01.04.2026 - *
01.04.2024 - 31.03.2026 / In vigore
15.07.2023 - 30.03.2024
01.04.2022 - 14.07.2023
20.05.2021 - 31.03.2022
09.02.2021 - 19.05.2021
01.01.2021 - 08.02.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
07.05.2017 - 31.01.2019
15.01.2017 - 06.05.2017
01.01.2017 - 14.01.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.05.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.02.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
14.12.2003 - 31.12.2004
01.04.2003 - 13.12.2003
01.12.2002 - 31.03.2003
01.08.2002 - 30.11.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
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01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
1

del 13 novembre 1962 (Stato 19 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 57 e 106 capoverso 1 della legge federale sulla circolazione stradale2
(LCStr);
come pure l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge federale del 7 ottobre
19833 sulla protezione dell'ambiente,4 ordina:

Introduzione

Art. 1

(art. 1 LCStr5)

1

Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni.

2

Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato.

3

Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5
set. 19796 sulla circolazione stradale [OSStr]).7 Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso.

4

La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli.

5

Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74
OSStr).8

RU 1962 1420 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 541).

2

RS 741.01

3

RS 814.01

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
1119).

5

Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

6

RS 731.21

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

741.11

Definizioni

Circolazione stradale 2

741.11

6

Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1
OSStr).9

7

Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5
OSStr).10

8

Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una
autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni.

9

Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi.

* Cfr. art. 6 cpv. 1 e 2, e art. 47 cpv. 2 e 6 Parte prima: Norme per i veicoli Capo primo: Norme generali

Art. 2


11

(art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr) 1

Chiunque, per spossatezza, influsso dell'alcol, di medicamenti o della droga oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.

2

L'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico dello
0,8 grammo ‰ o più oppure ha nell'organismo una quantità d'alcol
che determina un tale tasso alcolemico.

3

Nessuno può affidare un veicolo a un conducente inabile alla guida.

4

Ai conducenti che effettuano trasporti professionali di persone è vietato il consumo di bevande alcoliche durante il lavoro e nelle 6 ore
precedenti l'inizio del lavoro.12

Art. 3

(art. 31 cpv. 1 LCStr) 1

Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la ma-

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1583).

12

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

Stato del
conducente

Manovra del
veicolo

Norme di circolazione - O 3

741.11

novra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono.13 2

I conducenti di torpedoni non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, dare ragguagli ai passeggeri sul paesaggio e su altro.
Essi non devono servirsi di microfoni manuali.

3

I conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida; i ciclisti inoltre non devono abbandonare i pedali.14 4

Il conducente deve tenere continuamente in funzione l'odocronografo prescritto e manipolarlo correttamente. Durante il viaggio può
aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato
una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la
lettura del disco. Il conducente deve portare con sè un numero sufficiente di dischi nuovi.15
a16 (art. 57 cpv. 5 LCStr)17 1

Nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. Al trasporto di fanciulli fino
all'età di dodici anni si applica il capoverso 3.18 2

La disposizione del capoverso 1 non è applicabile:19 a.20 alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; b.21 ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;

c.

ai conducenti e passeggeri circolanti entro perimetri aziendali
se la velocità non supera 25 km/h; 13

Per. 3 introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

15

Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott.
1969 (RU 1969 811).

16

Introdotto dal n. I dell'O del 10 mar. 1975 (RU 1975 541). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 20 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 507).

17

Rinvio introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° ott. 1994 (RU 1994
816).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

21

Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott.
1969 (RU 1969 811).

Allacciatura con
cintura di
sicurezza

Circolazione stradale 4

741.11

d.

ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali e
strade forestali se la velocità non supera 25 km/h; e....22

f.23 ai conducenti di tassì, quando trasportano clienti; g.

ai conducenti e passeggeri dei veicoli del servizio antincendio,
sanitario e della polizia, nel caso d'interventi d'urgenza; h.

ai conducenti durante le manovre di retromarcia e di parcheggio; i.

alle persone che, data la loro professione, indossano abiti di
lavoro suscettibili di insudiciare le cinture di sicurezza, quali
gli spazzacamini, i meccanici, i pittori, ecc.

3

I fanciulli al disotto di sette anni devono essere assicurati ai sedili accanto al conducente con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad
es. seggiolino) omologato dall'ECE oppure un altro autorizzato dal
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni24. I fanciulli dai sette ai dodici anni devono, su tutti i
posti, essere assicurati con un simile dispositivo oppure con le cinture
di sicurezza a disposizione; se sui sedili posteriori sono trasportati fanciulli di questa età in numero superiore a quello dei posti autorizzati
(art. 60 cpv. 2 e 3), devono essere assicurati almeno tanti fanciulli
quante sono le cinture di sicurezza a disposizione.25
b26 (art. 57 cpv. 5 LCStr)27 1 I conducenti e passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale nonché i conducenti di motoleggere devono, durante la corsa,
portare il casco di protezione omologato, conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 2228.29 2

La disposizione del capoverso 1 non è applicabile:30 a.

alle persone le quali provano mediante certificato medico che
non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; 22

Abrogata dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

23

Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott.
1969 (RU 1969 811).

24

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 4 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

25

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816).

26

Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 507).

27

Rinvio introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

28

RS 741.41 Allegato 2 (RU 2000 2883).

29

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Porto del casco

Norme di circolazione - O 5

741.11

b.31 ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;

c.

ai conducenti e ai passeggeri circolanti entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; d.

ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali e
strade forestali se la velocità non supera 25 km/h; e.

ai fanciulli di meno di 7 anni purchè abbiano il diritto di circolare come passeggeri (art. 63); f.32 ai conducenti e passeggeri di slitte a motore e di motoleggere a tre ruote nonché di motoveicoli, motoleggere e carrozzini laterali con cabina chiusa.

3

I conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione omologato.33

4

La disposizione del capoverso 3 non è applicabile: a.

ai conducenti i quali provano mediante certificato medico che
non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; b.

ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna; c.

ai conducenti che circolano entro perimetri aziendali; d.

ai conducenti che circolano su strade rurali e strade forestali; e.34 ai conducenti di una carrozzella per invalidi (art. 18 lett. b dell'ordinanza del 19 giugno 199535 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali );

f.36 ai conducenti di ciclomotori a propulsione elettrica di una potenza continua di 0,5 KW al massimo e la cui velocità massima
non supera i 20 km/h in ragione del loro genere di costruzione.37 31

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

33

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

34

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

35

RS 741.41

36

Introdotta dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

37

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Circolazione stradale 6

741.11


Art. 4

(art. 32 cpv. 1 LCStr) 1

Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l'incrocio con altri veicoli è difficile,
egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

2

Egli deve circolare lentamente, se la strada è coperta di neve, di ghiaccio, di foglie bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il veicolo traini rimorchi.

3

Egli deve ridurre la velocità, e se necessario, fermarsi, qualora fanciulli vicini alla strada o su di essa non prestino attenzione al traffico*.

4

Egli deve circolare in modo da non spaventare gli animali che incontra, trainanti veicoli o no.

5

Egli non deve senza motivi impellenti, circolare così lentamente da impedire un flusso uniforme del traffico.
* Per l'uso degli avvisatori, cfr. art. 29 cpv. 2.38
a39 (art. 32 cpv. 2 LCStr) 1

La velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli:

a.

50 km/h nelle località; b.

80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade; c.

100 km/h sulle semiautostrade; d.

120 km/h sulle autostrade.40 2

La limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all'interno della località; questa
limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50,
Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località
da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano
direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso,
strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.

3

La limitazione generale della velocità a 80 km/h (cpv. 1 lett. b) vale a partire dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale»
(2.53.1) o «Fine della velocità massima» (2.53) e, lasciando una semi38

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

39

Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 19 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1651).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66).

Velocità
adeguata

Limitazioni
generali della
velocità; norma
fondamentale

Norme di circolazione - O 7

741.11

autostrada o un'autostrada, a partire dal segnale «Fine della semiautostrada» (4.04) o dal segnale «Fine dell'autostrada» (4.02).41 3bis

La limitazione generale della velocità a 100 km/h (cpv. 1 lett. c) vale a partire dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e termina al segnale
«Fine della semiautostrada» (4.04).42 4

La limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett. d) vale a partire dal segnale «Autostrada» (4.01) e termina al segnale «Fine
dell'autostrada» (4.02).43 5

Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 1); lo stesso vale
per le velocità inferiori imposte a certi generi di veicoli dall'articolo 5
o a certi veicoli per decisione dell'autorità competente.


Art. 5


44

(art. 32 cpv. 2 LCStr) 1 La velocità massima è di: a.

80 km/h per:
1.

gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti, 2.

gli autotreni,

3.

gli autoarticolati, 4.

i veicoli con pneumatici spikes; b.

60 km/h per i trattori industriali; c.

40 km/h per:
1.

la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimorchiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trattore; in casi speciali, l'autorità competente può autorizzare una velocità di rimorchiatura più elevata, segnatamente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo
del veicolo rimorchiato, 2.

il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi speciali, l'autorità competente può permettere una velocità
più elevata, segnatamente per interventi sulle autostrade o
sulle semiautostrade;

d.

30 km/h per:
1.

il traino di rimorchi agricoli non immatricolati, 2.

il traino di rimorchi agricoli immatricolati, nella misura in
cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore, 41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66).

42

Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1989 (RU 1990 66).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

Velocità
massima per
certi generi di
veicoli

Circolazione stradale 8

741.11

3.

veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.45 2 Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a
100 km/h per:

a.

autobus, esclusi gli autobus snodati; b.

autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione. 46 2bis

...47

3

Le predette velocità massime non devono essere superate neppure dove è segnalato un limite di velocità più alto.

4

Commette una infrazione alle norme della circolazione il conducente che supera la velocità massima prescritta per la categoria cui appartiene il suo veicolo; ciò non vale per i conducenti di ciclomotori nelle
discese.


Art. 6

(art. 33 LCStr)

1

Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul
passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente
vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.48 2

Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta deve accordare la precedenza ai pedoni che attraversano la strada trasversale. Ciò non vale qualora segnali luminosi indichino la via libera con una freccia di colore verde, senza luce gialla
intermittente.

3

Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d'un veicolo che circola in colonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni
aspettino di attraversare la carreggiata.

4

Ai pedoni ciechi non accompagnati, che, alzando il bastone bianco, indicano di voler attraversare la carreggiata, deve sempre essere accordata la precedenza.

5

Se uno scuolabus, contrassegnato come tale, è fermo con le luci di avvertimento lampeggianti accese (art. 23 cpv. 3 lett. a), i conducenti 45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2883).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2883).

47

Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali (RS 741.41). Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000
2883).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU 1994 816).

Comportamento
verso i pedoni

Norme di circolazione - O 9

741.11

possono sorpassarlo solamente ad andatura ridotta e con particolare
prudenza; all'occorrenza devono fermarsi.49 Capo secondo: Singole manovre

Art. 7

(art. 34 cpv. 1 e 4 LCStr) 1

Il conducente deve circolare a destra. Egli non vi è tenuto sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se
il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso
nè i veicoli che seguono.

2 Il conducente deve tenere una distanza sufficiente dal margine destro della
carreggiata, specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve.

3

Il conducente deve circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli nel mezzo della carreggiata; se volta a sinistra, egli può, tuttavia, passare a sinistra delle isole poste nel centro delle intersezioni.

4

Il passaggio tra due banchine di una fermata è permesso se nessuna tranvia nè ferrovia su strada vi si trova o si avvicina; speciale attenzione deve essere prestata ai pedoni.50

Art. 8

(art. 44 LCStr)

1

Sulle strade a più corsie per una medesima direzione deve essere adoperata la corsia più a destra. Questa norma non si applica in caso di
sorpasso, preselezione, circolazione in colonne parallele nonché all'interno delle località.51 2

Nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne parallele, se la metà destra della carreggiata offre spazio sufficiente. I veicoli lenti devono circolare nella colonna più a destra.

3

Nella circolazione in colonne parallele e, all'interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la
precedenza ai pedoni. È vietato sorpassare a destra con manovre di
uscita e di rientro.52 4

Se veicoli a motore a ruote simmetriche e velocipedi si trovano sulla medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare a sinistra e i ve49

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Circolazione a
destra

Corsie,
circolazione in
colonna

Circolazione stradale 10

741.11

locipedi a destra. Sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra i
ciclisti possono derogare all'obbligo di circolare a destra. 53 54 5

...55


Art. 9

(art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr) 1

Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l'incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata.

