12.06.2017 - * / In vigore
11.03.2015 - 11.06.2017
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02.03.2011 - 05.03.2012
08.12.2010 - 01.03.2011
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1

Traduzione1

Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura del 20 marzo 1977 (Stato 6 marzo 2012) Il Popolo giurassiano, conscio delle proprie responsabilità dinanzi a Dio, dinanzi agli uomini e dinanzi
alle generazioni future, risoluto a ripristinare i propri diritti sovrani e a creare una comunità unita,2 si e dà la presente Costituzione: Preambolo Il Popolo giurassiano si ispira alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, alla
Dichiarazione universale delle Nazioni unite proclamata nel 1948 e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 19503.

In virtù di questi principi, la Repubblica e Cantone del Giura, sorta dall'atto di libera disposizione del 23 giugno 1974, decisa a costruire una società prospera, garante dei diritti fondamentali e rispettosa dell'ambiente, favorisce la giustizia sociale, promuove la cooperazione tra i Popoli, svolge un ruolo attivo in seno alle comunità di cui si professa partecipe.4 I. Sovranità


Art. 1

Stato 1 La Repubblica giurassiana è uno Stato democratico e sociale fondato sulla fratellanza.

2

Essa è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.


Art. 2

Esercizio della sovranità La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti.

Accettata nella votazione popolare del 20 mar. 1977. Garantita dall'AF il 28 set. 1977, eccetto l'art. 138 (FF 1977 III 266, II 261).

1

Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

2

Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 8, 2011 7145).

3 RS

0.101

4

Secondo per. accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 8, 2011 7145).

131.235

Costituzioni cantonali 2

131.235


Art. 3

Lingua

Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.


Art. 4

Cooperazione

1

La Repubblica e Cantone del Giura collabora con gli altri Cantoni della Confederazione Svizzera.

2

Essa si adopera per assicurare una stretta cooperazione con i vicini.

3

È aperta al mondo e coopera con i Popoli che s'impegnano per la solidarietà.


Art. 5

Stemma

Lo stemma della Repubblica e Cantone del Giura è così costituito: «Partito, nel primo, d'argento al pastorale di rosso e, nel secondo, di rosso a tre fasce d'argento.» II. Diritti fondamentali

Art. 6

Uguaglianza dinanzi alla legge 1

Uomo e donna hanno pari diritti.

2

Nessuno dev'essere pregiudicato o privilegiato per nascita, origine, razza, convinzioni, opinioni o condizione sociale.


Art. 7

Dignità umana

1

La dignità umana è intangibile.

2

Ogni essere umano ha diritto al libero sviluppo della propria personalità e a pari opportunità.


Art. 8

Libertà

La libertà individuale è garantita.

Sono segnatamente garantiti: a. il diritto alla vita e all'integrità fisica e morale; b. il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio; c. il diritto di contrarre matrimonio e di avere una vita familiare; d. il diritto di crescere ed educare i propri figli; e. la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

Giura

3

131.235

f.

la libertà di avere, esprimere e diffondere opinioni, in particolare la libertà di stampa; g. la libertà di associazione, di riunione e di pubblica manifestazione; h. la libertà di studio e d'insegnamento; i.

la libertà dell'arte e della ricerca; j.

la libertà di scegliere ed esercitare una professione; k. la libertà di commercio e d'industria; l.

la libertà di domicilio; m. la libertà di accedere alle cariche pubbliche.


Art. 9

Tutela giurisdizionale in generale 1

Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

2

Ogni parte dev'essere sentita prima che si decida sulla sua causa.

3

Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti della sua causa, salvo nei casi previsti dalla legge.

4

Le parti sprovviste dei mezzi necessari hanno diritto al gratuito patrocinio secondo quanto previsto dalla legge.


Art. 10


5



Art. 11

Censura

La censura è vietata.


Art. 12

Proprietà

1

La proprietà, riconosciuta nella sua funzione privata e nella sua funzione sociale, è garantita nei limiti della legge.

2

L'espropriazione dà diritto a una giusta e, se possibile, previa indennità.

3

In caso d'interesse pubblico preponderante, lo Stato prende provvedimenti per impedire l'esercizio abusivo della proprietà, segnatamente quanto al suolo, alle abitazioni e ai mezzi di produzione importanti.

4

Lo Stato favorisce l'accesso degli agricoltori alla proprietà fondiaria rurale.

5

La legge può conferire un diritto di prelazione allo Stato e ai Comuni ove lo esiga un interesse pubblico preponderante.

5

Abrogato nella votazione popolare del 30 nov. 2008. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Costituzioni cantonali 4

131.235


Art. 13

Limiti dei diritti fondamentali I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto dalla legge e per quanto un interesse pubblico preponderante lo richieda.


Art. 14

Effetti dei diritti fondamentali 1

Qualsiasi potere pubblico è limitato dai diritti fondamentali.

2

Ognuno esercita i propri diritti fondamentali rispettando quelli altrui.


Art. 15

Doveri

Ognuno è tenuto ad adempiere i propri doveri legali verso lo Stato e i Comuni.


Art. 16

Cittadinanza

1

La legge disciplina le condizioni e la procedura d'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale.

2

La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale.

III. Compiti dello Stato 1. Famiglia

Art. 17

1 Lo Stato protegge e sostiene la famiglia, cellula naturale e fondamentale della società.

2

Esso ne rafforza il ruolo nella comunità.

2. Sicurezza sociale

Art. 18

Principio

1

Lo Stato e i Comuni favoriscono il benessere generale e la sicurezza sociale.

2

Essi proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d'aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute e della loro situazione economica o sociale.

3

Lo Stato e i Comuni promuovono l'inserimento dei migranti nell'ambiente sociale giurassiano.


Art. 19

Diritto al lavoro

1

Il diritto al lavoro è riconosciuto.

2

In collaborazione con i Comuni, lo Stato si adopera per promuovere il pieno impiego.

Giura

5

131.235

3

Ogni lavoratore ha diritto a un salario che gli assicuri un tenore di vita dignitoso.

4

Lo Stato promuove la riqualificazione professionale.

5

Esso favorisce l'integrazione economica e sociale dei disabili.


Art. 20

Protezione dei lavoratori Per assicurare la protezione dei lavoratori, lo Stato: a. organizza l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; b. istituisce la medicina del lavoro; c. legifera sulle condizioni di lavoro; d. favorisce la partecipazione dei lavoratori nelle imprese; e. protegge i lavoratori e i loro rappresentanti nell'esercizio dei loro diritti; f. provvede all'applicazione del principio « salario uguale per un lavoro di uguale valore »;

g. riconosce il diritto di sciopero; la legge determina i servizi pubblici dove questo diritto può essere regolamentato.


Art. 21

Pace sociale

Lo Stato istituisce un organo cantonale di conciliazione e di arbitrato incaricato di intervenire nei conflitti sociali.


Art. 22

Diritto all'alloggio

1

Il diritto all'alloggio è riconosciuto.

2

Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona ottenga, a condizioni ragionevoli, un alloggio appropriato.

