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1

Legge federale
sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)
1 del 12 giugno 1959 (Stato 15 febbraio 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45bis capoverso 2 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 luglio 1958, decreta:

Capo primo: Soggezione alla tassa4

Art. 1


5

Principio

I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti ad una tassa surrogatoria.


Art. 2


6

Assoggettati

1

Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di soggezione, corrispondente ad
un anno civile:7

a.8 non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; b.

...9

c.10 non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio.

RU 1959 2125 1

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

2

[CS 1 3; RU 1958 375, 1966 1714]. A queste disposizioni corrispondono agli art. 40 cpv.
2 e 59 cpv. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
327; FF 1999 6784).

4

I titoli marginali diventano titoli intermedi. giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU
1979 1733; FF 1978 II 913).

5

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli
intermedi.

7

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

8

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

9

Abrogata dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

10

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

661

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 2

661

2

Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di soggezione, ha effettivamente assolto il suo servizio militare11, benché non sia stato incorporato durante l'intero
anno come obbligato al servizio.


Art. 3


12



Art. 4

Esenzione dalla tassa13 1

È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di soggezione: a.14 consegue, per notevole menomazione fisica o mentale, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui
all'articolo 12 capoverso 1 lettera c e delle spese di sostentamento cagionate
dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi
del diritto in materia di esecuzione per debiti; abis.15 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni; ater.16 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle
due esigenze minime;

b.17 è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso; c.18 quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui
era tenuto, appartiene al personale d'istruzione dell'esercito, al corpo della
guardia delle fortificazioni o alla squadra di vigilanza oppure è esentato dal
servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile; d.19 ha compiuto l'anno di età fino al quale dura l'obbligo di prestare servizio militare per sottufficiali, appuntati e soldati; 11

Ora "il suo servizio militare o il suo servizio civile".

12

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

15

Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

16

Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

17

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

18

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

Legge federale

3

661

e.

ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera.20 2

È, inoltre, esentato dalla tassa, riservato l'articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell'anno di soggezione, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare,
perché appartiene a un'impresa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra.

2bis

È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo.21 3

Se l'assoggettato muore durante l'anno di soggezione, la tassa non è riscossa.22
a23 Esenzione degli Svizzeri all'estero dalla tassa militare24 1

È esentato dalla tassa militare25 lo Svizzero all'estero che nell'anno di soggezione è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che: a.

all'inizio dell'anno di soggezione sia domiciliato all'estero da più di tre anni
senza interruzione;

b.26 durante l'anno di soggezione debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;

c.27 durante l'anno di soggezione, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito o del servizio civile di
questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari.

2

Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, gli anni trascorsi all'estero sono computati nel periodo di tre anni.

3

Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che pur essendo domiciliati all'estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o
civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.28 20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

21

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo
testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen.
1997 (RS 824.0).

22

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733
1739; FF 1978 II 913).

23

Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

24

Ora "tassa".

25

Ora "tassa".

26

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

27

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

28

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 4

661


Art. 5


29



Art. 6

Successione nell'assoggettamento30 1

Se l'assoggettato alla tassa muore, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi; essi rispondono in solido delle tasse ancora dovute. L'erede è liberato dall'obbligo
del pagamento, in quanto provi che le tasse superano la sua quota ereditaria, compresi gli acconti ricevuti.

2

...31


Art. 7

Servizio militare e servizio civile32 1

Il servizio militare comprende i servizi giusta la legislazione militare.33 1bis

Il servizio civile comprende i giorni di servizio computabili giusta la legislazione sul servizio civile.34 2

Nel determinare la riduzione della tassa in ragione del servizio militare o civile prestato, sono inoltre considerati i giorni di cura in ospedale o sanatorio che vanno
iscritti nel libretto di servizio.35 3

Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente legge:36

a.37 la partecipazione a corsi nell'ambito dell'istruzione tecnica premilitare, al reclutamento, all'ispezione dell'armamento e dell'equipaggiamento nei Comuni, all'ispezione complementare, al tiro obbligatorio fuori servizio, a un
corso di tiro per ritardatari o per ripetenti (rimasti); b.38 la partecipazione a esercizi o corsi di associazioni militari e di «Gioventù e Sport»;

c.

il servizio compiuto dietro indennità giornaliera oppure come funzionario o
impiegato, o in virtù di un altro rapporto di lavoro.

29

Abrogato dall'art. 3 cpv. 1 della LF del 14 dic. 1973 su la tassa d'esenzione dal servizio
militare degli Svizzeri all'estero (RS 661.0).

