01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.02.2019 - 31.12.2021
16.10.2018 - 31.01.2019
01.01.2018 - 15.10.2018
01.06.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.05.2017
01.05.2012 - 30.06.2016
01.01.2011 - 30.04.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
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01.05.2007 - 31.12.2008
01.02.2005 - 30.04.2007
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1

Ordinanza
su le definizioni e le autorizzazioni
nel campo dell'energia nucleare
(Ordinanza sull'energia nucleare, OENu
1)2 del 18 gennaio 1984 (Stato 23 gennaio 2001) Il Consiglio federale svizzero, conformemente all'articolo III numero 2 del trattato del 1° luglio 19683 di non proliferazione nucleare:
visti gli articoli 1, 4, 6 e 37 della legge del 23 dicembre 19594 su l'uso pacifico
dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (detta qui di seguito
«legge»);
visto l'articolo 3 capoverso 2 della legge sulle dogane5;
visto l'articolo 28 lettera a della legge del 22 marzo 19916 sulla radioprotezione,7 ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Combustibili nucleari 1

Giusta la legge, per combustibili nucleari s'intende: a.

le sostanze grezze seguenti:
1.

l'uranio naturale, segnatamente quello presentante la miscela isotopica
accertata nella natura; 2.

l'uranio impoverito, segnatamente l'uranio con un tenore di uranio 235
inferiore a quello nell'uranio naturale; 3.

il torio;

4.

le sostanze contenenti, sotto qualsiasi forma, le materie surriferite; b.

le materie fissili speciali seguenti:
1.

il plutonio 239;

2.

...8

3.

l'uranio 233;

RU 1984 209

1

Nuova abbreviazione giusta l'art. 2 let. g dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune
abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).

2

Nuovo tit. giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1991, in vigore dal 1° ago. 1991 (RU 1991
1450).

3

RS 0.515.03

4

RS 732.0

5

RS 631.0

6

RS 814.50

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

8

Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

732.11

Energia

2

732.11

4.

l'uranio arricchito, segnatamente quello in cui il tenore d'uranio 233,
d'uranio 235 o di entrambi gli isotopi è superiore a quello dell'uranio
235 nell'uranio naturale; 5.

le sostanze contenenti, sotto qualsiasi forma, le materie surriferite.

2

Non sono considerati combustibili nucleari: a.

i minerali di uranio e di torio; b.

le materie grezze che non servono alla produzione d'energia come quelle impiegate in analisi, per gli schermi di protezione o per la fabbricazione di prodotti industriali nonché detti prodotti; c.9

le materie fissili speciali con un'attività fino a 100 kilobecquerel10.11

Art. 2

Residui

1

Giusta la legge, sono considerati residui le materie radioattive (compresi i prodotti d'attivazione) con un'attività superiore a 100 gigabecquerel12 e aventi origine nel
processo di trasformazione nucleare che interviene nei combustibili nucleari.13 2

Le sostanza volutamente attivate, come anche i nuclidi isolati a partire da residui, non sono considerati residui.


Art. 3

Scorie radioattive

Le scorie radioattive sono materie radioattive o oggetti contaminati da quest'ultime
per cui non è prevista la riutilizzazione.


Art. 4

Impianti nucleari: eccezioni Non sono considerati impianti nucleari giusta la presente legge gli impianti contenenti: a.

sostanze il cui tenore in uranio naturale, in uranio impoverito o in torio non
supera 1 t;

b.

materie grezze in quantità illimitate, se è comprovato che per il loro stato fisico-chimico e per le condizioni d'esercizio cui sottostanno, è impossibile
una reazione a catena autogena; l'Ufficio federale dell'energia accerta nei
singoli casi l'adempimento di queste condizioni; c.14 materie fissili speciali il cui tenore globale in plutonio 239, uranio 233 o uranio 235 non supera i 150 g.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1484).

10

kilobecquerel = 0,027 microcurie 11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 1987 (RU 1987 546).

12

gigabecquerel = 0,027 curie 13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1484).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

Definizioni e autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare 3

732.11


Art. 5

Protezione contro le radiazioni 1

È fatta salva la legislazione sulla protezione contro le radiazioni.

2

Su domanda dell'Ufficio federale dell'energia, l'Ufficio della sanità pubblica gli comunica informazioni circa le autorizzazioni da esso rilasciate o le domande rivoltegli riguardanti le materie grezze o i prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera
b.15

Sezione 2: Autorizzazioni interne, vigilanza

Art. 6

Costruzione, esercizio e modificazione di impianti nucleari 1

Il Consiglio federale rilascia l'autorizzazione di costruire e quella di esercitare impianti nucleari come anche l'autorizzazione per modificarne lo scopo, la natura e
l'ampiezza.

2

La domanda d'autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio federale dell'energia.16


Art. 7


17

Autorizzazioni parziali e autorizzazioni combinate 1

L'autorizzazione di costruire un impianto nucleare può scindersi al massimo in tre autorizzazioni parziali. L'autorizzazione di esercitare un impianto nucleare può scindersi in due autorizzazioni parziali al massimo, segnatamente un'autorizzazione di
messa in servizio e una di esercizio vero e proprio.

