01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.08.2023
01.12.2015 - 31.12.2020
01.07.2015 - 30.11.2015
13.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2015 - 12.01.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.04.2007 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.03.2007
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.01.2005
01.04.2003 - 31.12.2003
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01.03.2003 - 31.03.2003
01.04.2002 - 28.02.2003
15.11.2001 - 30.03.2002
01.05.2000 - 14.11.2001
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1

Ordinanza
concernente gli elementi d'indirizzo
nel settore delle telecomunicazioni
(ORAT)

del 6 ottobre 1997 (Stato 11 marzo 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 2, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19971
sulle telecomunicazioni (LTC),2 ordina:

Capitolo 1:

Disposizioni generali Sezione 1: Termini e abbreviazioni

Art. 1

I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato.

Sezione 2: Gestione e attribuzione degli elementi d'indirizzo

Art. 2

Piani di numerazione e prescrizioni sulla gestione dei parametri
di comunicazione

1 L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) elabora i piani di numerazione ed emana le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. Esso
tiene conto degli interessi degli utenti e dei fornitori di servizi.

2 Per garantire un numero sufficiente di elementi d'indirizzo o per uniformarsi a
norme e raccomandazioni internazionali, l'Ufficio federale può modificare i piani di
numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. A tal
fine, tiene conto delle conseguenze che la modifica avrà per i titolari degli elementi
d'indirizzo. Sottopone la modifica dei piani nazionali di numerazione all'approvazione della Commissione federale delle comunicazioni (Commissione).

3 L'Ufficio federale informa i titolari degli elementi d'indirizzo almeno 24 mesi
prima di una modifica importante dei piani di numerazione e almeno sei mesi prima
di una modifica importante delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comuRU 1997 2879

1

RS 784.10

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002
(RU 2002 273).

784.104

Telecomunicazioni

2

784.104

nicazione. In casi urgenti o per modifiche d'importanza minore, sono ammessi
termini più brevi.

4 Prima di fissare o di modificare sostanzialmente i piani di numerazione, l'Ufficio
federale consulta le cerchie interessate.

5 L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative per l'attuazione
delle modifiche dei piani di numerazione.3 6 I titolari di serie di numeri devono informare in modo adeguato di importanti
modifiche dei piani di numerazione i clienti ai quali hanno attribuito uno o più
numeri. Essi iniziano a rilasciare queste informazioni almeno 6 mesi prima.4

Art. 3

Accessibilità pubblica I piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione sono accessibili al pubblico.


Art. 4

Attribuzione

1 L'Ufficio federale attribuisce gli elementi d'indirizzo su richiesta.

2 Può attribuirli provvisoriamente.

3 Può rifiutare l'attribuzione di un elemento d'indirizzo: a.

se ha buone ragioni per supporre che il richiedente lo utilizzi per fini illeciti; abis.5se ha motivi per credere che il richiedente ha chiesto l'attribuzione di questo elemento d'indirizzo per impedirne l'attribuzione ad altri interessati; b.

se lo esigono ragioni tecniche o il rispetto di norme internazionali; c.

che non è destinato a essere utilizzato prevalentemente in Svizzera; d.

fintantoché le tasse amministrative non sono pagate.

4 Nessuno ha diritto all'attribuzione di un determinato elemento di indirizzo.


Art. 5

Uso in comune

L'Ufficio federale può attribuire a diversi titolari elementi d'indirizzo da utilizzare
in comune.


Art. 6

Elementi d'indirizzo subordinati Se un elemento d'indirizzo può essere seguito da elementi subordinati quali ad
esempio il nome o il sottoindirizzo, l'Ufficio federale può autorizzare il titolare a
fissare e attribuire questi elementi subordinati tenendo conto delle norme internazionali.

3

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

4

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

5

Introdotta dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

Elementi d'indirizzo 3

784.104


Art. 7

Durata d'impiego e riattribuzione 1 Gli elementi d'indirizzo sono generalmente attribuiti per un periodo illimitato.

2 Gli elementi d'indirizzo per i quali il diritto d'uso è scaduto sono riattribuiti al più
presto sei mesi dopo la scadenza del diritto d'uso. In via eccezionale, possono essere
riattribuiti immediatamente.


Art. 8

Destinazione

1 Il titolare può utilizzare unicamente per gli scopi definiti nella decisione
d'attribuzione gli elementi d'indirizzo che gli sono attribuiti.

2 Può richiedere all'Ufficio federale l'autorizzazione di cambiare la destinazione
degli elementi che gli sono attribuiti. L'autorizzazione è concessa unicamente se la
nuova destinazione adempie le condizioni per l'attribuzione dei relativi elementi
d'indirizzo.


Art. 9

Informazioni sugli elementi d'indirizzo 1 L'Ufficio federale rende pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi
d'indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l'indirizzo del loro
titolare. Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di
richiamo.6

2 Il principio di accessibilità al pubblico non si applica ai numeri attribuiti individualmente della categoria 0878.7

Art. 10

Decisioni dell'Ufficio federale Se non esistono prescrizioni sull'uso di determinati elementi d'indirizzo, l'Ufficio
federale fissa le prescrizioni e le tasse amministrative in ogni singolo caso.


Art. 11

Revoca

1 L'Ufficio federale può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se: a.

una modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei
parametri di comunicazione lo richiede; b.8 il titolare degli elementi d'indirizzo viola il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell'Ufficio federale
o le disposizioni della decisione d'attribuzione; c.

egli non utilizza più del tutto o utilizza solo in parte gli elementi d'indirizzo; d.

egli non paga le tasse amministrative; 6

Per. introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 397).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002
(RU 2002 273).

Telecomunicazioni

4

784.104

e.

lo esigono altri motivi importanti quali ad esempio raccomandazioni, norme
o altre misure d'armonizzazione internazionali.

2 Come misura preliminare, l'Ufficio federale può esigere la messa fuori servizio
degli elementi d'indirizzo in questione.


Art. 12

Conseguenze della revoca 1 La revoca dell'attribuzione di elementi di numerazione passa in giudicato 18 mesi
dopo la notifica della relativa decisione; la revoca dell'attribuzione di parametri di
comunicazione, tre mesi dopo la notifica. Se nessun utente è interessato da tale
revoca o se quest'ultima è stata decisa conformemente agli articoli 11 capoverso 1
lettere b-e o 24b capoverso 8, il termine può essere ridotto.9 2 La revoca degli elementi d'indirizzo comporta automaticamente la revoca degli
elementi d'indirizzo subordinati.

