01.01.2026 - *
01.07.2022 - 31.12.2025 / In vigore
01.04.2020 - 30.06.2022
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01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
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414.201

Ordinanza
concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento
del settore universitario svizzero

(O-LPSU)

del 23 novembre 2016 (Stato 1° aprile 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

ordina:

Capitolo 1: Competenze

Art. 1 Consigliere federale competente

(art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU)

1 Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2 La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la regola generale delle supplenze in seno al Consiglio federale.

3 Il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute della Confe­renza svizzera delle scuole universitarie in forma di assemblea plenaria (Assemblea plenaria) se sono trattati affari di ampia portata politica e finanziaria.

Art. 2 Ufficio federale competente

(art. 14 cpv. 4 LPSU)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) gestisce gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Capitolo 2: Diritto ai sussidi

Art. 3 Presentazione della domanda e decisione

(art. 46 LPSU)

1 Gli enti responsabili delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici presentano al DEFR una domanda di diritto ai sussidi.

2 Su proposta del DEFR, il Consiglio federale si pronuncia mediante decisione formale in merito al diritto ai sussidi.

Art. 4 Contenuto della domanda

(art. 45 LPSU)

1 La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a.
l'accreditamento istituzionale;
b.
l'organizzazione e il finanziamento;
c.
le attività di insegnamento e di ricerca della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico e il relativo mandato di diritto pubblico;
d.
la necessità pubblica dei cicli di studio offerti e la definizione dei relativi curricola o diplomi nell'ambito della politica pubblica in materia di formazione.

2 Le domande di diritto ai sussidi delle scuole universitarie devono inoltre illustrare quale complemento, estensione o alternativa ragionevole il loro istituto offre rispetto a istituti esistenti.

3 Le domande di diritto ai sussidi degli altri istituti accademici devono inoltre illustrare:

a.
il motivo per cui l'integrazione dell'istituto in una scuola universitaria esistente non è opportuna;
b.
l'interesse dei compiti dell'istituto ai fini della politica universitaria; e
c.
l'integrazione dell'istituto nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie in forma di Consiglio delle scuole universitarie (Consiglio delle scuole universitarie).
Art. 5 Verifica delle condizioni

1 La SEFRI verifica ogni quattro anni se le scuole universitarie e gli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi adempiono ancora le condizioni di cui all'articolo 45 LPSU.

2 Le scuole universitarie aventi diritto ai sussidi e gli altri istituti accademici sono tenuti a collaborare alla verifica.

Art. 6 Modifica delle condizioni

1 Le modifiche sostanziali relative a una scuola universitaria o a un altro istituto accademico che influiscono sul diritto ai sussidi devono essere comunicate tempestivamente al DEFR.

2 Se le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 o 2 LPSU non sono più soddisfatte, il DEFR propone al Consiglio federale di revocare il diritto ai sussidi.

Capitolo 3: Sussidi di base

Sezione 1: Sussidi alle scuole universitarie

Art. 7 Ripartizione degli importi globali annui

(art. 51 LPSU)

1 I sussidi fissi a istituti accademici di cui all'articolo 53 LPSU e i sussidi di coesione di cui all'articolo 74 LPSU vengono dedotti dagli importi globali annui destinati alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali.

2 Il resto dell'importo globale destinato alle università è ripartito come segue:

a.
il 70 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento;
b.
il 30 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

3 Il resto dell'importo globale destinato alle scuole universitarie professionali è ripartito come segue:

a.
l'85 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento;
b.
il 15 per cento per le prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.
Art. 8 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle università

1 Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle università sono determinanti:

a.
il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall'Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall'Assemblea plenaria; e
b.
il numero dei diplomi di master e di dottorato.

2 Il 70 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera a è ripartito tra le università come segue:

a.
il 50 per cento proporzionalmente al numero degli studenti secondo il capoverso 1 lettera a;
b.
il 10 per cento proporzionalmente al numero degli studenti stranieri secondo il capoverso 1 lettera a;
c.
il 10 per cento proporzionalmente al numero dei diplomi di master e di dottorato.
Art. 9 Ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali

1 Per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali sono determinanti:

a.
il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall'Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall'Assemblea plenaria; e
b.
il numero dei diplomi di bachelor; per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master.

2 L'85 per cento destinato all'insegnamento secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera a è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

a.
il 70 per cento proporzionalmente al numero degli studenti secondo il capoverso 1 lettera a;
b.
il 5 per cento proporzionalmente al numero degli studenti stranieri secondo il capoverso 1 lettera a;
c.
il 10 per cento proporzionalmente al numero dei diplomi di bachelor oppure, per il settore «Musica», il numero dei diplomi di master.
Art. 10 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle università

1 Per la ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle università sono determinanti i fondi che le università ricevono dal Fondo nazionale svizzero (FNS), nell'ambito di progetti dell'Unione europea (UE), dalla Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)2 e da terzi, pubblici o privati.

