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1

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)1 del 12 giugno 1959 (Stato 4 novembre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45bis capoverso 2 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 luglio 1958, decreta: Capitolo primo:4 Assoggettamento5 alla tassa6

Art. 1

7 Principio I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva.


Art. 2

8 Assoggettati 1 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 a.10 non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; RU 1959 2125

1

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

2 [CS

1 3; RU 1958 375, 1966 1714]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 40 cpv. 2 e 59 cpv. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 327; FF 1999 6784).

4

Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

6

I titoli marginali diventano titoli intermedi giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli intermedi.

9

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

10

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

661

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 2

661

b. ...11 c.12 non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio.

2

Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare13, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio.


Art. 3


14



Art. 4

Esenzione dalla

tassa15

1

È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: a.16 consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti; abis.17 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; ater.18 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime; b.19 è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; c.20 quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio

11

Abrogata dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

12

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

13

Ora: «il suo servizio militare o il suo servizio civile».

14

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

16

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).

17

Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

18

Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

19

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

Legge federale

3

661

personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; d.21 ha compiuto l'anno d'età fino al quale dura l'obbligo di prestare servizio militare per i militari di truppa e per i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori; e. ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera.22 2

È, inoltre, esentato dalla tassa23, riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra.

2bis

È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo.24 3 Se l'assoggettato muore durante l'anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa.25

a26 Esenzione degli Svizzeri all'estero dalla tassa militare27 1

È esentato dalla tassa militare28 lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che:

a. all'inizio dell'anno di assoggettamento sia domiciliato all'estero da più di tre anni senza interruzione; b.29 durante l'anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare; c.30 durante l'anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari.

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

23 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

24

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

25

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

26

Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

27

Ora «tassa».

28

Ora «tassa».

29

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

30

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 4

661

2

Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, questi soggiorni all'estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.31 3 Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che pur essendo domiciliati all'estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.32


Art. 5


33



Art. 6

Successione nell'assoggettamento34 1

Se l'assoggettato alla tassa muore, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi; essi rispondono in solido delle tasse ancora dovute. L'erede è liberato dall'obbligo del pagamento, in quanto provi che le tasse superano la sua quota ereditaria, compresi gli acconti ricevuti.

2

...35


Art. 7

Servizio militare e servizio civile36 1

Il servizio militare comprende i servizi giusta la legislazione militare.37 1bis

Il servizio civile comprende i giorni di servizio computabili giusta la legislazione sul servizio civile.38 2 ...39

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

32

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

33

Abrogato dall'art. 3 cpv. 1 della LF del 14 dic. 1973 su la tassa d'esenzione dal servizio militare degli Svizzeri all'estero (RS 661.0).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

35

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

36

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

38

Introdotto dal n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

39 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

Legge federale

5

661

3

Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente legge:40

a.41 la partecipazione a corsi nell'ambito dell'istruzione tecnica premilitare, al reclutamento, all'ispezione dell'armamento e dell'equipaggiamento nei Comuni, all'ispezione complementare, al tiro obbligatorio fuori servizio, a un corso di tiro per ritardatari o per ripetenti (rimasti); b.42 la partecipazione a esercizi o corsi di associazioni militari e di «Gioventù e Sport»;

c.43 il servizio compiuto dietro indennità giornaliera oppure nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale.

4

Se, partecipando a una delle attività enunciate al capoverso 3 lettera a, l'assoggettato agli obblighi militari rimane vittima di un incidente che cagiona un danno alla salute, diviene applicabile l'articolo 4 capoverso 1 lettera b.


Art. 8


44

Servizio militare o civile non prestato45 1

Secondo la presente legge, si considera che il servizio militare non è prestato quando l'obbligato al servizio non compie più della metà del servizio militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale incorporazione, grado, funzione ed età.

1bis

Si considera che il servizio civile non è prestato quando la persona che deve prestarlo:

a. nell'anno civile che segue quello in cui la domanda d'ammissione è stata accettata, non presta un periodo di servizio di almeno 30 giorni computabili; b. in caso di frazionamento del servizio, non presta almeno ogni due anni un periodo di servizio di almeno 30 giorni computabili e non ha ancora raggiunto la durata totale dei giorni da prestare.46 2

L'obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona.

40

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

45

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

46

Introdotto dal n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 6

661

3

L'obbligato al servizio che non presta un servizio di sostituzione non deve la tassa se ne ha già pagata una per l'anno in cui avrebbe regolarmente dovuto prestare servizio.


