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748.941

Ordinanza del DATEC
sulle categorie speciali di aeromobili

(OACS)1

del 24 novembre 1994 (Stato 1° gennaio 2019)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC)2,

visto l'articolo 57 capoverso 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19483
sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2
dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea;
in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/20125 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato dell'accordo
del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
sul trasporto aereo,7

ordina:

2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

3 RS 748.0

4 RS 748.01

5 Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010.

6 RS 0.748.127.192.68

7 Nuovo testo giusta l'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 18

La presente ordinanza si applica agli alianti da pendio senza propulsione o a propulsione elettrica, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati, ai paracadute e agli aeromobili senza occupanti.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2193).

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 2 Registro aeronautico e navigabilità

1 Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono iscritti nel registro aeronautico.

2 Fatto salvo l'articolo 20a, la navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.9

3 Non vengono rilasciati certificati relativi al rumore.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

Art. 3 Luogo di decollo e d'atterraggio

1 Per gli aeromobili di cui all'articolo 1, ad eccezione degli alianti da pendio a propulsione elettrica, non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo.10

2 È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle tur­bative del possesso e di farsi risarcire i danni.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2193).

Art. 4 Manifestazioni aeronautiche pubbliche

Le manifestazioni aeronautiche pubbliche cui partecipano esclusivamente gli aero­mobili di cui all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione (qui di seguito: UFAC11).

11 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5 Voli commerciali

I voli commerciali con aeromobili menzionati all'articolo 1 non necessitano dell'au­torizzazione dell'UFAC.

Art. 5a12 Rinvio alle norme SERA

Alle disposizioni dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 si farà riferimento con la sigla «SERA»13 e il numero corrispondente.

12 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

13 SERA = Standardised European Rules of the Air (norme europee standardizzate sullo spazio aereo).

Sezione 3: Alianti da pendio

Art. 614 Definizione

Sono considerati alianti da pendio:

a.
tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati;
b.
tutti i deltaplani e i parapendio a propulsione elettrica che si prestano al decollo a piedi o dotati di carrello se, dopo il decollo e una fase di volo successiva, possono essere utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2193).

Art. 715 Licenza svizzera

1 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L'età minima è di 14 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.

2 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con un passeggero (voli biposto). La validità di una licenza ufficiale svizzera per voli biposto commerciali è di 3 anni.

3 I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d'istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un'organizzazione di addestramento. I permessi d'istruttore di volo hanno una validità di 3 anni.16

4 Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, in presenza di esperti riconosciuti da quest'ultimo. Le istruzioni possono prevedere condizioni d'ammissione all'esame. Esse regolano inoltre i requisiti relativi al rinnovo delle licenze.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

16 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DATEC del 10 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3847).

Art. 7a17 Licenza estera

1 Il titolare di una licenza estera può chiedere all'organo designato dall'UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli non commerciali occasionali con alianti da pendio con o senza passeggero.

2 Il titolare di una licenza estera per l'esercizio a fini commerciali nel proprio Stato di rilascio può chiedere all'organo designato dall'UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli d'istruzione e di voli biposto commerciali in Svizzera, a condizione che siano ammessi dai seguenti accordi:

a.
Accordo del 21 giugno 199918 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), allegato 3;
b.
Convenzione del 4 gennaio 196019 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), allegato K.

3 I prestatori di servizi con licenza per lo svolgimento di un'attività commerciale in uno Stato contraente secondo l'ALC o la Convenzione AELS (istruzione o voli commerciali con alianti da pendio con passeggero) si annunciano presso l'autorità competente secondo la legge federale del 14 dicembre 201220 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

17 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

18 RS 0.142.112.681

19 RS 0.632.31

20 RS 935.01

Art. 8 Norme di circolazione e d'esercizio

1 I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.

2 Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente.

3 I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per vali­care la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.

4 Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in mate­ria.

5 Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un'al­tezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'UFAC.

6 Per il resto sono applicabili le disposizioni relative agli alianti che figurano nel regolamento (UE) n. 923/2012 e nell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 201522 concernente le norme di circolazione per aeromobili; fanno eccezione le disposizioni che stabiliscono le quote minime di volo.23

22 RS 748.121.11

23 Nuovo testo giusta l'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Art. 9 Restrizioni di volo

1 L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita negli aerodromi senza zona di controllo (CTR) e negli aerodromi con CTR inattiva al di sotto di 2000 piedi sopra il punto di riferimento di aerodromo:24

a.
ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei;
b.
durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei;
c.25
ad una distanza inferiore a 2,5 km dal punto di riferimento di aerodromo di un eliporto.

