Abrogato per 01.05.2009

01.05.2008 - 01.05.2009
01.01.2008 - 30.04.2008
01.04.2006 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.03.2006
01.05.2005 - 30.06.2005
01.05.2004 - 30.04.2005
01.01.2004 - 30.04.2004
01.05.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.04.2003
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
01.05.2001 - 31.12.2001
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01.01.2000 - 30.04.2001
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1

Ordinanza
concernente il contingentamento
della produzione lattiera
(Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
del 7 dicembre 1998 (Stato 29 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 1, 32 capoversi 1 e 2, 36 capoverso 2 e 177
capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Contingente lattiero

1 Il contingente è la quantità di latte che un produttore può mettere in commercio nel
corso di un anno lattiero (1° maggio - 30 aprile).

2 I contingenti permangono immutati da un anno lattiero all'altro sempre che non
siano adeguati secondo la sezione 2.

3 Soltanto chi gestisce un'azienda o un'azienda d'estivazione può essere titolare di
un contingente.


Art. 2

Amministrazione dei contingenti I contingenti sono amministrati da servizi esterni all'amministrazione (Servizi d'amministrazione).

Sezione 2: Adeguamento dei contingenti

Art. 3

Trasferimento di contingenti 1 Chi intende trasferire un contingente ad un altro produttore deve domandare al
Servizio d'amministrazione competente di ridurre il suo contingente della quantità
che dev'essere trasferita e di aumentare corrispondentemente l'altro contingente.

RU 1999 1209 1

RS 910.1

916.350.1

Agricoltura

2

916.350.1

2 I contingenti sono adeguati se chi riprende il contingente: a.

gestisce un'azienda e fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti; oppure b.

gestisce un'azienda d'estivazione e soddisfa le condizioni di cui all'articolo
6 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sui contributi d'estivazione.

3 Possono essere trasferiti soltanto contingenti che non sono stati congelati nei tre
anni precedenti.

4 Se l'adeguamento deve avere effetto già nell'anno lattiero corrente, la domanda va
presentata prima del 1° marzo dell'anno lattiero corrente.

5 Nella domanda occorre indicare la quantità che non è trasferita definitivamente.
Sono considerate trasferite non definitivamente le quantità che sono trasferite con
l'obbligo che siano ritrasferite a chi ha ceduto il contingente.


Art. 4

Trasferimento dalla regione di montagna alla regione di pianura 1 I contingenti possono essere trasferiti dalla regione di montagna alla regione di
pianura se:

a.

il trasferimento è connesso con una ripresa di superfici; b.4 chi riprende il contingente ed è domiciliato nella regione di pianura affida contrattualmente al cedente domiciliato nella regione di montagna l'allevamento del suo bestiame bovino; c.

il produttore gestisce sia un'azienda nella regione di pianura sia un'azienda
nella regione di montagna e intende sfruttare altrimenti le aziende; d.5 chi riprende il contingente e chi lo cede hanno gestito congiuntamente una comunità aziendale settoriale fino al 30 aprile 1999 e intendono continuare
questa collaborazione; e. 6 chi riprende il contingente e chi lo cede sono membri della stessa latteria o caseificio.

2 Nel caso della ripresa di superfici i contingenti possono essere trasferiti soltanto se
le superfici riprese non distano più di 15 chilometri dall'azienda di chi ha ripreso le
superfici. È lecito trasferire al massimo 8000 kg di contingente per ettaro.

3 Qualora al cedente del contingente venga affidato l'allevamento del bestiame bovino, il trasferimento è valido per la durata del contratto.

4 Il trasferimento giusta il capoverso 1 lettera e è ammesso solo a titolo temporaneo.7 2

RS 910.13

3

[RU 1999 287. RU 2000 1105 art. 19]. Vedi ora l'O del 29 mar. 2000 concernente i
contributi d'estivazione (RS 910.133).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

5

Introdotta dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

6

Introdotta dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

Contingentamento lattiero 3

916.350.1


Art. 5

Trasferimento in caso di scioglimento, divisione o ripresa di
un'azienda

1 Se un'azienda o un'azienda d'estivazione è sciolta, divisa o ripresa da un altro
produttore, il Servizio d'amministrazione competente trasferisce il contingente a chi
ha ripreso il terreno o l'azienda, se questi lo domanda e non sia stato domandato un
trasferimento definitivo del contingente.