3

Essi prendono provvedimenti al fine di proteggere gli inquilini contro gli abusi.


Art. 23

Assicurazioni e prestazioni sociali 1

Lo Stato e i Comuni possono integrare le assicurazioni e prestazioni sociali della Confederazione e crearne altre.

2

Lo Stato generalizza gli assegni familiari.

3

Per il finanziamento delle assicurazioni e prestazioni sociali, la legge s'ispira al principio della solidarietà.

3. Aiuto sociale

Art. 24

L'aiuto sociale incombe allo Stato e ai Comuni.

Costituzioni cantonali 6

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4. Sanità pubblica

Art. 25

Protezione generale

1

Lo Stato e i Comuni provvedono all'igiene e alla salute pubbliche.

2

Essi favoriscono la medicina preventiva e promuovono le attività incentrate sulle cure agli ammalati e ai disabili.

3

Lo Stato disciplina e controlla l'esercizio delle professioni mediche e paramediche.


Art. 26

Organizzazione del sistema ospedaliero6 1

Lo Stato organizza e coordina l'insieme del sistema ospedaliero e dei servizi medici annessi.

2

Esso provvede a mantenerli efficienti.7 3

Ne affida la gestione a un ente di diritto pubblico.8

Art. 27

Cure a domicilio

Lo Stato favorisce le cure a domicilio.


Art. 28

Polizia sanitaria

Lo Stato organizza la polizia sanitaria.


Art. 29

Assicurazioni

1

Le assicurazioni malattie, infortuni e maternità sono obbligatorie.

2

Lo Stato favorisce l'assunzione dei costi delle cure dentarie da parte dell'assicurazione malattie.


Art. 30

Sport

Lo Stato promuove la pratica generale dello sport.


Art. 31

Consiglio della sanità pubblica 1

Lo Stato istituisce un Consiglio della sanità pubblica.

2

La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.

6

Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993. Garanzia dell'AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 8, I 1101).

7

Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

8

Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993. Garanzia dell'AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 8, I 1101).

Giura

7

131.235

5. Scuola


Art. 32

Missione

1

La scuola ha per missione di assicurare il pieno sviluppo degli allievi.

2

Essa ne assume l'educazione e l'istruzione, solidalmente con la famiglia.

3

La scuola forma individui liberi, consci delle loro responsabilità e capaci di assumere il loro destino.


Art. 33

Obbligatorietà

La scuola è obbligatoria.


Art. 34

Scuole pubbliche

1

Lo Stato organizza e controlla la scuola pubblica.

2

L'accesso alla scuola materna è garantito.

3

L'istruzione è gratuita.

4

La scuola pubblica rispetta la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.


Art. 35

Ripartizione dei compiti 1

La scuola materna e la scuola dell'obbligo incombono allo Stato e ai Comuni.

2

I licei, le scuole professionali, le scuole di arti e mestieri e le scuole di commercio sono di competenza dello Stato.

3

In certi casi, la formazione professionale può essere affidata a istituzioni private.

4

Lo Stato assume la formazione iniziale e permanente del corpo insegnante.


Art. 36

Formazione dei disabili Lo Stato gestisce o promuove istituti specializzati nella formazione destinata ai disabili.


Art. 37

Formazione fuori Cantone Lo Stato crea, all'occorrenza mediante convenzioni, la possibilità di acquisire certe formazioni non dispensate nel Cantone.


Art. 38

Scuole private

1

Il diritto di aprire scuole private è garantito nei limiti della legge.

2

Lo Stato sostiene le scuole private alle condizioni stabilite dalla legge.

Costituzioni cantonali 8

131.235


Art. 39

Vigilanza

Tutte le scuole sottostanno alla vigilanza dello Stato.


Art. 40

Diritto alla formazione 1

Il diritto alla formazione è riconosciuto.

2

Lo Stato e i Comuni facilitano la frequentazione delle scuole e delle università, nonché la formazione professionale in generale.


Art. 41

Consiglio scolastico

1

Lo Stato istituisce un Consiglio scolastico.

2

La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.

6. Cultura ed educazione degli adulti

Art. 42

Attività culturali

1

Lo Stato e i Comuni sostengono le attività culturali nel campo della creazione, della ricerca, dell'animazione e della diffusione.

2

Essi provvedono e contribuiscono affinché il patrimonio giurassiano, segnatamente il dialetto, sia preservato, arricchito e valorizzato.

3

Promuovono altresì la cura della lingua francese.


Art. 43

Educazione degli adulti Lo Stato e i Comuni promuovono l'educazione degli adulti.


7. Ufficio della condizione femminile Art. 44
Lo Stato istituisce un Ufficio della condizione femminile i cui compiti sono segnatamente: a. migliorare la condizione femminile; b. favorire l'accesso della donna a tutti i livelli di responsabilità; c. eliminare le discriminazioni di cui può essere oggetto la donna.

Giura

9

131.235

7bis.9 Sviluppo sostenibile
a 1 Lo Stato e i Comuni assicurano un rapporto equilibrato tra la conservazione dell'ambiente naturale e le esigenze della vita economica e sociale.

2

Nell'adempiere i loro compiti osservano i principi dello sviluppo sostenibile e considerano gli interessi delle generazioni future.

8. Ambiente e territorio

Art. 45

Protezione dell'ambiente 1

Lo Stato e i Comuni proteggono l'uomo e il suo ambiente naturale dalle immissioni nocive; combattono in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, nonché il rumore.

2

Essi preservano la bellezza e l'originalità dei paesaggi, nonché il patrimonio naturale e architettonico.

3

Lo Stato protegge la fauna e la flora, segnatamente la foresta.

4

Esso disciplina l'esercizio della caccia e della pesca.


Art. 46

Pianificazione del territorio 1

Lo Stato e i Comuni assicurano un'utilizzazione appropriata del suolo e un'occupazione razionale del territorio.

2

Essi preservano quanto possibile l'area forestale e quella agricola, dove la silvicoltura e l'agricoltura rimangono prioritarie.

3

Lo Stato e i Comuni riservano gli spazi necessari allo sviluppo dell'economia e delle vie di comunicazione.

4

Si adoperano per assicurare la pubblica fruizione dei luoghi particolarmente favorevoli alla salute, allo svago e al ristoro.

5

Tengono conto del parere delle popolazioni direttamente interessate.

9. Economia


Art. 47

Sviluppo dell'economia 1

Lo Stato promuove lo sviluppo economico del Cantone; tiene conto dei bisogni delle regioni e provvede ad assicurare la diversificazione delle attività.

9

Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 8, 2011 7145).

Costituzioni cantonali 10

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2

A tal fine, esso può istituire servizi e sostenere istituzioni, segnatamente un Consiglio economico e sociale consultivo e un Ufficio dello sviluppo economico.


Art. 48

Costruzioni e strade

Lo Stato legifera in materia di costruzioni e di strade.


Art. 49

Trasporti pubblici

Lo Stato favorisce i trasporti pubblici.


