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832.30

Ordinanza
sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

del 19 dicembre 1983 (Stato 1° maggio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visti gli articoli 79 capoverso 1, 81-88 e 96 lettere c e f della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assicurazione contro gli infortuni (legge; LAINF);
visto l'articolo 40 della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro (LL),4

ordina:

1 RS 830.1

2 RS 832.20

3 RS 822.11

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2012, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2405).

Titolo primo:
Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro)

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 1 Principio

1 Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) sono applicabili a tutte le aziende i cui dipendenti eseguono lavori in Svizzera.5

2 La presente ordinanza intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, indipendentemente dall'esistenza di installazioni o di impianti fissi.6

5 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 2 Eccezioni

1 Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro non sono applicabili:

a.
alle economie domestiche private;
b.
agli impianti e agli equipaggiamenti dell'esercito.

2 Le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali non sono applicabili:

a.7
b.8
alle imprese di navigazione aerea, per quanto concerne la sicurezza degli aeromobili e le attività di tali imprese e parti d'impresa riguardanti l'esercizio degli aeromobili sull'area di movimento degli aerodromi, compresi l'atterraggio e il decollo;
c.9
agli impianti nucleari per quanto concerne la sicurezza nucleare, la sicurezza e la protezione tecnica contro le radiazioni, come anche la protezione tecnica contro le radiazioni per le aziende sottoposte al controllo dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in virtù dell'ordinanza del 26 aprile 201710 sulla radioprotezione;
d.
alle imprese che costruiscono o utilizzano impianti giusta la legge del 4 ottobre 196311 sugli impianti di trasporto in condotta, per quanto concerne la sicurezza di tali impianti.

3 Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono invece applicabili:

a.
alle aziende militari in regia e alle attrezzature e agli strumenti tecnici dell'esercito alla cui manutenzione, in tempo di pace, provvedono lavoratori delle aziende in regìa;
b.12
c.13
alle aviorimesse, alle officine, agli impianti tecnici, alle attrezzature e agli strumenti per la manutenzione e la prova di aeromobili e veicoli a motore appartenenti alle imprese di navigazione aerea, come anche ai depositi di carburanti e di lubrificanti, comprese le installazioni di travaso per vagoni-cisterna e le altre installazioni per il rifornimento di aeromobili con carburante;
d.
agli impianti di sicurezza aerea situati all'interno e all'esterno degli aerodromi come anche alla preparazione, all'impiego e alla manutenzione del materiale ausiliario, delle attrezzature e degli strumenti necessari alle imprese di navigazione aerea.

7 Abrogata dal n. II dell'O del 6 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

9 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 11 all'O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).

10 RS 814.501

11 RS 746.1

12 Abrogata dal n. II dell'O del 6 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Capitolo 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in generale

Sezione 1: Obblighi del datore di lavoro

Art. 314 Misure e installazioni di protezione

1 Il datore di lavoro, per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfi le prescrizioni della presente ordinanza e le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.

1bis Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia danneggiata dall'attività che egli svolge, occorre far eseguire un'indagine nel campo della medicina del lavoro.

2 Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l'efficacia delle misure e delle installazioni di protezione. A tale fine, le controlla a intervalli adeguati.

3 Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure se nell'azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di protezione. È fatto salvo il procedimento d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio secondo gli articoli 7 e 8 LL.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 415 Sospensione temporanea del lavoro

Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospendere il lavoro negli edifici o nei locali nelle parti di lavoro o nelle installazioni corrispondenti finché sia stato rimediato al difetto o all'anomalia, a meno che l'interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 516 Dispositivi di protezione individuale

1 Se non è possibile escludere del tutto o parzialmente i rischi di infortunio o di danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale efficaci e il cui uso sia ragionevolmente esigibile, come elmetti, retine per capelli, occhiali protettivi, schermi protettivi, protezioni auricolari, respiratori, calzature, guanti e indumenti di protezione, dispositivi contro le cadute e l'annegamento, prodotti per la protezione della cute nonché, se necessario, appositi capi di biancheria. Il datore di lavoro deve provvedere affinché tali dispositivi siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso.

2 Se è necessario l'impiego simultaneo di diversi dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro deve provvedere affinché essi siano compatibili e la loro efficacia non venga pregiudicata.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 617 Informazione e istruzione dei lavoratori

1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.18

2 I lavoratori devono essere informati sui compiti e la funzione degli specialisti della sicurezza sul lavoro occupati nell'azienda.

3 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.

4 L'informazione e l'istruzione devono svolgersi durante il tempo di lavoro e non possono essere a carico del lavoratore.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 6a19 Consultazione dei lavoratori

1 I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro.

2 Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda.

3 I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell'azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in merito alle prescrizioni delle autorità.

19 Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1997 (RU 1997 2374). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 7 Trasferimento di compiti al lavoratore

1 Il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli chiare competenze ed istruzioni. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato tempo di lavoro.

2 Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la sicurezza sul lavoro.20

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 8 Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari

1 Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.

2 Nel caso di lavori con pericoli particolari, il numero dei lavoratori, come anche il numero o la quantità delle installazioni, delle attrezzature di lavoro e delle materie presentanti pericoli devono essere limitati allo stretto necessario.21

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 922 Cooperazione di più aziende

1 Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.

2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca il mandato, per tale azienda, di:

a.23
pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
b.24
fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute;
c.
pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 10 Personale a prestito25

Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro, ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Sezione 2: Obblighi del lavoratore

Art. 11

1 Il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i dispositivi di protezione individuale e non deve compromettere l'efficacia delle installazioni di protezione.26

2 Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro.

3 Il lavoratore non deve mettersi in uno stato che possa esporre lui stesso o altri lavoratori a pericolo. Questo divieto vale in particolare per il consumo di bevande alcoliche o di altri prodotti inebrianti.27

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Sezione 2a:28
Appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro

28 Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1895).

Art. 11a Obbligo del datore di lavoro

1 Ai sensi del capoverso 2, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono.

2 L'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in particolare:

a.
dal rischio d'infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati statistici a disposizione e dalle analisi di rischio,
b.
dal numero delle persone occupate e
c.
dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda.

3 L'appello a specialisti della sicurezza sul lavoro non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 11b29 Direttive sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro

1 La commissione di coordinamento prevista nell'articolo 85 capoverso 2 della legge (commissione di coordinamento) emana direttive riguardo all'articolo 11a capoversi 1 e 2.30

2 Se il datore di lavoro agisce in base alle direttive menzionate al capoverso 1, si presume che ha soddisfatto il suo obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro.

3 Il datore di lavoro può soddisfare l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro in un modo diverso da quello previsto dalle direttive, se prova che la protezione della salute del lavoratore e della sua sicurezza sono garantite.

29 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 1° giu. 1993 alla fine del presente testo.

30 Nuovo testo giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3121).

Art. 11c Decisione sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro

1 Se un datore di lavoro non soddisfa l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro, il competente organo d'esecuzione, previsto agli articoli 47-51, può, per ciò che concerne quest'obbligo, prendere una decisione conformemente all'articolo 64.

2 Se l'organo d'esecuzione competente in materia di prevenzione degli infortuni professionali non è lo stesso che è competente per la prevenzione delle malattie professionali, i due organi si mettono d'accordo sulla decisione che deve essere presa.

Art. 11d31 Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

1 Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:

a.
i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell'ordinanza del 25 novembre 199632 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
b.
le persone che hanno superato l'esame di professione federale secondo il regolamento d'esame del 7 agosto 201733 concernente l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nella funzione di esperti nell'ambito della sicurezza.

2 Si considera che la prova di una formazione sufficiente sia fornita se:

a.
il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l'acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro;
b.
il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professionale federale come specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS).

3 Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a o b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all'estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

3bis Le persone di cui al capoverso 1 lettera b devono seguire una formazione permanente appropriata. Le esigenze della formazione permanente sono rette dall'articolo 7 dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

4 Gli organi esecutivi esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1579).

32 RS 822.116

33 Il regolamento può essere scaricato dal seguente indirizzo Internet: www.sefri.admin.ch > Elenco delle professioni SEFRI > Professioni A-Z > 62140.

Art. 11dbis 34 Decisione concernente la qualifica o la non qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

1 Prima di emanare una decisione concernente la qualifica o la non qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, gli organi di esecuzione sentono l'UFSP e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

2 Le decisioni di cui al capoverso 1 sono notificate al datore di lavoro e alla persona interessata e sono comunicate all'UFSP. La persona interessata dispone degli stessi rimedi giuridici del datore di lavoro.

34 Introdotto dall'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro (RU 1996 3121). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1579).