2 Se i contingenti devono essere adeguati per l'anno lattiero che segue lo scioglimento, la divisione o la ripresa dell'azienda, la domanda di trasferimento dev'essere
presentata al Servizio d'amministrazione entro il 31 maggio di detto anno lattiero.


Art. 6

Revoca del contingente in caso di scioglimento dell'azienda 1 Se l'azienda o l'azienda d'estivazione è sciolta, il contingente è revocato.

2 La revoca ha effetto dall'anno lattiero successivo, sempre che il produttore non
abbia domandato entro la fine dell'anno lattiero corrente il trasferimento definitivo.


Art. 7

Limitazione del trasferimento non definitivo 1 Chi trasferisce un contingente non definitivamente, può trasferire al massimo 8000
kg per ettaro di superficie agricola utile.

2 La quantità massima di cui al capoverso 1 vale anche se in seguito la superficie
agricola utile del cedente diminuisce.

3 Qualora il contingente trasferito non definitivamente superi la quantità massima, il
contingente è diminuito del quantitativo eccedente, sempre che il cedente non trasferisca il contingente definitivamente a chi lo riprende.


Art. 8

Raggruppamento di terreni 1 Nell'ambito di raggruppamento di terreni i produttori possono trasferire definitivamente contingenti a consorzi di bonifica fondiaria.

2 I consorzi devono ritrasferire definitivamente i contingenti ai produttori al più tardi
all'entrata in possesso dei terreni.


Art. 9

Raggruppamento nella comunità aziendale 1 Se più aziende si raggruppano in una comunità aziendale, i contingenti sono uniti.

2 Il Servizio d'amministrazione fissa il contingente della comunità aziendale con
effetto al 1° maggio che precede la data di riconoscimento. Su domanda, può fissarlo
con effetto al 1° maggio successivo.

Agricoltura

4

916.350.1


Art. 10

Decisioni

1 La modifica, la revoca o la riassegnazione di contingenti sono decise dal Servizio
d'amministrazione competente.

2 I Servizi d'amministrazione comunicano le decisioni all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), al valorizzatore del latte e se del caso al Cantone.

Sezione 2a:8 Adeguamento del quantitativo globale
a 1 In ogni anno lattiero, ogni produttore può mettere in commercio una quantità di
latte supplementare equivalente al 3 per cento del contingente che gli è attribuito
all'inizio dell'anno lattiero. Il Servizio d'amministrazione calcola la quantità supplementare e la comunica al produttore.

2 Il produttore può far valere la quantità supplementare anche per la quantità che non
è trasferita definitivamente.

3 La quantità supplementare non può essere trasferita.

Sezione 3: Contingente supplementare

Art. 11

1 Ai produttori fuori della regione di montagna che acquistano per la produzione
lattiera animali d'allevamento femmine provenienti dalla regione di montagna è assegnato un contingente supplementare.9 Gli animali devono soddisfare i requisiti
seguenti:

a.10 ...

b.

immediatamente prima dell'acquisto essere stati tenuti ininterrottamente durante almeno 22 mesi nella regione di montagna; c.

nel momento in cui giungono nell'azienda dell'acquirente avere al massimo
5 anni (60 mesi);

d.

nel momento in cui giungono nell'azienda dell'acquirente essere gravidi da
almeno 4 mesi oppure aver partorito meno di 2 mesi prima.

2 Le domande per ottenere un contingente supplementare vanno presentate, con tutti
i giustificativi, entro il 31 dicembre al servizio ufficiale designato dal Cantone. Detto
servizio inoltra la domanda per decisione al Servizio d'amministrazione competente,
accludendovi il suo parere.

8

Introdotta dal n. I dell'O del 16 mag. 2001 (RU 2001 1410).

9

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

10

Abrogata dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 841).

Contingentamento lattiero 5

916.350.1

3 Il contingente supplementare ammonta a 2000 kg per animale acquistato.11 4 Il Servizio d'amministrazione assegna il contingente supplementare per l'anno lattiero successivo all'acquisto.