Capitolo 1a:10
Delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi Sezione 1:

Regole generali

Art. 13

Procedura di delega

1 L'Ufficio federale può delegare a terzi (delegati) la gestione e l'attribuzione di
determinati elementi d'indirizzo.

2 Esso designa il o i delegati. Può farlo fissando le condizioni da soddisfare per esercitare l'attività delegata oppure indicendo una pubblica gara.

3 Se necessario disciplina le modalità della procedura di delega. Esse devono essere
conformi ai principi d'obiettività, di non discriminazione e di trasparenza e garantire
la riservatezza dei dati forniti dai candidati.

a Forma della delega

La delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi deve
essere effettuata sotto forma di autorizzazione o di contratto.

b Durata della delega

1 L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione o conclude il contratto per una durata
determinata. Fissa tale durata in funzione del tipo e dell'importanza dei compiti
delegati di gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo.

2 Esso può rinnovare l'autorizzazione o il contratto.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002
(RU 2002 273).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002
(RU 2002 273).

Elementi d'indirizzo 5

784.104

c Trasferimento di compiti essenziali Il trasferimento di tutti o parte dei compiti essenziali previsti da un'autorizzazione o
da un contratto è possibile solo con l'accordo dell'Ufficio federale.

d Modifica dell'autorizzazione e del contratto 1 L'Ufficio federale può adeguare prima dello scadere della loro validità singole
disposizioni dell'autorizzazione o del contratto alle mutate condizioni di fatto o di
diritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.

2 Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell'autorizzazione o del
contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti a lui delegati di
gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo.

e Gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo da parte dei delegati 1 I delegati gestiscono gli elementi d'indirizzo in modo razionale e adeguato. Li
attribuiscono in modo trasparente e non discriminatorio.

2 Gli articoli 4-12 si applicano per analogia alla gestione e all'attribuzione di
elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

3 L'Ufficio federale può prevedere, nell'autorizzazione o nel contratto, regole particolari riguardanti la gestione e l'utilizzo di elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

f Giornale delle attività 1 I delegati riportano in un giornale le attività che svolgono in relazione all'attribuzione di elementi d'indirizzo, alla loro revoca e alla loro messa fuori servizio.

2 Essi conservano i dati riportati nel giornale e i relativi giustificativi per un periodo
di dieci anni.

g Obbligo d'informare

1 I delegati sono tenuti a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni
d'esecuzione. L'Ufficio federale può in particolare esigere la lista degli elementi
d'indirizzo attribuiti e una copia del giornale delle attività.

2 I delegati sono tenuti a trasmettere gratuitamente all'Ufficio federale le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente sono applicabili
per analogia gli articoli 73-80 dell'ordinanza del 31 ottobre 200111 sui servizi di
telecomunicazione.

11

RS 784.101.1

Telecomunicazioni

6

784.104

h Prezzi

1 I delegati fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di gestione e di attribuzione
di elementi d'indirizzo purché esista una concorrenza efficace sul mercato interessato.

2 Il prezzo di singoli servizi può essere sottoposto all'approvazione da parte
dell'Ufficio federale, in particolare se per una determinata offerta di servizi non vi è
alcuna concorrenza.

3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (dipartimento) può fissare limiti superiori dei prezzi, in particolare se il
livello dei prezzi su un dato mercato lascia presumere la presenza di abusi.

i Vigilanza

1 L'Ufficio federale vigila affinché i delegati rispettino il diritto applicabile, in particolare la presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione, come pure la loro
autorizzazione o il loro contratto. Può delegare singoli compiti di vigilanza a
organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.

2 Di regola esso controlla una volta l'anno il modo in cui i delegati gestiscono gli
elementi d'indirizzo.

3 Se vi è motivo di supporre che un delegato non rispetti più gli obblighi derivanti
dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d'esecuzione oppure dall'autorizzazione o dal contratto, l'Ufficio federale effettua una verifica. Il delegato deve garantire l'accesso ai suoi locali e ai suoi impianti e fornire tutte le informazioni utili.

4 Se la verifica permette di concludere che il delegato non rispetta o non rispetta più
i suoi obblighi, quest'ultimo ne assume i costi.

j Misure di vigilanza

1 Se un delegato non rispetta più i suoi obblighi, l'Ufficio federale può: a.

intimargli di sanare il vizio o di adottare le misure necessarie per impedire la
ripetizione della violazione; il delegato deve comunicare all'Ufficio federale
quanto ha messo in atto; b.

esigere da parte sua la consegna alla Confederazione degli introiti conseguiti
illecitamente;

c.

completare con oneri suppletivi l'autorizzazione o il contratto; d.

limitare o sospendere l'autorizzazione o il contratto oppure revocare, con
effetto immediato, l'autorizzazione o disdire il contratto in virtù
dell'articolo 13k capoverso 1.

2 L'Ufficio federale può emanare d'ufficio misure cautelari.

k Fine dell'attività delegata 1 L'Ufficio federale revoca l'autorizzazione o disdice il contratto senza indennizzo
se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento dell'attività

Elementi d'indirizzo 7

784.104

delegata, cessa ogni attività o va in fallimento. Può revocare l'autorizzazione o
disdire il contratto versando un indennizzo appropriato al delegato se le condizioni
di fatto o di diritto sono cambiate e se la revoca o la disdetta è necessaria per tutelare
interessi pubblici preponderanti.

2 L'Ufficio federale incarica un altro delegato della gestione e dell'attribuzione degli
elementi d'indirizzo in questione. Assume questo compito se nessun candidato si è
annunciato o soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività delegata.

3 I titolari mantengono nei confronti del nuovo delegato o dell'Ufficio federale le
loro pretese sugli elementi d'indirizzo che sono stati loro attribuiti.

4 Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, è tenuto a collaborare e a
fornire al nuovo delegato o all'Ufficio federale tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e
organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione degli
elementi d'indirizzo delegati. In particolare deve mettere a disposizione il suo
giornale delle attività e gli altri dati o informazioni, le banche dati e l'infrastruttura
tecnica o informatica indispensabile al proseguimento del compito delegato. Il
delegato ha diritto ad un indennizzo basato sull'utilità della sua assistenza.
L'indennizzo è fissato su richiesta dall'Ufficio federale.