2

L'autorizzazione di esercizio vero e proprio può essere accordata insieme con l'autorizzazione di costruire se in quel momento i presupposti per un esercizio sicuro
possono essere valutati in modo concludente.


Art. 8

Obbligo di notificare le modificazioni di impianti nucleari 1

Il titolare di un'autorizzazione deve, in applicazione dell'articolo 8 capoverso 3 della legge, notificare: a.

qualsiasi modificazione dell'impianto o del proprio esercizio che possa influire sulla sicurezza dell'impianto stesso o sulla protezione delle persone,
dei beni di terzi e di diritti importanti; b.

qualsiasi modificazione importante recata a un edificio dell'impianto o al terreno circostante; c.

qualsiasi modificazione che esiga un adeguamento dei documenti della domanda.

15

Introdotto dal n. I dell'O del 2 mar. 1987 (RU 1987 546).

16

Introdotto dal n. I dell'O del 2 mar. 1987 (RU 1987 546). Nuovo testo giusta il n. I 65
dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali
nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1484).

Energia

4

732.11

2

Le modificazioni giusta il capoverso 1 lettere a e b devono essere annunciate prima della realizzazione; quelle di cui alla lettera c, il più tardi, subito dopo.

3

I progetti di modificazione devono essere annunciati all'Ufficio federale dell'energia.

4

Nei casi dubbi, l'Ufficio federale dell'energia trasmette l'annuncio all'autorità che rilascia le autorizzazioni. Quest'ultima, ove ritenga che la modificazione prevista sia
assoggettata ad autorizzazione giusta le disposizioni legali, prende una decisione incidentale e tratta l'annuncio come una domanda d'autorizzazione.


Art. 9

Trasporto, consegna e ritiro di combustibili nucleari e di residui L'Ufficio federale dell'energia rilascia le licenze per il trasporto, la consegna, il ritiro
e qualsiasi altra forma di detenzione di combustibili nucleari o di residui.


Art. 10

Vigilanza

Le autorità di vigilanza possono ordinare provvedimenti giusta l'articolo 8 capoverso 2 della legge per quanto non comportino modificazioni giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della medesima.

Sezione 3:
Importazione, esportazione, transito, intermediazione e traffico di deposito
18

Art. 11

19 Combustibili nucleari, residui e scorie 1

È richiesta la licenza per l'importazione, l'esportazione, il transito di combustibili nucleari e di residui, e per l'attività di intermediario in questo campo. Il collocamento in un deposito doganale è assimilato ad un'operazione di transito; lo stesso
vale per il ritiro da un tale deposito, ammesso che la merce venga trasferita
all'estero.

2

È richiesta la licenza per l'importazione, l'esportazione ed il transito di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari.

3

La valutazione delle richieste si fonda su: a.

l'articolo 5 della legge; b.

le prescrizioni sulla radioprotezione; c.

le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera sulla cooperazione per
l'uso pacifico dell'energia nucleare; d.

le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera sul trasporto delle
merci pericolose.

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

Definizioni e autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare 5

732.11

4

Per quanto concerne l'esportazione di combustibili nucleari, trova inoltre applicazione l'allegato.


Art. 12

20 Reattori nucleari e altri impianti, compresi i relativi equipaggiamenti e materiali

1

È richiesta la licenza per l'esportazione dei reattori nucleari e degli altri impianti, compresi gli equipaggiamenti ed i materiali secondo l'allegato, appendice A, e per
l'attività di intermediario in questo campo.

2

Lo stesso si applica al transito di questi prodotti nucleari se, durante il trasporto attraverso la Svizzera, sono prese nuove disposizioni circa la tecnica di spedizione. Il
collocamento in un deposito doganale è assimilato ad un'operazione di transito; lo
stesso vale per il ritiro dei prodotti da un tale deposito, ammesso che i prodotti vengano trasferiti all'estero.

3

La valutazione delle richieste si fonda su: a.

l'articolo 5 della legge; b.

le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera sulla cooperazione per
l'uso pacifico dell'energia nucleare; c.

l'allegato.


Art. 13


21



Art. 14


22
Tecnologia

1

È richiesta la licenza per l'esportazione di tecnologia giusta l'allegato, appendice A, e per l'attività di intermediario in questo campo.23 2

La valutazione delle richieste si fonda su: a.

l'articolo 5 della legge; b.

le convenzioni internazionali, ratificate dalla Svizzera, sulla collaborazione
per l'uso pacifico dell'energia nucleare; c.24 l'allegato.


Art. 15


25

Uffici che rilasciano le licenze 1

L'Ufficio che rilascia le licenze è: a.

per licenze secondo l'articolo 11: l'Ufficio federale dell'energia; 20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

21

Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1484).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994
140).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2128).

Energia

6

732.11

b.

per licenze secondo gli articoli 12 e 14: il Segretariato di Stato dell'economia
(Seco)26 d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia.