2 La direzione dell'aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra. Le autorizzazioni sono rilasciate:

a.26
negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo: dall'organo di controllo del traffico aereo, d'intesa con la direzione dell'aerodromo;
b.
nei restanti aerodromi: dalla direzione dell'aerodromo.27

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

26 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore dal 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

Art. 10 Assicurazione responsabilità civile

1 La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

1bis La responsabilità civile verso i passeggeri dev'essere garantita dall'esercente di un aliante da pendio biposto con un'assicurazione responsabilità civile. Per i voli commerciali la copertura assicurativa è di almeno 5 milioni di franchi e per i restanti voli di 1 milione di franchi.28

2 Se l'esercente è domiciliato all'estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile conclusa all'estero a suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l'assicu­razione copra anche le pretese di terzi in Svizzera.

3 L'utilizzatore di un aliante da pendio deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

28 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

Art. 10a29 Disposizioni speciali per alianti da pendio a propulsione elettrica

1 Gli alianti da pendio a propulsione elettrica devono soddisfare le esigenze di navigabilità del Luftfahrtbundesamt tedesco (LBA) per velivoli ultraleggeri pilotati mediante lo spostamento del centro di gravità che si prestano al decollo a piedi o trike, nella versione del 17 marzo 200530 o in una versione precedente in vigore al momento dell'omologazione.

2 Gli alianti da pendio a propulsione elettrica possono decollare o atterrare soltanto su un aerodromo.

3 Per il decollo e l'atterraggio è necessaria l'autorizzazione della direzione dell'aero­dromo.

29 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2193).

30 Le esigenze di navigabilità sono ottenibili, contro pagamento, presso il Luftfahrt­bundesamt tedesco o l'editore da esso incaricato, sul sito www.lba.de > A-Z > Gesetze und Verordnungen > Nachrichten für Luftfahrer und Luftfahrthandbuch.

Sezione 4: Cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati

Art. 11 Obbligo di autorizzazione e assicurazione di responsabilità civile31

1 L'utilizzazione di cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC fissa in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2 La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

31 Introdotta dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Art. 11a32 Norme di circolazione

A eccezione delle disposizioni sulle quote minime di volo, ai cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati si applicano le norme di circolazione seguenti:

a.
in primo luogo le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
b.
a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

32 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Sezione 5: Paracadute

Art. 1233 Norme di circolazione

I lanci con paracadute sono disciplinati dalle norme SERA.3101, 3115, 3125, 3145, 3201 e 3205.

33 Nuovo testo giusta l'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Art. 12a34 Obbligo di autorizzazione

1 I lanci con paracadute al di sopra o nelle vicinanze degli aerodromi e negli spazi aerei delle classi C e D necessitano di un'autorizzazione.

2 L'autorizzazione è rilasciata dal competente organo di controllo del traffico aereo o, in mancanza di tale organo, dal capo dell'aerodromo.

34 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Art. 12b35 Aree di atterraggio in caso di lanci con paracadute al di fuori degli aerodromi

1 L'area di atterraggio deve essere esaminata prima del lancio. Deve essere libera da ostacoli in funzione del tipo di paracadute utilizzato ed essere segnalata mediante una croce ben visibile. Il vento al suolo deve essere indicato da una manica a vento o da altri mezzi.

2 Prima di segnalare un'area di atterraggio è opportuno chiedere il consenso del proprietario fondiario.

3 È vietato atterrare sulle vie pubbliche. Gli atterraggi in aree densamente popolate o sulle acque pubbliche sono autorizzati soltanto d'intesa con i competenti organi di polizia.

35 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Art. 12c36 Sorveglianza dei lanci

1 I lanci devono aver luogo sotto la diretta sorveglianza di un capo responsabile.

2 I lanci non possono aver inizio prima che un osservatore al suolo abbia confermato per radio o per mezzo di segnali che nessun aeromobile si trova nello spazio aereo utilizzato.

36 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

Art. 13 Assicurazione responsabilità civile

1 La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2 La copertura assicurativa dell'aeromobile verso terzi a terra deve estendersi anche all'impiego di paracadute per lanci d'emergenza.