Art. 11e Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro

1 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno, in particolare, le seguenti funzioni:

a.35
procedono, in collaborazione con il datore di lavoro e dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda nonché i superiori competenti, alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b.
consigliano il datore di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e lo informano in particolare su:
1.
i provvedimenti riguardanti l'eliminazione dei difetti e la diminuzione dei rischi,
2.36
l'acquisto di nuove installazioni e nuove attrezzature di lavoro nonché l'introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuovi mezzi d'esercizio, materiali e sostanze chimiche,
3.37
la scelta di installazioni di protezione e di DPI,
4.38
l'istruzione del lavoratore riguardo ai pericoli professionali ai quali è esposto e all'utilizzazione delle installazioni di protezione e dei DPI nonché ad altri provvedimenti da prendere,
5.
l'organizzazione in materia di primo soccorso, dell'assistenza medica in caso d'emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi;
c.39
sono a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda per le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro e li consigliano.

2 I medici del lavoro procedono agli esami medici necessari per adempiere ai loro compiti. Possono inoltre, su incarico dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), effettuare le visite profilattiche nell'ambito della medicina del lavoro, conformemente agli articoli 71-77.

3 Il datore di lavoro delimita le competenze dei diversi specialisti della sicurezza sul lavoro nella sua azienda e fissa per scritto i compiti e le competenze dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in virtù dell'articolo 6a.40

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

Art. 11f Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell'azienda

1 Il datore di lavoro deve assicurare agli specialisti della sicurezza sul lavoro le condizioni necessarie per adempiere ai loro compiti. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono informare il datore di lavoro sulle loro attività e tenerlo al corrente dei loro contatti con gli organi d'esecuzione.

2 Si deve accordare agli specialisti della sicurezza sul lavoro l'autonomia necessaria per adempiere ai loro compiti. L'adempimento dei loro compiti non deve comportare loro alcun pregiudizio.

3 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono poter entrare direttamente in contatto con i lavoratori e avere libero accesso ai posti di lavoro; devono inoltre poter consultare i documenti del datore di lavoro che possono essere utili per esercitare la loro attività. Il datore di lavoro deve chiamare a consulto gli specialisti prima di prendere qualsiasi decisione concernente la sicurezza sul lavoro, in particolare prima di prendere decisioni riguardanti la pianificazione.

Art. 11g Statuto degli specialisti della sicurezza sul lavoro nei confronti degli organi d'esecuzione

1 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono, su richiesta, informare gli organi d'esecuzione competenti della loro attività e tenere a disposizione i loro documenti. Il datore di lavoro deve esserne informato.

2 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro possono chiedere consiglio e sostegno agli organi d'esecuzione competenti.

3 Se esiste un pericolo grave e immediato per la vita e la salute dei lavoratori e se il datore di lavoro rifiuta di prendere i provvedimenti necessari, gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono informare senza indugio l'organo d'esecuzione competente.

Capitolo 3: Esigenze di sicurezza

Sezione 1: Edifici ed altre opere

Art. 12 Portata

Gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono esposti nell'uso conforme alla loro destinazione. Il carico ammissibile dev'essere, se necessario, indicato in modo ben visibile.

Art. 13 Costruzione e pulizia

1 Gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo che su di essi non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.

2 Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, gli edifici e le altre opere devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti. La pulizia dev'essere eseguita ad intervalli regolari.

Art. 14 Pavimenti

1 Per quanto possibile, i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli e privi di ostacoli che potrebbero causare incespicamenti.

2 Gli ostacoli che non possono essere evitati devono essere marcati in modo ben visibile.41

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 15 Pareti e porte vetrate

Le pareti, le porte e i parapetti in vetro o in materiali analoghi devono essere concepiti in modo che i lavoratori non possano ferirsi o cadere in caso di rottura del materiale. I pannelli trasparenti di grandi dimensioni devono essere concepiti o marcati in modo che siano ben riconoscibili in ogni momento.

Art. 16 Scale

1 La larghezza utile delle scale, come anche l'alzata e la pedata degli scalini devono essere calcolati in modo da consentire un'andatura sicura. Le scale circondate da pareti devono almeno essere munite di un corrimano.

2 Le scale esterne degli edifici a diversi piani devono essere praticabili in tutta sicurezza.

Art. 17 Tetti

1 I tetti sui quali i lavoratori devono salire frequentemente per esigenze di servizio devono essere concepiti in modo che siano praticabili in tutta sicurezza.

2 Prima di accedere ad altri tetti, devono essere presi provvedimenti che impediscano la caduta di lavoratori.

Art. 1842 Scale a pioli fisse

Le scale a pioli fisse devono essere concepite e disposte in modo che possano essere praticabili con sicurezza. Se l'altezza di caduta è elevata, devono essere munite di una protezione dorsale e, se necessario, di pianerottoli di sosta o di una guida di sicurezza.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 19 Passaggi

1 I passaggi come strade, rampe, binari, corridoi, entrate, uscite e scale, sia all'interno degli edifici, sia nel recinto aziendale, devono essere concepiti e, se necessario, marcati, per quanto concerne il numero, la situazione, le dimensioni e la configurazione, in modo che siano percorribili con sicurezza.43

2 Le parti di edifici o di impianti non situate a livello del suolo devono essere accessibili attraverso scale o rampe. Le scale fisse sono autorizzate se trattasi di parti di edifici o d'impianti poco frequentate oppure se le differenze di livello sono deboli.

3 Se le prescrizioni sulle vie di passaggio non possono essere integralmente attuate in determinati posti di lavoro, devono essere presi provvedimenti di sicurezza equivalenti.44

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

44 Nuovo testo giusta l'art. 55 dell'O del 29 mar. 2000 sui lavori di costruzione, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1403).

Art. 2045 Vie d'evacuazione

1 In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell'azienda devono poter essere abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d'emergenza servono da vie d'evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli.

2 La via d'evacuazione è il tragitto piú breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto nell'edificio o nell'impianto per recarsi all'aperto, in un luogo sicuro.

3 Le porte sulle vie d'evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d'uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.46

4 Numero, larghezza, forma e disposizione di uscite, rampe di scale e corridoi devono essere adeguati all'estensione e all'uso previsto dell'edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l'azienda e al numero delle persone.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 4185).

46 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183).

Art. 21 Parapetti e ringhiere

1 Per prevenire la caduta di persone, d'oggetti, di veicoli e di materiale, le finestre con davanzale basso, le aperture nelle pareti o nei pavimenti, le scale ed i pianerottoli non circondati da pareti, le gallerie di servizio, i ponti, le passerelle, le piattaforme, i posti di lavoro sovraelevati, i canali aperti, i serbatoi e gli impianti analoghi devono essere muniti di parapetti o di ringhiere.

2 Ai parapetti e alle ringhiere può essere rinunciato oppure la loro altezza può essere ridotta qualora tale provvedimento si riveli indispensabile per l'esecuzione di trasporti o di provvedimenti di produzione e sia adottata una soluzione equivalente.

Art. 22 Rampe di carico e rampe d'accesso

1 Le rampe di carico devono disporre di almeno un'uscita sicura.

2 Le rampe di carico e le rampe d'accesso devono essere sistemate in modo che i lavoratori possano evitare i veicoli.

Art. 23 Binari

1 I binari, gli scambi e le piattaforme girevoli devono essere sistemati in modo da garantire un esercizio sicuro.

2 I binari situati all'interno degli edifici o in luoghi in cui abitualmente è svolto traffico, salvo i binari di cantieri, vanno infossati. Devono essere sistemati in modo che i lavoratori possano evitare i veicoli.

Sezione 2: Attrezzature di lavoro47

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 2448 Principio

1 Nelle aziende ai sensi nella presente ordinanza è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori.

2 Per soddisfare l'esigenza di cui al capoverso 1 occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione.

3 Le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in circolazione devono per lo meno soddisfare le esigenze degli articoli 25-32 e 34 capoverso 2. Lo stesso vale per le attrezzature di lavoro che sono state impiegate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996.49

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

49 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

Art. 2550 Portata

Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono sottoposte impiegandole secondo il loro scopo. Se necessario, la portata deve essere indicata in modo ben visibile.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 26 Costruzione e pulizia

1 Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che su di esse non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.51

2 Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, le attrezzature e gli strumenti tecnici devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti. La pulizia dev'essere eseguita ad intervalli regolari.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 2752 Accessibilità

Le attrezzature di lavoro devono essere accessibili senza pericolo per l'esercizio normale, l'esercizio particolare (art. 43) e la manutenzione; altrimenti, devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all'ordinanza 3 del 18 agosto 199353 concernente la legge sul lavoro (OLL3), e segnatamente per quanto concerne l'ergonomia.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

53 RS 822.113

Art. 2854 Dispositivi e misure di protezione

1 Le attrezzature di lavoro i cui elementi mobili presentano rischi per i lavoratori devono essere munite di dispositivi di protezione che impediscano di accedere o intervenire nelle zone pericolose degli elementi mobili.