5 I produttori che ottengono un contingente supplementare devono custodire nella
propria azienda gli animali provenienti dalla regione di montagna durante almeno
sei mesi dopo l'acquisto.12 Sezione 4: Notifica di dati

Art. 12

Obbligo di notifica per i valorizzatori di latte 1 I valorizzatori di latte registrano giornalmente in chilogrammi le quantità di latte
fornite loro dai produttori.

2 Comunicano ogni mese entro il 10 del mese successivo al Servizio d'amministrazione le quantità totali fornite da ogni produttore.

3 I produttori delle aziende d'estivazione comunicano al Servizio d'amministrazione
al termine dell'estivazione il latte da imputare al contingente secondo l'articolo 18.


Art. 13

Obbligo di notifica per commercianti diretti I commercianti diretti registrano giornalmente in chilogrammi le quantità di latte che
impiegano per la commercializzazione diretta e comunicano ogni mese entro il 10
del mese successivo al Servizio d'amministrazione il quantitativo totale.


Art. 14

Notifica di dati da parte dell'Ufficio federale 1 Nel corso dell'anno lattiero l'Ufficio federale notifica al Servizio d'amministrazione i seguenti dati: a.

la superficie agricola utile delle aziende; b.

l'effettivo di vacche dei produttori; c.

le aziende dei produttori che forniscono la prova che le esigenze ecologiche
sono rispettate secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813
sui pagamenti diretti; d.

le aziende d'estivazione dei produttori che soddisfano le condizioni secondo
l'articolo 6 dell'ordinanza del 7 dicembre 199814 sui contributi d'estivazione; 11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2001 (RU 2001 1410).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001
(RU 2001 841).

13

RS 910.13

14

[RU 1999 287. RU 2000 1105 art. 19]. Vedi ora l'O del 29 mar. 2000 concernente i
contributi d'estivazione (RS 910.133).

Agricoltura

6

916.350.1

e.

l'appartenenza delle aziende dei produttori alla regione di montagna o alla
regione di pianura.

2 Per la superficie agricola utile e per l'effettivo di vacche sono determinanti i dati
rilevati il giorno di riferimento dell'anno lattiero in questione ai sensi dell'articolo 5
dell'ordinanza del 7 dicembre 199815 sui dati agricoli.

Sezione 5: Conteggio e determinazione della tassa

Art. 15

Epoca del conteggio

1 Il Servizio d'amministrazione effettua il conteggio per ogni produttore entro il
1° luglio.

2 Se in seguito ad una procedura di ricorso il contingente non è ancora determinato
entro il 30 aprile, il conteggio è effettuato in base all'ultima decisione disponibile in
quel momento pronunciata dal Servizio d'amministrazione o dalla Commissione regionale di ricorso in materia di contingentamento lattiero.

3 Se in virtù di una decisione su ricorso un contingente è successivamente aumentato
o ridotto, oppure se in occasione di un controllo si constata un superamento di contingente, il Servizio d'amministrazione effettua un nuovo conteggio.


Art. 16

Riporto all'anno lattiero successivo 1 Qualora il contingente venga superato, la quantità eccedente, ma al massimo
5000 kg, è riportata quale fornitura sull'anno lattiero seguente.

2 Se un produttore non esaurisce il suo contingente, la quantità di latte non fornito,
ma al massimo 5000 kg, è riportata sul seguente anno lattiero quale possibilità di
fornitura supplementare.

3 Se in un'azienda cambia il produttore a partire dal 1° maggio, la quantità eccedente
secondo il capoverso 1 può essere riportata sul nuovo anno lattiero soltanto con il
consenso del nuovo produttore.

4 Se un produttore supera il proprio contingente in seguito a divieto di vendita del
bestiame da reddito a causa di epizoozia, il Servizio d'amministrazione competente
può autorizzarlo, su richiesta, a imputare sull'anno lattiero successivo la quantità di
latte fornita in eccedenza per tale ragione, invece di pagare la tassa.


