01.01.2027 - *
01.01.2022 - 31.12.2026 / In vigore
02.04.2019 - 31.12.2021
01.04.2019 - 01.04.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2014 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 30.09.2011
01.04.2008 - 31.12.2009
20.12.2006 - 31.03.2008
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1

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità del 24 novembre 2006 (Stato 19 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 1d capoverso 2 e 1e capoverso 2 dell'ordinanza del
7 dicembre 19981 sull'energia (OEn), ordina:

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza fissa i requisiti concernenti la prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (garanzia di origine).

2

Essa disciplina inoltre la procedura di registrazione, di rilascio, di sorveglianza della trasmissione e di cancellazione della garanzia di origine.


Art. 2

Garanzia di origine

1

Chi produce elettricità e la immette in rete (produttore) può fare rilevare l'elettricità prodotta e immessa in rete da un organismo di valutazione della conformità (organismo di rilascio) accreditato per questo settore e fare rilasciare da esso una garanzia di origine.

2

Il periodo di produzione determinante non è inferiore a un mese civile e non supera un anno civile.

3

La garanzia di origine comprende, in particolare: a. la quantità di elettricità prodotta in kWh; b. il periodo di produzione in mesi; c. la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità, conformemente all'allegato 4 numero 1.3 OEn; d. i dati per l'identificazione dell'impianto di produzione, in particolare la denominazione, l'ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell'ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indirizzo dell'esercente; e. i dati tecnici dell'impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l'indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio; RU 2006 5361

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f. i dati per l'identificazione del luogo in cui l'elettricità è immessa in rete dal produttore e misurata (punto di misurazione), in particolare l'esercente e il controllo ufficiale del punto di misurazione, il numero d'identificazione, l'ubicazione, l'esercente della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione.

4

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) emana direttive concernenti la forma delle garanzie di origine; a tal fine sente dapprima gli ambienti interessati.


Art. 3

Dati dell'impianto

1

Il produttore che intende fare rilasciare garanzie di origine deve preventivamente fare registrare il corrispondente impianto di produzione dall'organismo di rilascio.

2

La base per la registrazione dell'impianto è costituita dai dati di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere c-f. I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore.

3

Il produttore deve comunicare immediatamente all'organismo di rilascio ogni variazione relativa ai dati dell'impianto di produzione in questione.


Art. 4

Dati di

produzione

1

I dati di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione. La comunicazione all'organismo di rilascio deve avvenire su incarico del produttore: a. attraverso una procedura automatizzata, direttamente dal punto di misurazione;

b. da parte dell'esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore; oppure

c. da parte dell'auditor.

2

Nel caso di centrali ad accumulazione con pompaggio, deve essere comunicata anche la quantità di elettricità utilizzata per il funzionamento delle pompe. L'UFE emana direttive in merito a ulteriori particolari.

3

Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere comunicate anche le quote dei diversi vettori energetici.

4

I dati di produzione devono essere comunicati all'organismo di rilascio al più tardi: a. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile; b. entro la fine di aprile dell'anno successivo, in caso di rilevamento non mensile.

Prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità 3

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Art. 5

Organismo di rilascio 1

L'organismo di rilascio rileva e gestisce i dati necessari per la registrazione e il rilascio delle garanzie di origine.

2

Amministra una banca dati con tutti i dati necessari per il rilevamento e la gestione dei dati nonché per la registrazione, il rilascio, la sorveglianza della trasmissione e la cancellazione delle garanzie di origine.

3

Per ogni kWh, registra nella banca dati una garanzia di origine.

4

Su richiesta, rilascia garanzie di origine come documento scritto o elettronico con firma elettronica.

5

Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate.

6

Assicura che per ciascuna quantità di elettricità certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine.

7

Cancella la garanzia di origine dalla banca dati quando tale garanzia è utilizzata per l'etichettatura dell'elettricità conformemente all'articolo 1a OEn oppure è rilasciata come documento scritto o elettronico conformemente al capoverso 4.

8

Assicura che per le garanzie di origine trasmesse all'estero in forma elettronica sia impedito un ulteriore uso in Svizzera.

9

Svolge tutte queste attività a costi ragionevoli e in modo trasparente. L'UFE sorveglia e controlla queste attività nonché i costi che esse generano. L'organismo di rilascio mette a disposizione dell'UFE tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo.


Art. 6

Disposizione transitoria

Fintanto che non è disponibile, come organismo di rilascio, un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi dell'articolo 21a capoverso 1 lettera a OEn e la regolare esecuzione della presente ordinanza non può essere assicurata altrimenti, l'UFE conferisce a un altro organismo competente un'abilitazione limitata nel tempo al rilascio delle garanzie d'origine.


Art. 7

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2006.

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