Art. 50

Risorse naturali

Lo Stato controlla lo sfruttamento delle risorse naturali.


Art. 51

Politica agricola

Lo Stato definisce una politica agricola.

10. Protezione dei consumatori

Art. 52

Lo Stato considera gli interessi dei consumatori.

11. Aiuto umanitario

Art. 53

Lo Stato promuove l'aiuto umanitario e coopera allo sviluppo dei popoli sfavoriti.

12. Ordine pubblico

Art. 54

Lo Stato e i Comuni assicurano l'ordine pubblico, la sicurezza e la quiete.

IV. Organizzazione dello Stato 1. Principi generali

Art. 55

Divisione dei poteri

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono separati.

Giura

11

131.235


Art. 56

Fondamento degli atti pubblici 1

Qualsivoglia atto dell'autorità deve poggiare sui principi del diritto e della buona fede.

2

Esso dev'essere proporzionale allo scopo prefisso.


Art. 57

Responsabilità

Lo Stato e i Comuni rispondono del danno causato illecitamente dalle autorità e dai funzionari nell'esercizio delle loro funzioni.


Art. 58

Retroattività delle leggi Le leggi che impongano nuovi oneri o nuovi obblighi ai privati o ai Comuni non possono avere effetto retroattivo.


Art. 59

Delega di competenze

1

Il Popolo, il Parlamento e il Governo possono delegare le loro competenze a tenore della legge.

2

Per quanto riguarda il Popolo e il Parlamento, la legge limita l'oggetto di ciascuna delega e ne precisa lo scopo e la portata.


Art. 60

Diritto di necessità

La legge prevede che, in caso di guerra o di catastrofe, determinate competenze possano essere conferite temporaneamente al Parlamento o al Governo in deroga alla Costituzione.


Art. 61

Informazioni giuridiche e mediazione amministrativa 1

Lo Stato organizza un servizio di informazioni giuridiche essenzialmente gratuito.

2

Esso può istituire un organo indipendente di mediazione in materia amministrativa.


Art. 62

Funzioni incompatibili 1

Nessuno può svolgere simultaneamente due delle funzioni seguenti: deputato al Parlamento, membro del Governo, giudice permanente, procuratore pubblico.

2

I membri del Governo non possono appartenere a un'autorità distrettuale o comunale.

3

I giudici permanenti non possono far parte di un'autorità comunale o di un'altra autorità distrettuale.

Costituzioni cantonali 12

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4

Il mandato di parlamentare federale è incompatibile con le funzioni seguenti: deputato al Parlamento cantonale, giudice permanente, procuratore pubblico, membro del Governo.10 5

…11

6

La legge disciplina i casi d'incompatibilità per quanto concerne i giudici non permanenti e i funzionari.


Art. 63

Incompatibilità per parentela La legge disciplina le incompatibilità di funzione per parentela e affinità.


Art. 64

Duplice attività

La carica di membro del Governo e quella di giudice permanente sono incompatibili con qualsiasi altra attività retribuita.


Art. 65

Durata della funzione 1

I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali sono eletti per un quinquennio. 12 2 I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale sono eletti per un anno.

3

Chi subentra nel corso del periodo amministrativo rimane in carica sino alla fine del medesimo.


Art. 66

Rielezione

1

I deputati al Consiglio degli Stati e i deputati al Parlamento sono immediatamente rieleggibili soltanto due volte.

2

I membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte. 13 3

I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale non sono immediatamente rieleggibili alla stessa funzione.

4

I membri delle altre autorità dello Stato e dei distretti sono liberamente rieleggibili.


Art. 67

Pubblicità dei dibattiti I dibattiti del Parlamento e dei Consigli comunali sono pubblici.

10

Accettato nella votazione popolare del 5 apr. 1987. Garanzia dell'AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204 art. 1 n. 5 217).

11

Abrogato nella votazione popolare del 5 apr. 1987. Garanzia dell'AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204 art. 1 n. 5 217).

12 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2008. Garanzia dell'AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

13 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2008. Garanzia dell'AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

Giura

13

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Art. 68

Pubblica informazione 1

Le autorità cantonali e comunali informano il Popolo sulla loro attività.

2

Esse pubblicano i progetti importanti in modo da permettere la pubblica discussione.


Art. 69

Sede delle autorità

1

Il Parlamento e il Governo hanno sede a Delémont.

2

Il Tribunale cantonale e il Tribunale di primo grado hanno sede a Porrentruy.14 3

L'amministrazione cantonale è decentralizzata.

2. Diritti politici

Art. 70

Elettori

1

Sono elettori in materia cantonale i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Cantone.

2

…15

3

Sono elettori in materia comunale i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Comune.

4

La legge disciplina i casi in cui l'elettore è privato dei diritti politici.


Art. 71

Contenuto dei diritti politici Ogni elettore ha il diritto di: a. partecipare alle elezioni e votazioni popolari; b. essere eletto a una funzione pubblica alle condizioni previste dalla Costituzione e dalla legge;

c. firmare iniziative e referendum.


Art. 72

Giurassiani fuori Cantone La legge disciplina i diritti politici dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.


Art. 73

Stranieri La legge definisce e disciplina il diritto di voto e gli altri diritti politici degli stranieri.

14 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

15 Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

Costituzioni cantonali 14

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Art. 74

Elezioni popolari

1

Gli elettori del Cantone eleggono: a. i deputati al Parlamento e i supplenti; b. i membri del Governo; c. i deputati al Consiglio degli Stati.

2

…16

3

Gli elettori del Comune eleggono: a. i consiglieri comunali; b. il sindaco e i municipali; c. i membri degli altri organi comunali se la legge o il regolamento comunale lo prevede.

4

Le elezioni popolari si svolgono a scrutinio segreto.

5

I deputati al Consiglio degli Stati, i deputati al Parlamento e i membri dei Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale.

6

I membri del Governo e i sindaci sono eletti secondo il sistema maggioritario.17

Art. 75

Iniziativa popolare cantonale: condizioni 1

2000 elettori o otto Comuni possono chiedere, con un'iniziativa popolare generica o elaborata, l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.18 2 5000 elettori possono chiedere, con un'iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale.

3

L'iniziativa dev'essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida.19 4 L'iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge.


Art. 76

Iniziativa popolare cantonale: procedura 1

Il Parlamento decide se le disposizioni che adotta o modifica in seguito a un'iniziativa generica hanno rango costituzionale o di legge.20

16 Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

17 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

18

Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004. Garanzia dell'AF del6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

19

Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

20

Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

Giura

15

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2

Se il Parlamento decide di non dare seguito a un'iniziativa valida o non vi si conforma entro due anni, l'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo.

3

Il Parlamento può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.

4

Se il Popolo accetta un'iniziativa generica, il Parlamento deve conformarvisi entro due anni.21 5

Se il Popolo accetta sia l'iniziativa sia il controprogetto, risulta definitivamente accettato il testo che ha ottenuto il maggior numero di voti.