Art. 17

Tassa

1 Se la quantità di latte commercializzato supera il contingente assegnato di più di
5000 kg, per ogni chilo che supera il contingente di più di 5000 kg il produttore di
latte paga una tassa di 60 centesimi.

2 La quantità di latte imputabile al contingente si compone come segue: a.

quantità di latte effettivamente commercializzata in un anno lattiero; 15

RS 919.117.71

Contingentamento lattiero 7

916.350.1

b.

più il quantitativo che nell'anno lattiero precedente è stata commercializzata
in eccedenza rispetto al contingente, ma al massimo 5000 kg; c.

meno la quantità mancante per l'esaurimento del contingente nell'anno lattiero precedente, ma al massimo 5000 kg.

3 Se un produttore interrompe la fornitura di latte, occorre effettuare un conteggio
finale. Sulla quantità di latte che supera il contingente è dovuta una tassa di 60 centesimi al chilo. Qualora vi sia il consenso secondo l'articolo 16 capoverso 3, il latte
fornito in eccedenza, ma al massimo 5000 kg, può essere riportato sull'anno lattiero
successivo.


Art. 18

Latte computabile delle aziende d'estivazione Al contingente delle aziende d'estivazione viene computata tutta la quantità di latte
prodotto durante l'estivazione, sottraendovi il latte: a.

utilizzato a scopo foraggero nell'azienda d'estivazione; b.

consumato fresco nell'economia domestica dell'azienda d'estivazione; c.

che serve per l'autoapprovvigionamento.


Art. 19

Autoapprovvigionamento Se un produttore fabbrica latticini nella propria azienda o nella sua azienda d'estivazione, in un anno lattiero gli sono computati a titolo di autoapprovvigionamento al
massimo 40 kg di formaggio e 15 kg di burro per persona costantemente a vitto nella
sua economia domestica.


Art. 20

Compensazione tra l'azienda e l'azienda d'estivazione 1 Se produttori estivano vacche, il Servizio d'amministrazione può, su domanda,
consentir loro di riportare nel medesimo anno lattiero una parte del latte prodotto
nell'azienda d'estivazione sulla produzione dell'azienda o viceversa.

2 Le domande di compensazione dei contingenti devono essere presentate entro il
1° marzo dell'anno lattiero per il quale è chiesta la compensazione.


Art. 21

Comunicazione delle possibilità di produzione nel successivo
anno lattiero

All'inizio di ogni anno lattiero il Servizio d'amministrazione comunica ai produttori: a.

il contingente per il nuovo anno lattiero; b.

la quantità di latte riportate sul nuovo anno lattiero per superamento di contingente; c.

la quantità di latte supplementare che potrà essere messa in commercio nel
nuovo anno lattiero per non esaurimento del contingente.

Agricoltura

8

916.350.1


Art. 22

Incasso della tassa

1 Entro il 15 luglio il Servizio d'amministrazione stabilisce per i produttori interessati l'importo della tassa per superamento di contingente dovuta per l'anno lattiero
appena concluso.

2 I Cantoni compensano gli importi stabiliti con le successive prestazioni della
Confederazione ai produttori interessati.

3 Se la compensazione è impossibile o insufficiente per coprire l'importo, il Servizio
d'amministrazione incassa la tassa e la trasmette all'Ufficio federale.

4 Le disposizioni e le decisioni relative all'incasso della tassa vanno comunicate ai
Cantoni.

Sezione 6: Servizi d'amministrazione

Art. 23

Compiti

1 Oltre agli obblighi di cui alle sezioni 1-5, i Servizi d'amministrazione hanno i seguenti compiti: a.

rilevazione, controllo, trattamento, trasmissione e archiviazione di dati concernenti il contingentamento lattiero; b.

gestione di una banca dati; c.

consulenza ai produttori in merito al contingentamento lattiero.

2 Nel caso di trasferimento non definitivo del contingente, i Servizi d'amministrazione registrano il cedente, il destinatario e l'entità del contingente trasferito e controllano annualmente se la limitazione per i contingenti trasferiti non definitivamente
è rispettata.