2

Se una strada stretta non permette l'incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri.56 Se si tratta di veicoli dello stesso
genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d'incrocio;*
all'incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si
applica l'articolo 38 capoverso 1 primo periodo.57 * ...58


Art. 10

(art. 34 cpv. 3 e 4, e 35 LCStr) 1

Il conducente che vuole sorpassare deve spostarsi a sinistra* con prudenza senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sorpassare, se davanti al veicolo che lo precede si trovano ostacoli, come
cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada.

2

Eseguito il sorpasso, il conducente deve riportarsi a destra, quando non vi è più alcun pericolo per il veicolo sorpassato. ...59 3

Fuori delle località, i conducenti di autoveicoli pesanti devono agevolare in modo adeguato il sorpasso ai veicoli più veloci, circolando
all'estrema destra, tenendo tra di loro una distanza di almeno 100 m e
fermandosi, se necessario, nelle apposite piazzuole. La norma è parimente applicabile agli altri veicoli a motore che circolano lentamente.

* Per le segnalazioni, cfr. art. 28.

53

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

54

Per. introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

55

Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 1979 (RU 1979 1583).

56

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

57

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

58

Nota abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410).

59

Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410).

Incrocio

Sorpasso
in generale

Norme di circolazione - O 11

741.11


Art. 11

(art. 35 cpv. 4 LCStr) 1

Sulle strade in cui i sensi di circolazione non sono separati, il conducente non deve servirsi, per il sorpasso, della corsia esterna sinistra
sulle strade a tre corsie e della metà sinistra della carreggiata sulle
strade a quattro corsie.60 2

Il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che:

a.

almeno uno dei veicoli sorpassati sia un motociclo o un velocipede e la carreggiata sia larga e con buona visibilità; b.

circoli su una strada i cui sensi di circolazione siano separati e
vi siano almeno tre corsie nello stesso senso.61 3

È permesso sorpassare a destra della linea di sicurezza anche nelle curve e prima di un dosso, se la manovra non disturba chi circola sulla
medesima metà della carreggiata. Sui passaggi a livello sprovvisti di
barriere, il conducente può sorpassare soltanto pedoni e ciclisti, in
quanto la visibilità sia buona.

4

Nelle intersezioni senza visuale sugli sbocchi di altre strade, il conducente può sorpassare soltanto se si trova su una strada con diritto di
precedenza oppure se la circolazione è regolata dalla polizia o con segnali luminosi.62

Art. 12

(art. 34 cpv. 4, e 37 cpv. 1 LCStr) 1

Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare
per tempo in caso di frenata inattesa.63 2

Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno.

3

Nel caso d'arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata
usata dai veicoli che circolano in senso trasversale.


Art. 13

(art. 34 cpv. 3, e 36 cpv. 1 e 3 LCStr) 1

I conducenti devono mettersi per tempo in preselezione. Essi devono farlo anche quando voltano senza che vi sia una intersezione e, per
quanto possibile, nelle strade strette.

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

Sorpasso
in casi
speciali

Veicoli
in colonna

Preselezione
e cambiamento
di direzione

Circolazione stradale 12

741.11

2

Il conducente che si mette in preselezione per voltare a sinistra non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso.
Sulle strade a tre corsie, demarcate o no, egli può occupare la corsia
centrale usando la necessaria prudenza.

3

Sui tratti di strada che servono alla preselezione, è vietato cambiare corsia per effettuare un sorpasso, a meno che le corsie indichino gli
stessi luoghi di destinazione.64 4

Il conducente che volta a sinistra nelle intersezioni non deve tagliare la curva. Nei crocevia, i veicoli provenienti da sensi opposti, che si
accingono a voltare a sinistra, incrociano a sinistra.

5

Il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve
usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

6

Se il carico di un veicolo a motore o di un rimorchio ostacola la visibilità, il conducente che si mette in preselezione o svolta deve usare
speciale prudenza. Se necessario deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.65

Art. 14

(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr) 1

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.

2

Chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno raggiunto l'intersezione prima di poter scorgere il
suo veicolo.

3

La precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele deve essere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma.

4

I conducenti di veicoli senza motore, i ciclisti, i cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti
di veicoli a motore per quanto riguarda la precedenza.

5

I conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull'ordine delle precedenze nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio
quando veicoli provenienti da tutte le direzioni giungono contemporaneamente a una intersezione.

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

65

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Esercizio del
diritto
di precedenza

Norme di circolazione - O 13

741.11


Art. 15


66

(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr) 1

Se una strada principale cambia direzione in un punto dove sboccano strade secondarie, il conducente che dalla strada principale svolta in
una strada secondaria deve dare la precedenza soltanto ai veicoli che
circolano in senso inverso sulla strada principale.

2

Se due o più strade munite del segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02) sboccano nel medesimo luogo in una strada con diritto
di precedenza, gli utenti delle strade confluenti senza precedenza devono, tra di loro, rispettare la precedenza da destra.

3

Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso
un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali
strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi;
se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.67

Art. 16

(art. 27 cpv. 2 LCStr) 1

Tutti gli utenti della strada devono dare la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia che si annunciano con luce blu e avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione è regolata con segnali luminosi.68 2

Se è indispensabile per lasciare immediatamente libera la carreggiata, i conducenti devono spostarsi sul marciapiede, con la necessaria prudenza. Chi segue un veicolo con diritto di precedenza deve tenere una
distanza di 100 metri circa.

3

La luce blu e l'avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto se il servizio è urgente e se le norme della circolazione non
possono essere rispettate.69

Art. 17

(art. 36 cpv. 4 LCStr) 1

Prima di partire, il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o ad altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del
veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con
l'aiuto di un'altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo.

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

67

Vedi anche l'art. 74 cpv. 9 OSStr (RS 741.21).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1583).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Casi speciali
di precedenza

Veicoli con
diritto di
precedenza

Manovre di
partenza,
di retromarcia
e di inversione

Circolazione stradale 14

741.11

2

La retromarcia deve essere eseguita a passo d'uomo. È vietato attraversare in retromarcia i passaggi a livello e le intersezioni senza visuale.

3

Se la retromarcia deve essere effettuata su strade senza visuale o per un lungo tratto, si deve circolare sulla parte di strada destinata al traffico che procede nello stesso senso.

4

Il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L'inversione è vietata nei luoghi senza visuale e
quando il traffico è intenso.

5

Se il conducente di un veicolo del servizio di linea nelle località annuncia mediante gli indicatori di direzione lampeggianti, a una fermata
segnalata, l'intenzione di partire, i veicoli che sopraggiungono da
tergo devono se necessario moderare la velocità o fermarsi per agevolargli la partenza; ciò non vale se la fermata si trova sul margine sinistro della carreggiata. Il conducente del veicolo del servizio di linea
deve azionare gli indicatori di direzione lampeggianti solo quando è
pronto a partire; egli deve aspettare se i veicoli che sopraggiungono da
tergo non possano fermarsi per tempo.70

Art. 18

(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1

I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente
all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: a.

se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia
su strada;

b.

se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di
parcheggio;

c.

sulle strade strette e a traffico debole; d.

sulle strade a senso unico.71 2

È vietato fermarsi volontariamente*: a.

in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve
e di dossi;

b.

nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; c.72 nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se
non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; 70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 1973 (RU 1973 2155).

71

Nuovo testo del per. 3 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Fermata

Norme di circolazione - O 15

741.11

d.73 alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; e.74 sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5
metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; f.

sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; g.

davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.

3

A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio,
la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono
essere ostacolati. Alle fermate delle aziende pubbliche di trasporto è
vietato fermarsi sul marciapiede contiguo.75 4

La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la
circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.

* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada, cfr. art.
25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3.


Art. 19

(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1

Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare
merci.

2

Il parcheggio è vietato: a.

dove la fermata non è permessa*; b.

sulle strade principali fuori delle località; c.

sulle strade principali all'interno delle località se non resta
spazio per l'incrocio di due autoveicoli; d.

sulle corse ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; e.

a meno di 50 m dai passaggi a livello fuori delle località e a
meno di 20 m all'interno delle stesse; f.

sui ponti;

g.

davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

74

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

75

Per. 2 introdotto dal n. II dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

Parcheggio, in
generale

Circolazione stradale 16

741.11

3

Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata.

4

I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere
ostacolata.

* Cfr. art. 18.


Art. 20

(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1

I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i
parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L'autorità competente può permettere eccezioni in
casi speciali.76

2

Chi durante la notte lascia regolarmente il suo veicolo nel medesimo punto d'una strada o d'un parcheggio pubblici abbisogna di un permesso, salvo che l'autorità competente rinunci a questa esigenza.

3

I veicoli devono essere tolti dalle strade e dai parcheggi pubblici, se potrebbero impedire lo sgombero della neve.


Art. 21

(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1

Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada; prima di aprire le portiere, deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo.

2

Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e l'operazione deve essere terminata senza
indugio.

3

Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su
una strada di montagna con molte curve, devono essere collocati segnali di veicolo fermo o incaricate persone di avvertire gli altri utenti
della strada.


Art. 22

(art. 37 cpv. 3 LCStr) 1

Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare ch'esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene.

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

Parcheggio in
casi speciali

Salita e discesa,
carico e scarico
delle merci

Misure di
sicurezza

Norme di circolazione - O 17

741.11

2

Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere un'altra efficace misura di sicurezza affinchè non si
muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le
ruote verso un ostacolo al bordo della carreggiata.

3

Sulle strade in forte pendio, l'immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio.
Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati
come cunei.


Art. 23


77

(art. 4 cpv. 1 LCStr) 1

Il segnale di veicolo fermo prescritto (art. 90 cpv. 2 OETV78) deve trovarsi in un posto facilmente accessibile del veicolo.79 2

Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato al margine della carreggiata appena un veicolo, per motivi impellenti, è lasciato in sosta
sulla carreggiata contrariamente alle prescrizioni, e ogni qualvolta altri
utenti della strada, per il mancato funzionamento delle luci del veicolo
o per le condizioni atmosferiche particolari (ad es. nebbia), non potrebbero scorgerlo per tempo; inoltre, per segnalare un veicolo in sosta
sulla corsia di emergenza. Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso e, sulle strade a traffico
rapido, almeno a 100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di
emergenza, sul margine destro di questa.80 Non è necessario collocare
il segnale di veicolo fermo in caso di fermata d'emergenza in uno
spiazzo con segnale di posto di fermata per i veicoli in panna (4.16).81 3

Le luci di avvertimento lampeggianti (art. 110 cpv. 1 lett. g OETV) possono essere usate solamente per segnalare un pericolo nel modo
seguente:82

a.

sul veicolo fermo, a complemento del segnale di veicolo fermo
nonché sugli scuolabus segnalati come tali per permettere agli
scolari di salire e scendere (art. 6 cpv. 5); b.

sui veicoli in marcia, in caso di rallentamento improvviso del
traffico causato segnatamente da un incidente o da un ingorgo 77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

78

RS 741.41

79

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

80

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

81

Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989
(RU 1989 410).

82

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Uso del segnale
di veicolo fermo
e delle luci di
avvertimento
lampeggianti

Circolazione stradale 18

741.11

oppure in caso di rimorchiatura sulle autostrade e sulle semiautostrade.83 4

In più, può essere collocata dietro il veicolo una lampada per casi di avaria, con luce gialla, fissa o lampeggiante, e anabbagliante. È vietato
accendere fuochi e utilizzare dispositivi che possono causare incidenti
(per es. torce, bidoni di benzina dipinti in maniera da segnalare un pericolo).

5

Il fatto di collocare il segnale di veicolo fermo e di accendere le luci di avvertimento lampeggianti non dispensa il conducente dall'osservare nel limite del possibile le norme della circolazione, segnatamente
per quanto concerne l'illuminazione, la fermata e il parcheggio.

6

Il segnale di veicolo fermo deve pure essere applicato sulla parte posteriore dei veicoli rimorchiati.


Art. 24

(art. 28 e 32 cpv. 1 LCStr) 1

I conducenti di autoveicoli pesanti che sono costretti a fermarsi davanti ai passaggi a livello fuori delle località devono lasciare una distanza di circa 100 metri dal passaggio, per facilitare il sorpasso ai veicoli che seguono. I cavalieri, i conducenti di veicoli trainati da animali
e i guardiani di mandrie o greggi* o di animali isolati devono tenere
gli animali sufficientemente lontani dal passaggio a livello, affinchè
non si spaventino.