2 Se nel tipo di attività lavorativa prevista è necessario entrare con le mani nella zona di utensili mobili, le attrezzature di lavoro devono essere munite di dispositivi di protezione appropriati e devono essere prese le misure di protezione necessarie affinché non si possa penetrare nella zona di pericolo involontariamente.

3 Le attrezzature di lavoro che presentano rischi per i lavoratori in caso di contatto accidentale con loro elementi a temperatura elevata o molto bassa, di proiezione o caduta di oggetti oppure di emissione di sostanze o gas devono essere munite di dispositivi di protezione oppure si devono prendere misure di protezione appropriate.

4 Le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di protezione possono essere utilizzate soltanto se tali dispositivi sono in posizione di sicurezza oppure se nell'esercizio particolare la sicurezza è garantita in altro modo.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 29 Fonti d'accensione

1 Le attrezzature di lavoro situate in zone esposte a pericolo d'incendio o d'esplosione devono essere concepite ed utilizzate in modo che non rappresentino fonti d'accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o decomporsi.55

2 Per prevenire cariche elettrostatiche devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 3056 Dispositivi di comando

1 Le attrezzature di lavoro e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere munite di dispositivi che consentono di isolarle o disinserirle da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. L'eventuale energia residua pericolosa deve poter essere dissipata. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinserimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori.

2 I dispositivi di comando per il funzionamento delle attrezzature di lavoro, quando esercitano un influsso sulla sicurezza, devono svolgere la loro funzione con affidabilità, essere chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati da una marcatura adatta.

3 Nelle attrezzature di lavoro le manovre di avviamento devono essere possibili soltanto con un'azione volontaria su un sistema di azionamento previsto a tal fine.

4 Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita dei dispositivi richiesti per avviare le necessarie manovre di arresto.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 31 Serbatoi e condotte

1 I serbatoi, i recipienti, i sili e le tubature devono essere muniti dei dispositivi di blocco e di protezione necessari. Tali dispositivi devono essere collocati in modo ben visibile. Durante i lavori di riempimento, vuotatura, manutenzione o pulizia devono essere prese le necessarie misure di protezione.57

2 I serbatoi, i recipienti e le tubature devono essere marcati in modo intelligibile e indelebile se il contenuto, la temperatura, la pressione o rischi di confusione costituiscono un pericolo per i lavoratori. La direzione del flusso, se non è chiaramente riconoscibile, dev'essere indicata sulle condotte.

3 I canali delle condotte devono essere concepiti in modo da garantire una buona disposizione delle medesime. I canali percorribili devono inoltre essere concepiti in modo che possano essere percorsi senza pericolo.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 32 Bruciatori per scopi tecnici

1 I bruciatori per scopi tecnici devono essere sistemati ed esercitati in modo da evitare, segnatamente, qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione. Nel locale in cui sono ubicati dev'essere assicurata una sufficiente immissione d'aria.

2 Ove s'impieghino combustibili che possono cagionare esplosioni, vanno sistemati, fuori delle zone di lavoro o di passaggio, dispositivi di compensazione della pressione, in particolare valvole apposite. La loro funzionalità non deve venir compromessa. Se tali dispositivi non possono essere collocati per motivi tecnici, devono essere adottati altri provvedimenti di sicurezza.

Art. 32a58 Utilizzazione delle attrezzature di lavoro

1 Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.

2 Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell'ambiente di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all'OLL 359, segnatamente per quanto concerne l'ergonomia.

3 Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzate nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve essere documentato.

4 Se le attrezzature di lavoro subiscono modifiche essenziali o vengono usate in condizioni non previste dal fabbricante o in modo non conforme alla loro destinazione, i possibili rischi che ne derivano devono essere ridotti in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

58 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

59 RS 822.113

Art. 32b60 Manutenzione delle attrezzature di lavoro

1 Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante. La manutenzione va eseguita tenendo conto dello scopo d'uso e del luogo d'utilizzazione. Essa deve essere documentata.

2 Le attrezzature di lavoro, quando sono esposte a influssi dannosi quali il caldo e il freddo, i gas e le sostanze corrosive, devono essere controllate periodicamente secondo un piano prestabilito. Vanno controllate anche a seguito di eventi straordinari che potrebbero pregiudicarne la sicurezza. Il controllo deve essere documentato.

60 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 32c61 Impianti per gas liquefatto

1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l'utilizzazione di gas liquefatto (impianti per gas liquefatto) devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto.

2 Gli impianti per gas liquefatto devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi.

3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquefatto devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell'aria deve avvenire senza pericolo.

4 Gli impianti per gas liquefatto devono essere controllati prima della messa in servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta.

5 Gli impianti per gas liquefatto possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia.

6 La commissione di coordinamento emana direttive a protezione dei lavoratori per quanto concerne la costruzione, la manipolazione e il controllo di impianti per gas liquefatto e la qualifica professionale necessaria. Inoltre, tiene conto dell'articolo 49a dell'ordinanza del 19 giugno 199562 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'articolo 129 dell'ordinanza dell'8 novembre 197863 sulla navigazione interna. Affida l'elaborazione di queste direttive a una commissione specializzata, in cui sono rappresentati gli Uffici federali interessati e l'associazione «Circolo di lavoro GPL64».

61 Introdotto dal n. I dell'O del 22 feb. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 1657). Correzione del 4 apr. 2017 (RU 2017 2291).

62 RS 741.41

63 RS 747.201.1

64 Gas di petrolio liquefatto

Sezione 3: Ambiente di lavoro

Art. 3365 Aerazione

La composizione dell'aria nei posti di lavoro non deve pregiudicare la salute dei lavoratori. Se tale pericolo non può essere evitato, dev'essere assicurata nei posti di lavoro una ventilazione naturale o artificiale sufficiente; se necessario, devono essere adottati altri provvedimenti tecnici.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 3466 Rumore e vibrazioni

1 Gli edifici e le parti di edificio devono essere concepiti in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2 Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3 I procedimenti di lavoro e di produzione devono essere concepiti e svolti in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 35 Illuminazione

1 I locali, i posti di lavoro e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori non siano messe in pericolo.67

2 Se la sicurezza lo esige, dev'essere disponibile un impianto d'illuminazione d'emergenza, indipendente dalla rete.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 36 Pericoli d'esplosione e d'incendio68

1 Nelle aziende o nelle parti di aziende, in cui sussiste un pericolo d'esplosione o di incendio, devono essere adottati i provvedimenti necessari per proteggere i lavoratori.

2 Nelle zone esposte a un pericolo particolare d'incendio o d'esplosione, è vietata la manipolazione di fonti d'accensione. In tutti gli accessi, devono essere apposti cartelli ben visibili segnalanti il pericolo e indicanti il divieto di fumare. Se la manipolazione di fonti d'accensione non può essere momentaneamente evitata, dev'essere preso ogni provvedimento per prevenire le esplosioni o gli incendi.

3 Devono essere adottati provvedimenti adeguati per impedire che le fonti d'accensione possano inserirsi in zone esposte a un pericolo particolare d'esplosione o d'incendio e produrvi i loro effetti.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 37 Pulizia ed eliminazione dei rifiuti

1 I posti di lavoro, i passaggi e i locali accessori devono essere mantenuti puliti e in perfetto stato di funzionamento in modo che la vita e la salute dei lavoratori non siano messe in pericolo.69

2 Durante i lavori di manutenzione e di pulizia devono essere prese le misure di protezione necessarie. Le attrezzature, gli apparecchi, gli strumenti e gli altri mezzi necessari per la manutenzione e la pulizia devono essere tenuti a disposizione.70

3 I rifiuti devono essere evacuati adeguatamente e depositati o eliminati in modo da non costituire alcun pericolo per i lavoratori.

4 I lavoratori possono circolare nelle canalizzazioni e in impianti analoghi soltanto se sono stati presi i necessari provvedimenti di protezione.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Sezione 4: Organizzazione del lavoro

Art. 3871 Abiti di lavoro e dispositivi di protezione individuale

1 I lavoratori devono indossare abiti di lavoro adeguati all'attività esercitata. Gli abiti di lavoro sudici o danneggiati devono essere puliti o raccomodati se costituiscono un pericolo per chi li indossa o per altri lavoratori.

2 Gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a cui aderiscono sostanze nocive non devono essere riposti insieme ad altri capi di vestiario o dispositivi di protezione individuale.