Art. 77

Referendum obbligatorio Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: a. il principio di una revisione totale della Costituzione e, simultaneamente, l'aggiunta costituzionale che ne disciplina le modalità; b. le disposizioni costituzionali; c. le iniziative cui il Parlamento non dà seguito; d. qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque centesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque millesimi dello stesso importo; e. le leggi e decisioni che comportino spese sottostanti a referendum obbligatorio;

f.

i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che deroghino alla Costituzione, la completino o comportino spese sottostanti a referendum obbligatorio; g.22 il bilancio preventivo dello Stato conformemente all'articolo 123a capoversi 4 e 6.


Art. 78

Referendum facoltativo Sono sottoposti al voto del Popolo qualora 2000 elettori od otto Comuni lo chiedano: a. le

leggi;

b. qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque millesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque decimillesimi dello stesso importo; c. i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che deroghino alla legge, la completino o comportino spese sottostanti a referendum facoltativo; 21

Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

22 Accettata nella votazione popolare del 17 mag. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 5, 2010 4295).

Costituzioni cantonali 16

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d. le transazioni immobiliari, le fideiussioni e la partecipazione a un'impresa economica, se le somme in gioco sono superiori ai cinque millesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo; e. i piani nei casi previsti dalla legge; f.

le iniziative depositate dallo Stato in materia federale.


Art. 79

Referendum per decisione del Parlamento Il Parlamento può sottoporre al voto del Popolo qualsiasi sua decisione.


Art. 80

Diritto di petizione

1

Ognuno ha il diritto di presentare petizioni alle autorità.

2

L'autorità destinataria della petizione è tenuta ad esaminarla e a rispondere.


Art. 81

Partiti

Lo Stato riconosce il ruolo dei partiti e ne favorisce l'attività.

3. Parlamento

Art. 82

Ruolo

1

Il Parlamento è il principale rappresentante del Popolo.

2

Esso determina la politica del Cantone.

3

Esercita il potere legislativo, fatti salvi i diritti del Popolo.

4

Esercita l'alta vigilanza sul Governo, sull'amministrazione e sulle autorità giudiziarie.


Art. 83

Competenza legislativa 1

Il Parlamento:

a. elabora le disposizioni costituzionali in caso di revisione parziale della Costituzione;

b. emana le leggi, segnatamente quelle che disciplinano l'attuazione del diritto federale.

2

Esso emana i decreti che danno applicazione alle disposizioni d'esecuzione importanti del diritto federale e delle leggi cantonali.

3

I progetti di disposizioni costituzionali, di leggi e di decreti sono oggetto di duplice lettura.

Giura

17

131.235


Art. 84

Altre competenze

Fatti salvi i diritti del Popolo, il Parlamento: a. elegge i membri del Tribunale cantonale, il procuratore pubblico e i membri delle altre autorità designate dalla legge; b. approva i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che non siano di competenza esclusiva del Governo; c. discute il programma governativo e la sua realizzazione; d. approva i piani cantonali concernenti l'economia, l'edilizia e la pianificazione del territorio e ne determina l'obbligatorietà;

e. approva i piani finanziari dello Stato; f.

delibera sul bilancio preventivo e approva il conto di Stato; g. decide qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque decimillesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque centomillesimi dello stesso importo; h. pronuncia sulle transazioni immobiliari, sulla concessione di fideiussioni e sulla partecipazione a imprese economiche, se le somme in gioco sono superiori ai cinque decimillesimi dell'importo degli introiti esposti nell'ultimo bilancio preventivo; i.

autorizza i prestiti pubblici; j.

approva i rapporti di gestione del Governo, dei tribunali e degli istituti cantonali autonomi; k. decide i conflitti di competenza in cui la Corte costituzionale sia parte in causa;

l.

esercita il diritto di grazia; m. accorda

l'amnistia;

n. si esprime sulla risposta del Governo alle consultazioni federali riguardanti oggetti importanti;

o. esercita il diritto d'iniziativa dello Stato in materia federale; p. esercita il diritto di chiedere, con altri Cantoni, la convocazione straordinaria dell'Assemblea federale e l'indizione di una votazione popolare su una legge federale o su un decreto federale; q. esercita qualsiasi altra competenza che gli sia devoluta dalla Costituzione o dalla legge.


Art. 85

Composizione

1

Il Parlamento si compone di 60 deputati .

2

La legge disciplina l'elezione di supplenti.

Costituzioni cantonali 18

131.235


Art. 86

Elezione

1

Per l'elezione del Parlamento, ogni distretto forma un circondario.

2

Tre seggi sono attribuiti d'ufficio ad ogni circondario; gli altri sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione.


Art. 87

Convocazione

Il Parlamento si riunisce su convocazione del presidente: a. nei casi previsti dal regolamento; b. quando lo decide specialmente; c. su richiesta del Governo; d. quando 12 deputati lo chiedano indicando gli oggetti che dovranno essere trattati.


Art. 88

Indipendenza dei parlamentari 1

I deputati adempiono liberamente il loro mandato.

2

Essi non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato nell'esercizio del loro mandato.

3

Ne rispondono soltanto dinanzi al Parlamento.

4. Governo


Art. 89

Ruolo

1

Il Governo soprintende alla politica del Cantone.

2

Esso esercita il potere esecutivo e dirige l'amministrazione.

3

Rappresenta lo Stato.


Art. 90

Attività normativa

1

Il Governo partecipa all'elaborazione della legislazione e può proporre al Parlamento disposizioni costituzionali, leggi o decreti.

2

Fatta salva la competenza del Parlamento, esso emana le ordinanze di esecuzione del diritto federale, delle leggi e dei decreti cantonali.


Art. 91

Diritto di urgenza

1

In caso di urgenza, il Governo può emanare ordinanze e prendere provvedimenti in deroga a decisioni, decreti o leggi.

Giura

19

131.235

2

Queste ordinanze e questi provvedimenti rimangono in vigore fintanto che le disposizioni necessarie non siano prese conformemente alla Costituzione, ma non oltre un anno.


Art. 92

Altre competenze

1

Fatte salve le competenze del Popolo e del Parlamento, il Governo: a. nomina i funzionari e ogni altra persona incaricata di una funzione pubblica cantonale;

b. pronuncia su qualsiasi spesa non determinata da una legge; c. decide la conclusione di transazioni immobiliari, la concessione di fideiussioni e la partecipazione a imprese economiche.

2

Inoltre, il Governo: a. conclude le convenzioni di diritto pubblico vertenti su materie di minor importanza;

b. all'inizio della legislatura, presenta al Parlamento un programma di politica generale;

c. alla fine della legislatura, presenta al Parlamento un rapporto sulla realizzazione del suo programma;

d. fatte salve le competenze del Parlamento, pianifica le attività dello Stato e provvede alla realizzazione dei piani; e. prepara e sottopone al Parlamento il bilancio preventivo e il conto di Stato; f.

amministra i beni e le finanze dello Stato; g. assicura l'ordine pubblico e dispone a tal fine delle forze militari cantonali: h. esegue le leggi, i decreti e le decisioni, nonché le sentenze; i.

coordina l'attività delle autorità e organizza l'amministrazione nei limiti fissati dalla legge; j.

assume la vigilanza sui Comuni; k. vigila sugli istituti cantonali autonomi; l.

pronuncia sui reclami e sui ricorsi nei casi previsti dalla legge; m. conferisce la cittadinanza cantonale; n. fatte salve le competenze del Parlamento, risponde alle procedure di consultazione indette dalle autorità federali;

o. consulta e informa regolarmente i parlamentari federali; p. esercita qualsiasi altra competenza che gli sia attribuita dalla legge o che non sia devoluta a un'autorità determinata.