3 Per trasferimenti di contingenti di cui agli articoli 3 e 4 i Servizi d'amministrazione
possono riscuotere emolumenti.


Art. 24

Mandato di prestazioni 1 L'Ufficio federale stabilisce i compiti dei Servizi d'amministrazione in un mandato
di prestazioni. Vi disciplina l'entità, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni
richieste nonché la procedura.

2 Il mandato di prestazioni è assegnato con procedura mediante invito ai sensi della
legge federale del 16 dicembre 199416 sugli acquisti pubblici.


Art. 25

Competenza

Qualora una decisione interessi produttori registrati presso diversi Servizi d'amministrazione, per il trasferimento del contingente la competenza spetta al Servizio d'am16

RS 172.056.1

Contingentamento lattiero 9

916.350.1

ministrazione presso cui è registrata l'azienda o l'azienda d'estivazione del produttore che cede il contingente.


Art. 26

Vigilanza

I Servizi d'amministrazione sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 27

1 Il Dipartimento federale dell'economia, l'Ufficio federale, i Cantoni e i Servizi
d'amministrazione eseguono la presente ordinanza entro i limiti delle loro competenze.

2 L'Ufficio federale emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione.

Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 28

Contingenti determinanti per l'anno lattiero 1998/99 1 Il contingente assegnato ad un produttore per l'anno lattiero 1998/99, è riassegnato
invariato, eccettuato un eventuale contingente supplementare, per l'anno lattiero
1999/2000.

2 Il Servizio d'amministrazione riunisce con effetto al 1° maggio 1999 i contingenti
dei produttori di aziende o di aziende d'estivazione che producono latte in più unità
di produzione e ai quali sinora era assegnato un contingente per ogni singola unità di
produzione.

3 I contingenti di produttori nella regione dei Cantoni Ticino e Vallese che erano stati congelati e locati temporaneamente alle federazioni lattiere per il tramite del fondo
istituito a tal fine in virtù dell'articolo 2 capoverso 9 del decreto federale del 16 dicembre 198817 sull'economia lattiera 1988 e dell'articolo 46 capoverso 3 dell'ordinanza del 26 aprile 199318 sul contingentamento lattiero nella regione di pianura e
nella zona di montagna I (OCLP) o dell'articolo 43 capoverso 3 dell'ordinanza del
26 aprile 199319 sul contingentamento lattiero nelle zone di montagna II a IV
(OCLM) ritornano ai locatori e dal 1° maggio 1999 sono di nuovo considerati come
congelati. I contingenti che erano stati congelati e sono stati venduti secondo le medesime disposizioni, sono considerati come definitivamente trasferiti dal 1° maggio
1999.

17

[RU 1989 504, 1991 857 all. n. 31, 1992 288 all. n. 55, 1993 325 n. I 14, 1994 1634 n. I
4, 1995 2077. RU 1998 3033 allegato lett. m] 18

[RU 1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135, 1998 1198. RU 1999
295 art. 2 lett. a] 19

[RU 1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137, 1998 1200. RU 1999
295 art. 2 lett. b]

Agricoltura

10

916.350.1


Art. 29

Accordo del locatore

1 L'affittuario di un'azienda agricola può trasferire definitivamente il contingente
prima dello scadere del contratto d'affitto soltanto col consenso del locatore. Tale
consenso non è richiesto se il contratto d'affitto è ricondotto giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 198520 sull'affitto agricolo.21 2 Per il trasferimento definitivo di un contingente ripreso con terreno in affitto non è
necessario l'accordo.


Art. 30

Comunità aziendali settoriali 1 I contratti esistenti per il raggruppamento della produzione nell'ambito di una comunità aziendale settoriale (art. 4 OCLP22 e art. 40 OCLM23) sono riconosciuti come accordi per il trasferimento non definitivo del contingente lattiero (art. 3).

2 Sempre che non sia già stata presentata una domanda per il trasferimento, il Servizio d'amministrazione rileva i dati necessari per disporre il trasferimento di cui al
capoverso 1.

3 Il Servizio d'amministrazione pronuncia il trasferimento del contingente con effetto retroattivo al 1° maggio 1999.


Art. 31

Nuovi contingenti per aziende legate ad uno stabilimento 1 Il Servizio d'amministrazione può fissare un nuovo contingente se un'azienda, legata ad uno stabilimento al quale fornisce latte non compreso nel suo contingente,
nel periodo tra il 1° maggio 1999 e il 30 aprile 2000 viene separata da questo stabilimento o interessata da una ristrutturazione globale dell'azienda.