2 Il 30 per cento destinato alla ricerca secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera b è ripartito tra le università come segue:

a.
per il 22 per cento, proporzionalmente ai fondi dei progetti del FNS e dell'UE;
b.
per l'otto per cento, proporzionalmente ai fondi dei progetti di Innosuisse3 e ad altri fondi pubblici o privati.

3 Il 22 per cento concesso alle università in base all'acquisizione di fondi del FNS e nell'ambito di progetti dell'UE è ripartito come segue:

a.
per l'11 per cento secondo i fondi per la ricerca; la somma dei fondi per progetti di un'università viene divisa per il totale dei fondi per progetti di tutte le università; l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati;
b.
per il 5,5 per cento secondo i mesi/progetto; la somma dei mesi/progetto di un'università viene divisa per il totale dei mesi/progetto di tutte le università; l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; è determinante la durata contrattuale di ogni progetto;
c.
per il 5,5 per cento secondo l'attività di ricerca; tutti i progetti di un'università sono convertiti in mesi/progetto per membro del personale scientifico (equivalenti a tempo pieno), l'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati; è determinante la durata contrattuale di ogni progetto.

4 La parte concessa alle università sulla base dell'acquisizione di fondi per progetti di Innosuisse o di altri fondi di terzi pubblici o privati, è calcolata sulla base della somma dei fondi per progetti di Innosuisse e di altri terzi, pubblici o privati, di un'università. Questa somma viene divisa per il totale dei fondi per progetti di Innosuisse e di altri terzi, pubblici e privati, di tutte le università. L'importo da assegnare è suddiviso tra gli aventi diritto sulla base dei valori calcolati.

2 Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6607).

3 Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6607). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 11 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle scuole universitarie professionali

Il 15 per cento destinato alla ricerca secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

a.
per il 7,5 per cento secondo i fondi per la ricerca; sono determinanti i fondi che le scuole universitarie ricevono dal FNS, da Innosuisse, nell'ambito di progetti dell'UE e da terzi, pubblici o privati; il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della sua quota nell'ammontare totale dei fondi apportati da terzi;
b.
per il 7,5 per cento secondo l'attività d'insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo; il calcolo si riferisce soltanto alle persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero e che dedicano l'equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all'insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e allo sviluppo.

Sezione 2: Sussidi agli altri istituti accademici

Art. 12 Tipi di sussidi

(art. 53 LPSU)

1 I sussidi di base per gli altri istituti accademici sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie.

2 In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie non riesce a garantire l'adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione.

3 Nel quadro della decisione sul diritto ai sussidi il Consiglio federale stabilisce il tipo di sussidio.

Art. 13 Determinazione dei sussidi fissi

1 I sussidi fissi sono determinati in base alle spese di gestione effettive per i compiti per i quali il Consiglio federale ha riconosciuto l'istituto come avente diritto ai sussidi.

2 Per il rimanente i sussidi fissi sono determinati in base all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 25 febbraio 20164 sulla concessione di sussidi fissi a istituti accademici.

Art. 14 Convenzione sulle prestazioni

1 Se il Consiglio federale ha stabilito che a un istituto siano versati sussidi fissi, la SEFRI conclude una convenzione sulle prestazioni con l'istituto.

2 Nella convenzione sulle prestazioni sono specificati in particolare i sussidi federali, la durata dei sussidi, le modalità di versamento, gli obiettivi e gli indicatori basati sulle prestazioni nonché il modo in cui si deve rendere conto dell'utilizzazione del sussidio della Confederazione e le conseguenze nel caso in cui il raggiungimento degli obiettivi non fosse soddisfacente.

Sezione 3: Calcolo e versamento dei sussidi

Art. 15 Dati determinanti ai fini del calcolo

1 I sussidi di base di cui all'articolo 7 della presente ordinanza versati per l'insegnamento e la ricerca sono calcolati in base ai valori medi degli ultimi due anni.

2 Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici, l'Ufficio federale di statistica, il FNS e Innosuisse inviano alla SEFRI i dati necessari per il calcolo dei sussidi di base.

3 La SEFRI disciplina con le istituzioni di cui al capoverso 2 in quale forma ed entro quali termini devono essere inviati i dati.

Art. 16 Calcolo

1 La SEFRI calcola i sussidi di base in funzione dei dati di cui all'articolo 15 e inoltra una proposta al DEFR.

2 Il DEFR si pronuncia sulla ripartizione dei sussidi di base mediante decisione formale.

Art. 17 Versamento dei sussidi

1 I sussidi di base sono versati per l'anno di sussidio in corso.

2 Sono versati in tre rate:

a.
il 40 per cento all'inizio dell'anno, calcolato secondo i sussidi di base dell'anno precedente;
b.
il 40 per cento a metà dell'anno, calcolato secondo i sussidi di base dell'anno precedente;
c.
l'importo residuo, calcolato secondo i sussidi di base dell'anno in corso, dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla ripartizione dei sussidi di base.