Costituzioni cantonali 20

131.235


Art. 93

Composizione e elezione 1

Il Governo si compone di cinque membri.

2

Per l'elezione del Governo, il Cantone forma un solo circondario.


Art. 94

Presidente e vicepresidente Il presidente e il vicepresidente del Governo sono eletti dal Parlamento.


Art. 95

Collegialità

1

Il Governo agisce in quanto collegio.

2

Gli affari importanti permangono sempre di sua competenza.


Art. 96

Dipartimenti

1

Ogni membro del Governo dirige un dipartimento le cui attribuzioni sono stabilite dalla legge.

2

Il coordinamento fra i dipartimenti dev'essere assicurato.


Art. 97

Rapporti con il Parlamento 1

Il Governo può sottoporre proposte al Parlamento.

2

Esso assiste alle sedute del Parlamento e può intervenire su qualsiasi oggetto.


Art. 98

Consiglio consultivo dei Giurassiani fuori Cantone Lo Stato istituisce un Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.


Art. 99

Amministrazione

1

Ogni funzionario è al servizio del Popolo.

2

L'amministrazione dev'essere efficace ed economa.


Art. 100

Istituti o istituzioni autonomi La legge può affidare certi compiti dello Stato a istituti o istituzioni autonomi.

5. Autorità giudiziarie

Art. 101

Indipendenza

I tribunali sono indipendenti.

Giura

21

131.235


Art. 102


23

Giurisdizione di primo grado 1

In primo grado la giustizia è amministrata sull'insieme del territorio cantonale dal Tribunale di primo grado. 24 2 Il Tribunale cantonale pronuncia in primo grado nei casi previsti dalla legge.


Art. 103


25

Tribunale cantonale

In secondo grado la giustizia è amministrata dal Tribunale cantonale.


Art. 104

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale del Tribunale cantonale controlla, su richiesta e prima della messa in vigore, la costituzionalità delle leggi. 26 2 Nei limiti fissati dalla legge, essa giudica: a. le controversie relative alla validità dei decreti, delle decisioni, delle ordinanze e dei regolamenti cantonali e comunali;

b. le controversie relative all'autonomia dei Comuni, delle Chiese riconosciute e delle loro parrocchie; c. le controversie relative all'esercizio dei diritti politici, alla validità delle elezioni e votazioni cantonali e, su ricorso, a quella delle elezioni e votazioni organizzate nei distretti e nei Comuni;

d. i conflitti di competenza tra autorità cantonali, eccetto che la Corte costituzionale sia essa stessa parte in causa;

e. le altre controversie indicate dalla legge.


Art. 105

Minori In materia penale, la protezione dei minori compete a un'apposita giurisdizione.


Art. 106


27

Istruzione penale e pubblico ministero L'azione pubblica è esercitata dal pubblico ministero.

23 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

24

Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

25

Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

26

Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

27

Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Costituzioni cantonali 22

131.235


Art. 107


28

Organizzazione, competenze e procedura La legge disciplina le modalità di elezione, l'organizzazione e le competenze delle autorità giudiziarie, nonché la procedura nei limiti fissati dal diritto federale.

V. Distretti e Comuni 1. Distretti

Art. 108

Statuto 1 I distretti sono circoscrizioni amministrative del Cantone.29 2

La legge ne disciplina l'organizzazione.

3

Essa stabilisce il modo di elezione delle autorità e le loro attribuzioni.

4

…30


Art. 109

Numero e estensione

1

Il territorio del Cantone è suddiviso in tre distretti: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.

2

I distretti sono delimitati dalla legge.

2. Comuni a. Disposizioni generali

Art. 110

Natura giuridica e autonomia 1

I Comuni e i consorzi intercomunali sono enti di diritto pubblico.

2

La loro esistenza e la loro autonomia sono garantite nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.


Art. 111

Vigilanza

1

I Comuni sottostanno alla vigilanza del Governo.

2

Il Governo vigila in particolare sulla loro gestione finanziaria e sull'esecuzione dei compiti deferiti loro dalla Confederazione e dal Cantone.

3

Se accerta irregolarità, il Governo prende i provvedimenti previsti dalla legge.

28

Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

29 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

30 Abrogato nella votazione popolare del 29 nov. 1998. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

Giura

23

131.235

4

Nei casi gravi, esso può esautorare gli organi del Comune e sostituirli con un'amministrazione straordinaria.

5

Quando gli organi del Comune non possano essere costituiti, il Governo instaura un'amministrazione straordinaria.


Art. 112

Aggregazione, divisione, modifica di confini 1

I Comuni possono modificare i loro confini, aggregarsi, dividersi o essere inseriti in un altro distretto soltanto con il consenso dei loro elettori e l'approvazione del Parlamento.

2

Lo Stato agevola le aggregazioni di Comuni.

3

Alle condizioni e nei casi eccezionalmente previsti dalla legge, il Parlamento può decidere l'aggregazione di due o più Comuni o la modifica dei confini tra Comuni.


Art. 113

Consorzi intercomunali 1

Per certi compiti d'interesse comune, i Comuni hanno il diritto di associarsi in consorzi che possono comprendere Comuni fuori Cantone.

2

L'atto istitutivo e il regolamento consortile devono essere adottati dai Comuni coinvolti ed essere approvati dal Governo.

3

Il Governo esercita sui consorzi intercomunali la stessa vigilanza che esercita sui Comuni.

4

Nei casi previsti dalla legge, il Governo può decidere la costituzione di un consorzio intercomunale e stabilirne l'atto istitutivo e il regolamento.

b. Comuni politici

Art. 114

Compiti Il Comune politico assume i compiti locali che non incombono né alla Confederazione né al Cantone.


Art. 115

Organizzazione

1

Il Comune politico si dà un regolamento organizzativo.

2

Questo regolamento dev'essere adottato dal corpo elettorale ed essere approvato dal Governo.

3

Il Governo dà la sua approvazione se il regolamento è conforme alla Costituzione e alla legge.


Art. 116

Organi Il Comune politico deve avere i seguenti organi: a. il

corpo

elettorale;

Costituzioni cantonali 24

131.235

b. il

Municipio;

c. le commissioni permanenti prescritte dalla legge.


Art. 117

Corpo elettorale

1

La sovranità comunale appartiene al corpo elettorale.

2

Il corpo elettorale esprime la sua volontà nell'Assemblea comunale o alle urne.

3

Le competenze del corpo elettorale, l'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea comunale, gli scrutini e il diritto d'iniziativa sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.