2

In merito alle domande di particolare importanza politica o economica decidono di comune intesa la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, il
Segretariato di Stato dell'economia e l'Ufficio federale dell'energia. Nel caso in cui
non si giunga a un'intesa, il Consiglio federale decide.


Art. 16


27

Domanda

1

Le domande devono contenere i dati necessari alla loro valutazione, in particolare:28

a.

la composizione e le proprietà delle materie; b.

i particolari tecnici degli equipaggiamenti; c.29 forma e contenuto della tecnologia secondo appendice A dell'allegato, parte B;

d.

il luogo di fabbricazione; e.

il luogo di destinazione e il destinatario; f.

l'uso previsto;

g.

le condizioni d'acquisto o di vendita; h.

il trasporto.

2

L'Ufficio che rilascia le licenze può esigere che il richiedente fornisca una documentazione pertinente supplementare, nonché chiedere le necessarie attestazioni ai
servizi competenti dello Stato di destinazione.30 Per ottenere queste attestazioni esso
può rivolgersi al Dipartimento federale degli affari esteri.


Art. 17


31

Licenza

1

La licenza è rilasciata per una durata limitata e non è trasmissibile.32 Su domanda motivata, la validità può essere prolungata.

2

L'importazione, l'esportazione e il transito di merci assoggettate a licenza possono essere attuati unicamente attraverso gli uffici doganali principali.

3

Su domanda del richiedente, l'Ufficio federale dell'energia esamina preventivamente se e a quali condizioni possa essere rilasciata una licenza in virtù della presen-

26

Nuova denominazione giusta l'art. 21 n. 7 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug.
1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1484).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994
140).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994
140).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2128).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1484).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).

Definizioni e autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare 7

732.11

te sezione.33 Per contro, le condizioni esaminate preliminarmente devono essere
mantenute se la situazione reale o giuridica non si è modificata nel frattempo oppure
se l'autorità non è venuta a conoscenza di nuovi fatti.

4

Per le licenze ai sensi dell'articolo 11 e gli esami preliminari ad esse legati, l'Ufficio federale dell'energia riscuote emolumenti secondo l'ordinanza del 30 settembre
198534 sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare.35

Art. 18


36

Dichiarazione d'esportazione e onere della prova Per l'esportazione di merci e tecnologie enumerate nei capitoli della tariffa doganale37 28-29, 30 (solo le voci 3002.1000/9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (solo la
voce 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 e 93, ma non sottostanti all'obbligo d'autorizzazione secondo l'articolo 4 e gli allegati 1-4, l'esportatore o il suo rappresentante
provvisto di procura deve apporre sulla dichiarazione d'esportazione la menzione
«esente da autorizzazione». Per prodotti esportati in tal modo, l'esportatore, su richiesta dell'ente preposto alle autorizzazioni, deve provare, esibendo documenti appropriati (verbali di misurazione, documentazione tecnica ecc.), che l'esportazione è
legittimamente avvenuta esente da autorizzazione. L'onere della prova decade cinque anni dopo lo sdoganamento.


Art. 19

e 2038 Sezione 4:39 Pretese d'ordine pecuniario

Art. 20

a40 L'Ufficio federale dell'energia decide in merito alle indennità previste dall'articolo 9
capoverso 5 e alla restituzione di sussidi giusta l'articolo 41 della legge. È fatta riserva dell'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a della
legge sull'organizzazione giudiziaria41.

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2128).

34

RS 732.89

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2128).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994
140).

37

RS 632.10 allegato.

38

Abrogati dal n. I dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 140).

39

Introdotta(o) dal n. 10 dell'all. all'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono
essere deferite al TF e al TFA, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

40

Introdotta(o) dal n. 10 dell'all. all'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono
essere deferite al TF e al TFA, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

41

RS 173.110

Energia

8

732.11

Sezione 5:42 Disposizioni finali

Art. 21

43 Modifica dell'allegato Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni44 può modificare l'allegato secondo le decisioni dei regimi di controllo dell'esportazione ai quali la Svizzera prende parte.

a45 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 17 maggio 197846 su le definizioni e le autorizzazioni in energia nucleare, eccettuati gli allegati 2 e 347, è abrogata.


Art. 22

Disposizione transitoria Le domande in sospeso di autorizzazione per esercitare o modificare un impianto
nucleare al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal
diritto anteriore.


Art. 23

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1984.

42

Originaria sezione 4.

43

Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997 (RU 1997 2128).

44

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

45

Originario art. 21

46

[RU 1978 767] 47

Vedi qui di seguito.

Definizioni e autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare 9

732.11

Allegati 1 e 248 48

Abrogati dal n. II dell'O del 22 dic. 1993 (RU 1994 140).

Energia

10

732.11

Allegato49

(art. 11 a 14)

49

Originario allegato 3. Il testo dell'allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale.
L'ordinanza (con allegato e relative modifiche) può essere ordinata sotto forma di estratto
presso l'EDMZ, 3003 Berna (vedi RU 1995 4959, 1998 1464, 2001 131).