3 Gli abiti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a cui aderiscono sostanze particolarmente nocive come l'amianto non devono causare una contaminazione al di fuori dell'area di lavoro. Devono essere puliti o direttamente eliminati nel modo appropriato.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 39 Divieto d'accesso

L'accesso ai posti di lavoro dev'essere vietato alle persone non autorizzate oppure sottoposto a condizioni speciali se costituisce un pericolo per i lavoratori ivi occupati o che vi accedono. Se il pericolo è permanente, il divieto o le condizioni d'accesso devono essere affissi presso le entrate.

Art. 40 Lotta contro l'incendio

1 I dispositivi d'allarme e le attrezzature d'estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all'uso.

2 I lavoratori devono essere istruiti ad intervalli adeguati, di regola durante il tempo di lavoro, sul comportamento in caso d'incendio.

Art. 41 Trasporto e deposito

1 Gli oggetti e i materiali devono essere trasportati e depositati in modo che non possano rovesciarsi, cadere o scivolare e costituire pertanto un pericolo.

2 Per sollevare, portare e spostare carichi pesanti o poco maneggevoli, devono essere messe a disposizione e utilizzate attrezzature di lavoro adeguate, che consentano una manipolazione sicura e non pericolosa per la salute.72

2bis Il datore di lavoro deve informare i lavoratori riguardo ai pericoli connessi alla manipolazione di carichi pesanti e poco maneggevoli, e istruirli sul modo corretto di sollevare, portare e spostare tali carichi.73

3 Per accatastare colli o per depositare merci alla rinfusa devono essere presi i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza dei lavoratori.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 4274 Trasporto di persone

Le attrezzature di lavoro destinate esclusivamente al trasporto di merci non possono essere utilizzate per il trasporto di persone. Se necessario, devono essere contrassegnate in modo corrispondente.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 4375 Lavori su attrezzature di lavoro

I lavori da eseguire in esercizio particolare, quali le operazioni di configurazione/riconfigurazione, messa a punto/regolazione, apprendimento, ricerca ed eliminazione dei guasti e pulizia, nonché i lavori di manutenzione possono essere effettuati soltanto su attrezzature precedentemente poste in stato tale da non creare situazioni pericolose.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 44 Sostanze nocive76

1 Se le sostanze nocive sono prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate oppure se i lavoratori possono essere altrimenti esposti a sostanze in concentrazioni pericolose per la salute, devono essere adottate le misure di protezione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze.77

2 Se la sicurezza lo esige, i lavoratori sono tenuti a lavarsi o a pulirsi in altro modo, in particolare prima delle pause e dopo la fine del lavoro. In questi casi, il tempo utilizzato al riguardo è considerato tempo di lavoro.

3 I beni di consumo, come gli alimenti, le bevande e il tabacco, non devono entrare in contatto con sostanze nocive.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3683).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3683).

Art. 4578 Protezione dalle radiazioni nocive

Nella manipolazione di sostanze radioattive o di attrezzature di lavoro che emettono radiazioni ionizzanti, come anche in caso d'emissione di radiazioni non ionizzanti che presentano un pericolo per la salute, devono essere prese le necessarie misure di protezione.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 46 Liquidi infiammabili

Durante la produzione, la lavorazione, la manipolazione o il deposito di liquidi costituenti un pericolo di incendio dev'essere provvisto affinché tali liquidi o loro vapori non si accumulino o non si diffondano in modo da costituire un pericolo.

Titolo secondo: Organizzazione

Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro

Sezione 1: Organi esecutivi

Art. 47 Organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro

Gli organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende e per le attrezzature di lavoro, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia competente al riguardo.79 La loro competenza in materia d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio risulta dagli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 48 Organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro

1 Nelle aziende che ispezionano in applicazione della legge sul lavoro, gli organi federali d'esecuzione di quest'ultima collaborano alla sorveglianza sull'esecuzione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni nei settori di competenza affidati all'INSAI80 secondo l'articolo 49. La commissione di coordinamento stabilisce, su proposta comune dell'INSAI e della SECO, le modalità della collaborazione, in particolare per quanto concerne la competenza decisionale81.

2 Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e coordinino la loro attività con l'esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti la tutela della salute e l'approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, la SECO lo rende attento della situazione giuridica e lo invita all'osservanza. La SECO può, se necessario, dare istruzioni all'organo cantonale. In caso d'inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev'esserne informata.82

3 Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle amministrazioni, nelle aziende e negli stabilimenti della Confederazione, nella misura in cui l'INSAI non sia competente.

80 Termini sostituiti dal n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1895).

81 Nuovo testo del per. giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3121).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

Art. 49 Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni. a. Prevenzione degli infortuni professionali

1 L'INSAI sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende seguenti:

1.83
aziende che fabbricano o lavorano sostanze esplosive;
2.
aziende che utilizzano solventi in grandi quantità;
3.
aziende di revisione di cisterne;
4.
aziende dell'industria chimica;
5.
aziende che fabbricano prodotti in materie sintetiche;
6.84
aziende dell'industria delle macchine, della metallurgia e dell'orologeria, eccettuate le autorimesse, le officine di carrozzeria e lattoneria di autoveicoli, nonché le officine meccaniche e le aziende di meccanica fine e di precisione;
7.
cartiere;
8.
concerie, pelletterie e calzaturifici;
9.
tipografie;
10.85
aziende forestali e di cura degli alberi;
11.86
aziende dell'edilizia e del genio civile in generale, aziende specializzate in opere di finitura e involucri edilizi, nonché altre aziende che eseguono lavori sui cantieri delle prime;
12.
aziende che, a cielo aperto o sotto terra, sfruttano, trattano o lavorano la pietra o altri materiali;
13.
aziende laterizie e aziende dell'industria della ceramica;
14.
vetrerie;
15.
aziende che fabbricano la pietra artificiale, la calce, il gesso e il cemento;
16.87
aziende che recuperano, neutralizzano o eliminano rifiuti, rifiuti speciali e industriali;
17.
aziende militari in regìa;
18.88
imprese di trasporto;
19.
aziende ausiliarie accessorie delle imprese di navigazione aerea (art. 2 cpv. 3 lett. c);
20.
aziende che fabbricano prodotti contenenti l'amianto;
21.
impianti nucleari e altre aziende nelle quali sono manipolate materie radioattive o sono emesse radiazioni ionizzanti; è riservato l'articolo 2 capoverso 2 lettera c;
22.
aziende dell'industria tessile;
23.
aziende che producono o distribuiscono gas o elettricità;
24.
aziende che trattano o distribuiscono l'acqua;
25.89
aziende dell'industria del legno e aziende di lavorazione del legno;
26.90
aziende che forniscono personale a prestito secondo la legge del 6 ottobre 198991 sul collocamento e soggette al relativo obbligo d'autorizzazione.

2 L'INSAI sorveglia inoltre l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature di lavoro seguenti:92

1.
impianti di produzione automatici o a comando centrale, come gruppi di fabbricazione e catene d'imballaggio o di riempimento;
2.93
i sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici;
3.
gru a ponte, gru a portico, gru girevoli e autogru;
4.94
installazioni interne od esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente, per lavori di pulizia, intonacatura o altre operazioni;
5.
ponti mobili con piattaforme o sedili di lavoro innalzabili o orientabili per determinati lavori;
6.
magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito di beni uniformati (fusti, merci su palette) nelle scansie;
7.
impianti meccanici per il posteggio di autoveicoli;
8.
teleferiche da cantiere;
9.
impianti tecnici dell'esercito che, in tempo di pace, sono revisionati od esercitati da lavoratori delle aziende in regìa;
10.
impianti della sicurezza aerea (art. 2 cpv. 3 lett. d);
11.95
attrezzature a pressione.

3 L'INSAI sorveglia in tutte le aziende l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari d'infortunio insiti nella persona del lavoratore.96

4 L'INSAI informa l'organo cantonale d'esecuzione della legge sul lavoro competente circa gli interventi eseguiti in virtù del capoverso 2.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

90 Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

91 RS 823.11

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

95 Introdotto dall'art. 17 cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2007 sull'utilizzo di attrezzature a pressione, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2943).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 50 b. Prevenzione delle malattie professionali

1 L'INSAI sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende.

2 Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) può, previa consultazione dell'INSAI e delle organizzazioni interessate, istituire l'obbligo d'annunciare i lavori particolarmente pericolosi per la salute.