Art. 118

Consiglio comunale

1

L'Assemblea comunale può essere sostituita da un Consiglio comunale.

2

L'elezione, le competenze, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, nonché il referendum contro le sue decisioni sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.


Art. 119

Municipio

1

Il Municipio è l'autorità esecutiva e amministrativa del Comune politico.

2

Esso è presieduto dal sindaco.

3

L'elezione, le competenze, l'organizzazione e il funzionamento del Municipio sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

c. Altri Comuni

Art. 120

Nel Cantone vi sono, oltre ai Comuni politici, Comuni misti, Comuni patriziali e
sezioni di Comune il cui statuto è disciplinato dalla legge.

VI. Finanze 1. Imposte e altri tributi

Art. 121

Sovranità fiscale

1

Lo Stato e i Comuni riscuotono le imposte e gli altri tributi pubblici necessari all'esecuzione dei loro compiti.

2

I tributi pubblici sono istituiti e, per l'essenziale, disciplinati dalla legge.

Giura

25

131.235


Art. 122

Dovere fiscale

I contribuenti partecipano solidalmente, secondo la loro capacità economica, agli oneri dello Stato e dei Comuni.

2. Gestione delle finanze pubbliche

Art. 123

Disposizioni generali 1

Lo Stato e i Comuni devono essere amministrati con oculatezza.

2

Lo Stato gestisce le sue finanze considerando i bisogni dell'insieme del Cantone.

3

Lo Stato e i Comuni stabiliscono piani finanziari fondati su una pianificazione dei compiti pubblici.

4

I principi di gestione delle finanze pubbliche sono disciplinati dalla legge.

5

Lo Stato organizza il controllo delle finanze cantonali e comunali.

a31 Freno all'indebitamento 1 Il bilancio preventivo dello Stato deve presentare un grado di autofinanziamento superiore o pari all'80 per cento.

2

In caso di disavanzo o se il debito lordo supera di una volta e mezza il gettito preventivato delle imposte cantonali, il grado di autofinanziamento dev'essere almeno del 100 per cento.

3

Il Parlamento può, a maggioranza almeno dei due terzi dei deputati, derogare ai capoversi 1 e 2 se circostanze straordinarie lo giustificano; non può tuttavia derogarvi per due anni consecutivi.

4

Se la maggioranza dei due terzi dei deputati non può essere raggiunta o se il Parlamento ha già derogato l'anno prima ai capoversi 1 e 2, il bilancio preventivo che non adempia le condizioni dei medesimi è sottoposto a referendum obbligatorio.

5

Se il Popolo accetta il bilancio preventivo, la deroga ai sensi del capoverso 3 può applicarsi al bilancio preventivo successivo.

6

Se il Popolo respinge il bilancio preventivo, il Parlamento ne adotta uno nuovo. Se non adempie le condizioni dei capoversi 1 e 2, il nuovo bilancio preventivo è sottoposto a referendum obbligatorio.

7

Per altro, le modalità del freno all'indebitamento sono disciplinate dalla legge.


Art. 124

Pubblicità di consuntivi e preventivi Il bilancio preventivo dello Stato e il conto di Stato, quelli dei Comuni, dei consorzi intercomunali, dei loro istituti e delle loro istituzioni sono pubblici.

31 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 5, 2010 4295).

Costituzioni cantonali 26

131.235


Art. 125

Finanziamento

Qualsiasi disegno di legge, di decreto o di decisione che comporti una spesa è accompagnato da un piano di finanziamento.

3. Perequazione finanziaria

Art. 126

Lo Stato prende provvedimenti per attenuare le disparità tra Comuni di diversa
capacità economica e finanziaria.

4. Istituti economici autonomi

Art. 127

Banca cantonale

1

Lo Stato istituisce una Banca cantonale sottoposta alla sua vigilanza.

2

Esso ne garantisce gli impegni.

3

La Banca cantonale sostiene la politica economica del Cantone.


Art. 128

Altri istituti

Lo Stato, i Comuni e i consorzi intercomunali possono partecipare a imprese economiche o istituirne.

5. Regalìe


Art. 129

La regalìa delle miniere e quella del sale sono di esclusiva dello Stato.

VII. Chiesa e Stato

Art. 130

Chiese riconosciute

1

La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata del Cantone sono riconosciute corporazioni di diritto pubblico.

2

Il Parlamento può riconoscere come tali altre Chiese importanti e durature.

3

Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato.


Art. 131

Autonomia 1 Le Chiese riconosciute si organizzano autonomamente.

Giura

27

131.235

2

Ogni Chiesa riconosciuta si dà uno Statuto ecclesiastico, che dev'essere adottato dai suoi membri ed essere approvato dal Governo.

3

Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se è stato adottato secondo i principi democratici ed è conforme alla Costituzione e alla legge.


Art. 132

Appartenenza a una Chiesa riconosciuta 1

Ogni abitante del Cantone appartiene alla Chiesa della sua confessione se ne adempie le condizioni.

2

Qualsiasi membro di una Chiesa riconosciuta può uscirne mediante dichiarazione scritta.


Art. 133

Parrocchie 1 Le Chiese riconosciute si suddividono in parrocchie sul territorio cantonale, secondo le disposizioni del loro Statuto ecclesiastico.

2

Le parrocchie sono corporazioni di diritto pubblico.


Art. 134

Finanze 1 Le Chiese riconosciute o le loro parrocchie possono riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte specificate dalla legge.

2

Lo Stato e i Comuni collaborano alla riscossione dell'imposta di culto per mezzo dei loro servizi amministrativi.

3

Le decisioni delle Chiese riconosciute o delle loro parrocchie in materia di imposte possono essere impugnate conformemente alla legge. 32 4 La legge disciplina i casi in cui lo Stato versa sussidi alle Chiese.

VIII. Revisione della Costituzione

Art. 135

Principio 1 La presente Costituzione può essere riveduta totalmente o parzialmente.

2

Qualsiasi revisione dev'essere sottoposta al voto del Popolo.


Art. 136

Revisione parziale

1

La revisione parziale si svolge secondo la procedura legislativa ordinaria.

2

Essa può vertere su uno o più articoli.

3

Deve concernere una sola materia.

32

Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 5 5165).

Costituzioni cantonali 28

131.235


Art. 137

Revisione totale

1

La revisione totale della Costituzione è proposta al Popolo mediante iniziativa popolare o dal Parlamento.

2

Un'aggiunta costituzionale ne stabilisce le modalità.

3

Se l'aggiunta costituzionale è respinta, il Parlamento sottopone al Popolo un nuovo progetto nel termine di un anno.


Art. 138


33

Modifiche territoriali Disposizioni finali e transitorie
La Costituente decreta l'entrata in vigore simultanea o graduale delle disposizioni della presente Costituzione.

La Costituzione giurassiana sostituisce quella del Cantone di Berna34 sul territorio
della Repubblica e Cantone del Giura.