5 Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, fa in modo che i titolari a
cui ha attribuito degli elementi d'indirizzo siano messi al corrente della cessazione
della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

l Dati personali

1 I delegati possono trattare i dati personali relativi ai loro clienti nella misura e per
tutto il tempo in cui ciò sarà necessario alla gestione degli elementi d'indirizzo
delegati, allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi che
derivano dalla presente ordinanza e dalle sue disposizioni d'esecuzione, come pure
all'ottenimento del pagamento dovuto per le loro prestazioni.

2 Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la
vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli
organi federali della legge federale del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati.

m Prescrizioni tecniche e amministrative 1 L'Ufficio federale può obbligare i delegati a proporre piani di numerazione o
prescrizioni di gestione di parametri di comunicazione oppure a collaborare alla loro
elaborazione.

2 Esso stabilisce i piani di numerazione ed emana le prescrizioni di gestione dei
parametri di comunicazione proposte dai delegati. Li rende pubblici.

12

RS 235.1

Telecomunicazioni

8

784.104

Sezione 2:

Nomi di dominio che dipendono dal dominio «.ch»

Art. 14

Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni sui nomi di dominio disciplinano la gestione e l'attribuzione
dei domini Internet di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch» (domini
«.ch»). L'Ufficio federale può, se necessario, estendere l'applicazione di determinate
regole a livelli inferiori.

a Gestore del registro

1 L'Ufficio federale designa il gestore del registro. Conclude con lui un contratto di
diritto amministrativo.

2 Il gestore del registro ha segnatamente i seguenti compiti: a.

garantire l'installazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura
tecnica necessaria all'attribuzione e alla gestione dei domini «.ch»; b.

garantire un esercizio affidabile e competente del sistema dei nomi di dominio per il dominio «.ch» conformemente alle norme tecniche in materia; c.

offrire agli utenti della rete Internet servizi d'attribuzione e di gestione dei
domini «.ch»;

d.

garantire l'installazione, la gestione e l'aggiornamento di una banca dati
pubblica centralizzata che garantisca a tutte le persone interessate un accesso
in tempo reale ai dati relativi ai titolari di nomi di dominio conformemente
all'articolo 14h capoverso 1; e.

adottare le misure necessarie a garantire l'affidabilità, l'accessibilità, la
disponibilità, la sicurezza e l'esercizio dell'infrastruttura menzionata alle
lettere a e d;

f.

vigilare affinché l'infrastruttura menzionata alle lettere a e d corrisponda allo
stato della tecnica e sia compatibile con gli standard internazionali utilizzati
per il sistema dei nomi di dominio; g.

nell'ambito dei suoi compiti d'attribuzione e di gestione dei domini «.ch»,
contribuire a garantire la stabilità del sistema dei nomi di dominio.

b Obblighi del gestore del registro 1

Il gestore del registro deve impiegare personale che dispone delle qualifiche e delle conoscenze professionali necessarie a svolgere i compiti di cui all'articolo 14a
capoverso 2. Nomina un responsabile tecnico.

2 Esso deve attestare di aver stipulato le assicurazioni che garantiscono una copertura sufficiente delle sue attività di gestione e di attribuzione di nomi di dominio.

3 Fatti salvi i casi di mancato pagamento e di solvibilità dubbia, il gestore del registro è tenuto a offrire i suoi servizi a tutti gli utenti Internet. In caso di mancato
pagamento o di solvibilità dubbia, può esigere delle garanzie rimunerate al tasso
d'interesse applicato ai conti di risparmio. L'importo di queste garanzie non può

Elementi d'indirizzo 9

784.104

eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del
registro.

4

Il gestore del registro è tenuto a fornire ai terzi che intendono diventare agenti un'offerta di servizi di gestione e di attribuzione di elementi d'indirizzo.

5 Fatte salve le disposizioni contrarie della legge federale del 18 dicembre 198713 sul
diritto internazionale privato e della convenzione del 16 settembre 198814 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, il gestore del registro sottopone al diritto e alla giurisdizione svizzeri
tutte le controversie relative ai compiti a lui delegati di gestione e d'attribuzione di
nomi di dominio.

c Approvazione

1 Il gestore del registro stabilisce le condizioni generali della sua offerta di servizi e
le sottopone all'Ufficio federale per approvazione.

2 Esso fissa i prezzi dei suoi servizi in funzione dei costi sostenuti e della necessità
di realizzare utili equi. Li sottopone all'Ufficio federale per approvazione.

3 L'Ufficio federale deve dare o negare la sua approvazione entro un periodo di
90 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tutte le informazioni richieste.

d Relazioni internazionali 1 Il gestore del registro conclude un contratto con l'organizzazione mantello incaricata della gestione dei nomi di dominio a livello internazionale. L'Ufficio federale
approva il contratto prima della firma.

2 Partecipa assieme all'Ufficio federale ai lavori dei forum e degli organismi internazionali esperti in materia che si occupano di questioni relative ai nomi di dominio
e tutela gli interessi della Svizzera in questo settore.

e Contratto

1 Il contratto è concluso in forma scritta per una durata determinata. Il gestore del
registro fornisce all'Ufficio federale le indicazioni e i documenti necessari a stipulare tale contratto.

2 Ogni cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione del
contratto deve essere comunicato all'Ufficio federale.

3 Le domande di rinnovo del contratto devono essere presentate almeno tre mesi
prima della sua scadenza.

4 L'Ufficio federale può disdire il contratto in ogni momento, con un termine di
disdetta di almeno dodici mesi, se lo esigono bisogni di società e del mondo economico o lo stato della tecnica (art. 14i).

13

RS 291

14

RS 0.275.11

Telecomunicazioni

10

784.104

f Gestione e attribuzione di nomi di dominio 1 Il gestore del registro attribuisce i nomi di dominio su richiesta e in funzione
dell'ordine delle richieste.

2 Esso non verifica se un richiedente ha il diritto di utilizzare le indicazioni alfanumeriche del nome di dominio che richiede. Le controversie relative ai diritti privati
che terzi detengono sull'indicazione alfanumerica di un nome di dominio sono
disciplinate dal diritto civile.

3 Gli articoli 4 capoversi 2 e 3 lettere a e c, 5, 7 capoverso 2, 8, 9 e 11 capoverso 1
lettera c non si applicano alla gestione e all'attribuzione dei nomi di dominio.
L'utilizzo da parte del titolare di elementi d'indirizzo subordinati ai sensi
dell'articolo 6 non sottostà all'autorizzazione del gestore del registro.

4 L'Ufficio federale può riservare l'attribuzione di singole categorie di indicazioni se
lo esige un interesse pubblico preponderante o se è necessario un adeguamento a
raccomandazioni internazionali.