3 LʼINSAI può, dopo aver sentito le cerchie interessate, emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili e sui valori limite degli agenti fisici nei posti di lavoro.97

97 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 5198 Organizzazioni specializzate

Il settore di competenza di un'organizzazione qualificata giusta l'articolo 85 capoverso 3 secondo periodo della legge (organizzazioni specializzate) e la sua facoltà decisionale sono determinati nel contratto concluso con l'INSAI.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Sezione 2: Commissione di coordinamento

Art. 52 Coordinamento dei settori di competenza

Per coordinare i settori di competenza degli organi d'esecuzione, la commissione di coordinamento può in particolare:

a.
delimitare più minutamente i compiti degli organi esecutivi;
b.
organizzare, d'intesa con l'INSAI, la collaborazione degli organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro nel settore di competenza dell'INSAI;
c.
affidare agli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro o all'INSAI compiti che un organo cantonale non è in grado di svolgere per mancanza di personale o di mezzi materiali o tecnici, fino al momento in cui quest'ultimo può provvedervi.
Art. 52a99 Direttive della commissione di coordinamento

1 Per assicurare un'applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive. Essa tiene conto del diritto internazionale in materia.

2 Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime.

3 Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori è parimenti garantita.

99 Introdotto dal n. I dell'O del 5 mag. 1999, in vigore dal 1° giu. 1999 (RU 1999 1752).

Art. 53100 Competenze della commissione di coordinamento

La commissione di coordinamento può in particolare:

a.
determinare la procedura che devono seguire gli organi esecutivi qualora svolgano controlli, diano istruzioni o adottino provvedimenti esecutivi;
b.
elaborare, per prevenire determinati infortuni e malattie professionali, programmi nazionali o regionali di promozione della sicurezza sul lavoro in determinate categorie di aziende o di professioni (programmi di sicurezza);
c.
promuovere l'informazione e l'istruzione dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'azienda, l'informazione degli organi esecutivi e la formazione e il perfezionamento dei loro collaboratori;
d.101
incaricare gli organi esecutivi della legge sul lavoro di annunciare determinate imprese, installazioni, attrezzature di lavoro e lavori edili rientranti nel settore di competenza dell'INSAI, come anche taluni lavori pericolosi per la salute;
e.
promuovere il coordinamento tra l'esecuzione della presente ordinanza e quella di altre legislazioni;
f.
organizzare e coordinare con altre istituzioni l'aggiornamento e il perfezionamento degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle prescrizioni del Consiglio federale.

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mag. 1999, in vigore dal 1° giu. 1999 (RU 1999 1752).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 54 Ordinamento delle indennità

La commissione di coordinamento istituisce un ordinamento delle indennità degli organi esecutivi e lo sottopone, per approvazione, al Dipartimento.

Art. 55 Organizzazione

1 La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all'approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare commissioni specializzate dell'esame di questioni particolari e far capo a periti e rappresentanti delle organizzazioni interessate.102

2 L'INSAI dirige la segreteria della commissione di coordinamento.

102 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 56 Fornitura di dati

Gli organi esecutivi e gli assicuratori devono fornire alla commissione di coordinamento tutti i dati di cui essa ha bisogno per procurarsi le basi necessarie all'adempimento dei suoi compiti, in particolare per l'allestimento di statistiche e il calcolo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (art. 87 LAINF). Gli assicuratori devono mettere gratuitamente a disposizione della commissione di coordinamento i dati statistici raccolti per le esigenze dell'assicurazione.

Art. 57 Consultazione delle organizzazioni interessate

La commissione di coordinamento deve sentire le organizzazioni interessate prima di prendere qualsiasi decisione importante. Sono considerate decisioni importanti segnatamente:103

a.104
l'emanazione di direttive;
b.
l'elaborazione di programmi di sicurezza;
c.
la proposta al Consiglio federale di emanare prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro;
d.
le proposte inerenti alla determinazione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
e.105
il mandato all'INSAI di concludere un contratto con un'organizzazione specializzata (art. 85 cpv. 3 per. 2 LAINF).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mag. 1999, in vigore dal 1° giu. 1999 (RU 1999 1752).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 58 Rapporti d'attività

1 Gli organi d'esecuzione presentano annualmente alla commissione di coordinamento un rapporto sulla loro attività in materia di sicurezza sul lavoro.

2 La commissione di coordinamento sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio federale, entro la fine di giugno, un rapporto sulla sua attività dell'anno precedente. Il rapporto, appena approvato, è reso accessibile al pubblico.106

106 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). La correzione del 21 feb. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 651).

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 59

1 L'INSAI e gli altri assicuratori gestiscono un'istituzione di diritto privato chiamata «Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni» (upi) il cui campo d'attività si estende a tutto il territorio nazionale.107

2 L'upi promuove la prevenzione degli infortuni non professionali, in particolare degli infortuni nella circolazione stradale, nello sport e nell'economia domestica:108

a.
informando il pubblico dei pericoli d'infortunio;
b.
consigliando altre organizzazioni che s'occupano della prevenzione degli infortuni non professionali.

3 Collabora con gli enti pubblici e le organizzazioni con scopi analoghi e coordina gli sforzi compiuti in questo settore.

4 L'upi presenta annualmente al Consiglio federale, entro la fine di luglio, un rapporto sull'attività svolta durante l'anno precedente a carico del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 88 cpv. 2 LAINF). Il rapporto è reso accessibile al pubblico.109

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Titolo terzo:
Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro

Capitolo 1: Controlli, provvedimenti ed esecuzione

Sezione 1: Controlli

Art. 60 Consulenza

1 Gli organi d'esecuzione informano adeguatamente i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda sui loro obblighi e sulle loro possibilità in materia di sicurezza sul lavoro.110

2 Il datore di lavoro ha il diritto di chiedere consigli all'organo d'esecuzione competente riguardo ai provvedimenti di sicurezza che deve adottare.

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

Art. 61 Ispezione d'aziende e informazioni

1 Le ispezioni di aziende possono aver luogo con o senza preavviso. Il datore di lavoro deve consentire agli organi esecutivi competenti, durante le ore di lavoro e, in caso d'urgenza, anche fuori di queste, di accedere a tutti i locali e posti di lavoro, di procedere ad accertamenti e di prelevare campioni.

1bis111

3 I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire agli organi esecutivi ogni informazione di cui essi abbisognano per sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Se sono necessarie indagini particolari, l'organo d'esecuzione può esigere dal datore di lavoro una perizia tecnica.

4 L'organo d'esecuzione competente deve annotare gli accertamenti fatti durante l'ispezione e il risultato dell'indagine.

111 Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1997 (RU 1997 2374). Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 62 Avvertimento al datore di lavoro

1 L'organo d'esecuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di lavoro.

2 In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'articolo 64. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'esserne informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (art. 86 cpv. 2 LAINF).

Art. 63 Denunce

L'organo d'esecuzione competente deve esaminare le denunce per inosservanza di prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e, qualora siano fondate, procedere secondo gli articoli 62, 64 a 69.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 64112 Decisione

1 Se non è dato seguito a un avvertimento, l'organo d'esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli.

2113

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

113 Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 65 Conferma d'esecuzione da parte del datore di lavoro114

1 Il datore di lavoro deve annunciare all'organo d'esecuzione che ha preso la decisione, il più tardi alla scadenza del termine impartitogli, l'attuazione dei provvedimenti ordinati.

2 Se non può osservare il termine impartitogli deve, prima della scadenza, presentare una domanda motivata di proroga e informarne i lavoratori interessati.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Sezione 3: Esecuzione

Art. 66 Aumenti di premio

1 Se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir attribuita a un grado superiore della tariffa dei premi (aumento di premio). In caso d'urgenza, verranno adottati i necessari provvedimenti coattivi (art. 67).115

2 L'aumento di premio è stabilito giusta l'articolo 113 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982116 sull'assicurazione contro gli infortuni e ordinato dall'organo d'esecuzione competente, che indicherà la data d'inizio e la durata della validità dell'aumento. L'assicuratore deve prendere immediatamente la decisione d'aumento. Ne trasmette un esemplare all'organo d'esecuzione.

3 Se ha luogo un cambiamento di assicuratore durante il periodo di validità dell'aumento di premio, il nuovo assicuratore deve riscuotere il sovrappremio. Prima di stabilire il premio, deve accertarsi dell'esistenza di un eventuale aumento.117

115 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

116 RS 832.202

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 67 Provvedimenti coattivi

1 Se un datore di lavoro non dà seguito ad una decisione esecutiva, l'organo d'esecuzione competente può, se necessario con l'aiuto dell'autorità cantonale (art. 68), prendere i provvedimenti necessari per il ripristino della consonanza con la legge (art. 41 della LF del 20 dic. 1968118 sulla procedura amministrativa; questi provvedimenti possono essere cumulati con un aumento di premio.

2 Se la vita o la salute dei lavoratori è direttamente e seriamente minacciata, l'organo d'esecuzione competente chiede all'autorità cantonale (art. 68) di adottare le misure provvisionali previste nell'articolo 86 capoverso 2 della legge. L'autorità cantonale informa l'organo d'esecuzione competente sulle misure adottate.