Art. 9

Anno di assoggettamento 1

Quando nell'anno di assoggettamento sono adempiute le condizioni che la determinano, essa abbraccia l'intera durata del medesimo.

2

...47

Capoverso secondo: Reddito soggetto alla tassa48

Art. 10


49



Art. 11


50
Oggetto della tassa

La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero.


Art. 12


51

Deduzioni

1

Sono dedotti dal reddito netto: a. 5000 franchi per gli assoggettati coniugati che vivono in comunione domestica, nonché per gli assoggettati vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi, che vivono nella medesima economia domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

b. le deduzioni sociali secondo le disposizioni vigenti per l'imposta federale diretta, nell'anno di assoggettamento; c. le prestazioni imponibili che l'assoggettato riceve dall'assicurazione militare, dall'assicurazione per l'invalidità, dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni o da un altro istituto d'assicurazione infortuni, malattie o invalidità di diritto pubblico o privato;

d. le spese di sostentamento provate causate da invalidità, qualora l'assoggettato non benefici per le medesime di alcuna prestazione di assicurazioni di diritto pubblico o privato.

47

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

49

Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

Legge federale

7

661

2

È determinante la situazione dell'assoggettato nel periodo di tassazione dell'imposta su cui si fonda il calcolo della tassa. Se la tassa è fissata su dichiarazione speciale, è determinante la situazione in cui si trovava l'assoggettato alla fine dell'anno di assoggettamento.

Capoverso terzo: Calcolo della tassa

Art. 13


52

Aliquota

1

La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 200 franchi.53 2 Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare54 giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è dimezzata.


Art. 14


55



Art. 15


56
Graduazione in caso di prestazione parziale del servizio 1

L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento non presta più della metà, ma almeno tre giorni, del servizio militare cui è tenuto, deve la metà della tassa.

2

L'obbligato al servizio civile che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato meno di 30 giorni, ma almeno 5 giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.


Art. 16


57



Art. 17


58


Art. 18


59
52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

54

Ora "tassa".

55

Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

56

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

57

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

58

Abrogato dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882: FF 1989 II 942).

59

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 8

661


Art. 19


60

Graduazione in funzione dei giorni di servizio 1

La tassa è ridotta a ragione del numero totale dei giorni di servizio che l'assoggettato ha prestato sino alle fine dell'anno di assoggettamento.

2

La riduzione è di un decimo per 50-99 giorni di servizio militare (75-149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare (75 giorni di servizio civile) in più o per una frazione degli stessi.61

Art. 20


62



Art. 21

Aumento della tassa per gli anni di servizio attivo 1

L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.63 2 Se l'Assemblea federale fa uso di siffatta facoltà, gli assoggettati di cui all'articolo 4 capoverso 2 devono pagare soltanto il supplemento di tassa.

Capoverso quarto: Autorità

Art. 22

Organizzazione 1 La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione.

2

...64

3

Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall'amministrazione.

4

L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. Qualora un Cantone non possa prendere tempestivamente le disposizioni indispensabili, il Consiglio federale emana provvisoriamente le ordinanze necessarie.

5

Più Cantoni possono convenire di riscuotere la tassa in comune. Essi disciplinano la procedura e l'organizzazione della riscossione della tassa nonché la composizione della commissione di ricorso. In mancanza di un simile disciplinamento, è applicabile la procedura del Cantone competente ai sensi dell'articolo 23.65 60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

61

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

62

Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

64 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

65 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

Legge federale

9

661


Art. 23


66

Competenza

1

La competenza di riscuotere la tassa spetta all'autorità della tassa del Cantone in cui l'assoggettato è domiciliato o notificato conformemente alle prescrizioni militari o del servizio civile il 31 dicembre dell'anno di assoggettamento.

2

Il Consiglio federale può, in casi speciali, stabilire deroghe alla competenza assegnata dal capoverso 1, allo scopo di semplificare la riscossione della tassa.


Art. 24

Assistenza fra le autorità 1

Le autorità incaricate d'applicare la presente legge devono prestarsi gratuitamente assistenza.

2

Le seguenti autorità e i seguenti uffici trasmettono le notifiche opportune, comunicano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge:

a. le autorità militari della Confederazione e dei Cantoni; b. le autorità della Confederazione preposte al servizio civile e gli uffici regionali del servizio civile;

c. le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni;

d. l'Ufficio centrale di compensazione AVS/AI; e. gli uffici dell'AI cantonali; f.