5 Chiunque desidera farsi attribuire un nome di dominio deve essere informato in
merito all'esistenza e ai mezzi d'accesso agli elenchi sui segni distintivi protetti in
virtù della legislazione svizzera o di convenzioni internazionali oppure, in mancanza
di simili elenchi accessibili al pubblico, in merito alle basi legali corrispondenti.

g Servizio per la composizione delle controversie 1 Il gestore del registro istituisce un servizio per la composizione delle controversie.

2 Esso ne disciplina l'organizzazione e la procedura. Quest'ultima deve essere equa,
rapida e vantaggiosa. Le regole che disciplinano la composizione delle controversie
devono ispirarsi alle pratiche convalidate in materia.

3 La struttura dell'organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle
controversie, le regole procedurali e la nomina dei membri chiamati a decidere
devono essere approvate dall'Ufficio federale. Quest'ultimo si consulta previamente
l'Istituto federale della proprietà intellettuale e l'Ufficio federale di giustizia.

4 È fatta salva un'azione legale dinanzi al giudice civile.

h Dati messi a disposizione del pubblico 1

I seguenti dati devono figurare nella banca dati pubblica centralizzata di cui all'articolo 14a capoverso 2 lettera d: a.

l'indicazione del nome di dominio attribuito; b.

il nome completo del titolare del nome di dominio in questione; c.

l'indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare, con l'indicazione
del nome della via o del numero della casella postale, della località, del
codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la
Svizzera) e del Paese; d.

se il titolare è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in
accomandita, il nome delle persone fisiche autorizzate a rappresentarlo;

Elementi d'indirizzo 11

784.104

e.

l'indirizzo elettronico del titolare; f.

il nome, l'indirizzo elettronico e l'indirizzo postale del responsabile tecnico,
con l'indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della
località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del
Cantone per la Svizzera) e del Paese; g.

le date dell'attribuzione del nome di dominio in questione e dell'ultima
modifica di tale attribuzione.

2

Il gestore del registro adotta le misure adeguate per impedire l'utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico, in particolare il loro utilizzo a scopi pubblicitari o di promozione commerciale.

i Verifica

L'Ufficio federale verifica periodicamente se il sistema del gestore del registro unico
previsto agli articoli 14 e seguenti è adatto alle esigenze della società, del mondo
economico e allo stato della tecnica.


Art. 15

Abrogato

Capitolo 2:
Elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164
15 Sezione 1: Indicativi

Art. 16

Formato

Gli indicativi constano di norma di due cifre precedute dal prefisso 0 (formato=0xx).
L'Ufficio federale può aggiungere cifre supplementari.


Art. 17

Attribuzione

1 L'Ufficio federale può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione per: a.

consentire il passaggio da una rete di telecomunicazione a un'altra; b.

consentire l'accesso a servizi speciali, come ad esempio il traffico frontaliero, o a servizi forniti ad almeno 400 000 clienti, come ad esempio la
messaggeria vocale;

c.

assicurare l'esercizio interno della rete da parte del fornitore di servizi; d.16 indirizzi di istradamento (routing numbers).

15

Raccomandazione dell'UIT-T, che può essere ottenuta presso l'Unione internazionale
delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

16

Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Telecomunicazioni

12

784.104

2 Gli indicativi sono attribuiti unicamente se non esistono altre soluzioni per
perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 o se queste soluzioni comportano
conseguenze inaccettabili per il fornitore di servizi di telecomunicazione o per i suoi
utenti.


Art. 18

Impiego di indicativi senza attribuzione formale 1 L'Ufficio federale stabilisce gli indicativi che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.17 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono annunciare ogni anno all'Ufficio
federale i servizi che forniscono tramite indicativi utilizzati senza attribuzione formale.

Sezione 2: Numeri di chiamata

Art. 19

Serie di numeri

1 I numeri di chiamata degli utenti finali sono attribuiti in serie di 10 000 numeri
individuali consecutivi.

2 I numeri di chiamata che servono a identificare i servizi sono attribuiti in serie di
1000 numeri individuali consecutivi.


Art. 20

Attribuzione primaria 1 L'Ufficio federale attribuisce una serie di numeri a ogni fornitore che intende
offrire in Svizzera un servizio di telecomunicazione basato su elementi d'indirizzo
del piano di numerazione E.164.

2 L'Ufficio federale può attribuire una o più serie supplementari della stessa categoria se: a.

il fornitore di servizi di telecomunicazione dimostra di avere attribuito ai
suoi utenti, in media, almeno il 50 per cento dei numeri gestiti, oppure b.

lo giustificano importanti motivi tecnici o economici.

3 L'Ufficio federale stabilisce le condizioni per l'attribuzione.


Art. 21

Contenuto della domanda La domanda deve specificare: a.

il genere di servizio di telecomunicazione che il richiedente intende fornire; b.

il nome con il quale il servizio sarà commercializzato e la descrizione
dell'offerta;

c.

la data in cui il servizio verrà messo in funzione; 17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

Elementi d'indirizzo 13

784.104

d.

l'estensione geografica della relativa rete o del relativo servizio; e.

la pianificazione dell'impiego dei numeri sull'arco di almeno tre anni.


Art. 22

Obbligo d'informare

1 Il titolare di serie di numeri deve fornire all'Ufficio federale, per la fine di ogni
anno civile, le seguenti informazioni su ogni serie di numeri: a.

la quantità di numeri attribuiti ai propri utenti; b.

la quantità di numeri utilizzati per fini propri; c. la

quantità di numeri portati; d. la

quantità di numeri liberi.

1bis L'Ufficio federale può richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle menzionate
nel capoverso 1.18

2 Queste informazioni devono essere rilevate il 20 novembre di ogni anno o l'ultimo
giorno lavorativo che precede questa data.


Art. 23

Attribuzioni subordinate 1 Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie.

2 Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti: a.

rispettino le condizioni che egli stesso deve adempiere quando li attribuiscono a loro volta; b.

non possano attribuire numeri senza il suo controllo; c.

gli forniscano le informazioni di cui all'articolo 22.

3 Il titolare di una serie di numeri di telefonia mobile che attribuisce determinati
numeri ai servizi prepagati, deve sorvegliare che tali numeri siano utilizzati. Se
durante 24 mesi non vengono stabilite comunicazioni da e verso uno di questi numeri, il titolare deve mettere tale numero fuori servizio e, al più tardi 12 mesi dopo,
metterlo a disposizione per l'attribuzione a un nuovo cliente.19

Art. 24

Revoca

L'Ufficio federale può revocare l'attribuzione di una serie di numeri se, per un
periodo di due anni civili consecutivi, gli utenti del fornitore di servizi di telecomunicazione hanno utilizzato meno del 5 per cento dei numeri attribuiti.