2

I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con cerchioni o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i
cavalieri devono, però, attraversarli a passo d'uomo.

3

Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere sono equiparate alle barriere.

4

Gli utenti della strada hanno la precedenza sui passaggi a livello dei binari di raccordo, che non siano almeno segnalati da una croce di
Sant'Andrea, e sui passaggi a livello delle rotaie per vagoncini di cantieri ecc. E riservata la regolazione del traffico mediante segnali luminosi o persone.

* Cfr. anche art. 52 cpv. 4.


Art. 25

(art. 38 LCStr) 1

La tranvia o la ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può essere sorpassata a sinistra soltanto dove non sboccano
altre strade e quando non è intralciato il traffico in senso inverso.

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Comportamento
ai passaggi a
livello e alle
barriere

Comportamento
nei confronti
delle tranvie e
delle ferrovie su
strada

Norme di circolazione - O 19

741.11

2

Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, il conducente del veicolo che circola nel medesimo senso deve lasciare spazio sufficiente, affinchè i veicoli provenienti in senso inverso possano scansare a sinistra i veicoli su rotaia.

3

Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d'una tranvia o ferrovia su strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli
che circolano nella medesima metà della strada devono fermarsi sino a
che i passeggeri abbiano lasciato libera la carreggiata.

4

Se nessuna tranvia o ferrovia su strada si avvicina, i veicoli che voltano a sinistra possono portarsi sulle rotaie per mettersi in preselezione.

5

I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie d'una tranvia o d'una ferrovia su strada nè a meno di m 1.50 della rotaia più vicina. In caso di
attesa dietro una tranvia o una ferrovia su strada ferme, deve essere lasciata una distanza di almeno 2 m.


Art. 26

(art. 35 e 36 LCStr)

1

Le colonne chiuse di veicoli o di pedoni che traversano una carreggiata non devono essere interrotte. Per quanto possibile, deve essere
data loro la precedenza alle intersezioni.

2

Le colonne di pedoni possono essere incrociate o sorpassate solo a andatura lenta. In generale, i cortei funebri non devono essere sorpassati.

3

I conducenti che incrociano o sorpassano veicoli cingolati devono tenersi a una distanza laterale di almeno 1 m. Sulle strade strette, essi
possono sorpassare soltanto quando il conducente del veicolo cingolato dà via libera. Questi deve facilitare il sorpasso, fermandosi se necessario.


Art. 27

(art. 15 LCStr)

1

I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa portante una «L» bianca su fondo blu, applicata
posteriormente in un punto ben visibile. La targa deve essere tolta
quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente.

2

Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuole guida e per corse d'esame, l'accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire
la retromarcia e parcheggiare; l'accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano.84 84

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

Colonne, cortei,
veicoli cingolati

Scuola di guida

Circolazione stradale 20

741.11

3

Sui motoveicoli, l'allievo conducente può trasportare soltanto una persona in possesso della licenza di condurre motoveicoli.

4

Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all'esame di guida.

5

Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita, d'inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile.

Capo terzo: Misure di sicurezza

Art. 28

(art. 39 LCStr)

1

Il conducente deve segnalare qualsiasi cambiamento di direzione, compresa la svolta a destra. Anche il ciclista, che per sorpassarne un
altro si scansa, deve segnalarlo.

2

Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento di direzione. I ciclisti possono cessare il segnale già durante il cambiamento di direzione85.

3

Se un veicolo è sprovvisto di indicatori di direzione o se essi non sono efficaci, il conducente o un passeggero indica col braccio la direzione che sarà presa. Se ciò non è possibile, la manovra di svolta deve
essere eseguita con speciale prudenza.

4

Se il carico dei carri con motore, dei carri di lavoro, dei veicoli a motore agricoli o dei loro rimorchi copre la visuale, il conducente deve
adoperare una paletta indicatrice di direzione (allegato 4 OETV86),
salvo se il veicolo è provvisto di un apparecchio speciale col quale il
conducente può simultaneamente vedere a tergo e segnalare gli spostamenti sulla sinistra, oppure se gli indicatori di direzione lampeggianti sono applicati dietro il convoglio e quelli del veicolo trattore
sono visibili.87 L'uso dell'apparecchio sopraindicato e della paletta
non deve mettere in pericolo gli altri utenti della strada.88 85

Per. introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

86

RS 741.41

87

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

88

Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott.
1969 (RU 1969 811).

Segnalazioni

Norme di circolazione - O 21

741.11


Art. 29


89

(art. 40 LCStr)

1

Il conducente deve comportarsi in modo da non dover usare senza necessità avvisatori acustici o dispositivi di segnalazione ottica. Ha
diritto di farne uso solamente se lo esige la sicurezza del traffico; questa norma si applica anche alle luci di pericolo (art. 110 cpv. 3 lett. b
OETV90)91.

2

Il conducente deve usare l'avvisatore acustico se fanciulli, ai bordi della strada o su di essa, non prestano attenzione al traffico e prima
delle curve strette e senza visuale fuori delle località.

3

Dall'imbrunire in poi possono essere dati soltanto segnali luminosi.

Possono essere usati gli avvisatori acustici solo in caso di pericolo.


Art. 30

(art. 41 LCStr)

1

Le luci del veicolo devono essere accese non appena gli altri utenti della strada non potrebbero scorgerlo per tempo.

2

Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore; le luci posteriori
devono, però, essere accese soltanto sull'ultimo rimorchio.

3

Non è necessario accendere le luci se il veicolo si trova in un posto demarcato di parcheggio.

4

I veicoli a trazione animale, i carri a mano larghi più di 1 m, i monoassi il cui peso a vuoto non supera senza attrezzi accessori 80 kg, nonché i rimorchi di lavoro del servizio antincendio e della protezione civile devono essere provvisti almeno di una luce gialla non abbagliante,
applicata dal lato del traffico e visibile davanti e di dietro.92 Se questi
rimorchi sono trainati da veicoli a motore, una luce rossa di coda può
sostituire la luce gialla.93 5

...94


Art. 31


95

(art. 41 LCStr)

1

Sui veicoli a motore in sosta devono essere accese le luci di posizione e le luci di coda. I veicoli a motore senza luci di posizione, eccetto i veicoli a due ruote montate sull'asse longitudinale, possono re-

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

90

RS 741.41

91

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

92

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 536).

93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

94

Abrogato dal n. III 1 dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 214).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

Avvisatori

Luci del veicolo,
in generale

Uso delle luci
per i veicoli a
motore

Circolazione stradale 22

741.11

stare in sosta sulla carreggiata solo dove essa è sufficientemente rischiarata. Nell'interno delle località, per i veicoli a motore a ruote
simmetriche (senza rimorchio), lunghi 6 m e larghi 2 m al massimo,
basta la luce di posteggio sul lato rivolto al traffico.96 2

Sui veicoli in marcia devono essere accese: a.

i fari a luce piena o quelli a luce anabbagliante; tuttavia, l'uso
dei fari a luce piena deve essere possibilmente evitato nelle località; b.

in caso di nebbia, tempesta di neve o forte pioggia, i fari fendinebbia o i fari a luce anabbagliante, anche di giorno.

3

Il conducente deve commutare dai fari a luce piena a quelli anabbagglianti:

a.

per tempo, ma almeno 200 m prima dell'incrocio con un altro
utente della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla
strada, in senso inverso; b.

subito, se è richiesto dal conducente proveniente in senso inverso mediante accensione e spegnimento dei suoi fari a luce
piena;

c.

nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.

4

In casi di fermata prolungata dovuta alle condizioni del traffico, in particolare davanti a passaggi a livello, si deve commutare sulle luci di
posizione.

5

Sui motoveicoli, sulle motoleggere e sui ciclomotori si dovrebbero accendere i fari a luce anabbagliante anche di giorno.97

Art. 32


98

(art. 41 LCStr)

1

I fari fendinebbia e i fari di curva possono essere accesi solo in caso di nebbia, tempesta di neve o forte pioggia e, di notte, su tratti con
molte curve.

2

I fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è inferiore a 50 m a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di
forte pioggia.

3

Le luci orientabili possono essere accese solo sui veicoli per cui sono autorizzate (art. 110 cpv. 3 lett. a OETV99).100 96

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

99

RS 741.41

100

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Luci speciali

Norme di circolazione - O 23

741.11

4

Le luci per illuminare i lavori possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per effettuare i lavori; devono essere dirette in
modo da illuminare unicamente il veicolo e le immediate vicinanze
senza abbagliare gli utenti della strada.


Art. 33

(art. 42 cpv. 1 LCStr) I conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun
rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte. È segnatamente vietato: a.

di usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e di inutilmente riscaldare e far girare il motore di veicoli fermi; b.

di far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse; c.

di accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza; d.

di effettuare continuamente giri inutili nell'interno delle località; e.

di circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni metallici, con carico sciolto o con rimorchi,
nelle curve e in salita; f.

di caricare e scaricare veicoli senza precauzione e di trasportare bidoni e analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza
isolarli;

g.

di sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli e
simili;

h.

di disturbare con apparecchi radio e altri apparecchi per la riproduzione del suono, istallati o trasportati nel veicolo.


Art. 34

(art. 42 cpv. 1 LCStr) 1

I veicoli a motore devono essere tenuti e usati in modo che non sviluppino fumo evitabile.

2

Il motore deve essere spento anche durante brevi fermate, se ciò non ritarda la partenza.

3

Sulle strade polverose, sporche o bagnate, segnatamente quando la neve si scioglie, il conducente deve circolare in modo da non molestare gli utenti della strada e gli abitanti della zona.

Divieto di rumori

Divieto di altre
molestie

Circolazione stradale 24

741.11

Capo quarto: Strade speciali

Art. 35

(art. 43 cpv. 3 LCStr) 1

Le autostrade e le semiautostrade sono accessibili solo ai veicoli a motore capaci e autorizzati a raggiungere una velocità di almeno 60
km/ora. La disposizione non è applicabile ai veicoli per la manutenzione delle strade.

2

I trattori, i veicoli cingolati e i veicoli muniti di pneumatici chiodati non possono circolare sulle autostrade e sulle semiautostrade.101 3

I veicoli in panna possono essere trainati solo sino alla prossima uscita.

4 Sulle autostrade e sulle semiautostrade è vietato effettuare corse di
prova e manifestazioni sportive.102

Art. 36

(art. 43 cpv. 3 LCStr) 1

Sulle autostrade e sulle semiautostrade è permesso cambiare direzione solo nei punti espressamente designati a tale scopo. È vietato
voltare e fare marcia indietro.

2

Lo spartitraffico centrale nelle autostrade non può essere superato nemmeno nei punti destinati al passaggio trasversale.

3

Solo in caso di necessità, il conducente può fermarsi nelle corsie di emergenza e sugli spiazzi appositamente segnalati per veicoli in panna,
altrimenti solo nei posti di parcheggio indicati con segnali. Gli occupanti del veicolo non devono accedere alla carreggiata.103 4

Gli utenti delle autostrade e delle semiautostrade hanno la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade di accesso.

5

I conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli, solamente nei casi seguenti: a.

nel caso di circolazione in colonne parallele; b.

sui tratti che servono alla preselezione purché, per ogni corsia,
siano indicati differenti luoghi di destinazione; c.

sulle corsie d'accelerazione delle entrate, sino alla fine della
linea doppia marcata sulla carreggiata (6.04); d.

sulle corsie di decelerazione delle uscite.104 101

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

102

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

103

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1583).

104

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

Uso delle
autostrade e
semiautostrade

Norme speciali
sulle autostrade e
sulle semiautostrade

Norme di circolazione - O 25

741.11

6

Sulle autostrade ad almeno tre corsie nello stesso senso la corsia esterna sinistra può essere utilizzata soltanto da veicoli a motore che
sono autorizzati a circolare ad oltre 80 km/h.105

Art. 37

(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

Le strade a senso unico sono equiparate alla metà destra di una strada aperta al traffico nei due sensi.

2

Il conducente può passare a destra o a sinistra delle isole spartitraffico e degli ostacoli, come anche delle tranvie e delle ferrovie su strada
in moto.

3

La retromarcia è vietata, salvo nel parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc.