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare; g. i rappresentanti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge del 20 marzo 198167 sull'assicurazione contro gli infortuni; h. i servizi della protezione civile dei Comuni; i.

le istanze cantonali, regionali e comunali dei vigili del fuoco; j.

gli uffici cantonali delle esecuzioni e dei fallimenti.68 3

Il Consiglio federale può vincolare altri uffici a fornire l'assistenza amministrativa di cui al capoverso 2.69 66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

67 RS

832.20

68

Nuovo testo giusta il n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

69 Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 10

661

4

Devono essere trasmessi tutti i dati necessari a stabilire l'assoggettamento alla tassa, l'esenzione dalla tassa, la riscossione, l'esazione e il rimborso della tassa, in particolare l'identità, le indicazioni dei controlli militari e del servizio civile, i dati fiscali, le indicazioni per la riduzione della tassa e le indicazioni sulla salute.70 5 I dati possono essere trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.71 6

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.72 Capoverso quinto: Tassazione e rimedi giuridici

Art. 25


73

Anno di tassazione

1

La tassa è stabilita ogni anno: a. per gli assoggettati domiciliati in Svizzera; b.74 per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.

2

L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di assoggettamento.

3

La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita prima che abbia effetto il loro congedo per l'estero.75 4 La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l'articolo 38.


Art. 26

Basi di tassazione

1

Le autorità di tassazione prendono i provvedimenti necessari all'accertamento dell'obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa.

70 Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

71 Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

72 Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

74

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

Legge federale

11

661

2

Se, per l'anno di assoggettamento, l'assoggettato deve pagare l'imposta federale diretta sul reddito totale, la tassa d'esenzione è stabilita secondo le basi determinanti di tale imposta.76 3 La tassa d'esenzione degli altri assoggettati è stabilita secondo le basi determinanti delle imposte cantonali.77 4 Qualora non possa essere calcolata né giusta il capoverso 2 né giusta il capoverso 3, la tassa è stabilita in base ad una dichiarazione speciale.78

Art. 27

Doveri dell'assoggettato

1

A richiesta dell'autorità di tassazione, l'assoggettato deve indicare alla medesima, coscienziosamente, i fatti che possono essere importanti nell'accertamento dell'obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa.79 2 A richiesta dell'assoggettato, sono tenuti a dargli attestazioni: a. le persone fisiche, le persone giuridiche e le comunità di persone che abbiano o abbiano avuto rapporti contrattuali con l'assoggettato (datori di lavoro, creditori, debitori, amministratori di sostanze, consoci, ecc.): sul rapporto contrattuale comune, come anche sulle pretese e prestazioni reciproche valutabili in danaro;

b. le persone giuridiche: sulle loro prestazioni all'assoggettato, in quanto membro od organo della persona giuridica oppure beneficiario d'una fondazione.


Art. 28

Notificazione della decisione di tassazione80 1

La decisione di tassazione è notificata per iscritto all'assoggettato. Questa deve indicare il titolo della assoggettamento alla tassa, le basi di calcolo, l'ammontare della tassa, il termine di pagamento e i rimedi giuridici.

2

Se l'assoggettato è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.81 3

...82

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

82

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 12

661


Art. 29

Decisione d'esenzione o di riduzione della tassa 1

L'autorità di tassazione, quando deve determinare se un assoggettato ha diritto all'esenzione o alla riduzione della tassa per una durata superiore all'anno di assoggettamento, prende una decisione speciale.83 2 Tale decisione, passata che sia in giudicato, rimane valida fintanto che non sopravvengono nuovi fatti decisivi.


Art. 30

Reclamo84 1 Contro la decisione di tassazione o la decisione d'esenzione o di riduzione della tassa, può essere proposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, un reclamo per iscritto all'autorità di tassazione.

2

Il reclamo deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

3

Se il reclamo è ammissibile, l'autorità di tassazione riesamina la decisione, senz'essere vincolata dalle conclusioni presentate.

4

La decisione sul reclamo deve essere motivata; essa indica i rimedi di diritto.

5

La procedura di reclamo è gratuita; nondimeno, qualunque sia il risultato della procedura, possono essere addossate al reclamante le spese delle indagini che egli avesse abusivamente cagionato.


Art. 31

Ricorso 1 La decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile, per analogia, l'articolo 30 capoversi 2, 3 e 4.