18

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

Telecomunicazioni

14

784.104

a20 Impiego di numeri di chiamata senza attribuzione formale 1 L'Ufficio federale stabilisce i numeri di chiamata che possono o devono essere
utilizzati senza attribuzione formale ed emana le relative prescrizioni tecniche e
amministrative.

2 Non viene riscossa alcuna tassa per la gestione dei numeri di chiamata senza
attribuzione formale.

b21 Attribuzione di numeri individuali 1 I numeri di chiamata che servono a identificare i servizi e i numeri personali
possono essere attribuiti in modo individuale.

2 L'Ufficio federale stabilisce i gruppi di numeri i cui numeri vengono attribuiti in
modo individuale e ne determina l'uso. Esso emana le prescrizioni tecniche e amministrative per la fase introduttiva e il trasferimento dei numeri già in servizio.

3 L'Ufficio federale attribuisce uno o più numeri a persone giuridiche e fisiche che
intendono utilizzarli per il servizio corrispondente. Le domande di attribuzione sono
trattate nell'ordine cronologico d'inoltro all'Ufficio.

4 La domanda di attribuzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a.

nome e indirizzo;

b.

tipo di servizio;

c.

il numero desiderato.

5 Per le ultime sei cifre di un numero richiesto, i richiedenti possono annunciare
un'indicazione alfanumerica conformemente alla raccomandazione ITU-T E.16122.
Essi devono assicurarsi personalmente di avere il diritto d'utilizzare l'indicazione
alfanumerica di un numero. L'Ufficio federale non verifica se essi hanno il diritto di
utilizzare l'indicazione alfanumerica di un numero. Le violazioni dei diritti privati di
terzi inerenti all'utilizzo d'indicazioni alfanumeriche di un numero vengono trattate
conformemente alle disposizioni del diritto civile.

6 Per le ultime sei cifre, il titolare del numero può utilizzare unicamente l'indicazione alfanumerica annunciata al momento dell'attribuzione. Per la pubblicazione
del numero, il titolare può completare questa indicazione aggiungendo alla fine altri
segni alfanumerici. Per lo stabilimento della comunicazione, i fornitori di servizi di
telecomunicazione sono tenuti ad ignorare i segni aggiunti.23 7 L'Ufficio federale stabilisce le condizioni d'utilizzazione dei numeri attribuiti e, se
del caso, emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.24 20

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2000 1093).
L'Ufficio federale può modificare la data d'entrata in vigore in caso di ritardi giustificati
nell'adattamento dell'infrastruttura della rete.

22

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

Elementi d'indirizzo 15

784.104

7bis Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un
numero attribuito individualmente, deve annunciare all'Ufficio federale la data in
cui avverrà la messa in servizio. Se il numero attribuito individualmente non è
messo in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, esso viene considerato
revocato e può essere immediatamente riattribuito dall'Ufficio federale. Su richiesta
fondata, l'Ufficio federale può accordare una proroga di tale termine.25 7ter Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale un numero attribuito
individualmente è messo fuori servizio, deve annunciare all'Ufficio federale la data
della messa fuori servizio. Se non è rimesso in servizio da un fornitore di servizi di
telecomunicazione entro 30 giorni dalla messa fuori servizio, il numero attribuito
individualmente viene considerato revocato e può essere riattribuito dall'Ufficio
federale. Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui
all'articolo 11 capoverso 2.26 8 I numeri attribuiti individualmente sono revocati se un'autorità competente accerta
che vi è stata una violazione del diritto federale.

8bis L'Ufficio federale può revocare un numero attribuito individualmente se ha
motivi per credere che il titolare del numero l'utilizza a scopo illecito o ne ha chiesto
l'attribuzione per impedirne l'attribuzione ad altri interessati.27 9 I numeri attribuiti individualmente possono essere riattribuiti immediatamente ad
altri titolari con l'accordo dei titolari attuali.

10 L'Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre,
i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni
che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un
numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.
L'Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

c28 Numeri gratuiti

1 Le chiamate verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del
tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama.

2 Sono fatte salve le eventuali tasse riscosse per l'utilizzo di un collegamento senza
contratto d'abbonamento, per esempio un telefono pubblico o un collegamento
mobile con costi della comunicazione prepagati.

25

Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

26

Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

27

Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

28

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

Telecomunicazioni

16

784.104

Sezione 3: Numeri brevi

Art. 25

Condizioni per l'attribuzione 1 L'Ufficio federale può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati
negli articoli 28-31a, a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi
momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.29 2 Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono
offrire un servizio analogo.

3 L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni
momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve
costituiscono casi di rigore eccessivo.

4 L'Ufficio federale può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri
brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione.30

Art. 26

Formato ed esigenze tecniche I numeri brevi constano di norma di tre cifre, di cui la prima è la cifra 1
(formato=1xx). L'Ufficio federale può aggiungere una o due cifre supplementari.


Art. 2731

Capacità di comunicazione e messa a disposizione dei clienti 1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione per il cui tramite il titolare del numero
breve offre il suo servizio notifica agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione
la messa in servizio di nuovi numeri brevi con almeno 60 giorni d'anticipo.

2 Gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione devono mettere i numeri brevi a
disposizione dei loro utenti al più tardi entro la data di messa in servizio comunicata.


Art. 28

Servizi d'emergenza

1 I seguenti numeri brevi sono a disposizione dei servizi d'emergenza; devono essere
gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti32: a.

112: servizio d'emergenza europeo; b

117: polizia, chiamata di soccorso; c.

118: pompieri;

d.

143: telefono amico; e.

144: pronto soccorso autoambulanze; f.33 147: assistenza telefonica per bambini e giovani.

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

30

Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

33

Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Elementi d'indirizzo 17

784.104

2 Per l'attribuzione e la gestione di questi numeri brevi non viene riscossa alcuna
tassa amministrativa.


Art. 29


34

Servizi di salvataggio e di soccorso stradale L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi
di pubblica utilità nell'ambito del salvataggio e del soccorso stradale.


Art. 30

Servizi d'informazione in materia di sicurezza 1 L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire
servizi d'informazione per garantire la sicurezza pubblica.

2 Inoltrando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonta almeno a un
milione all'anno.

3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero
breve è revocato.