Art. 38

(art. 45 LCStr)

1

Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve
fare marcia indietro, in quanto l'altro non si trovi vicino a uno spiazzo
d'incrocio. L'incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall'articolo 9 capoverso 2 primo periodo.106 2

Se, su strade di montagna, autoveicoli pesanti si seguono a breve intervallo e l'incrocio è difficile, i loro conducenti devono indicare agli
utenti della strada provenienti in senso inverso che altri veicoli del genere seguono.

3

Sulle strade postali di montagna, qualora l'incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti
dei veicoli di linea.107 * ...108


Art. 39

(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

Nelle gallerie è vietato fare marcia indietro e cambiare direzione; è inoltre vietato sorpassare veicoli a motore a ruote simmetriche nella
direzione per la quale esiste una sola corsia.109 105

Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

106

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

107

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1583).

108

Nota abrogata dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410).

109

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Strade a senso
unico

Strade a forte
pendenza e
strade di
montagna

Gallerie

Circolazione stradale 26

741.11

2

I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti devono accendere i fari a luce anabbagliante anche se la galleria è illuminata.110 3

I conducenti possono fermarsi solo in caso di necessità. Il motore deve essere spento immediatamente.


Art. 40

(art. 43 cpv. 2, e 46 cpv. 1 LCStr) 1

I ciclisti devono dare la precedenza, se da una ciclopista o da una corsia ciclabile accedono alla carreggiata attigua e se, sorpassando, lasciano la corsia.

2

I velocipedi con rimorchio possono circolare sulle ciclopiste solo se non è ostacolato l'altro traffico ciclistico. I pedoni e gli invalidi in carrozzelle possono usare la ciclopista soltanto dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali.111 3

I conducenti di altri veicoli possono circolare sulla corsia ciclabile delimitata da una linea discontinua (6.09) purché non ostacolino la
circolazione dei velocipedi.112 4

Se devono attraversare una ciclopista o una corsia ciclabile all'infuori di intersezioni, per esempio per accedere a un immobile, i
conducenti di altri veicoli devono dare la precedenza ai ciclisti.113 5

Se una ciclopista corre a una distanza massima di 2 m lungo una carreggiata per il traffico dei veicoli a motore, per i ciclisti alle intersezioni vigono le norme di precedenza cui sottostanno i conducenti dei
veicoli che circolano sulla carreggiata contigua. Quando svoltano, i
conducenti dei veicoli a motore sulla carreggiata contigua devono dare
la precedenza ai ciclisti.114

Art. 41

(art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr) 1

I velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni.115

1bis

Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza
di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i 110

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979
1583).

112

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
410).

113

Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 1979 (RU 1979 1583).

114

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

115

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
410). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Ciclopiste e
corsie ciclabili

Strade pedonali,
marciapiedi

Norme di circolazione - O 27

741.11

passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno
1,50 m per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più
breve tempo possibile.116 2

Il conducente che con il suo veicolo intende utilizzare il marciapiede deve osservare una prudenza particolare verso i pedoni, ai quali è tenuto a dare la precedenza. ...117. 118 3

Le corsie pedonali longitudinali (6.19) demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è
ostacolato.119

4

Gli invalidi possono circolare con le loro carrozzelle sulle strade pedonali e sui marciapiedi; vi possono circolare solo a passo d'uomo.120

a121 (art. 57 cpv. 1 LCStr) Sulle strade secondarie nei quartieri residenziali oppure sulle strade
secondarie a circolazione parzialmente limitata, i conducenti di veicoli
devono usare speciale prudenza e avere riguardo verso gli altri.

b122 (art. 57 cpv. 1 LCStr)123) 1

Prima di entrare in un'area con percorso rotatorio obbligato (segnale 2.41.1 in relazione con il segnale 3.02), il conducente deve rallentare e
dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria.

2

All'entrata nell'area con percorso rotatorio obbligato e, se non segue nessun cambiamento di corsia, all'interno della rotatoria il conducente
non deve segnalare la direzione. Tuttavia deve segnalare la direzione
quando lascia la rotatoria.

3

Nelle aree con percorso rotatorio obbligato senza suddivisione in corsie i ciclisti possono divergere dall'obbligo di circolare a destra.

116

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

117 Ultimo per. abrogato dal n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

118

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 lug. 1972 (RU 1972 1777).

119

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
410).

120

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

121

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989 (RU 1989 410).Nuovo testo giusta il n. II
dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 1103).

122

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816).

123

Rinvio introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Quartieri
residenziali o
analoghi

Aree con percorso rotatorio
obbligato

Circolazione stradale 28

741.11

Capo quinto: Categorie speciali di veicoli

Art. 42

(art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 3 e 4, e 47 cpv. 2 LCStr) 1

I conducenti di motoveicoli e i ciclisti devono occupare il sedile a essi destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se possono
pedalare stando seduti.* 2

I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli
altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve
superare 1 m.

3

I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i
veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di proseguire nè segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.124 4

I conducenti di ciclomotori devono conformarsi alle norme per i ciclisti, come anche a quelle per i conducenti di veicoli a motore relative
al divieto di rumori.

* Per i passeggeri, cfr. art. 63.


Art. 43


125

(art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr) 1 I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il
traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due: a.

se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori; b.

se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa; c.

sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali
su strade secondarie.126 2

I conducenti di motoveicoli non devono circolare nè affiancati, nè accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclomotori non devono circolare accanto a motoveicoli.


Art. 44

(art. 21 e 57 cpv. 1 LCStr) 1

Qualsiasi veicolo a trazione animale deve essere condotto da una persona idonea. Il conducente può prendere posto sul veicolo solo se la

124

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

125

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

126

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

Motoveicoli e
velocipedi: in
generale

Motoveicoli,
ciclomotori e
velocipedi: circolazione in fila
indiana

Veicoli a trazione animale e
veicoli a mano

Norme di circolazione - O 29

741.11

guida sicura del medesimo non ne è ostacolata; i sedili sporgenti lateralmente sono vietati.

2

Se un veicolo a trazione animale è lasciato sulla strada senza essere sorvegliato, gli animali devono essere legati in modo da non ostacolare
il traffico.

3

I carri a mano devono sempre essere condotti da una persona a piedi.

I carri a mano provvisti di motore sono equiparati a quelli senza motore. Tuttavia, essi soggiacciono alle norme per i veicoli a motore relative al divieto di rumori. I carri a mano provvisti di motore non devono
trainare rimorchi; l'autorità cantonale, l'autorità federale per i veicoli
della Confederazione, può permettere deroghe nella misura in cui sia
garantita la sicurezza dell'esercizio e del traffico.127 4

...128


Art. 45

(art. 48 LCStr)

1

I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale prudenza quando voltano al capolinea, cambiano il lato della
carreggiata, incrociano su una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico. Prima di sorpassare, essi devono assicurarsi che lo
spazio è sufficiente.

2

Essi danno la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia che si annunciano con gli speciali segnalatori. Circolando su una strada secondaria, essi devono dare la precedenza quando si immettono in una principale.

3

Ogni qualvolta sia richiesto dalla sicurezza del traffico segnatamente prima della partenza, essi devono avvertire gli utenti della strada con i
loro avvisatori luminosi o acustici.

Parte seconda:
Norme per gli altri utenti della strada
Capo primo: Pedoni

Art. 46

(art. 49 cpv. 1 LCStr) 1

Sulla carreggiata, i pedoni devono circolare a destra e non a sinistra, quando solamente su quel lato vi è la possibilità di scansarsi oppure
quando essi conducono un veicolo che non sia una carrozzella per
bambini. Essi evitano di passare frequentemente da un lato all'altro
della strada.

127

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

128

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Tranvie e ferrovie su strada Uso della strada

Circolazione stradale 30

741.11

2

I pedoni evitano di sostare inutilmente sulla carreggiata, soprattutto nei punti senza visuale e stretti, sulle intersezioni, di notte o per cattivo
tempo.

3

Alle fermate delle tranvie e delle ferrovie su strada, sprovviste di banchina, i pedoni possono lasciare il marciapiede solo dopo che il
veicolo si sia fermato.


Art. 47

(art. 49 cpv. 2 LCStr) 1

I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada
rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m.

2

Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia
non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da
non potersi più fermare per tempo.129 3

Dove il passaggio pedonale, senza regolazione del traffico, è suddiviso da un'isola spartitraffico, ciascuna parte è considerata come un
passaggio pedonale indipendente.130 4

Quando il traffico è intenso, i pedoni devono usare la parte destra del passaggio pedonale e possibilmente attraversare la carreggiata in
gruppi.

5

Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli.

6

Alle intersezioni con regolazione del traffico, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo quando la circolazione è libera nel loro
senso di marcia. Sono riservati i segnali della polizia e i segnali luminosi per pedoni.


Art. 48

(art. 49 LCStr)

1

Le persone che spingono carri a mano, di larghezza non superiore a 1 m, carrozzelle per bambini, carrozzelle per invalidi o velocipedi devono osservare almeno le norme e i segnali per i pedoni. Sulla carreggiata, tuttavia, esse devono sempre procedere in fila indiana.

2

Oggetti appuntiti, angoli vivi o lame e simili devono essere trasportati con cautela e, se necessario, coperti con involucri protettivi. Al fi-

129

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU 1994
816).

130

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU 1994
816).

Attraversamento
della carreggiata

Casi speciali

Norme di circolazione - O 31

741.11

ne di non ostacolare il traffico sui marciapiedi, i pedoni che trasportano oggetti ingombranti possono usare la carreggiata.

3 Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa
devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione esse devono indossare abiti fluorescenti e catarifrangenti, secondo la norma svizzera SN 640 710131, che
li rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.132 4

I deboli d'udito, i sordi e i ciechi possono portare un bracciale con il segno distintivo per invalidi; inoltre i ciechi possono portare un bastone bianco (art. 6 cpv. 4).133

Art. 49

(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

I pedoni che marciano in colonne chiuse devono usare il marciapiede; se la circolazione degli altri pedoni è ostacolata, essi devono
circolare sul margine destro della carreggiata.

2

Lunghe colonne di pedoni sulla carreggiata devono essere frazionate per agevolare il sorpasso ai veicoli.

3

Di notte e quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche, le colonne di pedoni che usano la carreggiata fuori delle località devono
essere provviste almeno davanti e di dietro, a sinistra, di una luce
gialla, anabbagliante.

4

Alle colonne chiuse di pedoni sono applicabili per analogia le norme applicabili ai veicoli (preselezione, segnalazioni, osservanza della regolazione del traffico, ecc.).


Art. 50


134

(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

È vietato, salvo sulle strade con poco traffico (ad es. nei quartieri d'abitazione), di giuocare e praticare lo sport sulla carreggiata, segnatamente di circolare con tricicli, pattini a rotelle, sci a rotelle e simili,
come anche slittare e sciare. Giuocando e praticando lo sport sulle
strade con poco traffico, non si deve nè ostacolare, nè mettere in pericolo gli altri utenti della strada.

2

I giuochi e lo sport sui marciapiedi sono permessi solo se non ostacolano o non mettono in pericolo i pedoni e il traffico sulla carreggiata.

131 Ottenibile presso: Unione dei professionisti svizzeri della strada, Seefeldstrasse 9, 8008 Zurigo.

132

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404). Vedi anche le disp. fin.
di detta modificazione alla fine del presente testo.

133

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
410).

134

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

Colonne di
pedoni

Giuochi e sport
sulla strada

Circolazione stradale 32

741.11

3

L'impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso locale.

Capo secondo:
Cavalli montati, animali


Art. 51

(art. 50 cpv. 1 e 4 LCStr) 1

Sulle strade di grande traffico, l'equitazione è permessa solo ai cavalieri esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è
permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.

2

È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente in gruppi di almeno sei cavalieri o, durante il giorno sulle strade di poco traffico,
fuori delle località.


Art. 52

(art. 50 cpv. 2 a 4 LCStr) 1

Chiunque conduce un animale deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza. Gli animali devono essere affidati solo a guardiani
capaci.

2

Nelle regioni di montagna, un animale isolato può essere guidato sul margine sinistro della strada, se la sicurezza è maggiore per il guardiano e l'animale.

3

Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico; se sono lasciati incustoditi, essi devono essere legati in modo sicuro.

4

I guardiani che conducono mandrie o greggi su strade principali devono vigilare affinchè la parte sinistra della strada sia lasciata libera
agli altri utenti. Ai passaggi a livello, se occorre, la mandria o il gregge
deve essere frazionato.