3 Se non sono più concessi sussidi e a un Cantone non è stato versato un sussidio ai sensi dell'articolo 14 della legge dell'8 ottobre 19995 sull'aiuto alle università e delle relative disposizioni esecutive, tale Cantone riceverà un ultimo sussidio al netto del rincaro secondo le prescrizioni menzionate.

Sezione 4: 6 Adeguamento dei sussidi di base in caso di scostamento dalle previsioni sul rincaro

6 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4913).


Art. 17a

1 Se il rincaro effettivo si scosta dal rincaro previsto dal Consiglio delle scuole universitarie per il calcolo dell'importo globale dei costi di riferimento, nell'elabora­zione del preventivo possono essere adeguati i sussidi di base.

2 Possono essere considerati gli scostamenti degli anni passati del periodo di finanziamento in corso.

Capitolo 4: Sussidi per gli investimenti edili

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 18 Principio

(art. 54 cpv. 1 e 55 cpv. 1 LPSU)

I sussidi per gli investimenti edili sono concessi nell'ambito dei crediti stanziati per progetti di costruzione uniformi e chiaramente delimitati nel tempo e nello spazio.

Art. 19 Investimenti edili che danno diritto ai sussidi

1 Danno diritto ai sussidi le spese per l'acquisto, la costruzione o la trasformazione di edifici, compreso l'arredamento, destinate ai seguenti settori:

a.
insegnamento;
b.
ricerca;
c.
amministrazione delle scuole universitarie, purché gli edifici siano destinati direttamente ai compiti amministrativi dei servizi generali di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico;
d.
comunicazione diretta con il pubblico e trasferimento del sapere oppure soggiorno, vitto, vita sociale o attività sportive e sociali dei membri delle scuole universitarie.

2 Per trasformazioni si intendono gli interventi importanti nella sostanza di un edificio.

Art. 20 Spese proprie

(art. 54 LPSU)

1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi soltanto se gli enti responsabili della scuola universitaria, la scuola universitaria stessa o altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi partecipano al progetto con un contributo proprio (spese proprie).

2 Le prestazioni di terzi valgono come spese proprie se sono riportate nel bilancio dell'ente responsabile della scuola universitaria, della scuola universitaria stessa o dell'altro istituto accademico avente diritto ai sussidi.

3 Sono deducibili dalle spese proprie:

a.
altri contributi federali;
b.
i contributi di istituzioni finanziate dalla Confederazione;
c.
gli introiti regolari netti o i redditi commerciali, da capitalizzare, provenienti dall'investimento realizzato.
Art. 21 Cliniche universitarie

(art. 54 cpv. 1 LPSU)

1 Per cliniche universitarie, che ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 LPSU non hanno diritto ai sussidi, si intendono le cliniche di medicina umana.

2 I laboratori degli istituti preclinici e degli istituti non direttamente integrati nell'esercizio di un ospedale universitario, nonché le aule e i locali utilizzati esclusivamente per l'insegnamento e la ricerca non sono considerati parti di cliniche universitarie e hanno quindi diritto ai sussidi.

Art. 22 Sussidi per trasformazioni

Possono essere concessi sussidi per trasformazioni se la destinazione d'uso dell'edificio cambia o lo standard di costruzione risulta migliorato.

Art. 23 Spese che non danno diritto ai sussidi

Non danno diritto ai sussidi:

a.
le spese per i partenariati pubblico-privati con la partecipazione di un partner commerciale;
b.
le spese per spazi da utilizzare per formazioni continue;
c.
le spese per spazi da utilizzare per prestazioni a favore di terzi;
d.
gli impianti sportivi all'aperto;
e.
le misure destinate al collegamento di un edificio mediante impianti di traffico e condotte d'alimentazione e di spurgo al di fuori del perimetro edifi­cato (urbanizzazione);
f.
i lavori di mantenimento; questi comprendono le misure destinate al restauro, alla manutenzione, al ripristino, al rinnovo e all'adattamento;
g.
le spese per la demolizione di un edificio e per il risanamento di siti contaminati;
h.
le spese edili accessorie; tra queste rientrano per esempio permessi e tasse, premi assicurativi, imposte pubbliche, interessi di crediti di costruzione e prestazioni del committente.

Sezione 2: Criteri di calcolo

Art. 24 Stima immobiliare

(art. 57 LPSU)

In caso di acquisto le spese che danno diritto ai sussidi sono calcolate in base a una stima immobiliare eseguita da un perito indipendente.

Art. 25 Forfait per unità di superficie

(art. 57 cpv. 2 LPSU)

1 In caso di nuove costruzioni e trasformazioni, il calcolo definitivo delle spese che danno diritto ai sussidi è effettuato, con riserva della compensazione del rincaro, in base al metodo del forfait per unità di superficie. Il forfait è calcolato in base agli importi fissi per metro quadrato (valore di superficie), moltiplicati per le superfici che danno diritto ai sussidi.