1 La legislazione del Cantone di Berna è recepita nello stato in cui si trova il giorno precedente l'entrata in vigore della presente Costituzione, per quanto essa non le sia contraria e non sia stata modificata secondo una legge elaborata dalla Costituente e adottata dal corpo elettorale.

2

La legislazione diviene quella della Repubblica e Cantone del Giura e lo resterà fintanto che non sarà stata modificata nelle forme previste dalla presente Costituzione.

1 La Costituente funge da Parlamento fino al giorno in cui il Parlamento giurassiano sarà costituito.

2

Essa ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all'articolo 84 lettera a della presente Costituzione.

33

Questa disposizione, la quale prevedeva che il Cantone del Giura «… peut accueillir toute partie du territoire jurassien directement concerné par le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie s'est régulièrement séparée au regard du droit fédéral et du droit du canton intéressé.» non ha ottenuto la garanzia federale (art. 1 del DF del 28 set. 1977 - FF 1977 III 266).

34

RS 131.212

Giura

29

131.235

1 L'Ufficio della Costituente funge da Governo fino al giorno in cui il Governo giurassiano sarà costituito.

2

Esso ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all'articolo 92 lettera a della presente Costituzione.

3

La Costituente definisce i compiti dell'Ufficio.

1 ... 35

2

Il Parlamento si costituisce il terzo lunedì dopo la sua elezione e il Governo l'indomani.

3

Le contestazioni circa l'esercizio dei diritti politici, l'organizzazione delle elezioni e l'accertamento dei risultati sono giudicate da una commissione ad hoc della Costituente.

I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti per un periodo di tempo che termina
contemporaneamente alla legislatura del Consiglio nazionale.

In deroga all'articolo 62 capoverso 4 della presente Costituzione36, nessun membro
del Governo può far parte dell'Assemblea federale negli otto anni dopo l'elezione del primo Governo.

1 La legge facilita il conferimento della cittadinanza giurassiana ai Confederati che il 23 giugno 1974 risultavano domiciliati nel territorio del nuovo Cantone.

2

Tali disposizioni di legge rimarranno in vigore per cinque anni al massimo.

1 Tutte le pratiche pendenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie del Cantone di Berna sono rimesse alle neocostituite autorità competenti della Repubblica e Cantone del Giura.

2

L'Ufficio della Costituente, poi il Governo, possono stipulare accordi con il Cantone di Berna affinché certe pratiche pendenti vengano concluse dinanzi alle autorità bernesi, fermo restando il consenso delle persone in causa.

35 Abrogato nella votazione popolare del 7 mar. 2008. Garanzia dell'AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

36

Si trattava del cpv. 4 nel testo del 20 mar. 1977.

Costituzioni cantonali 30

131.235

37 1 Il Governo determina l'entrata in vigore della presente modifica38.

2

La legge può prevedere un periodo transitorio per l'attuazione della nuova organizzazione giudiziaria.

3

Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente modifica e il 2002, il Parlamento elegge i giudici del Tribunale di primo grado e i giudici d'istruzione.

4

Fino all'entrata in vigore della modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria, il Governo può emanare le disposizioni necessarie in via di ordinanza.

39 Il Governo determina l'entrata in vigore della presente modifica40.

41 Il Governo determina l'entrata in vigore della presente modifica 42.

43 1 Il Governo determina l'entrata in vigore della presente modifica44.

2

I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali eletti prima dell'entrata in vigore della presente modifica lo rimangono sino alla fine del quadriennio per il quale sono stati eletti. 3 Se sono eletti nel corso di una legislatura di quattro anni ai sensi del capoverso 2, ma dopo l'entrata in vigore della presente modifica, lo sono soltanto sino alla fine di tale legislatura.

37 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998. Garanzia dell'AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 9 990).

38 Si tratta della modifica degli art. 69, 70, 74, 102 e 108 (Riforma dell'organizzazione giudiziaria), in vigore dal 1° gen. 2001.

39

Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004. Garanzia dell'AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 7 2579).

40 Si tratta della modifica dell'art. 26 cpv. 2 (Trasferimento degli oneri sanitari al Cantone), in vigore dal 1° gen. 2005.

41 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 dic. 2010 (FF 2011 253 art. 1 n. 5, 2010 4295).

42 Si tratta della modifica: degli art. 75 cpv. 1 e 3, nonché 76 cpv. 1 e 4 (Introduzione di un'iniziativa redatta in forma di progetto elaborato), in vigore dal 1° set. 2006; degli art. 102 cpv. 1, 103, 104 cpv. 1, 106, 107, 134 cpv. 3 e dell' abrogazione dell' art. 10 (Trasposizione dei nuovi Codici svizzeri di procedura penale e di procedura civile), in vigore dal 1° gen. 2011; e degli art. 77 lett. g e 123a (Introduzione di un freno alle spese), in vigore dal 1° gen. 2011.

43

Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2008. Garanzia dell'AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 5, 2010 7007).

44 Si tratta della modifica degli art. 65 cpv. 1, 66 cpv. 2 e dell'abrogazione dell'art. 6 cpv. 1 disp. fin. e trans. (Modifica della durata delle legislature e rielezione dei membri del Governo), in vigore dal 1° lug. 2010.

Giura

31

131.235

4

Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, i membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte, ivi comprese le elezioni e rielezioni anteriori all'entrata in vigore della presente modifica.

Costituzioni cantonali 32

131.235

Indice

Preambolo

I. Sovranità Stato ............................................................................................... Art. 1 Esercizio della sovranità ................................................................ Art. 2 Lingua ............................................................................................ Art. 3 Cooperazione ................................................................................. Art. 4 Stemma .......................................................................................... Art. 5 II. Diritti fondamentali Uguaglianza dinanzi alla legge ...................................................... Art. 6 Dignità umana ................................................................................ Art. 7 Libertà ............................................................................................ Art. 8 Tutela giurisdizionale in generale .................................................. Art. 9 Abrogato ...................................................................................... Art. 10 Censura ........................................................................................ Art. 11 Proprietà ....................................................................................... Art. 12 Limiti dei diritti fondamentali ..................................................... Art. 13 Effetti dei diritti fondamentali ..................................................... Art. 14 Doveri .......................................................................................... Art. 15 Cittadinanza ................................................................................. Art. 16 III. Compiti dello Stato 1. Famiglia

..................................................................................................... Art. 17 2. Sicurezza sociale Principio ....................................................................................... Art. 18 Diritto al lavoro ............................................................................ Art. 19 Protezione dei lavoratori .............................................................. Art. 20 Pace sociale .................................................................................. Art. 21 Diritto all'alloggio ....................................................................... Art. 22 Assicurazioni e prestazioni sociali ............................................... Art. 23 3. Aiuto sociale ..................................................................................................... Art. 24 4. Sanità pubblica Protezione generale ...................................................................... Art. 25

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Organizzazione del sistema ospedaliero ....................................... Art. 26 Cure a domicilio ........................................................................... Art. 27 Polizia sanitaria ............................................................................ Art. 28 Assicurazioni ................................................................................ Art. 29 Sport ............................................................................................. Art. 30 Consiglio della sanità pubblica ..................................................... Art. 31 5. Scuola

