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Ordinanza
sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica (OAFA) del 1° luglio 2015 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione
aerea (LNA); visto l'articolo 37b, capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin); in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA, ordina:
Art. 1
Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario 1
L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell'imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni: a. pilota professionista (aereo ed elicottero): 1. pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATP), 2. pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR); b. istruttore di volo (aereo ed elicottero): 1. istruttore di volo (FI), 2. istruttore di volo per voli strumentali (IRI), 3. istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI); c. tecnico
d'aeromobili.
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Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell'aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti.
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Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree.
RU 2015 2479 1 RS
748.0
2 RS
725.116.2
748.03
Aviazione
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748.03
Art. 2
Attitudine e selezione dei candidati 1
Possono candidarsi coloro che: a. sono raccomandati da un'impresa aeronautica svizzera (impresa di trasporto aereo, scuola di volo o impresa di manutenzione) in vista di una successiva assunzione; b. soddisfano i requisiti legali d'ammissione all'istruzione.
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Se il numero di candidati supera il fabbisogno, l'UFAC seleziona coloro che offrono le migliori garanzie di concludere con successo l'istruzione e di fornire buone prestazioni lavorative.
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Per l'istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a), l'UFAC predilige i candidati che possiedono una raccomandazione senza restrizioni, basata sugli accertamenti svolti durante l'istruzione aeronautica preparatoria (SPHAIR).
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Per le altre categorie professionali e per i piloti professionisti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 3, l'UFAC svolge i propri accertamenti o ne incarica terzi.
Art. 3
Centri di formazione
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Un aiuto finanziario è concesso alle persone che seguono un'istruzione dispensata da un centro di formazione in Svizzera.
2 I centri di formazione devono garantire un'istruzione teorica e pratica completa di elevata qualità.
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I requisiti di cui al capoverso 2 sono presunti soddisfatti dai centri di formazione che dispongono di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC per svolgere le loro attività.
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Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un'istruzione dispensata da un centro di formazione all'estero, qualora: a. in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e b. il centro di formazione soddisfi i requisiti di cui al capoverso 2.
Art. 4
Ammontare dell'aiuto finanziario 1
L'aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi d'istruzione computabili.
2
Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l'attività di istruzione, compreso il materiale didattico, i costi per il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spetti al candidato sostenerli.
Art. 5
Obbligo di rimborso
1
Il candidato è tenuto a rimborsare all'UFAC l'ammontare dell'aiuto finanziario, qualora:
Aiuti finanziari all'istruzione aeronautica. O 3
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a. interrompa la formazione senza motivo valido; oppure b. non inizi l'attività presso l'impresa che lo ha raccomandato entro 12 mesi dal superamento degli esami e non eserciti l'attività per almeno: 1. 150 ore entro tre anni, nel caso di un'istruzione di istruttore di volo, 2. il 60 per cento di un posto a tempo pieno durante almeno cinque anni, nel caso di tutte le altre istruzioni.
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L'impresa che raccomanda un candidato deve rimborsare all'UFAC l'ammontare dell'aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato per la durata di cui al capoverso 1 lettera b.
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Se motivi determinanti sono imputabili sia all'impresa che raccomanda un candidato sia a quest'ultimo, entrambi sono tenuti a rimborsare l'UFAC in maniera proporzionale alla loro parte di responsabilità.
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L'UFAC determina l'ammontare dei rimborsi dovuti.
Art. 6
Domanda 1 Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato.
2
La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all'UFAC al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'istruzione.
3
Alla domanda devono essere allegati: a. un preventivo definitivo dei costi d'istruzione computabili allestito dal centro di formazione;
b. tutti i documenti utili relativi al centro di formazione prescelto, qualora quest'ultimo non sia tenuto a disporre di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC o si trovi all'estero (art. 3 cpv. 4); c. una conferma da parte della futura impresa d'impiego attestante che essa raccomanda il candidato e che si impegna a impiegare il candidato per la durata minima prevista dall'articolo 5 capoverso 1 lettera b; d. le raccomandazioni della procedura di selezione del programma SPHAIR o di un'impresa dell'aviazione, se disponibili.
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Su richiesta del candidato, l'UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC o che si trova all'estero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 4.
Art. 7
Decisione L'UFAC si pronuncia mediante decisione.
Art. 8
Presentazione delle fatture e pagamento 1
I candidati presentano all'UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istruzione computabili.
Aviazione
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La quota parte dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per un periodo contabile, fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nella decisione.
Art. 9
Attestato di istruzione e di assunzione 1
Il candidato presenta all'UFAC un attestato di istruzione. Se l'istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all'UFAC.
2
L'impresa d'impiego deve presentare all'UFAC un certificato di assunzione del candidato. Se l'assunzione non avviene o se il candidato lascia l'impresa prima del termine della durata minima prevista, l'impresa ne espone i motivi all'UFAC.
Art. 10
Disposizione transitoria
I candidati che iniziano l'istruzione entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza possono presentare la domanda entro questi due mesi.
Art. 11
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.