2 In caso di trasformazioni, i valori di superficie sono adeguati in funzione del grado delle migliorie strutturali.

Art. 26 Eccezioni

In caso di trasformazioni alle quali non è applicabile il metodo del forfait per unità di superficie, il calcolo è effettuato:

a.
in base al preventivo, tenuto conto del genere di costruzione e dell'econo­micità; oppure
b.
in base all'esame del conteggio finale.
Art. 27 Stato dei costi determinante

1 Per quanto riguarda le spese che danno diritto ai sussidi, è determinante lo stato dei costi al momento dell'assegnazione del sussidio.

2 Per determinare lo stato dei costi si applica l'indice svizzero dei prezzi della costruzione7 valido al momento dell'assegnazione del sussidio.

7 Per conoscere l'indice attuale dei prezzi (IVA inclusa) delle costruzioni consultare il sito dell'Ufficio federale di statistica www.bfs.admin.ch > Temi > Prezzi > Prezzi delle costruzioni > Indicatori.

Art. 28 Aliquota di sussidio

(art. 56 LPSU)

L'aliquota di sussidio ammonta al massimo al 30 per cento delle spese che danno diritto ai sussidi.

Sezione 3: Procedura

Art. 29 Domanda

(art. 58 LPSU)

1 L'ente responsabile della scuola universitaria o l'istituto accademico presenta una domanda alla SEFRI.

2 Per quanto riguarda le scuole universitarie con più enti responsabili, questi ultimi designano un servizio di coordinamento che presenta la domanda e garantisce il loro coordinamento nel quadro della procedura. Il nome del servizio di coordinamento deve essere comunicato alla SEFRI.

Art. 30 Domanda preliminare e progetto di massima

1 Se i costi complessivi previsti raggiungono o superano i dieci milioni di franchi, prima che venga indetto il concorso d'architettura o che venga elaborato il progetto di massima il richiedente notifica alla SEFRI il progetto di costruzione includendo il programma di ripartizione dei locali.

2 La SEFRI esprime un parere sulla domanda preliminare. In seguito il richiedente può presentare una domanda corredata del progetto di massima.

Art. 31 Parere del Consiglio delle scuole universitarie

La SEFRI sottopone per parere al Consiglio delle scuole universitarie:

a.
in fase di progetto di massima, tutti i progetti di costruzione il cui importo totale è pari o superiore a dieci milioni di franchi; questi progetti sono sottoposti per valutazione all'Ufficio delle costruzioni universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
b.
tutti i progetti per i quali possono sorgere problemi di coordinamento a livello nazionale o regionale.
Art. 32 Assegnazione dei sussidi

(art. 58 LPSU)

1 La SEFRI concede i sussidi per gli investimenti edili mediante decisione formale.

2 La decisione di assegnazione dei sussidi contempla:

a.
il progetto d'investimento;
b.
il totale delle spese che danno diritto ai sussidi, con l'indicazione del metodo di calcolo e, se possibile, del calcolo stesso;
c.
l'aliquota di sussidio applicabile;
d.
l'importo assegnato;
e.
le condizioni per il versamento del sussidio;
f.
eventuali condizioni e oneri.

3 La decisione di assegnazione dei sussidi è emanata dopo che l'avente diritto ha deciso in via definitiva di realizzare il progetto e di norma prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

Art. 33 Inizio dei lavori di costruzione

1 Il richiedente può iniziare i lavori soltanto se il sussidio per gli investimenti edili gli è stato assegnato con decisione definitiva oppure se la SEFRI l'ha autorizzato.

2 La SEFRI può autorizzare l'inizio dei lavori prima che sia emanata la decisione di assegnazione dei sussidi se il richiedente dovesse subire un pregiudizio importante dovendo attendere il risultato dell'esame della sua domanda. L'autorizzazione non dà diritto a sussidi.

3 Se il richiedente inizia a costruire senza che sia stata presa una decisione di assegnazione dei sussidi o sia stata rilasciata un'autorizzazione, non gli sono concessi sussidi per questi lavori.

4 Nel caso di nuove costruzioni l'inizio dei lavori corrisponde alla posa dei primi materiali, mentre nel caso di trasformazioni i lavori iniziano con la demolizione o l'adattamento delle parti architettoniche esistenti.

Art. 34 Destinazione, durata dell'utilizzo e alienazione

1 La durata della destinazione dei beni per i quali i sussidi sono versati è fissata come segue:

a.
costruzioni provvisorie volte a garantire la gestione della scuola universitaria in situazioni eccezionali, dieci anni;
b.
altre costruzioni, 25 anni.

2 Le parti portanti dell'edificio vanno utilizzate per almeno 50 anni.

3 In caso di alienazione di un edificio, la SEFRI deve essere informata immediatamente per iscritto.

4 Se la destinazione o la durata dell'utilizzo non è rispettata o se l'edificio è alienato prima del termine, i sussidi per gli investimenti edili sono adeguati e devono essere restituiti in proporzione.