Art. 53

(art. 50 LCStr)

1

Per quanto possibile, le colonne di cavalli montati, le mandrie e i greggi devono essere frazionati per agevolare il sorpasso ai veicoli.

2

Di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, chi va a cavallo o conduce animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una
luce gialla anabbagliante, visibile davanti e di dietro. Inoltre la cavalcatura dev'essere munita di gambali catarifrangenti. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a sinistra, almeno una
luce gialla davanti e di dietro.135 135

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
410).

Cavalli montati

Singoli animali,
mandrie e greggi

Disposizioni
comuni

Norme di circolazione - O 33

741.11

Parte terza:
Comportamento in caso d'infortunio


Art. 54

(art. 51 cpv. 1 e 4 LCStr) 1

Se per causa di un infortunio, di una panna a un veicolo, di merci cadute o di olio dispersosi risultano ostacoli o altri pericoli, le persone
coinvolte, compresi anche i passeggeri, devono prendere subito i
provvedimenti di sicurezza appropriati.

2

La polizia deve essere subito avvertita, se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, in particolare se liquidi dispersisi possono
inquinare fiumi e laghi o acque sotterranee. Qualora l'esercizio ferroviario sia ostacolato, ad esempio se veicoli o il loro carico cadono sugli impianti ferroviari, l'amministrazione della ferrovia deve essere
subito informata.

3

I curiosi non devono fermarsi sui luoghi dell'infortunio nè parcheggiare i loro veicoli nelle vicinanze.


Art. 55

(art. 51 cpv. 1 e 2 LCStr) 1

In caso di infortunio con danni alle persone, la polizia deve essere subito avvertita, se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.

2

Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di lievi contusioni; tuttavia, l'autore del danno deve indicare al ferito
il nome e l'indirizzo. La polizia non deve parimente essere avvertita,
se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coinvolto nell'infortunio.

3

Le persone non coinvolte in un infortunio prestano assistenza, in particolare chiamano o vanno a prendere il medico e la polizia, trasportano i feriti o provvedono alla sicurezza del traffico.


Art. 56

(art. 51 cpv. 2 e 3 LCStr) 1

Sul luogo dell'infortunio, lo stato di fatto non può essere modificato prima dell'arrivo della polizia che per proteggere i feriti o garantire la
sicurezza del traffico. Prima di spostare le vittime o le cose, è necessario segnare sulla strada la loro posizione.

2

Se una parte lesa vuole chiamare la polizia, sebbene non vi sia obbligo, le altre persone coinvolte devono collaborare all'accertamento
dei fatti, sino a quando sono congedate dalla polizia.

Misure di sicurezza sul luogo
dell'infortunio

Infortuni con
danni alle
persone

Accertamento
dei fatti

Circolazione stradale 34

741.11

3

I conducenti di veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia in corse urgenti e i conducenti dei veicoli delle aziende
di trasporto pubbliche in corse soggette a orario possono proseguire,
se l'aiuto ai feriti e l'accertamento dei fatti sono garantiti.

4

Il conducente che apprende di essere stato o di poter essere stato coinvolto in un infortunio deve ritornare immediatamente sul luogo
dell'infortunio o annunciarsi presso il posto di polizia più vicino.

Parte quarta: Uso dei veicoli Capo primo: Disposizioni generali I. Misure di sicurezza

Art. 57

(art. 29 LCStr)

1

Il conducente deve accertarsi che il veicolo e il carico siano conformi alle prescrizioni e che il veicolo sia provvisto dei necessari accessori,
come il segnale di veicolo fermo. Segnatamente dopo la lavatura o una
riparazione del veicolo deve controllare il funzionamento dei freni.

2

Le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili; i dispositivi delle luci, i catarifrangenti, i vetri e
gli specchi retrovisori devono essere puliti. Il carico, i portacarichi, le
attrezzature di lavoro e oggetti analoghi non devono celare né le targhe
né i dispositivi d'illuminazione.136 137 3

Se, durante la circolazione, si manifestano difetti poco gravi, il conducente può proseguire con speciale prudenza; la riparazione deve essere effettuata senza indugio.

4

I veicoli a motore in costruzione, in trasformazione o in riparazione possono circolare per trasferimenti, qualora almeno il dispositivo di
guida e i freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia
provvisto della luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo
tempo, corrispondano alle prescrizioni e il rumore non sia eccessivo.138 136 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

137

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

138

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 1973 (RU 1973 2155).

In generale

Norme di circolazione - O 35

741.11


Art. 58

(art. 29 LCStr)

1

Parti integranti, attrezzi o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi,
devono essere muniti di dispositivi protettivi.139 2

Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere
contrassegnati ben visibilmente, di giorno, con banderuole o pannelli
e, di notte o se le condizioni atmosferiche lo esigono, con luci o catarifrangenti di colore bianco, davanti, e rosso, di dietro; i catarifrangenti
non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. L'estremità dei
carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal
veicolo devono essere contrassegnate con un segnale sferico, piramidale o simile, la cui superficie proiettata sull'asse longitudinale del
veicolo è di circa 1000 cm2; l'oggetto segnalatore presenta strisce
rosse e bianche larghe 10 cm circa ed è munita di catarifrangenti oppure di materiale riflettente.140 3

Durante la circolazione, le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzate e le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse protettrici ben visibili.

4

In caso di trasporti speciali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono, sul davanti del veicolo trattore, essere segnalati ai conducenti che circolano in senso inverso mediante banderuole o pannelli
rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e
bianche larghe 10 cm circa. Di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, le banderuole e i pannelli sono illuminati o completati
da luci d'ingombro.141 142 5

I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un
retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a
lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di 100 m
al minimo.143 Sono eccettuati i veicoli a motore agricoli che trainano
rimorchi con carico di larghezza superiore a 2,55 m.144 145 139

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
410).

140

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
410).

141

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

142

Introdotto dal n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

143

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2883).

144 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

145

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816).

Misure di
protezione

Circolazione stradale 36

741.11


Art. 59

(art. 29 LCStr)

1

Il conducente di un veicolo deve evitare di sporcare la carreggiata in qualsiasi modo. Prima che un veicolo lasci un cantiere, una cava o i
campi, le ruote devono essere pulite. La carreggiata, che sia stata sporcata, deve essere segnalata agli altri utenti della strada e pulita il più
presto possibile.

2

I veicoli a motore muniti di cerchioni metallici o cingoli non possono circolare sulle strade la cui pavimentazione sia divenuta molle.

I.a146 Emissioni dei gas di scarico.
Manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli

a147 1

Gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le
emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto
concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione. Gli autoveicoli immatricolati per la
prima volta avanti il 1° gennaio 1976, carri di lavoro agricoli nonché i
veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari.148 2

Sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che
influisce sulle emissioni di gas di scarico (art. 35 OETV149) entro i
termini seguenti:150

a.

per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre:
senza catalizzatore

ogni 12 mesi

con catalizzatore

ogni 24 mesi

146

Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1841).
Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

147

Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 1985 (RU 1985 1841). Nuovo testo giusta il n.. I
dell'O del 22 dic. 1993 , in vigore dal 1° lug. 1994, fatta eccezione del cpv. 2 lett. a, in
vigore dal 1° feb. 1994 (RU 1994 167). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione
alla fine del presente testo.

148

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

149

RS 741.41

150

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Protezione della
carreggiata

Obblighi del
detentore

Norme di circolazione - O 37

741.11

b.

per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per
compressione e il cui genere di costruzione permette velocità
massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi

c.

per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per
compressione e il cui genere di costruzione permette velocità
massime di 30 km/h e meno ogni 48 mesi

3

Il detentore cura affinché il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del sistema antinquinamento munito delle
iscrizioni prescritte (art. 35 cpv. 4 OETV).151 4

Il conducente deve sempre portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo.

5

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni disciplina i particolari.

II. Passeggeri

Art. 60


152

(art. 30 cpv. 1 LCStr) 1

...153

2

Con riserva del capoverso 3, il numero delle persone trasportate in veicoli a motore a ruote simmetriche, che non siano motoveicoli, non
deve superare quello dei posti autorizzati.154 3

Sui sedili posteriori possono essere trasportati tanti fanciulli al disotto di sette anni quanti vi possono prendere posto; tre fanciulli da sette
a dodici anni contano come due persone.155 4

È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono aprire dall'interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.

5

Se i veicoli a motore, tranvie e ferrovie su strada sono in moto, è vietato salirvi, scendervi e sporgersi.

6

Conducenti e passeggeri non possono far sporgere nè gettare alcun oggetto dal veicolo, salvo nei cortei su percorso chiuso.

151

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

152

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

153

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

154

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

155

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° ott. 1994 (RU 1994
816).

In generale

Circolazione stradale 38

741.11


Art. 61

(art. 30 cpv. 1 LCStr) 1

Sulla superficie di carico dei veicoli a motore -eccettuati i motoveicoli e i veicoli a motore agricoli- può essere trasportato soltanto il personale addetto a caricare, scaricare e sorvegliare il carico; fra l'azienda
e il luogo di lavoro, anche altri membri del personale.157 I passeggeri
devono prender posto soltanto sugli appositi sedili e posti in piedi o su
piani di carico protetti.158 2

Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose possono essere usati per altri trasporti non professionali di persone, se l'autorità ha approvato i
sedili e i dispositivi di sicurezza.159 3

I rimorchi possono trasportare solo il personale addetto a guidarli, fermarli o sorvegliare il carico; i rimorchi trainati da trattrici, nel raggio locale, anche il personale addetto a caricare e scaricare. I passeggeri devono prendere posto soltanto sugli appositi sedili e posti in
piedi, salvo il personale addetto a sorvegliare il carico.

4

Per le corse del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per esercizi fuori servizio di organizzazioni militari o per cortei e simili, l'autorità cantonale può permettere il trasporto di altre persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose e rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.160 5

Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di cose o autotreni soltanto se è previsto nella licenza di
circolazione; ne è presupposto una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.161

Art. 62

(art. 30 cpv. 1 LCStr) 1

Sui veicoli a motore e rimorchi agricoli possono essere trasportati soltanto il personale di servizio e i familiari del capo dell'azienda o dei
suoi dipendenti e unicamente per corse nell'ambito agricolo.162 2

I passeggeri dei veicoli a motore e rimorchi agricoli, come anche dei veicoli a trazione animale, devono prendere posto soltanto sugli appositi sedili e posti in piedi, sul ponte di carico o sul carico stesso; non
devono però stare sui timoni, sulle assi sporgenti dal veicolo e simili.

3

Essi devono sedersi in modo da non essere esposti ad alcun pericolo in caso d'incrocio o di sorpasso di altri veicoli o di scansamento di un 156

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

157

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

158

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

159

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

160

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

161

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

162

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Passeggeri su
veicoli adibiti al
trasporto di cose
e simili156

Passeggeri su
veicoli agricoli

Norme di circolazione - O 39

741.11

ostacolo. È permesso a passeggeri prendere posto sulla piattaforma del
veicolo trattore soltanto se questo non traina un rimorchio.

4

I fanciulli fino ai 7 anni compiuti devono essere sorvegliati da un passeggero di oltre 14 anni o prendere posto su un apposito sedile.


Art. 63

(art. 30 cpv. 1 LCStr) 1

Sui motoveicoli può prendere posto un solo passeggero; egli deve sedersi a cavalcioni e deve poter utilizzare predellini o il poggiapiedi.163 Un fanciullo al disotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile approvato dall'autorità.164 2

Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili disponibili; tuttavia un adulto può portare
con sè un fanciullo di 7 anni al massimo.

3

I ciclisti di almeno 16 anni possono portare un fanciullo di 7 anni al massimo su un apposito sedile che garantisca ogni sicurezza. Il sedile
deve segnatamente proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare
i movimenti del conducente.165 4

Sui rimorchi trainati da motoveicoli e da velocipedi non possono essere trasportate persone. A condizione di non superare il peso effettivo
giusta l'articolo 69 capoverso 2, è tuttavia permesso trasportare due
fanciulli al massimo su un rimorchio trainato da un velocipede, provvisto di sedili protettivi.166 167 5

Sui velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse l'autorità cantonale può permettere più posti di quanti sono le paia di pedali.168

III. Dimensioni e peso

Art. 64


169

(art. 9 cpv. 2, 7 e 8, 20 e 25 cpv. 1 LCStr)170 1

La larghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi non deve superare 2,55 m; quella dei veicoli climatizzati le cui carrozzerie fisse o amovi163

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

164

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

165

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

166

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

167

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

168

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816).