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

31

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

32

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

34

Introdotto dal n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen.
1997 (RS 824.0).

35

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

36

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

Legge federale

5

661

4

Se, partecipando a una delle attività enunciate al capoverso 3 lettera a, l'assoggettato agli obblighi militari rimane vittima di un incidente che cagiona un danno alla
salute, diviene applicabile l'articolo 4 capoverso 1 lettera b.


Art. 8

39 Servizio militare o civile non prestato40 1

Secondo la presente legge, si considera che il servizio militare non è prestato quando l'obbligato al servizio non compie più della metà del servizio militare cui
sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale incorporazione, grado, funzione ed età.

1bis

Si considera che il servizio civile non è prestato quando la persona che deve prestarlo:

a.

nell'anno civile che segue quello in cui la domanda d'ammissione è stata accettata, non presta un periodo di servizio di almeno 30 giorni computabili; b.

in caso di frazionamento del servizio, non presta almeno ogni due anni un
periodo di servizio di almeno 30 giorni computabili e non ha ancora raggiunto la durata totale dei giorni da prestare.41 2

L'obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non
inerenti alla sua persona.

3

L'obbligato al servizio che non presta un servizio di sostituzione non deve la tassa se ne ha già pagata una per l'anno in cui avrebbe regolarmente dovuto prestare servizio.


Art. 9

Anno di soggezione

1

Quando nell'anno di soggezione sono adempiute le condizioni che la determinano, essa abbraccia l'intiera durata del medesimo.

2

...42

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

40

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

41

Introdotto dal n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen.
1997 (RS 824.0).

42

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 6

661

Capo secondo: Reddito imponibile43

Art. 10


44



Art. 11

45 Oggetto della tassa La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito
netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero.


Art. 12

46 Deduzioni 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

5000 franchi per gli assoggettati coniugati che vivono in comunione
domestica, nonché per gli assoggettati vedovi, separati legalmente o di fatto,
divorziati e celibi, che vivono nella medesima economia domestica con figli
o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale; b.

le deduzioni sociali secondo le disposizioni vigenti per l'imposta federale diretta, nell'anno di soggezione; c.

le prestazioni imponibili che l'assoggettato riceve dall'assicurazione militare,
dall'assicurazione per l'invalidità, dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni o da un altro istituto d'assicurazione infortuni,
malattie o invalidità di diritto pubblico o privato; d.

le spese di sostentamento provate causate da invalidità, qualora l'assoggettato non benefici per le medesime di alcuna prestazione di assicurazioni di
diritto pubblico o privato.

2

È determinante la situazione dell'assoggettato nel periodo di tassazione dell'imposta su cui si fonda il calcolo della tassa. Se la tassa è fissata su dichiarazione speciale, è determinante la situazione in cui si trovava l'assoggettato alla fine dell'anno di
soggezione.

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

44

Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

Legge federale

7

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Capo terzo: Calcolo della tassa

Art. 13

47 Aliquota 1

La tassa ammonta a 2 franchi per ogni 100 franchi di reddito imponibile, ma almeno a 150 franchi.

2

Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa militare48 giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è dimezzata.


Art. 14


49



Art. 15

50 Graduazione in caso di prestazione parziale del servizio 1

L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di soggezione non presta più della metà, ma almeno tre giorni, del servizio militare cui è tenuto, deve la metà
della tassa.

2

L'obbligato al servizio civile che nel corso dell'anno di soggezione ha prestato meno di 30 giorni, ma almeno 5 giorni computabili di servizio, deve la metà della
tassa.


Art. 16


51



Art. 17


52


Art. 18


53


Art. 19

54 Graduazione in funzione dei giorni di servizio 1

La tassa è ridotta a ragione del numero totale dei giorni di servizio che l'assoggettato ha prestato sino alle fine dell'anno di soggezione.

2

La riduzione è di un decimo per 50-99 giorni di servizio militare (75-149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare (75 giorni
di servizio civile) in più o per una frazione degli stessi.55 47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

48

Ora "tassa".

49

Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

50

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

51

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

52

Abrogato dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882: FF 1989 II 942).

53

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

55

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 8

661


Art. 20


56



Art. 21

Aumento della tassa per gli anni di servizio attivo 1

L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammontare della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe è chiamata a prestare servizio attivo.57 2

Se l'Assemblea federale fa uso di siffatta facoltà, gli assoggettati di cui all'articolo 4 capoverso 2 devono pagare soltanto il supplemento di tassa.