Art. 68 Autorità cantonale

I Cantoni designano l'autorità competente per la coazione amministrativa di cui all'articolo 86 della legge ed avvertono la commissione di coordinamento.

Capitolo 2: Autorizzazione di deroga

Art. 69

1 Gli organi d'esecuzione possono, su domanda scritta del datore di lavoro, autorizzare eccezionalmente e nel singolo caso eccezioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro qualora:

a.
il datore di lavoro prenda un altro provvedimento di pari efficacia; oppure
b.
l'applicazione della prescrizione cagioni un rigore eccessivo e l'eccezione sia compatibile con la protezione dei lavoratori.119

2 Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o i loro rappresentanti conformemente all'articolo 6a. Nella domanda deve menzionare il risultato di tale consultazione.120

3 La pronuncia sulla domanda è notificata al datore di lavoro mediante decisione formale. Il datore di lavoro deve debitamente comunicare ai lavoratori interessati l'autorizzazione accordatagli.

4 Un organo cantonale d'esecuzione della legge sul lavoro, se è competente per accordare un'autorizzazione, chiede dapprima il rapporto dell'organo d'esecuzione federale e, per il tramite di quest'ultimo, il rapporto dell'INSAI.121

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Capitolo 3:122 Banca dati della Commissione di coordinamento

122 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2917). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2012, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2405).

Art. 69a Banca dati inerente all'esecuzione

1 La commissione di coordinamento provvede all'allestimento di un sistema automatizzato per la gestione dei dati nel quadro dell'esecuzione delle prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro (banca dati inerente all'esecuzione).

2 L'INSAI gestisce la parte della banca dati inerente all'esecuzione che corrisponde alla sua competenza relativa alla sicurezza sul lavoro.

3 La SECO gestisce la parte della banca dati inerente all'esecuzione che amministra in virtù dell'articolo 85 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000123 concernente la legge sul lavoro.

Art. 69b Scopo

La banca dati inerente all'esecuzione serve:

a.
agli organi di esecuzione per rilevare, pianificare, applicare, coordinare e valutare le loro misure di sorveglianza ed esecuzione;
b.
alla commissione di coordinamento per adempire i suoi compiti, in particolare quelli di cui agli articoli 52-58;
c.
all'allestimento di valutazioni nel quadro della sicurezza sul lavoro.
Art. 69c Contenuto della banca dati inerente all'esecuzione

La banca dati inerente all'esecuzione contiene:

a.
dati sulle competenze e le attività degli organi di esecuzione;
b.
dati anonimizzati relativi ai danni rilevati secondo l'articolo 79 capoverso 1 della legge;
c.
i seguenti dati aziendali:
1.
numero d'identificazione dell'azienda secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993124 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS) o secondo la legge federale del 18 giugno 2010125 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI),
2.
assicuratori,
3.
numero di assicurazione o di polizza.
Art. 69d Introduzione dei dati

1 Gli organi di esecuzione secondo gli articoli 47-49 introducono i dati di cui all'articolo 69c lettera a nella banca dati inerente all'esecuzione.

2 Gli assicuratori forniscono i dati di cui all'articolo 69c lettere b e c direttamente ai gestori delle banche dati inerenti all'esecuzione di cui all'articolo 69a capoversi 2 o 3 rispettivamente tramite l'organo che gestisce i dati secondo l'articolo 79 capoverso 1 della legge.

Art. 69e Autorizzazione di accesso

1 Gli organi di esecuzione e la segreteria della commissione di coordinamento hanno l'autorizzazione di accesso.

2 Ai dati aziendali di cui all'articolo 69c lettera c possono accedere, oltre alla segreteria della commissione di coordinamento, unicamente gli organi di esecuzione della LL.

3 La commissione di coordinamento disciplina i dettagli concernenti le autorizzazioni di accesso. Queste ultime devono essere limitate nella misura necessaria, in particolare a protezione dei dati personali o specifici all'azienda, nonché in considerazione di possibili conflitti d'interesse.

Art. 69f Comunicazione di dati a terzi

1 La commissione di coordinamento può mettere dati anonimizzati a disposizione di autorità, organizzazioni e privati, per le loro valutazioni. A tal fine può consegnare agli interessati estratti della banca dati inerente all'esecuzione o rilasciare autorizzazioni di accesso limitate.

2 La commissione di coordinamento garantisce che la comunicazione di dati a terzi non permetta di risalire in particolare all'identità delle aziende registrate nella banca dati inerente all'esecuzione, delle autorità coinvolte, degli assicurati o degli assicuratori.

Art. 69g Protezione dalla perdita di dati, protocollo e sicurezza dei dati

1 Gli organi autorizzati all'introduzione e all'elaborazione dei dati nonché al loro accesso adottano i provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i loro dati siano protetti dalla perdita, da qualsiasi trattamento e consultazione illeciti, come pure dalla sottrazione.

2 I gestori delle banche dati inerenti all'esecuzione di cui all'articolo 69a capoversi 2 e 3 devono provvedere affinché, in caso di accesso a dati rilevanti relativi a danni o ad aziende (art. 69c lett. b e c), siano registrati automaticamente nel protocollo i nomi degli utenti e la data di accesso alla banca dati inerente all'esecuzione. Su richiesta, l'INSAI o la SECO forniscono agli assicuratori estratti di questi protocolli.

Art. 69i Diritto all'informazione

1 Le aziende hanno il diritto di chiedere informazioni sui dati che le concernono all'organo preposto alla gestione della banca dei dati inerente all'esecuzione (art. 69a) o agli organi di esecuzione competenti.

2 L'organo preposto alla gestione della banca dati inerente all'esecuzione o l'organo di esecuzione competente rendono noto in modo completo, gratuitamente e di regola per scritto il contenuto dei dati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta d'informazione.

3 Gli aventi diritto all'informazione possono chiedere la rettifica, il completamento o l'eliminazione dalla banca dati inerente all'esecuzione di dati non corretti che li concernono.

Art. 69j Qualità dei dati e rettifica

1 Per l'esattezza, l'aggiornamento e la completezza dei dati è competente l'organo che fornisce i dati o che li introduce nella banca dati inerente all'esecuzione.

2 Se gli aventi diritto all'informazione o all'accesso constatano registrazioni errate o non aggiornate, la segreteria della commissione di coordinamento ordina la rettifica dei dati corrispondenti.

Titolo quarto: Prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 70

1 Per prevenire malattie professionali, proprie di determinate categorie d'aziende o generi di lavoro, come anche per prevenire certi rischi d'infortuni inerenti alla persona del lavoratore, l'INSAI può, mediante decisione, assoggettare un'azienda, una parte di essa o un lavoratore alle prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro.

2 All'atto dell'assoggettamento, l'INSAI deve tener conto della natura dei lavori eseguiti, dell'esperienza acquisita e dei ritrovati scientifici. Se le condizioni d'esercizio non sono state stabilite con sufficiente chiarezza o se l'importanza del rischio non può essere prevista, l'assoggettamento può essere deciso a titolo provvisorio per una durata di quattro anni al massimo.

3 Il Dipartimento, udita la commissione di coordinamento e le organizzazioni interessate, può emanare prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in determinate categorie d'aziende o per certi generi di lavoro, come anche sulla prevenzione di rischi particolari d'infortunio inerenti alla persona del lavoratore.

Capitolo 2: Visite profilattiche

Art. 71 In generale

1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro vengano sottoposti a visite mediche profilattiche. La visita profilattica deve inoltre essere proposta all'INSAI nel caso di sospetto di un pericolo accresciuto per il lavoratore.

2 L'INSAI determina il genere delle visite e ne sorveglia lo svolgimento.

3 Il datore di lavoro deve affidare l'esecuzione di tali visite al medico più vicino che possa provvedervi. L'INSAI può anche eseguirle direttamente o farle eseguire.

4 Dopo ogni visita, il medico trasmette all'INSAI il rapporto chiestogli, nel quale comunica il suo parere riguardo all'idoneità del lavoratore (art. 78). Il medico informa senza indugio l'INSAI se sussistono motivi per ritenere che il lavoratore debba cessare immediatamente l'esercizio dell'attività pericolosa.

Art. 72 Visita d'entrata

1 Il datore di lavoro deve annunciare all'INSAI, il più tardi 30 giorni dopo l'entrata in servizio, ogni nuovo lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. L'INSAI riscontra se il lavoratore già stato oggetto di una decisione riguardo alla sua idoneità ad eseguire i lavori pertinenti (art. 78) e comunica al datore di lavoro se occorre procedere a una visita d'entrata. L'INSAI può autorizzare deroghe all'obbligo d'annunciare i nuovi lavoratori.