Sezione 4: Pagamenti

Art. 35 Principio

1 In caso di assegnazione dei sussidi basata sul metodo del forfait per unità di superficie, i sussidi per gli investimenti edili sono versati sulla scorta del controllo dell'esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei locali.

2 Per tutte le altre decisioni di assegnazione dei sussidi, il pagamento avviene in base all'indicizzazione del preventivo o all'esame del conteggio finale.

Art. 36 Pagamenti parziali

1 Nel caso di lavori di durata superiore a un anno, la SEFRI versa, su domanda e nei limiti del credito a preventivo disponibile, sussidi fino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo assegnato in base all'avanzamento dei lavori.

2 Se la decisione di assegnazione dei sussidi concerne un progetto di costruzione eseguito in più tappe o composto da più edifici distinti, gli importi parziali possono essere versati definitivamente per le singole tappe o per i singoli edifici dopo l'esecuzione dei controlli.

Art. 37 Pagamenti finali in caso di forfait per unità di superficie

1 Il richiedente chiede alla SEFRI il pagamento finale notificando la messa in esercizio della costruzione, nuova o trasformata. Alla domanda vanno allegati i documenti necessari ai fini del controllo. Per messa in esercizio si intende il momento a partire dal quale la costruzione nuova o trasformata è utilizzata completamente per i fini indicati nella domanda.

2 La SEFRI verifica se la costruzione nuova o trasformata corrisponde al progetto e a eventuali modifiche progettuali approvate e se è utilizzata ai fini indicati nella domanda. Se queste condizioni sono soddisfatte, l'importo assegnato è adeguato al rincaro.

Art. 38 Pagamenti finali in base al preventivo o al conteggio finale

1 Il richiedente chiede alla SEFRI il pagamento finale presentando il conteggio finale e i piani di revisione o la conferma della conformità dell'esecuzione.

2 In caso di assegnazione dei sussidi in base al preventivo, l'importo assegnato viene indicizzato.

3 In caso di assegnazione dei sussidi in base al conteggio finale, la SEFRI verifica il conteggio finale.

Art. 39 Scadenza e versamento dei sussidi per gli investimenti edili

1 Per quanto la decisione di assegnazione dei sussidi non disponga altrimenti, il versamento è effettuato entro 12 mesi a decorrere dal giorno in cui l'avente diritto ha presentato alla SEFRI una domanda di pagamento finale corredata dei documenti completi.

2 I sussidi sono versati al richiedente.

Capitolo 5: Sussidi per le spese locative

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 40 Principio e spese locative che danno diritto ai sussidi

(art. 54 cpv. 1 e 55 cpv. 2 LPSU)

1 I sussidi per le spese locative sono concessi nell'ambito dei crediti stanziati per l'affitto netto annuo, escluse le spese accessorie di ogni volume delimitato a sé stante.

2 Danno diritto ai sussidi le spese per l'affitto, qualora gli edifici siano destinati ai settori di cui all'articolo 19 capoverso 1.

Art. 41 Spese che danno diritto ai sussidi

(art. 54 LPSU)

1 Hanno diritto ai sussidi gli affitti netti:

a.
che comportano spese annuali ricorrenti di almeno 300 000 franchi;
b.
di spazi adibiti a utilizzi che sono stati stabiliti per almeno cinque anni.

2 Le spese locative per i singoli edifici non possono essere cumulate.

Art. 42 Spese che non danno diritto ai sussidi

Non danno diritto ai sussidi le spese per:

a.
gli oggetti locativi di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie;
b.
l'utilizzo dell'oggetto per formazioni continue;
c.
l'utilizzo dell'oggetto per servizi a terzi.
Art. 43 Inizio del diritto ai sussidi

1 Il diritto ai sussidi inizia:

a.
se il rapporto di locazione esiste già al momento della presentazione della domanda, dalla presentazione in forma completa;
b.
se viene istituito un nuovo rapporto di locazione, dall'inizio della locazione stabilito nel contratto e dall'utilizzo secondo l'articolo 40 capoverso 2.

2 Se la domanda viene presentata dopo il 30 giugno, il diritto ai sussidi inizia a partire dall'anno civile successivo.

3 L'inizio del diritto ai sussidi è definito nella decisione di assegnazione.

Sezione 2: Criteri di calcolo

Art. 44 Forfait per unità di superficie ed evoluzione dei tassi d'interesse

(art. 57 LPSU)

1 Le spese che danno diritto ai sussidi sono calcolate definitivamente, con riserva della compensazione del rincaro, in base al metodo del forfait per unità di superficie. Il forfait è calcolato in base agli importi fissi per metro quadrato, moltiplicati per le superfici che danno diritto ai sussidi.

2 All'evoluzione dei tassi d'interesse si applica il tasso di riferimento dell'Ufficio federale delle abitazioni8.

8 Per conoscere il tasso di riferimento attuale consultare il sito www.bwo.admin.ch > Temi > Diritto di locazione > Tasso di riferimento.