4 In via eccezionale e a condizione che il servizio previsto sia di utilità particolare
per la sicurezza pubblica, l'Ufficio federale può accettare una quantità inferiore di
chiamate.


Art. 31

Servizi d'informazione di massa 1 L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire
esclusivamente servizi di informazione.

2 Inoltrando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonta almeno a
cinque milioni l'anno.

3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero
breve è revocato.

a35 Servizi d'informazione sugli elenchi 1 L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire
servizi d'informazione sugli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico
pubblico.

2 Presentando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la
quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonterà almeno
a tre milioni l'anno.

3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero
breve può essere revocato.36 4 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

34

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

35

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

Telecomunicazioni

18

784.104


Art. 32

Impiego di numeri brevi senza attribuzione formale 1 L'Ufficio federale stabilisce i numeri brevi che tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.37 2 e 3 ...38

4 Per la gestione dei numeri brevi utilizzati senza attribuzione formale non vengono
riscosse tasse.

5 L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.39

Art. 33

Libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali
e internazionali

L'Ufficio federale può attribuire, secondo le modalità previste dalla Commissione, i
numeri brevi per permettere la libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali.


Art. 34

Obbligo d'informare

1 I titolari di numeri brevi, eccetto i titolari di numeri brevi per l'identificazione del
fornitore (codici di selezione), devono comunicare all'Ufficio federale, per la fine di
ogni anno civile, il numero annuo di chiamate ricevute.40 2 L'Ufficio federale può esigere dal fornitore di servizi di telecomunicazione, grazie
al cui supporto il titolare di un numero breve offre il proprio servizio, di certificare
la quantità annua di chiamate ricevute.

Capitolo 3:
Elementi d'indirizzo del piano di numerazione X.121
41 (DNIC)

Art. 35

Attribuzione

1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un decimo di DNIC a chiunque offre un
servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, nazionale o regionale,
collegato con i corrispondenti servizi internazionali corrispondenti secondo la
raccomandazione X.75 dell'UIT-T2.

2 La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: a.

il piano di numerazione della rete di dati; b.

la destinazione dei numeri; c.

la quantità di abbonati effettivi e pianificati; 37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

38

Abrogati dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

41

Raccomandazione dell'UIT-T, che può essere ottenuta presso l'Unione internazionale
delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Elementi d'indirizzo 19

784.104

d.

i diversi servizi offerti.

3 I rimanenti nove decimi di DNIC sono riservati per le esigenze future, in linea di
massima per quelle del titolare del primo decimo.

4 L'Ufficio federale può ripartire effettivamente un DNIC fra più titolari a partire dal
momento in cui il 75 per cento dei DNIC attribuiti alla Svizzera è occupato.

5 L'Ufficio federale esamina le domande di attribuzione di un decimo di DNIC
nell'ordine cronologico di inoltro all'Ufficio e fintanto che vi sono DNIC attribuiti
alla Svizzera.42


Art. 36

Riattribuzione

Ogni DNIC o decimo di DNIC attribuito può essere riattribuito immediatamente
dall'Ufficio federale a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.

Capitolo 4: Parametri di comunicazione

Art. 37

Attribuzione di un nome ADMD 1 L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome ADMD richiesto, a condizione
che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro fornitore di servizi di telecomunicazione in Svizzera.

2 Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3 Il titolare di un nome ADMD deve verificare, prima di collegare un PRMD, se
quest'ultimo è stato attribuito dall'Ufficio federale.

4 Egli deve fornire all'Ufficio federale, al più tardi per la fine di ogni anno civile, la
lista dei nomi PRMD collegati con il proprio sistema.


Art. 38

Attribuzione di un nome PRMD 1 L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome PRMD richiesto, a condizione
che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2 Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.


Art. 39

Attribuzione di un nome RDN 1 L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome RDN richiesto, a condizione
che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2 Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3 Il titolare di un nome RDN definisce la struttura della parte a lui subordinata del
DIT svizzero.

4 Se intende esercitare un first level DSA, è tenuto a: 42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Telecomunicazioni

20

784.104

a.

garantire la comunicazione con i first level DSA della Svizzera e di altri
Paesi;

b.

trasmettere inalterati i messaggi di interrogazione e di risposta affidatigli a
questo scopo dai gestori di first level DSA o di second level DSA; c.

esercitare il sistema 24 ore su 24; d.

fare in modo che si possa accedere in ogni momento in modo online ai dati
relativi agli indirizzi aggiornati dei gestori di second level DSA.


Art. 40

Attribuzione di indirizzi NSAP 1 L'Ufficio federale può attribuire al richiedente un indirizzo NSAP nel formato
ISO-DCC o nel formato ISP-ICD così come definiti nella raccomandazione UIT-T
X.21343 ¦ norma ISO/IEC 834844.

2 L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-DCC si basa sulla norma
svizzera SN 074 02045.

3 L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-ICD si basa sulle prescrizioni
tecniche e amministrative dell'Ufficio federale.


Art. 41

Impiego e cessione di settori di indirizzi NSAP 1 Il titolare di un indirizzo NSAP può definire personalmente il formato della parte
libera del suo settore di indirizzi conformemente alle norme internazionali in vigore;
può cedere a terzi l'uso e la gestione di questa parte.

2 Il titolare è responsabile dell'unicità degli indirizzi NSAP attribuiti nel suo settore
di indirizzi.

3 Può comunicare unicamente con sistemi i cui indirizzi NSAP sono stati attribuiti
secondo le prescrizioni all'interno della gerarchia di indirizzi NSAP descritta nella
raccomandazione X.21346 dell'UIT-T norma ISO/IEC 834847, allegato A.48 43

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

44

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

45

Questa norma può essere ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione,
Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

46

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

47

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione
internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

Elementi d'indirizzo 21

784.104


Art. 42

Attribuzione di un ICD 1 Chiunque intende utilizzare un codice ICD secondo la norma ISO/IEC 652349 deve
inoltrare una domanda all'Ufficio federale.50 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette
all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 43

Attribuzione di un object identifier 1 L'Ufficio federale attribuisce al richiedente un object identifier, che dipende dai
nodi attribuiti alla Svizzera, se: a.

esso è utilizzato conformemente alle norme internazionali; b.

al richiedente non è già stato attribuito un altro object identifier svizzero
delle stesso tipo.51

2 Definisce la struttura degli object identifier che dipendono dai nodi attribuiti alla
Svizzera.52

3 L'attribuzione degli object identifier si basa sulla raccomandazione UIT-T X.20853
¦ norma ISO/IEC 882454 nonché sulle prescrizioni dell'Ufficio federale.


