01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2019 - 31.12.2022
12.10.2017 - 31.12.2018
18.07.2017 - 11.10.2017
01.01.2017 - 17.07.2017
15.07.2015 - 31.12.2016
15.06.2015 - 14.07.2015
01.08.2014 - 14.06.2015
01.02.2013 - 31.07.2014
01.04.2011 - 31.01.2013
01.12.2009 - 31.03.2011
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sulle categorie speciali di aeromobili
(OACS)

del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni1,

visto l'articolo 57 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione
aerea (LNA);
visti gli articoli 2a, 21, 24 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19733
sulla navigazione aerea (ONA), ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli alianti da pendio, ai cervi volanti, ai paracadute
ascensionali, ai palloni frenati, ai paracadute e agli aeromobili senza occupanti.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2

Registro aeronautico e navigabilità 1

Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono iscritti nel registro aeronautico.

2

La navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.

3

Non vengono rilasciati certificati relativi al rumore.


Art. 3

Luogo di decollo e d'atterraggio 1

Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono obbligati a decollare o atterrare su un aerodromo.

2

È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.

RU 1994 3076 1

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

2

RS 748.0

3

RS 748.01

748.941

Aviazione

2

748.941


Art. 4

Manifestazioni aeronautiche pubbliche Le manifestazioni aeronautiche pubbliche cui partecipano esclusivamente gli aeromobili di cui all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale
dell'aviazione (qui di seguito: ufficio).


Art. 5

Voli commerciali

I voli commerciali con aeromobili menzionati all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'ufficio.

Sezione 3: Alianti da pendio

Art. 6

Definizione

Sono considerati alianti da pendio tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il
decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.


Art. 7

Età minima, licenza e esami 1

L'età minima è di 15 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.4

2

Solo le persone titolari di una licenza ufficiale possono effettuare voli con alianti da pendio. Gli stranieri residenti all'estero possono effettuare voli occasionali se sono titolari di una licenza straniera equivalente.

3

I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare di un permesso ufficiale d'istruttore.

4

Solo le persone titolari di una licenza ufficiale speciale possono effettuare voli con un passeggero.

5

Durante ogni volo, il titolare deve recare seco la licenza.

6

Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'ufficio, a cura di esperti riconosciuti dallo stesso.

7

L'ufficio pubblica periodicamente una lista delle licenze straniere riconosciute.


Art. 8

Norme di circolazione e d'esercizio 1

I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.

2

Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le
linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da
garantire una sicurezza sufficiente.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001
(RU 2001 1392).

Categorie speciali di aeromobili 3

748.941

3

I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.

4

Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia.

5

Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un'altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'ufficio.

6

Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni relative agli alianti che figurano nell'ordinanza del 4 maggio 19815 concernente le norme di circolazione per
aeromobili, ad eccezione di quelle che stabiliscono le quote minime di volo.


Art. 9

Restrizioni di volo

1

L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita: a.

ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad
aerei;

b.

durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di
un aerodromo militare adibito ad aerei; c.

ad una distanza inferiore a 2,5 km da un eliporto.

2

La direzione dell'aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra.


Art. 10

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

Se l'esercente è domiciliato all'estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile conclusa all'estero a
suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l'assicurazione copra anche le pretese di terzi in Svizzera.

3

L'utilizzatore di un aliante da pendio deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 4: Cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati

Art. 11

1

L'utilizzazione di cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati necessita dell'autorizzazione dell'ufficio. L'ufficio fissa in ogni singolo caso le condizioni
d'ammissione e di utilizzazione.

5

RS 748.121.11

Aviazione

4

748.941

2

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

Sezione 5: Paracadute

Art. 12

Norme di circolazione I lanci in paracadute sono disciplinati dagli articoli 3 capoverso 2 e 12 dell'ordinanza del 4 maggio 19816 concernente le norme di circolazione per aeromobili.


Art. 13

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

La copertura assicurativa dell'aeromobile verso terzi a terra deve estendersi anche all'impiego di paracadute per lanci d'emergenza.

3

Ad ogni lancio, il paracadutista deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 6: Aeromobili senza occupanti, di peso superiore a 30 kg

Art. 14

Categorie

1

L'impiego di aeromobili senza occupanti, segnatamente di cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi e aeromodelli di peso superiore a 30
kg, necessita dell'autorizzazione dell'ufficio. L'ufficio stabilisce in ogni singolo
caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

Sezione 7:

Aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg

Art. 15

Restrizioni per cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni
frenati

È proibito far salire cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati: a.

ad un'altezza superiore a 60 m sopra il suolo; b.

ad una distanza inferiore a 3 km dalle piste di un aerodromo civile o militare.

6

RS 748.121.11

Categorie speciali di aeromobili 5

748.941


Art. 16

Restrizioni per palloni liberi È proibito far salire palloni liberi: a.

se il carico utile è superiore a 2 kg o la capacità superiore a 30 m3; b.

ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile e militare
se la capacità è superiore a 1 m3.


Art. 17

Restrizioni per aeromodelli È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg: a.

ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare; b.

nelle zone di controllo (CTR), ad un'altezza superiore a 150 m sopra il
suolo.


Art. 18

Eccezioni

1

In singoli casi, l'organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell'aerodromo possono autorizzare eccezioni alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera
b, 16 lettera b e 17.

2

In certi casi, l'ufficio può autorizzare eccezioni alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a e 16 lettera a.

3

L'autorizzazione può sottostare a condizioni.


Art. 19

Diritto cantonale

In vista di ridurre l'impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a
terra, i Cantoni possono emanare prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg (art. 51 cpv. 3 LNA).


Art. 20

Assicurazione responsabilità civile 1

La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2

Tale copertura assicurativa non è necessaria per: a.

i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg e la
cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m; b.

i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg, la cui capacità è inferiore a 30 m3 e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m; c.

i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e la cui capacità è inferiore a 30 m3; d.

gli aeromodelli il cui peso è inferiore a 0,5 kg.

3

Nell'utilizzare tali apparecchi, occorre recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Aviazione

6

748.941

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 21

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 14 marzo 19887 sugli alianti da pendio e taluni altri aeromobili; b.

l'ordinanza del 14 marzo 19888 sulle restrizioni applicabili a taluni apparecchi volanti e proiettili.


Art. 22

...

2. L'ordinanza dell'8 luglio 198510 concernente l'ammissione e la manutenzione

Definizione «Aeromobile» abrogata 3. L'ordinanza del 6 settembre 198411 sui contrassegni degli aeromobili è modificata
come segue:

Titolo che precede l'articolo 1
...

Titolo che precede l'articolo 11a
...


Art. 11a
Alianti da pendio
...

7

[RU 1988 549] 8

[RU 1988 554, 1992 548] 9

RS 748.121.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

10

RS 748.215.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

11

RS 748.216.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Categorie speciali di aeromobili 7

748.941

Titolo che precede l'articolo 12
...


Art. 23

Disposizione transitoria Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la copertura della responsabilità civile dovrà essere conforme alle prescrizioni degli articoli 11 capoverso 2 e 20 capoverso 1.


Art. 24

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Aviazione

8

748.941