2

Le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l'adempiere i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell'istanza precedente.85 2bis L'ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.86

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

86

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

Legge federale

13

661

3

Contro la decisione della commissione di ricorso è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale conformemente alla legge federale del 16 dicembre 194387 sull'organizzazione giudiziaria.

Capoverso sesto: Esazione della tassa

Art. 32

88 Scadenza 1 La tassa scade, di regola, il 1º maggio dell'anno civile successivo all'anno di assoggettamento (termine generale di scadenza).

2

Con la notificazione della decisione di tassazione scadono: a. la tassa sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza; b. la tassa in caso di pagamento di arretrati.

3

La tassa scade in ogni caso: a. il giorno in cui l'assoggettato che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza; b. all'atto della dichiarazione del fallimento a carico dell'assoggettato; c. alla morte dell'assoggettato.

4

Il termine non muta anche se l'assoggettato ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio della tassa oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.

a89 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva 1

La tassa è riscossa conformemente alla tassazione. Se alla scadenza la tassazione non è ancora stata operata, la tassa è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d'imposta per l'imposta federale diretta, l'ultima tassazione relativa all'imposta federale diretta, l'ultima tassazione relativa alla tassa d'esenzione o l'importo presumibilmente dovuto.

2

Le tasse riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

3

Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti sono restituite. Per gli interessi si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta.

87

RS 173.110

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

89 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 14

661

b90 Pagamento 1 La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

2

Per i pagamenti anticipati effettuati prima della scadenza è versato un interesse rimunerativo conformemente alle disposizioni sull'imposta federale diretta.

c91 Interesse di mora

1

Il debitore della tassa deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di mora. L'interesse è determinato in base alle disposizioni sull'imposta federale diretta.

2

Se il debitore della tassa, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il conteggio al momento della scadenza, l'interesse decorre dopo trenta giorni dalla sua notificazione.


Art. 33


92

Richiamo e diffida

1

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, l'assoggettato riceve un richiamo che gli assegna un termine suppletivo di 15 giorni. Se non vi ottempera, gli viene intimata una diffida.

2

Per la diffida l'autorità può percepire un emolumento.


Art. 34


93

Esecuzione forzata

1

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata nonostante la diffida, si procede in via esecutiva contro il debitore.

2

Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

3

Le decisioni di tassazione nonché le decisioni su reclamo e su ricorso, divenute esecutorie, sono equiparate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 188994 sulla esecuzione e sul fallimento.

4

Non è necessario indicare i crediti di tassa negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

90 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

91 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

94 RS

281.1

Legge federale

15

661

a95 Restituzione delle tasse pagate per errore 1

L'assoggettato può chiedere la restituzione di una tassa non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.

2

Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano un interesse dalla data di versamento; si applica il tasso applicabile per l'imposta federale diretta.

3

La domanda di restituzione dev'essere presentata all'autorità cantonale della tassa, entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se l'autorità respinge la domanda, l'interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione. Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno del versamento.


Art. 35

Garanzie96 1 Per le persone soggette all'obbligo militare, la concessione o la proroga di un congedo per l'estero dal servizio o dal servizio civile e il rilascio o la proroga di un passaporto svizzero possono essere vincolati al pagamento della tassa dovuta o alla costituzione di garanzie.97 2 Il Consiglio federale emana le norme che devono disciplinare l'applicazione dei provvedimenti di garanzia. Esso vigila affinché gli interessi degli assoggettati non subiscano un pregiudizio sproporzionato.98

Art. 36

Costituzione di

garanzie99

1

L'autorità incaricata dell'esazione può esigere garanzie per le tasse dell'anno corrente e degli anni anteriori, anche se non siano fissate con decisione passata in giudicato, né scadute:

a. quando l'esazione sembri pregiudicata; b.100 quando l'assoggettato non ha domicilio in Svizzera e contravviene alle prescrizioni militari e a quelle che reggono il servizio civile o alle disposizioni sulla tassa d'esenzione applicabili agli assenti dalla Svizzera;

c. quando l'assoggettato si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera.

2

La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Essa vale come decreto di sequestro, di cui all'arti95 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

100 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 16

661

colo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889101 sulla esecuzione e sul fallimento, ed è parificata a una sentenza esecutiva, di cui all'articolo 80 della medesima legge.

L'azione intesa a revocare il sequestro non è ammessa.

3

Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso non sospende l'esecuzione della richiesta.