169

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

170

Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Passeggeri su
motoveicoli e
velocipedi

Larghezza

Circolazione stradale 40

741.11

bili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno
stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso
l'isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm, non deve
superare 2,60 m.171 Per lo sbalzo laterale si applica l'articolo 73 capoverso 2.

2

I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli aventi una
velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una
larghezza massima di m 2,55 possono circolare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di m 2,30.172 3

I dispositivi sgombraneve possono essere più larghi del veicolo, con il quale sono usati; tuttavia devono essere contrassegnati in modo ben
visibile.


Art. 65


173

(art. 9 cpv. 2 LCStr)174 1

La lunghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi , semirimorchi esclusi, senza il carico non deve superare 12 m, quella degli autobus
snodati i 18 m.

2

La lunghezza delle combinazioni di veicoli senza il carico non deve superare:

a.

16,50 m per gli autoarticolati; b.175 18,75 m per gli autotreni.

3

In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore con ruote disposte simmetricamente, i dispositivi d'appoggio
per mantenere a posto i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di
0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 73 cpv. 3).

a176 Gli autoveicoli e gli autotreni in moto devono poter muoversi entro i
limiti di una superficie a corona circolare di diametro esterno di 25 m e
di diametro interno di 10.60 m, senza che la proiezione di una parte
del veicolo sulla carreggiata (ad eccezione dei retrovisori e degli indicatori di direzione lampeggianti anteriori) sia situata fuori della super171

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

172 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

173

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

176

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Lunghezza

Percorso
circolare

Norme di circolazione - O 41

741.11

ficie a corona circolare. Questa disposizione non è applicabile ai veicoli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli.177

Art. 66

(art. 9 cpv. 2 LCStr) 178 L'altezza dei veicoli, compreso il carico, non deve superare i 4 m. ...179

Art. 67


180

(art. 9 cpv. 5 e 6 LCStr) 1

Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:181

a.182 34 t per gli autotreni e gli autoarticolati; b.183 32 t per i veicoli a motore con più di 3 assi; c.

28 t per gli snodati a tre assi; d.

25 t per i veicoli a motore con tre assi, nel caso normale, 26,00
t per i veicoli a motore con tre assi, se l'asse motore è equipaggiato di pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica
o di una sospensione riconosciuta equivalente o se entrambi gli
assi motori posteriori sono equipaggiati di pneumatici gemellati e il carico massimo per asse non supera le 9,50 t; e.

18 t per i veicoli a motore con due assi; f.

24 t per i rimorchi con tre assi o più; g.

18 t per i rimorchi con due assi e per i rimorchi con asse doppio; h.

10 t per i rimorchi a un asse.

2

Il carico per asse non può superare: Tonnellate

a.

per un asse semplice 10,00

b.

per un asse semplice trainato 11,50

c.

per un asse doppio il cui passo è meno di 1,00 m 177 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

179

Per. 2 abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

180

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2882).

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2882).

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2882).

Altezza

Pesi

Circolazione stradale 42

741.11

Tonnellate

1. di veicoli a motore 11,50

2. di rimorchi

11,00

d.

per un asse doppio il cui passo è compreso tra
1,00 e meno di 1,30 m

16,00

e.

per un asse doppio il cui passo è compreso tra
1,30 e meno di 1,80 m

18,00

f.

per un asse doppio il cui passo è compreso tra
1,30 m e meno di 1,80 m, il cui asse motore è
equipaggiato da pneumatici gemellati e di una
sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente secondo l'articolo 57
OETV o che ciascuno degli assi motori è equipaggiato di pneumatici gemellati e il carico massimo
autorizzato per asse non supera 9,50 t 19,00

g.

per un asse doppio di rimorchio il cui passo è di
m 1,80 o più

20,00

h.

per un asse triplo il cui passo non supera 1,30 m 21,00

i.

per un asse triplo il cui passo è compreso
tra 1,30 m e 1,40 m

24,00

k.

per un asse triplo di rimorchio il cui passo
supera 1,40 m

27,00

3

Se i valori iscritti nella licenza di circolazione sono inferiori ai valori massimi indicati nei capoversi 1, 2, 6, e 7, tali valori non devono essere superati.

4 Il carico sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli la cui velocità massima può superare 40 km/h non sarà inferiore al
25 per cento del peso effettivo (peso minimo d'aderenza).184 5

Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore.

6

Per i veicoli a motore ammessi alla circolazione la prima volta prima del 1° ottobre 1997, il carico massimo autorizzato per asse giusta il
capoverso 2 lettere b e c numero 1, è di 12,00 t.

7

Per i veicoli a motore ammessi alla circolazione la prima volta prima del 1° ottobre 1997, il carico massimo autorizzato per asse, giusta il
capoverso 2 lettera f è di 20,00 t, sempre che non sia superato il carico
massimo autorizzato di 10,00 t per asse.

8 Il superamento, fino al 5 per cento, dei pesi autorizzati giusta i capoversi 1 e 3 per veicoli e combinazioni di veicoli, nonché dei pesi autorizzati per i motoveicoli e il superamento, fino al 2 per cento, dei cari184 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Norme di circolazione - O 43

741.11

chi autorizzati per asse giusta il capoverso 2, in ogni caso però fino a
100 kg, non sono oggetto di sanzione.185 9

L'Ufficio federale delle strade (USTRA)186 può rilasciare istruzioni concernenti il calcolo del peso delle merci fornite per volume nonché i
carichi massimi autorizzati per asse e il peso massimo d'aderenza per i
veicoli e i trasporti speciali.

IV. Traino di rimorchi e rimorchiatura (art. 30 cpv. 3 LCStr)

Art. 68


187

1

Gli autoveicoli e i monoassi, possono trainare un solo rimorchio*.

2

Sono applicabili le seguenti eccezioni: a.

i carri con motore industriale possono trainare due rimorchi; b.

i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali a
un asse o due rimorchi agricoli; c.

nel traffico locale, l'autorità cantonale, per i veicoli della Confederazione l'autorità federale, può permettere due rimorchi industriali a uno o più assi.

3

I trattori agricoli e i carri con motore agricoli possono trainare due rimorchi agricoli, così anche i monoassi agricoli se l'asse del primo
rimorchio è mosso dal motore. Per le corse agricole, i convogli agricoli
possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro
leggero.188

4 I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in
concessione. Gli autobus possono trainare soltanto un rimorchio per il
bagaglio di peso totale massimo di 3,50 t.189 5

I semirimorchi possono essere abbinati a trattori a sella leggeri soltanto se il peso dell'insieme menzionato nella licenza di circolazione
non è superato.

6

Nel caso di sinistri e per esercizi d'intervento in caso di sinistri, è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio antincen185

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

186 Nuova espressione giusta il n. 6 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

187

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

188 Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

189 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Rimorchi trainati
da autoveicoli

Circolazione stradale 44

741.11

dio o della protezione civile oppure due attrezzi antincendio concepiti
per trazione animale o manuale.190 * Per i rimorchi trainati da autobus di linea, cfr. art. 76.


Art. 69


191

1

I motoveicoli, le motoleggere, i quadricicli leggeri a motore, altri veicoli, i tricicli a motore nonché i velocipedi possono trainare soltanto
un rimorchio a un asse.

2

I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1 metro di larghezza, 1,20 m di altezza e 2,50 m di lunghezza
misurata dal centro della ruota posteriore del veicolo trattore. Lo
sbalzo posteriore del carico può esser di 50 cm al massimo. Il peso effettivo non può superare 80 kg.


Art. 70

1

Prima di partire, il conducente deve controllare che il rimorchio o il semirimorchio sia agganciato in modo sicuro, che i freni e le luci siano
efficienti e che, nella marcia in avanti, segnatamente nelle curve, sia
evitato l'urto fra i due veicoli.

2

Se è necessario, il conducente e i suoi aiuti devono prendere i provvedimenti di sicurezza richiesti, in particolare, devono azionare correttamente l'eventuale dispositivo di direzione del rimorchio quando deve essere affrontata una curva stretta con un rimorchio che non può
essere sterzato facilmente.192 3

...193


Art. 71

1

I conducenti di veicoli a motore e dei velocipedi* come anche i passeggeri non devono tirare nè rimorchiare a traino o a spinta veicoli od
oggetti. È parimente vietato tirare sciatori, slitte per sport e simili e
condurre animali. I ciclisti adulti possono, tuttavia, tenere, con la necessaria prudenza, un cane al guinzaglio.

2

L'autorità cantonale può permettere di rimorchiare a traino legna e simili su strade senza pavimentazione o coperte di neve, come anche di
tirare sciatori nelle regioni di sport invernale.

190

Introdotto dal n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

191

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

192

Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni
amministrative per l'esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott.
1969 (RU 1969 811).

193

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Rimorchi trainati
da altri veicoli

Misure di
sicurezza per i
rimorchi

Rimorchiatura a
traino e a spinta,
in generale

Norme di circolazione - O 45

741.11

3

I veicoli a motore possono rimorchiare a spinta un altro veicolo a motore (ad eccezione di un motoveicolo) per accendere il motore o per
una breve manovra.194 Anche il conducente del veicolo spinto deve
avere la licenza di condurre; il conducente del veicolo rimorchiante
deve poterlo vedere.

* Per i ciclisti, cfr. anche art. 46 cpv. 4 LCStr.


Art. 72

1

I veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli), possono rimorchiare a traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i
motoveicoli non più di un altro motoveicolo. La rimorchiatura di veicoli a pedale efficienti è vietata. L'autorità cantonale può autorizzare
la rimorchiatura di due trattori o di due veicoli a motore leggeri - ad
eccezione dei motoveicoli.195 2

Il veicolo rimorchiato deve essere condotto da una persona provvista di licenza di condurre, se il dispositivo di agganciamento non garantisce la sterzatura. Nessuno può prendere posto su veicoli a motore rimorchiati da una gru o da un carrello di sostegno.196 3

I veicoli a motore che non possono essere frenati con dispositivi propri devono essere agganciati rigidamente al veicolo rimorchiante, del
quale non devono, di regola, superare il peso effettivo.197 4

I motoveicoli possono essere rimorchiati, posando la loro parte anteriore su un veicolo a motore - ad eccezione di un motoveicolo con carrozzino.198 Nessuno può prendere posto sul veicolo rimorchiato; questo non deve potersi staccare né rovesciare. Con la corda, può essere
rimorchiato solo un motoveicolo in panna; il suo conducente deve, se
è necessario, poter lasciare immediatamente la corda.

5

La lunghezza massima di una sbarra di rimorchiatura è di 5 m e di una corda di rimorchiatura 8 m. La corda deve essere contrassegnata
nel mezzo, in modo ben visibile. L'uso di catene è vietato; è parimente
vietato l'uso di cavi per rimorchiare motoveicoli.

194

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

195

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

196

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

197

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

198

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Rimorchiatura a
traino di veicoli
a motore

Circolazione stradale 46

741.11

V. Carico


Art. 73

(art. 30 cpv. 2 LCStr) 1

Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi
ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.199 2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote
simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:200 a.201 attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; b.202 balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli; c.

fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli; in
questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere
dalla sagoma del veicolo senza carico; d.203 velocipedi fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall'altra (art.
38 cpv. 1bis OETV) e non superino la larghezza massima di 2
m. 204

3

Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a
motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al
massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di
rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.205 4

Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche
sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.

5

...206

6

Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.

199

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

201

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

203 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

204

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536).

205

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

206

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Carico, in
generale

Norme di circolazione - O 47

741.11

7

Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili.


Art. 74


207

(art. 30 cpv. 4 LCStr) 1

Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all'esterno. Se necessario, il pavimento dev'essere coperto di materiale
sufficientemente assorbente.

2

I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di ungulati soltanto se essi, conformemente a un'iscrizione
nella licenza di circolazione, sono stati esaminati al riguardo (art. 93
OETV208); le pareti sino all'altezza prescritta e i pavimenti devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all'esterno.209 3

Su motoveicoli e velocipedi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie o cesti.

4

Sono riservate le disposizioni dell'ordinanza del 15 dicembre 1967210 sulle epizoozie e dell'ordinanza del 27 maggio 1981211 sulla
protezione degli animali.


Art. 75

(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

I veicoli a motore possono essere usati per il trasporto di cadaveri soltanto se sono specialmente approntati a questo scopo; è eccettuato il
trasporto di vittime dal luogo dell'infortunio.