Capo quarto: Autorità

Art. 22

Organizzazione

1

La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione.

2

La riscossione della tassa è di competenza dell'amministrazione cantonale della tassa militare58.59

3

Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall'amministrazione.

4

L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. Qualora un Cantone non possa prendere tempestivamente le disposizioni indispensabili, il Consiglio federale emana provvisoriamente le ordinanze necessarie.


Art. 23

Competenza60

1

La competenza di riscuotere la tassa spetta al Cantone nel quale l'assoggettato è notificato conformemente alle prescrizioni militari o a quelle che reggono il servizio
civile.61

2

...62

3

La competenza è determinata secondo il luogo in cui l'assoggettato è domiciliato o annunciato il 31 dicembre dell'anno di soggezione.63 56

Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

58

Ora "tassa".

59

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

61

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

62

Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

Legge federale

9

661

4

Il Consiglio federale può, in casi speciali, stabilire deroghe alla competenza assegnata ai Cantoni dai capoversi 1, 2 e 3, allo scopo di semplificare la riscossione della
tassa.


Art. 24

Assistenza fra le autorità 1

Le autorità incaricate d'applicare la presente legge devono prestarsi gratuitamente assistenza.

2

Le autorità del servizio militare e del servizio civile e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, l'Ufficio federale dell'assicurazione militare, i servizi della protezione civile dei Comuni, come pure anche gli altri
uffici da designarsi dal Consiglio federale, devono coadiuvare le autorità incaricate
dell'applicazione della presente legge; a tale effetto trasmettono le notificazioni opportune, comunicano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti. Tali prestazioni sono gratuite.64 Capo quinto: Tassazione e rimedi giuridici

Art. 25

65 Anno di tassazione 1

La tassa è stabilita ogni anno: a.

per gli assoggettati domiciliati in Svizzera; b.66 per le persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero ma che sono tenute a notificarsi in Svizzera conformemente alle prescrizioni militari o a
quelle che reggono il servizio civile e che devono adempiervi i loro obblighi
di servizio.

2

L'anno di tassazione è, di regola, l'anno civile successivo all'anno di soggezione.

3

La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita prima che abbia effetto il loro congedo per l'estero. È applicabile l'articolo
28 capoverso 2.

4

La tassa delle persone soggette all'obbligo militare domiciliate all'estero è stabilita al loro rientro in Svizzera. È applicabile l'articolo 38.


Art. 26

Basi di tassazione

1

Le autorità di tassazione prendono i provvedimenti necessari all'accertamento dell'obbligo di soggezione e delle basi di calcolo della tassa.

64

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

66

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 10

661

2

Se, per l'anno di soggezione, l'assoggettato deve pagare l'imposta federale diretta sul reddito totale, la tassa d'esenzione è stabilita secondo le basi determinanti di tale
imposta.67

3

La tassa d'esenzione degli altri assoggettati è stabilita secondo le basi determinanti delle imposte cantonali.68 4

Qualora non possa essere calcolata né giusta il capoverso 2 né giusta il capoverso 3, la tassa è stabilita in base ad una dichiarazione speciale.69

Art. 27

Doveri dell'assoggettato 1

A richiesta dell'autorità di tassazione, l'assoggettato deve indicare alla medesima, coscienziosamente, i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento
dell'obbligo di soggezione e delle basi di calcolo della tassa.

2

A richiesta dell'assoggettato, sono tenuti a dargli attestazioni: a.

le persone fisiche, le persone giuridiche e le comunità di persone che abbiano o abbiano avuto rapporti contrattuali con l'assoggettato (datori di lavoro, creditori, debitori, amministratori di sostanze, consoci, ecc.): sul rapporto contrattuale comune, come anche sulle pretese e prestazioni reciproche
valutabili in danaro;

b.

le persone giuridiche: sulle loro prestazioni all'assoggettato, in quanto membro od organo della persona giuridica oppure beneficiario d'una fondazione.


Art. 28

Decisione di tassazione 1

La decisione di tassazione è notificata per iscritto all'assoggettato. Questa deve indicare il titolo della soggezione alla tassa, le basi di calcolo, l'ammontare della tassa,
il termine di pagamento e i rimedi giuridici.

2

Se vi è incertezza circa fatti che incidono sull'obbligo di soggezione o sulle basi di calcolo, ma sia da prevedersi che i dubbi potranno essere dissipati in seguito, la decisione di tassazione è provvisoriamente notificata, con riserva di rettifica successiva. È applicabile l'articolo 38.70 3

...71

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

71

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).