Missione ....................................................................................... Art. 32 Obbligatorietà ............................................................................... Art. 33 Scuole pubbliche .......................................................................... Art. 34 Ripartizione dei compiti ............................................................... Art. 35 Formazione dei disabili ................................................................ Art. 36 Formazione fuori Cantone ............................................................ Art. 37 Scuole private ............................................................................... Art. 38 Vigilanza ....................................................................................... Art. 39 Diritto alla formazione ................................................................. Art. 40 Consiglio scolastico ...................................................................... Art. 41 6. Cultura ed educazione degli adulti Attività culturali ............................................................................ Art. 42 Educazione degli adulti ................................................................ Art. 43 7. Ufficio della condizione femminile ...................................................................................................... Art. 44 7bis. Sviluppo sostenibile .................................................................................................... Art. 44a 8. Ambiente e territorio Protezione dell'ambiente .............................................................. Art. 45 Assetto territoriale ........................................................................ Art. 46 9. Economia

Sviluppo dell'economia ................................................................ Art. 47 Costruzioni e strade ...................................................................... Art. 48 Trasporti pubblici ......................................................................... Art. 49 Risorse naturali ............................................................................. Art. 50 Politica agricola ............................................................................ Art. 51 10. Protezione dei consumatori ...................................................................................................... Art. 52

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11. Aiuto umanitario ..................................................................................................... Art. 53 12. Ordine pubblico ..................................................................................................... Art. 54 IV. Organizzazione dello Stato 1. Principi generali Divisione dei poteri ...................................................................... Art. 55 Fondamento degli atti pubblici .................................................... Art. 56 Responsabilità .............................................................................. Art. 57 Retroattività delle leggi ................................................................ Art. 58 Delega di competenze .................................................................. Art. 59 Diritto di necessità ....................................................................... Art. 60 Informazioni giuridiche e mediazione amministrativa ................ Art. 61 Funzioni incompatibili ................................................................. Art. 62 Incompatibilità per parentela ....................................................... Art. 63 Duplice attività ............................................................................. Art. 64 Durata della funzione ................................................................... Art. 65 Rielezione .................................................................................... Art. 66 Pubblicità dei dibattiti .................................................................. Art. 67 Pubblica informazione ................................................................. Art. 68 Sede delle autorità ........................................................................ Art. 69 2. Diritti politici Elettori ......................................................................................... Art. 70 Contenuto dei diritti politici ......................................................... Art. 71 Giurassiani fuori Cantone ............................................................ Art. 72 Stranieri ........................................................................................ Art. 73 Elezioni popolari .......................................................................... Art. 74 Iniziativa popolare cantonale: condizioni .................................... Art. 75 Iniziativa popolare cantonale: procedura ..................................... Art. 76 Referendum obbligatorio ............................................................. Art. 77 Referendum facoltativo ............................................................... Art. 78 Referendum per decisione del Parlamento .................................. Art. 79 Diritto di petizione ....................................................................... Art. 80 Partiti ............................................................................................ Art. 81 3. Parlamento

Ruolo ............................................................................................ Art. 82 Competenza legislativa ................................................................ Art. 83

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Altre competenze .......................................................................... Art. 84 Composizione ............................................................................... Art. 85 Elezione ........................................................................................ Art. 86 Convocazione ............................................................................... Art. 87 Indipendenza dei parlamentari ...................................................... Art. 88 4. Governo

Ruolo ............................................................................................ Art. 89 Attività normativa ......................................................................... Art. 90 Diritto di urgenza .......................................................................... Art. 91 Altre competenze .......................................................................... Art. 92 Composizione e elezione .............................................................. Art. 93 Presidente e vicepresidente ........................................................... Art. 94 Collegialità ................................................................................... Art. 95 Dipartimenti .................................................................................. Art. 96 Rapporti con il Parlamento ........................................................... Art. 97 Consiglio consultivo dei Giurassiani fuori Cantone ..................... Art. 98 Amministrazione .......................................................................... Art. 99 Istituti o istituzioni autonomi ...................................................... Art. 100 5. Autorità giudiziarie Indipendenza ............................................................................... Art. 101 Giurisdizione di primo grado ...................................................... Art. 102 Tribunale cantonale .................................................................... Art. 103 Corte costituzionale .................................................................... Art. 104 Minori ......................................................................................... Art. 105 Istruzione penale e pubblico ministero ....................................... Art. 106 Organizzazione, competenze e procedura .................................. Art. 107 V. Distretti e Comuni 1. Distretti

Statuto ......................................................................................... Art. 108 Numero e estensione ................................................................... Art. 109 2. Comuni

a. Disposizioni generali Natura giuridica e autonomia ..................................................... Art. 110 Vigilanza ..................................................................................... Art. 111 Aggregazione, divisione, modifica di confini ............................ Art. 112 Consorzi intercomunali .............................................................. Art. 113

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b. Comuni politici Compiti ...................................................................................... Art. 114 Organizzazione .......................................................................... Art. 115 Organi ........................................................................................ Art. 116 Corpo elettorale ......................................................................... Art. 117 Consiglio comunale ................................................................... Art. 118 Municipio ................................................................................... Art. 119 c. Altri Comuni ................................................................................................... Art. 120 VI. Finanze

1. Imposte e altri tributi Sovranità fiscale ......................................................................... Art. 121 Dovere fiscale ............................................................................ Art. 122 2. Gestione delle finanze pubbliche Disposizioni generali ................................................................. Art. 123 Freno all'indebitamento ........................................................... Art. 123a Pubblicità di consuntivi e preventivi ......................................... Art. 124
Finanziamento ............................................................................ Art. 125 3. Perequazione finanziaria ................................................................................................... Art. 126 4. Istituti economici autonomi Banca cantonale ......................................................................... Art. 127 Altri istituti ................................................................................. Art. 128 5. Regalìe

................................................................................................... Art. 129 VII. Chiesa e Stato Chiese riconosciute .................................................................... Art. 130 Autonomia ................................................................................. Art. 131 Appartenenza a una Chiesa riconosciuta ................................... Art. 132 Parrocchie .................................................................................. Art. 133 Finanze ....................................................................................... Art. 134 VIII. Revisione della Costituzione Principio ..................................................................................... Art. 135 Revisione parziale ...................................................................... Art. 136 Revisione totale ......................................................................... Art. 137

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Modifiche territoriali .................................................................. Art. 138 Disposizioni finali e transitorie ........................................................................................................ Art. 1 ........................................................................................................ Art. 2 ........................................................................................................ Art. 3 ........................................................................................................ Art. 4 ........................................................................................................ Art. 5 ........................................................................................................ Art. 6 ........................................................................................................ Art. 7 ........................................................................................................ Art. 8 ........................................................................................................ Art. 9 ...................................................................................................... Art. 10 ...................................................................................................... Art. 11 ...................................................................................................... Art. 12 ...................................................................................................... Art. 13 ...................................................................................................... Art. 14

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