Art. 44

Attribuzione di un IIN 1 Chiunque intende utilizzare un codice IIN secondo la raccomandazione E.11855
dell'UIT-T deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.56 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette
all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 45


57

Attribuzione di un ISPC 1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un ISPC a chiunque offre un servizio di
telecomunicazione internazionale pubblico collegato a sua volta con altri servizi
internazionali equivalenti.

49

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione
internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

53

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

54

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

55

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

Telecomunicazioni

22

784.104

2 L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di ISPC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono ISPC attribuiti alla Svizzera.

3 L'attribuzione avviene conformemente alla raccomandazione Q.70858 dell'UIT-T.


Art. 46

Attribuzione di un NSPC 1 L'Ufficio federale gestisce e attribuisce i codici dei punti di segnalazione nazionali
della rete intermedia (NI=11).

2 Il gestore di un impianto di telecomunicazione gestisce i punti di segnalazione
della propria rete (NI=10) conformemente alla raccomandazione Q.705
dell'UIT-T59.


Art. 47


60

Attribuzione di un MNC 1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.21261
dell'UIT-T.

2 L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un MNC in base alla
successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono MNC attribuiti alla
Svizzera.

a62 Attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG 1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un sedicesimo del codice Interlock CUG conformemente alla raccomandazione Q.76363 dell'UIT-T.

2 L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un sedicesimo del codice
Interlock CUG in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi
sono codici Interlock CUG attribuiti alla Svizzera.

58

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

59

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

61

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

62

Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

63

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Elementi d'indirizzo 23

784.104

b64 Attribuzione di un T-MNC per le reti di radiocomunicazione
PMR/PAMR

1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Tetra Mobile Network Code conformemente alla norma ETS 300 392-1
dell'ETSI65.

2 L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un T-MNC in base
all'ordine cronologico in cui sono pervenute e fintanto che vi sono T-MNC attribuiti
alla Svizzera.


Art. 48

Attribuzione di un codice del fabbricante Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un codice del fabbricante conformemente
alla raccomandazione T.35 dell'UIT-T66.


Art. 49


67

Attribuzione di un codice di esercente 1 Chiunque intende utilizzare un codice di esercente secondo la raccomandazione
UIT-T M.140068, deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.

2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette
all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 50

Riattribuzione

Ogni parametro di comunicazione attribuito può essere riattribuito immediatamente
dall'Ufficio federale a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.


Art. 51

Obbligo di notifica

1 Il titolare che non utilizza più un parametro di comunicazione è tenuto a informare
immediatamente l'Ufficio federale.

2 Comunica inoltre all'Ufficio federale qualsiasi cambiamento delle indicazioni
determinanti per l'attribuzione.

64

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

65

Questa norma è ottenibile presso l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione,
650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia.

66

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

68

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Telecomunicazioni

24

784.104

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 52

1 L'Ufficio federale emana le prescrizioni amministrative e tecniche necessarie e
decide quale versione delle norme e delle raccomandazioni internazionali
menzionate nella presente ordinanza si applica in Svizzera.

2 Può concludere accordi internazionali di natura tecnica o amministrativa che
rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

3 Per tenere conto dell'utilizzo di nuovi elementi d'indirizzo, il Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni propone al
Consiglio federale una modifica della presente ordinanza.69 Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 53

Indicativi e serie di numeri 1 Entro il 31 dicembre 1998, l'Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio gli indicativi interurbani 040, 047, 085 e 048, ad eccezione dei numeri 048 50x xxxx.70 2 ...71

3 Entro il 31 dicembre 2000, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
mette fuori servizio gli indicativi interurbani 020, 046, 049, 050, 059 e 077.72 4bis Entro il 30 settembre 1999, l'Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione mette fuori servizio il numero 0790 per l'accesso al COMBOX.73 4 Entro il 31 dicembre 2000, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
mette fuori servizio i numeri 077 5555, 079 5555 e 089 5555.

5 Dopo che gli indicativi menzionati nei capoversi 1 e 3 sono messi fuori servizio,
l'Ufficio federale può riattribuirli immediatamente insieme alle corrispondenti serie
di numeri.74


Art. 54

Numeri brevi

1 Entro il 31 dicembre 1999, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
mette fuori servizio il numero 110.

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002
(RU 2002 273).

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 378).

71

Abrogato dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

73

Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Elementi d'indirizzo 25

784.104

2 Entro il 31 dicembre 2000, l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
mette fuori servizio il numero 150.

3 L'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione può continuare a utilizzare i numeri 151, 155, 156 e 157 per TeleVote, il numero verde e le prestazioni del
Telechiosco fino al 31 dicembre 2000.

4 I fornitori di servizi di radiochiamata possono ancora utilizzare il numero 152 fino
al 31 dicembre 1999.

5 Entro il 31 dicembre 1998 l'esercizio del numero 144 deve essere adattato alle
condizioni di attribuzione dei numeri valide per i servizi d'emergenza, in particolare
per quanto riguarda la disponibilità nazionale delle prestazioni; in caso contrario
questo numero è messo fuori servizio.

6 Entro il 31 dicembre 2006, i fornitori di servizi di telecomunicazione mettono fuori
servizio il numero 111 e i numeri 115x.75 7 Appena che i numeri brevi menzionati nei capoversi 1-6 sono stati messi fuori
servizio, l'Ufficio federale può riattribuirli immediatamente.76
a77 Numeri individuali

1 Le serie di numeri attribuite ai fornitori di servizi di telecomunicazione nei settori
di numeri determinati conformemente all'articolo 24b capoverso 2, sono considerati
revocati al momento dell'entrata in vigore dell'attribuzione di numeri individuali e
ritornano, senza alcun indennizzo, all'Ufficio federale.

2 I numeri utilizzati al momento dell'entrata in vigore dell'attribuzione di numeri
individuali giusta l'articolo 24b sono considerati attribuiti agli utenti finali che li
utilizzano al momento dell'entrata in vigore.

3 I gruppi di numeri particolari definiti per l'attribuzione di numeri individuali non
possono essere attribuiti conformemente all'articolo 19.


Art. 55


78

Parametri di comunicazione I parametri di comunicazione attribuiti prima dell'entrata in vigore della presente
ordinanza possono essere utilizzati dagli attuali titolari fino alla scadenza prevista
alle condizioni valevoli al momento dell'attribuzione. Se non sono state fissate né
scadenze né condizioni, tali parametri possono ancora essere utilizzati fino al 31
dicembre 2002. Su richiesta, possono in seguito nuovamente essere attribuiti per una
durata indeterminata.