Legge federale

11

661


Art. 29

Decisione d'esenzione o di riduzione della tassa 1

L'autorità di tassazione, quando deve determinare se un assoggettato ha diritto all'esenzione o alla riduzione della tassa per una durata superiore all'anno di soggezione, prende una decisione speciale.72 2

Tale decisione, passata che sia in giudicato, rimane valida fintanto che non sopravvengono nuovi fatti decisivi.


Art. 30

Reclamo73

1

Contro la decisione di tassazione o la decisione d'esenzione o di riduzione della tassa, può essere proposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, un reclamo
per iscritto all'autorità di tassazione.

2

Il reclamo deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

3

Se il reclamo è ammissibile, l'autorità di tassazione riesamina la decisione, senz'essere vincolata dalle conclusioni presentate.

4

La decisione sul reclamo deve essere motivata; essa indica i rimedi di diritto.

5

La procedura di reclamo è gratuita; nondimeno, qualunque sia il risultato della procedura, possono essere addossate al reclamante le spese delle indagini che egli
avesse abusivamente cagionato.


Art. 31

Ricorso

1

La decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile, per analogia, l'articolo 30 capoversi 2, 3 e 4.

2

Le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura
sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l'adempiere i suoi obblighi, fosse
stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell'istanza precedente.74 2bis

L'ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.75

3

Contro la decisione della commissione di ricorso è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale 72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

75

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733
1739; FF 1978 II 913).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 12

661

conformemente alla legge federale del 16 dicembre 194376 sull'organizzazione giudiziaria.

Capo sesto: Esazione della tassa

Art. 32

Scadenza77

La tassa è esigibile alla scadenza del termine di pagamento fissato nella decisione di
tassazione o nella decisione sul reclamo o sul ricorso; d'ordinario, il termine di pagamento non deve essere inferiore a 45 giorni.


Art. 33

Diffida e ammonizione78 1

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, l'assoggettato riceve una diffida nella quale gli è assegnato un termine suppletivo di 15 giorni. Trascorso
invano il termine suppletivo, gli è fatta un'ammonizione scritta, indicante le conseguenze di una sua colpevole omissione del pagamento della tassa.

2

L'assoggettato è tenuto a pagare una tassa per l'ammonizione.79 3

...80


Art. 34

Esecuzione

1

Per le tasse divenute esecutorie, e non pagate nonostante la diffida, può essere promossa la procedura d'esecuzione.

2

Le decisioni di tassazione e le decisioni sul reclamo e sul ricorso, divenute esecutorie, sono parificate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento.81

Art. 35

Garanzie82

1

Per le persone soggette all'obbligo militare, la concessione o la proroga di un congedo per l'estero dal servizio militare o dal servizio civile e il rilascio o la proroga di
un passaporto svizzero possono essere vincolati al pagamento della tassa dovuta o
alla presentazione di garanzie.83 76

RS 173.110

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

80

Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

81

RS 281.1

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

83

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

Legge federale

13

661

2

Il Consiglio federale dà le norme che devono disciplinare l'applicazione dei provvedimenti di garanzia. Esso vigila affinché gli interessi degli assoggettati non subiscano un pregiudizio disproporzionato.


Art. 36

Garanzie

1

L'autorità incaricata dell'esazione può esigere garanzie per le tasse dell'anno corrente e degli anni anteriori, anche se non siano fissate con decisione passata in giudicato, nè scadute:

a.

quando l'esazione sembri pregiudicata; b.84 quando l'assoggettato non ha domicilio in Svizzera e contravviene alle prescrizioni militari e a quelle che reggono il servizio civile o alle disposizioni
sulla tassa d'esenzione applicabili agli assenti dalla Svizzera; c.

quando l'assoggettato si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera.

2

La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento85, ed è parificata a
una sentenza esecutiva, di cui all'articolo 80 della medesima legge. L'azione intesa a
revocare il sequestro non è ammessa.

3

Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso non sospende l'esecuzione della richiesta.


Art. 37

86 Proroga e condono 1

Se il pagamento entro il termine prescritto della tassa militare87 e delle spese dovesse essere particolarmente gravoso per l'assoggettato, può essere concessa una
proroga del termine oppure la possibilità di pagare a rate.

2

A istanza scritta dell'interessato, la tassa militare88 e le spese possono essere condonate, del tutto o in parte, qualora il pagamento avesse conseguenze eccessivamente gravose per l'interessato, in particolare se questi si trova nel bisogno o se
possa occorrere che pagando vi abbia a cadere.

