01.01.2019 - * / In vigore
01.01.2016 - 31.12.2018
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1

Ordinanza

sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica (OAFA) del 1° luglio 2015 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione
aerea (LNA); visto l'articolo 37b, capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin); in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA, ordina:

Art. 1

Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario 1

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell'imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni: a. pilota professionista (aereo ed elicottero): 1. pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATP), 2. pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR); b. istruttore di volo (aereo ed elicottero): 1. istruttore di volo (FI), 2. istruttore di volo per voli strumentali (IRI), 3. istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI); c. tecnico

d'aeromobili.

2

Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell'aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti.

3

Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree.

RU 2015 2479 1 RS

748.0

2 RS

725.116.2

748.03

Aviazione

2

748.03


Art. 2

Attitudine e selezione dei candidati 1

Possono candidarsi coloro che: a. sono raccomandati da un'impresa aeronautica svizzera (impresa di trasporto aereo, scuola di volo o impresa di manutenzione) in vista di una successiva assunzione; b. soddisfano i requisiti legali d'ammissione all'istruzione.

2

Se il numero di candidati supera il fabbisogno, l'UFAC seleziona coloro che offrono le migliori garanzie di concludere con successo l'istruzione e di fornire buone prestazioni lavorative.

3

Per l'istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a), l'UFAC predilige i candidati che possiedono una raccomandazione senza restrizioni, basata sugli accertamenti svolti durante l'istruzione aeronautica preparatoria (SPHAIR).

4

Per le altre categorie professionali e per i piloti professionisti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 3, l'UFAC svolge i propri accertamenti o ne incarica terzi.


Art. 3

Centri di formazione

1

Un aiuto finanziario è concesso alle persone che seguono un'istruzione dispensata da un centro di formazione in Svizzera.

2 I centri di formazione devono garantire un'istruzione teorica e pratica completa di elevata qualità.

3

I requisiti di cui al capoverso 2 sono presunti soddisfatti dai centri di formazione che dispongono di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC per svolgere le loro attività.

4

Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un'istruzione dispensata da un centro di formazione all'estero, qualora: a. in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e b. il centro di formazione soddisfi i requisiti di cui al capoverso 2.


Art. 4

Ammontare dell'aiuto finanziario 1

L'aiuto finanziario copre al massimo la metà dei costi d'istruzione computabili.

2

Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l'attività di istruzione, compreso il materiale didattico, i costi per il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spetti al candidato sostenerli.


Art. 5

Obbligo di rimborso

1

Il candidato è tenuto a rimborsare all'UFAC l'ammontare dell'aiuto finanziario, qualora:

Aiuti finanziari all'istruzione aeronautica. O 3

748.03

a. interrompa la formazione senza motivo valido; oppure b. non inizi l'attività presso l'impresa che lo ha raccomandato entro 12 mesi dal superamento degli esami e non eserciti l'attività per almeno: 1. 150 ore entro tre anni, nel caso di un'istruzione di istruttore di volo, 2. il 60 per cento di un posto a tempo pieno durante almeno cinque anni, nel caso di tutte le altre istruzioni.

2

L'impresa che raccomanda un candidato deve rimborsare all'UFAC l'ammontare dell'aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato per la durata di cui al capoverso 1 lettera b.

3

Se motivi determinanti sono imputabili sia all'impresa che raccomanda un candidato sia a quest'ultimo, entrambi sono tenuti a rimborsare l'UFAC in maniera proporzionale alla loro parte di responsabilità.

4

L'UFAC determina l'ammontare dei rimborsi dovuti.


Art. 6

Domanda 1 Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato.

2

La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all'UFAC al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'istruzione.

3

Alla domanda devono essere allegati: a. un preventivo definitivo dei costi d'istruzione computabili allestito dal centro di formazione;

b. tutti i documenti utili relativi al centro di formazione prescelto, qualora quest'ultimo non sia tenuto a disporre di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC o si trovi all'estero (art. 3 cpv. 4); c. una conferma da parte della futura impresa d'impiego attestante che essa raccomanda il candidato e che si impegna a impiegare il candidato per la durata minima prevista dall'articolo 5 capoverso 1 lettera b; d. le raccomandazioni della procedura di selezione del programma SPHAIR o di un'impresa dell'aviazione, se disponibili.

4

Su richiesta del candidato, l'UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un'autorizzazione dell'UFAC o che si trova all'estero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 4.


Art. 7

Decisione L'UFAC si pronuncia mediante decisione.


Art. 8

Presentazione delle fatture e pagamento 1

I candidati presentano all'UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istruzione computabili.

Aviazione

4

748.03

2

La quota parte dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per un periodo contabile, fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nella decisione.


Art. 9

Attestato di istruzione e di assunzione 1

Il candidato presenta all'UFAC un attestato di istruzione. Se l'istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all'UFAC.

2

L'impresa d'impiego deve presentare all'UFAC un certificato di assunzione del candidato. Se l'assunzione non avviene o se il candidato lascia l'impresa prima del termine della durata minima prevista, l'impresa ne espone i motivi all'UFAC.


Art. 10

Disposizione transitoria

I candidati che iniziano l'istruzione entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza possono presentare la domanda entro questi due mesi.


Art. 11

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.