2

L'autorità cantonale può permettere l'uso di altri veicoli a motore, se è garantito un trasporto decente e igienicamente irreprensibile.

207

Nuovo testo giusta l'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, in
vigore dal 1° lug. 1981 (RS 455.1).

208

RS 741.41

209

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

210

[RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978
325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800
art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373] 211

RS 455.1

Trasporto di
animali

Trasporto di
cadaveri

Circolazione stradale 48

741.11

VI. Casi speciali

Art. 76


212

(art. 9 cpv. 8 LCStr) 1 Se le condizioni del luogo lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli adibiti al trasporto di persone,
impiegati esclusivamente per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione, deroghe per quanto concerne il peso
totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2-4, anche l'impiego di rimorchi nonché le dimensioni
dei veicoli.

2 I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino: a.

un rimorchio a due assi adibito al trasporto di persone e, in
più, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di
3,5 t oppure

b.

un rimorchio adibito al trasporto di cose.

3 I Cantoni possono permettere che gli autobus snodati e autoarticolati
adibiti al trasporto di persone trainino un rimorchio per il bagaglio di
un peso totale massimo di 3,5 t.

4 I Cantoni possono ammettere una larghezza di 2,55 m anche sulle
strade segnalate per una larghezza massima inferiore nonché le seguenti lunghezze massime: a.

25 m

per gli autobus snodati; b.214 18,75 m

per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio; c.

25 m

per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di
persone;

d.

28 m

per gli autobus, se sono simultaneamente trainati un
rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimorchio per il bagaglio e per gli autobus snodati con rimorchio per il bagaglio.

5 Sul tratto svizzero (viaggio di andata e di ritorno), i Cantoni possono
ammettere una lunghezza di 15 m per gli autobus impiegati dalle imprese di trasporto concessionarie nel traffico di linea nazionale ed internazionale.215 212

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

213 RU

1998 268

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

Servizio di
linea213

Norme di circolazione - O 49

741.11


Art. 77

(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1

Sugli autoveicoli di lavoro e sui loro rimorchi non può essere trasportata alcuna merce, salvo i carburanti e le parti integranti delle
macchine nonché gli attrezzi e gli apparecchi di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.217 2

L'autorità cantonale può permettere il trasporto di merci nel traffico interno di un'azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per
il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo
di veicoli provvisti di benne.

3

L'autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79) può, conformemente alle direttive dell'USTRA, autorizzare su determinate
tratte il traino di rimorchi a slitta adibiti al trasporto di persone o di
merci da parte di trattori e autoveicoli con tutte le ruote motrici.218 4

Con il permesso del Cantone sul cui territorio avviene il trasporto, le casse mobili montate su ruote possono essere trainate da veicoli appropriati in provenienza dalla stazione di trasbordo o a destinazione di
essa. Il permesso è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinate specie di casse mobili.219 Capo secondo:
Veicoli speciali e trasporti speciali
(art. 9 cpv. 8, 20 LCStr)

Art. 78

1

I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli speciali (art. 25
OETV220), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un
permesso scritto. Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più
viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di
viaggi.221 222

2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi: 216

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

217

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

218

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

219

Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar,. 1994 (RU 1994 816).

220

RS 741.41

221 Per introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

222

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Autoveicoli di
lavoro; rimorchi
a slitta; casse
mobili216

Permessi

Circolazione stradale 50

741.11

a.

trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta; b.

trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale; c.

utilizzazione di veicoli cingolati per la preparazione di piste; i
permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni; d.

trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale; e.

trasporto di carri ferroviari e unità di carico nel trasporto combinato non accompagnato (art. 83) entro il territorio cantonale
e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori
del Cantone; il peso effettivo può essere al massimo di 44 tonnellate.223 2bis Per gli autoveicoli di lavoro la cui sporgenza anteriore non supera i
4 m e per i veicoli agricoli con pneumatici larghi (allegato 3 n. 3
OETV), il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano adempiute le
altre prescrizioni concernenti pesi e dimensioni. 224 3

Una copia dei permessi unici rilasciati per più viaggi e di permessi duraturi deve essere trasmessa all'USTRA e, per quanto si tratta di deroghe alle dimensioni e al peso legali, in viaggi sul territorio di più
Cantoni (art. 79 cpv. 2), anche ai Cantoni toccati.225 4

Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella
circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.


Art. 79

1

È competente a rilasciare il permesso, valido per tutta la Svizzera, il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio incomincia il viaggio
assoggettato al permesso. Il Cantone di stanza non è, tuttavia, competente se il viaggio non tocca il suo territorio.226 2

Se le dimensioni e il peso legali sono superati, il permesso per tratte fuori del Cantone può essere rilasciato soltanto alle condizioni seguenti: a.

i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30
m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 40 t di peso
effettivo. La pressione degli assi non può eccedere 12 t per gli
assi singoli e 20 t per gli assi doppi; 223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

224 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

225

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

226

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Competenza

Norme di circolazione - O 51

741.11

b.

possono essere usate soltanto strade di grande transito, ai sensi
degli allegati 1 e 2, lettere A e B dell'ordinanza del 18 dicembre 1991227 concernente le strade di grande transito, nonché la
rete stradale delle località toccate da tali strade.228 3 L'USTRA rilascia i permessi per i veicoli al servizio della Confederazione e per le corse d'importazione e le corse di transito transfrontaliero, se necessario dopo consultazione dei Cantoni. 229 Sono escluse
le autorizzazioni giusta l'articolo 83.230 Il predetto Ufficio può autorizzare gli uffici doganali a permettere viaggi nella zona vicino al confine (art. 80 cpv. 4).231 4

Le autorizzazioni ai sensi dell'allegato 6, numero II.3 dell'accordo sul traffico di transito del 21 ottobre 1991232 (sistema di eccedenze)
sono rilasciate dall'Ufficio federale dei trasporti.233

Art. 80

1

Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64 -67) sono ammesse soltanto:234

a.

per il trasferimento e l'uso di veicoli speciali, segnatamente
veicoli di lavoro, che, a causa dello scopo cui sono destinati,
non possono essere conformi alle prescrizioni; b.235 per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo
di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru.

2

Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o
per l'urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà
di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l'uso di
un altro mezzo di trasporto.236 3

Entro i limiti del territorio cantonale, l'autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una de-

227

RS 741.272

228

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

229

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

230 Per. introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

231

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

232

RS 0.740.71

233

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1993
1142).

234

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

235

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

236

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
410).

Dimensioni e
pesi eccezionali

Circolazione stradale 52

741.11

terminata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono.237 4

Nel traffico internazionale (art 79 cpv. 3), possono essere rilasciati permessi per entrare e uscire dalla Svizzera con veicoli di dimensioni e
peso ammessi all'estero, limitatamente al percorso fra la frontiera e un
posto di trasbordo o deposito (ad es. terminale del traffico intermodale,
punto franco) situati in una zona vicina al confine i cui limiti sono stabiliti dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni. Deve essere garantita una sufficiente sorveglianza da parte della polizia.238

Art. 81


239



Art. 82


240
1 Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi speciali è applicabile l'articolo 67 capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l'articolo 78.241 2

Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare, nel contempo, alcun altro veicolo. In casi giustificati, l'autorità può tuttavia
autorizzare che trattori o autocarri pesanti trainino, al massimo, due
rimorchi speciali e che veicoli a motore -ad eccezione dei motoveicoli- trainino, al massimo, due piccole casse mobili.242 Essa può permettere che due carri da fiera siano trainati insieme, anche se è superata la lunghezza massima legale degli autotreni.

3

Il permesso per i rimorchi speciali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.


Art. 83


243

1 Nel traffico combinato non accompagnato possono essere autorizzati,
fino a un peso totale del convoglio di 44 t, il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio
da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo.

237

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

238

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

239

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

240

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

241

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

242

Nuovo testo della frase giusta il n. II 4 dell'all. 1 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le
esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

243 Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 641.811).

Condizioni per i
rimorchi speciali

Trasporto di
carri ferroviari e
di unità di carico
nel traffico
combinato non
accompagnato

Norme di circolazione - O 53

741.11

2 Sono fatti salvi disciplinamenti speciali per corse da e verso i porti
svizzeri, per corse nella zona vicina al confine (art. 80 cpv. 4) e per
stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine.

3 Il trasporto su strada di carri ferroviari mediante carrelli stradali può
essere autorizzato da e verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera
di trasbordo.

4 Nel permesso devono sempre essere indicati il luogo di destinazione
(destinatario) e l'itinerario preciso.


Art. 84

1

L'autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza
della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di
impedire ogni ostacolo alla circolazione. L'USTRA emana direttive
uniformi.

2

Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria
iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze.


Art. 85

1

I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.

2 Se le dimensioni giusta l'articolo 79 capoverso 2 lettera a sono superate o se la velocità è limitata a 30 km/h o meno, nessun veicolo speciale può circolare e nessun trasporto speciale può essere eseguito
nelle località con più di 15 000 abitanti:244 a.

dalle 07.00 alle 08.30, b.

dalle 11.30 alle 12.30, c.

dalle 17.00 alle 19.00.

Le autorità locali possono ammettere eccezioni.245 3

Per motivi impellenti e alla condizione di prendere le misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli speciali e di trasporti speciali
possono derogare alle norme della circolazione, come anche agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulitura della strada.

244

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

245

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Misure protettive

Comportamento
nella circolazione

Circolazione stradale 54

741.11

Capo terzo: Veicoli agricoli (art. 57 cpv. 1 LCStr)

Art. 86

1

I veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi, (detti qui di seguito «veicoli agricoli»), possono circolare sulle strade pubbliche soltanto per
trasporti agricoli, segnatamente: a.

per i trasporti di merci in relazione con l'esercizio di
un'azienda agricola;

b.

per i trasferimenti da un luogo di lavoro a un altro o cagionati
dall'acquisto e dalla manutenzione del veicolo e simili; c.

per il trasporto del personale dell'azienda conformemente
all'articolo 62.

2 Sono equiparate alle aziende agricole: a.

le aziende forestali; b.

le aziende ortofrutticole e vitivinicole; c.

le aziende orticole; d.

le aziende di apicoltura.246 3

I veicoli agricoli possono essere parimente adoperati per trasporti agricoli in favore di terzi, anche verso rimunerazione. Chi non è agricoltore può essere detentore di veicoli agricoli, alla condizione che
sene serva soltanto per eseguire, a favore di terzi, lavori e trasporti
agricoli.


Art. 87

1

Sono considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola i trasporti fra le diverse parti dell'azienda, segnatamente fra la fattoria e
i campi o la foresta.

2

Sono parimente considerati in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola i seguenti trasporti, se non avvengono per un fornitore o compratore che fa commercio di tali merci, le fabbrica e le trasforma a titolo professionale: a.

i trasporti di merci necessarie per l'esercizio dell'azienda,
come i foraggi, lo strame, i concimi, le sementi, le macchine e
gli apparecchi agricoli o domestici, di mobili e di materiali da
costruzione;

b.

i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l'alpeggio,
i mercati e le esposizioni; 246

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

Trasporti
ammessi

Trasporti per
l'esercizio di una
azienda agricola

Norme di circolazione - O 55

741.11

c.

le consegne al primo acquirente dei prodotti dell'azienda per la
trasformazione o l'utilizzazione; d.

i trasporti per i bisogni di una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di una azienda agricola quale azienda accessoria.

3

Sono equiparati ai trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola: a.

i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di
nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento
eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo; b.

i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione,
ai quali il detentore del veicolo partecipa direttamente; c.

i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità; d.247 i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario; e.248 le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile; f.249 le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli che servono come beni culturali tecnici.


Art. 88

Nessun trasporto non agricolo (cioè industriale) può essere effettuato
con veicoli agricoli, segnatamente: a.

i trasporti per un'azienda accessoria non designata nell'articolo
87 capoverso 2 lettera d, come fabbrica di sidro, segherie,
commercio di foraggi o di bestiame; b.

i trasporti per aziende non agricole, come la raccolta del latte o
di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto
dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di cereali dal cliente al
mulino e la riconsegna dei prodotti macinati; c.

i trasporti eseguiti per aggiudicazione o in relazione con compiti industriali spettanti alle amministrazioni pubbliche, eccettuati i casi previsti nell'articolo 87 capoverso 3.