Art. 45 Aliquota di sussidio

(art. 56 LPSU)

L'aliquota di sussidio ammonta al massimo al 30 per cento delle spese che danno diritto al sussidio.

Sezione 3: Procedura e pagamenti

Art. 46 Domanda

(art. 58 LPSU)

La presentazione della domanda è retta dall'articolo 29.

Art. 47 Assegnazione dei sussidi

(art. 58 LPSU)

1 La SEFRI assegna i sussidi per le spese locative mediante decisione formale.

2 Con la prima assegnazione sono stabiliti:

a.
l'oggetto locativo;
b.
l'inizio del diritto al sussidio;
c.
eventuali condizioni e oneri.

3 La superficie computabile è ridefinita ogni anno.

Art. 48 Invio del conteggio delle spese locative e pagamento

1 Il richiedente invia alla SEFRI il conteggio delle spese locative al più tardi entro la fine di giugno dell'anno in corso.

2 Indica separatamente eventuali modifiche rispetto all'anno precedente.

3 Il pagamento a favore del richiedente è effettuato una volta all'anno se è rispettato il termine di cui al capoverso 1.

Capitolo 6: Sussidi vincolati a progetti

Art. 49 Prestazione propria

(art. 59 cpv. 3 LPSU)

1 Di norma la Confederazione versa i sussidi vincolati a progetti solo se i Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano a un progetto forniscono una prestazione propria per ogni progetto pari almeno al sussidio federale. La SEFRI decide in merito alla prestazione propria per l'intero progetto. I partecipanti concordano tra di loro l'importo dei singoli sussidi e lo comunicano alla SEFRI.

2 Se uno dei partecipanti al progetto assume una parte essenziale dei compiti di coordinamento, di sviluppo o amministrativi che vanno a beneficio di altri partecipanti, la SEFRI può ridurre o condonare la prestazione propria che tale partecipante deve fornire. In questo caso la prestazione propria di cui al capoverso 1 si riduce dell'importo corrispondente.

3 Le prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. Almeno la metà della prestazione propria dell'intero progetto deve essere fornita in denaro.

4 Per prestazione in denaro si intende il finanziamento dei costi di progetto di cui all'articolo 50.

5 Possono essere computate come prestazioni in natura le spese per il personale, gli apparecchi e gli impianti nonché i mezzi d'esercizio nella misura in cui possono essere chiaramente attribuiti al progetto e comprovati.

Art. 50 Costi di progetto

(art. 60 cpv. 1 LPSU)

1 I costi di progetto sono i costi supplementari rispetto alle spese correnti a carico dei partecipanti che si generano tramite la partecipazione al progetto.

2 Questi costi comprendono:

a.
i costi per il personale, incluse le prestazioni sociali;
b.
i costi per il materiale come apparecchi e impianti, mezzi d'esercizio, costi dei locali presi in affitto e le spese per riunioni e viaggi.
Art. 51 Convenzione sulle prestazioni

(art. 61 cpv. 2 LPSU)

1 Il DEFR stipula con il responsabile di progetto o con i partecipanti al progetto una convenzione sulle prestazioni.

2 Oltre agli oggetti definiti nell'articolo 61 capoverso 2 LPSU, la convenzione sulle prestazioni disciplina in particolare:

a.
il progetto;
b.
le spese che danno diritto ai sussidi;
c.
la prestazione propria;
d.
l'importo assegnato;
e.
la ripartizione prevista dell'importo assegnato tra i partecipanti al progetto e tra le categorie di costi di cui all'articolo 50;
f.
le condizioni per il versamento del sussidio;
g.
la data in cui il sussidio deve essere versato;
h.
il periodo durante il quale il sussidio viene versato;
i.
eventuali condizioni e oneri.

3 La SEFRI è responsabile della gestione del credito, dei pagamenti, della revisione e del controlling.

4 Dopo la conclusione di un progetto o di un periodo di sussidio la SEFRI effettua una valutazione finale dell'efficacia dei fondi federali impiegati. I rapporti di valutazione sono pubblicati.

Capitolo 7: Sussidi per infrastrutture comuni

Art. 52 Principio

(art. 47 cpv. 3 LPSU)

Le infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici possono ricevere sussidi se:

a.
adempiono compiti di importanza nazionale a favore della maggioranza delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
b.
i loro compiti non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici;
c.
i loro compiti a favore delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici comportano un vantaggio finanziario e qualitativo per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici;
d.
sono sostenute almeno al 50 per cento dai Cantoni, dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici.
Art. 53 Procedura di presentazione della domanda e decisione

(art. 47 cpv. 3 LPSU)

1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presenta la domanda alla SEFRI a nome delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

2 La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a.
l'integrazione nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dal Consiglio delle scuole universitarie;
b.
l'importanza a livello nazionale;
c.
l'adeguatezza, il valore aggiunto e il vantaggio finanziario;
d.
i compiti e l'organizzazione;
e.
le spese necessarie all'adempimento dei compiti e le prestazioni federali attese.

