti.

32 RS

814.50

33 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

34 RS

814.012

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 21

120.2

Allegato 235 (art. 18 cpv. 1)

Elenco delle autorità e degli uffici ai quali possono essere comunicati dati personali A sostegno dei relativi scopi e tenendo conto delle pertinenti condizioni, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti: 1. Autorità di sorveglianza (Delegazione delle Commissioni della gestione, Consiglio federale, capo del Dipartimento).

2. Organi del Consiglio federale competenti per l'elaborazione di valutazioni strategiche della situazione.

3. Stati maggiore di crisi e speciali della Confederazione per fronteggiare situazioni particolari.

4. Autorità cantonali che svolgono compiti ai sensi della legge.

5. Autorità di perseguimento penale svizzere, allo scopo di prevenire e di perseguire atti punibili.

6. Dipartimento federale degli affari esteri: per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali;

per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico;

nel quadro dei suoi diritti di cooperare nel settore del diritto riguardante l'economia esterna;

in relazione a indagini di polizia giudiziaria o di procedure d'autorizzazione nonché per l'attuazione di siffatte procedure;

per l'accertamento e la valutazione di avvenimenti rilevanti per la sicurezza delle rappresentanze svizzere all'estero.

7. Ufficio federale della sanità pubblica in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti.

8. Ufficio federale di giustizia per la trattazione di domande d'assistenza giudiziaria in materia penale.

9. Ufficio federale della migrazione: per trattare domande di naturalizzazione,

per applicare provvedimenti nei confronti degli stranieri, segnatamente per il loro respingimento, e

per valutare le domande d'asilo;

35 Aggiornato giusta il n. 1 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

Sicurezza della Confederazione 22

120.2

10. ...

11. Servizi preposti alla sicurezza militare: per valutare la situazione dal profilo della sicurezza militare;

per proteggere informazioni e opere militari;

per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell'ambito dell'esercito;

- quando i militari sono convocati in servizio attivo segnatamente per garantire la sicurezza preventiva dell'esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone.

12. Servizio informazioni strategico del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport in relazione a informazioni rilevanti in materia di politica della sicurezza sull'estero e sulle fonti straniere.

13. Centrale nazionale d'allarme in vista di ottenere, analizzare e diffondere le informazioni secondo l'ordinanza del 3 dicembre 199036 sulla Centrale nazionale d'allarme.

14. Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport per lo svolgimento di controlli di sicurezza relativi alle persone.

15. Dipartimento federale delle finanze per la preparazione o l'attuazione di un'indagine di polizia giudiziaria.

16. Organi delle guardie di confine e delle dogane: per accertare il soggiorno delle persone;

per operare controlli di polizia di frontiera, doganali ed effettuare procedure penali amministrative.

17. Segretariato di Stato dell'economia (SECO): per l'esecuzione della legge del 13 dicembre 199637 sul materiale bello della legge del 13 dicembre 199638 sul controllo dei beni a duplice impiego;

per adottare misure nel settore del diritto riguardante l'economia esterna;

per preparare o attuare un'indagine di polizia giudiziaria.

18. Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia per la concessione dei permessi d'impiego di sostanze esplosive.

19. Ufficio federale dell'agricoltura e Ufficio federale di veterinaria in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell'ambiente.

36 RS

732.34

37 RS

514.51

38 RS

946.202

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna - O 23

120.2

20. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni o direttamente l'Ufficio federale dell'aviazione civile, l'Ufficio federale delle comunicazioni e le Ferrovie federali svizzere per l'esecuzione delle misure di polizia di sicurezza.

21. Ufficio federale dell'energia per l'applicazione della legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione;

- per l'esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna.

22. Ufficio federale dell'ambiente in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell'ambiente.

23. Uffici interessati per garantire la loro sicurezza.

24 Servizi interni dell'Ufficio: per preparare o attuare indagini di polizia giudiziaria;

- per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 ottobre 199439 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; nel quadro di un affare penale internazionale (INTERPOL);

per trattare richieste d'assistenza giudiziaria in materia di polizia;

per iscrizioni nel sistema di ricerca informatizzata di polizia RIPOL;

per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione la cui sicurezza potrebbe essere minacciata;

per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico;

per la protezione delle rappresentanze svizzere all'estero;

per l'attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in Svizzera e all'estero.

39 RS

360

Sicurezza della Confederazione 24

120.2