247 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

248

Introdotta dal n. I dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

249

Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

Trasporti vietati

Circolazione stradale 56

741.11


Art. 89

Le cooperative agricole possono tenere veicoli agricoli ed effettuare
con essi trasporti e lavori agricoli per i membri della cooperativa o altri agricoltori. E, invece, vietato adoperare i veicoli per l'esercizio di
un'azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa.


Art. 90

1

L'autorità cantonale può permettere l'uso industriale di un veicolo agricolo:

a.250 per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in relazione con la costruzione e la manutenzione di
strade o sentieri, per il trasporto delle immondizie e per lo
sgombero della neve;

b.

per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale, come la
raccolta del latte, il trasporto di esso dal centro di raccolta alle
stazioni ferroviarie, il servizio di camionaggio della ferrovia
per i Comuni isolati.

2

Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in
modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco
importanti e l'uso agricolo deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento.

3

L'autorità cantonale può permettere l'uso di veicoli agricoli per cortei popolari; essa ordina, se necessario, le misure di sicurezza. Circa
l'assicurazione, è applicabile, per analogia, l'articolo 61 capoverso 5.

4

Una copia di ogni permesso deve essere inviata all'assicuratore del veicolo e all'Ufficio federale per gli uffici federali interessati.

Parte quinta: Disposizioni varie Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica* (art. 2 cpv. 2 LCStr)
* ...251


Art. 91

1

È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di

250

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 531).

251

Abrogata dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Cooperative

Permessi speciali

Norma

Norme di circolazione - O 57

741.11

lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in parte di esso, una di queste
feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.252 2

È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.253 3

Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica: a.254 gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV); b.

le trattrici industriali e gli autoveicoli di lavoro; c.255 gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore alle 5 t; d.256 i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore alle 3,5 t.257

4 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica: a.

i veicoli adibiti al trasporto delle persone; b.

i veicoli agricoli; c.

i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito
ad abitazione;

d.258 viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia, dall'esercito e dalla Posta Svizzera nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe; e.259 i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli durante le ore di divieto di circolare (art. 86 segg.). 260 5

Sono, inoltre, permessi i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di guasti d'esercizio, segnatamente, nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo. Se i detti viaggi devono svolgersi fuori del traffico locale, il conducente deve portare con sè
un'attestazione rilasciata dal posto di polizia più vicino.

6

...261

252

Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O del 30 mag. 1994 sulla festa nazionale, in vigore dal
1° lug. 1994 (RS 116).

253

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989
410).

254

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

255

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

256

Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

258

Nuovo testo giusta il n. II 44 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2779).

259 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

261 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883).

Circolazione stradale 58

741.11

7

Chiunque può circolare durante le ore di divieto deve evitare qualsiasi turbamento del riposo, ad esempio le manovre inutili.


Art. 92

1

Il permesso di circolare la notte e la domenica è concesso solamente per viaggi urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione.

2

Il Cantone di stanza del veicolo oppure quello nel quale il viaggio inizia rilascia il permesso che è valido in tutta la Svizzera. Tuttavia, la
competenza del Cantone di stanza decade, se il viaggio non tocca il
suo territorio. Per i veicoli della Confederazione, il permesso è rilasciato dall'Ufficio federale; questo può decidere, inoltre, circa le domande provenienti dall'estero.

3 I permessi di circolare la notte, alle condizioni menzionate al capoverso 1, sono rilasciati: a.

per il trasporto di derrate alimentari (art. 3 della legge federale
del 9 ottobre 1992262 sulle derrate alimentari e gli oggetti
d'uso, LDerr), che non sono congelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate (art. 11 e 13 dell'ordinanza del 1°
marzo 1995263 sulle derrate alimentari, ODerr) e la cui data di
consumo (art. 25 e 26 ODerr) non supera i 30 giorni; b.

per il trasporto di animali da macello e cavalli da competizione; c.

per il trasporto di fiori recisi; d.

per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili; e.

per il trasporto di quotidiani con contenuto redazionale e di invii postali nel quadro del mandato legale di prestazioni come
anche per viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità; f.

per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di
strade e ferrovie come anche di linee industriali (ad es. linee
elettriche, idriche, di telecomunicazione); g.

per spostamenti di veicoli e trasporti speciali che ostacolano la
circolazione.264

4

I permessi per circolare la domenica possono essere rilasciati per validi motivi nei casi indicati nel capoverso precedente e, inoltre, in caso
di viaggi urgenti per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di
viveri e bevande. Se due giorni consecutivi cadono sotto il divieto di 262

RS 817.0

263

RS 817.02

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

Eccezioni

Norme di circolazione - O 59

741.11

circolare la domenica (art. 91 cpv. 1), può essere rilasciato un permesso per il trasporto di derrate alimentari il secondo giorno (cpv. 3
lett. a).265

5

Per altri viaggi, il permesso è rilasciato solamente con il consenso dell'Ufficio federale. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da
sè, un viaggio indispensabile, informandone l'Ufficio federale.

6

Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e, se necessario, per un breve viaggio a vuoto.

7 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico può
essere occupato da altre merci. 266

Art. 93

1

Possono essere rilasciati permessi unici o per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I
permessi duraturi devono essere limitati a dodici mesi; se le circostanze restano immutate, la durata di validità può essere prolungata al
massimo tre volte. Una copia dei permessi unici rilasciati per più
viaggi e dei nuovi permessi duraturi deve essere trasmessa all'Ufficio
federale e, per viaggi intercantonali, anche ai Cantoni interessati.267 2 Il permesso, compilato sul modulo «Permessi speciali» (art. 150 cpv.
2 lett. f dell'ordinanza del 27 ottobre 1976268 sull'ammissione alla
circolazione di persone e veicoli, OAC), deve contenere indicazioni
circa la natura della merce trasportata, i luoghi di carico e di destinazione, l'itinerario e il giorno del trasporto. 269 3

Contro la decisione di rifiuto dell'ultima istanza cantonale, è ammesso il ricorso al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni entro 30 giorni. Se è rilasciato un
permesso, i Cantoni interessati possono ricorrere, nello stesso termine,
allo stesso Dipartimento.

4

Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso o se il motivo, per il quale è stato rilasciato, decade.

265 Per . introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

266 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

267

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1976 (RU 1976 2810).

268

RS 741.51

269 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

Procedura

Circolazione stradale 60

741.11

Capo secondo: Manifestazioni sportive (art. 52 LCStr)


Art. 94

1

Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui
la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione.

2

Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo
(corse di stock-car e simili), e le gare d'inseguimento degli aerostati
con classificazione in base al tempo impiegato.

3

L'autorità cantonale può, tuttavia, permettere le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare d'abilità su terreno accidentato, le gare di
velocità con veicoli speciali di 100 ccm di cilindrata al massimo (ad
es. go-kart) e gli slalom automobilistici. Il Consiglio federale si riserva
di permettere altre eccezioni.


Art. 95

1

Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso devono essere presentate all'autorità cantonale, almeno un mese prima della gara. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del percorso
e l'orario, come anche indicazioni circa i provvedimenti di protezione
previsti, l'organizzazione del servizio sanitario e il numero approssimativo dei partecipanti.* 2

Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. Esso deve essere rifiutato, se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti.
Per le manifestazioni su pista, esso deve essere, inoltre, rifiutato se
l'esercizio della pista, non assoggettato a un permesso, è contrario agli
scopi dell'educazione stradale e della lotta contro i rumori.

3

Il permesso di organizzare «rally-papier», corse d'orientamento e simili è rilasciato solo se la classificazione non è fondata sul tempo impiegato. Le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in
salita, sono permesse solo su strade chiuse al traffico.

4

Se il regolamento di gara prevede delle velocità medie, gli organizzatori devono approntare controlli segreti; eccessi di velocità devono
essere adeguatamente considerati nella classificazione.

* Circa l'attestato di assicurazione, cfr. art. 30 e 31 dell'O del 20 nov. 1959
sull'assicurazione dei veicoli (RS 741.31).

Manifestazioni
vietate; eccezioni

Permessi

Norme di circolazione - O 61

741.11

Capo terzo: Disposizioni penali

Art. 96

(art. 103 cpv. 1 LCStr) Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con
l'arresto o con la multa, se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale.

Capo quarto: Disposizioni transitorie e finali

Art. 97

(art. 106 cpv. 1 LCStr) 1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può regolamentare dettagli tecnici e emanare
istruzioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza. In casi
speciali, l'USTRA può permettere deroghe alle singole disposizioni,
segnatamente circa l'uso dei veicoli.270 271 2

Sono riservate le prescrizioni speciali concernenti la circolazione dei veicoli militari.


Art. 98


272

(art. 107 cpv. 2 LCStr)

Art. 99

(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr) 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.

2

Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della legge federale del 19 dicembre 1958273 sulla circolazione
stradale e la legge federale del 23 giugno 1961274 che modifica quella
sulla circolazione stradale. L'articolo 12 della legge federale sulla circolazione stradale, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le necessarie prescrizioni esecutive.

270 Nuovo testo del per. giusta il n. 6 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

271

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

272

Abrogato dal n. I dell'O del 10 lug. 1972 (RU 1972 1777).

273

RS 741.01

274

RS 741.01 art. 33 cpv. 1. e 2, e 49 cpv. 2.

Permessi

Entrata in vigore;
abrogazioni

Circolazione stradale 62

741.11

3

Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 1932275 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio
1939276 concernente gli autoveicoli impiegati pel trasporto di animali
vivi.

4

Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge federale del 15 marzo 1932277 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme
di circolazione ivi contenute, se non sono contrarie alla legge federale
del 19 dicembre 1958278 sulla circolazione stradale o alle sue prescrizioni d'esecuzione. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni allestisce un elenco delle
disposizioni ancora in vigore.

Disposizioni finali della modificazione del 25 gennaio 1989279 Ad art. 3b cpv. 3 L'obbligo per i ciclomotoristi di portare il casco vige a contare dal 1°
gennaio 1990.

Ad art. 41 cpv. 1 e 1bis L'articolo 41 capoversi 1 e 1bis è applicabile dal 1° luglio 1989 Disposizioni finali della modificazione del 22 dicembre
1993
280

Ad art. 59a

1

Il detentore di ogni autoveicolo immatricolato innanzi il 1° luglio 1994 ed equipaggiato di un motore ad accensione per compressione
(esclusi gli autoveicoli di lavoro e gli autoveicoli agricoli) deve procurarsi un documento di manutenzione del sistema antinquinamento e fare effettuare il primo servizio di manutenzione del sistema antinquinamento entro il 1° marzo 1995.

275

[CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1959 685 art. 107 cpv. 3, 1960 1205
art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.] 276

[CS 9 363]

277

[CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1959 685 art. 107 cpv. 3, 1960 1205
art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.] 278

RS 741.01

279

RU 1989 410

280

RU 1994 167

Norme di circolazione - O 63

741.11

2

Il detentore di ogni autoveicolo di lavoro o autoveicolo agricolo immatricolato innanzi il 1° luglio 1994 ed equipaggiato di un motore ad
accensione per compressione deve procurarsi un documento di manutenzione del sistema antinquinamento e fare effettuare il primo servizio
di manutenzione del sistema antinquinamento entro il 1° luglio 1995.

3

Per i veicoli esonerati dall'omologazione e immatricolati innanzi il 1° marzo 1995 in virtù dell'esame singolo, la misurazione del fumo
può essere effettuata conformemente all'allegato 3 OCE281 previgente.

4

Per i veicoli messi in circolazione la prima volta tra il 1° luglio 1994 e il 28 febbraio 1995 è possibile rinunciare a una misurazione del fumo in occasione dei controlli successivi dei gas di scarico innanzi la
prima messa in circolazione.

Disposizione finale della modificazione del 22 ottobre
1997
282

Gli abiti, giusta l'articolo 48 capoverso 3 ONC, che non sono conformi alla norma svizzera SN 640 710 possono ancora essere usati fino al
31 dicembre 2000.

281

[RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572
art. 72 n. 3, 1982 495 531 n. II 1107, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608 620
art. 36 cpv. 1, 1986 1833, 1988 876, 1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536,
1993 2062, 1994 167 n. II 214 n. I, II 816 n. II 3 1326. RU 1995 all. 1 n. I lett. a].
Vedi ora l'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(RS 741.41).

282 RU

1997 2404

Circolazione stradale 64

741.11

Allegato I283 283

Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

Norme di circolazione - O 65

741.11

Allegato II284 284

Abrogato dall'art. 72 n. 2 dell'O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali
(RS 455.1).

Circolazione stradale 66

741.11