84

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

85

RS 281.1

86

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

87

Ora "tassa".

88

Ora "tassa".

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 14

661


Art. 38

Prescrizione89

1

Le tasse militari90 si prescrivono in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno di tassazione. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non sia prescritta l'azione
penale o l'esecuzione della pena.

2

La prescrizione non comincia, ed è sospesa, durante la procedura di reclamo, o di ricorso, e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in
Svizzera.

3

La prescrizione è interrotta: a.91 ogni volta che sia ordinata la ricerca dell'assoggettato che ha violato l'obbligo di notificazione militare o del servizio civile;

b.

ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare, o a esigere, la tassa sia
fatto noto a una persona tenuta a pagarla; c.

ogni volta che una persona tenuta a pagare la tassa riconosca espressamente
il debito.

In ogni caso d'interruzione, incomincia a decorrere una nuova prescrizione.

4

La sospensione e l'interruzione non possono differire la prescrizione oltre cinque anni.

Capo settimo: Rimborso della tassa in caso di sostituzione di servizio

Art. 39

1

Chiunque compensa con un servizio di sostituzione il servizio militare cui sarebbe stato tenuto durante l'anno di soggezione nella classe corrispondente alla sua età, ha
diritto al rimborso della tassa pagata per quell'anno. Chiunque compensa il servizio
civile cui sarebbe stato tenuto durante l'anno di soggezione ha pure diritto, dopo
aver prestato tutti i servizi regolamentari, al rimborso della tassa corrispondente.92 2

La tassa militare93 dovuta per compimento tardivo della scuola reclute è rimborsata non appena l'obbligo regolamentare di prestare servizio è stato adempiuto.94 3

La domanda di rimborso dev'essere presentata all'amministrazione della tassa militare95 del Cantone per conto del quale la tassa è stata riscossa. Tale autorità risolve
sulla domanda, con riserva del reclamo e del ricorso.

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

90

Ora "tassa".

91

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

92

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

93

Ora "tassa".

94

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777; RS
661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

95

Ora "tassa".

Legge federale

15

661

4

Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla fine dell'obbligo militare.96 Capo ottavo: Disposizioni penali

Art. 40

Frode97

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di una tassa o di procacciare a sé o a un
terzo un altro indebito profitto pecuniario, forma un documento falso od altera un
documento vero o forma un documento suppositizio, o fa uso, a scopo d'inganno, di
un tale documento formato od alterato da un terzo, è punito con la detenzione o la
multa.


Art. 41

Sottrazione

1

Chiunque, intenzionalmente, si sottrae al pagamento di una tassa o procaccia a sé o a un terzo un altro indebito profitto pecuniario, è punito con una multa fino a tre
volte la tassa sottratta, nonostante la pena incorsa per frode di tassa.

2

Se la sottrazione è commessa per negligenza, la pena è della multa fino all'ammontare della tassa sottratta.

3

Il tentativo di sottrazione e la complicità sono punibili.

4

La sottrazione e la pena applicabile in caso di sottrazione si prescrivono in cinque anni.

5

L'assoggettato, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, è tenuto a pagare o a restituire la tassa non riscossa o rimborsata o condonata a torto. L'esazione complementare è fatta valere mediante decisione di tassazione, con riserva del
reclamo e del ricorso.


Art. 42


98



Art. 43

Inosservanza di prescrizioni d'ordine Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non si conforma, nonostante diffida, a
una disposizione della presente legge o di un regolamento d'applicazione, o di una
decisione particolare notificatagli in virtù di siffatte disposizioni, è punito con
un'ammenda fino a 200 franchi.

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

98

Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 16

661


Art. 44

Azione penale e giudizio 1

L'azione penale e il giudizio delle infrazioni alla presente legge spettano alle autorità del Cantone di tassazione; sono disciplinati dagli articoli 247-253 e 258-278bis
della legge federale sulla procedura penale99.100 2

L'amministrazione cantonale della tassa d'esenzione è competente a giudicare le infrazioni, quando non sono adempiute le condizioni richieste per l'inflizione di una
pena privativa della libertà.101 Ove quell'amministrazione reputi che tali condizioni
sono adempiute, essa trasmette gli atti all'autorità cui spetta l'azione penale ordinaria.