3 La SEFRI decide in merito ai sussidi in base ai crediti disponibili.

4 La SEFRI sottopone dapprima la domanda al Consiglio delle scuole universitarie per parere.

Art. 54 Importo dei sussidi e convenzione sulle prestazioni

1 Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, calcolato come valore medio per ciascun periodo dei crediti per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (periodo ERI).

2 La SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con l'ente responsabile dell'infrastruttura.

3 La convenzione sulle prestazioni contiene in particolare:

a.
i compiti dell'infrastruttura;
b.
una panoramica delle spese necessarie all'adempimento dei compiti;
c.
il sussidio federale;
d.
la partecipazione ai costi da parte dei Cantoni, delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
e.
indicazioni sul rendiconto annuale;
f.
eventuali condizioni e oneri.

4 Prima della fine del periodo ERI la SEFRI effettua una valutazione dell'efficacia dei sussidi federali.

Capitolo 8: Riconoscimento di titoli esteri per l'esercizio di una professione regolamentata


Art. 55 Entrata nel merito

(art. 70 LPSU)

La SEFRI o terzi confrontano su richiesta un titolo estero con un corrispondente diploma di una scuola universitaria svizzera, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
il titolo estero si basa su disposizioni legislative o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine;
b.
il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera;
c.
il diploma estero abilita il detentore del titolo estero a esercitare la relativa professione nello Stato d'origine.
Art. 56 Riconoscimento

(art. 70 LPSU)

1 La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma universitario svizzero, soddisfa le seguenti condizioni:

a.
il livello di formazione è uguale;
b.
la durata della formazione è uguale;
c.
i contenuti della formazione sono paragonabili;
d.
nel settore delle scuole universitarie professionali il ciclo di formazione estero e la formazione precedente comprendono qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore.

2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o i terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.

3 Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la SEFRI o i terzi possono equiparare il titolo estero con un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato.

4 I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati.

Art. 5710

10 Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 21 dec. 2016, con effetto dal 1o gen. 2017 (RU 2016 5113).

Capitolo 9: Disposizioni particolari per il settore delle scuole universitarie professionali


Sezione 1:11 Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 711).


(art. 73 cpv. 2 lett. b LPSU)

Art. 58

1 Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT), il DEFR può autorizzare in via sperimentale l'accesso a determinati cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata anche in assenza di un'esperienza lavorativa di un anno.

2 Tale sperimentazione è limitata nel tempo.

Sezione 2: Titoli delle scuole universitarie professionali conseguiti secondo il diritto anteriore


Art. 59 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali

1 La Confederazione riconosce i diplomi di bachelor, master o master di perfezionamento rilasciati dalle scuole universitarie professionali per corsi di studi:

a.
iniziati prima dell'entrata in vigore della LPSU; e
b.
conclusi entro sei anni dall'entrata in vigore della LPSU.

2 Nel caso dei diplomi di cui al capoverso 1, le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:

a.
«Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]);
b.
«Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]);
c.
«Master of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MSc [nome della SUP]);
d.
«Master of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: MA [nome della SUP]);
e.
«Master of Advanced Studies [nome della SUP] in [designazione dell'indirizzo]» (abbreviazione: MAS [nome della SUP]);
f.
«Executive Master of Business Administration [nome della SUP]» (abbreviazione: EMBA [nome della SUP]).
Art. 60 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli

(art. 78 cpv. 2 LPSU)

1 Il DEFR disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali.

2 Definisce i titoli delle scuole specializzate superiori di cui al capoverso 1 conferiti secondo il diritto anteriore. In particolare, definisce le condizioni e la procedura per l'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale.

Art. 61 Diritto di avvalersi del titolo di una scuola universitaria professionale conseguito secondo il diritto anteriore

1 Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in tecnica e tecnologia dell'informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design e sanità può avvalersi di uno dei seguenti titoli protetti:

a.
ingegnere SUP;
b.
architetto SUP;
c.
chimica SUP / chimico SUP;
d.
economista aziendale SUP;
e.
specialista SUP in informazione e documentazione;
f.
informatica di gestione SUP / informatico di gestione SUP;
g.
giurista d'impresa SUP;
h.
designer SUP;
i.
conservatrice-restauratrice SUP / conservatore-restauratore SUP;
j.
infermiera diplomata SUP / infermiere diplomato SUP;
k.
esperta in salute e cure infermieristiche SUP / esperto in salute e cure infermieristiche SUP;
l.
levatrice diplomata SUP / ostetrico diplomato SUP;
m.
fisioterapista diplomata SUP / fisioterapista diplomato SUP;
n.
ergoterapista diplomata SUP / ergoterapista diplomato SUP;
o.
dietista diplomata SUP / dietista diplomato SUP;
p.
specialista in radiologia medico-tecnica diplomata SUP / specialista in radiologia medico-tecnica diplomato SUP.