2 I lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che non sono stati oggetto di una decisione sulla loro idoneità devono essere visitati il più tardi 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell'INSAI.

3 I lavoratori chiamati a svolgere lavori in condizioni di sovrappressione quali lavori di costruzione in aria compressa e lavori in immersione devono immediatamente essere annunciati. La visita d'entrata deve aver luogo prima dell'entrata in servizio. Il lavoratore non deve essere occupato in tali lavori prima che la Suva si sia pronunciata in merito.126

4 L'INSAI può anche fare effettuare visite d'entrata prima dell'inizio dei lavori per altre attività e esposizioni o effettuarle esso stesso, se lavori di corta durata possono già mettere in pericolo il lavoratore o se la decisione sulla sua idoneità è rilevante per continuare la formazione del lavoratore.127

126 Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 15 apr. 2015 sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1187).

127 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1895).

Art. 73 Visita di controllo

1 Secondo il risultato della visita medica e le condizioni di lavoro, l'lNSAI prescrive visite di controllo periodiche.128

2 I lavoratori che, alla data fissata per una visita di controllo, non esercitano un lavoro sottoposto al controllo obbligatorio, devono essere esaminati soltanto qualora vengano riassegnati a tali lavori. In questo caso la visita di controllo deve aver luogo entro 30 giorni dopo la ripresa dell'attività in causa.

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 74 Controlli a esposizione cessata129

Se lo esigono motivi di natura medica, l'INSAI può ordinare che il lavoratore venga sottoposto a controlli medici dopo la cessazione dell'attività nociva alla salute.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 75 Indennità

L'INSAI rimborsa al lavoratore le spese necessarie di viaggio, di vitto e di alloggio cagionate dalle visite profilattiche e compensa la sua perdita di salario nei limiti del guadagno massimo assicurato (art. 15 LAINF).

Art. 76 Libretti di controllo

1 Per i lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che sono esposti a rischi particolari, l'INSAI può introdurre libretti personali di controllo.130

2 Il datore di lavoro deve iscrivere nel libretto la natura del pericolo e il periodo durante il quale il lavoratore vi è stato esposto. L'INSAI vi registra le decisioni riguardanti l'idoneità del lavoratore (art. 78) e la data della prossima visita di controllo o del prossimo controllo a esposizione cessata.131

3 Il datore di lavoro conserva il libretto di controllo. Allo scioglimento dei rapporti di lavoro, lo consegna al lavoratore, per il nuovo datore di lavoro.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

131 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 77 Inosservanza delle norme concernenti le visite mediche

1 Se la visita d'entrata o di controllo non ha luogo entro il termine stabilito il lavoratore non può essere assegnato a un lavoro pericoloso, né continuare ad esserlo, fintanto che non ha subito la visita e che l'INSAI non si sia pronunciato riguardo alla sua idoneità (art. 78).

2 Se il lavoratore si sottrae a una visita profilattica e contrae successivamente una corrispondente malattia professionale oppure se questa si aggrava o se il lavoratore subisce un infortunio professionale a causa di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni pecuniarie gli sono ridotte o rifiutate giusta l'articolo 21 capoverso 1 LPGA.132

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

Capitolo 3: Esclusione di lavoratori in pericolo

Art. 78 Decisione concernente l'idoneità di un lavoratore

1 L'INSAI può decidere di escludere da un lavoro pericoloso un lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro (inidoneità) o autorizzarlo ad eseguire tale lavoro a determinate condizioni (idoneità condizionale). Una copia della decisione è trasmessa al datore di lavoro. Se il lavoratore è in grado d'eseguire senza condizione alcuna il lavoro considerato (idoneità), l'INSAI ne informa il lavoratore e il datore di lavoro.

2 L'inidoneità può essere pronunciata soltanto se la salute del lavoratore è seriamente minacciata dalla prosecuzione dell'attività esercitata fino a quel momento. Essa può essere temporanea o permanente. La decisione deve richiamare l'attenzione del lavoratore sulle possibilità di essere consigliato e indennizzato (art. 82, 83 e 86).133

3134

133 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

134 Abrogato dall'art. 140 cpv. 2 dell'O del 22 giu. 1994 sulla radioprotezione, con effetto dal 1° ott. 1994 (RU 1994 1947).

Art. 79135 Obbligo d'annunciare

Gli altri organi d'esecuzione, gli assicuratori e i datori di lavoro annunciano all'INSAI i lavoratori ai quali sembrano applicabili le prescrizioni concernenti l'esclusione anche se si tratta di lavoratori di un'azienda non assoggettata alle norme sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro.

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 80 Effetti delle decisioni

1 La decisione, se accerta l'idoneità, è valida sino alla data o sino alla scadenza del termine stabiliti per una nuova visita di controllo (art. 73). La validità cessa però in anticipo se nel frattempo l'idoneità è messa in dubbio in seguito a sintomi di malattia o ad infortunio.136 In questo caso, il datore di lavoro deve informare l'INSAI.

2 Se la decisione accerta un'idoneità condizionale, il lavoratore deve rispettare le condizioni impostegli per proteggere la salute.

3 Se la decisione accerta un'inidoneità temporanea o permanente, il lavoratore non deve iniziare il lavoro pericoloso o deve attendere la scadenza del termine stabilito.137 Se è già assegnato a un lavoro di siffatto genere, deve abbandonarlo nel termine stabilito dall'INSAI.

4 Il datore di lavoro è solidalmente responsabile dell'esecuzione della decisione.

136 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 81138 Inosservanza di una decisione

Se il lavoratore disattende una decisione concernente la sua idoneità e contrae o aggrava pertanto la corrispondente malattia professionale oppure se subisce un infortunio professionale a causa di un rischio inerente alla sua persona, le prestazioni pecuniarie gli sono ridotte o rifiutate giusta l'articolo 21 capoverso 1 LPGA.

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

Capitolo 4: Diritti del lavoratore

Sezione 1: Consulenza personale

Art. 82

Il lavoratore, che è durevolmente o temporaneamente escluso da un lavoro, può chiedere consiglio all'INSAI. Quest'ultimo deve informarlo esaustivamente sulla portata pratica dell'esclusione e indicargli gli organismi cui può rivolgersi per cercarsi un impiego adeguato.

Art. 82a139 Emolumenti

La regolamentazione conformemente all'articolo 72a dell'ordinanza del 20 dicembre 1982140 sull'assicurazione contro gli infortuni si applica per analogia.

139 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

140 RS 832.202

Sezione 2: Indennità giornaliera di transizione

Art. 83 Diritto

Il lavoratore, che è escluso durevolmente o temporaneamente da un lavoro, riceve un'indennità giornaliera se l'esclusione gli cagiona, a breve termine, gravi difficoltà economiche, segnatamente dovendo abbandonare l'impiego e non avendo più diritto al salario.

Art. 84 Importo e durata

1 L'indennità giornaliera di transizione corrisponde all'intera indennità giornaliera prevista all'articolo 17 capoverso 1 della legge.

2 Essa è versata durante quattro mesi al massimo.

Art. 85 Pagamento

1 L'indennità giornaliera di transizione è pagata mensilmente e posticipatamente.

2141

141 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

Sezione 3: Indennità per cambiamento d'occupazione142

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 86 Diritto

1 Il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall'assicuratore un'indennità per cambiamento d'occupazione qualora:143

a.
a cagione della decisione, nonostante la consulenza individuale, l'erogazione di una indennità giornaliera di transizione e l'impegno che da lui può essere ragionevolmente preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte;
b.144
abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all'assicurazione, l'attività pericolosa durante almeno 300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti l'emanazione della decisione o il cambiamento d'occupazione effettivamente avvenuto per motivi medici;
c.
presenti all'assicuratore del datore di lavoro che l'occupava al momento in cui è stata presa la decisione una domanda corrispondente entro un periodo di due anni a contare dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato oppure dal momento in cui si è estinto il diritto a un'indennità giornaliera di transizione.

2 Se durante il termine biennale previsto nel capoverso 1 lettera b il lavoratore è stato impedito di esercitare l'attività pericolosa durante più di un mese a cagione di malattia, di maternità, di infortunio, di servizio militare o di disoccupazione, il termine è prolungato di un periodo equivalente a quello dell'impedimento.145

3 Il lavoratore, se non ha esercitato l'attività pericolosa durante il periodo di 300 giorni previsto nel capoverso 1 lettera b unicamente poiché il genere di tale lavoro lo escludeva praticamente, ha nondimeno diritto all'indennità per cambiamento d'occupazione se ha esercitato regolarmente questa attività.146

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 87147 Importo e durata

1 L'indennità per cambiamento d'occupazione ammonta all'80 per cento della perdita di salario subita dal lavoratore sul mercato del lavoro a cagione dell'esclusione temporanea o permanente dal lavoro pericoloso o della decisione di idoneità condizionale. È considerato salario il guadagno assicurato giusta l'articolo 15 della legge.