3 Ad ogni lancio, il paracadutista deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 6: Aeromobili senza occupanti, di peso superiore a 30 kg

Art. 14 Categorie

1 L'impiego di aeromobili senza occupanti, segnatamente di cervi volanti, paraca­dute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi e aeromodelli di peso superiore a 30 kg, necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC stabilisce in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

2 La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

Art. 14a37 Norme di circolazione

1 Agli aeromobili senza occupanti di peso superiore a 30 kg si applicano, a eccezione delle disposizioni sulle quote minime di volo, le norme di circolazione seguenti:

a.
in primo luogo le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
b.
a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

2 Agli aeromodelli si applicano le norme di circolazione seguenti:

a.38
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, esclusivamente le norme SERA.3101, 3115, 3120 e 3145;
b.
a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

37 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

38 La correzione del 18 lug. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 3737).

Sezione 7: Aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg


Art. 14b39 Norme di circolazione

1 Agli aeromobili senza occupanti di peso non superiore a 30 kg si applicano, a eccezione delle disposizioni sulle quote minime di volo, le norme di circolazione seguenti:

a.
in primo luogo le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;
b.
a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

2 Agli aeromodelli si applicano le norme di circolazione seguenti:

a.40
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, esclusivamente le norme SERA.3101, 3115, 3120 e 3145;
b.
a titolo complementare le disposizioni della presente ordinanza.

39 Introdotto dall'all. 2 dell'O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).

40 La correzione del 18 lug. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 3737).

Art. 1641 Restrizioni per palloni liberi senza occupanti

1 È proibito far salire palloni liberi:

a.
se sono riempiti con gas infiammabile;
b.
se hanno un carico utile totale superiore a 2 kg;
c.
se hanno una capacità totale superiore a 30 m3;

2 Ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

a.
la capacità di un pallone non deve essere superiore a 1 m3;
b.
è proibito far salire palloni con fiamma libera (lanterne volanti) o con carico utile appeso; sono fatti salvi i cartoncini di risposta a un concorso di formato non superiore ad A5 appesi a palloncini;
c.
è proibito far salire più di 300 palloni contemporanemente;
d.
i palloni non possono essere legati l'uno all'altro.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

Art. 1742 Restrizioni per aeromodelli

1 Chi utilizza un aeromodello fino a 30 kg di peso deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l'aeromobile e assicurarne la guida in qualsiasi momento.43

2 È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg:

a.
ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o mili­tare;
b.44
nelle CTR attive, ad un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo;
c.45
ad una distanza inferiore a 100 m dagli assembramenti di persone all'aperto, sempre che non si tratti di manifestazioni aeronautiche pubbliche ai sensi dell'articolo 4.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

45 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 30 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2315).

Art. 1846 Eccezioni alle restrizioni

1 Possono autorizzare eccezioni:

a.
alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 capoverso 2 e 17 capoverso 2 lettere a e b:
1.47
in un aerodromo con servizi di controllo del traffico aereo: l'organo di controllo del traffico aereo, d'intesa con la direzione dell'aerodromo,
2.
negli altri casi: la direzione dell'aerodromo;
b.
alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 capoverso 1 e 17 capoversi 1 e 2 lettera c: l'UFAC.48

2 Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.

3 L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

47 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore dal 12 ott. 2017 (RU 2017 5067).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

Art. 19 Diritto cantonale

In vista di ridurre l'impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, i Cantoni possono emanare prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg (art. 51 cpv. 3 LNA).

Art. 20 Assicurazione responsabilità civile

1 La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

2 Tale copertura assicurativa non è necessaria per:

a.
i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;
b.
i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg, la cui capacità è infe­riore a 30 m3 e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;
c.
i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e la cui capacità è infe­riore a 30 m3;
d.
gli aeromodelli il cui peso è inferiore a 0,5 kg.

3 Nell'utilizzare tali apparecchi, occorre recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

Sezione 7a:49 Ammissione del tipo di aeromodelli

49 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).

Art. 20a Ammissione del tipo di aeromodelli

1 Per gli aeromodelli può essere richiesto all'UFAC un certificato di tipo.

2 La procedura di ammissione e le esigenze di navigabilità si basano per analogia sugli articoli 9 capoversi 1 e 2 e 10 dell'ordinanza del DATEC del 18 settembre 199550 concernente la navigabilità degli aeromobili.

Sezione 7b:51 Disposizione penale

51 Originaria sez. 7a. Introdotta dal n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

Art. 20b52

Chi viola uno degli obblighi di cui all'articolo 10 è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

52 Originario art. 20a.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizione transitoria

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la copertura della responsabilità civile dovrà essere conforme alle prescrizioni degli articoli 11 capo­verso 2 e 20 capoverso 1.