1 I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.
2 Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente.
3 I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.
4 Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia.
5 Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un'altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'UFAC.
6 Per il resto sono applicabili le disposizioni relative agli alianti che figurano nel regolamento (UE) n. 923/2012 e nell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 201522 concernente le norme di circolazione per aeromobili; fanno eccezione le disposizioni che stabiliscono le quote minime di volo.23