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935.91

Legge federale
concernente l'attività di guida alpina
e l'offerta di altre attività a rischio

del 17 dicembre 2010 (Stato 1° gennaio 2014)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 27 marzo 20092;
visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 20093,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica alle attività a rischio offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi:

a.
dove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute di massi e di ghiaccio o valanghe; e
b.
per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari.

2 Sono sottoposti alla presente legge:

a.
l'attività di guida alpina;
b.
l'attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;
c.
il canyoning;
d.
il rafting e le discese in acque vive;
e.
il bungee jumping.

3 Il Consiglio federale può sottoporre alla presente legge altre attività a rischio analoghe; a tal proposito tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano.

Art. 2 Obblighi di diligenza

1 Chi offre un'attività sottoposta alla presente legge deve adottare le misure imposte dall'esperienza, possibili secondo lo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.

2 Egli deve segnatamente:

a.
informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell'attività scelta;
b.
verificare che i clienti possiedano le attitudini necessarie per praticare l'attività scelta;
c.
provvedere affinché il materiale non presenti difetti e le installazioni siano in buono stato;
d.
verificare che le condizioni meteorologiche e le condizioni di innevamento siano adeguate;
e.
provvedere affinché il personale sia sufficientemente qualificato;
f.
provvedere affinché il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo;
g.
rispettare l'ambiente e, in particolare, preservare gli spazi vitali della fauna e della flora.

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 4 Autorizzazione per le guide alpine

1 Le guide alpine ottengono l'autorizzazione se:

a.
hanno conseguito l'attestato professionale federale di guida alpina conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
b.
offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

2 Il Consiglio federale:

a.
disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri;
b.
stabilisce quali attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e possono essere offerte dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.
Art. 5 Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve

1 I maestri di sport sulla neve ottengono l'autorizzazione di guidare clienti fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita se:

a.
hanno conseguito l'attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
b.
offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri.

Art. 7 Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.

2 L'autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.

3 L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all'estero.

Art. 8 Validità dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione rilasciata da un'autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.

2 L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.

3 Sono fatte salve le competenze dei Cantoni riguardo alle installazioni fisse destinate alla pratica delle attività sottoposte alla presente legge.

Art. 9 Durata dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.

2 L'autorizzazione rilasciata alle imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e è valida per due anni.

3 Per le autorizzazioni rilasciate a persone con dimora, domicilio o sede all'estero può essere prevista una durata di validità più breve.

Art. 11 Emolumenti

1 I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti6.

6 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 12 Informazioni

L'autorità cantonale comunica ai terzi che lo richiedono, anche se non dimostrano un interesse legittimo, se una persona dispone di un'autorizzazione7.

7 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Sezione 3: Obbligo di assicurazione e di informazione

Art. 13

1 Chi è titolare di un'autorizzazione secondo la presente legge deve, per esercitare le attività autorizzate, concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi con la sua attività o fornire una garanzia finanziaria equivalente, nonché informarne i clienti.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'importo minimo della copertura assicurativa e i requisiti in materia di garanzie finanziarie.

Sezione 4: Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone

Art. 14

I Cantoni possono vietare l'accesso a determinate zone, segnatamente per motivi inerenti alla protezione della natura o delle acque.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 15 Contravvenzioni

1 È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un'autorizzazione;
b.
senza autorizzazione, esercita l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato

Art. 17

La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o parteciparvi. Lo scopo delle stesse deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività sottoposte alla presente legge mediante l'introduzione di misure e controlli di sicurezza.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 19 Disposizioni transitorie

1 Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve in virtù del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Le persone che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve e non dispongono di un'autorizzazione cantonale sono tenute a presentare una domanda di autorizzazione nel loro Cantone di domicilio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3 Il Consiglio federale determina a partire da quando le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e e che sono già in attività all'entrata in vigore della presente legge devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla stessa.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20148

8 DCF del 30 nov. 2012.