3

L'amministrazione deve notificare per iscritto la decisione amministrativa all'incolpato e informarlo che ha la facoltà di rivolgersi ad essa, nel termine di 30 giorni
dalla notificazione, per chiedere una decisione giudiziaria.

4

Se la decisione giudiziaria è chiesta in termine, l'amministrazione trasmette gli atti al giudice penale. Ove la decisione giudiziaria non sia chiesta in termine, la decisione amministrativa è parificata a una sentenza passata in giudicato.

Capo nono: Regolamento dei conti con la Confederazione

Art. 45

1 I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa d'esenzione, detratto un emolumento di riscossione, nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno
civile di riscossione.102 2

Per gettito lordo, s'intende l'ammontare delle tasse riscosse dai Cantoni in virtù delle loro competenze in materia di tassazione, detratto quello delle tasse che fossero
state rimborsate.

3 L'emolumento di riscossione ammonta al 20 per cento del gettito lordo della tassa
d'esenzione.103

Capo decimo: Disposizioni finali e transitorie

Art. 46

Esenzione dalle tasse di bollo cantonali L'uso di documenti nella procedura d'applicazione della presente legge, non importa
l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.

99

RS 312.0

100

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

101

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 327; FF 1999 6784).

103 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 327; FF 1999 6784).

Legge federale

17

661


Art. 47

Competenze del Consiglio federale104 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare105 degli assoggettati con congedo
per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato.106 2

Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della presente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizzera, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a un servizio militare o civile personale o al pagamento di una tassa
d'esenzione.107

3

Il Consiglio federale adegua di volta in volta la deduzione per assoggettati coniugati di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera a ai principi vigenti in materia di rincaro per l'imposta federale diretta.108


Art. 48

Abrogazioni

1

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, a essa contrarie.

2

Sono segnatamente abrogate: a.

la legge federale del 28 giugno 1878109 sulla tassa d'esenzione dal servizio
militare;

b.

la legge federale del 29 marzo 1901110 che completa quella del 28 giugno
1878 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare; c.

il decreto federale del 4 aprile 1946111 concernente il computo del servizio
militare prestato pel calcolo della tassa militare; d.

l'articolo 166 dell'Organizzazione militare.112 104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1733 1739; FF 1978 II 913).

105

Ora "tassa".

106

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994
2777; RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 639).

107

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal
1° gen. 1997 (RS 824.0).

108

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Nuovo
testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2777;
RS 661.0 art. 1; FF 1993 II 6399).

109

[CS 5 151]

110

[CS 5 155]

111

[CS 5 184]

112

[CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1959 2125
art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975
11, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all. n. 20 2521 art. 55 n.
3 2392 n. I 2, 1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, 1994 1622 art. 22 cpv. 2, 1997 2022 art.
72 lett. e. RU 1995 4093 all. n. 7]

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 18

661


Art. 49

Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1

Il Consiglio federale fissa la data in cui la presente legge entra in vigore.

2

Il diritto anteriore continua a reggere le tasse dovute per il tempo precedente a tale data, ed il loro rimborso, come anche le pene e le multe incorse per infrazioni commesse prima di tale data.

3

La competenza, la procedura e i rimedi giuridici sono disciplinati dalla presente legge, in tutti i casi in cui il procedimento sia iniziato più di un anno dopo l'entrata
in vigore della medesima.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1960113 Disposizioni finali della modificazione del 22 giugno 1979114 II

1

Il decreto federale del 9 ottobre 1964115 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare per le classi di landsturm è abrogato.

2

...116

III

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore e l'anno di soggezione a cui essa è applicabile per la prima volta.117 113

DCF del 14 dic. 1959 (RU 1959 2142).

114

RU 1979 1733; FF 1978 II 913.

115

[RU 1964 914] 116

Abrogato dal n. 8 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

117

Essa si applica per la prima volta per l'anno 1979 (cpv. 2 del DCF del 7 nov. 1979 - RU
1979 1739).

Legge federale

19

661

Disposizioni finali della modificazione del 17 giugno 1994118 III

1

Non vi è alcun diritto al rimborso di tasse per le quali il diritto al rimborso era già prescritto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

Le tasse degli Svizzeri all'estero per gli anni di soggezione completi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono riscosse dal Cantone d'origine competente,
in collaborazione con le rappresentanze svizzere.

IV

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge e l'anno di soggezione cui essa si applica per la prima volta.119 118

RU 1994 2777; FF 1993 II 639 119

Essa si applica per la prima volta per l'anno 1995 (art. 1 dell'O del 9 nov. 1994 - RS
661.0).

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 20

661