Art. 37


102

Proroga e condono

1

Se il pagamento entro il termine prescritto della tassa militare e delle spese dovesse essere particolarmente gravoso per l'assoggettato, può essere concessa una proroga del termine oppure la possibilità di pagare a rate. In tali casi si può rinunciare alla riscossione degli interessi.103 2 A istanza scritta dell'interessato, la tassa militare104 e le spese possono essere condonate, del tutto o in parte, qualora il pagamento avesse conseguenze eccessivamente gravose per l'interessato, in particolare se questi si trova nel bisogno o se possa occorrere che pagando vi abbia a cadere.


Art. 38

Prescrizione105 1 Le tasse militari106 si prescrivono in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno di tassazione. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non sia prescritta l'azione penale o l'esecuzione della pena.

2

La prescrizione non comincia, ed è sospesa, durante la procedura di reclamo, o di ricorso, e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

3

La prescrizione è interrotta: a.107 ogni volta che sia ordinata la ricerca dell'assoggettato che ha violato l'obbligo di notificazione militare o del servizio civile;

b. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare, o a esigere, la tassa sia fatto noto a una persona tenuta a pagarla; c. ogni volta che una persona tenuta a pagare la tassa riconosca espressamente il debito.

In ogni caso d'interruzione, incomincia a decorrere una nuova prescrizione.

101 RS 281.1 102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

104 Ora «tassa».

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

106 Ora «tassa».

107 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

Legge federale

17

661

4

La sospensione e l'interruzione non possono differire la prescrizione oltre cinque anni.

Capoverso settimo: Rimborso della tassa in caso di sostituzione di servizio


Art. 39

1 Chiunque compensa con un servizio di sostituzione il servizio militare cui sarebbe stato tenuto durante l'anno di assoggettamento nella classe corrispondente alla sua età, ha diritto al rimborso della tassa pagata per quell'anno. Chiunque compensa il servizio civile cui sarebbe stato tenuto durante l'anno di assoggettamento ha pure diritto, dopo aver prestato tutti i servizi regolamentari, al rimborso della tassa corrispondente.108 2 La tassa dovuta per compimento tardivo della scuola reclute è rimborsata non appena l'obbligo regolamentare di prestare servizio è stato adempiuto.109 3 La domanda di rimborso dev'essere presentata all'autorità della tassa del Cantone per conto del quale la tassa è stata riscossa. La decisione di detta autorità è impugnabile conformemente agli articoli 30 e 31.110 4 Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla fine dell'obbligo militare.111 5

Nessun interesse è corrisposto per le somme rimborsate.112 Capoverso ottavo: Disposizioni penali

Art. 40

Frode113 Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di una tassa o di procacciare a sé o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, forma un documento falso od altera un documento vero o forma un documento suppositizio, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento formato od alterato da un terzo, è punito con la detenzione o la multa.

108 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

109 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

112 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 18

661


Art. 41

Sottrazione 1 Chiunque, intenzionalmente, si sottrae al pagamento di una tassa o procaccia a sé o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, è punito con una multa fino a tre volte la tassa sottratta, nonostante la pena incorsa per frode di tassa.

2

Se la sottrazione è commessa per negligenza, la pena è della multa fino all'ammontare della tassa sottratta.

3

Il tentativo di sottrazione e la complicità sono punibili.

4

La sottrazione e la pena applicabile in caso di sottrazione si prescrivono in cinque anni.

5

L'assoggettato, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, è tenuto a pagare o a restituire la tassa non riscossa o rimborsata o condonata a torto. L'esazione complementare è fatta valere mediante decisione di tassazione, con riserva del reclamo e del ricorso.


Art. 42


114



Art. 43

Inosservanza di prescrizioni d'ordine Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non si conforma, nonostante diffida, a una disposizione della presente legge o di un regolamento d'applicazione, o di una decisione particolare notificatagli in virtù di siffatte disposizioni, è punito con un'ammenda fino a 200 franchi.


Art. 44

Azione penale e giudizio 1

L'azione penale e il giudizio delle infrazioni alla presente legge spettano alle autorità del Cantone di tassazione; sono disciplinati dagli articoli 247-253 e 258-278bis della legge federale del 15 giugno 1934115 sulla procedura penale.116 2

L'amministrazione cantonale della tassa d'esenzione è competente a giudicare le infrazioni, quando non sono adempiute le condizioni richieste per l'inflizione di una pena privativa della libertà.117 Ove quell'amministrazione reputi che tali condizioni sono adempiute, essa trasmette gli atti all'autorità cui spetta l'azione penale ordinaria.

