935.91
Legge federale
concernente l'attività di guida alpina
e l'offerta di altre attività a rischio
del 17 dicembre 2010 (Stato 1° gennaio 2014)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 27 marzo 20092;
visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 20093,
decreta:
1 La presente legge si applica alle attività a rischio offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi:
- a.
- dove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute di massi e di ghiaccio o valanghe; e
- b.
- per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari.
2 Sono sottoposti alla presente legge:
- a.
- l'attività di guida alpina;
- b.
- l'attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;
- c.
- il canyoning;
- d.
- il rafting e le discese in acque vive;
- e.
- il bungee jumping.
3 Il Consiglio federale può sottoporre alla presente legge altre attività a rischio analoghe; a tal proposito tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano.
1 Chi offre un'attività sottoposta alla presente legge deve adottare le misure imposte dall'esperienza, possibili secondo lo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.
2 Egli deve segnatamente:
- a.
- informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell'attività scelta;
- b.
- verificare che i clienti possiedano le attitudini necessarie per praticare l'attività scelta;
- c.
- provvedere affinché il materiale non presenti difetti e le installazioni siano in buono stato;
- d.
- verificare che le condizioni meteorologiche e le condizioni di innevamento siano adeguate;
- e.
- provvedere affinché il personale sia sufficientemente qualificato;
- f.
- provvedere affinché il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo;
- g.
- rispettare l'ambiente e, in particolare, preservare gli spazi vitali della fauna e della flora.
Chi offre un'attività sottoposta alla presente legge necessita di un'autorizzazione.
1 Le guide alpine ottengono l'autorizzazione se:
- a.
- hanno conseguito l'attestato professionale federale di guida alpina conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
- b.
- offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.
2 Il Consiglio federale:
- a.
- disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri;
- b.
- stabilisce quali attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e possono essere offerte dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.
1 I maestri di sport sulla neve ottengono l'autorizzazione di guidare clienti fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita se:
- a.
- hanno conseguito l'attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
- b.
- offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.
2 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri.
1 Le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e ottengono l'autorizzazione se:
- a.
- sono certificate per le attività corrispondenti; e
- b.
- offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.
2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di certificazione.
1 L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.
2 L'autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.
3 L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all'estero.
1 L'autorizzazione rilasciata da un'autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.
2 L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.
3 Sono fatte salve le competenze dei Cantoni riguardo alle installazioni fisse destinate alla pratica delle attività sottoposte alla presente legge.
1 L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.
2 L'autorizzazione rilasciata alle imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e è valida per due anni.
3 Per le autorizzazioni rilasciate a persone con dimora, domicilio o sede all'estero può essere prevista una durata di validità più breve.
L'autorità cantonale revoca l'autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.
1 I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione.
2 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti6.
L'autorità cantonale comunica ai terzi che lo richiedono, anche se non dimostrano un interesse legittimo, se una persona dispone di un'autorizzazione7.
1 Chi è titolare di un'autorizzazione secondo la presente legge deve, per esercitare le attività autorizzate, concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi con la sua attività o fornire una garanzia finanziaria equivalente, nonché informarne i clienti.
2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo minimo della copertura assicurativa e i requisiti in materia di garanzie finanziarie.
I Cantoni possono vietare l'accesso a determinate zone, segnatamente per motivi inerenti alla protezione della natura o delle acque.
1 È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- a.
- fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un'autorizzazione;
- b.
- senza autorizzazione, esercita l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e.
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o parteciparvi. Lo scopo delle stesse deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività sottoposte alla presente legge mediante l'introduzione di misure e controlli di sicurezza.
1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
1 Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve in virtù del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2 Le persone che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve e non dispongono di un'autorizzazione cantonale sono tenute a presentare una domanda di autorizzazione nel loro Cantone di domicilio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3 Il Consiglio federale determina a partire da quando le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e e che sono già in attività all'entrata in vigore della presente legge devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla stessa.
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20148