2 Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi del capoverso 3 in lavoro sociale, musica, teatro e altre arti, psicologia applicata e linguistica applicata può avvalersi del rispettivo titolo protetto in virtù della decisione del 25 ottobre 200112 del Consiglio delle scuole universitarie professionali (allegata al regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione [CDPE] del 10 giugno 1999 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali).

3 Per diplomi di scuola universitaria professionale conseguiti secondo il diritto anteriore si intendono, ai sensi del presente articolo, i diplomi conseguiti secondo il diritto vigente:

a.
prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 settembre 200513 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996 sulle scuole universitarie professionali; oppure
b.
in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 200414 della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali.

4 Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomata/diplomato». Il titolo può essere completato con l'indicazione del ciclo di studio.

5 Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «Gestalter FH / Gestalterin FH» sono autorizzate a usare il titolo protetto di «designer SUP».

6 Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «designer SUP in e restauro» sono autorizzate a usare il titolo di «conservatore restauratore SUP».

12 www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Scuole universitarie professionali > Studi > Cicli di studio bachelor.

13 RU 2005 4645

14 RU 2005 4635

Art. 62 Ulteriore diritto di avvalersi del titolo bachelor

1 Chi ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto anteriore ai sensi dell'articolo 60 capoverso 3 può anche avvalersi di uno dei seguenti titoli protetti di diritto anteriore:

a.
«Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]); oppure
b.
«Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]).

2 Le scuole universitarie professionali decidono l'attribuzione dei titoli di cui al capoverso 1 ai diplomi SUP conseguiti secondo il diritto anteriore.

Capitolo 10: Emolumenti

Art. 63

La SEFRI riscuote emolumenti per decisioni e prestazioni secondo la LPSU e la presente ordinanza conformemente all'ordinanza del 16 giugno 200615 sugli emolumenti SEFRI.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni d'esecuzione concernenti i sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative


Art. 64

Il DEFR disciplina in un'ordinanza i dettagli sul diritto ai sussidi, sul calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e sulla procedura di presentazione delle domande relative ai sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 65

1 L'ordinanza del 12 novembre 201416 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è abrogata.

2 ...17

16 RU 2014 4137

17 La mod. può essere consultata alla RU 2016 4569.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 66 Diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici già esistenti

(art. 75 cpv. 2 LPSU)

1 Le domande di diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici che hanno già diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 199918 sull'aiuto alle università o la legge del 6 ottobre 199519 sulle scuole universitarie professionali sono esaminate nell'ambito di una procedura semplificata. Per queste domande occorre fornire le informazioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b.

2 L'articolo 75 capoverso 2 LPSU si applica anche alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici che hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale sotto un'altra forma organizzativa.

Art. 67 Calcolo dei sussidi di coesione

(art. 74 LPSU)

1 Alle scuole universitarie che, in almeno uno degli anni compresi tra il 2017 e il 2019, subiscono una perdita superiore al cinque per cento rispetto all'anno di riferimento per quanto concerne i sussidi di base sono concessi sussidi di coesione; il diritto ai sussidi di coesione decade tuttavia se, nel 2019, la scuola universitaria non subisce perdite superiori al cinque per cento. I sussidi di coesione sono concessi fino alla fine del 2024, tuttavia soltanto finché le perdite rispetto all'anno di riferimento superano il cinque per cento.

2 Il valore di riferimento corrisponde alla media degli anni di sussidio 2015 e 2016.

3 I sussidi di coesione sono concessi in maniera proporzionale alle perdite subite.

4 La SEFRI stabilisce i sussidi annui da versare alle scuole universitarie. Tali sussidi sono determinati in base alle perdite di sussidi di ciascuna scuola universitaria.

5 I sussidi di coesione corrispondono alle seguenti percentuali dei fondi disponibili per i sussidi di base:

a.
2017, massimo nove per cento;
b.
2018, massimo otto per cento;
c.
2019, massimo sette per cento;
d.
2020, massimo sei per cento;
e.
2021, massimo cinque per cento;
f.
2022, massimo quattro per cento;
g.
2023, massimo tre per cento;
h.
2024, massimo due per cento.
Art. 68 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore

(art. 77 LPSU)

1 Fino all'accreditamento istituzionale secondo la LPSU, le scuole universitarie professionali private alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione per la gestione di una scuola universitaria professionale in virtù della legge del 6 ottobre 199520 sulle scuole universitarie professionali restano soggette alla vigilanza del Consiglio federale.

2 La SEFRI esamina i rapporti annuali delle scuole universitarie professionali private richiesti dal Consiglio federale e ordina le misure necessarie per garantire un buon funzionamento degli studi.

3 In caso di mancato adempimento delle condizioni per l'autorizzazione il Consiglio federale può limitare, vincolare a oneri o revocare l'autorizzazione.

Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 69

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 L'articolo 58 ha effetto sino al 31 dicembre 2019.

3 L'articolo 58 ha effetto dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2025.21

21 Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 711).