2 Se il beneficiario di un'indennità per cambiamento d'occupazione riceve successivamente indennità giornaliere oppure una rendita per i postumi di un infortunio o di una malattia professionali connessi con l'attività costituente oggetto della decisione, l'indennità per cambiamento d'occupazione può essere computata, integralmente o parzialmente, in tali prestazioni.

3 L'indennità per cambiamento d'occupazione è pagata durante quattro anni al massimo.

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 88148 Versamento

L'indennità per cambiamento d'occupazione è versata ogni mese in anticipo.

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Sezione 4:
Riduzione dell'indennità giornaliera di transizione o dell'indennità per cambiamento d'occupazione
149

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 89

1 L'indennità giornaliera di transizione o l'indennità per cambiamento d'occupazione, se concorrente con altre prestazioni di assicurazioni sociali, è ridotta giusta l'articolo 69 LPGA.150

2 L'indennità per cambiamento d'occupazione è ridotta o rifiutata giusta l'articolo 21 capoversi 1 e 4 LPGA se l'avente diritto ha aggravato la sua situazione sul mercato del lavoro:151

a.
non osservando le prescrizioni sulle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro;
b.
non abbandonando l'attività vietata, o
c.
disattendendo una decisione d'idoneità condizionale.

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3921).

Titolo quinto: Finanziamento

Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro

Art. 90152 Spese a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro sopporta le spese dei provvedimenti che deve adottare per garantire la sicurezza sul lavoro come anche le spese degli eventuali provvedimenti coattivi.

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 91 Spese coperte dal premio supplementare

Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 87 LAINF) copre le spese seguenti:

a.
le spese degli organi esecutivi della legge sul lavoro, per la sorveglianza esercitata, in virtù della presente ordinanza, sull'applicazione delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro nelle aziende, eccettuate le spese causate dalla procedura d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio (art. 7 e 8 LL);
b.
le spese dell'INSAI per:
1.
l'attività che svolge, in virtù della presente ordinanza e di altre prescrizioni di diritto federale, nel campo della sicurezza sul lavoro;
2.
la segreteria della commissione di coordinamento;
3.
la gestione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
c.153
le spese delle organizzazioni specializzate (art. 51) per l'attività svolta nel campo della sicurezza sul lavoro, in virtù del contratto con l'lNSAI;
d.
le spese della commissione di coordinamento;
e.
le spese degli assicuratori per l'esecuzione di mandati speciali della commissione di coordinamento;
f.154
le spese degli organi d'esecuzione per l'applicazione della legge federale del 12 giugno 2009155 sulla sicurezza dei prodotti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

154 Introdotta dal n. II1 dell'O del 27 mar. 2002 (RU 2002 853). Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

155 RS 930.11

Art. 92156 Destinazione dei premi supplementari

1 La destinazione dei premi supplementari si basa sulle decisioni della commissione di coordinamento.

2 LʼINSAI amministra i premi supplementari su incarico della commissione di coordinamento e tiene una contabilità separata appositamente contrassegnata. Quest'ultima va trasmessa ogni anno, entro la fine di giugno dell'anno successivo, corredata di rapporto, al Consiglio federale per approvazione.

3 I dettagli dell'amministrazione devono essere disciplinati in un contratto stipulato tra la commissione di coordinamento e lʼINSAI.

4 Il rapporto approvato è reso accessibile al pubblico.

156 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 93 Preventivo

1 Gli organi esecutivi presentano ogni anno alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest'ultima, il proprio preventivo per l'anno successivo.

2 Gli assicuratori notificano annualmente alla commissione di coordinamento, entro una data stabilita da quest'ultima, i premi netti probabili per l'anno successivo.

3 Sul fondamento dei dati ottenuti conformemente ai capoversi 1 e 2, la commissione di coordinamento allestisce il proprio preventivo.

4 Il preventivo della commissione di coordinamento serve a determinare la somma e il pagamento delle indennità agli organi esecutivi e a preparare la proposta al Consiglio federale per un'eventuale modificazione del premio supplementare.

Art. 94157 Fissazione del premio supplementare

Il Consiglio federale fissa il premio supplementare in un'ordinanza speciale. In generale, il premio supplementare è adeguato alle circostanze ogni quinquennio.

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 95 Versamento del premio supplementare

1 Gli assicuratori versano all'INSAI i premi supplementari alla fine del trimestre successivo al loro incasso.

2 Gli assicuratori devono fare esaminare annualmente, da un organo di controllo esterno, la riscossione e il versamento del premio supplementare. Il rapporto di quest'organo deve almeno recare informazioni circa l'ammontare del premio supplementare riscosso e dei corrispondenti premi netti. Esso deve essere consegnato alla commissione di coordinamento entro la fine di giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio contabile.158

158 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 96 Indennizzo degli organi esecutivi

1 Gli organi esecutivi presentano trimestralmente alla commissione di coordinamento un conteggio sulle loro spese corredato dei giustificativi.

2 Se i conteggi non sollevano obiezione alcuna, gli organi esecutivi interessati sono indennizzati conformemente all'ordinamento delle indennità (art. 54).

3 La commissione di coordinamento può procedere da sé alla revisione dei conteggi degli organi esecutivi oppure farli esaminare da un organo di revisione.

Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali

Art. 98 Calcolo del premio supplementare

1 Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali (art. 88 cpv. 2 LAINF) deve essere calcolato in modo da consentire agli assicuratori partecipanti alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni il pagamento almeno della loro quota parte annua all'upi (art. 59).159

2 L'INSAI e gli altri assicuratori presentano al Consiglio federale proposte concernenti l'entità del premio supplementare. Il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate.

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 99160 Fissazione del premio supplementare

Il Consiglio federale stabilisce il premio supplementare in un'ordinanza speciale. In generale, il supplemento è adeguato alle circostanze ogni quinquennio.

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Art. 100 Destinazione del premio supplementare

1 Gli assicuratori possono utilizzare il premio supplementare unicamente per:

a.161
pagare la propria aliquota all'upi;
b.
finanziare provvedimenti propri o di terzi per la prevenzione degli infortuni non professionali;
c.162
riunire i dati statistici speciali destinati all'upi alfine di prevenire gli infortuni non professionali.

2 Gli assicuratori tengono un conteggio separato concernente la destinazione del premio supplementare.

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

Titolo sesto: …

Titolo settimo: Disposizioni finali

Art. 104 Riserva di prescrizioni di polizia

Le prescrizioni federali, cantonali e comunali di polizia, segnatamente quelle della polizia edilizia, del fuoco, dell'igiene e delle acque, più esigenti o più particolareggiate di quelle della presente ordinanza, sono fatte salve.

Art. 105 Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogate:

a.
l'ordinanza del 23 dicembre 1960165 concernente la prevenzione delle malattie professionali;
b.
l'ordinanza dell'8 maggio 1968166 sul coordinamento dell'esecuzione della legge sull'assicurazione in caso di malattia e di infortunio e della legge sul lavoro nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
c.
l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 9 febbraio 1970167 concernente l'esecuzione di misure preventive contro gli infortuni nell'agricoltura;
d.
l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 14 gennaio 1965168 concernente composizione e diarie della Commissione tecnica prevista all'articolo 22 dell'O II sull'assicurazione contro gli infortuni e le indennità da versare ai suoi membri.
Art. 108 Disposizioni transitorie

1 Serbano validità le direttive tecniche e amministrative emanate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza come anche le decisioni cresciute in giudicato relative all'assoggettamento di imprese alle prescrizioni su misure d'ordine medico dell'ordinanza del 23 dicembre 1960171 concernente la prevenzione delle malattie professionali. Ciò vale anche per le decisioni d'idoneità.

2 Gli edifici e le altre costruzioni esistenti come anche le istallazioni e gli apparecchi tecnici esistenti non rispondenti alle esigenze della presente ordinanza devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro il 31 dicembre 1987. Essi non possono tuttavia essere utilizzati se costituiscono un pericolo imminente per la sicurezza dei lavoratori.

3 Il termine biennale previsto all'articolo 86 capoverso 1 lettera b (diritto a un assegno di transizione per cambiamento d'occupazione) vale parimente quando il lavoratore ha esercitato l'attività che ha cagionato una decisione di idoneità o di idoneità condizionale prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Disposizione finale della modifica del 1° giugno 1993172

La commissione di coordinamento informa il Dipartimento federale dell'Interno, entro un anno a partire dall'entrata in vigore di questa modificazione, dell'elaborazione delle direttive ai sensi dell'articolo 11b.