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

76

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

77

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2000 1093).
L'Ufficio federale può modificare la data d'entrata in vigore in caso di ritardi giustificati
nell'adattamento dell'infrastruttura della rete.

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
(RU 1999 378).

Telecomunicazioni

26

784.104


Art. 56

DNIC

I DNIC interi attribuiti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono
essere utilizzati ancora per cinque anni.

a79 Gestione e attribuzione di nomi di dominio 1 Il gestore del registro sottopone per approvazione all'Ufficio federale un progetto
di servizio per la composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 14g entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore degli articoli 14 e seguenti. Il servizio deve
essere operativo entro dodici mesi a decorrere da questa stessa data. In casi motivati,
l'Ufficio federale può accordare una proroga di questi termini.

2 Le condizioni generali dell'offerta di servizi del gestore del registro in vigore il
1° aprile 2002 sono valide senza approvazione preliminare conformemente all'articolo 14c capoverso 1. Vanno sottoposte all'Ufficio federale per approvazione
ulteriore.

3 I prezzi dei servizi del gestore del registro che sono oggetto di un accordo concluso
tra il gestore del registro e il Sorvegliante dei prezzi non devono essere approvati
dall'Ufficio federale. Essi necessitano dell'approvazione dell'Ufficio federale ai
sensi dell'articolo 14c capoverso 2 alla scadenza dell'accordo. Gli altri prezzi
praticati dal gestore del registro dal 1° aprile 2002 sono validi senza approvazione
preliminare conformemente all'articolo 14c capoverso 2. Essi vanno sottoposti
all'Ufficio federale per approvazione ulteriore.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 57

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

79

Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 273).

Elementi d'indirizzo 27

784.104

Allegato80

(art. 1)

Termini e abbreviazioni ADMD (Administration Management Domain). Nomi ADMD: nomi di fornitori di
servizi di messaggeria X.40081/ISO 1002182; banca dati pubblica centralizzata: banca dati che fornisce agli interessati un accesso
in tempo reale ai dati sui titolari di nomi di dominio; codice del fabbricante (code du prestataire, Herstellercode): codice utilizzato dalle
procedure di controllo degli apparecchi telefax del gruppo 3 (mezzi non normalizzati) e la cui struttura è specificata nella raccomandazione UIT-T83 T.35; codice Interlock CUG (Closed User Group Interlock Code): parametro del sistema di
segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell'UIT-T della serie Q.70084; DCC (Data Country Code): il formato di un indirizzo NSAP per reti OSI nazionali; DIT (Directory Information Tree): la struttura integrale dell'elenco globale UIT-T
X.50085/ISO 959486;

DNIC (Data Network Identification Code): il codice per l'identificazione di una rete
di trasmissione dati secondo la raccomandazione UIT-Z X.12187; DSA (Directory System Agent) first level DSA: il sistema di elenchi che permette l'accesso all'elenco
globale conformemente alla raccomandazione UIT-T X.50088 e alla norma
ISO/IEC 959489;

second level DSA: il sistema di elenchi subordinato gerarchicamente al first
level DSA;

80

Aggiornato giusta il n. II delle O del 14 dic. 1998 (RU 1999 378), del 31 ott. 2001
(RU 2001 2726), del 19 dic. 2001 (RU 2002 273) e giusta il n. II dell'O del 19 feb. 2003
(RU 2003 397).

81

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

82

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

83

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

84

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

85

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

86

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

87

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

88

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20 89

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

Telecomunicazioni

28

784.104

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Istituto europeo delle
norme di telecomunicazione; fuori servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione
significa che il numero non è attivo nella rete svizzera di telecomunicazione; gestore del registro: organo incaricato di garantire la gestione del servizio del
sistema di nomi di dominio e di allestire l'infrastruttura, l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione di domini «.ch»; ICD (International Code Designator): il formato dell'indirizzo NSAP per reti OSI
internazionali;

IEC (International Electrotechnical Commission): Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI); IIN (Issuer Identifier Number): il numero di identificazione dell'emittente di carte di
credito internazionali per le telecomunicazioni conformemente alla raccomandazione UIT-T E.11890 e alla norma ISO 7812-291; indirizzo Internet o IP (Internetworking Protocol Addresses): parametro di comunicazione digitale che permette d'identificare un dominio Internet composto da
computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle
comunicazioni su questa rete; in servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione
significa che il numero è attivo costantemente o temporaneamente nella rete svizzera
di telecomunicazione;

ISO (International Organisation for Standardization): l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione; ISPC (International Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione internazionale conformemente alla raccomandazione UIT-T Q.70892; MNC (Mobile Network Code): codice che identifica una rete mobile terrestre
pubblica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.21293; NI (Network Indicator); indicatore di rete che serve a distinguere le differenti reti di
segnalazione;

nome di dominio: parametro di comunicazione alfanumerico che, associato a un
indirizzo IP, permette segnatamente d'identificare un dominio Internet composto da
computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle
comunicazioni su tale rete; NSAP (Network Service Access Point). Indirizzo NSAP: l'informazione che serve a
identificare un punto di accesso a una rete OSI; 90

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

91

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

92

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

93

Questa norma può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Elementi d'indirizzo 29

784.104

NSPC (National Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione
nazionale;

object identifier (identificateur d'objet, Objektbezeichner): il valore numerico che
permette di identificare chiaramente un elemento informativo in un processo comunicativo; OSI (Open System Interconnection): complesso di norme e modello per l'interconnessione di sistemi aperti; PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come
TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita
dall'ETSI;

PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata; PRMD (Private Management Domain). Nomi PRMD: i nomi dei gestori di servizi
privati di messaggeria X.4094/ISO 1002195; RDN (Relative Distinguished Name). Nomi RDN: i nomi delle iscrizioni negli elenchi la cui univocità si riferisce a una determinata iscrizione e che sono parte di un
nome di elenco (Directory name); rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccoppiare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle
raccomandazioni della serie UIT-T Q.70096; T-MNC (Tetra Mobile Network Code): codice d'identificazione di una rete di radiocomunicazione PMR/PAMR conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI; UIT-T: settore della standardizzazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

94

Questa norma può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

95

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione
internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

96

Questa norma può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Telecomunicazioni

30

784.104