3

L'amministrazione deve notificare per iscritto la decisione amministrativa all'incolpato e informarlo che ha la facoltà di rivolgersi ad essa, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, per chiedere una decisione giudiziaria.

114 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

115 RS 312.0 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

117 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

Legge federale

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4

Se la decisione giudiziaria è chiesta tempestivamente, l'amministrazione trasmette gli atti al giudice penale. Qualora la decisione giudiziaria non sia chiesta tempestivamente, la decisione amministrativa è equiparata a una sentenza passata in giudicato.118 Capoverso nono: Regolamento dei conti con la Confederazione

Art. 45

1 I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa d'esenzione, detratto un emolumento di riscossione, nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno civile di riscossione.119 2 Per gettito lordo, s'intende l'ammontare delle tasse e degli interessi riscossi dai Cantoni in virtù delle loro competenze in materia di tassazione, detratto quello delle tasse che fossero state rimborsate ai sensi dell'articolo 39.120 3 L'emolumento di riscossione ammonta al 20 per cento del gettito lordo della tassa d'esenzione.121

Capoverso decimo: Disposizioni finali e transitorie

Art. 46

122 L'uso di documenti nella procedura d'applicazione della presente legge non comporta l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.


Art. 47

Competenze del Consiglio federale123 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare124 degli assoggettati con congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato.125 118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

119 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 327; FF 1999 6784).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

121 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 327; FF 1999 6784).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707 3712; FF 2002 768).

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733 1739; FF 1978 II 913).

124 Ora «tassa».

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

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2

Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della presente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizzera, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a un servizio militare o civile personale o al pagamento di una tassa d'esenzione.126 3 Il Consiglio federale adegua di volta in volta la deduzione per assoggettati coniugati di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a ai principi vigenti in materia di rincaro per l'imposta federale diretta.127


Art. 48

Abrogazioni 1 A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, a essa contrarie.

2

Sono segnatamente abrogate: a. la legge federale del 28 giugno 1878128 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare;

b. la legge federale del 29 marzo 1901129 che completa quella del 28 giugno 1878 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare; c. il decreto federale del 4 aprile 1946130 concernente il computo del servizio militare prestato pel calcolo della tassa militare; d. l'articolo 166 dell'Organizzazione militare.131

Art. 49

Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1

Il Consiglio federale fissa la data in cui la presente legge entra in vigore.

2

Il diritto anteriore continua a reggere le tasse dovute per il tempo precedente a tale data, ed il loro rimborso, come anche le pene e le multe incorse per infrazioni commesse prima di tale data.

3

La competenza, la procedura e i rimedi giuridici sono disciplinati dalla presente legge, in tutti i casi in cui il procedimento sia iniziato più di un anno dopo l'entrata in vigore della medesima.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1960132 126 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 824.0).

127 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 6399).

128 [CS 5 151] 129 [CS 5 155] 130 [CS 5 184] 131 [CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975 11, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all. n. 20 2521 art. 55 n. 3 2392 n. I 2, 1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, 1994 1622 art. 22 cpv. 2, 1997 2022 art. 72 lett. e. RU 1995 4093 all. n. 7]

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Disposizioni finali della modificazione del 22 giugno 1979133 II

1

Il decreto federale del 9 ottobre 1964134 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare per le classi di landsturm è abrogato.

2

...135

III

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore e l'anno di assoggettamento a cui essa è applicabile per la prima volta.136 Disposizioni finali della modificazione del 17 giugno 1994137 III

1

Non vi è alcun diritto al rimborso di tasse per le quali il diritto al rimborso era già prescritto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Le tasse degli Svizzeri all'estero per gli anni di assoggettamento completi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono riscosse dal Cantone d'origine competente, in collaborazione con le rappresentanze svizzere.

IV

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge e l'anno di assoggettamento cui essa si applica per la prima volta.138 132 DCF del 14 dic. 1959 (RU 1959 2142).

133 RU 1979 1733; FF 1978 II 913.

134 [RU 1964 914] 135 Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

136 Essa si applica per la prima volta per l'anno 1979 (cpv. 2 del DCF del 7 nov. 1979RU 1979 1739).

137 RU 1994 2777; FF 1993 II 639 138 Essa si applica per la prima volta per l'anno 1995 (art. 1 dell'O del 9 nov. 1994RS 661.0).

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