2 L'aumento o la prima assegnazione del contingente è calcolato secondo la quantità
che l'azienda ha fornito allo stabilimento gli anni precedenti.


Art. 32

Contingenti congelati I contingenti congelati durante il periodo di validità del decreto federale del 16 dicembre 198824 sull'economia lattiera 1988 sono ritenuti ulteriormente congelati.


Art. 33

Ripresa della produzione di latte e trasferimento di contingenti
congelati

1 I produttori di aziende o aziende d'estivazione con contingente congelato possono
riprendere in ogni momento nel corso di un anno lattiero la produzione di latte ed
esigere che il Servizio d'amministrazione riassegni loro a tal fine il contingente.

20

RS 221.213.2 21

Per. introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

22

[RU 1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135, 1998 1198. RU 1999
295 art. 2 lett. a] 23

[RU 1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137, 1998 1200. RU 1999
295 art. 2 lett. b] 24

[RU 1989 504, 1991 857 all. n. 31, 1992 288 all. n. 55, 1993 325 n. I 14, 1994 1634 n. I
4, 1995 2077. RU 1998 3033 allegato lett. m]

Contingentamento lattiero 11

916.350.1

2 Il contingente è revocato se nei tre anni che seguono la ripresa della produzione di
latte la commercializzazione di latte è interrotta per più di 3 mesi per anno lattiero.

3 Il Servizio d'amministrazione riduce la quantità trasferibile del 50 per cento se: a.

l'azienda o l'azienda d'estivazione è sciolta, divisa o ripresa da un altro produttore (art. 5 cpv. 1) b.

l'azienda è unita ad una comunità aziendale (art. 9).

4 La riduzione secondo il capoverso 3 è effettuata se il motivo del trasferimento sopraggiunge al momento della ripresa o nei tre anni seguenti.

5 Ai produttori che partecipano ad una comunità per la detenzione di animali non
può essere riassegnato il contingente congelato. Se nei tre anni seguenti la riassegnazione del contingente un produttore partecipa ad una comunità per la detenzione
di animali, il contingente è nuovamente congelato.

6 Se un terreno con un contingente congelato viene riutilizzato per la produzione di
latte, il Servizio d'amministrazione può riassegnare il contingente congelato per
l'inizio dell'anno lattiero successivo. Se il terreno non riviene all'azienda il cui contingente è stato congelato, in caso di riassegnazione il Servizio d'amministrazione
riduce il contingente del 50 per cento.

7 La quantità dedotta è annullata.

8 I contingenti congelati possono essere ritirati fino al 30 aprile 2004. I contingenti
ancora congelati il 1° maggio 2004 sono revocati.


Art. 34

Notifica della ripresa 1 Il produttore che riprende la produzione di latte (art. 33 cpv. 1) deve previamente
avvisarne per scritto il Servizio d'amministrazione.

2 Se la produzione di latte non riprende il 1° maggio, bensì nel corso dell'anno lattiero, il Servizio d'amministrazione assegna, per il rispettivo anno lattiero, un contingente calcolato pro rata temporis.


Art. 35

Conteggio dei contingenti per l'anno lattiero 1998/99 Per l'anno lattiero 1998/99 i contingenti sono calcolati secondo le disposizioni
dell'OCLP25 e dell'OCLM26.


Art. 36

Modifica di superfici tra produttori di latte Qualora i produttori non abbiano potuto trovare un'intesa sulle conseguenze che una
modifica delle superfici avvenuta tra il 1° maggio 1998 e il 30 aprile 1999 comporta
per i contingenti, questi ultimi sono adeguati secondo le disposizioni dell'OCLP27 e
dell'OCLM28.

25

[RU 1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135, 1998 1198] 26

[RU 1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137, 1998 1200] 27

[RU 1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135, 1998 1198] 28

[RU 1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137, 1998 1200]

Agricoltura

12

916.350.1

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 37

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.